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D-571/2024

D-571/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-13 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, eccetto per il punto seguente.

E. 2.3 Qualora la conclusione ricorsuale di riconoscimento della data di nascita in conformità alle allegazioni dell'insorgente, sia intesa come rettifica (o modifica) della data di nascita registrata nel sistema d'informazione SIMIC, la stessa è irricevibile in quanto esula dall'oggetto della presente impugnativa. Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato dinanzi all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del Tribunale A-1231/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, nel dispositivo della decisione avversata non vi è alcun riferimento al punto posto in questione. Pertanto, il Tribunale non è funzionalmente competente per dirimerlo in assenza di una decisione in merito da parte dell'istanza inferiore (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 14 seg. ad art. 7 PA; sentenza del Tribunale D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3).

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 5 Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente pur avendo concluso formalmente all'annullamento della decisione impugnata e chiesto un esame nazionale della domanda d'asilo, secondo il senso ed i motivi del ricorso, ha contestato unicamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento e dunque i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione del 19 gennaio 2024. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.

E. 6.1 In sede di audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA), l'interessato ha riferito di essere nato il (...) 2005 e di avere (...) anni, (...) mesi e (...) giorni. Egli ha inoltre riferito di aver dichiarato una data di nascita diversa in Grecia ([...] 2002) su consiglio di altre persone per poter eventualmente lasciare il centro di accoglienza più facilmente. Non vorrebbe fare ritorno in Grecia poiché le autorità stesse gli avrebbero detto di lasciare il Paese ed egli sarebbe rimasto senza alloggio, cure mediche e senza la possibilità di studiare.

E. 6.2 In sede di diritto di essere sentito in merito alla minore età, l'interessato ha osservato che dalla perizia medico-legale risulterebbe che, per l'esame dentale, secondo l'unico studio facente riferimento a popolazioni nere africane, l'età minima stimata corrisponderebbe esattamente all'età dichiarata. Mentre per quanto riguarda la radiografia della mano e la tomografia sterno-clavicolare non vi sarebbe stato un campione di popolazione paragonabile a quello di appartenenza del richiedente. Di conseguenza, l'esame dentale dovrebbe assumere una rilevanza determinante. Inoltre, avendo un'età minima superiore ai 18 anni e una inferiore, andrebbe analizzata la sovrapponibilità degli intervalli che nel caso di specie dovrebbe essere considerata data. Non sarebbe quindi possibile escludere la sua minore età. Infine, la perizia non avrebbe tenuto conto dell'origine yemenita del padre, ciò che potrebbe aver condotto ad un errore nella valutazione.

E. 6.3 In sede di parere sulla bozza di decisione l'interessato ha rilevato innanzitutto di aver ben spiegato in sede di PA-RMNA le ragioni della falsa dichiarazione in merito all'età in Grecia. In seguito, egli ha riferito di essere analfabeta, spiegando che le date da lui indicate sarebbero frutto di uno sforzo mnemonico e non computativo. Egli avrebbe altresì prodotto la copia del suo certificato di nascita che confermerebbe le sue dichiarazioni. Egli reitera, inoltre, le sue osservazioni in merito alla popolazione di riferimento presa in conto dalla perizia medico-legale. In seguito, egli ritiene di aver già presentato le terribili condizioni di vita sperimentate in Grecia. Egli non avrebbe mai ricevuto alcuna informazione circa gli uffici statali o le associazioni a cui rivolgersi successivamente all'ottenimento della protezione per chiedere aiuto o assistenza. Ad Atene egli avrebbe sperimentato quotidianamente l'incuria delle istituzioni non avendo beneficiato di alcuna assistenza medica, di corsi di lingua o di orientamento e inclusione professionale. Questa durissima esperienza avrebbe accentuato i suoi disagi emotivi. Diversi rapporti di organismi internazionali evidenzierebbero inoltre le gravi carenze del sistema di accoglienza ellenico.

E. 6.4 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato che il ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero e che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 15 marzo 2023. Di conseguenza, non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha considerato che né le difficili condizioni di vita in Grecia, né le sue allegazioni permetterebbero di ritenere che egli correrebbe un "real risk" di essere sottoposto in Grecia a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Per quanto riguarda l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Da una parte egli non avrebbe fornito alcun documento d'identità suscettibile di comprovare la sua identità. Invero egli avrebbe presentato unicamente la copia del suo certificato di nascita, ciò che non permetterebbe di analizzare tale documento e l'autenticità dello stesso. Il documento non avrebbe dunque valore probatorio. D'altra parte, egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimili le dichiarazioni riguardanti la sua data di nascita e la sua età. In particolare, il richiedente si sarebbe presentato in Grecia quale maggiorenne ed anche il passaporto somalo con il quale sarebbe espatriato avrebbe riportato un'altra data di nascita. Infine, dalla perizia medico-legale risulterebbe che non sarebbe possibile che egli sarebbe minorenne. Le contestazioni della rappresentante legale non potrebbero essere condivise dal momento che egli non sarebbe stato in grado di sovvertire, con prove scientifiche, gli esiti peritali. Anche l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. Egli non soffrirebbe di problemi medici particolarmente gravi e la sua situazione medica risulterebbe chiara e acclarata. Inoltre, le condizioni di vita difficili non sarebbero un motivo di inesigibilità del rinvio dell'interessato. Sarebbe sua responsabilità di far valere i suoi diritti presso le autorità. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla riammissione sul loro territorio.

E. 6.5 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto le considerazioni sulla sua età. L'autorità inferiore non avrebbe potuto negare la minore età senza tenere conto dell'offerta di prova e senza esaminare il contenuto dell'atto di nascita del ricorrente e la sua autenticità. Il certificato presenterebbe le stesse caratteristiche grafiche e visive dei certificati di nascita yemeniti. Inoltre, il documento sarebbe stato presentato ancor prima della convocazione alla PA-RMNA e la risposta del Consolato Generale dello Yemen a Ginevra confermerebbe implicitamente l'autenticità del documento. In seguito, il ricorrente ritiene che non sarebbe sorprendente che egli sarebbe stato in grado di riferire con estrema precisione la sua età, essendosi preparato all'audizione. Altresì, egli contesta le risultanze della perizia poiché sarebbero fondate su campioni di riferimento diversi dal ricorrente. La perizia non costituirebbe dunque un indizio idoneo a escludere la sua minore età e la SEM non avrebbe effettuato una valutazione complessiva. Per quanto riguarda poi l'esecuzione dell'allontanamento, egli ritiene che, anche se fosse maggiorenne, la SEM non avrebbe adeguatamente considerato le circostanze peculiari del suo caso di specie. Egli si sarebbe infatti ritrovato per strada in Grecia e senza alcun tipo di assistenza. Infine, il ricorrente risiede in Svizzera da oltre un anno, dove avrebbe già iniziato un percorso di integrazione. A questo proposito, richiama la giurisprudenza del Tribunale in casi simili in cui sarebbe stato ritenuto opportuno rinunciare all'allontanamento.

E. 7.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante a livello procedurale, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti).

E. 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 7.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti).

E. 7.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).

E. 7.5 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

E. 8.1.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico del ricorrente è risultata un'età minima di 17.38 anni e un'età media di 21.4 anni, con una probabilità del 90.1%, rispettivamente del 96.3% (a seconda degli studi di riferimento utilizzati) che l'interessato abbia superato la minore età. Mentre dalla tomografia sterno-clavicolare è risultato uno stadio 4 di calcificazione ossea, con un'età minima di 19.14 anni ed un'età media di 29.7 anni (cfr. atto SEM 24/11). Risultando dall'esame odontostomatologico un'età minima inferiore ai 18 anni, mentre dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima superiore ai 18 anni è necessario verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Una sovrapposizione degli intervalli è data nella fattispecie dal momento che l'età minima della tomografia sterno-clavicolare (19.14 anni) è inferiore all'età media dell'esame odontostomatologico (21.4 anni). Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza, la maggiore età risulta essere altamente probabile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

E. 8.1.2 Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è, infatti, contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.

E. 8.2 Proseguendo nell'analisi, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Egli ha fornito soltanto la copia del suo certificato di nascita. Le dichiarazioni del ricorrente in merito al suo ottenimento risultano oltremodo vaghe e contraddittorie. Alla domanda in merito all'originale del documento, egli ha dichiarato che sarebbe bruciato in un incendio che avrebbe coinvolto la sua abitazione (cfr. atto SEM 18/10, pag. 7). In seguito, egli ha riferito di aver chiesto alla madre nel 2015, alla nascita della sua sorellastra, se anche lui avesse avuto un certificato di nascita. La madre gli avrebbe quindi mostrato il certificato di nascita che si sarebbe trovato nel suo passaporto, apprendendo così la sua data di nascita. Infine, egli ha dichiarato di non sapere quando sia stato rilasciato il documento, ma che sarebbe stato rinnovato nel 2020 dallo zio (cfr. atto SEM 18/10, pag. 7-8). Tuttavia, egli non è stato in grado di spiegare né il motivo del rinnovo, né le modalità, ovvero se si sia recato in Yemen o meno. Non risulta neppure comprensibile se la distruzione dell'originale sia avvenuta prima o dopo il presunto rinnovo. Ad ogni modo risulta sorprendente che egli non abbia tentato di ottenerne nuovamente un esemplare originale, avendo già effettuato l'operazione una volta. In seguito, contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale dall'insorgente, è necessario rilevare che neppure il Consolato Generale dello Yemen è stato in grado di confermarne l'autenticità, in ragione dell'assenza della firma ("nous sommes pas en mesure de vous confirmer l'authenticité de l'acte de naissance [vu le manque de signature de Ministère des affaires étrangère Yéménite et surtout avec la situation actuelle]"; cfr. doc. 5 allegato al ricorso). In conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), anche citata in sede ricorsuale, la veridicità del racconto del ricorrente verrà valutata anche nel contesto e tenendo conto del documento presentato in copia (cfr. sentenza della Corte EDU del 18 novembre 2014, M.A. c. Svizzera, n. 52589/13, par. 62).

E. 8.3 In secondo luogo, le affermazioni in merito alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della minore età del ricorrente. Risulta infatti sorprendente che egli abbia saputo indicare in maniera così precisa ed esatta la propria età ([...] anni, [...] mesi e [...] giorni), ma poco altro, non essendo mai andato a scuola e sapendo "poco" leggere e scrivere (cfr. atto SEM 18/10, pag. 3). Il fatto che egli si sia preparato con la rappresentante legale prima dell'audizione non permette una diversa valutazione. In seguito, durante la PA-RMNA (avvenuta il 30 gennaio 2023) egli ha riferito di avere una sorella di 9 anni, nata nel 2015, con la quale avrebbe 8 anni di differenza (cfr. atto SEM 18/10, pag. 6 seg.). Tuttavia un'analisi accurata dimostra l'incongruenza di tali dichiarazioni. Invero, se egli fosse effettivamente nato il (...) 2005 e la sorella nel 2015, la loro differenza di età sarebbe di 10 anni e non di 8 anni e la sorella all'epoca dell'audizione avrebbe avuto soltanto 8 anni e non 9 anni. A ciò si aggiunge il fatto che in Grecia il ricorrente è stato registrato come maggiorenne, nato il (...) 2002, e che egli è espatriato dalla Somalia con un passaporto di una persona nata il (...).1999 (cfr. atto SEM 18/10, pagg. 6 e 8). La motivazione in merito all'età fornita in Grecia, ovvero che l'avrebbe fornita per poter lasciare più facilmente il centro di accoglienza, non permette una diversa valutazione e contrasta poi con le allegazioni seguenti in merito alla situazione in tale Paese, in particolare con le lamentele in merito all'assenza di un alloggio. Risulta poi sorprendente che egli nel corso della procedura d'asilo su suolo ellenico non abbia neppure tentato di far correggere la sua data di nascita.

E. 8.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte EDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 10.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-4197/2022 del 19 gennaio 2023 consid. 11.2 e rif.).

E. 10.3 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.

E. 10.3.1 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Con riferimento ai beneficiari di protezione internazionale, si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità, unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 10.3.2 Nella fattispecie, il ricorrente il 18 luglio 2022 ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 19 luglio 2022 al 18 luglio 2025 (cfr. atto SEM 34/1), ciò che gli permette, quale beneficiario della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti. Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che nonostante il ricorrente abbia dovuto lasciare l'abitazione che gli era stata assegnata dopo l'ottenimento dello statuto di rifugiato, egli ha dichiarato di non essersi mai rivolto direttamente alle autorità al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro o altre prestazioni essenziali. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale, si può ritenere che il ricorrente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate.

E. 10.3.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 11.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1).

E. 10.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022 il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.5.1).

E. 11.2.1 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 8 - 9.10). In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.3.1). Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 8.2.1), non ci sono indicazioni nella fattispecie che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 11.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 10.3.3). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie.

E. 11.3.2 Per quanto riguarda le patologie di cui soffre l'insorgente possono essere riassunte come segue: egli soffre di una sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2) per il quale gli è stata prescritta una terapia con un antidepressivo ([...]) e con un farmaco per l'insonnia ([...]) ed una presa a carico psicologica (cfr. atti SEM 39/2 e 45/2). Egli è stato inoltre visitato per un trauma all'emicostato sinistro per il quale gli è stato prescritto un anti-infiammatorio (cfr. atti SEM12/2 e 13/2), è stato vaccinato come da sua richiesta secondo il piano di vaccinazione svizzero (atto SEM 14/2) ed è stato sottoposto ad una visita specialistica cardiologica con esiti nella norma (cfr. atti SEM 37/2 e 38/3).

E. 11.3.3 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffre il ricorrente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 10.3.3). Inoltre la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità del ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche.

E. 11.4 Per quanto riguarda infine la durata della procedura ed il processo di integrazione ben avviato in Svizzera (cfr. ricorso del 26 gennaio 2024 pag. 7 seg. e doc. 7), vi è modo di rilevare che la giurisprudenza richiamata non risulta essere né comparabile né applicabile alla fattispecie dal momento che si trattava di procedure in applicazione del Regolamento Dublino III e rette dal principio di celerità.

E. 11.5 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.

E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto.

E. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-571/2024 Sentenza del 13 febbraio 2024 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Deborah D'Aveni, Simon Thurnheer, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Yemen, alias C._______, nato il (...), Somalia patrocinato da Valentina Imelli, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 19 gennaio 2024 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino yemenita, il 12 ottobre 2022 ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera pretendendosi minorenne. B. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 14 ottobre 2022 è risultato che l'interessato era già stato interpellato il 5 luglio 2022 in Grecia e che il 7 luglio 2022 aveva già depositato una domanda d'asilo in tale Paese. C. Il 18 ottobre 2022 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...). Mentre il 30 gennaio 2023 egli è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione. Nel corso della stessa al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un eventuale allontanamento verso la Grecia in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed in merito al suo stato di salute. D. Con scritto del 1° dicembre 2022 l'interessato ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) la copia del suo certificato di nascita. E. In seguito alla pretesa minore età del richiedente, la SEM ha incaricato il (...) dello svolgimento di una perizia per determinare la sua età. Il 7 febbraio 2023 egli è dunque stato sottoposto ad un esame clinico e a degli esami radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari). Le risultanze dell'esame sono state trasmesse alla SEM il 17 febbraio 2023. F. In data 28 febbraio 2023 la SEM ha presentato una richiesta di informazioni alle autorità greche in applicazione dell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Le autorità elleniche hanno risposto alla richiesta in data 3 marzo 2023 ed hanno specificato che l'interessato sarebbe conosciuto in Grecia con l'identità di B._______, nato il (...) 2002 e che gli sarebbe stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in data (...) luglio 2022. G. Il 7 marzo 2023 la SEM ha informato il richiedente delle risultanze della perizia medica concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure alla modifica prevista dei dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Per il tramite del rappresentante legale, l'interessato si è espresso con scritto del 10 marzo 2023. H. In data 13 marzo 2023 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 15 marzo 2023 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato poiché gli è stato concesso lo statuto di rifugiato il (...) luglio 2022 ed ha un permesso di soggiorno valido dal (...) luglio 2022 al (...) luglio 2025. I. La SEM, il 20 marzo 2023, ha modificato la data di nascita dell'interessato in SIMIC in (...) 2004 e l'ha considerato maggiorenne per il seguito della procedura. J. Con decisione di ripartizione del 4 agosto 2023 la SEM ha attribuito il richiedente la Cantone D._______. K. In corso di procedura egli è stato altresì sottoposto a diverse visite mediche. L. In data 18 gennaio 2024 il richiedente, per il tramite della sua rappresentante legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 16 gennaio 2024. In allegato ha trasmesso 4 fotografie estratte da un breve video che egli avrebbe registrato in Grecia a dimostrazione dell'assoluto degrado in cui sarebbe stato costretto a vivere nelle strutture di accoglienza greche (doc. 1), una cartina adattata da: "Age estimation in the living: A scoping review of population data for skeletal and dental methods", M. Cummaudo et al., Forensic Science International 320 (2021; doc. 2) ed un parere del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali italiano del 25 febbraio 2009 sull'accertamento dell'età dei minori non accompagnati (doc. 3). M. Con decisione del 19 gennaio 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Grecia. N. Con ricorso del 26 gennaio 2024 (data d'entrata: 29 gennaio 2024) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la considerazione del ricorrente quale minore non accompagnato ed il riconoscimento della sua data di nascita in conformità alle sue allegazioni, la restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, per il complemento dell'istruttoria. In subordine, egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. In allegato egli ha trasmesso la copia del certificato di nascita (doc. 2), la copia di un'e-mail trasmessa al Consolato Generale dello Yemen a Ginevra in data (...) marzo 2023 (doc. 4), la copia di un'e-mail ricevuta dal Consolato Generale dello Yemen a Ginevra in data (...) aprile 2023 (doc. 5), la copia di un'e-mail trasmessa ad UNICEF Yemen in data (...) gennaio 2024 (doc. 6) e una lettera dell'insegnante di tedesco del (...) gennaio 2024 (doc. 7). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, eccetto per il punto seguente. 2.3 Qualora la conclusione ricorsuale di riconoscimento della data di nascita in conformità alle allegazioni dell'insorgente, sia intesa come rettifica (o modifica) della data di nascita registrata nel sistema d'informazione SIMIC, la stessa è irricevibile in quanto esula dall'oggetto della presente impugnativa. Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato dinanzi all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del Tribunale A-1231/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, nel dispositivo della decisione avversata non vi è alcun riferimento al punto posto in questione. Pertanto, il Tribunale non è funzionalmente competente per dirimerlo in assenza di una decisione in merito da parte dell'istanza inferiore (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 14 seg. ad art. 7 PA; sentenza del Tribunale D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3).

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

5. Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente pur avendo concluso formalmente all'annullamento della decisione impugnata e chiesto un esame nazionale della domanda d'asilo, secondo il senso ed i motivi del ricorso, ha contestato unicamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento e dunque i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione del 19 gennaio 2024. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 6. 6.1 In sede di audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA), l'interessato ha riferito di essere nato il (...) 2005 e di avere (...) anni, (...) mesi e (...) giorni. Egli ha inoltre riferito di aver dichiarato una data di nascita diversa in Grecia ([...] 2002) su consiglio di altre persone per poter eventualmente lasciare il centro di accoglienza più facilmente. Non vorrebbe fare ritorno in Grecia poiché le autorità stesse gli avrebbero detto di lasciare il Paese ed egli sarebbe rimasto senza alloggio, cure mediche e senza la possibilità di studiare. 6.2 In sede di diritto di essere sentito in merito alla minore età, l'interessato ha osservato che dalla perizia medico-legale risulterebbe che, per l'esame dentale, secondo l'unico studio facente riferimento a popolazioni nere africane, l'età minima stimata corrisponderebbe esattamente all'età dichiarata. Mentre per quanto riguarda la radiografia della mano e la tomografia sterno-clavicolare non vi sarebbe stato un campione di popolazione paragonabile a quello di appartenenza del richiedente. Di conseguenza, l'esame dentale dovrebbe assumere una rilevanza determinante. Inoltre, avendo un'età minima superiore ai 18 anni e una inferiore, andrebbe analizzata la sovrapponibilità degli intervalli che nel caso di specie dovrebbe essere considerata data. Non sarebbe quindi possibile escludere la sua minore età. Infine, la perizia non avrebbe tenuto conto dell'origine yemenita del padre, ciò che potrebbe aver condotto ad un errore nella valutazione. 6.3 In sede di parere sulla bozza di decisione l'interessato ha rilevato innanzitutto di aver ben spiegato in sede di PA-RMNA le ragioni della falsa dichiarazione in merito all'età in Grecia. In seguito, egli ha riferito di essere analfabeta, spiegando che le date da lui indicate sarebbero frutto di uno sforzo mnemonico e non computativo. Egli avrebbe altresì prodotto la copia del suo certificato di nascita che confermerebbe le sue dichiarazioni. Egli reitera, inoltre, le sue osservazioni in merito alla popolazione di riferimento presa in conto dalla perizia medico-legale. In seguito, egli ritiene di aver già presentato le terribili condizioni di vita sperimentate in Grecia. Egli non avrebbe mai ricevuto alcuna informazione circa gli uffici statali o le associazioni a cui rivolgersi successivamente all'ottenimento della protezione per chiedere aiuto o assistenza. Ad Atene egli avrebbe sperimentato quotidianamente l'incuria delle istituzioni non avendo beneficiato di alcuna assistenza medica, di corsi di lingua o di orientamento e inclusione professionale. Questa durissima esperienza avrebbe accentuato i suoi disagi emotivi. Diversi rapporti di organismi internazionali evidenzierebbero inoltre le gravi carenze del sistema di accoglienza ellenico. 6.4 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato che il ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero e che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 15 marzo 2023. Di conseguenza, non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha considerato che né le difficili condizioni di vita in Grecia, né le sue allegazioni permetterebbero di ritenere che egli correrebbe un "real risk" di essere sottoposto in Grecia a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Per quanto riguarda l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Da una parte egli non avrebbe fornito alcun documento d'identità suscettibile di comprovare la sua identità. Invero egli avrebbe presentato unicamente la copia del suo certificato di nascita, ciò che non permetterebbe di analizzare tale documento e l'autenticità dello stesso. Il documento non avrebbe dunque valore probatorio. D'altra parte, egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimili le dichiarazioni riguardanti la sua data di nascita e la sua età. In particolare, il richiedente si sarebbe presentato in Grecia quale maggiorenne ed anche il passaporto somalo con il quale sarebbe espatriato avrebbe riportato un'altra data di nascita. Infine, dalla perizia medico-legale risulterebbe che non sarebbe possibile che egli sarebbe minorenne. Le contestazioni della rappresentante legale non potrebbero essere condivise dal momento che egli non sarebbe stato in grado di sovvertire, con prove scientifiche, gli esiti peritali. Anche l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. Egli non soffrirebbe di problemi medici particolarmente gravi e la sua situazione medica risulterebbe chiara e acclarata. Inoltre, le condizioni di vita difficili non sarebbero un motivo di inesigibilità del rinvio dell'interessato. Sarebbe sua responsabilità di far valere i suoi diritti presso le autorità. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla riammissione sul loro territorio. 6.5 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto le considerazioni sulla sua età. L'autorità inferiore non avrebbe potuto negare la minore età senza tenere conto dell'offerta di prova e senza esaminare il contenuto dell'atto di nascita del ricorrente e la sua autenticità. Il certificato presenterebbe le stesse caratteristiche grafiche e visive dei certificati di nascita yemeniti. Inoltre, il documento sarebbe stato presentato ancor prima della convocazione alla PA-RMNA e la risposta del Consolato Generale dello Yemen a Ginevra confermerebbe implicitamente l'autenticità del documento. In seguito, il ricorrente ritiene che non sarebbe sorprendente che egli sarebbe stato in grado di riferire con estrema precisione la sua età, essendosi preparato all'audizione. Altresì, egli contesta le risultanze della perizia poiché sarebbero fondate su campioni di riferimento diversi dal ricorrente. La perizia non costituirebbe dunque un indizio idoneo a escludere la sua minore età e la SEM non avrebbe effettuato una valutazione complessiva. Per quanto riguarda poi l'esecuzione dell'allontanamento, egli ritiene che, anche se fosse maggiorenne, la SEM non avrebbe adeguatamente considerato le circostanze peculiari del suo caso di specie. Egli si sarebbe infatti ritrovato per strada in Grecia e senza alcun tipo di assistenza. Infine, il ricorrente risiede in Svizzera da oltre un anno, dove avrebbe già iniziato un percorso di integrazione. A questo proposito, richiama la giurisprudenza del Tribunale in casi simili in cui sarebbe stato ritenuto opportuno rinunciare all'allontanamento. 7. 7.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante a livello procedurale, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 7.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti). 7.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 7.5 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 8. 8.1 8.1.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico del ricorrente è risultata un'età minima di 17.38 anni e un'età media di 21.4 anni, con una probabilità del 90.1%, rispettivamente del 96.3% (a seconda degli studi di riferimento utilizzati) che l'interessato abbia superato la minore età. Mentre dalla tomografia sterno-clavicolare è risultato uno stadio 4 di calcificazione ossea, con un'età minima di 19.14 anni ed un'età media di 29.7 anni (cfr. atto SEM 24/11). Risultando dall'esame odontostomatologico un'età minima inferiore ai 18 anni, mentre dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima superiore ai 18 anni è necessario verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Una sovrapposizione degli intervalli è data nella fattispecie dal momento che l'età minima della tomografia sterno-clavicolare (19.14 anni) è inferiore all'età media dell'esame odontostomatologico (21.4 anni). Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza, la maggiore età risulta essere altamente probabile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 8.1.2 Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è, infatti, contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 8.2 Proseguendo nell'analisi, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Egli ha fornito soltanto la copia del suo certificato di nascita. Le dichiarazioni del ricorrente in merito al suo ottenimento risultano oltremodo vaghe e contraddittorie. Alla domanda in merito all'originale del documento, egli ha dichiarato che sarebbe bruciato in un incendio che avrebbe coinvolto la sua abitazione (cfr. atto SEM 18/10, pag. 7). In seguito, egli ha riferito di aver chiesto alla madre nel 2015, alla nascita della sua sorellastra, se anche lui avesse avuto un certificato di nascita. La madre gli avrebbe quindi mostrato il certificato di nascita che si sarebbe trovato nel suo passaporto, apprendendo così la sua data di nascita. Infine, egli ha dichiarato di non sapere quando sia stato rilasciato il documento, ma che sarebbe stato rinnovato nel 2020 dallo zio (cfr. atto SEM 18/10, pag. 7-8). Tuttavia, egli non è stato in grado di spiegare né il motivo del rinnovo, né le modalità, ovvero se si sia recato in Yemen o meno. Non risulta neppure comprensibile se la distruzione dell'originale sia avvenuta prima o dopo il presunto rinnovo. Ad ogni modo risulta sorprendente che egli non abbia tentato di ottenerne nuovamente un esemplare originale, avendo già effettuato l'operazione una volta. In seguito, contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale dall'insorgente, è necessario rilevare che neppure il Consolato Generale dello Yemen è stato in grado di confermarne l'autenticità, in ragione dell'assenza della firma ("nous sommes pas en mesure de vous confirmer l'authenticité de l'acte de naissance [vu le manque de signature de Ministère des affaires étrangère Yéménite et surtout avec la situation actuelle]"; cfr. doc. 5 allegato al ricorso). In conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), anche citata in sede ricorsuale, la veridicità del racconto del ricorrente verrà valutata anche nel contesto e tenendo conto del documento presentato in copia (cfr. sentenza della Corte EDU del 18 novembre 2014, M.A. c. Svizzera, n. 52589/13, par. 62). 8.3 In secondo luogo, le affermazioni in merito alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della minore età del ricorrente. Risulta infatti sorprendente che egli abbia saputo indicare in maniera così precisa ed esatta la propria età ([...] anni, [...] mesi e [...] giorni), ma poco altro, non essendo mai andato a scuola e sapendo "poco" leggere e scrivere (cfr. atto SEM 18/10, pag. 3). Il fatto che egli si sia preparato con la rappresentante legale prima dell'audizione non permette una diversa valutazione. In seguito, durante la PA-RMNA (avvenuta il 30 gennaio 2023) egli ha riferito di avere una sorella di 9 anni, nata nel 2015, con la quale avrebbe 8 anni di differenza (cfr. atto SEM 18/10, pag. 6 seg.). Tuttavia un'analisi accurata dimostra l'incongruenza di tali dichiarazioni. Invero, se egli fosse effettivamente nato il (...) 2005 e la sorella nel 2015, la loro differenza di età sarebbe di 10 anni e non di 8 anni e la sorella all'epoca dell'audizione avrebbe avuto soltanto 8 anni e non 9 anni. A ciò si aggiunge il fatto che in Grecia il ricorrente è stato registrato come maggiorenne, nato il (...) 2002, e che egli è espatriato dalla Somalia con un passaporto di una persona nata il (...).1999 (cfr. atto SEM 18/10, pagg. 6 e 8). La motivazione in merito all'età fornita in Grecia, ovvero che l'avrebbe fornita per poter lasciare più facilmente il centro di accoglienza, non permette una diversa valutazione e contrasta poi con le allegazioni seguenti in merito alla situazione in tale Paese, in particolare con le lamentele in merito all'assenza di un alloggio. Risulta poi sorprendente che egli nel corso della procedura d'asilo su suolo ellenico non abbia neppure tentato di far correggere la sua data di nascita. 8.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte EDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-4197/2022 del 19 gennaio 2023 consid. 11.2 e rif.). 10.3 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese. 10.3.1 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Con riferimento ai beneficiari di protezione internazionale, si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità, unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 10.3.2 Nella fattispecie, il ricorrente il 18 luglio 2022 ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 19 luglio 2022 al 18 luglio 2025 (cfr. atto SEM 34/1), ciò che gli permette, quale beneficiario della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti. Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che nonostante il ricorrente abbia dovuto lasciare l'abitazione che gli era stata assegnata dopo l'ottenimento dello statuto di rifugiato, egli ha dichiarato di non essersi mai rivolto direttamente alle autorità al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro o altre prestazioni essenziali. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale, si può ritenere che il ricorrente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 10.3.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 11.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). 10.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022 il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.5.1). 11.2 11.2.1 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 8 - 9.10). In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.3.1). Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 8.2.1), non ci sono indicazioni nella fattispecie che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 11.3 11.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 10.3.3). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. 11.3.2 Per quanto riguarda le patologie di cui soffre l'insorgente possono essere riassunte come segue: egli soffre di una sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2) per il quale gli è stata prescritta una terapia con un antidepressivo ([...]) e con un farmaco per l'insonnia ([...]) ed una presa a carico psicologica (cfr. atti SEM 39/2 e 45/2). Egli è stato inoltre visitato per un trauma all'emicostato sinistro per il quale gli è stato prescritto un anti-infiammatorio (cfr. atti SEM12/2 e 13/2), è stato vaccinato come da sua richiesta secondo il piano di vaccinazione svizzero (atto SEM 14/2) ed è stato sottoposto ad una visita specialistica cardiologica con esiti nella norma (cfr. atti SEM 37/2 e 38/3). 11.3.3 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffre il ricorrente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 10.3.3). Inoltre la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità del ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche. 11.4 Per quanto riguarda infine la durata della procedura ed il processo di integrazione ben avviato in Svizzera (cfr. ricorso del 26 gennaio 2024 pag. 7 seg. e doc. 7), vi è modo di rilevare che la giurisprudenza richiamata non risulta essere né comparabile né applicabile alla fattispecie dal momento che si trattava di procedure in applicazione del Regolamento Dublino III e rette dal principio di celerità. 11.5 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.

13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 14. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: