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D-2771/2024

D-2771/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-24 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 21 gennaio 2024 pretendendosi minorenne. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EU- RODAC" del 23 gennaio 2024 è risultato che l'interessato aveva già depo- sitato una domanda d'asilo in Grecia in data (…) febbraio 2023 e che in data (…) maggio 2023 aveva ricevuto protezione. A.c Il 25 gennaio 2024 l'interessato ha conferito procura alla rappresen- tanza legale della Regione (…). A.d In data 14 febbraio 2024 egli è stato sentito quale minore non accom- pagnato nell'ambito di una prima audizione (PA-RMNA). Nel corso della stessa al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un eventuale allontanamento verso la Grecia in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed in merito al suo stato di salute. A.e In seguito alla pretesa minore età del richiedente, la SEM ha convocato l'interessato per lo svolgimento di una perizia per determinare la sua età. Il 22 febbraio 2024 egli è dunque stato sottoposto ad un esame clinico ed a degli esami radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari). Le risul- tanze dell'esame sono state trasmesse alla SEM il 22 febbraio 2024. A.f Il 12 marzo 2024 la SEM ha informato il richiedente dei risultati della perizia medica concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure alla modifica prevista dei dati del sistema d'informa- zione centrale sulla migrazione (SIMIC). Per il tramite della rappresentanza legale, l'interessato si è espresso con scritto del 15 marzo 2024. A.g In medesima data la SEM ha modificato la data di nascita dell'interes- sato in SIMIC in (…) 2006 e l'ha considerato maggiorenne per il seguito della procedura. A.h Il 28 marzo 2024 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di

D-2771/2024 Pagina 3 paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'Unione euro- pea [GU] L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le per- sone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.i Il 1° aprile 2024 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato poiché gli è stato concesso lo statuto di rifu- giato il (…) maggio 2023 ed ha un permesso di soggiorno valido dal (…) maggio 2023 al (…) maggio 2026. A.j In data 24 aprile 2024 il richiedente, per il tramite della rappresentanza legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 23 aprile 2024. B. Con decisione del 25 aprile 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'al- lontanamento dell'interessato verso la Grecia. C. Con ricorso del 3 maggio 2024 (data d'entrata: 6 maggio 2024), l'interes- sato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata ed alla resti- tuzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della do- manda d'asilo; in primo subordine alla concessione dell'ammissione prov- visoria in Svizzera; in secondo subordine alla restituzione degli atti alla SEM per il complemento dell'istruttoria. Altresì, ha domandato la conces- sione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. D. In corso di procedura l'interessato è stato inoltre sottoposto a diverse visite mediche.

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Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tri- bunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

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E. 5.1 In sede di audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA), l'inte- ressato ha riferito di essere nato il (…).1386 (calendario persiano), corri- spondente al (…) 2007 (calendario gregoriano) e di avere (…) anni e (…) mesi (cfr. atto SEM 35/12, pto. 1.06). Egli ha inoltre dichiarato di non essere riuscito ad ottenere la tazkira a causa della situazione di insicurezza presente nella sua provincia. Interrogato in merito alla data di nascita ripor- tata sul documento greco presentato – ovvero il (…) 2005 – egli ha dichia- rato che le autorità avrebbero scambiato la sua data di nascita con quella di un amico ed egli sarebbe stato ritenuto maggiorenne nonostante i suoi sforzi per cercare di far modificare la data alle autorità. Il richiedente ha poi dichiarato che non vorrebbe fare ritorno in Grecia poiché dopo esser stato considerato maggiorenne non avrebbe più ricevuto nessuna forma di so- stegno e non avrebbe trovato lavoro. Inoltre, egli una volta avrebbe subito un accoltellamento e non si sarebbe sentito al sicuro (cfr. atto SEM 35/12, pti. 5.2, 8.01).

E. 5.2 In sede di diritto di essere sentito in merito alla minore età, l'interessato ritiene di aver fornito indicazioni temporali adeguate e concordanti circa la sua età. Sul punto osserva altresì che egli presenterebbe un basso livello di alfabetizzazione, avendo frequentato soltanto quattro anni di scuola in maniera incostante. Quanto alla diversa data di nascita indicata nei docu- menti greci, l'interessato ribadisce quanto espresso in sede di PA-RMNA, ovvero che le autorità elleniche avrebbero registrato erroneamente la sua data di nascita – confondendola con quella di un altro migrante – e la sua città natale. Egli avrebbe più volte tentato di chiederne la correzione, ma senza successo. Per quanto riguarda infine la perizia medico-legale, il ri- chiedente osserva in primo luogo che l'esame odontostomatologico sa- rebbe stato eseguito in assenza del dente #38 e sarebbe dunque basato su un campione parziale. In secondo luogo, dalla radiografia della mano emergerebbe una possibile età minima di 16.1 anni, ciò che coinciderebbe con le dichiarazioni rese. In terzo luogo, dalla valutazione sterno-clavico- lare verrebbe esplicitato che sarebbe stato incompleto in quanto l'articola- zione destra avrebbe presentato una variante anatomica non classificabile. Pertanto, non si potrebbero ignorare i plurimi ed evidenti elementi di incer- tezza circa la ritenuta maggiore età.

E. 5.3 In sede di parere sulla bozza di decisione l'interessato ha dichiarato di temere, in caso di ritorno in Grecia, di versare nelle medesime condizioni di precarietà e indigenza sperimentate durante la permanenza su suolo ellenico. Dopo l'ottenimento della protezione internazionale infatti, egli si sarebbe trovato in una situazione di povertà estrema, che lo avrebbe spinto

D-2771/2024 Pagina 6 a lasciare la Grecia, avendo vissuto in un container sovraffollato ed arran- giandosi come poteva per procacciarsi del cibo. Egli sarebbe inoltre stato vittima di comportamenti illeciti che non avrebbe potuto denunciare. Le sue condizioni psichiatriche, già precarie al suo arrivo in Grecia, sarebbero ul- teriormente peggiorate. Per quanto riguarda la minore età, egli ha ribadito di aver risposto alle domande basandosi sulle sue conoscenze e che le sue risposte sarebbero state coerenti. Egli ha inoltre precisato che il fatto di conoscere l'età di una persona non implicherebbe automaticamente la conoscenza della sua data di nascita. Ha ribadito pure come la data regi- strata in Grecia sarebbe frutto di un errore delle autorità che egli avrebbe cercato di far correggere senza successo. In seguito, l'interessato ha spe- cificato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM nel progetto di decisione, egli non sarebbe stato considerato maggiorenne dopo l'audi- zione. In realtà, in base alla data di nascita registrata egli sarebbe stato prossimo alla maggiore età, motivo per cui all'inizio sarebbe stato collocato in un centro per minorenni e successivamente, all'avvicinarsi della mag- giore età, in uno per maggiorenni. In nessun caso l'autorità l'avrebbe reso maggiorenne dopo l'audizione. Per quanto concerne la perizia l'interessato ha rinviato alle considerazioni espresse in sede di diritto di essere sentito. In merito all'esigibilità del rinvio in Grecia, il richiedente sottolinea la grave situazione di indigenza e insicurezza vissuta durante il suo soggiorno. Egli avrebbe provato a denunciare le violenze e le minacce subite, ma non ci sarebbe riuscito a causa della barriera linguistica. Non avrebbe nemmeno potuto frequentare corsi di lingua e di conseguenza cercare un impiego o usufruire delle cure mediche per il suo stato di disagio psichico. Un suo rinvio in Grecia interromperebbe la presa in carico psichiatrica ed il per- corso psicoterapeutico intrapreso con successo in Svizzera. In seguito, egli fa riferimento a diversi rapporti di organismi internazionali che evidenzie- rebbero le gravi carenze del sistema di accoglienza ellenico. Nel caso di specie non sarebbero date le circostanze particolarmente favorevoli richie- ste dal Tribunale per poter decretare il rinvio in Grecia. Egli sarebbe da considerarsi una persona particolarmente vulnerabile e sarebbero dunque necessarie delle condizioni favorevoli per l'esigibilità del rinvio. La SEM do- vrebbe dunque disporre l'ammissione provvisoria o richiedere garanzie in- dividualizzate alle autorità greche.

E. 5.4 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha anzitutto osservato che il ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifu- giato in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero e che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riam- missione in data 1° aprile 2024.

D-2771/2024 Pagina 7 Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione. In primo luogo, per quanto riguarda l'accertamento sull'età, la SEM ha precisato che sarebbe incomprensibile come egli sarebbe stato in grado di calcolare la sua età all'espatrio basandosi sul fatto che attualmente avrebbe (…) anni, ma non sarebbe riuscito ad indicare gli anni relativi alla sua scolarizzazione. In me- rito alla critica secondo la quale il progetto avrebbe riportato che in Grecia egli sarebbe stato reso maggiorenne dalle autorità dopo l'audizione, la SEM ha sottolineato che questa sarebbe un'interpretazione estrapolata dal contesto, in quanto il progetto avrebbe ripreso le allegazioni del ricorrente della PA-RMNA. Infine, i risultati peritali esprimerebbero in maniera chiara che non sarebbe possibile che il richiedente sia minorenne. Di conse- guenza, la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Proseguendo nella sua analisi, l'autorità inferiore ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, l'auto- rità inferiore ha considerato che né le difficili condizioni di vita in Grecia, né le allegazioni del ricorrente permetterebbero di ritenere che egli correrebbe un "real risk" di essere sottoposto in Grecia a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Egli non avrebbe per altro presentato alcun mezzo di prova concreto che lo riguarderebbe personalmente a sostegno delle sue allegazioni in merito alle condizioni di vita in Grecia, le quali sarebbero descritte come difficili unicamente sulla base di allegazioni di parte. In seguito, per quanto riguarda l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontana- mento la SEM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. In primo luogo, egli non avrebbe for- nito alcun documento d'identità suscettibile di comprovare l'identità alle- gata. Infatti, come unico documento agli atti risulterebbe il titolo di viaggio greco ed il permesso di soggiorno sui quali risulterebbe l'identità di A._______, nato il (…) 2005. In secondo luogo, le dichiarazioni rilasciate nell'ambito della PA-RMNA presenterebbero degli elementi imprecisi e in- consistenti, i quali inficerebbero la credibilità della minore età. Segnata- mente, non sarebbe plausibile che egli non saprebbe indicare la data di espatrio, sapendo però indicare di avere avuto (…) anni in tale momento. Sarebbe pure incomprensibile che non si ricorderebbe l'anno di inizio e di fine della scuola, avendo saputo indicare di averla frequentata per quattro anni dall'età di (…) all'età di (…) anni. In seguito, in merito alla domanda d'asilo presentata in Grecia l'interessato non sarebbe stato in grado di

D-2771/2024 Pagina 8 fornire delle spiegazioni convincenti e sostanziate. Se fosse vero che i suoi dati sarebbero stati confusi con quelli di un altro giovane, mal si capirebbe come mai egli sarebbe inizialmente stato assegnato ad un centro per mi- nori. Inoltre, non sarebbe comprensibile come da un lato egli avrebbe af- fermato di essere stato considerato maggiorenne a seguito dell'audizione e dall'altro avrebbe allegato che la data di nascita presente sui documenti sarebbe un refuso delle autorità greche. Infine, dalla perizia medico-legale risulterebbe che non sarebbe possibile l'allegata minore età. Non avendo dunque egli reso verosimile di essere minorenne, non sarebbero necessari degli approfondimenti supplementari per valutare l'esigibilità del rinvio in Grecia. In merito all'assenza di sostegno e di lavoro in Grecia, la SEM ha rilevato che egli non si sarebbe mai ritrovato senza alloggio e che appena dieci o venti giorni dopo l'ottenimento dei documenti di viaggio e del permesso di soggiorno egli avrebbe lasciato il territorio ellenico alla volta della Svizzera. Le prestazioni di assistenza e altri diritti previsti dalla direttiva qualifiche dovrebbero essere rivendicati direttamente presso le autorità competenti, se necessario adendo le vie legali. Lo stesso dicasi in merito ai problemi di insicurezza e dell'aggressione subita, egli potrebbe rivolgersi all'autorità di polizia competente in caso di minacce concrete. Peraltro egli non soffri- rebbe di problemi medici particolarmente gravi, le sue condizioni di salute sarebbero stabili. La terapia medicamentosa prescritta sarebbe da assu- mere solo al bisogno ed egli stesso avrebbero riferito di non più necessitare la presa in carico medico-psicologica. Ad ogni modo, la direttiva qualifiche garantirebbe l'accesso all'infrastruttura medica e sarebbe responsabilità del richiedente di far valere i suoi diritti presso le autorità. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla sua riammissione sul loro territorio.

E. 5.5 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto le considerazioni sulla sua età, ribandendo dapprima di non essere mai riuscito ad ottenere una carta d'identità o un passaporto a causa dell'insicurezza della sua re- gione. Tale punto non sarebbe stato tenuto in conto dalla SEM. In merito al fatto che le allegazioni siano state ritenute vaghe, il ricorrente rileva che non si sarebbe mai contraddetto né in merito alla sua età né in merito alla sua data di nascita. Egli avrebbe inoltre fornito delle dichiarazioni precise in merito all'errore compiuto dalle autorità greche nella registrazione della sua data di nascita ed in merito all'età dei fratelli e dei genitori. Il suo basso livello di istruzione spiegherebbe poi alcune imprecisioni nel fornire risposta

D-2771/2024 Pagina 9 ad alcune domande. In seguito, il ricorrente contesta le risultanze della pe- rizia medico-legale e ribadisce quanto già affermato in sede di diritto di es- sere sentito. In conclusione, l'autorità inferiore non avrebbe effettuato un esame complessivo di tutte le circostanze del caso di specie. Il ricorrente ritiene poi che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. In primo luogo, se egli fosse ritenuto un mino- renne non accompagnato, dovrebbe essere considerato una persona par- ticolarmente vulnerabile. In secondo luogo, la SEM avrebbe mancato di tenere in considerazione la sua fragilità psichica, in cura psichiatrica in Svizzera, ed egli dovrebbe anche per questo motivo essere considerato una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. La situazione in Grecia sarebbe stata insostenibile per lui. Dopo l'ottenimento della protezione internazionale, egli avrebbe perso il diritto al sussidio, sa- rebbe stato costretto a mangiare gli avanzi degli altri richiedenti e nono- stante gli sforzi non sarebbe riuscito a trovare un lavoro. Non avrebbe nep- pure potuto beneficiare dell'aiuto di enti caritatevoli o di chiese. Infine, egli fa riferimento a diversi rapporti di organismi internazionali che evidenzie- rebbero le gravi carenze del sistema di accoglienza ellenico. Egli sarebbe da considerarsi una persona particolarmente vulnerabile e nella fattispecie non sarebbero presenti le condizioni favorevoli per l'esigibilità del rinvio. La SEM dovrebbe dunque effettuare un esame nazionale della domanda d'a- silo, o quantomeno disporre l'ammissione provvisoria.

E. 6.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di di- sputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il me- desimo determinante a livello procedurale, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esi- genze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi), rispettivamente può risultare determinante per l'esecu- zione dell'allontanamento (cfr. infra consid. 12.1). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti).

E. 6.2 Nelle procedure d'asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa

D-2771/2024 Pagina 10 deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 6.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non per- mette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà te- nuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente con- siderato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti).

E. 6.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiu- diziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'in- teressato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curricu- lum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla deter- minazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta espe- rita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli ele- menti in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).

E. 6.5 Il Tribunale si è espresso, nel contesto dell'analisi circa la determina- zione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle pe- rizie mediche. Secondo la prassi, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forni- scono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le li- nee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Alters- diagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe esser considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Methodendokument AGFAD, pag. 4 segg.; cfr. anche fra le

D-2771/2024 Pagina 11 tante la sentenza del Tribunale D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2).

E. 6.6 Venendo agli esiti degli esami citati, qualora le investigazioni (tomogra- fia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età mi- nima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli. Per quanto riguarda la tomografia sterno-clavicolare, a partire dallo stadio di ossificazione 3c, l'età di entrambi i sessi è quasi certamente superiore ai 18 anni. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; Methodendokument AGFAD, pag. 11).

E. 7.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risul- tato uno stadio di sviluppo H, corrispondente ad un'età media di 20.5 anni e con una probabilità che l'interessato abbia superato la minore età è su- periore al 90.1%, rispettivamente al 96.4% a seconda degli studi di riferi- mento. Per quanto le conclusioni del predetto esame riportino unicamente l'età media, ma non la minima, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico- perito per la precedente valutazione inerente ai denti #18, #28 e #48 (cfr. atto SEM 25/14, pag. 11), si possono estrapolare le età minime (la cui età minima più bassa è 18.11 anni secondo il metodo Mincer e coll. per i denti #18 e #28 [20.2 +/- 2.09]). Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultato uno stadio di calcificazione ossea 3c, corrispondente ad un'età minima di 19 anni. Oltre al fatto che in un tale caso le linee guida AGFAD ritengono che l'età è quasi certamente superiore ai 18 anni (cfr. Methodendokument AGFAD, pag. 11, pto. 8.2), conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), essendo le età minime di entrambi gli esami supe- riori ai 18 anni, la perizia in questione costituisce un indizio molto forte di maggiore età dell'interessato, per il che risulta essere tanto meno neces- sario procedere ad un apprezzamento generale delle prove.

E. 7.2 Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dal ricorrente. Come già più volte rimarcato dallo scrivente Tribu- nale difatti, il fatto che il campione utilizzato non fosse riferibile alla

D-2771/2024 Pagina 12 popolazione afghana o ancora alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento uti- lizzata per l'esame sterno-clavicolare, risultano essere delle circostanze ininfluenti. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il fatto che il campione sul quale è basato l'esame odontostomatologico sarebbe parziale (mancanza di un dente). Invero, non vi è motivo di concludere che l'esperto abbia tratto delle conclusioni dall'esame odontostomatologico su dei risultati che non fossero sufficienti o non valutabili. Alla luce di quanto sopra, resta quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, in casu, particolarmente concludente.

E. 7.3 Come a giusto titolo già ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun do- cumento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età.

E. 7.4 Del resto, anche le affermazioni in merito alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della minore età. Le dichiarazioni dell'insorgente risultano infatti vaghe e imprecise. Come a giusto titolo rilevato dalla SEM, egli ha innanzitutto di- chiarato di conoscere la sua data di nascita (cfr. atto SEM 35/12, pto. 1.06). Tuttavia, pur essendo in grado di indicare la sua età al momento dell'espa- trio, non ha saputo dire in che anno è avvenuto lo stesso (cfr. atto SEM 35/12, pti. 1.07, 2.01 e 5.01). Puramente incomprensibile risulta essere il fatto che il ricorrente abbia affermato di aver frequentato la scuola per quat- tro anni, dai 7 agli 11 anni, ma di non aver saputo collocare temporalmente la scolarizzazione (cfr. atto SEM 35/12, pto. 1.17.04). Per il resto, per evi- tare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia alla decisione ben motivata della SEM e ne conferma le valutazioni.

E. 7.5 Da ultimo, per quanto riguarda la questione delle generalità fornite dal ricorrente e registrate in Grecia, vi è modo di rilevare che le spiegazioni fornite al riguardo sono fortemente contraddittorie e dunque non credibili. In un primo tempo, egli ha affermato che dopo essere rimasto in detenzione per otto giorni sarebbe stato interrogato sui suoi dati personali e sarebbe stato trasferito in un centro per minorenni. Lì gli avrebbero fatto riempire dei formulari e due mesi dopo circa avrebbe ricevuto dei documenti di sog- giorno. In quell'occasione egli avrebbe notato che la data riportata sui do- cumenti era sbagliata, sarebbe infatti stata scambiata con quella di un amico (cfr. atto SEM 35/12, pto. 1.15). A causa di ciò sarebbe stato spo- stato in un centro per maggiorenni. Poco dopo invece, egli ha dichiarato di

D-2771/2024 Pagina 13 essere stato sentito nel centro per minorenni ed alla fine dell'audizione lo avrebbero considerato maggiorenne, nato il (…) 2005, e nonostante la sua contestazione sarebbe poi stato trasferito in un centro fuori città (cfr. atto SEM 35/12, pto. 1.15). Questa versione sembrerebbe far intendere che ini- zialmente egli fosse stato ritenuto minorenne e soltanto in seguito all'audi- zione sarebbe stata modificata la sua data di nascita, ciò che non permet- terebbe dunque di ritenere che vi sia stato un errore da parte delle autorità greche le quali avrebbero scambiato la sua data di nascita con quella di un altro migrante.

E. 7.6 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'at- tenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in pre- senza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ri- tiene che l'insorgente – al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) – non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza sum- menzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene.

E. 8.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato preceden- temente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non respingimento.

E. 8.2 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stata riconosciuta dalla Gre- cia lo statuto di rifugiato e che egli è in possesso di un permesso di sog- giorno valido fino al (…) maggio 2026 (cfr. atto SEM 38/1). Tali circostanze non sono peraltro state negate dall'interessato. Altresì, le autorità elleniche hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM 38/1).

E. 8.3 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi.

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E. 8.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è en- trata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

E. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).

E. 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, il Tribunale è te- nuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condi- zioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova con- sacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al- lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto in- ternazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105). La Corte EDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per

D-2771/2024 Pagina 15 ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato pro- vare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di rite- nere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 11.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tor- tura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. FANNY MAT- THEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interes- sato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante la sentenza del Tri- bunale D-571/2024 del 13 febbraio 2024 consid. 10.2 e rif.).

E. 11.3.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situa- zione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe espo- sto al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un tratta- mento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazio- nale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.

E. 11.3.2 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione nel dettaglio ed ha ritenuto che es- sendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Conven- zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tri- bunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Con riferimento ai beneficiari di protezione internazionale, si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'am- missibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi con- creti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale ob- bligatorie. Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel

D-2771/2024 Pagina 16 sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata con- sid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la prece- dente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del

E. 11.3.3 Nella fattispecie, il ricorrente il (…) maggio 2023 ha ottenuto lo sta- tuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (…) maggio 2023 al (…) maggio 2026 (cfr. atto SEM 38/1), ciò che gli permette, quale beneficiario della protezione inter- nazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti.

E. 11.3.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psico- logico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che in sede di PA-RMNA egli ha dichiarato di non aver dovuto lasciare il campo in cui alloggiava dopo l'ottenimento della prote- zione internazionale, quand'anche dopo essere stato ritenuto maggiorenne egli non avrebbe più ricevuto il sostegno finanziario né da mangiare (cfr. atto SEM 35/12 pto. 5.02). Egli ha dichiarato di aver cercato lavoro, ma si sarebbe trovato in una zona agricola dove non vi sarebbe stato molto la- voro e molti richiedenti che lo avrebbero cercato (cfr. ibidem). Altresì sa- rebbe stata richiesta la conoscenza della lingua nonché esperienze

D-2771/2024 Pagina 17 professionali che egli non avrebbe avuto. Tuttavia, come a giusto titolo ri- levato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, non risulta che l'in- sorgente si sia prodigato ed abbia intrapreso tutte le vie necessarie per ottenere un lavoro o sostegno dalle autorità greche o da altri enti caritate- voli, avendo d'altronde lasciato il territorio greco poco tempo dopo l'otteni- mento del permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 35/12 pto. 5.02). Di con- seguenza, si può ritenere che il ricorrente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza. Alla luce di quanto precedentemente conside- rato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà con- frontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate.

E. 11.3.5 In seguito, attinente alle sue allegazioni di mancanza di sicurezza e di minacce, si rimanda a quanto rettamente motivato dalla SEM nella deci- sione impugnata (cfr. pto. II, pag. 13). Difatti, nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche ri- nuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri vi- venti sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce su- bite da terzi, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti.

E. 11.3.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli ele- menti per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra con- sid. 12.3) risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontana- mento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 mag- gio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1).

E. 11.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissi- bile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di li- bero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale

D-2771/2024 Pagina 18 presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende vero- simile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del

E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). Con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022 il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.3).

E. 12.2 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva innanzitutto che non avendo reso verosimile la sua minore età, il ricorrente non può essere per questo motivo ritenuto una persona particolarmente vulnerabile. In seguito, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 8-9.10). In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 11.3.2). Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 11.3.2), non ci sono indicazioni nella fattispecie che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greco non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 12.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 11.3.6). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie.

E. 12.3.2 Per quanto riguarda le patologie di cui soffre l'insorgente possono essere riassunte come segue. L'interessato è stato in trattamento medico per problemi di insonnia ed un disturbo dell'adattamento senza sintomi della sfera psicotica, trattato con (...), (...) e (...) in riserva (cfr. atti SEM 22/2, 26/2, 33/2, 34/2). In data 29 marzo 2024 è stata interrotta la presa a carico psicologica (cfr. atto SEM 39/2), poi ripresa in data 13 maggio 2024 dopo la notificazione della decisione impugnata. In tale occasione il medico psichiatra ha diagnosticato un disturbo d'ansia generalizzata (ICD-10: F41.1), senza sintomi psicotici o ideazione anticonservativa, per il quale gli ha prescritto, oltre al (...) e al (...), anche un antipsicotico ([...]; cfr. atto SEM 47/3). In data 22 maggio 2024 il ricorrente è nuovamente stato visitato dal medico psichiatra, il quale ha confermato la diagnosi e constatato i benefici della terapia assunta con miglioramento dell'angoscia e della rabbia (cfr. atto SEM 49/2).

E. 12.3.3 Tenuto conto di quanto precede, il ricorrente non può essere ritenuto una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza dal momento che le affezioni delle quali soffre non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 11.3.6). Inoltre, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità del ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche.

E. 12.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 13 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.

E. 14 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 15.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto.

E. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc- combenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la do- manda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

D-2771/2024 Pagina 21

E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2771/2024 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2771/2024 Sentenza del 24 giugno 2024 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Regina Derrer, Thomas Segessenmann, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Roberta Condemi, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro); decisione della SEM del 25 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 21 gennaio 2024 pretendendosi minorenne. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 23 gennaio 2024 è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia in data (...) febbraio 2023 e che in data (...) maggio 2023 aveva ricevuto protezione. A.c Il 25 gennaio 2024 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...). A.d In data 14 febbraio 2024 egli è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (PA-RMNA). Nel corso della stessa al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un eventuale allontanamento verso la Grecia in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed in merito al suo stato di salute. A.e In seguito alla pretesa minore età del richiedente, la SEM ha convocato l'interessato per lo svolgimento di una perizia per determinare la sua età. Il 22 febbraio 2024 egli è dunque stato sottoposto ad un esame clinico ed a degli esami radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari). Le risultanze dell'esame sono state trasmesse alla SEM il 22 febbraio 2024. A.f Il 12 marzo 2024 la SEM ha informato il richiedente dei risultati della perizia medica concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure alla modifica prevista dei dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Per il tramite della rappresentanza legale, l'interessato si è espresso con scritto del 15 marzo 2024. A.g In medesima data la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato in SIMIC in (...) 2006 e l'ha considerato maggiorenne per il seguito della procedura. A.h Il 28 marzo 2024 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.i Il 1° aprile 2024 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato poiché gli è stato concesso lo statuto di rifugiato il (...) maggio 2023 ed ha un permesso di soggiorno valido dal (...) maggio 2023 al (...) maggio 2026. A.j In data 24 aprile 2024 il richiedente, per il tramite della rappresentanza legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 23 aprile 2024. B. Con decisione del 25 aprile 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Grecia. C. Con ricorso del 3 maggio 2024 (data d'entrata: 6 maggio 2024), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo; in primo subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; in secondo subordine alla restituzione degli atti alla SEM per il complemento dell'istruttoria. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. D. In corso di procedura l'interessato è stato inoltre sottoposto a diverse visite mediche. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 5. 5.1 In sede di audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA), l'interessato ha riferito di essere nato il (...).1386 (calendario persiano), corrispondente al (...) 2007 (calendario gregoriano) e di avere (...) anni e (...) mesi (cfr. atto SEM 35/12, pto. 1.06). Egli ha inoltre dichiarato di non essere riuscito ad ottenere la tazkira a causa della situazione di insicurezza presente nella sua provincia. Interrogato in merito alla data di nascita riportata sul documento greco presentato - ovvero il (...) 2005 - egli ha dichiarato che le autorità avrebbero scambiato la sua data di nascita con quella di un amico ed egli sarebbe stato ritenuto maggiorenne nonostante i suoi sforzi per cercare di far modificare la data alle autorità. Il richiedente ha poi dichiarato che non vorrebbe fare ritorno in Grecia poiché dopo esser stato considerato maggiorenne non avrebbe più ricevuto nessuna forma di sostegno e non avrebbe trovato lavoro. Inoltre, egli una volta avrebbe subito un accoltellamento e non si sarebbe sentito al sicuro (cfr. atto SEM 35/12, pti. 5.2, 8.01). 5.2 In sede di diritto di essere sentito in merito alla minore età, l'interessato ritiene di aver fornito indicazioni temporali adeguate e concordanti circa la sua età. Sul punto osserva altresì che egli presenterebbe un basso livello di alfabetizzazione, avendo frequentato soltanto quattro anni di scuola in maniera incostante. Quanto alla diversa data di nascita indicata nei documenti greci, l'interessato ribadisce quanto espresso in sede di PA-RMNA, ovvero che le autorità elleniche avrebbero registrato erroneamente la sua data di nascita - confondendola con quella di un altro migrante - e la sua città natale. Egli avrebbe più volte tentato di chiederne la correzione, ma senza successo. Per quanto riguarda infine la perizia medico-legale, il richiedente osserva in primo luogo che l'esame odontostomatologico sarebbe stato eseguito in assenza del dente #38 e sarebbe dunque basato su un campione parziale. In secondo luogo, dalla radiografia della mano emergerebbe una possibile età minima di 16.1 anni, ciò che coinciderebbe con le dichiarazioni rese. In terzo luogo, dalla valutazione sterno-clavicolare verrebbe esplicitato che sarebbe stato incompleto in quanto l'articolazione destra avrebbe presentato una variante anatomica non classificabile. Pertanto, non si potrebbero ignorare i plurimi ed evidenti elementi di incertezza circa la ritenuta maggiore età. 5.3 In sede di parere sulla bozza di decisione l'interessato ha dichiarato di temere, in caso di ritorno in Grecia, di versare nelle medesime condizioni di precarietà e indigenza sperimentate durante la permanenza su suolo ellenico. Dopo l'ottenimento della protezione internazionale infatti, egli si sarebbe trovato in una situazione di povertà estrema, che lo avrebbe spinto a lasciare la Grecia, avendo vissuto in un container sovraffollato ed arrangiandosi come poteva per procacciarsi del cibo. Egli sarebbe inoltre stato vittima di comportamenti illeciti che non avrebbe potuto denunciare. Le sue condizioni psichiatriche, già precarie al suo arrivo in Grecia, sarebbero ulteriormente peggiorate. Per quanto riguarda la minore età, egli ha ribadito di aver risposto alle domande basandosi sulle sue conoscenze e che le sue risposte sarebbero state coerenti. Egli ha inoltre precisato che il fatto di conoscere l'età di una persona non implicherebbe automaticamente la conoscenza della sua data di nascita. Ha ribadito pure come la data registrata in Grecia sarebbe frutto di un errore delle autorità che egli avrebbe cercato di far correggere senza successo. In seguito, l'interessato ha specificato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM nel progetto di decisione, egli non sarebbe stato considerato maggiorenne dopo l'audizione. In realtà, in base alla data di nascita registrata egli sarebbe stato prossimo alla maggiore età, motivo per cui all'inizio sarebbe stato collocato in un centro per minorenni e successivamente, all'avvicinarsi della maggiore età, in uno per maggiorenni. In nessun caso l'autorità l'avrebbe reso maggiorenne dopo l'audizione. Per quanto concerne la perizia l'interessato ha rinviato alle considerazioni espresse in sede di diritto di essere sentito. In merito all'esigibilità del rinvio in Grecia, il richiedente sottolinea la grave situazione di indigenza e insicurezza vissuta durante il suo soggiorno. Egli avrebbe provato a denunciare le violenze e le minacce subite, ma non ci sarebbe riuscito a causa della barriera linguistica. Non avrebbe nemmeno potuto frequentare corsi di lingua e di conseguenza cercare un impiego o usufruire delle cure mediche per il suo stato di disagio psichico. Un suo rinvio in Grecia interromperebbe la presa in carico psichiatrica ed il percorso psicoterapeutico intrapreso con successo in Svizzera. In seguito, egli fa riferimento a diversi rapporti di organismi internazionali che evidenzierebbero le gravi carenze del sistema di accoglienza ellenico. Nel caso di specie non sarebbero date le circostanze particolarmente favorevoli richieste dal Tribunale per poter decretare il rinvio in Grecia. Egli sarebbe da considerarsi una persona particolarmente vulnerabile e sarebbero dunque necessarie delle condizioni favorevoli per l'esigibilità del rinvio. La SEM dovrebbe dunque disporre l'ammissione provvisoria o richiedere garanzie individualizzate alle autorità greche. 5.4 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha anzitutto osservato che il ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero e che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 1° aprile 2024. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione. In primo luogo, per quanto riguarda l'accertamento sull'età, la SEM ha precisato che sarebbe incomprensibile come egli sarebbe stato in grado di calcolare la sua età all'espatrio basandosi sul fatto che attualmente avrebbe (...) anni, ma non sarebbe riuscito ad indicare gli anni relativi alla sua scolarizzazione. In merito alla critica secondo la quale il progetto avrebbe riportato che in Grecia egli sarebbe stato reso maggiorenne dalle autorità dopo l'audizione, la SEM ha sottolineato che questa sarebbe un'interpretazione estrapolata dal contesto, in quanto il progetto avrebbe ripreso le allegazioni del ricorrente della PA-RMNA. Infine, i risultati peritali esprimerebbero in maniera chiara che non sarebbe possibile che il richiedente sia minorenne. Di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Proseguendo nella sua analisi, l'autorità inferiore ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha considerato che né le difficili condizioni di vita in Grecia, né le allegazioni del ricorrente permetterebbero di ritenere che egli correrebbe un "real risk" di essere sottoposto in Grecia a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Egli non avrebbe per altro presentato alcun mezzo di prova concreto che lo riguarderebbe personalmente a sostegno delle sue allegazioni in merito alle condizioni di vita in Grecia, le quali sarebbero descritte come difficili unicamente sulla base di allegazioni di parte. In seguito, per quanto riguarda l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento la SEM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. In primo luogo, egli non avrebbe fornito alcun documento d'identità suscettibile di comprovare l'identità allegata. Infatti, come unico documento agli atti risulterebbe il titolo di viaggio greco ed il permesso di soggiorno sui quali risulterebbe l'identità di A._______, nato il (...) 2005. In secondo luogo, le dichiarazioni rilasciate nell'ambito della PA-RMNA presenterebbero degli elementi imprecisi e inconsistenti, i quali inficerebbero la credibilità della minore età. Segnatamente, non sarebbe plausibile che egli non saprebbe indicare la data di espatrio, sapendo però indicare di avere avuto (...) anni in tale momento. Sarebbe pure incomprensibile che non si ricorderebbe l'anno di inizio e di fine della scuola, avendo saputo indicare di averla frequentata per quattro anni dall'età di (...) all'età di (...) anni. In seguito, in merito alla domanda d'asilo presentata in Grecia l'interessato non sarebbe stato in grado di fornire delle spiegazioni convincenti e sostanziate. Se fosse vero che i suoi dati sarebbero stati confusi con quelli di un altro giovane, mal si capirebbe come mai egli sarebbe inizialmente stato assegnato ad un centro per minori. Inoltre, non sarebbe comprensibile come da un lato egli avrebbe affermato di essere stato considerato maggiorenne a seguito dell'audizione e dall'altro avrebbe allegato che la data di nascita presente sui documenti sarebbe un refuso delle autorità greche. Infine, dalla perizia medico-legale risulterebbe che non sarebbe possibile l'allegata minore età. Non avendo dunque egli reso verosimile di essere minorenne, non sarebbero necessari degli approfondimenti supplementari per valutare l'esigibilità del rinvio in Grecia. In merito all'assenza di sostegno e di lavoro in Grecia, la SEM ha rilevato che egli non si sarebbe mai ritrovato senza alloggio e che appena dieci o venti giorni dopo l'ottenimento dei documenti di viaggio e del permesso di soggiorno egli avrebbe lasciato il territorio ellenico alla volta della Svizzera. Le prestazioni di assistenza e altri diritti previsti dalla direttiva qualifiche dovrebbero essere rivendicati direttamente presso le autorità competenti, se necessario adendo le vie legali. Lo stesso dicasi in merito ai problemi di insicurezza e dell'aggressione subita, egli potrebbe rivolgersi all'autorità di polizia competente in caso di minacce concrete. Peraltro egli non soffrirebbe di problemi medici particolarmente gravi, le sue condizioni di salute sarebbero stabili. La terapia medicamentosa prescritta sarebbe da assumere solo al bisogno ed egli stesso avrebbero riferito di non più necessitare la presa in carico medico-psicologica. Ad ogni modo, la direttiva qualifiche garantirebbe l'accesso all'infrastruttura medica e sarebbe responsabilità del richiedente di far valere i suoi diritti presso le autorità. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla sua riammissione sul loro territorio. 5.5 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto le considerazioni sulla sua età, ribandendo dapprima di non essere mai riuscito ad ottenere una carta d'identità o un passaporto a causa dell'insicurezza della sua regione. Tale punto non sarebbe stato tenuto in conto dalla SEM. In merito al fatto che le allegazioni siano state ritenute vaghe, il ricorrente rileva che non si sarebbe mai contraddetto né in merito alla sua età né in merito alla sua data di nascita. Egli avrebbe inoltre fornito delle dichiarazioni precise in merito all'errore compiuto dalle autorità greche nella registrazione della sua data di nascita ed in merito all'età dei fratelli e dei genitori. Il suo basso livello di istruzione spiegherebbe poi alcune imprecisioni nel fornire risposta ad alcune domande. In seguito, il ricorrente contesta le risultanze della perizia medico-legale e ribadisce quanto già affermato in sede di diritto di essere sentito. In conclusione, l'autorità inferiore non avrebbe effettuato un esame complessivo di tutte le circostanze del caso di specie. Il ricorrente ritiene poi che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. In primo luogo, se egli fosse ritenuto un minorenne non accompagnato, dovrebbe essere considerato una persona particolarmente vulnerabile. In secondo luogo, la SEM avrebbe mancato di tenere in considerazione la sua fragilità psichica, in cura psichiatrica in Svizzera, ed egli dovrebbe anche per questo motivo essere considerato una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. La situazione in Grecia sarebbe stata insostenibile per lui. Dopo l'ottenimento della protezione internazionale, egli avrebbe perso il diritto al sussidio, sarebbe stato costretto a mangiare gli avanzi degli altri richiedenti e nonostante gli sforzi non sarebbe riuscito a trovare un lavoro. Non avrebbe neppure potuto beneficiare dell'aiuto di enti caritatevoli o di chiese. Infine, egli fa riferimento a diversi rapporti di organismi internazionali che evidenzierebbero le gravi carenze del sistema di accoglienza ellenico. Egli sarebbe da considerarsi una persona particolarmente vulnerabile e nella fattispecie non sarebbero presenti le condizioni favorevoli per l'esigibilità del rinvio. La SEM dovrebbe dunque effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo, o quantomeno disporre l'ammissione provvisoria. 6. 6.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante a livello procedurale, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi), rispettivamente può risultare determinante per l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. infra consid. 12.1). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 6.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti). 6.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 6.5 Il Tribunale si è espresso, nel contesto dell'analisi circa la determinazione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la prassi, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Alters-diagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe esser considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Methodendokument AGFAD, pag. 4 segg.; cfr. anche fra le tante la sentenza del Tribunale D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2). 6.6 Venendo agli esiti degli esami citati, qualora le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli. Per quanto riguarda la tomografia sterno-clavicolare, a partire dallo stadio di ossificazione 3c, l'età di entrambi i sessi è quasi certamente superiore ai 18 anni. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; Methodendokument AGFAD, pag. 11). 7. 7.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultato uno stadio di sviluppo H, corrispondente ad un'età media di 20.5 anni e con una probabilità che l'interessato abbia superato la minore età è superiore al 90.1%, rispettivamente al 96.4% a seconda degli studi di riferimento. Per quanto le conclusioni del predetto esame riportino unicamente l'età media, ma non la minima, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente valutazione inerente ai denti #18, #28 e #48 (cfr. atto SEM 25/14, pag. 11), si possono estrapolare le età minime (la cui età minima più bassa è 18.11 anni secondo il metodo Mincer e coll. per i denti #18 e #28 [20.2 +/- 2.09]). Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultato uno stadio di calcificazione ossea 3c, corrispondente ad un'età minima di 19 anni. Oltre al fatto che in un tale caso le linee guida AGFAD ritengono che l'età è quasi certamente superiore ai 18 anni (cfr. Methodendokument AGFAD, pag. 11, pto. 8.2), conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), essendo le età minime di entrambi gli esami superiori ai 18 anni, la perizia in questione costituisce un indizio molto forte di maggiore età dell'interessato, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove. 7.2 Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dal ricorrente. Come già più volte rimarcato dallo scrivente Tribunale difatti, il fatto che il campione utilizzato non fosse riferibile alla popolazione afghana o ancora alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame sterno-clavicolare, risultano essere delle circostanze ininfluenti. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il fatto che il campione sul quale è basato l'esame odontostomatologico sarebbe parziale (mancanza di un dente). Invero, non vi è motivo di concludere che l'esperto abbia tratto delle conclusioni dall'esame odontostomatologico su dei risultati che non fossero sufficienti o non valutabili. Alla luce di quanto sopra, resta quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, in casu, particolarmente concludente. 7.3 Come a giusto titolo già ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. 7.4 Del resto, anche le affermazioni in merito alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della minore età. Le dichiarazioni dell'insorgente risultano infatti vaghe e imprecise. Come a giusto titolo rilevato dalla SEM, egli ha innanzitutto dichiarato di conoscere la sua data di nascita (cfr. atto SEM 35/12, pto. 1.06). Tuttavia, pur essendo in grado di indicare la sua età al momento dell'espatrio, non ha saputo dire in che anno è avvenuto lo stesso (cfr. atto SEM 35/12, pti. 1.07, 2.01 e 5.01). Puramente incomprensibile risulta essere il fatto che il ricorrente abbia affermato di aver frequentato la scuola per quattro anni, dai 7 agli 11 anni, ma di non aver saputo collocare temporalmente la scolarizzazione (cfr. atto SEM 35/12, pto. 1.17.04). Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia alla decisione ben motivata della SEM e ne conferma le valutazioni. 7.5 Da ultimo, per quanto riguarda la questione delle generalità fornite dal ricorrente e registrate in Grecia, vi è modo di rilevare che le spiegazioni fornite al riguardo sono fortemente contraddittorie e dunque non credibili. In un primo tempo, egli ha affermato che dopo essere rimasto in detenzione per otto giorni sarebbe stato interrogato sui suoi dati personali e sarebbe stato trasferito in un centro per minorenni. Lì gli avrebbero fatto riempire dei formulari e due mesi dopo circa avrebbe ricevuto dei documenti di soggiorno. In quell'occasione egli avrebbe notato che la data riportata sui documenti era sbagliata, sarebbe infatti stata scambiata con quella di un amico (cfr. atto SEM 35/12, pto. 1.15). A causa di ciò sarebbe stato spostato in un centro per maggiorenni. Poco dopo invece, egli ha dichiarato di essere stato sentito nel centro per minorenni ed alla fine dell'audizione lo avrebbero considerato maggiorenne, nato il (...) 2005, e nonostante la sua contestazione sarebbe poi stato trasferito in un centro fuori città (cfr. atto SEM 35/12, pto. 1.15). Questa versione sembrerebbe far intendere che inizialmente egli fosse stato ritenuto minorenne e soltanto in seguito all'audizione sarebbe stata modificata la sua data di nascita, ciò che non permetterebbe dunque di ritenere che vi sia stato un errore da parte delle autorità greche le quali avrebbero scambiato la sua data di nascita con quella di un altro migrante. 7.6 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene. 8. 8.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non respingimento. 8.2 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stata riconosciuta dalla Grecia lo statuto di rifugiato e che egli è in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al (...) maggio 2026 (cfr. atto SEM 38/1). Tali circostanze non sono peraltro state negate dall'interessato. Altresì, le autorità elleniche hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM 38/1). 8.3 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. 8.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte EDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-571/2024 del 13 febbraio 2024 consid. 10.2 e rif.). 11.3 11.3.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese. 11.3.2 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Con riferimento ai beneficiari di protezione internazionale, si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 11.3.3 Nella fattispecie, il ricorrente il (...) maggio 2023 ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) maggio 2023 al (...) maggio 2026 (cfr. atto SEM 38/1), ciò che gli permette, quale beneficiario della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti. 11.3.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che in sede di PA-RMNA egli ha dichiarato di non aver dovuto lasciare il campo in cui alloggiava dopo l'ottenimento della protezione internazionale, quand'anche dopo essere stato ritenuto maggiorenne egli non avrebbe più ricevuto il sostegno finanziario né da mangiare (cfr. atto SEM 35/12 pto. 5.02). Egli ha dichiarato di aver cercato lavoro, ma si sarebbe trovato in una zona agricola dove non vi sarebbe stato molto lavoro e molti richiedenti che lo avrebbero cercato (cfr. ibidem). Altresì sarebbe stata richiesta la conoscenza della lingua nonché esperienze professionali che egli non avrebbe avuto. Tuttavia, come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, non risulta che l'insorgente si sia prodigato ed abbia intrapreso tutte le vie necessarie per ottenere un lavoro o sostegno dalle autorità greche o da altri enti caritatevoli, avendo d'altronde lasciato il territorio greco poco tempo dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 35/12 pto. 5.02). Di conseguenza, si può ritenere che il ricorrente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 11.3.5 In seguito, attinente alle sue allegazioni di mancanza di sicurezza e di minacce, si rimanda a quanto rettamente motivato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. pto. II, pag. 13). Difatti, nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti. 11.3.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 12.3) risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). 11.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). Con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022 il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.3). 12.2 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva innanzitutto che non avendo reso verosimile la sua minore età, il ricorrente non può essere per questo motivo ritenuto una persona particolarmente vulnerabile. In seguito, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 8-9.10). In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 11.3.2). Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 11.3.2), non ci sono indicazioni nella fattispecie che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greco non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 12.3 12.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 11.3.6). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. 12.3.2 Per quanto riguarda le patologie di cui soffre l'insorgente possono essere riassunte come segue. L'interessato è stato in trattamento medico per problemi di insonnia ed un disturbo dell'adattamento senza sintomi della sfera psicotica, trattato con (...), (...) e (...) in riserva (cfr. atti SEM 22/2, 26/2, 33/2, 34/2). In data 29 marzo 2024 è stata interrotta la presa a carico psicologica (cfr. atto SEM 39/2), poi ripresa in data 13 maggio 2024 dopo la notificazione della decisione impugnata. In tale occasione il medico psichiatra ha diagnosticato un disturbo d'ansia generalizzata (ICD-10: F41.1), senza sintomi psicotici o ideazione anticonservativa, per il quale gli ha prescritto, oltre al (...) e al (...), anche un antipsicotico ([...]; cfr. atto SEM 47/3). In data 22 maggio 2024 il ricorrente è nuovamente stato visitato dal medico psichiatra, il quale ha confermato la diagnosi e constatato i benefici della terapia assunta con miglioramento dell'angoscia e della rabbia (cfr. atto SEM 49/2). 12.3.3 Tenuto conto di quanto precede, il ricorrente non può essere ritenuto una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza dal momento che le affezioni delle quali soffre non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 11.3.6). Inoltre, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità del ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche. 12.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

13. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.

14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 15. 15.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: