Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 4 Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso, va rilevato che ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato ritirato dall'autorità inferiore. Di conseguenza, la relativa domanda risulta inammissibile.
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, il ricorrente ha ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che detto Paese ha altresì accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Circa il fatto che il ricorrente non avrebbe avuto accesso ad un alloggio, né ad un lavoro, né alle cure mediche in Grecia, la SEM ha ricordato che i beneficiari di protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). L'insorgente avrebbe invece beneficiato di vitto, alloggio e di un certo sostegno finanziario da parte delle autorità greche. Circa l'asserita assenza di un sostegno medico in Grecia e l'impossibilità di trovare un impiego, la SEM ha poi indicato che il ricorrente non ha provveduto a comprovare tali elementi e che lo stesso avrebbe invece beneficiato di visite mediche e sarebbe stato pure portato in ospedale in un'occasione. Tenendo conto di tutte le informazioni mediche agli atti, il ricorrente potrebbe inoltre rientrare in Grecia senza temere né trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, né un allontanamento in violazione del principio di non respingimento. Egli non apparterrebbe dipoi alla categoria di persone particolarmente vulnerabili poiché le sue affezioni non sarebbero particolarmente gravi ai sensi delle sentenze di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Infine, il fatto che la moglie e i figli del ricorrente abbiano depositato domanda d'asilo in Svizzera non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto ad ogni modo lo stesso ha il divieto di avvicinarsi ad essi e di contattarli. Pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.
E. 5.2 Il ricorrente avversa tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore, contestando anzitutto la competenza della Grecia per la trattazione della sua domanda d'asilo e chiedendo che quest'ultima venga trattata in Svizzera in virtù della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III. In Grecia, la sua incolumità sarebbe inoltre in serio pericolo poiché durante il suo precedente soggiorno non avrebbe beneficiato di alcun aiuto medico e le autorità elleniche non gli garantirebbero una protezione efficace contro il respingimento. Infine, la sua situazione medica avrebbe raggiunto un livello di gravità tale da ammettere una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di allontanamento verso la Grecia, il cui "sistema istituzionale dell'accoglienza [...] è ormai prossimo al collasso".
E. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125).
E. 6.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).
E. 6.3 Nello specifico, il 16 agosto 2021 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e gli ha concesso la protezione internazionale unitamente a un permesso di soggiorno (cfr. atto SEM n. 9/1), accettandone inoltre, il 4 febbraio 2023, la riammissione (cfr. atto SEM 20/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dall'insorgente, il quale non ha neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che la Grecia intenderebbe allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento.
E. 6.4 Il Tribunale osserva inoltre che alla SEM risultava preclusa ogni valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità). Infatti, trattandosi di una procedura vertente sul ritorno in uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiato in tale Paese, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo, quali il RD III, non risultano in concreto pertinenti per la valutazione della domanda d'asilo in Svizzera.
E. 6.5 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (verso la Grecia).
E. 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 8.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 8.3.3 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2; confermata a più riprese, ex pluris sentenze TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3).
E. 8.3.4 Di riflesso, in assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessato sarebbe stato accolto in Grecia in pessime condizioni, non risultano dirimenti per il giudizio (cfr. atto SEM n. 15/6). I beneficiari di protezione possono infatti contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione impongono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono infine adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 8.3.5 Fatte queste premesse, si rileva che il 7 gennaio 2022 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente lo statuto di rifugiato e gli ha rilasciato un permesso di soggiorno con validità dal (...) al (...) (cfr. atto SEM n. 16/1). Il 4 febbraio 2023, la Grecia ha inoltre dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 20/1). Ne discende ch'egli potrà rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Inoltre, contrariamente a quanto censurato nel gravame, dagli atti non emergono elementi per concludere che, in caso di rinvio, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio, sufficientemente reale e imminente, di privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Le garanzie internazionali succitate potranno inoltre permettere all'interessato l'accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro e al sistema sanitario laddove necessario. Peraltro, egli è un uomo adulto e senza gravi e permanenti affezioni di salute (cfr. infra consid. 8.4.4). Va poi osservato che l'insorgente avrebbe beneficiato per un certo periodo di vitto, alloggio e di un certo sostegno finanziario da parte dello Stato ellenico, riuscendo in seguito ad interagire con le autorità statali e organizzazioni non governative e dimostrandosi in grado di mantenersi da solo. Egli non ha inoltre comprovato di aver cercato settimanalmente lavoro e sostegno da parte delle autorità, come pure il fatto che non avrebbe potuto avere accesso alle cure mediche per delle problematiche mediche urgenti o gravi. Per questi motivi, non risulta che il ricorrente sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale.
E. 8.3.6.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera della moglie e dei figli del ricorrente.
E. 8.3.6.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le relazioni tra familiari maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente ammesse in presenza di un particolare rapporto di dipendenza, segnatamente l'esistenza della necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1).
E. 8.3.6.3 Nello specifico, tramite decisione supercautelare del 10 luglio 2023, il Pretore della Giurisdizione di B._______ ha vietato al ricorrente di avvicinarsi e di contattare la moglie e i figli, come richiesto da tali famigliari. Si osserva poi che il benessere superiore del fanciullo è, per la figlia minorenne della coppia, rimanere con la propria madre, come peraltro deciso dal Pretore in data 10 luglio 2023. Il Tribunale constata infine che il ricorrente vive separato dalla propria famiglia dal 1° luglio 2023, quando è stato allontanato dalla polizia cantonale. Pertanto, non figurano sufficienti elementi per riconoscere la tutela garantita dall'art. 8 CEDU.
E. 8.3.7 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. consid. 8.4.4 seguente), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 8.3.8 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9).
E. 8.4.2 Appartiene quindi all'interessato sovvertire la suddetta presunzione, presentando seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, oppure che egli si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex pluris sentenze TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3).
E. 8.4.3 Il Tribunale ha recentemente statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha invece fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4839/2021 del 12 luglio 2022 consid. 8.2 con riferimenti). In altri termini, occorre debitamente valutare la situazione delle persone che, a causa della loro particolare elevata vulnerabilità nell'evenienza di un ritorno in Grecia, corrono il rischio di cadere in modo duraturo in gravi difficoltà, poiché non sono in grado di rivendicare con le proprie forze i diritti che spettano loro in loco (sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3).
E. 8.4.4.1 Contrariamente a quanto implicitamente preteso nel gravame, il ricorrente non rientra tra le persone considerate vulnerabili dalla giurisprudenza succitata e il cui allontanamento verso la Grecia sarebbe esigibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. Anzitutto, egli è maggiorenne, sicché non v'è motivo di ammettere una particolare vulnerabilità soltanto a fronte della sua età.
E. 8.4.4.2 In secondo luogo, il suo stato di salute fisico o psichico non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti ch'egli si è sottoposto a svariate visite mediche in Svizzera, a fronte delle quali sono emersi dolori toracici, un'epigastralgia e addominalgia, un'epatosteatosi, delle problematiche oculistiche risolte con l'utilizzo di occhiali da lettura, dei problemi d'insonnia con pensieri circolari, un dolore toracico atipico intermittente e una sincope vaso vagale e, infine, un sanguinamento del cavo orale proveniente molto probabilmente dalle gengive (cfr. atto SEM n. 44/39). Con riferimento a quest'ultima problematica, il medico curante ha inoltre indicato che dal punto di vista odontoiatrico, il ricorrente presenta parecchi problemi e necessiterebbe segnatamente una bonifica e possibilmente una protesi per proteggere le gengive (cfr. atto SEM n. 44/39). Si osserva infine che, in occasione dell'audizione avvenuta il 26 gennaio 2023, l'insorgente, sentito in merito al suo stato di salute, ha dichiarato di "sentirsi bene" (cfr. atto SEM n. 15/6).
E. 8.4.4.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude quindi che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia e di considerare l'interessato come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Pur non volendo in alcun modo minimizzare il suo stato valetudinario, non si ravvisano infatti elementi a dimostrazione del fatto ch'egli non sarebbe idoneo e capace di rivolgersi ai competenti servizi ellenici al fine di ottenere, in quanto titolare di protezione internazionale, un alloggio nonché un adeguato accesso alle cure mediche e al mercato del lavoro. Il Tribunale osserva inoltre che il ricorrente ha dimostrato che, dal gennaio 2022 sino alla sua partenza per la Svizzera nel gennaio 2023, è stato in grado di interagire con autorità statali e organizzazioni non governative, riuscendo a mantenersi da solo. Oltre a ciò, non è stato da egli comprovato che avrebbe ricercato settimanalmente un lavoro e un sostegno, come neppure il fatto che gli sarebbero state negate le cure mediche per delle problematiche mediche urgenti o gravi. All'opposto, l'insorgente ha dichiarato di aver beneficiato di visite mediche in Grecia e di essere stato portato in un'occasione in ospedale (cfr. atto SEM n. 15/6). Aggiungasi infine che il suo stato di salute non necessita imperativamente di trattamenti medici che possono essere proseguiti soltanto in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; cfr. atti SEM n. 7/2; 16/2; 19/2; 22/5 D1, D14, D18; 25/2; 30/2).
E. 8.4.4.4 Le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono inoltre sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti, si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare direttamente presso le autorità elleniche i diritti che gli spettano. Infine, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti che possono eventualmente dispensare i trattamenti necessari allo stato di salute dell'insorgente; quest'ultimo ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.3).
E. 8.4.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.
E. 9 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 10 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
E Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3543/2024 Sentenza del 20 giugno 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Iran, c/o (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 27 maggio 2024. Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino iraniano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 15 gennaio 2023, unitamente alla moglie, alla figlia minorenne e ai due figli maggiorenni (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n.[...]-3/2). In tale occasione, egli ha parimenti consegnato il proprio titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalle autorità greche valido dal (...) al (...) e il proprio permesso di soggiorno greco valido dal (...) al (...) (cfr. atti SEM n. 5/1 e 16/1). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'egli aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 16 agosto 2021, ottenendo la protezione internazionale il 7 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 9/1). A.c Il 26 gennaio 2023 si è svolto il colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) nel corso del quale al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute e ad un eventuale allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 15/6). A.d Il 2 febbraio 2023, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 4 febbraio 2023, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atti SEM n. 17/8 e 20/1). A.e Il 20 luglio 2023, all'interessato è stato concesso il diritto di essere sentito in merito all'intenzione della SEM di procedere alla separazione del suo incarto da quello della moglie e della figlia minorenne (cfr. atto SEM n. 34/2). Ciò in ragione della decisione supercautelare del 10 luglio 2023, con cui il Pretore della giurisdizione di B._______ ha deciso in via supercautelare che l'interessato ha il divieto di avvicinarsi alla moglie e ai figli, come pure di contattarli. Egli ha esercitato tale diritto tramite lo scritto del 26 luglio 2023 (cfr. atto SEM n. 37/2). A.f Con decisione incidentale del 21 settembre 2023, l'interessato è stato attribuito al Cantone Ticino (cfr. atto SEM n. 39/2). A.g Con scritto del 27 maggio 2024, il richiedente ha presentato alla SEM il suo parere relativo al progetto di decisione trasmessogli il 23 maggio precedente (cfr. atti SEM n. 46/11 e 47/2). A.h Nel corso della procedura l'interessato è stato inoltre sottoposto a diverse visite mediche. B. Con decisione del 27 maggio 2024, notificata il 28 maggio 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atti SEM n. 48/15 e 49/1). C. Con ricorso erroneamente datato 4 maggio 2024, inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 4 giugno 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 5 giugno 2024), l'interessato avversa la decisione succitata concludendo alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo da parte della SEM e, implicitamente, all'annullamento della decisione avversata. Sul piano procedurale, egli chiede il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. D. Con decisione incidentale del 7 giugno 2024, il giudice istruttore della causa ha invitato l'insorgente a regolarizzare l'atto ricorsuale - presentato senza alcuna firma - entro tre giorni dalla notificazione della decisione incidentale (cfr. atto TAF n. 3). Il ricorrente, ha rinviato tempestivamente al Tribunale il ricorso predetto in originale, con plico raccomandato del 12 giugno 2024, debitamente sottoscritto (cfr. atto TAF n. 6). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 4. Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso, va rilevato che ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato ritirato dall'autorità inferiore. Di conseguenza, la relativa domanda risulta inammissibile. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, il ricorrente ha ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che detto Paese ha altresì accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Circa il fatto che il ricorrente non avrebbe avuto accesso ad un alloggio, né ad un lavoro, né alle cure mediche in Grecia, la SEM ha ricordato che i beneficiari di protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). L'insorgente avrebbe invece beneficiato di vitto, alloggio e di un certo sostegno finanziario da parte delle autorità greche. Circa l'asserita assenza di un sostegno medico in Grecia e l'impossibilità di trovare un impiego, la SEM ha poi indicato che il ricorrente non ha provveduto a comprovare tali elementi e che lo stesso avrebbe invece beneficiato di visite mediche e sarebbe stato pure portato in ospedale in un'occasione. Tenendo conto di tutte le informazioni mediche agli atti, il ricorrente potrebbe inoltre rientrare in Grecia senza temere né trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, né un allontanamento in violazione del principio di non respingimento. Egli non apparterrebbe dipoi alla categoria di persone particolarmente vulnerabili poiché le sue affezioni non sarebbero particolarmente gravi ai sensi delle sentenze di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Infine, il fatto che la moglie e i figli del ricorrente abbiano depositato domanda d'asilo in Svizzera non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto ad ogni modo lo stesso ha il divieto di avvicinarsi ad essi e di contattarli. Pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 5.2 Il ricorrente avversa tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore, contestando anzitutto la competenza della Grecia per la trattazione della sua domanda d'asilo e chiedendo che quest'ultima venga trattata in Svizzera in virtù della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III. In Grecia, la sua incolumità sarebbe inoltre in serio pericolo poiché durante il suo precedente soggiorno non avrebbe beneficiato di alcun aiuto medico e le autorità elleniche non gli garantirebbero una protezione efficace contro il respingimento. Infine, la sua situazione medica avrebbe raggiunto un livello di gravità tale da ammettere una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di allontanamento verso la Grecia, il cui "sistema istituzionale dell'accoglienza [...] è ormai prossimo al collasso". 6. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). 6.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 6.3 Nello specifico, il 16 agosto 2021 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e gli ha concesso la protezione internazionale unitamente a un permesso di soggiorno (cfr. atto SEM n. 9/1), accettandone inoltre, il 4 febbraio 2023, la riammissione (cfr. atto SEM 20/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dall'insorgente, il quale non ha neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che la Grecia intenderebbe allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento. 6.4 Il Tribunale osserva inoltre che alla SEM risultava preclusa ogni valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità). Infatti, trattandosi di una procedura vertente sul ritorno in uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiato in tale Paese, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo, quali il RD III, non risultano in concreto pertinenti per la valutazione della domanda d'asilo in Svizzera. 6.5 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (verso la Grecia). 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 8.3.3 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2; confermata a più riprese, ex pluris sentenze TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). 8.3.4 Di riflesso, in assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessato sarebbe stato accolto in Grecia in pessime condizioni, non risultano dirimenti per il giudizio (cfr. atto SEM n. 15/6). I beneficiari di protezione possono infatti contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione impongono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono infine adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 8.3.5 Fatte queste premesse, si rileva che il 7 gennaio 2022 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente lo statuto di rifugiato e gli ha rilasciato un permesso di soggiorno con validità dal (...) al (...) (cfr. atto SEM n. 16/1). Il 4 febbraio 2023, la Grecia ha inoltre dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 20/1). Ne discende ch'egli potrà rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Inoltre, contrariamente a quanto censurato nel gravame, dagli atti non emergono elementi per concludere che, in caso di rinvio, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio, sufficientemente reale e imminente, di privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Le garanzie internazionali succitate potranno inoltre permettere all'interessato l'accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro e al sistema sanitario laddove necessario. Peraltro, egli è un uomo adulto e senza gravi e permanenti affezioni di salute (cfr. infra consid. 8.4.4). Va poi osservato che l'insorgente avrebbe beneficiato per un certo periodo di vitto, alloggio e di un certo sostegno finanziario da parte dello Stato ellenico, riuscendo in seguito ad interagire con le autorità statali e organizzazioni non governative e dimostrandosi in grado di mantenersi da solo. Egli non ha inoltre comprovato di aver cercato settimanalmente lavoro e sostegno da parte delle autorità, come pure il fatto che non avrebbe potuto avere accesso alle cure mediche per delle problematiche mediche urgenti o gravi. Per questi motivi, non risulta che il ricorrente sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. 8.3.6 8.3.6.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera della moglie e dei figli del ricorrente. 8.3.6.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le relazioni tra familiari maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente ammesse in presenza di un particolare rapporto di dipendenza, segnatamente l'esistenza della necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). 8.3.6.3 Nello specifico, tramite decisione supercautelare del 10 luglio 2023, il Pretore della Giurisdizione di B._______ ha vietato al ricorrente di avvicinarsi e di contattare la moglie e i figli, come richiesto da tali famigliari. Si osserva poi che il benessere superiore del fanciullo è, per la figlia minorenne della coppia, rimanere con la propria madre, come peraltro deciso dal Pretore in data 10 luglio 2023. Il Tribunale constata infine che il ricorrente vive separato dalla propria famiglia dal 1° luglio 2023, quando è stato allontanato dalla polizia cantonale. Pertanto, non figurano sufficienti elementi per riconoscere la tutela garantita dall'art. 8 CEDU. 8.3.7 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. consid. 8.4.4 seguente), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.3.8 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). 8.4.2 Appartiene quindi all'interessato sovvertire la suddetta presunzione, presentando seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, oppure che egli si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex pluris sentenze TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). 8.4.3 Il Tribunale ha recentemente statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha invece fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4839/2021 del 12 luglio 2022 consid. 8.2 con riferimenti). In altri termini, occorre debitamente valutare la situazione delle persone che, a causa della loro particolare elevata vulnerabilità nell'evenienza di un ritorno in Grecia, corrono il rischio di cadere in modo duraturo in gravi difficoltà, poiché non sono in grado di rivendicare con le proprie forze i diritti che spettano loro in loco (sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3). 8.4.4 8.4.4.1 Contrariamente a quanto implicitamente preteso nel gravame, il ricorrente non rientra tra le persone considerate vulnerabili dalla giurisprudenza succitata e il cui allontanamento verso la Grecia sarebbe esigibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. Anzitutto, egli è maggiorenne, sicché non v'è motivo di ammettere una particolare vulnerabilità soltanto a fronte della sua età. 8.4.4.2 In secondo luogo, il suo stato di salute fisico o psichico non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti ch'egli si è sottoposto a svariate visite mediche in Svizzera, a fronte delle quali sono emersi dolori toracici, un'epigastralgia e addominalgia, un'epatosteatosi, delle problematiche oculistiche risolte con l'utilizzo di occhiali da lettura, dei problemi d'insonnia con pensieri circolari, un dolore toracico atipico intermittente e una sincope vaso vagale e, infine, un sanguinamento del cavo orale proveniente molto probabilmente dalle gengive (cfr. atto SEM n. 44/39). Con riferimento a quest'ultima problematica, il medico curante ha inoltre indicato che dal punto di vista odontoiatrico, il ricorrente presenta parecchi problemi e necessiterebbe segnatamente una bonifica e possibilmente una protesi per proteggere le gengive (cfr. atto SEM n. 44/39). Si osserva infine che, in occasione dell'audizione avvenuta il 26 gennaio 2023, l'insorgente, sentito in merito al suo stato di salute, ha dichiarato di "sentirsi bene" (cfr. atto SEM n. 15/6). 8.4.4.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude quindi che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia e di considerare l'interessato come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Pur non volendo in alcun modo minimizzare il suo stato valetudinario, non si ravvisano infatti elementi a dimostrazione del fatto ch'egli non sarebbe idoneo e capace di rivolgersi ai competenti servizi ellenici al fine di ottenere, in quanto titolare di protezione internazionale, un alloggio nonché un adeguato accesso alle cure mediche e al mercato del lavoro. Il Tribunale osserva inoltre che il ricorrente ha dimostrato che, dal gennaio 2022 sino alla sua partenza per la Svizzera nel gennaio 2023, è stato in grado di interagire con autorità statali e organizzazioni non governative, riuscendo a mantenersi da solo. Oltre a ciò, non è stato da egli comprovato che avrebbe ricercato settimanalmente un lavoro e un sostegno, come neppure il fatto che gli sarebbero state negate le cure mediche per delle problematiche mediche urgenti o gravi. All'opposto, l'insorgente ha dichiarato di aver beneficiato di visite mediche in Grecia e di essere stato portato in un'occasione in ospedale (cfr. atto SEM n. 15/6). Aggiungasi infine che il suo stato di salute non necessita imperativamente di trattamenti medici che possono essere proseguiti soltanto in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; cfr. atti SEM n. 7/2; 16/2; 19/2; 22/5 D1, D14, D18; 25/2; 30/2). 8.4.4.4 Le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono inoltre sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti, si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare direttamente presso le autorità elleniche i diritti che gli spettano. Infine, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti che possono eventualmente dispensare i trattamenti necessari allo stato di salute dell'insorgente; quest'ultimo ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.3). 8.4.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.
9. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
10. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: