Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4 Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA). Si rendono dunque superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla concessione dell'effetto sospensivo.
E. 5 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
E. 6 Preliminarmente, il Tribunale osserva che l'insorgente - affiancata da una rappresentante legale - pur avendo concluso formalmente all'annullamento della decisione impugnata e chiesto che la domanda d'asilo venisse trattata in Svizzera, secondo il senso e i motivi del ricorso, ha contestato unicamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento e dunque i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione del 25 luglio 2024. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera (cfr. anche il complemento al ricorso del 5 agosto 2024, pag. 10).
E. 7.1 In sede di colloquio, l'interessata ha segnatamente dichiarato che in Grecia avrebbe ricevuto una tessera, ma che nessuno le avrebbe detto o spiegato nulla. Ella sarebbe rimasta a E._______ in un campo per tre o quattro mesi prima di recarsi ad F._______ dove sarebbe rimasta sei giorni. In tale città avrebbe dormito per strada per tre giorni prima di incontrare dei connazionali che l'avrebbero aiutata e ospitata a casa loro. Al campo ella avrebbe trascorso tutto l'inverno al freddo, in una tenda insieme ad altre dieci persone e avrebbe ricevuto cibo e acqua soltanto una volta al giorno. La richiedente ha inoltre dichiarato di non essersi rivolta alle autorità per chiedere assistenza, un lavoro o un alloggio. Il fratello residente in Svizzera l'avrebbe sostenuta finanziariamente. Ella avrebbe avuto bisogno di cure mediche, ma soltanto una volta l'avrebbero visitata e avrebbe ricevuto una flebo, mentre la seconda volta le avrebbero detto che sarebbe soltanto stressata. Infine, l'interessata ha dichiarato che in Grecia sarebbe stata toccata impropriamente da uomini durante una perquisizione.
E. 7.2 In sede di parere sulla bozza di decisione, la richiedente ha espresso timore di versare - in caso di ritorno in Grecia - nelle stesse condizioni di precarietà già vissute e di non poter più rivedere i suoi tre figli minori attualmente in Eritrea, in quanto in Grecia non avrebbe avuto la possibilità di ricongiungersi con loro. Le condizioni in cui avrebbe alloggiato al campo sarebbero state "ben al di sotto" di un livello minimo di dignità umana, motivi per cui ella sarebbe stata costretta a spostarsi ad F._______. In Grecia ella non avrebbe un alloggio a cui fare ritorno e non avrebbe nessun amico o parente in grado di aiutarla o sostenerla economicamente e psicologicamente. Per di più sarebbe praticamente impossibile trovare un lavoro. Questa situazione di grave disagio le impedirebbe di accedere in concreto ai diritti che le garantirebbero una vita dignitosa. Il rapporto dell'Asylum Information Database (AIDA) più recente (AIDA, Country Report: Greece, 2023 Update) riporterebbe che le barriere amministrative e burocratiche, così come la mancanza di azioni organizzate dallo Stato greco per affrontare la situazione particolare, l'attuazione inefficace della legge e l'impatto della crisi economica impedirebbero ai titolari di protezione internazionale di godere dei loro diritti. I limiti del sistema greco impedirebbero l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nel mercato del lavoro, e l'effettivo accesso all'istruzione e al sistema sanitario sarebbe ostacolato nella pratica da significative carenze di risorse e capacità sia per gli stranieri sia per la popolazione locale. Nel caso di specie, sarebbero state fissate delle visite mediche che poi non sarebbero state eseguite. Di conseguenza, non sarebbe più condivisibile la presunzione che la Grecia adempirebbe ai propri obblighi internazionali. Altresì, la procedura di ricongiungimento famigliare in Grecia sarebbe lunga, onerosa e caratterizzata da ostacoli amministrativi per la certificazione dei documenti richiesti e il rilascio dei visti. Sarebbe poi noto che le persone che farebbero rientro in Grecia dopo aver depositato una domanda d'asilo in un altro Paese europeo non riceverebbero alcuna informazione in merito alle procedure amministrative da intraprendere o in merito all'accesso ai loro diritti. Ella inoltre soffrirebbe di un grave disagio psicologico dovuto alla paura di aver lasciato i suoi figli in Eritrea e di non potersi ricongiungere presto a loro. La sua condizione psicologica sarebbe aggravata ulteriormente dalla costante paura di dover fare ritorno in Grecia. Ella avrebbe richiesto un consulto psicologico, il quale non le sarebbe tuttavia ancora stato accordato da parte di Medic Help. In caso di ritorno in Grecia, rischierebbe dunque di patire quanto già vissuto in precedenza o di trovarsi in condizioni ancora peggiori. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale, nella fattispecie non vi sarebbero circostanze particolarmente favorevoli per poterla rinviare.
E. 7.3 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha anzitutto osservato che la richiedente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero, e che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 8 maggio 2024. Il parere in merito alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione del caso della richiedente. In primo luogo, per quanto riguarda le cure mediche, non sarebbe comprovato da alcun elemento di prova oggettivo il fatto che l'interessata sarebbe stata trattata unicamente con una flebo per dei problemi di cuore. In seguito, per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche, alla mancanza di lavoro e alla frequentazione di corsi di lingua, la SEM ha ribadito che sarebbe compito della richiedente far valere i suoi diritti e richiedere aiuto alle autorità greche competenti o agli organismi di natura caritativa. Le difficoltà di accesso al mercato del lavoro non sarebbe un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio. In aggiunta, ella non avrebbe tentato di trovare un lavoro o un alloggio. Per ciò che attiene alle violenze subite in Grecia, la SEM ha rilevato che l'interessata avrebbe dichiarato di non aver sporto denuncia in merito a questi fatti, pertanto sarebbe suo compito denunciare minacce o atti di violenza. In merito al video inoltrato come mezzo di prova, dal quale risulterebbe che la barca su cui ella si sarebbe trovata sarebbe stata speronata in mare, la SEM ha evidenziato che si tratterebbe chiaramente della polizia turca e non greca. Le foto e i video non proverebbero in alcun modo che le autorità greche non avrebbero assolto ai propri doveri e avrebbero dunque scarso valore probatorio. In seguito, la SEM ha ritenuto che l'istruttoria medica sarebbe completa in quanto la richiedente non soffrirebbe di problematiche mediche particolarmente gravi e i trattamenti farmacologici seguiti in Svizzera sarebbero facilmente reperibili anche in Grecia. Inoltre, toccherebbe alla richiedente cercare il necessario sostegno medico qualora ne avesse bisogno. Altresì, la sua situazione medica non risulterebbe così grave da costituire una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'autorità inferiore non è dunque entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata. Proseguendo nella sua analisi, l'autorità inferiore ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti all'incarto non risulterebbero elementi sufficienti per ritenere degli indizi seri provanti che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non concedendo all'interessata la necessaria protezione o esponendola a condizioni di vita disumane, o che ella si potrebbe trovare in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. In merito alla presenza del fratello in Svizzera, la SEM ha rilevato che essendo l'interessata maggiorenne, tale circostanza non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU. In seguito, la SEM ha ritenuto ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, spetterebbe alla richiedente rivendicare i propri diritti presso le autorità dopo aver ottenuto la protezione. In merito alle perquisizioni e ai maltrattamenti subiti, l'autorità di prime cure ha ribadito che la Grecia sarebbe uno Stato terzo considerato sicuro, con un'autorità di polizia funzionante e disposta a fornire protezione. Non vi sarebbero indizi che permetterebbero di ritenere che le autorità greche non offrirebbero una protezione adeguata contro aggressioni da parte di terzi. Infine, la situazione medica della richiedente sarebbe chiara e non ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, dal momento che la Grecia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente.
E. 7.4 In sede ricorsuale e con successivo complemento al ricorso, l'insorgente censura in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentita secondo l'art. 6 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Infatti, il colloquio con la SEM si sarebbe svolto in presenza di un rappresentante legale di sesso maschile, allorché la ricorrente avrebbe allegato di avere subito molestie e trattamenti imbarazzanti in Grecia da parte delle autorità. Alla luce di queste asserzioni si sarebbe reso necessario un avvicendamento e con scritto dell'8 maggio 2024 la rappresentante legale avrebbe informato l'autorità inferiore che la ricorrente "non se la sarebbe sentita" durante il colloquio di approfondire tali violenze. La SEM avrebbe di conseguenza violato il diritto di essere sentita dell'insorgente e compiuto un accertamento incompleto dei fatti rilevanti in quanto l'interessata non si sarebbe potuta esprimere compiutamente davanti all'autorità. La SEM avrebbe dovuto interrompere il colloquio e organizzarne un altro con un team femminile. In secondo luogo, la ricorrente fa valere un accertamento inesatto e incompleto del suo stato di salute. A seguito del colloquio con la rappresentanza legale dell'8 maggio 2024, ella sarebbe stata trasportata in ambulanza all'ospedale e alla dimissione sarebbe stata raccomandata una valutazione ginecologica specialistica. Tale visita non sarebbe tuttavia stata organizzata. Inoltre, in Grecia, non avrebbe potuto trattare compiutamente nessuna patologia e non sarebbe riuscita a farsi visitare in quanto le visite sarebbero state annullate. Non avendo la SEM effettuato alcun accertamento medico completo, non sarebbe possibile sostenere che ella non sia affetta da alcuna patologia grave e non sarebbe dunque neppure possibile rilevare la sua effettiva vulnerabilità, non potendosi stabilire la reale portata della sua salute mentale e fisica. In seguito, per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, la ricorrente rileva che non sarebbe stata consapevole di aver formalizzato la domanda di asilo in Grecia e che le fosse stata concessa la protezione internazionale poiché ella non sarebbe stata sentita sui suoi motivi d'asilo. Nella fattispecie sarebbe stato importante valutare - da parte delle autorità greche - il suo caso individuale prima di concederle la protezione internazionale. Infatti, fuggita per motivi pertinenti ex art. 3 LAsi dall'Eritrea, ella sarebbe stata costretta a separarsi dai suoi figli minorenni. Per questo motivo avrebbe voluto chiedere protezione in Svizzera, dove risiederebbe suo fratello, il quale l'avrebbe aiutata (come garante) a ricongiungersi con i figli. In Grecia ella non riuscirebbe mai a ricongiungersi con i figli in quanto la procedura sarebbe lunga, onerosa e caratterizzata da ostacoli amministrativi per la certificazione dei documenti richiesto ed il rilascio dei vari visti, motivo per cui un rinvio sarebbe in contrasto con l'art. 8 CEDU. Nel caso in disamina, non vi sarebbero circostanze particolarmente favorevoli per poter decretare il rinvio in Grecia. Invero, in tale Paese, ella non disporrebbe di una rete sociale, né di competenze linguistiche adeguate né di una formazione scolastica che le darebbe un vantaggio nel mercato del lavoro. Il rinvio sarebbe dunque - anche alla luce del rapporto AIDA aggiornato - contrario all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU e all'art. 2 della Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108, in seguito: CEDAW).
E. 8.1 In sede ricorsuale l'insorgente fa anzitutto valere la violazione del suo diritto di essere sentita poiché la SEM, dopo il suo riferimento a violenze subite, non avrebbe interrotto l'audizione e non l'avrebbe riconvocata in presenza di un team femminile in conformità con l'art. 6 OAsi 1.
E. 8.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 8.3 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).
E. 8.4 Ai sensi dell'art. 6 OAsi 1 se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso.
E. 8.5 Ora, nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di essere stata "perquisita in maniera poco rispettosa", ovvero di essere stata perquisita da uomini che le avrebbero toccato il seno (cfr. atto SEM 14/6, D25 e D27). Ella ha riferito tali fatti in sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo in presenza del suo rappresentante legale di sesso maschile. La presenza di quest'ultimo significa che - dopo la preparazione all'audizione in questione (cfr. anche art. 102g LAsi) - nemmeno la rappresentanza legale assegnata ha constatato la necessità per la ricorrente di essere sentita da un team del medesimo sesso. Per di più, il rappresentante legale non solo era presente all'audizione, ma non è in nessun modo intervenuto e non ha affatto segnalato un problema a questo proposito, nemmeno quando l'interessata ha descritto gli episodi in questione. Sebbene successivamente, ossia con scritto dell'8 maggio 2024, la rappresentante legale abbia sottolineato la vulnerabilità dell'interessata - tra gli altri motivi - a causa delle "violenze legate al genere" subite in Grecia, non ha contestato lo svolgimento dell'audizione o chiesto la sua ripetizione. Anche nella presa di posizione in merito alla bozza di decisione del 25 luglio 2024 non è stata presentata alcuna critica in tal senso. Invero, la censura di violazione del diritto di essere sentito rispettivamente dell'art. 6 OAsi 1 è stata sollevata unicamente in sede ricorsuale. Ora, considerato che la presunta violazione sarebbe stata causata dalla presenza del rappresentante legale (cfr. complemento al ricorso del 5 agosto 2024, pag. 4) e che non vi è stata alcuna segnalazione di violazione dell'art. 6 OAsi 1 durante l'intera procedura di prima istanza da parte della ricorrente, patrocinata dalla rappresentanza legale preposta, il Tribunale non ritiene che vi sia stata una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente. Invero, alla luce di quanto esposto, l'autorità inferiore non era tenuta a interrompere l'audizione e/o ripetere l'audizione svolta. Infine, si rileva che non è stata neppure spiegata l'eventuale importanza dell'approfondimento di tale episodio per la procedura, dal momento che - come si vedrà in seguito (infra consid. 11.3.5) - la Grecia è uno Stato di diritto ed è compito della ricorrente rivolgersi alle autorità preposte e denunciare eventuali maltrattamenti.
E. 8.6 Visto quanto sopra, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito va respinta.
E. 9.1 Nel caso in narrativa viene poi censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute della ricorrente. Ella sarebbe stata trasportata all'ospedale a seguito di un malore durante un colloquio con la rappresentanza legale. L'interessata sarebbe stata dimessa senza indicazioni di trattamento, mentre nella lettera di dimissione sarebbe stato raccomandato di eseguire una valutazione ginecologica specialistica, visita che non sarebbe tuttavia stata organizzata. Senza un accertamento medico completo non si potrebbe escludere una messa in pericolo dell'integrità psico-fisica.
E. 9.2 I principi esposti supra al consid. 8.2 seg. tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 5.1.2; D-2602/2024 del 23 maggio 2024 consid. 9.2 e relativi riferimenti).
E. 9.3.1 Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute della ricorrente. Invero, in data 26 aprile 2024, l'insorgente è stata visitata dal medico generalista, il quale le ha diagnosticato uno stato ansioso, insonnia e debolezza e le ha prescritto (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM 12/2). In seguito, in data 2 maggio 2024, la ricorrente è stata visitata al Pronto soccorso dell'Ospedale (...) per stato d'ansia situazionale, dolore toracico di origine muscolo-scheletrica e anemia (...). Ella è stata dimessa senza predisposizione di trattamenti successivi e con la raccomandazione di eseguire una valutazione ginecologica specialistica (cfr. atto SEM 22/2). Ulteriori consultazioni per problemi di salute non sono avvenute.
E. 9.3.2 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi della paziente. Per quanto riguarda la mancata valutazione ginecologica, la stessa non può essere imputata alla SEM. Invero, non vi sono indizi per ritenere che la ricorrente si sia rivolta all'infermeria del Centro e che la stessa le abbia negato un consulto medico rispettivamente una visita specialistica. Di conseguenza, come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, nei certificati medici versati agli atti non vi erano indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Come si vedrà successivamente (cfr. infra consid. 11.3.6 e 12.5), la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (cfr. certificati medici del 19 agosto 2024 [atto SEM 33/2], del 3 settembre 2024 [atto SEM 35/2] e del 9 settembre 2024 [atti SEM 39/2 e 40/2]), effettuata posteriormente all'emissione della decisione impugnata, non permette una diversa valutazione. Invero, non risulta trattarsi né di una patologia grave - essendo previsti unicamente dei colloqui psicologici come trattamento - né di una patologia completamente sconosciuta, bensì risulta essere una diagnosi formale legata a sintomi già precedentemente conosciuti e già diagnosticati dal medico generalista, nell'ambito dello stato ansioso e di insonnia. Per quanto riguarda la visita ginecologica specialistica, anch'essa effettuata dopo l'emissione della decisione della SEM, essa non ha identificato gravi patologie, bensì ha confermato l'anemia e diagnosticato una (...) batterica (cfr. atto SEM 34/3). Pertanto, al momento dell'emissione della decisione d'asilo, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4).
E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte EDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 11.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-571/2024 del 13 febbraio 2024 consid. 10.2 e rif.).
E. 11.3.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che ella sarebbe esposto al rischio reale di subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.
E. 11.3.2 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione nel dettaglio e ha ritenuto che essendo tale Stato firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati; RS 0.142.30), si può partire dal presupposto che esso rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Con riferimento ai beneficiari di protezione internazionale, si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità e in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato a una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2).
E. 11.3.3 Nella fattispecie, la ricorrente il (...) febbraio 2024 ha ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia ed è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) febbraio 2024 al (...) febbraio 2027 (cfr. atto SEM 18/1), ciò che le permette, quale beneficiaria della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti.
E. 11.3.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che in sede di audizione ella ha dichiarato che nel Centro gli alloggi non erano adatti e che avrebbe passato l'inverno al freddo. L'insorgente ha inoltre riferito di aver lasciato spontaneamente il Centro in cui era alloggiata dopo l'ottenimento della protezione internazionale, di non aver fatto alcuno sforzo per l'ottenimento di un (nuovo) alloggio e di non essersi rivolta alle autorità greche al riguardo. Ella ha dichiarato di essersi rivolta a dei connazionali i quali le avrebbero permesso di dormire in una (...) e le avrebbero finanziato l'acquisto del biglietto aereo. La ricorrente ha altresì riferito di aver chiesto aiuto alle organizzazioni non governative (ONG) per accedere ad un'opportunità di lavoro, ma le sarebbe stato comunicato che con il velo non avrebbe trovato un lavoro nelle case come addetta alle pulizie (cfr. atto SEM 14/6 D10-D21). Di conseguenza, si può ritenere che la ricorrente durante il suo primo soggiorno in Grecia non vivesse in uno stato di totale abbandono e indigenza. Alla luce di quanto precedentemente considerato, e a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate.
E. 11.3.5 In seguito, attinente alle sue allegazioni di violenze - per le quali non ha sporto denuncia - subite da parte della polizia, si rimanda a quanto rettamente motivato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. pto. II, pag. 6 e 11). Difatti, nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, comprese persone impiegate dalle autorità stesse, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti.
E. 11.3.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 12.5) risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza della Corte Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 11.4.1 Infine, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 8 CEDU. Invero, la procedura di ricongiungimento famigliare in Grecia sarebbe lunga, onerosa e caratterizzata da ostacoli amministrativi, ciò che renderebbe impossibile un suo ricongiungimento con i propri figli rimasti in Eritrea.
E. 11.4.2 A questo proposito, il Tribunale rileva che la Grecia ha ratificato la CEDU e si parte pertanto dal presupposto che ne rispetti le disposizioni, compresi gli obblighi derivanti dall'art. 8 CEDU. L'insorgente non ha apportato indizi concreti che nel suo caso la Grecia violerebbe l'art. 8 CEDU impedendole di ricongiungersi ai suoi figli. Ella si è infatti limitata a riportare, a titolo puramente generico, l'esistenza di ostacoli amministrativi, senza neppure aver effettuato alcun tentativo concreto in tal senso, segnatamente depositando una richiesta alle autorità greche. È pertanto compito della ricorrente rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i propri diritti e - se del caso - adire alle vie legali.
E. 11.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 12.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9).
E. 12.3 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.3).
E. 12.4 Nel caso in disamina, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 8-9.10). In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 11.3.2). Quale rifugiata riconosciuta ella ha infatti diritto ad essere trattata in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che ella dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta esserle aperto. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 11.3.2), non ci sono indicazioni nella fattispecie che la ricorrente verrebbe esposta ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greco non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 12.5.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 11.3.6). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie.
E. 12.5.2 Come rilevato in precedenza, alla ricorrente è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress, anemia ed una (...) batterica (la cui cura è nel frattempo terminata [cfr. atto SEM 34/3 e supra consid. 9.3 per ulteriori dettagli]) ed assume attualmente (...), (...), (...) e (...). Dagli ultimi consulti psicologici e psichiatrici risulta che non vi sono altre acuzie psicopatologiche in atto e che la ricorrente riferisce di beneficiare della terapia con la psicologa e ritiene di non necessitare di una terapia farmacologica. È stata pertanto concordata la prosecuzione della terapia unicamente con la psicologa (cfr. atti SEM 40/2 e 39/2).
E. 12.5.3 Tenuto conto di quanto precede, e contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, la ricorrente non può essere ritenuta una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Invero, le affezioni delle quali soffre non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 11.3.6). Inoltre, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità della ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche.
E. 12.6 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 13 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione della ricorrente, la quale dispone di un permesso di soggiorno valido in Grecia.
E. 14 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 15.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto.
E. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4795/2024 Sentenza del 7 ottobre 2024 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Daniele Cattaneo, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Eritrea, patrocinata da Patrizia Aspromonte, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro); decisione della SEM del 25 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadina eritrea, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 18 aprile 2024, registrata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) sul Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) in data 19 aprile 2024. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 22 aprile 2024 è risultato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia in data (...) gennaio 2024. A.c Il 24 aprile 2024 l'interessata ha conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...). A.d Il 30 aprile 2024 ella è stata sentita nell'ambito di un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo in presenza del suo rappresentante legale B._______ ([...]). A.e Il 30 aprile 2024 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.f In data 8 maggio 2024 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessata in quanto le sarebbe stato concesso lo statuto di rifugiato in data (...) febbraio 2024 e avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) febbraio 2024 al (...) febbraio 2027. A.g Con scritto dell'8 maggio 2024 la nuova rappresentante legale, C._______, ha sottolineato la circostanza di estrema vulnerabilità in cui si ritroverebbe la richiedente. A.h In data 25 luglio 2024 la richiedente, per il tramite della rappresentante legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 23 luglio 2024. A.i In corso di procedura l'interessata è stata inoltre sottoposta a diverse visite mediche. B. Con decisione del 25 luglio 2024, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata verso la Grecia. C. Con ricorso del 29 luglio 2024 (data d'entrata: 30 luglio 2024) l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM e ha domandato l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, con contestuale istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. D. Con complemento al ricorso del 5 agosto 2024 (data d'entrata: 6 agosto 2024), per il tramite della sua rappresentante legale, l'interessata ha integrato le motivazioni del ricorso e le conclusioni dello stesso, ha domandato l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; in subordine, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione, e ha reiterato la richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, con protestate tasse e spese. E. Con scritto del 22 agosto 2024 la ricorrente, per il tramite della rappresentante legale, ha trasmesso un certificato medico del 19 agosto 2024. F. In data 9 settembre 2024 la ricorrente è stata attribuita al cantone D._______. G. Con scritto del 16 settembre 2024 l'insorgente, per il tramite della rappresentante legale, ha trasmesso i rapporti medici del 3 settembre 2024 e del 9 settembre 2024. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
4. Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA). Si rendono dunque superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla concessione dell'effetto sospensivo.
5. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
6. Preliminarmente, il Tribunale osserva che l'insorgente - affiancata da una rappresentante legale - pur avendo concluso formalmente all'annullamento della decisione impugnata e chiesto che la domanda d'asilo venisse trattata in Svizzera, secondo il senso e i motivi del ricorso, ha contestato unicamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento e dunque i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione del 25 luglio 2024. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera (cfr. anche il complemento al ricorso del 5 agosto 2024, pag. 10). 7. 7.1 In sede di colloquio, l'interessata ha segnatamente dichiarato che in Grecia avrebbe ricevuto una tessera, ma che nessuno le avrebbe detto o spiegato nulla. Ella sarebbe rimasta a E._______ in un campo per tre o quattro mesi prima di recarsi ad F._______ dove sarebbe rimasta sei giorni. In tale città avrebbe dormito per strada per tre giorni prima di incontrare dei connazionali che l'avrebbero aiutata e ospitata a casa loro. Al campo ella avrebbe trascorso tutto l'inverno al freddo, in una tenda insieme ad altre dieci persone e avrebbe ricevuto cibo e acqua soltanto una volta al giorno. La richiedente ha inoltre dichiarato di non essersi rivolta alle autorità per chiedere assistenza, un lavoro o un alloggio. Il fratello residente in Svizzera l'avrebbe sostenuta finanziariamente. Ella avrebbe avuto bisogno di cure mediche, ma soltanto una volta l'avrebbero visitata e avrebbe ricevuto una flebo, mentre la seconda volta le avrebbero detto che sarebbe soltanto stressata. Infine, l'interessata ha dichiarato che in Grecia sarebbe stata toccata impropriamente da uomini durante una perquisizione. 7.2 In sede di parere sulla bozza di decisione, la richiedente ha espresso timore di versare - in caso di ritorno in Grecia - nelle stesse condizioni di precarietà già vissute e di non poter più rivedere i suoi tre figli minori attualmente in Eritrea, in quanto in Grecia non avrebbe avuto la possibilità di ricongiungersi con loro. Le condizioni in cui avrebbe alloggiato al campo sarebbero state "ben al di sotto" di un livello minimo di dignità umana, motivi per cui ella sarebbe stata costretta a spostarsi ad F._______. In Grecia ella non avrebbe un alloggio a cui fare ritorno e non avrebbe nessun amico o parente in grado di aiutarla o sostenerla economicamente e psicologicamente. Per di più sarebbe praticamente impossibile trovare un lavoro. Questa situazione di grave disagio le impedirebbe di accedere in concreto ai diritti che le garantirebbero una vita dignitosa. Il rapporto dell'Asylum Information Database (AIDA) più recente (AIDA, Country Report: Greece, 2023 Update) riporterebbe che le barriere amministrative e burocratiche, così come la mancanza di azioni organizzate dallo Stato greco per affrontare la situazione particolare, l'attuazione inefficace della legge e l'impatto della crisi economica impedirebbero ai titolari di protezione internazionale di godere dei loro diritti. I limiti del sistema greco impedirebbero l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nel mercato del lavoro, e l'effettivo accesso all'istruzione e al sistema sanitario sarebbe ostacolato nella pratica da significative carenze di risorse e capacità sia per gli stranieri sia per la popolazione locale. Nel caso di specie, sarebbero state fissate delle visite mediche che poi non sarebbero state eseguite. Di conseguenza, non sarebbe più condivisibile la presunzione che la Grecia adempirebbe ai propri obblighi internazionali. Altresì, la procedura di ricongiungimento famigliare in Grecia sarebbe lunga, onerosa e caratterizzata da ostacoli amministrativi per la certificazione dei documenti richiesti e il rilascio dei visti. Sarebbe poi noto che le persone che farebbero rientro in Grecia dopo aver depositato una domanda d'asilo in un altro Paese europeo non riceverebbero alcuna informazione in merito alle procedure amministrative da intraprendere o in merito all'accesso ai loro diritti. Ella inoltre soffrirebbe di un grave disagio psicologico dovuto alla paura di aver lasciato i suoi figli in Eritrea e di non potersi ricongiungere presto a loro. La sua condizione psicologica sarebbe aggravata ulteriormente dalla costante paura di dover fare ritorno in Grecia. Ella avrebbe richiesto un consulto psicologico, il quale non le sarebbe tuttavia ancora stato accordato da parte di Medic Help. In caso di ritorno in Grecia, rischierebbe dunque di patire quanto già vissuto in precedenza o di trovarsi in condizioni ancora peggiori. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale, nella fattispecie non vi sarebbero circostanze particolarmente favorevoli per poterla rinviare. 7.3 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha anzitutto osservato che la richiedente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero, e che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 8 maggio 2024. Il parere in merito alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione del caso della richiedente. In primo luogo, per quanto riguarda le cure mediche, non sarebbe comprovato da alcun elemento di prova oggettivo il fatto che l'interessata sarebbe stata trattata unicamente con una flebo per dei problemi di cuore. In seguito, per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche, alla mancanza di lavoro e alla frequentazione di corsi di lingua, la SEM ha ribadito che sarebbe compito della richiedente far valere i suoi diritti e richiedere aiuto alle autorità greche competenti o agli organismi di natura caritativa. Le difficoltà di accesso al mercato del lavoro non sarebbe un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio. In aggiunta, ella non avrebbe tentato di trovare un lavoro o un alloggio. Per ciò che attiene alle violenze subite in Grecia, la SEM ha rilevato che l'interessata avrebbe dichiarato di non aver sporto denuncia in merito a questi fatti, pertanto sarebbe suo compito denunciare minacce o atti di violenza. In merito al video inoltrato come mezzo di prova, dal quale risulterebbe che la barca su cui ella si sarebbe trovata sarebbe stata speronata in mare, la SEM ha evidenziato che si tratterebbe chiaramente della polizia turca e non greca. Le foto e i video non proverebbero in alcun modo che le autorità greche non avrebbero assolto ai propri doveri e avrebbero dunque scarso valore probatorio. In seguito, la SEM ha ritenuto che l'istruttoria medica sarebbe completa in quanto la richiedente non soffrirebbe di problematiche mediche particolarmente gravi e i trattamenti farmacologici seguiti in Svizzera sarebbero facilmente reperibili anche in Grecia. Inoltre, toccherebbe alla richiedente cercare il necessario sostegno medico qualora ne avesse bisogno. Altresì, la sua situazione medica non risulterebbe così grave da costituire una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'autorità inferiore non è dunque entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata. Proseguendo nella sua analisi, l'autorità inferiore ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti all'incarto non risulterebbero elementi sufficienti per ritenere degli indizi seri provanti che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non concedendo all'interessata la necessaria protezione o esponendola a condizioni di vita disumane, o che ella si potrebbe trovare in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. In merito alla presenza del fratello in Svizzera, la SEM ha rilevato che essendo l'interessata maggiorenne, tale circostanza non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU. In seguito, la SEM ha ritenuto ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, spetterebbe alla richiedente rivendicare i propri diritti presso le autorità dopo aver ottenuto la protezione. In merito alle perquisizioni e ai maltrattamenti subiti, l'autorità di prime cure ha ribadito che la Grecia sarebbe uno Stato terzo considerato sicuro, con un'autorità di polizia funzionante e disposta a fornire protezione. Non vi sarebbero indizi che permetterebbero di ritenere che le autorità greche non offrirebbero una protezione adeguata contro aggressioni da parte di terzi. Infine, la situazione medica della richiedente sarebbe chiara e non ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, dal momento che la Grecia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente. 7.4 In sede ricorsuale e con successivo complemento al ricorso, l'insorgente censura in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentita secondo l'art. 6 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Infatti, il colloquio con la SEM si sarebbe svolto in presenza di un rappresentante legale di sesso maschile, allorché la ricorrente avrebbe allegato di avere subito molestie e trattamenti imbarazzanti in Grecia da parte delle autorità. Alla luce di queste asserzioni si sarebbe reso necessario un avvicendamento e con scritto dell'8 maggio 2024 la rappresentante legale avrebbe informato l'autorità inferiore che la ricorrente "non se la sarebbe sentita" durante il colloquio di approfondire tali violenze. La SEM avrebbe di conseguenza violato il diritto di essere sentita dell'insorgente e compiuto un accertamento incompleto dei fatti rilevanti in quanto l'interessata non si sarebbe potuta esprimere compiutamente davanti all'autorità. La SEM avrebbe dovuto interrompere il colloquio e organizzarne un altro con un team femminile. In secondo luogo, la ricorrente fa valere un accertamento inesatto e incompleto del suo stato di salute. A seguito del colloquio con la rappresentanza legale dell'8 maggio 2024, ella sarebbe stata trasportata in ambulanza all'ospedale e alla dimissione sarebbe stata raccomandata una valutazione ginecologica specialistica. Tale visita non sarebbe tuttavia stata organizzata. Inoltre, in Grecia, non avrebbe potuto trattare compiutamente nessuna patologia e non sarebbe riuscita a farsi visitare in quanto le visite sarebbero state annullate. Non avendo la SEM effettuato alcun accertamento medico completo, non sarebbe possibile sostenere che ella non sia affetta da alcuna patologia grave e non sarebbe dunque neppure possibile rilevare la sua effettiva vulnerabilità, non potendosi stabilire la reale portata della sua salute mentale e fisica. In seguito, per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, la ricorrente rileva che non sarebbe stata consapevole di aver formalizzato la domanda di asilo in Grecia e che le fosse stata concessa la protezione internazionale poiché ella non sarebbe stata sentita sui suoi motivi d'asilo. Nella fattispecie sarebbe stato importante valutare - da parte delle autorità greche - il suo caso individuale prima di concederle la protezione internazionale. Infatti, fuggita per motivi pertinenti ex art. 3 LAsi dall'Eritrea, ella sarebbe stata costretta a separarsi dai suoi figli minorenni. Per questo motivo avrebbe voluto chiedere protezione in Svizzera, dove risiederebbe suo fratello, il quale l'avrebbe aiutata (come garante) a ricongiungersi con i figli. In Grecia ella non riuscirebbe mai a ricongiungersi con i figli in quanto la procedura sarebbe lunga, onerosa e caratterizzata da ostacoli amministrativi per la certificazione dei documenti richiesto ed il rilascio dei vari visti, motivo per cui un rinvio sarebbe in contrasto con l'art. 8 CEDU. Nel caso in disamina, non vi sarebbero circostanze particolarmente favorevoli per poter decretare il rinvio in Grecia. Invero, in tale Paese, ella non disporrebbe di una rete sociale, né di competenze linguistiche adeguate né di una formazione scolastica che le darebbe un vantaggio nel mercato del lavoro. Il rinvio sarebbe dunque - anche alla luce del rapporto AIDA aggiornato - contrario all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU e all'art. 2 della Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108, in seguito: CEDAW). 8. 8.1 In sede ricorsuale l'insorgente fa anzitutto valere la violazione del suo diritto di essere sentita poiché la SEM, dopo il suo riferimento a violenze subite, non avrebbe interrotto l'audizione e non l'avrebbe riconvocata in presenza di un team femminile in conformità con l'art. 6 OAsi 1. 8.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 8.3 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). 8.4 Ai sensi dell'art. 6 OAsi 1 se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso. 8.5 Ora, nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di essere stata "perquisita in maniera poco rispettosa", ovvero di essere stata perquisita da uomini che le avrebbero toccato il seno (cfr. atto SEM 14/6, D25 e D27). Ella ha riferito tali fatti in sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo in presenza del suo rappresentante legale di sesso maschile. La presenza di quest'ultimo significa che - dopo la preparazione all'audizione in questione (cfr. anche art. 102g LAsi) - nemmeno la rappresentanza legale assegnata ha constatato la necessità per la ricorrente di essere sentita da un team del medesimo sesso. Per di più, il rappresentante legale non solo era presente all'audizione, ma non è in nessun modo intervenuto e non ha affatto segnalato un problema a questo proposito, nemmeno quando l'interessata ha descritto gli episodi in questione. Sebbene successivamente, ossia con scritto dell'8 maggio 2024, la rappresentante legale abbia sottolineato la vulnerabilità dell'interessata - tra gli altri motivi - a causa delle "violenze legate al genere" subite in Grecia, non ha contestato lo svolgimento dell'audizione o chiesto la sua ripetizione. Anche nella presa di posizione in merito alla bozza di decisione del 25 luglio 2024 non è stata presentata alcuna critica in tal senso. Invero, la censura di violazione del diritto di essere sentito rispettivamente dell'art. 6 OAsi 1 è stata sollevata unicamente in sede ricorsuale. Ora, considerato che la presunta violazione sarebbe stata causata dalla presenza del rappresentante legale (cfr. complemento al ricorso del 5 agosto 2024, pag. 4) e che non vi è stata alcuna segnalazione di violazione dell'art. 6 OAsi 1 durante l'intera procedura di prima istanza da parte della ricorrente, patrocinata dalla rappresentanza legale preposta, il Tribunale non ritiene che vi sia stata una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente. Invero, alla luce di quanto esposto, l'autorità inferiore non era tenuta a interrompere l'audizione e/o ripetere l'audizione svolta. Infine, si rileva che non è stata neppure spiegata l'eventuale importanza dell'approfondimento di tale episodio per la procedura, dal momento che - come si vedrà in seguito (infra consid. 11.3.5) - la Grecia è uno Stato di diritto ed è compito della ricorrente rivolgersi alle autorità preposte e denunciare eventuali maltrattamenti. 8.6 Visto quanto sopra, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito va respinta. 9. 9.1 Nel caso in narrativa viene poi censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute della ricorrente. Ella sarebbe stata trasportata all'ospedale a seguito di un malore durante un colloquio con la rappresentanza legale. L'interessata sarebbe stata dimessa senza indicazioni di trattamento, mentre nella lettera di dimissione sarebbe stato raccomandato di eseguire una valutazione ginecologica specialistica, visita che non sarebbe tuttavia stata organizzata. Senza un accertamento medico completo non si potrebbe escludere una messa in pericolo dell'integrità psico-fisica. 9.2 I principi esposti supra al consid. 8.2 seg. tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 5.1.2; D-2602/2024 del 23 maggio 2024 consid. 9.2 e relativi riferimenti). 9.3 9.3.1 Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute della ricorrente. Invero, in data 26 aprile 2024, l'insorgente è stata visitata dal medico generalista, il quale le ha diagnosticato uno stato ansioso, insonnia e debolezza e le ha prescritto (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM 12/2). In seguito, in data 2 maggio 2024, la ricorrente è stata visitata al Pronto soccorso dell'Ospedale (...) per stato d'ansia situazionale, dolore toracico di origine muscolo-scheletrica e anemia (...). Ella è stata dimessa senza predisposizione di trattamenti successivi e con la raccomandazione di eseguire una valutazione ginecologica specialistica (cfr. atto SEM 22/2). Ulteriori consultazioni per problemi di salute non sono avvenute. 9.3.2 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi della paziente. Per quanto riguarda la mancata valutazione ginecologica, la stessa non può essere imputata alla SEM. Invero, non vi sono indizi per ritenere che la ricorrente si sia rivolta all'infermeria del Centro e che la stessa le abbia negato un consulto medico rispettivamente una visita specialistica. Di conseguenza, come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, nei certificati medici versati agli atti non vi erano indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Come si vedrà successivamente (cfr. infra consid. 11.3.6 e 12.5), la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (cfr. certificati medici del 19 agosto 2024 [atto SEM 33/2], del 3 settembre 2024 [atto SEM 35/2] e del 9 settembre 2024 [atti SEM 39/2 e 40/2]), effettuata posteriormente all'emissione della decisione impugnata, non permette una diversa valutazione. Invero, non risulta trattarsi né di una patologia grave - essendo previsti unicamente dei colloqui psicologici come trattamento - né di una patologia completamente sconosciuta, bensì risulta essere una diagnosi formale legata a sintomi già precedentemente conosciuti e già diagnosticati dal medico generalista, nell'ambito dello stato ansioso e di insonnia. Per quanto riguarda la visita ginecologica specialistica, anch'essa effettuata dopo l'emissione della decisione della SEM, essa non ha identificato gravi patologie, bensì ha confermato l'anemia e diagnosticato una (...) batterica (cfr. atto SEM 34/3). Pertanto, al momento dell'emissione della decisione d'asilo, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4). 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte EDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-571/2024 del 13 febbraio 2024 consid. 10.2 e rif.). 11.3 11.3.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che ella sarebbe esposto al rischio reale di subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese. 11.3.2 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione nel dettaglio e ha ritenuto che essendo tale Stato firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati; RS 0.142.30), si può partire dal presupposto che esso rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Con riferimento ai beneficiari di protezione internazionale, si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità e in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato a una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). 11.3.3 Nella fattispecie, la ricorrente il (...) febbraio 2024 ha ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia ed è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) febbraio 2024 al (...) febbraio 2027 (cfr. atto SEM 18/1), ciò che le permette, quale beneficiaria della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti. 11.3.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che in sede di audizione ella ha dichiarato che nel Centro gli alloggi non erano adatti e che avrebbe passato l'inverno al freddo. L'insorgente ha inoltre riferito di aver lasciato spontaneamente il Centro in cui era alloggiata dopo l'ottenimento della protezione internazionale, di non aver fatto alcuno sforzo per l'ottenimento di un (nuovo) alloggio e di non essersi rivolta alle autorità greche al riguardo. Ella ha dichiarato di essersi rivolta a dei connazionali i quali le avrebbero permesso di dormire in una (...) e le avrebbero finanziato l'acquisto del biglietto aereo. La ricorrente ha altresì riferito di aver chiesto aiuto alle organizzazioni non governative (ONG) per accedere ad un'opportunità di lavoro, ma le sarebbe stato comunicato che con il velo non avrebbe trovato un lavoro nelle case come addetta alle pulizie (cfr. atto SEM 14/6 D10-D21). Di conseguenza, si può ritenere che la ricorrente durante il suo primo soggiorno in Grecia non vivesse in uno stato di totale abbandono e indigenza. Alla luce di quanto precedentemente considerato, e a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 11.3.5 In seguito, attinente alle sue allegazioni di violenze - per le quali non ha sporto denuncia - subite da parte della polizia, si rimanda a quanto rettamente motivato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. pto. II, pag. 6 e 11). Difatti, nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, comprese persone impiegate dalle autorità stesse, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti. 11.3.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 12.5) risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza della Corte Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 11.4 11.4.1 Infine, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 8 CEDU. Invero, la procedura di ricongiungimento famigliare in Grecia sarebbe lunga, onerosa e caratterizzata da ostacoli amministrativi, ciò che renderebbe impossibile un suo ricongiungimento con i propri figli rimasti in Eritrea. 11.4.2 A questo proposito, il Tribunale rileva che la Grecia ha ratificato la CEDU e si parte pertanto dal presupposto che ne rispetti le disposizioni, compresi gli obblighi derivanti dall'art. 8 CEDU. L'insorgente non ha apportato indizi concreti che nel suo caso la Grecia violerebbe l'art. 8 CEDU impedendole di ricongiungersi ai suoi figli. Ella si è infatti limitata a riportare, a titolo puramente generico, l'esistenza di ostacoli amministrativi, senza neppure aver effettuato alcun tentativo concreto in tal senso, segnatamente depositando una richiesta alle autorità greche. È pertanto compito della ricorrente rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i propri diritti e - se del caso - adire alle vie legali. 11.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). 12.3 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.3). 12.4 Nel caso in disamina, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 8-9.10). In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 11.3.2). Quale rifugiata riconosciuta ella ha infatti diritto ad essere trattata in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che ella dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta esserle aperto. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 11.3.2), non ci sono indicazioni nella fattispecie che la ricorrente verrebbe esposta ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greco non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 12.5 12.5.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 11.3.6). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. 12.5.2 Come rilevato in precedenza, alla ricorrente è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress, anemia ed una (...) batterica (la cui cura è nel frattempo terminata [cfr. atto SEM 34/3 e supra consid. 9.3 per ulteriori dettagli]) ed assume attualmente (...), (...), (...) e (...). Dagli ultimi consulti psicologici e psichiatrici risulta che non vi sono altre acuzie psicopatologiche in atto e che la ricorrente riferisce di beneficiare della terapia con la psicologa e ritiene di non necessitare di una terapia farmacologica. È stata pertanto concordata la prosecuzione della terapia unicamente con la psicologa (cfr. atti SEM 40/2 e 39/2). 12.5.3 Tenuto conto di quanto precede, e contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, la ricorrente non può essere ritenuta una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Invero, le affezioni delle quali soffre non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 11.3.6). Inoltre, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità della ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche. 12.6 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
13. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione della ricorrente, la quale dispone di un permesso di soggiorno valido in Grecia.
14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 15. 15.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: