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D-6172/2025

D-6172/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-22 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 1.4 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, nonostante il ricorso sia stato presentato in lingua tedesca, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, per cui la presente sentenza è redatta in lingua italiana.

E. 2 La richiesta procedurale di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare è priva di oggetto, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Con la presente sentenza di merito tale domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto.

E. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 3.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii).

E. 4 Contestata nel caso di specie è, anzitutto, la mancata entrata nel merito della domanda di asilo da parte della SEM.

E. 4.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 2007). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica e il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, in seguito: Conv. rifugiati) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2).

E. 4.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi; sentenza del TAF D-4751/2024 del 12 agosto 2024 consid. 6.2).

E. 4.3 Nel caso in disamina, il 28 luglio 2025 la Grecia ha accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio, specificando che questo ha ottenuto la protezione internazionale nonché il relativo permesso di soggiorno (cfr. atto SEM n. [{...}]-17/1). Ciò non è contestato dal ricorrente, che peraltro non sostiene che la Grecia intenda allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non-respingimento. Rinviando a numerosi rapporti, nel ricorso egli illustra la precarietà della situazione dei beneficiari di protezione in Grecia, specialmente in punto alla mancanza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, all'accesso al mercato del lavoro, alle difficoltà burocratiche per richiedere prestazioni sociali e all'assenza di servizi di assistenza psicologica e psichiatrica. Tutto ciò sarebbe contrario agli artt. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, in seguito: Conv. tortura) e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE), dimodoché occorrerebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Queste argomentazioni ricorsuali non forniscono tuttavia motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi rispettivamente non sono suscettibili di capovolgere la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo sicuro ai sensi di cui sopra. Piuttosto, le circostanze esposte dall'insorgente verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia o se, come da egli richiesto, avrebbe dovuto concedere l'ammissione provvisoria in Svizzera.

E. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 6.3 Il ricorrente è dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente gli artt. 3 e 4 CEDU, 3 Conv. tortura. Un rinvio sarebbe inammissibile, giacché egli verrebbe sottoposto a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio e di mancato accesso a cure mediche. Un trasferimento in Grecia sarebbe inoltre inesigibile, poiché verrebbero a ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale. In caso di ritorno in Grecia egli si ritroverebbe senza un alloggio e l'assistenza medica gli verrebbe negata. Inoltre, sarebbe per lui impossibile organizzare un posto di lavoro e si ritroverebbe in una situazione di emergenza esistenziale. Egli riferisce in tal senso di non aver ottenuto alcun sostegno statale durante la propria permanenza in Grecia e di non conoscere i programmi di aiuto statale. Quando avrebbe chiesto aiuto alla chiesa, gli sarebbe stato rifiutato. L'autorità inferiore non avrebbe valutato a fondo le circostanze in questione, in particolare non avrebbe chiarito la situazione concreta in Grecia e non avrebbe approfondito le problematiche mediche del ricorrente.

E. 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 6.4.2 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che il ricorrente è rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.

E. 6.4.3 Nella sua giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 9 e 11.2; fra le tante sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid.11.4; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3).

E. 6.4.4 Occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 8.2). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4).

E. 6.4.5 Nel caso specifico, per quanto riguardo l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, non corroborato da mezzi di prova, va rilevato che queste hanno riconosciuto all'insorgente la protezione internazionale, grazie a cui può far valere i suoi diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Il ricorrente ha confermato infatti di non essersi mai attivato al fine di chiedere allo stato ellenico accesso agli aiuti statali, spetterà pertanto a lui attivarsi in tal senso. L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile.

E. 6.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.4; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 9; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2).

E. 6.5.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.5.1 segg.; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1).

E. 6.5.3 Nel caso in disamina, si rileva anzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale beneficiario di protezione internazionale (con rispettivamente status di protezione sussidiaria e di rifugiata), egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti).

E. 6.5.4 Inoltre, il ricorrente non può essere ritenuto una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza suesposta.

E. 6.5.4.1 Durante l'audizione del 31 luglio 2025 il ricorrente ha indicato di stare bene a livello di salute (cfr. atto SEM n. 21/6, D4). Dall'unico atto medico disponibile datato 28 luglio 2025 emerge che l'insorgente sta bene, farebbe fatica a dormire al CFA in quanto rumoroso, si sentirebbe ansioso e vorrebbe parlare con uno psicologo. Il medico ha prescritto come cura Redormin, Relaxane e Aklief gel la sera, raccomandando una presa a carico psicologica (cfr. atto SEM n. 20/4). Da allora il ricorrente non si sarebbe più recato dal medico e non sono previste ulteriori visite (cfr. atto SEM n. 22/2).

E. 6.5.4.2 Da quanto esposto sopra discende che le affezioni di cui soffre il ricorrente non sono suscettibili di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Grecia e di considerarlo come persone particolarmente vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. Essa dispone delle strutture mediche sufficienti e il ricorrente ha accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e art. 30 direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4.4 con riferimenti). A fronte segnatamente di tali problematiche è quindi sua responsabilità rivendicare direttamente presso le autorità elleniche i diritti alle cure che gli spettano.

E. 6.5.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 6.6 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale e sulla situazione di salute del ricorrente, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare vitto e alloggio nonché assistenza medica al ricorrente. Le relative richieste dell'insorgente vanno pertanto respinte.

E. 6.7 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'insorgente.

E. 6.8 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); per quanto censurabile, la decisione non è inoltre inadeguata (art. 49 PA), per cui il ricorso va respinto.

E. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto.

E. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6172/2025 Sentenza del 22 agosto 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Mathias Lanz; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Siria, patrocinato dall'avv. Lea Hungerbühler, Rechtsanwältin, e MLaw Michael Meyer, AsyLex, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 7 agosto 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino siriano, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 21 luglio 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che egli ha depositato una domanda d'asilo in Grecia il 10 maggio 2024, ottenendo la protezione internazionale il successivo 28 giugno 2024. Inoltre, risulta che egli ha presentato un'ulteriore domanda d'asilo in Germania il 21 agosto 2024. A.c Il 25 luglio 2025 la SEM ha domandato la riammissione del richiedente alle autorità greche. A.d Il 28 luglio 2025 le autorità greche hanno accolto tale richiesta, precisando che il richiedente ha ottenuto la protezione internazionale in data 28 giugno 2024 e il relativo permesso di soggiorno valido sino al 27 giugno 2027. A.e Il 31 luglio 2025 la SEM ha svolto un colloquio con l'interessato in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.f Il 7 agosto 2025 il richiedente ha inoltrato alla SEM il parere sulla bozza di decisione trasmessa il 6 agosto 2025. B. Con decisione del 7 agosto 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente e ha pronunciato il suo allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 15 agosto 2025 (cfr. ricevuta di consegna IncaMail) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, in ulteriore subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame, sub-subeventualmente che si debbano richiedere delle garanzie specifiche dalle autorità greche per assicurare un alloggio e un'assistenza medica adeguati; protestate tasse e spese. In via procedurale, egli presenta domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché dell'effetto sospensivo, con sospensione in via supercautelare del loro allontanamento informando il Cantone competente. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 1.4 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, nonostante il ricorso sia stato presentato in lingua tedesca, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, per cui la presente sentenza è redatta in lingua italiana. 2. La richiesta procedurale di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare è priva di oggetto, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Con la presente sentenza di merito tale domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii). 4. Contestata nel caso di specie è, anzitutto, la mancata entrata nel merito della domanda di asilo da parte della SEM. 4.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 2007). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica e il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, in seguito: Conv. rifugiati) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2). 4.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi; sentenza del TAF D-4751/2024 del 12 agosto 2024 consid. 6.2). 4.3 Nel caso in disamina, il 28 luglio 2025 la Grecia ha accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio, specificando che questo ha ottenuto la protezione internazionale nonché il relativo permesso di soggiorno (cfr. atto SEM n. [{...}]-17/1). Ciò non è contestato dal ricorrente, che peraltro non sostiene che la Grecia intenda allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non-respingimento. Rinviando a numerosi rapporti, nel ricorso egli illustra la precarietà della situazione dei beneficiari di protezione in Grecia, specialmente in punto alla mancanza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, all'accesso al mercato del lavoro, alle difficoltà burocratiche per richiedere prestazioni sociali e all'assenza di servizi di assistenza psicologica e psichiatrica. Tutto ciò sarebbe contrario agli artt. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, in seguito: Conv. tortura) e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE), dimodoché occorrerebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Queste argomentazioni ricorsuali non forniscono tuttavia motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi rispettivamente non sono suscettibili di capovolgere la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo sicuro ai sensi di cui sopra. Piuttosto, le circostanze esposte dall'insorgente verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia o se, come da egli richiesto, avrebbe dovuto concedere l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 6.3 Il ricorrente è dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente gli artt. 3 e 4 CEDU, 3 Conv. tortura. Un rinvio sarebbe inammissibile, giacché egli verrebbe sottoposto a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio e di mancato accesso a cure mediche. Un trasferimento in Grecia sarebbe inoltre inesigibile, poiché verrebbero a ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale. In caso di ritorno in Grecia egli si ritroverebbe senza un alloggio e l'assistenza medica gli verrebbe negata. Inoltre, sarebbe per lui impossibile organizzare un posto di lavoro e si ritroverebbe in una situazione di emergenza esistenziale. Egli riferisce in tal senso di non aver ottenuto alcun sostegno statale durante la propria permanenza in Grecia e di non conoscere i programmi di aiuto statale. Quando avrebbe chiesto aiuto alla chiesa, gli sarebbe stato rifiutato. L'autorità inferiore non avrebbe valutato a fondo le circostanze in questione, in particolare non avrebbe chiarito la situazione concreta in Grecia e non avrebbe approfondito le problematiche mediche del ricorrente. 6.4 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 6.4.2 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che il ricorrente è rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 6.4.3 Nella sua giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 9 e 11.2; fra le tante sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid.11.4; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3). 6.4.4 Occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 8.2). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4). 6.4.5 Nel caso specifico, per quanto riguardo l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, non corroborato da mezzi di prova, va rilevato che queste hanno riconosciuto all'insorgente la protezione internazionale, grazie a cui può far valere i suoi diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Il ricorrente ha confermato infatti di non essersi mai attivato al fine di chiedere allo stato ellenico accesso agli aiuti statali, spetterà pertanto a lui attivarsi in tal senso. L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile. 6.5 6.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.4; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 9; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2). 6.5.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.5.1 segg.; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1). 6.5.3 Nel caso in disamina, si rileva anzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale beneficiario di protezione internazionale (con rispettivamente status di protezione sussidiaria e di rifugiata), egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti). 6.5.4 Inoltre, il ricorrente non può essere ritenuto una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza suesposta. 6.5.4.1 Durante l'audizione del 31 luglio 2025 il ricorrente ha indicato di stare bene a livello di salute (cfr. atto SEM n. 21/6, D4). Dall'unico atto medico disponibile datato 28 luglio 2025 emerge che l'insorgente sta bene, farebbe fatica a dormire al CFA in quanto rumoroso, si sentirebbe ansioso e vorrebbe parlare con uno psicologo. Il medico ha prescritto come cura Redormin, Relaxane e Aklief gel la sera, raccomandando una presa a carico psicologica (cfr. atto SEM n. 20/4). Da allora il ricorrente non si sarebbe più recato dal medico e non sono previste ulteriori visite (cfr. atto SEM n. 22/2). 6.5.4.2 Da quanto esposto sopra discende che le affezioni di cui soffre il ricorrente non sono suscettibili di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Grecia e di considerarlo come persone particolarmente vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. Essa dispone delle strutture mediche sufficienti e il ricorrente ha accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e art. 30 direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4.4 con riferimenti). A fronte segnatamente di tali problematiche è quindi sua responsabilità rivendicare direttamente presso le autorità elleniche i diritti alle cure che gli spettano. 6.5.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.6 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale e sulla situazione di salute del ricorrente, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare vitto e alloggio nonché assistenza medica al ricorrente. Le relative richieste dell'insorgente vanno pertanto respinte. 6.7 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'insorgente. 6.8 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata. 7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); per quanto censurabile, la decisione non è inoltre inadeguata (art. 49 PA), per cui il ricorso va respinto. 8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: