Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso gli insorgenti, seppure abbiano formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 9), hanno al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera (id. e ricorso, pag. 4 segg.).
E. 5 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 6 Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA), fatto peraltro pacifico nella fattispecie (cfr. ricorso, pag. 2 pt. 1). Si rendono dunque superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento rispettivamente alla costatazione dell'effetto sospensivo del ricorso.
E. 7.1 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, il ricorrente ha innanzitutto confermato di aver ricevuto la protezione internazionale in Grecia in data (...) 2024, mentre il permesso di soggiorno in data (...) 2024. Avrebbe lasciato il Centro d'accoglienza di D._______ in Grecia per recarsi in Svizzera in data 31 gennaio 2025. Per poter finanziare il viaggio di espatrio, avrebbe domandato soldi in prestito per i biglietti aerei a sua sorella in Iran ed a sua cognata in Canada. Le medesime avrebbero altresì fornito ai ricorrenti ulteriori aiuti finanziari, dato che dalle autorità greche avrebbero ricevuto soldi soltanto per sei mesi e vestiti vecchi e usati. In merito alle condizioni d'alloggio nel centro, le stesse sarebbero state difficili in quanto egli e sua moglie avrebbero vissuto in una tenda insieme ad un'altra famiglia, ricevendo cibo avanzato solamente una volta al giorno. Inoltre, ha aggiunto che la moglie sarebbe stata vittima di un accoltellamento in Grecia. Infine, egli da 12 anni avrebbe desiderato venire in Svizzera. In merito alla propria salute, egli ha riferito di aver problemi alla tiroide e di aver avuto bisogno di recarsi presso i medici del centro in Grecia per tre volte, senza risultati. Il ricorrente ha altresì dichiarato di non essersi rivolto alle autorità elleniche per chiedere assistenza al fine di trovare un lavoro o un (nuovo) alloggio. Quanto alla ricorrente, oltre a confermare le dichiarazioni del marito, ha affermato di aver deciso di lasciare la Grecia in seguito all'accoltellamento di cui sarebbe stata vittima, precisando di non aver denunciato l'accaduto alla polizia greca per paura e poiché non avrebbero avuto un'assicurazione all'epoca. Inoltre, un interprete sul luogo avrebbe chiesto se davvero avessero intenzione di denunciare un cittadino greco alla polizia greca. Sarebbe altresì stata toccata impropriamente dalla polizia greca durante delle perquisizioni. In merito ad eventuali richieste e tentativi per ricevere assistenza, l'interessata ha dichiarato di essersi rivolta una volta ad una persona che passava nel centro, tuttavia senza successo. Per quanto concerne il suo stato di salute, ha riferito problemi psicologici, pressione alta, calcoli renali e un problema alla mano operata in Grecia. Avrebbe dunque inizialmente ricevuto assistenza medica, senza tuttavia guarire completamente, e successivamente, a seguito della revoca dell'assicurazione medica, avrebbe dovuto sostenere le spese sanitarie a proprio carico.
E. 7.2 Nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti all'incarto non risulterebbero elementi sufficienti per ritenere degli indizi seri provanti che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non concedendo agli interessati la necessaria protezione o esponendoli a condizioni di vita disumane, o che essi potrebbero trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. L'autorità inferiore ha ritenuto i mezzi di prova prodotti dai ricorrenti di scarso valore, non essendo possibile verificarne con certezza né l'autore dei video né che siano stati registrati in Grecia. Inoltre, ove gli stessi ritraessero effettivamente condizioni di degrado vissute in Grecia, ciò non basterebbe a dimostrare una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In merito all'esigibilità, spetterebbe ai richiedenti far valere i propri diritti presso le autorità una volta ottenuta la protezione. Quanto ai maltrattamenti riferiti, incluse le perquisizioni e l'accoltellamento subiti dalla ricorrente, l'autorità di prime cure ha ribadito che la Grecia sarebbe uno Stato terzo sicuro, dotato di forze di polizia operative e disponibili a offrire tutela. Non emergerebbero indizi secondo i quali le autorità greche non garantirebbero un'adeguata protezione da aggressioni di terzi. Infine, la situazione medica dei ricorrenti sarebbe chiara e non ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, essendo la Grecia dotata pure di adeguate infrastrutture sanitarie, avendo infatti i ricorrenti ricevuto assistenza medica in territorio ellenico.
E. 7.3 In sede ricorsuale, gli insorgenti contestano anzitutto l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti svolto dalla SEM, sostenendo che lo stesso sia incompleto nonché inesatto in quanto non sarebbe stato preso in considerazione il loro stato valetudinario e vulnerabile, in particolare della ricorrente. Inoltre, l'interessata avrebbe espresso pensieri suicidi in caso di rimpatrio in territorio ellenico, motivo per il quale un suo eventuale rinvio potrebbe nuocere gravemente alla sua salute mentale. Gli interessati lamentano che le violenze sessuali subite dalla ricorrente durante le perquisizioni della polizia greca non sarebbero state adeguatamente considerate dall'autorità inferiore e che l'accoltellamento subito sarebbe stato minimizzato. Contrariamente a quanto affermato dalla SEM, tale episodio risulterebbe comprovato dalla documentazione presentata in prima istanza e allegata al ricorso, da cui emergerebbe chiaramente che i fatti si sarebbero verificati durante la permanenza in Grecia. In merito all'esecuzione dell'allontanamento, gli insorgenti sostengono che il rimpatrio comporterebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, privandoli del sostentamento minimo e di una vita dignitosa. Il caso in disamina concernerebbe persone vulnerabili e non sussisterebbero condizioni favorevoli per il loro rinvio in Grecia. Invero, in tale Paese, essi non disporrebbero di competenze linguistiche adeguate rendendo più difficile la possibilità di ottenere assistenza dallo Stato. Inoltre, anche il loro quadro clinico si opporrebbe ad un eventuale rientro in Grecia, non potendo proseguire le cure attualmente ricevute in Svizzera.
E. 8.1 Nel caso in narrativa viene dapprima censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. La SEM non avrebbe preso in considerazione in maniera sufficiente né lo stato valetudinario dei ricorrenti né il rischio di una (conseguente) violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia.
E. 8.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi sopra esposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 5.1.2; D-2602/2024 del 23 maggio 2024 consid. 9.2 e relativi riferimenti).
E. 8.3.1 Dagli atti si evince come al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto conteneva già i mezzi di prova riguardanti lo stato di salute, sia mentale che fisico, dei ricorrenti.
E. 8.3.2 Invero, prima dell'emissione della decisione impugnata, la ricorrente ha svolto, tra l'altro, consulti psichiatrici dai quali si evince un disturbo post-traumatico da stress (PTSD; ICD10: F43.1). Nel corso dell'ultimo consulto psichiatrico prima dell'emissione della decisione impugnata, svoltosi in data 15 aprile 2025, l'interessata ha segnalato un miglioramento con la terapia in corso per quanto concerne il sonno e l'ansia diurna. Ha riferito nonostante ciò di provare angoscia, preoccupazione ed una grande paura per un eventuale rientro in Grecia (cfr. rapporto medico del 15 aprile 2025 [atto SEM 64/4]). Per quanto attiene invece alla sua salute fisica, ella ha svolto diverse visite mediche. Come si evince dalla documentazione medica agli atti al momento dell'emissione della decisione impugnata, oltre al PTSD sopramenzionato, alla ricorrente erano state diagnosticate le seguenti patologie: Ureterolitiasi (...), recidiva di sindrome del tunnel carpale (...), sospetto di sindrome carpale (...), obesità grado III ed ipertensione arteriosa cronica in trattamento (cfr. rapporto medico del 17 febbraio 2025 [atto SEM 33/2]). Al fine di curare le problematiche ai reni, è stata operata in data 27 febbraio 2025 (posizionamento di stent urterale e pielografia retrograda (...); cfr. rapporto medico 27 febbraio 2025 [atto SEM 58/2]), mentre per il problema alla mano ha svolto un esame elettroneurografico dal quale si evinceva un residuo deficit della conduzione motoria e sensitiva del nervo mediano (...) a livello del tunnel carpale, spiegabile, secondo il rapporto, con un residuo postoperatorio anziché una recidiva (cfr. rapporto medico del 18 marzo 2025 [atto SEM 52/2]). In merito alla salute mentale del ricorrente, al momento della decisione impugnata risultava diagnosticato un PTSD. Nell'ultimo consulto psichiatrico del 15 aprile 2025, ha riferito un lieve miglioramento del sonno e dell'ansia diurna, pur persistendo tensione, paura e angoscia legate ai traumi passati e al timore del rientro in Grecia (cfr. rapporto medico del 15 aprile 2025 [atto SEM 65/4]). Per quanto concerne invece la sua salute fisica, l'insorgente aveva svolto esami alla tiroide dai quali si era constatato che la stessa fosse di dimensioni ai limiti inferiori della norma senza evidenza di lesioni focali, mentre i restanti reperti erano nella norma (cfr. rapporto medico del 17 febbraio 2025 [atto SEM 34/1.]). Oltre a ciò, gli era stata diagnosticata la presenza di una verruca plantare al piede (...) (cfr. rapporto medico del 7 febbraio 2025 [atto SEM 23/3]).
E. 8.3.3 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi dei pazienti. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie (gravi) da identificare ulteriormente. Pertanto, al momento dell'emissione della decisione d'asilo, lo stato di salute degli insorgenti risultava sufficientemente acclarato (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4).
E. 8.4 Infine, il fatto che i ricorrenti non condividano la conclusione alla quale l'autorità è pervenuta - anche in merito alla presa in considerazione adeguata delle molestie subite e le condizioni di vita in Grecia - attiene al merito della decisione, che verrà trattato nei considerandi seguenti. Conseguentemente la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti va respinta.
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU).
E. 10.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento.
E. 10.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2).
E. 10.4.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie agli insorgenti, vi siano delle serie ragioni di credere che essi sarebbero esposti al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un loro rinvio verso il succitato Paese.
E. 10.4.2 Nella fattispecie, i ricorrenti il (...) 2024 hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) 2024 al (...) 2027 (cfr. atto SEM 47/2), ciò che permette loro, quali beneficiari della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti.
E. 10.4.3 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come gli interessati, quali beneficiari della protezione internazionale, possano contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 10.4.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, anche a mente del Tribunale i ricorrenti non si sono sforzati a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco, avendo peraltro lasciato tale Paese quattro mesi dopo aver ottenuto i permessi di soggiorno. Inoltre, non risulta che gli stessi vivessero in Grecia in uno stato d'indigenza e abbandono totale ai sensi delle norme succitate. Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che gli insorgenti, nel caso di un loro ritorno in Grecia, saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale.
E. 10.4.5 In seguito, attinente alle allegazioni della ricorrente di violenze - per le quali la stessa non ha mai dichiarato di aver sporto denuncia - subite da parte della polizia, si rileva che nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, comprese persone impiegate dalle autorità stesse, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti. Ciò vale anche per l'asserito accoltellamento non denunciato di cui sarebbe stata vittima (cfr. atto SEM 36/7, D20).
E. 10.4.6 I ricorrenti censurano inoltre una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia alla luce delle loro condizioni di salute. A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg). Senza voler in alcun modo sminuire i problemi di salute dei ricorrenti, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. in merito anche infra, consid. 11.5.3).
E. 10.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 11.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile.
E. 11.3 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.3).
E. 11.4 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopra menzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.4.3). Quali rifugiati riconosciuti essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Poiché i ricorrenti dispongono di un permesso di soggiorno valido, anche il mercato del lavoro greco risulterebbe loro accessibile. Nella fattispecie, avendo lasciato la Grecia pochi mesi dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno, gli insorgenti non hanno reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz'altro che essi compiano (maggiori) sforzi d'integrazione, anche tramite corsi di lingua e rivolgendosi alle autorità competenti, trattandosi peraltro di persone con un alto livello di istruzione.
E. 11.5.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute degli insorgenti, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 11.5.2 In merito alle patologie di cui soffrono gli insorgenti (cfr. per le diagnosi concrete supra consid. 8.3.2), dai più recenti certificati medici versati agli atti risulta che per l'interessato, in seguito alla diagnosi di PTSD, è in corso una cura farmacologica nonché una presa a carico psichiatrica (cfr. rapporto psichiatrico del 4 giugno 2025 [atto SEM 97/4]). Nel corso dell'ultimo consulto psichiatrico presente agli atti l'interessato, oltre ad aver riferito di trarre beneficio dalla sopramenzionata cura farmacologica, ha riferito come per egli la moglie sia un elemento di supporto e sostegno, nonché protettivo (cfr. rapporto psichiatrico del 20 giugno 2025 [atto SEM 104/4]). Oltre a ciò, per la verruca plantare gli è stato prescritto un trattamento farmacologico (cfr. rapporto medico del 24 aprile 2025 [atto SEM 78/3]). L'ultimo rapporto medico segnala un sospetto ascesso anale, per cui si raccomanda una visita proctologica, e una possibile tiroidite, da approfondire a cura del medico di famiglia (cfr. rapporto medico del 12 giugno 2025 [atto SEM 99/2]), mentre per la cefalea riferita è previsto il trattamento con Paracetamolo al bisogno (cfr. atto SEM 104/4). Infine, è stata diagnosticata una carie ad un molare (cfr. rapporto medico del 12 giugno 2025 [atto SEM 98/4]). Per quanto attiene allo stato di salute attuale della ricorrente, anch'essa affetta da PTSD, risulta dagli atti che è tuttora in corso una presa a carico psichiatrica, nonché una cura farmacologica (cfr. rapporto psichiatrico del 4 giugno 2025 [atto SEM 96/4]). Dai più recenti consulti psichiatrici emerge infine che, pur lamentando stanchezza e pensieri negativi con soggiacenti tematiche di morte, la ricorrente mostra elementi di progettualità futura con il marito, incluso il desiderio di avere figli, senza ideazione anticonservativa (cfr. rapporti psichiatrici del 23 e del 24 giugno 2025 [atti SEM 106/4 e 105/4]). Per quanto concerne la litiasi ureterale (...) (cfr. supra consid. 8.3.2), si segnala che in data 7 aprile 2025 la ricorrente ha svolto un'ureteroscopia con (...), posizionamento di stent ureterale - successivamente rimosso in cistoscopia flessibile - e una pielografia retrograda, con posizionamento di catetere vescicale (cfr. ricorso, doc. N). In conclusione, dopo tali trattamenti, è prevista un'abbondante idratazione e norme dietetiche utili nonché una rivalutazione urologica annuale con ecografia dell'apparato urinario (cfr. rapporto medico del 14 maggio 2025 [atto SEM 88/2]). In merito alla mano della ricorrente, viene esclusa la necessità di un trattamento chirurgico, rivelandosi sufficiente un trattamento puramente sintomatologico (cfr. rapporto medico del 28 maggio 2025 [atto SEM 93/1]). Infine, più recentemente, la ricorrente ha segnalato un problema dentale e richiesto una visita fisioterapica per la mano sinistra (cfr. atti SEM 106/4 e 105/4).
E. 11.5.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che gli interessati non sono, al momento della presente sentenza, da considerarsi persone particolarmente vulnerabili la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Dalla documentazione più recente agli atti emerge inoltre un miglioramento dello stato di salute dei ricorrenti, senza evidenza di peggioramenti. Per completezza, si rammenta che anche la presenza di tendenze anticonservative - al momento non più attuali rispettivamente concrete per la ricorrente (cfr. supra consid. 11.5.2) - non è, di principio, ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-5349/2024 del 30 agosto 2024 pag. 6 con riferimenti citati). Ciò posto, i ricorrenti potranno - contrariamente a quanto sostenuto nel gravame - proseguire le cure mediche necessarie in Grecia. Infatti, tale Paese dispone delle infrastrutture mediche sufficienti, anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al loro stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che gli interessati hanno di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). Inoltre, dagli atti risulta che i ricorrenti abbiano entrambi avuto accesso a cure mediche durante la loro permanenza in Grecia, con la ricorrente che è stata anche operata (cfr. atto SEM 36/7, D30; atto SEM 35/9, D48).
E. 11.6 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno valido in Grecia.
E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 14.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria nonché di gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Iglio Rezzonico sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA e art. 102m cpv. 1 LAsi).
E. 14.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3093/2025 Sentenza del 30 giugno 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Randy Mulangala. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata (...), Afghanistan, entrambi patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico e dall'avv. Giulia Melandri, Studio Legale Iglio Rezzonico, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro); decisione della SEM del 17 aprile 2025. Fatti: A. A.a In data 1° febbraio 2025 A._______ e B._______, coniugi ed entrambi cittadini afghani, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 4 febbraio 2025 è risultato che i ricorrenti avevano già depositato delle domande d'asilo in Grecia in data (...) 2023, (...) 2023 e (...) 2024, e che in data (...) 2024 avevano ricevuto protezione. A.c In data 6 febbraio 2025 gli interessati hanno conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...). A.d In data 12 febbraio 2025, gli insorgenti hanno sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo; in tale occasione, per il tramite della loro rappresentanza legale, hanno consegnato alla SEM dei mezzi di prova, e meglio la fotocopia dei loro passaporti afghani, il certificato di matrimonio tradotto in lingua inglese, quattro fotografie ritraenti la ricorrente ed un supporto USB contenente tre video. A.e In data 19 febbraio 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di ripresa a carico dei richiedenti in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.f In data 7 marzo 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli interessati, poiché è stato concesso loro lo statuto di rifugiato in data (...) 2024 ed hanno ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) 2024 al (...) 2027. A.g Il 17 aprile 2025 i richiedenti, per il tramite della loro rappresentanza legale, hanno inoltrato il loro parere circa la bozza di decisione della SEM del 15 aprile 2025. A.h In corso di procedura gli interessati, in particolare la ricorrente, sono stati sottoposti a diverse visite mediche. B. B.a Con decisione datata 17 aprile 2025, notificata in data 22 aprile 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati verso la Grecia, incaricando il Cantone C._______ con l'esecuzione della misura. B.b In data 24 aprile 2025 la Protezione giuridica della Regione (...) ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia al mandato. C. Con ricorso del 29 aprile 2025 (data d'entrata: 30 aprile 2025), gli interessati sono insorti dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed hanno domandato, in via supercautelare e cautelare, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento per la durata della presente procedura, la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, protestando tasse, spese e ripetibili. Nel merito, gli insorgenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Allegata al ricorso, in copia, i ricorrenti hanno trasmesso la seguente documentazione: decisione impugnata e prova di avvenuta ricezione della stessa, contratto di mandato del 23 aprile 2025, lettere di invio Medic-Help al medico del 17 aprile 2025 e del 24 aprile 2025 (consulti psichiatrici), rapporto medico dell'(...) (di seguito: [...]) del 7 febbraio 2025, screenshot di un video con la data, una fotografia, ed il rapporto di dimissione dell'(...) del 9 aprile 2025. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso gli insorgenti, seppure abbiano formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 9), hanno al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera (id. e ricorso, pag. 4 segg.).
5. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
6. Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA), fatto peraltro pacifico nella fattispecie (cfr. ricorso, pag. 2 pt. 1). Si rendono dunque superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento rispettivamente alla costatazione dell'effetto sospensivo del ricorso. 7. 7.1 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, il ricorrente ha innanzitutto confermato di aver ricevuto la protezione internazionale in Grecia in data (...) 2024, mentre il permesso di soggiorno in data (...) 2024. Avrebbe lasciato il Centro d'accoglienza di D._______ in Grecia per recarsi in Svizzera in data 31 gennaio 2025. Per poter finanziare il viaggio di espatrio, avrebbe domandato soldi in prestito per i biglietti aerei a sua sorella in Iran ed a sua cognata in Canada. Le medesime avrebbero altresì fornito ai ricorrenti ulteriori aiuti finanziari, dato che dalle autorità greche avrebbero ricevuto soldi soltanto per sei mesi e vestiti vecchi e usati. In merito alle condizioni d'alloggio nel centro, le stesse sarebbero state difficili in quanto egli e sua moglie avrebbero vissuto in una tenda insieme ad un'altra famiglia, ricevendo cibo avanzato solamente una volta al giorno. Inoltre, ha aggiunto che la moglie sarebbe stata vittima di un accoltellamento in Grecia. Infine, egli da 12 anni avrebbe desiderato venire in Svizzera. In merito alla propria salute, egli ha riferito di aver problemi alla tiroide e di aver avuto bisogno di recarsi presso i medici del centro in Grecia per tre volte, senza risultati. Il ricorrente ha altresì dichiarato di non essersi rivolto alle autorità elleniche per chiedere assistenza al fine di trovare un lavoro o un (nuovo) alloggio. Quanto alla ricorrente, oltre a confermare le dichiarazioni del marito, ha affermato di aver deciso di lasciare la Grecia in seguito all'accoltellamento di cui sarebbe stata vittima, precisando di non aver denunciato l'accaduto alla polizia greca per paura e poiché non avrebbero avuto un'assicurazione all'epoca. Inoltre, un interprete sul luogo avrebbe chiesto se davvero avessero intenzione di denunciare un cittadino greco alla polizia greca. Sarebbe altresì stata toccata impropriamente dalla polizia greca durante delle perquisizioni. In merito ad eventuali richieste e tentativi per ricevere assistenza, l'interessata ha dichiarato di essersi rivolta una volta ad una persona che passava nel centro, tuttavia senza successo. Per quanto concerne il suo stato di salute, ha riferito problemi psicologici, pressione alta, calcoli renali e un problema alla mano operata in Grecia. Avrebbe dunque inizialmente ricevuto assistenza medica, senza tuttavia guarire completamente, e successivamente, a seguito della revoca dell'assicurazione medica, avrebbe dovuto sostenere le spese sanitarie a proprio carico. 7.2 Nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti all'incarto non risulterebbero elementi sufficienti per ritenere degli indizi seri provanti che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non concedendo agli interessati la necessaria protezione o esponendoli a condizioni di vita disumane, o che essi potrebbero trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. L'autorità inferiore ha ritenuto i mezzi di prova prodotti dai ricorrenti di scarso valore, non essendo possibile verificarne con certezza né l'autore dei video né che siano stati registrati in Grecia. Inoltre, ove gli stessi ritraessero effettivamente condizioni di degrado vissute in Grecia, ciò non basterebbe a dimostrare una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In merito all'esigibilità, spetterebbe ai richiedenti far valere i propri diritti presso le autorità una volta ottenuta la protezione. Quanto ai maltrattamenti riferiti, incluse le perquisizioni e l'accoltellamento subiti dalla ricorrente, l'autorità di prime cure ha ribadito che la Grecia sarebbe uno Stato terzo sicuro, dotato di forze di polizia operative e disponibili a offrire tutela. Non emergerebbero indizi secondo i quali le autorità greche non garantirebbero un'adeguata protezione da aggressioni di terzi. Infine, la situazione medica dei ricorrenti sarebbe chiara e non ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, essendo la Grecia dotata pure di adeguate infrastrutture sanitarie, avendo infatti i ricorrenti ricevuto assistenza medica in territorio ellenico. 7.3 In sede ricorsuale, gli insorgenti contestano anzitutto l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti svolto dalla SEM, sostenendo che lo stesso sia incompleto nonché inesatto in quanto non sarebbe stato preso in considerazione il loro stato valetudinario e vulnerabile, in particolare della ricorrente. Inoltre, l'interessata avrebbe espresso pensieri suicidi in caso di rimpatrio in territorio ellenico, motivo per il quale un suo eventuale rinvio potrebbe nuocere gravemente alla sua salute mentale. Gli interessati lamentano che le violenze sessuali subite dalla ricorrente durante le perquisizioni della polizia greca non sarebbero state adeguatamente considerate dall'autorità inferiore e che l'accoltellamento subito sarebbe stato minimizzato. Contrariamente a quanto affermato dalla SEM, tale episodio risulterebbe comprovato dalla documentazione presentata in prima istanza e allegata al ricorso, da cui emergerebbe chiaramente che i fatti si sarebbero verificati durante la permanenza in Grecia. In merito all'esecuzione dell'allontanamento, gli insorgenti sostengono che il rimpatrio comporterebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, privandoli del sostentamento minimo e di una vita dignitosa. Il caso in disamina concernerebbe persone vulnerabili e non sussisterebbero condizioni favorevoli per il loro rinvio in Grecia. Invero, in tale Paese, essi non disporrebbero di competenze linguistiche adeguate rendendo più difficile la possibilità di ottenere assistenza dallo Stato. Inoltre, anche il loro quadro clinico si opporrebbe ad un eventuale rientro in Grecia, non potendo proseguire le cure attualmente ricevute in Svizzera. 8. 8.1 Nel caso in narrativa viene dapprima censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. La SEM non avrebbe preso in considerazione in maniera sufficiente né lo stato valetudinario dei ricorrenti né il rischio di una (conseguente) violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia. 8.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi sopra esposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 5.1.2; D-2602/2024 del 23 maggio 2024 consid. 9.2 e relativi riferimenti). 8.3 8.3.1 Dagli atti si evince come al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto conteneva già i mezzi di prova riguardanti lo stato di salute, sia mentale che fisico, dei ricorrenti. 8.3.2 Invero, prima dell'emissione della decisione impugnata, la ricorrente ha svolto, tra l'altro, consulti psichiatrici dai quali si evince un disturbo post-traumatico da stress (PTSD; ICD10: F43.1). Nel corso dell'ultimo consulto psichiatrico prima dell'emissione della decisione impugnata, svoltosi in data 15 aprile 2025, l'interessata ha segnalato un miglioramento con la terapia in corso per quanto concerne il sonno e l'ansia diurna. Ha riferito nonostante ciò di provare angoscia, preoccupazione ed una grande paura per un eventuale rientro in Grecia (cfr. rapporto medico del 15 aprile 2025 [atto SEM 64/4]). Per quanto attiene invece alla sua salute fisica, ella ha svolto diverse visite mediche. Come si evince dalla documentazione medica agli atti al momento dell'emissione della decisione impugnata, oltre al PTSD sopramenzionato, alla ricorrente erano state diagnosticate le seguenti patologie: Ureterolitiasi (...), recidiva di sindrome del tunnel carpale (...), sospetto di sindrome carpale (...), obesità grado III ed ipertensione arteriosa cronica in trattamento (cfr. rapporto medico del 17 febbraio 2025 [atto SEM 33/2]). Al fine di curare le problematiche ai reni, è stata operata in data 27 febbraio 2025 (posizionamento di stent urterale e pielografia retrograda (...); cfr. rapporto medico 27 febbraio 2025 [atto SEM 58/2]), mentre per il problema alla mano ha svolto un esame elettroneurografico dal quale si evinceva un residuo deficit della conduzione motoria e sensitiva del nervo mediano (...) a livello del tunnel carpale, spiegabile, secondo il rapporto, con un residuo postoperatorio anziché una recidiva (cfr. rapporto medico del 18 marzo 2025 [atto SEM 52/2]). In merito alla salute mentale del ricorrente, al momento della decisione impugnata risultava diagnosticato un PTSD. Nell'ultimo consulto psichiatrico del 15 aprile 2025, ha riferito un lieve miglioramento del sonno e dell'ansia diurna, pur persistendo tensione, paura e angoscia legate ai traumi passati e al timore del rientro in Grecia (cfr. rapporto medico del 15 aprile 2025 [atto SEM 65/4]). Per quanto concerne invece la sua salute fisica, l'insorgente aveva svolto esami alla tiroide dai quali si era constatato che la stessa fosse di dimensioni ai limiti inferiori della norma senza evidenza di lesioni focali, mentre i restanti reperti erano nella norma (cfr. rapporto medico del 17 febbraio 2025 [atto SEM 34/1.]). Oltre a ciò, gli era stata diagnosticata la presenza di una verruca plantare al piede (...) (cfr. rapporto medico del 7 febbraio 2025 [atto SEM 23/3]). 8.3.3 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi dei pazienti. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie (gravi) da identificare ulteriormente. Pertanto, al momento dell'emissione della decisione d'asilo, lo stato di salute degli insorgenti risultava sufficientemente acclarato (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4). 8.4 Infine, il fatto che i ricorrenti non condividano la conclusione alla quale l'autorità è pervenuta - anche in merito alla presa in considerazione adeguata delle molestie subite e le condizioni di vita in Grecia - attiene al merito della decisione, che verrà trattato nei considerandi seguenti. Conseguentemente la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti va respinta. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU). 10.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento. 10.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2). 10.4 10.4.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie agli insorgenti, vi siano delle serie ragioni di credere che essi sarebbero esposti al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un loro rinvio verso il succitato Paese. 10.4.2 Nella fattispecie, i ricorrenti il (...) 2024 hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) 2024 al (...) 2027 (cfr. atto SEM 47/2), ciò che permette loro, quali beneficiari della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti. 10.4.3 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come gli interessati, quali beneficiari della protezione internazionale, possano contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 10.4.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, anche a mente del Tribunale i ricorrenti non si sono sforzati a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco, avendo peraltro lasciato tale Paese quattro mesi dopo aver ottenuto i permessi di soggiorno. Inoltre, non risulta che gli stessi vivessero in Grecia in uno stato d'indigenza e abbandono totale ai sensi delle norme succitate. Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che gli insorgenti, nel caso di un loro ritorno in Grecia, saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. 10.4.5 In seguito, attinente alle allegazioni della ricorrente di violenze - per le quali la stessa non ha mai dichiarato di aver sporto denuncia - subite da parte della polizia, si rileva che nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, comprese persone impiegate dalle autorità stesse, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti. Ciò vale anche per l'asserito accoltellamento non denunciato di cui sarebbe stata vittima (cfr. atto SEM 36/7, D20). 10.4.6 I ricorrenti censurano inoltre una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia alla luce delle loro condizioni di salute. A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg). Senza voler in alcun modo sminuire i problemi di salute dei ricorrenti, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. in merito anche infra, consid. 11.5.3). 10.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. 11.3 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.3). 11.4 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopra menzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.4.3). Quali rifugiati riconosciuti essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Poiché i ricorrenti dispongono di un permesso di soggiorno valido, anche il mercato del lavoro greco risulterebbe loro accessibile. Nella fattispecie, avendo lasciato la Grecia pochi mesi dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno, gli insorgenti non hanno reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz'altro che essi compiano (maggiori) sforzi d'integrazione, anche tramite corsi di lingua e rivolgendosi alle autorità competenti, trattandosi peraltro di persone con un alto livello di istruzione. 11.5 11.5.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute degli insorgenti, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). 11.5.2 In merito alle patologie di cui soffrono gli insorgenti (cfr. per le diagnosi concrete supra consid. 8.3.2), dai più recenti certificati medici versati agli atti risulta che per l'interessato, in seguito alla diagnosi di PTSD, è in corso una cura farmacologica nonché una presa a carico psichiatrica (cfr. rapporto psichiatrico del 4 giugno 2025 [atto SEM 97/4]). Nel corso dell'ultimo consulto psichiatrico presente agli atti l'interessato, oltre ad aver riferito di trarre beneficio dalla sopramenzionata cura farmacologica, ha riferito come per egli la moglie sia un elemento di supporto e sostegno, nonché protettivo (cfr. rapporto psichiatrico del 20 giugno 2025 [atto SEM 104/4]). Oltre a ciò, per la verruca plantare gli è stato prescritto un trattamento farmacologico (cfr. rapporto medico del 24 aprile 2025 [atto SEM 78/3]). L'ultimo rapporto medico segnala un sospetto ascesso anale, per cui si raccomanda una visita proctologica, e una possibile tiroidite, da approfondire a cura del medico di famiglia (cfr. rapporto medico del 12 giugno 2025 [atto SEM 99/2]), mentre per la cefalea riferita è previsto il trattamento con Paracetamolo al bisogno (cfr. atto SEM 104/4). Infine, è stata diagnosticata una carie ad un molare (cfr. rapporto medico del 12 giugno 2025 [atto SEM 98/4]). Per quanto attiene allo stato di salute attuale della ricorrente, anch'essa affetta da PTSD, risulta dagli atti che è tuttora in corso una presa a carico psichiatrica, nonché una cura farmacologica (cfr. rapporto psichiatrico del 4 giugno 2025 [atto SEM 96/4]). Dai più recenti consulti psichiatrici emerge infine che, pur lamentando stanchezza e pensieri negativi con soggiacenti tematiche di morte, la ricorrente mostra elementi di progettualità futura con il marito, incluso il desiderio di avere figli, senza ideazione anticonservativa (cfr. rapporti psichiatrici del 23 e del 24 giugno 2025 [atti SEM 106/4 e 105/4]). Per quanto concerne la litiasi ureterale (...) (cfr. supra consid. 8.3.2), si segnala che in data 7 aprile 2025 la ricorrente ha svolto un'ureteroscopia con (...), posizionamento di stent ureterale - successivamente rimosso in cistoscopia flessibile - e una pielografia retrograda, con posizionamento di catetere vescicale (cfr. ricorso, doc. N). In conclusione, dopo tali trattamenti, è prevista un'abbondante idratazione e norme dietetiche utili nonché una rivalutazione urologica annuale con ecografia dell'apparato urinario (cfr. rapporto medico del 14 maggio 2025 [atto SEM 88/2]). In merito alla mano della ricorrente, viene esclusa la necessità di un trattamento chirurgico, rivelandosi sufficiente un trattamento puramente sintomatologico (cfr. rapporto medico del 28 maggio 2025 [atto SEM 93/1]). Infine, più recentemente, la ricorrente ha segnalato un problema dentale e richiesto una visita fisioterapica per la mano sinistra (cfr. atti SEM 106/4 e 105/4). 11.5.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che gli interessati non sono, al momento della presente sentenza, da considerarsi persone particolarmente vulnerabili la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Dalla documentazione più recente agli atti emerge inoltre un miglioramento dello stato di salute dei ricorrenti, senza evidenza di peggioramenti. Per completezza, si rammenta che anche la presenza di tendenze anticonservative - al momento non più attuali rispettivamente concrete per la ricorrente (cfr. supra consid. 11.5.2) - non è, di principio, ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-5349/2024 del 30 agosto 2024 pag. 6 con riferimenti citati). Ciò posto, i ricorrenti potranno - contrariamente a quanto sostenuto nel gravame - proseguire le cure mediche necessarie in Grecia. Infatti, tale Paese dispone delle infrastrutture mediche sufficienti, anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al loro stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che gli interessati hanno di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). Inoltre, dagli atti risulta che i ricorrenti abbiano entrambi avuto accesso a cure mediche durante la loro permanenza in Grecia, con la ricorrente che è stata anche operata (cfr. atto SEM 36/7, D30; atto SEM 35/9, D48). 11.6 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno valido in Grecia. 13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 14. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 14.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria nonché di gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Iglio Rezzonico sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA e art. 102m cpv. 1 LAsi). 14.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Giulia Marelli Randy Mulangala Data di spedizione: