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D-2602/2024

D-2602/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 10 dicembre 2023 pretendendosi minorenne. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EU- RODAC" del 12 dicembre 2023 è risultato che l'interessato aveva già de- positato una domanda d'asilo in Grecia in data (…) aprile 2023 e che in data (…) settembre 2023 aveva ricevuto protezione. A.c Il 14 dicembre 2023 l'interessato ha conferito procura alla rappresen- tanza legale della Regione (…). A.d Con scritto del 5 gennaio 2024 l'interessato ha trasmesso alla Segre- teria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) la copia della sua tazkira. A.e In data 12 gennaio 2024 egli è stato sentito quale minore non accom- pagnato nell'ambito di una prima audizione (PA-RMNA). Nel corso della stessa al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un eventuale allontanamento verso la Grecia in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed in merito al suo stato di salute. A.f In seguito alla pretesa minore età del richiedente, la SEM ha convocato l'interessato per lo svolgimento di una perizia per determinare la sua età. Il 15 febbraio 2024 egli è dunque stato sottoposto ad un esame clinico e a degli esami radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari). Le risul- tanze dell'esame sono state trasmesse alla SEM l'8 marzo 2024. A.g Il 15 marzo 2024 la SEM ha informato il richiedente dei risultati della perizia medica concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure alla modifica prevista dei dati del sistema d'informa- zione centrale sulla migrazione (SIMIC). Per il tramite della rappresentante legale, l'interessato si è espresso con scritto del 22 marzo 2024. A.h In medesima data la SEM ha modificato la data di nascita dell'interes- sato in SIMIC in (…) 2005 e l'ha considerato maggiorenne per il seguito della procedura.

D-2602/2024 Pagina 3 A.i In data 2 aprile 2024 la SEM ha presentato alle competenti autorità gre- che una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla di- rettiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cit- tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'U- nione europea [GU] L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concer- nente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 3 aprile 2024 le competenti autorità elleniche hanno ac- cettato la riammissione dell'interessato poiché gli è stato concesso lo sta- tuto di rifugiato il (…) settembre 2023 ed ha un permesso di soggiorno va- lido dal (…) ottobre 2023 al (…) ottobre 2026. A.j In data 18 aprile 2024 il richiedente, per il tramite della sua rappresen- tante legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 17 aprile 2024. B. Con decisione del 18 aprile 2024, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allonta- namento dell'interessato verso la Grecia. C. Con ricorso del 26 aprile 2024 (data d'entrata: 29 aprile 2024) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha chiesto l'annul- lamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, per il complemento dell'istruttoria. In secondo subordine, egli ha chiesto la con- cessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pa- gamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. In allegato egli ha trasmesso la sua tazkira in originale. D. Con decisione di ripartizione dell'8 maggio 2024 il ricorrente è stato attri- buito al Cantone B._______.

D-2602/2024 Pagina 4 E. In corso di procedura l'interessato è stato inoltre sottoposto a diverse visite mediche.

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tri- bunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

D-2602/2024 Pagina 5

E. 5 Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente pur avendo concluso formalmente all'annullamento della decisione impu- gnata e chiesto un esame nazionale della domanda d'asilo, secondo il senso ed i motivi del ricorso, ha contestato unicamente la questione dell'e- secuzione dell'allontanamento e dunque i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione del 18 aprile 2024. Oggetto del litigio in questa sede risulta dun- que essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Sviz- zera.

E. 6.1 In sede di audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA), l'inte- ressato ha riferito dapprima di essere nato il (…) 2007, per poi riferire la data del (…)1383 (calendario persiano), corrispondente al (…) 2004 (ca- lendario gregoriano). Interrogato ancora una volta in merito, egli ha dichia- rato di essere nato il (…)1386 (calendario persiano), corrispondente al (…) 2007 (calendario gregoriano) e di avere (…) anni e (…) mesi. La sua tazkira attesterebbe che nel 1392 egli avrebbe avuto (…) anni. Interrogato in merito alla data di nascita riportata sul documento greco presentato – ovvero il (…) 2005 – egli ha dichiarato che le autorità non gli avrebbero chiesto la sua età ed avrebbero scritto loro una data. Quando egli avrebbe cercato di farla correggere si sarebbero rifiutati. Il richiedente ha poi dichia- rato che non vorrebbe fare ritorno in Grecia poiché non si sarebbe sentito sicuro, essendo stato minacciato, e poiché a scuola non avrebbe imparato nulla (cfr. atto SEM 18/12, pti. 1.06 e 8.01).

E. 6.2 In sede di diritto di essere sentito in merito alla minore età, l'interessato ha osservato che nonostante i limitato valore probatorio, il contenuto della tazkira dovrebbe essere preso in considerazione come indizio per valutare la verosimiglianza delle dichiarazioni. In questo caso, l'informazione conte- nuta nella tazkira, ovvero che egli avrebbe avuto (…) anni nel 1392 (2013/2014) sarebbe coerente con la data di nascita dichiarata, 1386. In secondo luogo, l'interessato rileva che la SEM non avrebbe chiarito quali dichiarazioni sarebbero state ritenuto contraddittorie. Ad ogni modo, egli ritiene che le affermazioni rilasciate sarebbero coerenti con la data di na- scita dichiarata. In seguito, in merito alla data di nascita registrata in Grecia, egli rileva di aver spiegato di essere ritornato a più riprese dalle autorità elleniche chiedendo una rettifica, ma che queste si sarebbero sempre rifiu- tate di modificarla. Infine, per quanto riguarda l'esito della perizia medico legale, il richiedente osserva che l'esame odontostomatologico sarebbe in- completo in quanto riporterebbe soltanto l'età minima (16 anni). Riportando l'esame osseo-clavicolare come età minima 19 anni, ci si troverebbe in una

D-2602/2024 Pagina 6 casistica in cui non sarebbe possibile sovrapporre i due intervalli, per cui, secondo giurisprudenza, la maggiore età sarebbe debolmente probabile. La questione della minore età dovrebbe dunque essere rivalutata.

E. 6.3 In sede di parere sulla bozza di decisione l'interessato, per quanto ri- guarda la minore età, ha ribadito che il contenuto della tazkira, sebbene il documento sia stato fornito soltanto in copia, meriterebbe di essere preso in considerazione nell'esame della verosimiglianza delle allegazioni, tenuto poi conto del fatto che nel caso di specie sarebbe coerente con quanto dichiarato in sede di PA-RMNA. L'iscrizione dell'età sulla tazkira sarebbe per altro avvenuta sulla base delle informazioni fornite dal richiedente e dalla famiglia. La data di nascita fornita alle autorità greche sarebbe frutto di un errore di traduzione che egli avrebbe cercato di far rettificare senza successo. Altresì, non sarebbe chiaro quali informazioni sarebbero vaghe ed imprecise. Per quanto riguarda la perizia medico legale, egli ribadisce che la stessa non sarebbe completa poiché l'esame odontostomatologico riporterebbe soltanto l'età minima e di conseguenza non sarebbe possibile verificare una sovrapposizione degli intervalli. Per quanto concerne l'esigibilità dell'allontanamento in Grecia, occorre- rebbe tener conto della situazione di grave indigenza vissuta durante il suo soggiorno. Egli avrebbe alloggiato in un albergo fatiscente dove sarebbe spesso stato minacciato e picchiato da altri richiedenti asilo afghani. Egli avrebbe provato a denunciare le violenze, ma non ci sarebbe riuscito a causa delle barriere linguistiche. Egli non avrebbe potuto frequentare corsi di lingua e quindi cercare un impiego o un alloggio, ritrovandosi così a dor- mire per strada e ad elemosinare cibo. In seguito, un eventuale rinvio in- terromperebbe la presa in carico psichiatrica e il percorso psicoterapeutico intrapreso con successo. Altresì a questo proposito le sue condizioni di sa- lute non sarebbero state sufficientemente acclarate ed un rapporto com- pleto (F4) sarebbe necessario. In seguito, egli fa riferimento a diversi rap- porti di organismi internazionali che evidenzierebbero le gravi carenze del sistema di accoglienza ellenico. Il richiedente sarebbe da considerarsi una persona particolarmente vulnerabile e sarebbero dunque necessarie delle condizioni favorevoli per l'esigibilità del rinvio. La SEM dovrebbe dunque disporre l'ammissione provvisoria o richiedere garanzie individualizzate alle autorità greche.

E. 6.4 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato che il ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio fede- rale svizzero e che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua

D-2602/2024 Pagina 7 riammissione in data 3 aprile 2024. Il parere alla bozza di decisione nega- tiva non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione, l'autorità ritiene in particolare che lo stato di salute dell'interessato sarebbe stato sufficientemente acclarato e tutti gli atti me- dici sarebbero stato presi in considerazione. In seguito, per quanto riguarda le condizioni in Grecia, la SEM sottolinea che egli non si sarebbe partico- larmente prodigato a cercare un alloggio, un sostegno e un lavoro in Grecia dopo aver ottenuto la protezione internazionale, compito che gli spette- rebbe. Nonostante le condizioni precarie presenti in Grecia, non sarebbe ravvisabile una pratica di discriminazione sistematica verso gli stranieri nell'impedire l'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assi- stenza sanitaria, all'istruzione o all'alloggio. Per quanto concerne la minore età, considerato l'insieme degli elementi presenti all'incarto, ovvero la man- canza di documenti d'identità originali, le vaghe e imprecise dichiarazioni e il risultato della perizia la minore età non risulterebbe essere verosimile. Di conseguenza, non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha valutato l'esecuzione dell'allonta- namento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha considerato che né le difficili condizioni di vita in Grecia, né le allegazioni del ricorrente permetterebbero di ritenere che egli correrebbe un "real risk" di essere sottoposto in Grecia a trattamenti contrari all'art. 3 della Conven- zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Per quanto riguarda l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Da una parte egli non avrebbe fornito alcun documento d'identità suscetti- bile di comprovare la sua identità. Invero, egli avrebbe fornito soltanto la copia della sua tazkira, documento che avrebbe un valore probatorio ri- dotto. D'altra parte, egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimili le dichiarazioni riguardanti la sua data di nascita e la sua età. Egli avrebbe fornito dapprima una data, per poi poco dopo rettificarla ed affermare erro- neamente che la data di nascita sarebbe riportata sulla tazkira. Altresì il documento greco presentato attesterebbe la sua maggiore età. In partico- lare, il richiedente si sarebbe presentato in Grecia quale maggiorenne. In- fine, dalla perizia medico-legale risulterebbe che non sarebbe possibile l'al- legata minore età. Le contestazioni della rappresentante legale non potreb- bero essere condivise dal momento che egli non sarebbe stato in grado di sovvertire, con prove scientifiche, gli esiti peritali. Non avendo dunque egli reso verosimile di essere minorenne, non sarebbero necessari degli

D-2602/2024 Pagina 8 approfondimenti supplementari per valutare l'esigibilità del rinvio in Grecia e lo stesso sarebbe dunque ragionevolmente esigibile. Invero, in caso di necessità egli dovrebbe rivolgersi alle autorità denunciando eventuali mi- nacce. Altresì, l'interessato non sarebbe in possesso di documenti che dimostre- rebbero che dopo l'ottenimento della protezione internazionale non gli sa- rebbe stato dato un alloggio. Sarebbe poi suo compito rivolgersi alle auto- rità greche e far valere i suoi diritti. Peraltro egli non soffrirebbe di problemi medici particolarmente gravi, la sua situazione clinica sarebbe stabile pur essendovi un peggioramento della qualità del sonno a causa del rimugino e dell'incapacità di aiutare la propria famiglia. Al momento non risultereb- bero esserci altri appuntamenti medici. Ad ogni modo, in Grecia egli avrebbe già ricevuto assistenza sanitaria e la direttiva qualifiche garanti- rebbe l'accesso all'infrastruttura medica. Sarebbe sua responsabilità di far valere i suoi diritti presso le autorità. Infine, l'esecuzione dell'allontana- mento dell'interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla riammissione sul loro territorio.

E. 6.5 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto le considerazioni sulla sua età. Egli avrebbe fornito alla SEM la copia della sua tazkira ancor prima della PA-RMNA. Il documento costituirebbe il primo indizio di verosi- miglianza. In seguito, in merito al fatto che le allegazioni siano state ritenute vaghe, il ricorrente rileva che la SEM avrebbe fornito delle motivazioni estremamente scarne e deboli a sostegno della sua posizione. Soprattutto considerato che egli in sede di PA-RMNA avrebbe rilasciato molteplici di- chiarazioni perfettamente coerenti con l'età dichiarata. Innanzitutto, egli avrebbe correttamente dichiarato di avere (…) anni e (…) mesi e di essere nato in autunno. Le risposte in merito alla differenza di età sarebbero poi state corrette ed egli avrebbe presentato il proprio percorso scolastico in- dicando date ed età che sarebbero in linea con l'età dichiarata. Anche le dichiarazioni in merito all'espatrio sarebbero coerenti. Egli avrebbe poi for- nito una spiegazione verosimile sul perché in Grecia sarebbe stato regi- strato con una data di nascita errata. Vari rapporti internazionali conferme- rebbero altresì le problematiche di registrazione nel paese ellenico. L'auto- rità inferiore non avrebbe dunque preso in considerazione l'insieme delle dichiarazioni del ricorrente, limitandosi ad estrapolare in maniera opportu- nistica le dichiarazioni all'apparenza contraddittorie al fine di sostenere l'in- verosimiglianza. In aggiunta, l'insorgente contesta pure l'esito della perizia medico-legale e ribadisce quanto già espresso in sede di parere. L'esame costituirebbe dunque soltanto un indizio tra i tanti. La valutazione operata dalla SEM non sarebbe pertanto frutto di un giudizio complessivo.

D-2602/2024 Pagina 9 In seguito, il ricorrente ritiene che i fatti rilevanti concernenti lo stato di sa- lute non sarebbero sufficientemente acclarati ed il suo diritto di essere sen- tito sarebbe stato violato. Invero, egli beneficerebbe di un supporto psichia- trico costante e regolare iniziato appena un mese dopo il suo arrivo in Sviz- zera. Un accertamento completo e aggiornato dello stato di salute sarebbe imprescindibile al fine di procedere ad un esame individualizzato della li- ceità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Infine, l'insorgente ritiene che se egli fosse considerato un minore non ac- compagnato, e dunque un soggetto particolarmente vulnerabile, l'esecu- zione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. Lo stesso varrebbe anche qualora egli fosse considerato maggiorenne, in ra- gione della sua fragile salute mentale. Invero, egli in Grecia non potrebbe verosimilmente beneficiare di un supporto psichiatrico, perlomeno nel breve termine. Il suo stato di salute rischierebbe dunque di rapidamente degradarsi, ciò che condurrà verosimilmente ad un serio, durevole e grave pregiudizio per la sua integrità mentale.

E. 7.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di di- sputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il me- desimo determinante a livello procedurale, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esi- genze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 con- sid. 3.3 e relativi riferimenti).

E. 7.2 Nelle procedure d'asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono

D-2602/2024 Pagina 10 identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa proce- dere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 con- sid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 7.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non per- mette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà te- nuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente con- siderato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti).

E. 7.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiu- diziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'in- teressato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curricu- lum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla deter- minazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta espe- rita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli ele- menti in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).

E. 7.5 Il Tribunale si è espresso, nel contesto dell'analisi circa la determina- zione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle pe- rizie mediche. Secondo la prassi, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forni- scono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le li- nee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Alter- sdiagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono

D-2602/2024 Pagina 11 da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe esser considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Alter- sdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022, pag. 4 segg. [in seguito: Methodendokument AGFAD]; cfr. anche fra le tante la sentenza del Tribunale D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2).

E. 7.6 Venendo agli esiti degli esami citati, qualora le investigazioni (tomogra- fia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età mi- nima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli. Per quanto riguarda la tomografia sterno-clavicolare, a partire dallo stadio di ossificazione 3c, l’età di entrambi i sessi è quasi certamente superiore ai 18 anni. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; Methodendokument AGFAD, pag. 11).

E. 8.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risul- tato che a causa della mancanza di denti in sviluppo e dell'assenza di tutti i terzi molari, non è stato possibile procedere alla valutazione dell'età den- tale dei diciottenni. Pertanto sono stati applicati i metodi di stima dell'età per bambini ed adolescenti, che utilizzano i primi 7 denti permanenti man- dibolari. Da tale stima è risultato che la probabilità che A._______ abbia raggiunto e sorpassato i 16 anni è elevata. L'età minima ritenuta per questo esame è dunque stata 16 anni. Dalla tomografia sterno-clavicolare è risul- tato uno stadio di calcificazione ossea 3c, corrispondente ad un'età minima di 19 anni. In un tale caso, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), sarebbe stato necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongono o meno. Nel caso in di- samina, l'esame odontostomatologico non riporta né l'età media, né la de- viazione standard, ma soltanto l'età minima. Di conseguenza, non è possi- bile verificare se gli intervalli si sovrappongono come definito dalla giuri- sprudenza sopracitata e dunque stabilire se la perizia costituisce un indizio

D-2602/2024 Pagina 12 forte o meno di maggiore età. Pertanto, il Tribunale lo considera come un indizio tra i tanti.

E. 8.2 Proseguendo con la valutazione, anche volendo parzialmente relativiz- zare a favore dell'insorgente le asserzioni da lui rilasciate nel corso della PA-RMNA circa i suoi dati personali ed il suo percorso di vita, tenendo conto del contesto dal quale egli proviene come pure del suo grado di sco- larizzazione, le stesse non apportano indizi credibili in favore della minore età. Il Tribunale osserva come non risultano in particolare credibili le alle- gazioni dell'interessato in merito alla sua data di nascita.

Invero, inizialmente sul foglio complementare d'entrata al CFA (atto SEM 1/1) è stata apportata la data di nascita (…) 2005, mentre sul foglio dei dati personali la data (…) 2007 (quand'anche entrambi non compilati autono- mamente), mentre la procura riportava ancora un'altra data, ovvero il (…) 2007. Interrogato in merito alla data di nascita in sede di PA-RMNA egli ha inizialmente dichiarato di essere nato il (…)1383 (calendario per- siano) corrispondente al (…) 2004 (calendario gregoriano), salvo poi di- chiarare di essere nato il (…)1386 corrispondente al (…) 2007. L'insor- gente ha pure dichiarato di conoscere la sua data di nascita dalla tazkira ed ha asserito che la stessa sarebbe riportata sul documento. Reso attento del fatto che la tazkira riporterebbe soltanto che egli aveva all'incirca (…) anni nel 1392 (corrispondente al 2013/2014) e non riporterebbe la data di nascita completa, egli ha modificato la sua versione dichiarando di co- noscere la sua data poiché avrebbe avuto il compleanno nella stagione autunnale e di aver scoperto il suo anno di nascita dalla tazkira (cfr. atto SEM 18/12, pto. 1.06). In seguito, pur essendo vero che le dichiarazioni in merito al percorso di scolarizzazione (inizio, durata e fine) e all'espatrio dall'Afghanistan siano da ritenere coerenti, egli ha invero dichiarato di essere espatriato nel 1400 (2021/2022) all'età di (…) anni (cfr. atto SEM 18/12, pto. 1.17.04), ciò che corrisponderebbe all'età dichiarata, le successive asserzioni risultano for- temente incongruenti. Egli ha infatti riferito di aver iniziato a lavorare come operaio edile insieme al padre nell'anno 1401 (2022/2023) all'età di (…) anni e di aver compiuto (…) anni nell'autunno e di aver smesso di la- vorare nel 1402 a (…) anni. Tuttavia, queste affermazioni non corrispon- dono all'età dichiarata poiché nel 1401 egli avrebbe avuto (…) anni ([…] anni in autunno) e nel 1402 ne avrebbe avuti almeno (…). Poco dopo egli ha però dichiarato di aver lasciato l'Iran nel 1401. Reso attento dell'in- congruenza tra la fine del lavoro e la partenza dell'Iran ha dichiarato di es- sersi sbagliato, ma non ha fornito alcuna spiegazione. Alla domanda

D-2602/2024 Pagina 13 seguente relativa a quanti anni avesse nel 1401, l'insorgente non ha rispo- sto, limitandosi a ribadire di aver lasciato l'Afghanistan nel 1400 e di aver compiuto (…) anni nell'autunno e destando così il sospetto di aver unica- mente imparato una versione a memoria (cfr. atto SEM 18/12, pto. 1.17.04). Infine, circa la data di nascita registrata in Grecia ed indicata sul documento di viaggio greco, ovvero il (…) 2005, vi è modo di rilevare che il ricorrente ha fornito dichiarazioni divergenti. Infatti, in un primo tempo, egli ha riferito che la data riportata sarebbe sbagliata, egli sarebbe stato interrogato in merito alla sua età nella prima intervista in Grecia e l'interprete avrebbe tradotto con un errore, salvo poi affermare che la data di nascita sarebbe stata scritta dall'interprete "tramite la Taskara" (cfr. atto SEM 18/12, pto. 1.06). In un secondo momento, egli ha poi asserito che le autorità gre- che non gli avrebbero affatto chiesto la sua età, ma che avrebbero scritto loro una data di nascita (cfr. atto SEM 18/12 pto. 5.02). Interrogato in merito alla particolarità del fatto che le autorità elleniche avrebbero scelto il (…) e non una data convenzionale come (…) 2005 egli ha risposto che l'inter- prete l'avrebbe detto, ma che avrebbero sbagliato l'anno di nascita. Egli non ricorderebbe che cosa avrebbe detto all'interprete. Ritenuta l'impor- tante contraddittorietà delle allegazioni inerenti alla data registrata in Gre- cia, e contrariamente a quanto affermato in sede ricorsuale, la spiegazione relativa alla sua data registrata in Grecia non può essere ritenuta verosi- mile.

E. 8.3 In seguito, proseguendo nell'analisi, è necessario rilevare che l'insor- gente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Invero, quand'anche egli in sede ricorsuale abbia trasmesso la sua tazkira in originale, a tale documento va comunque riconosciuto un valore proba- torio ridotto. Anche in presenza di un esemplare autentico, infatti, le indica- zioni temporali relative alla data di nascita contenute possono non rispec- chiare l'età effettiva (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2).

E. 8.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'at- tenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in pre- senza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ri- tiene che l'insorgente – al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) – non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza

D-2602/2024 Pagina 14 summenzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene.

E. 9.1 Nel caso in narrativa viene poi censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute del ricorrente. Egli beneficerebbe di un sup- porto psichiatrico costante e regolare, agli atti si conterebbero undici con- sultazioni psichiatriche dalle quali emergerebbe l'immagine di un ragazzo fragile, con disturbi del sonno legati al recente trauma dell'improvvisa e accidentale morte del padre. Un accertamento completo e aggiornato dello stato di salute sarebbe imprescindibile affinché possa essere effettuato un esame individualizzato della liceità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'al- lontanamento.

E. 9.2 I principi esposti supra al consid. 7.2 seg. tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-291/2021 consid. 7.2.4, D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 con- sid. 8.3.5).

E. 9.3 Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'au- torità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute del ricorrente. Invero, l'insorgente in data 15 dicembre 2023 è stato visitato dal medico generalista il quale gli ha diagnosticato un calo dell'umore, insonnia, tristezza ed ansia a seguito della perdita del padre in Iran e gli ha prescritto (…) ed un consulto psicologico appena possibile (cfr. atto SEM 12/2). In seguito, egli ha effettuato diversi consulti psichiatrici nel corso dei quali è risultato che i pensieri relativi alla morte del padre sareb- bero in miglioramento, mentre persisterebbero i disturbi del sonno e incubi relativi al trauma subito. Il suo umore apparirebbe sub-deflesso, ma senza ideazioni di morte, propositi anticonservativi e auto/etero aggressività, e senza sintomi della sfera psicotica. La terapia con (…) è stata interrotta e sostituita con (…), mezza compressa la sera. Egli si è inoltre dichiarato preoccupato per la situazione della famiglia in Iran (cfr. atti SEM 15/3, 20/2, 21/2, 22/2, 25/2, 26/2, 28/2, 33/2, 38/2, 39/2, 44/2).

E. 9.4 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle in- dagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, lo stato di salute dell'insorgente

D-2602/2024 Pagina 15 risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava neces- sario la stesura di un rapporto più dettagliato ("formulario F4"), come richie- sto in sede di parere.

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condi- zioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova con- sacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al- lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto in- ternazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105). La Corte EDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato pro- vare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di rite- nere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 11.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della

D-2602/2024 Pagina 16 tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'in- teressato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espon- gano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emer- genza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze indivi- duali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-571/2024 del 13 febbraio 2024 consid. 10.2 e rif.).

E. 11.3.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situa- zione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe espo- sto al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un tratta- mento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazio- nale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.

E. 11.3.2 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione nel dettaglio ed ha ritenuto che es- sendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Conven- zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenze di riferimento del Tri- bunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Con riferimento ai beneficiari di protezione internazionale, si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'am- missibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi con- creti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale ob- bligatorie.

Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribu- nale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 feb- braio 2020 consid. 8.2]). Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come tale

D-2602/2024 Pagina 17 categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla di- rettiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qua- lifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D- 559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 11.3.3 Nella fattispecie, il ricorrente il 15 settembre 2023 ha ottenuto lo sta- tuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 3 ottobre 2023 al 2 ottobre 2026 (cfr. atto SEM 42/1), ciò che gli permette, quale beneficiario della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti. Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permet- tano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue pro- spettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gra- vità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In parti- colare, si rileva che in sede di PA-RMNA egli ha dichiarato di non aver do- vuto lasciare il campo in cui alloggiava dopo l'ottenimento della protezione internazionale, quand'anche le camere erano molto sporche ed il palazzo fatiscente, e di aver ricevuto cibo, assistenza medica e sostegno finanziario (1 Euro al giorno che egli sarebbe riuscito a risparmiare per comprarsi un biglietto aereo del costo di 150 Euro) e di essere andato a scuola (cfr. atto SEM 18/12, pto. 2.06 e pto. 8.01). Per altro, egli ha dichiarato di non es- sersi in alcun modo attivato per cercare un alloggio o un lavoro in Grecia (cfr. ibidem). Di conseguenza, contrariamente a quanto dichiarato in sede ricorsuale, ov- vero di essere stato costretto a vivere per strada ed elemosinare cibo, si può ritenere che il ricorrente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a diffe- renza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con

D-2602/2024 Pagina 18 una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. In seguito, attinente ai suoi asserti di mancanza di sicurezza e di minacce subite al Centro in cui alloggiava, si rimanda a quanto rettamente motivato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. pto. II, pag. 13). Difatti, nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giu- diziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti.

E. 11.3.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli ele- menti per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra con- sid. 11.3) risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontana- mento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 mag- gio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1).

E. 11.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissi- bile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di li- bero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presun- zione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragio- nevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022 il Tribunale ha inoltre rite- nuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vul- nerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.5.1).

E. 12.2 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva che le difficili condizioni esi- stenziali presenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto

D-2602/2024 Pagina 19 dell'ammissibilità, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza so- ciale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone be- neficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 8–9.10). In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vin- colata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.3.1). Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di sog- giorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situa- zione economica prevalente, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 8.2.1), non ci sono indicazioni nella fattispecie che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esi- stenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greco, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realiz- zare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurispru- denza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1–8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costi- tuire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento.

E. 12.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve ri- levare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime po- trebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente ne- cessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure neces- sarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, dure- vole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. giurisprudenza ci- tata supra consid. 10.3.3). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie.

D-2602/2024 Pagina 20

E. 12.3.2 Per quanto riguarda le patologie di cui soffre l'insorgente possono essere riassunte come segue (cfr. per ulteriori dettagli supra consid. 9.3): l'interessato presenta disturbi del sonno e umore deflesso senza idea- zioni/progettazioni anticonservative e senza sintomi della sfera psicotica in trattamento con Sertralina 50mg, mezza compressa alla sera. Dopo l'emis- sione della decisione impugnata il ricorrente è stato sottoposto a due ulte- riori visite psichiatriche (in data 25 aprile 2024 ed in data 3 maggio 2024), dalle quali sono emersi dei peggioramenti del tono dell'umore, ora tendente al polo negativo, e la presenza di pensieri auto ed etero aggressivi (verso gli oggetti), ma che egli riuscirebbe a gestire individualmente e i pensieri autolesivi non sarebbero mai passati all'atto. Sono state inoltre confermate da una parte la presenza di difficoltà nell'addormentamento e dall'altra l'as- senza di sintomi della sfera psicotica e ideazioni/progettazioni anticonser- vative (cfr. atti SEM 52/2 e 53/2).

E. 12.3.3 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffre il ri- corrente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurispru- denza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra con- sid. 10.3.3). Inoltre la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti an- che in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse con- dizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità del ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche.

E. 12.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragio- nevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 13 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.

E. 14 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha

D-2602/2024 Pagina 21 accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 15.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto.

E. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc- combenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la do- manda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2602/2024 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2602/2024 Sentenza del 23 maggio 2024 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Lorenz Noli, Simon Thurnheer; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias Afghanistan, patrocinato da Valentina Imelli, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro); decisione della SEM del 18 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 10 dicembre 2023 pretendendosi minorenne. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 12 dicembre 2023 è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia in data (...) aprile 2023 e che in data (...) settembre 2023 aveva ricevuto protezione. A.c Il 14 dicembre 2023 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...). A.d Con scritto del 5 gennaio 2024 l'interessato ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) la copia della sua tazkira. A.e In data 12 gennaio 2024 egli è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (PA-RMNA). Nel corso della stessa al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un eventuale allontanamento verso la Grecia in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed in merito al suo stato di salute. A.f In seguito alla pretesa minore età del richiedente, la SEM ha convocato l'interessato per lo svolgimento di una perizia per determinare la sua età. Il 15 febbraio 2024 egli è dunque stato sottoposto ad un esame clinico e a degli esami radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari). Le risultanze dell'esame sono state trasmesse alla SEM l'8 marzo 2024. A.g Il 15 marzo 2024 la SEM ha informato il richiedente dei risultati della perizia medica concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure alla modifica prevista dei dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Per il tramite della rappresentante legale, l'interessato si è espresso con scritto del 22 marzo 2024. A.h In medesima data la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato in SIMIC in (...) 2005 e l'ha considerato maggiorenne per il seguito della procedura. A.i In data 2 aprile 2024 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 3 aprile 2024 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato poiché gli è stato concesso lo statuto di rifugiato il (...) settembre 2023 ed ha un permesso di soggiorno valido dal (...) ottobre 2023 al (...) ottobre 2026. A.j In data 18 aprile 2024 il richiedente, per il tramite della sua rappresentante legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 17 aprile 2024. B. Con decisione del 18 aprile 2024, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Grecia. C. Con ricorso del 26 aprile 2024 (data d'entrata: 29 aprile 2024) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, per il complemento dell'istruttoria. In secondo subordine, egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. In allegato egli ha trasmesso la sua tazkira in originale. D. Con decisione di ripartizione dell'8 maggio 2024 il ricorrente è stato attribuito al Cantone B._______. E. In corso di procedura l'interessato è stato inoltre sottoposto a diverse visite mediche. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

5. Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente pur avendo concluso formalmente all'annullamento della decisione impugnata e chiesto un esame nazionale della domanda d'asilo, secondo il senso ed i motivi del ricorso, ha contestato unicamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento e dunque i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione del 18 aprile 2024. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 6. 6.1 In sede di audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA), l'interessato ha riferito dapprima di essere nato il (...) 2007, per poi riferire la data del (...)1383 (calendario persiano), corrispondente al (...) 2004 (calendario gregoriano). Interrogato ancora una volta in merito, egli ha dichiarato di essere nato il (...)1386 (calendario persiano), corrispondente al (...) 2007 (calendario gregoriano) e di avere (...) anni e (...) mesi. La sua tazkira attesterebbe che nel 1392 egli avrebbe avuto (...) anni. Interrogato in merito alla data di nascita riportata sul documento greco presentato - ovvero il (...) 2005 - egli ha dichiarato che le autorità non gli avrebbero chiesto la sua età ed avrebbero scritto loro una data. Quando egli avrebbe cercato di farla correggere si sarebbero rifiutati. Il richiedente ha poi dichiarato che non vorrebbe fare ritorno in Grecia poiché non si sarebbe sentito sicuro, essendo stato minacciato, e poiché a scuola non avrebbe imparato nulla (cfr. atto SEM 18/12, pti. 1.06 e 8.01). 6.2 In sede di diritto di essere sentito in merito alla minore età, l'interessato ha osservato che nonostante i limitato valore probatorio, il contenuto della tazkira dovrebbe essere preso in considerazione come indizio per valutare la verosimiglianza delle dichiarazioni. In questo caso, l'informazione contenuta nella tazkira, ovvero che egli avrebbe avuto (...) anni nel 1392 (2013/2014) sarebbe coerente con la data di nascita dichiarata, 1386. In secondo luogo, l'interessato rileva che la SEM non avrebbe chiarito quali dichiarazioni sarebbero state ritenuto contraddittorie. Ad ogni modo, egli ritiene che le affermazioni rilasciate sarebbero coerenti con la data di nascita dichiarata. In seguito, in merito alla data di nascita registrata in Grecia, egli rileva di aver spiegato di essere ritornato a più riprese dalle autorità elleniche chiedendo una rettifica, ma che queste si sarebbero sempre rifiutate di modificarla. Infine, per quanto riguarda l'esito della perizia medico legale, il richiedente osserva che l'esame odontostomatologico sarebbe incompleto in quanto riporterebbe soltanto l'età minima (16 anni). Riportando l'esame osseo-clavicolare come età minima 19 anni, ci si troverebbe in una casistica in cui non sarebbe possibile sovrapporre i due intervalli, per cui, secondo giurisprudenza, la maggiore età sarebbe debolmente probabile. La questione della minore età dovrebbe dunque essere rivalutata. 6.3 In sede di parere sulla bozza di decisione l'interessato, per quanto riguarda la minore età, ha ribadito che il contenuto della tazkira, sebbene il documento sia stato fornito soltanto in copia, meriterebbe di essere preso in considerazione nell'esame della verosimiglianza delle allegazioni, tenuto poi conto del fatto che nel caso di specie sarebbe coerente con quanto dichiarato in sede di PA-RMNA. L'iscrizione dell'età sulla tazkira sarebbe per altro avvenuta sulla base delle informazioni fornite dal richiedente e dalla famiglia. La data di nascita fornita alle autorità greche sarebbe frutto di un errore di traduzione che egli avrebbe cercato di far rettificare senza successo. Altresì, non sarebbe chiaro quali informazioni sarebbero vaghe ed imprecise. Per quanto riguarda la perizia medico legale, egli ribadisce che la stessa non sarebbe completa poiché l'esame odontostomatologico riporterebbe soltanto l'età minima e di conseguenza non sarebbe possibile verificare una sovrapposizione degli intervalli. Per quanto concerne l'esigibilità dell'allontanamento in Grecia, occorrerebbe tener conto della situazione di grave indigenza vissuta durante il suo soggiorno. Egli avrebbe alloggiato in un albergo fatiscente dove sarebbe spesso stato minacciato e picchiato da altri richiedenti asilo afghani. Egli avrebbe provato a denunciare le violenze, ma non ci sarebbe riuscito a causa delle barriere linguistiche. Egli non avrebbe potuto frequentare corsi di lingua e quindi cercare un impiego o un alloggio, ritrovandosi così a dormire per strada e ad elemosinare cibo. In seguito, un eventuale rinvio interromperebbe la presa in carico psichiatrica e il percorso psicoterapeutico intrapreso con successo. Altresì a questo proposito le sue condizioni di salute non sarebbero state sufficientemente acclarate ed un rapporto completo (F4) sarebbe necessario. In seguito, egli fa riferimento a diversi rapporti di organismi internazionali che evidenzierebbero le gravi carenze del sistema di accoglienza ellenico. Il richiedente sarebbe da considerarsi una persona particolarmente vulnerabile e sarebbero dunque necessarie delle condizioni favorevoli per l'esigibilità del rinvio. La SEM dovrebbe dunque disporre l'ammissione provvisoria o richiedere garanzie individualizzate alle autorità greche. 6.4 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato che il ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero e che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 3 aprile 2024. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione, l'autorità ritiene in particolare che lo stato di salute dell'interessato sarebbe stato sufficientemente acclarato e tutti gli atti medici sarebbero stato presi in considerazione. In seguito, per quanto riguarda le condizioni in Grecia, la SEM sottolinea che egli non si sarebbe particolarmente prodigato a cercare un alloggio, un sostegno e un lavoro in Grecia dopo aver ottenuto la protezione internazionale, compito che gli spetterebbe. Nonostante le condizioni precarie presenti in Grecia, non sarebbe ravvisabile una pratica di discriminazione sistematica verso gli stranieri nell'impedire l'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione o all'alloggio. Per quanto concerne la minore età, considerato l'insieme degli elementi presenti all'incarto, ovvero la mancanza di documenti d'identità originali, le vaghe e imprecise dichiarazioni e il risultato della perizia la minore età non risulterebbe essere verosimile. Di conseguenza, non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha considerato che né le difficili condizioni di vita in Grecia, né le allegazioni del ricorrente permetterebbero di ritenere che egli correrebbe un "real risk" di essere sottoposto in Grecia a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Per quanto riguarda l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Da una parte egli non avrebbe fornito alcun documento d'identità suscettibile di comprovare la sua identità. Invero, egli avrebbe fornito soltanto la copia della sua tazkira, documento che avrebbe un valore probatorio ridotto. D'altra parte, egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimili le dichiarazioni riguardanti la sua data di nascita e la sua età. Egli avrebbe fornito dapprima una data, per poi poco dopo rettificarla ed affermare erroneamente che la data di nascita sarebbe riportata sulla tazkira. Altresì il documento greco presentato attesterebbe la sua maggiore età. In particolare, il richiedente si sarebbe presentato in Grecia quale maggiorenne. Infine, dalla perizia medico-legale risulterebbe che non sarebbe possibile l'allegata minore età. Le contestazioni della rappresentante legale non potrebbero essere condivise dal momento che egli non sarebbe stato in grado di sovvertire, con prove scientifiche, gli esiti peritali. Non avendo dunque egli reso verosimile di essere minorenne, non sarebbero necessari degli approfondimenti supplementari per valutare l'esigibilità del rinvio in Grecia e lo stesso sarebbe dunque ragionevolmente esigibile. Invero, in caso di necessità egli dovrebbe rivolgersi alle autorità denunciando eventuali minacce. Altresì, l'interessato non sarebbe in possesso di documenti che dimostrerebbero che dopo l'ottenimento della protezione internazionale non gli sarebbe stato dato un alloggio. Sarebbe poi suo compito rivolgersi alle autorità greche e far valere i suoi diritti. Peraltro egli non soffrirebbe di problemi medici particolarmente gravi, la sua situazione clinica sarebbe stabile pur essendovi un peggioramento della qualità del sonno a causa del rimugino e dell'incapacità di aiutare la propria famiglia. Al momento non risulterebbero esserci altri appuntamenti medici. Ad ogni modo, in Grecia egli avrebbe già ricevuto assistenza sanitaria e la direttiva qualifiche garantirebbe l'accesso all'infrastruttura medica. Sarebbe sua responsabilità di far valere i suoi diritti presso le autorità. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla riammissione sul loro territorio. 6.5 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto le considerazioni sulla sua età. Egli avrebbe fornito alla SEM la copia della sua tazkira ancor prima della PA-RMNA. Il documento costituirebbe il primo indizio di verosimiglianza. In seguito, in merito al fatto che le allegazioni siano state ritenute vaghe, il ricorrente rileva che la SEM avrebbe fornito delle motivazioni estremamente scarne e deboli a sostegno della sua posizione. Soprattutto considerato che egli in sede di PA-RMNA avrebbe rilasciato molteplici dichiarazioni perfettamente coerenti con l'età dichiarata. Innanzitutto, egli avrebbe correttamente dichiarato di avere (...) anni e (...) mesi e di essere nato in autunno. Le risposte in merito alla differenza di età sarebbero poi state corrette ed egli avrebbe presentato il proprio percorso scolastico indicando date ed età che sarebbero in linea con l'età dichiarata. Anche le dichiarazioni in merito all'espatrio sarebbero coerenti. Egli avrebbe poi fornito una spiegazione verosimile sul perché in Grecia sarebbe stato registrato con una data di nascita errata. Vari rapporti internazionali confermerebbero altresì le problematiche di registrazione nel paese ellenico. L'autorità inferiore non avrebbe dunque preso in considerazione l'insieme delle dichiarazioni del ricorrente, limitandosi ad estrapolare in maniera opportunistica le dichiarazioni all'apparenza contraddittorie al fine di sostenere l'inverosimiglianza. In aggiunta, l'insorgente contesta pure l'esito della perizia medico-legale e ribadisce quanto già espresso in sede di parere. L'esame costituirebbe dunque soltanto un indizio tra i tanti. La valutazione operata dalla SEM non sarebbe pertanto frutto di un giudizio complessivo. In seguito, il ricorrente ritiene che i fatti rilevanti concernenti lo stato di salute non sarebbero sufficientemente acclarati ed il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato. Invero, egli beneficerebbe di un supporto psichiatrico costante e regolare iniziato appena un mese dopo il suo arrivo in Svizzera. Un accertamento completo e aggiornato dello stato di salute sarebbe imprescindibile al fine di procedere ad un esame individualizzato della liceità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Infine, l'insorgente ritiene che se egli fosse considerato un minore non accompagnato, e dunque un soggetto particolarmente vulnerabile, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. Lo stesso varrebbe anche qualora egli fosse considerato maggiorenne, in ragione della sua fragile salute mentale. Invero, egli in Grecia non potrebbe verosimilmente beneficiare di un supporto psichiatrico, perlomeno nel breve termine. Il suo stato di salute rischierebbe dunque di rapidamente degradarsi, ciò che condurrà verosimilmente ad un serio, durevole e grave pregiudizio per la sua integrità mentale. 7. 7.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante a livello procedurale, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 7.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti). 7.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 7.5 Il Tribunale si è espresso, nel contesto dell'analisi circa la determinazione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la prassi, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Altersdiagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe esser considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Altersdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022, pag. 4 segg. [in seguito: Methodendokument AGFAD]; cfr. anche fra le tante la sentenza del Tribunale D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2). 7.6 Venendo agli esiti degli esami citati, qualora le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli. Per quanto riguarda la tomografia sterno-clavicolare, a partire dallo stadio di ossificazione 3c, l'età di entrambi i sessi è quasi certamente superiore ai 18 anni. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; Methodendokument AGFAD, pag. 11). 8. 8.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultato che a causa della mancanza di denti in sviluppo e dell'assenza di tutti i terzi molari, non è stato possibile procedere alla valutazione dell'età dentale dei diciottenni. Pertanto sono stati applicati i metodi di stima dell'età per bambini ed adolescenti, che utilizzano i primi 7 denti permanenti mandibolari. Da tale stima è risultato che la probabilità che A._______ abbia raggiunto e sorpassato i 16 anni è elevata. L'età minima ritenuta per questo esame è dunque stata 16 anni. Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultato uno stadio di calcificazione ossea 3c, corrispondente ad un'età minima di 19 anni. In un tale caso, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), sarebbe stato necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongono o meno. Nel caso in disamina, l'esame odontostomatologico non riporta né l'età media, né la deviazione standard, ma soltanto l'età minima. Di conseguenza, non è possibile verificare se gli intervalli si sovrappongono come definito dalla giurisprudenza sopracitata e dunque stabilire se la perizia costituisce un indizio forte o meno di maggiore età. Pertanto, il Tribunale lo considera come un indizio tra i tanti. 8.2 Proseguendo con la valutazione, anche volendo parzialmente relativizzare a favore dell'insorgente le asserzioni da lui rilasciate nel corso della PA-RMNA circa i suoi dati personali ed il suo percorso di vita, tenendo conto del contesto dal quale egli proviene come pure del suo grado di scolarizzazione, le stesse non apportano indizi credibili in favore della minore età. Il Tribunale osserva come non risultano in particolare credibili le allegazioni dell'interessato in merito alla sua data di nascita. Invero, inizialmente sul foglio complementare d'entrata al CFA (atto SEM 1/1) è stata apportata la data di nascita (...) 2005, mentre sul foglio dei dati personali la data (...) 2007 (quand'anche entrambi non compilati autonomamente), mentre la procura riportava ancora un'altra data, ovvero il (...) 2007. Interrogato in merito alla data di nascita in sede di PA-RMNA egli ha inizialmente dichiarato di essere nato il (...)1383 (calendario persiano) corrispondente al (...) 2004 (calendario gregoriano), salvo poi dichiarare di essere nato il (...)1386 corrispondente al (...) 2007. L'insorgente ha pure dichiarato di conoscere la sua data di nascita dalla tazkira ed ha asserito che la stessa sarebbe riportata sul documento. Reso attento del fatto che la tazkira riporterebbe soltanto che egli aveva all'incirca (...) anni nel 1392 (corrispondente al 2013/2014) e non riporterebbe la data di nascita completa, egli ha modificato la sua versione dichiarando di conoscere la sua data poiché avrebbe avuto il compleanno nella stagione autunnale e di aver scoperto il suo anno di nascita dalla tazkira (cfr. atto SEM 18/12, pto. 1.06). In seguito, pur essendo vero che le dichiarazioni in merito al percorso di scolarizzazione (inizio, durata e fine) e all'espatrio dall'Afghanistan siano da ritenere coerenti, egli ha invero dichiarato di essere espatriato nel 1400 (2021/2022) all'età di (...) anni (cfr. atto SEM 18/12, pto. 1.17.04), ciò che corrisponderebbe all'età dichiarata, le successive asserzioni risultano fortemente incongruenti. Egli ha infatti riferito di aver iniziato a lavorare come operaio edile insieme al padre nell'anno 1401 (2022/2023) all'età di (...) anni e di aver compiuto (...) anni nell'autunno e di aver smesso di lavorare nel 1402 a (...) anni. Tuttavia, queste affermazioni non corrispondono all'età dichiarata poiché nel 1401 egli avrebbe avuto (...) anni ([...] anni in autunno) e nel 1402 ne avrebbe avuti almeno (...). Poco dopo egli ha però dichiarato di aver lasciato l'Iran nel 1401. Reso attento dell'incongruenza tra la fine del lavoro e la partenza dell'Iran ha dichiarato di essersi sbagliato, ma non ha fornito alcuna spiegazione. Alla domanda seguente relativa a quanti anni avesse nel 1401, l'insorgente non ha risposto, limitandosi a ribadire di aver lasciato l'Afghanistan nel 1400 e di aver compiuto (...) anni nell'autunno e destando così il sospetto di aver unicamente imparato una versione a memoria (cfr. atto SEM 18/12, pto. 1.17.04). Infine, circa la data di nascita registrata in Grecia ed indicata sul documento di viaggio greco, ovvero il (...) 2005, vi è modo di rilevare che il ricorrente ha fornito dichiarazioni divergenti. Infatti, in un primo tempo, egli ha riferito che la data riportata sarebbe sbagliata, egli sarebbe stato interrogato in merito alla sua età nella prima intervista in Grecia e l'interprete avrebbe tradotto con un errore, salvo poi affermare che la data di nascita sarebbe stata scritta dall'interprete "tramite la Taskara" (cfr. atto SEM 18/12, pto. 1.06). In un secondo momento, egli ha poi asserito che le autorità greche non gli avrebbero affatto chiesto la sua età, ma che avrebbero scritto loro una data di nascita (cfr. atto SEM 18/12 pto. 5.02). Interrogato in merito alla particolarità del fatto che le autorità elleniche avrebbero scelto il (...) e non una data convenzionale come (...) 2005 egli ha risposto che l'interprete l'avrebbe detto, ma che avrebbero sbagliato l'anno di nascita. Egli non ricorderebbe che cosa avrebbe detto all'interprete. Ritenuta l'importante contraddittorietà delle allegazioni inerenti alla data registrata in Grecia, e contrariamente a quanto affermato in sede ricorsuale, la spiegazione relativa alla sua data registrata in Grecia non può essere ritenuta verosimile. 8.3 In seguito, proseguendo nell'analisi, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Invero, quand'anche egli in sede ricorsuale abbia trasmesso la sua tazkira in originale, a tale documento va comunque riconosciuto un valore probatorio ridotto. Anche in presenza di un esemplare autentico, infatti, le indicazioni temporali relative alla data di nascita contenute possono non rispecchiare l'età effettiva (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). 8.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene. 9. 9.1 Nel caso in narrativa viene poi censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute del ricorrente. Egli beneficerebbe di un supporto psichiatrico costante e regolare, agli atti si conterebbero undici consultazioni psichiatriche dalle quali emergerebbe l'immagine di un ragazzo fragile, con disturbi del sonno legati al recente trauma dell'improvvisa e accidentale morte del padre. Un accertamento completo e aggiornato dello stato di salute sarebbe imprescindibile affinché possa essere effettuato un esame individualizzato della liceità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 9.2 I principi esposti supra al consid. 7.2 seg. tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-291/2021 consid. 7.2.4, D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). 9.3 Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute del ricorrente. Invero, l'insorgente in data 15 dicembre 2023 è stato visitato dal medico generalista il quale gli ha diagnosticato un calo dell'umore, insonnia, tristezza ed ansia a seguito della perdita del padre in Iran e gli ha prescritto (...) ed un consulto psicologico appena possibile (cfr. atto SEM 12/2). In seguito, egli ha effettuato diversi consulti psichiatrici nel corso dei quali è risultato che i pensieri relativi alla morte del padre sarebbero in miglioramento, mentre persisterebbero i disturbi del sonno e incubi relativi al trauma subito. Il suo umore apparirebbe sub-deflesso, ma senza ideazioni di morte, propositi anticonservativi e auto/etero aggressività, e senza sintomi della sfera psicotica. La terapia con (...) è stata interrotta e sostituita con (...), mezza compressa la sera. Egli si è inoltre dichiarato preoccupato per la situazione della famiglia in Iran (cfr. atti SEM 15/3, 20/2, 21/2, 22/2, 25/2, 26/2, 28/2, 33/2, 38/2, 39/2, 44/2). 9.4 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario la stesura di un rapporto più dettagliato ("formulario F4"), come richiesto in sede di parere. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte EDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-571/2024 del 13 febbraio 2024 consid. 10.2 e rif.). 11.3 11.3.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese. 11.3.2 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Con riferimento ai beneficiari di protezione internazionale, si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 11.3.3 Nella fattispecie, il ricorrente il 15 settembre 2023 ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 3 ottobre 2023 al 2 ottobre 2026 (cfr. atto SEM 42/1), ciò che gli permette, quale beneficiario della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti. Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che in sede di PA-RMNA egli ha dichiarato di non aver dovuto lasciare il campo in cui alloggiava dopo l'ottenimento della protezione internazionale, quand'anche le camere erano molto sporche ed il palazzo fatiscente, e di aver ricevuto cibo, assistenza medica e sostegno finanziario (1 Euro al giorno che egli sarebbe riuscito a risparmiare per comprarsi un biglietto aereo del costo di 150 Euro) e di essere andato a scuola (cfr. atto SEM 18/12, pto. 2.06 e pto. 8.01). Per altro, egli ha dichiarato di non essersi in alcun modo attivato per cercare un alloggio o un lavoro in Grecia (cfr. ibidem). Di conseguenza, contrariamente a quanto dichiarato in sede ricorsuale, ovvero di essere stato costretto a vivere per strada ed elemosinare cibo, si può ritenere che il ricorrente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. In seguito, attinente ai suoi asserti di mancanza di sicurezza e di minacce subite al Centro in cui alloggiava, si rimanda a quanto rettamente motivato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. pto. II, pag. 13). Difatti, nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti. 11.3.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 11.3) risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). 11.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022 il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.5.1). 12.2 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 8-9.10). In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.3.1). Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 8.2.1), non ci sono indicazioni nella fattispecie che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greco, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 12.3 12.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 10.3.3). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. 12.3.2 Per quanto riguarda le patologie di cui soffre l'insorgente possono essere riassunte come segue (cfr. per ulteriori dettagli supra consid. 9.3): l'interessato presenta disturbi del sonno e umore deflesso senza ideazioni/progettazioni anticonservative e senza sintomi della sfera psicotica in trattamento con Sertralina 50mg, mezza compressa alla sera. Dopo l'emissione della decisione impugnata il ricorrente è stato sottoposto a due ulteriori visite psichiatriche (in data 25 aprile 2024 ed in data 3 maggio 2024), dalle quali sono emersi dei peggioramenti del tono dell'umore, ora tendente al polo negativo, e la presenza di pensieri auto ed etero aggressivi (verso gli oggetti), ma che egli riuscirebbe a gestire individualmente e i pensieri autolesivi non sarebbero mai passati all'atto. Sono state inoltre confermate da una parte la presenza di difficoltà nell'addormentamento e dall'altra l'assenza di sintomi della sfera psicotica e ideazioni/progettazioni anticonservative (cfr. atti SEM 52/2 e 53/2). 12.3.3 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffre il ricorrente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 10.3.3). Inoltre la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità del ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche. 12.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

13. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.

14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 15. 15.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: