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D-7159/2024

D-7159/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-22 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 Riguardo alla richiesta procedurale di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, si osserva che questa è superflua, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 par. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Tuttavia, con la presente sentenza di merito questa domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto.

E. 2.1 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2.2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, nonostante il ricorso sia stato presentato in lingua tedesca, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, per cui la presente sentenza è redatta in lingua in italiana.

E. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 3.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4 Contestato è, innanzitutto, se la SEM non è entrata a ragione nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.

E. 4.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 2007). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica e il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125).

E. 4.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi; sentenza del TAF D-4751/2024 del 12 agosto 2024 consid. 6.2).

E. 4.3 Nel caso di specie, il 10 ottobre 2024 la Grecia ha accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio, specificando che questi hanno ottenuto lo statuto di rifugiato il (...) luglio 2024 e il relativo permesso di soggiorno valido dal (...) luglio 2024 al (...)° luglio 2027 (cfr. atto della SEM n. 33/2). Ciò non è contestato dai ricorrenti, che non hanno neppure fornito elementi per sostenere che la Grecia intenda allontanarli verso il loro Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non-respingimento. Nel ricorso, rinviando a numerosi rapporti, i ricorrenti illustrano la precarietà della situazione di persone con statuto di protezione, specialmente in punto alla mancanza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, all'accesso al mercato del lavoro, alle difficoltà burocratiche per richiedere prestazioni sociali e all'assenza di servizi di assistenza psicologica e psichiatrica. Tuttavia, le condizioni di vita dei beneficiari di protezione in Grecia presentate nel ricorso non forniscono motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Piuttosto, queste circostanze verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli insorgenti.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 Oasi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 6 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia o se, come richiesto dagli stessi, avrebbe dovuto concedergli l'ammissione provvisoria in Svizzera.

E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 6.2.1 I ricorrenti sostengono anzitutto che un loro trasferimento in Grecia sarebbe contrario al principio di non-respingimento, concretamente in violazione degli artt. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) nonché 2 e 5 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104). In Grecia, a loro dire, la situazione delle persone con lo statuto di rifugiato sarebbe precaria sotto vari aspetti e la protezione concessa esisterebbe solamente sulla carta. Non sarebbe prevista alcuna soluzione per l'accesso ad un alloggio, non vi sarebbe un accesso al mercato del lavoro, sarebbero necessari diversi documenti ufficiali per richiedere prestazioni sociali e aiuti statali. Inoltre, vi sarebbe una totale mancanza di servizi psicologici e psichiatrici e di conseguenza le persone con lo status di rifugiato si troverebbero in una situazione generale di precarietà. Per quanto attiene a questo punto la ricorrente avrebbe chiesto più volte di vedere un medico, ma senza che riuscisse ad ottenere nessuna visita dallo stesso. A tal proposito il suo stato di salute sarebbe seriamente compromesso, considerato che essa tuttora lamenta dolori ai reni (in particolare soffre di calcoli renali) e all'inguine. Altresì, i ricorrenti, a seguito dell'ottenimento dell'asilo, sarebbero stati abbandonati a loro stessi e in caso di ritorno in Grecia gli stessi di troverebbero in una situazione di emergenza esistenziale, ciò che costituirebbe, a loro dire una violazione dell'art. 3 CEDU.

E. 6.2.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti agli interessati provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che essi correranno un reale rischio ("real risk") di essere sottoposti, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 6.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che i ricorrenti sono stati rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.

E. 6.2.3.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9 e 11.2 [sentenza di riferimento]; confermata a più riprese, ex pluris sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid.11.4 [sentenza di riferimento]; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3).

E. 6.2.3.3 Occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2 [sentenza di riferimento]). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4).

E. 6.2.4 Nel caso specifico, dai verbali d'audizione del 4 ottobre 2024 emerge come i ricorrenti non si siano particolarmente prodigati a cercare un alloggio, un sostegno e un lavoro in Grecia presso lo Stato, le ONG, chiese o terzi, successivamente all'ottenimento della protezione internazionale. A tal proposito, A._______ si è piuttosto limitato ad affermare di aver "cercato aiuto dappertutto ma nessuno aiuta i rifugiati" e che avrebbe cercato lavoro in un grand hotel e chiesto aiuto ad altri uffici come Alpha, ma non sarebbe stato mai contatto dopo aver lasciato i suoi contatti telefonici (cfr. atto della SEM n. 28/6, D12). Mentre, per quanto concerne la signora B._______, ella ha dichiarato "Abbiamo chiesto aiuto in tutti i posti possibili ma nessuno ci ha dato un aiuto, per questo motivo siamo rimasti nei parchi per 25 giorni, senza mangiare e solo con l'aiuto dei passanti" (cfr. atto della SEM n. 29/5, D13) Nel parere sulla bozza di decisione (cfr. atto della SEM n. 42/3), hanno nuovamente ribadito di aver fatto del loro meglio per ottenere un alloggio e un lavoro. In merito a tale punto, come rettamente osservato dall'autorità inferiore in sede di decisione, appare evidente come nel lungo periodo di soggiorno in Grecia i ricorrenti non si siano particolarmente prodigati a cercare un alloggio, un sostegno o un lavoro legale in Grecia a seguito dell'ottenimento della protezione internazionale. Infatti, dalle loro dichiarazioni si evince che gli stessi non abbiano chiesto aiuto né alle autorità greche, né a terze persone, né alle ONG per la ricerca di un lavoro, di un alloggio, di prestazioni finanziarie o di cure mediche, ma di essere unicamente andati dalla polizia a chiedere aiuto e aver chiesto ad altri uffici come "Alpha", ma che non sarebbero stati mai contattati. Tuttalpiù, il Tribunale osserva come tali dichiarazioni non siano supportate dal alcun mezzo di prova e pertanto si tratta di mere dichiarazioni di parte. Pertanto, non è intravedibile una discriminazione nei confronti dei ricorrenti da parte delle autorità elleniche a seguito delle difficoltà riportate e i ricorrenti non sono in grado di sovvertire la presunzione secondo cui esse non rispettano gli impegni di diritto internazionale pubblico.

E. 6.2.5 L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile.

E. 6.3.1 Stando ai ricorrenti, oltre che a non essere ammissibile, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile: infatti, se deportati in Grecia, essi non avrebbero un alloggio, li verrebbe negato il supporto medico e psicologico e si troverebbero in una situazione di minaccia esistenziale. Avrebbero urgente bisogno di un ambiente stabile con accesso a un supporto psichiatrico in ogni momento, essendo già sotto pressione e particolarmente vulnerabili.

E. 6.3.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.4 [sentenza di riferimento]; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2).

E. 6.3.2.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.1 segg. [sentenza di riferimento]; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1).

E. 6.3.3 Nel caso in disamina, si rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia - questione peraltro già trattata sopra sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti). Inoltre, i ricorrenti non possono essere ritenuti delle persone particolarmente vulnerabili. Infatti, durante l'audizione del 4 ottobre (...), A._______ ha dichiarato di stare meglio di salute rispetto a quando si trovava in Grecia (cfr. atto della SEM 28/6, D4) e sua moglie B._______ anche ha dichiarato di stare bene (cfr. atto della SEM 29/5, D4). Altresì, dagli atti non emergono problemi particolarmente gravi (cfr. atti della SEM n. 24/2, 25/2, 35/2, 36/3 e 40/4).

E. 6.3.4 In conclusione, i ricorrenti non riescono a ribaltare la summenzionata presunzione legale dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e a rendere verosimile che si troverebbero ad affrontare difficoltà esistenziali in caso di ritorno in Grecia. L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile.

E. 6.4 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per beneficiari di protezione internazionale, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare un alloggio e un'assistenza medica adeguati. Le relative richieste dei ricorrenti vanno pertanto respinte.

E. 6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti.

E. 6.6 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per cui il ricorso va respinto.

E. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto.

E. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7159/2024 Sentenza del 22 novembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Afghanistan, entrambi patrocinati dall' MLaw Michael Meyer, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 6 novembre 2024 / N (...) Fatti: A. Gli interessati, cittadini afgani, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] - 4/2 e 5/2). A.a Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che essi avevano depositato una domanda d'asilo in Grecia l'(...)maggio 2024 (cfr. atti della SEM n. 14/1 e 16/1). A.b In data 4 ottobre 2024 la SEM ha effettuato con gli interessati un colloquio in merito al loro rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atti della SEM n. 28/6 e 29/5). A.c Il 7 ottobre 2024 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto della SEM n. 31/2). A.d In data 10 ottobre 2024 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli interessati in quanto li sarebbe stato concesso lo statuto di rifugiato in data (...) luglio 2024 e avrebbero ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) luglio 2024 al (...) luglio 2027 (cfr. atto della SEM n. 33/2). A.e Con scritto del 6 novembre 2024 i richiedenti hanno inoltrato il loro parere sulla bozza di decisione della SEM trasmessa il 4 novembre 2024 (cfr. atti della SEM n. 41/10 e 42/3). A.f Agli atti vi sono anche diversi fogli d'informazione medica (F2) riguardo alla salute degli interessati di cui si dirà per quanto necessario nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 24/2, 25/2, 35/2, 36/3 e 40/4). B. Con decisione del 6 novembre 2024, notificata il giorno successivo (cfr. atto della SEM n. 44/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 14 novembre 2024 (cfr. ricevuta di consegna IncaMail) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; in ulteriore subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame; sub-subeventualmente che si debbano richiedere delle garanzie specifiche dalle autorità greche per assicurare un alloggio e un'assistenza medica adeguati; protestate tasse e spese. Egli presenta altresì domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria (nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo) nonché dell'effetto sospensivo (anche in via supercautelare). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 Riguardo alla richiesta procedurale di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, si osserva che questa è superflua, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 par. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Tuttavia, con la presente sentenza di merito questa domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto. 2. 2.1 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2.2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, nonostante il ricorso sia stato presentato in lingua tedesca, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, per cui la presente sentenza è redatta in lingua in italiana. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. Contestato è, innanzitutto, se la SEM non è entrata a ragione nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. 4.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 2007). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica e il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). 4.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi; sentenza del TAF D-4751/2024 del 12 agosto 2024 consid. 6.2). 4.3 Nel caso di specie, il 10 ottobre 2024 la Grecia ha accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio, specificando che questi hanno ottenuto lo statuto di rifugiato il (...) luglio 2024 e il relativo permesso di soggiorno valido dal (...) luglio 2024 al (...)° luglio 2027 (cfr. atto della SEM n. 33/2). Ciò non è contestato dai ricorrenti, che non hanno neppure fornito elementi per sostenere che la Grecia intenda allontanarli verso il loro Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non-respingimento. Nel ricorso, rinviando a numerosi rapporti, i ricorrenti illustrano la precarietà della situazione di persone con statuto di protezione, specialmente in punto alla mancanza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, all'accesso al mercato del lavoro, alle difficoltà burocratiche per richiedere prestazioni sociali e all'assenza di servizi di assistenza psicologica e psichiatrica. Tuttavia, le condizioni di vita dei beneficiari di protezione in Grecia presentate nel ricorso non forniscono motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Piuttosto, queste circostanze verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli insorgenti. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 Oasi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia o se, come richiesto dagli stessi, avrebbe dovuto concedergli l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 6.2 6.2.1 I ricorrenti sostengono anzitutto che un loro trasferimento in Grecia sarebbe contrario al principio di non-respingimento, concretamente in violazione degli artt. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) nonché 2 e 5 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104). In Grecia, a loro dire, la situazione delle persone con lo statuto di rifugiato sarebbe precaria sotto vari aspetti e la protezione concessa esisterebbe solamente sulla carta. Non sarebbe prevista alcuna soluzione per l'accesso ad un alloggio, non vi sarebbe un accesso al mercato del lavoro, sarebbero necessari diversi documenti ufficiali per richiedere prestazioni sociali e aiuti statali. Inoltre, vi sarebbe una totale mancanza di servizi psicologici e psichiatrici e di conseguenza le persone con lo status di rifugiato si troverebbero in una situazione generale di precarietà. Per quanto attiene a questo punto la ricorrente avrebbe chiesto più volte di vedere un medico, ma senza che riuscisse ad ottenere nessuna visita dallo stesso. A tal proposito il suo stato di salute sarebbe seriamente compromesso, considerato che essa tuttora lamenta dolori ai reni (in particolare soffre di calcoli renali) e all'inguine. Altresì, i ricorrenti, a seguito dell'ottenimento dell'asilo, sarebbero stati abbandonati a loro stessi e in caso di ritorno in Grecia gli stessi di troverebbero in una situazione di emergenza esistenziale, ciò che costituirebbe, a loro dire una violazione dell'art. 3 CEDU. 6.2.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti agli interessati provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che essi correranno un reale rischio ("real risk") di essere sottoposti, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 6.2.3 6.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che i ricorrenti sono stati rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 6.2.3.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9 e 11.2 [sentenza di riferimento]; confermata a più riprese, ex pluris sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid.11.4 [sentenza di riferimento]; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3). 6.2.3.3 Occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2 [sentenza di riferimento]). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4). 6.2.4 Nel caso specifico, dai verbali d'audizione del 4 ottobre 2024 emerge come i ricorrenti non si siano particolarmente prodigati a cercare un alloggio, un sostegno e un lavoro in Grecia presso lo Stato, le ONG, chiese o terzi, successivamente all'ottenimento della protezione internazionale. A tal proposito, A._______ si è piuttosto limitato ad affermare di aver "cercato aiuto dappertutto ma nessuno aiuta i rifugiati" e che avrebbe cercato lavoro in un grand hotel e chiesto aiuto ad altri uffici come Alpha, ma non sarebbe stato mai contatto dopo aver lasciato i suoi contatti telefonici (cfr. atto della SEM n. 28/6, D12). Mentre, per quanto concerne la signora B._______, ella ha dichiarato "Abbiamo chiesto aiuto in tutti i posti possibili ma nessuno ci ha dato un aiuto, per questo motivo siamo rimasti nei parchi per 25 giorni, senza mangiare e solo con l'aiuto dei passanti" (cfr. atto della SEM n. 29/5, D13) Nel parere sulla bozza di decisione (cfr. atto della SEM n. 42/3), hanno nuovamente ribadito di aver fatto del loro meglio per ottenere un alloggio e un lavoro. In merito a tale punto, come rettamente osservato dall'autorità inferiore in sede di decisione, appare evidente come nel lungo periodo di soggiorno in Grecia i ricorrenti non si siano particolarmente prodigati a cercare un alloggio, un sostegno o un lavoro legale in Grecia a seguito dell'ottenimento della protezione internazionale. Infatti, dalle loro dichiarazioni si evince che gli stessi non abbiano chiesto aiuto né alle autorità greche, né a terze persone, né alle ONG per la ricerca di un lavoro, di un alloggio, di prestazioni finanziarie o di cure mediche, ma di essere unicamente andati dalla polizia a chiedere aiuto e aver chiesto ad altri uffici come "Alpha", ma che non sarebbero stati mai contattati. Tuttalpiù, il Tribunale osserva come tali dichiarazioni non siano supportate dal alcun mezzo di prova e pertanto si tratta di mere dichiarazioni di parte. Pertanto, non è intravedibile una discriminazione nei confronti dei ricorrenti da parte delle autorità elleniche a seguito delle difficoltà riportate e i ricorrenti non sono in grado di sovvertire la presunzione secondo cui esse non rispettano gli impegni di diritto internazionale pubblico. 6.2.5 L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile. 6.3 6.3.1 Stando ai ricorrenti, oltre che a non essere ammissibile, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile: infatti, se deportati in Grecia, essi non avrebbero un alloggio, li verrebbe negato il supporto medico e psicologico e si troverebbero in una situazione di minaccia esistenziale. Avrebbero urgente bisogno di un ambiente stabile con accesso a un supporto psichiatrico in ogni momento, essendo già sotto pressione e particolarmente vulnerabili. 6.3.2 6.3.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.4 [sentenza di riferimento]; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2). 6.3.2.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.1 segg. [sentenza di riferimento]; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1). 6.3.3 Nel caso in disamina, si rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia - questione peraltro già trattata sopra sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti). Inoltre, i ricorrenti non possono essere ritenuti delle persone particolarmente vulnerabili. Infatti, durante l'audizione del 4 ottobre (...), A._______ ha dichiarato di stare meglio di salute rispetto a quando si trovava in Grecia (cfr. atto della SEM 28/6, D4) e sua moglie B._______ anche ha dichiarato di stare bene (cfr. atto della SEM 29/5, D4). Altresì, dagli atti non emergono problemi particolarmente gravi (cfr. atti della SEM n. 24/2, 25/2, 35/2, 36/3 e 40/4). 6.3.4 In conclusione, i ricorrenti non riescono a ribaltare la summenzionata presunzione legale dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e a rendere verosimile che si troverebbero ad affrontare difficoltà esistenziali in caso di ritorno in Grecia. L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile. 6.4 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per beneficiari di protezione internazionale, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare un alloggio e un'assistenza medica adeguati. Le relative richieste dei ricorrenti vanno pertanto respinte. 6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti. 6.6 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata. 7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per cui il ricorso va respinto. 8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: