Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 4 Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso, va rilevato che ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato ritirato dall'autorità inferiore. Di conseguenza, la relativa domanda risulta inammissibile.
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che il ricorrente ha ottenuto in Italia la protezione sussidiaria e che detto Paese ha altresì accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, in particolare dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), sarebbero costituiti dalla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. Inoltre, in quanto Paese firmatario della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) si potrebbe partire dal presupposto che rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale. Al suo rientro su suolo italiano, spetterebbe dunque all'interessato far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità e, qualora necessario, potrebbe far capo al sostegno di organizzazioni caritatevoli. Dagli atti non emergerebbero indizi che permetterebbero di ritenere, in caso di rinvio in Italia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Per quanto riguarda lo stato di salute, la SEM ha ritenuto che le affezioni di cui soffrirebbe l'interessato non sarebbero suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Italia. Inoltre, l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, a cui l'interessato ha accesso in quanto beneficiario della protezione sussidiaria in tale Paese.
E. 5.2 Il ricorrente avversa la valutazione dell'autorità inferiore, contestando anzitutto la competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo e chiedendo che quest'ultima venga trattata in Svizzera. In Italia, nonostante egli sia in possesso di un permesso di soggiorno, non avrebbe ricevuto né protezione, né accesso al sistema sanitario e nemmeno un lavoro adatto alla sua invalidità. A suo avviso, la SEM non avrebbe preso in considerazione le sue condizioni di vita pregresse in Italia, segnatamente alla luce dei suoi problemi di salute e d'inserimento, per i quali temerebbe di esser (nuovamente) costretto a svolgere un lavoro irregolare. Questa prospettiva di futuro avrebbe generato in egli uno stato psicologico di ansia e panico, atto a comportare una pressione psicologica insopportabile al rientro in Italia. In tale Paese, vi sarebbe inoltre il rischio reale di subire una violazione dei "diritti dell'uomo" e di trovarsi in una situazione di difficoltà esistenziale nonché di fronte ad un grave ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, senza accesso alle cure mediche necessarie. Difatti, in Italia, vi sarebbero carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, confermate segnatamente da articoli di giornale relativi alla sospensione dei "trasferimenti Dublino". Egli, quale persona con condizione di salute vulnerabile, sarebbe particolarmente toccato da tali circostanze. Infine, non vi sarebbe nemmeno la certezza che la sua procedura d'asilo sia stata svolta nel rispetto dei relativi standard minimi europei ed internazionali.
E. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125).
E. 6.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).
E. 6.3 Nello specifico risulta che al ricorrente è stata accordata dall'Italia la protezione sussidiaria e che egli è in possesso di un permesso di soggiorno valido sino al 22 maggio 2028 (cfr. atto SEM n. 24/1). Inoltre, il 3 luglio 2024, le autorità italiane hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 28/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dal ricorrente, il quale non ha neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che l'Italia intenderebbe allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento.
E. 6.4 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (verso l'Italia).
E. 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 8.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3).
E. 8.3.3 Nella fattispecie, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria valido fino al 22 maggio 2028 (cfr. atto SEM n. 24/1). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione; inoltre gli obblighi della stessa derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE.
E. 8.3.4 Nel caso in disamina, pur lasciando aperta la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dal ricorrente, egli non ha dimostrato di essersi mai rivolto direttamente alle autorità italiane al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti rispettivamente un'eventuale violazione degli stessi. In caso di necessità, appartiene al ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Egli potrà altresì rivolgersi ad enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del TAF E-4041/2022 del 22 settembre 2022 consid. 7.1.2).
E. 8.3.5 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 8.4.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 8.3.6 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9).
E. 8.4.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di vita, alloggio e lavoro che sarebbero state riscontrate dall'insorgente in Italia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. L'Italia è infatti vincolata alla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che gli spettano.
E. 8.4.3.1 Da ultimo, va detto che per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora in caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere la base legale per un diritto di soggiorno in Svizzera conseguente ad un diritto generale di accesso a delle misure mediche tendenti al recupero o al mantenimento della salute, per il solo motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono l'elevato standard elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave per la sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
E. 8.4.3.2 Il Tribunale constata che lo stato di salute fisico o psichico dell'interessato non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti ch'egli si è sottoposto ad una visita medica il 10 giugno 2024 per abuso etilico al 2,5 per mille di tasso alcolemico (cfr. atto SEM n. 13/2). Il 13 giugno 2024 è stato visitato per insonnia, stress e alopecia e ascesso anale e sottoposto ad un consulto chirurgico per una presunta fistola anale (cfr. atto SEM n. 15/2). Il 18 giugno 2024 vi è stato un ulteriore consulto chirurgico per la fistola anale e le emorroidi interne (cfr. atto SEM n. 21/2). Il 19 giugno, a seguito di una TAC all'addome inferiore, è emersa una fistola perianale e una formazione cistica della base prostatica di circa 7 mm ed è stata conseguentemente predisposta un'operazione chirurgica in data 6 agosto 2024 (cfr. atto SEM n. 22/1 e allegati al ricorso del 26 luglio 2024). In data 31 luglio 2024, lo stesso è stato curato per una ferita lacerocontusa di circa 3 cm a livello dell'arcata sopraccigliare destra, provocatasi giocando a calcio (cfr. atto SEM n. 37/3).
E. 8.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude quindi che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Italia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni valide per i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità del ricorrente rivendicare i propri diritti presso le autorità italiane.
E. 8.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità italiane hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.
E. 8.6 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 9 Ciò posto, va respinta anche la censura formale secondo la quale la SEM non avrebbe esaminato in modo adeguato le condizioni di vita (pregresse) dell'insorgente in Italia alla luce della sua "precaria situazione di salute e d'inserimento". Tale lamentela non viene motivata ulteriormente e risulta, per il resto e secondo il senso, piuttosto riferibile al merito della questione, ovverossia trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento compiuto dalla SEM, già esaminato sopra (cfr. supra consid. 8).
E. 10 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 11 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4751/2024 Sentenza del 12 agosto 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A.________, nato il (...), Somalia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 19 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino somalo, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 maggio 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-2/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'egli aveva già depositato una domanda d'asilo in B.________ il (...), in C.________ il (...), in D.________ il (...), in E.________ il (...) ed infine in Italia in data 14 febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. 7/2). A.c Il 17 giugno 2024 si è svolto il colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) nel corso del quale al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute e ad un eventuale allontanamento verso i Paesi in cui ha depositato domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 17/3). A.d Il 17 giugno 2024, la SEM ha presentato alle competenti autorità italiane una domanda di ripresa in carico del richiedente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III; cfr. atto SEM n. 18/5). Il 26 giugno 2024 le autorità italiane hanno rifiutato tale richiesta sostenendo che l'interessato è beneficiario della protezione sussidiaria in Italia e possiede un permesso di soggiorno valido sino al 22 maggio 2028 (cfr. atto SEM n. 24/1). A.e Il 27 giugno 2024 la SEM ha conseguentemente presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549) (cfr. atto SEM n. 25/2). Il 3 luglio 2024, l'Italia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 28/1). A.f Nel corso della procedura l'interessato è stato sottoposto a diverse visite mediche. B. Con decisione del 19 luglio 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso l'Italia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atti SEM n. 34/11 e 35/1). C. Con ricorso del 26 luglio 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 29 luglio 2024), inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), l'interessato avversa la decisione succitata concludendo alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo da parte della SEM e, implicitamente, all'annullamento della decisione avversata. Sul piano procedurale, egli chiede il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
4. Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso, va rilevato che ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato ritirato dall'autorità inferiore. Di conseguenza, la relativa domanda risulta inammissibile. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che il ricorrente ha ottenuto in Italia la protezione sussidiaria e che detto Paese ha altresì accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, in particolare dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), sarebbero costituiti dalla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. Inoltre, in quanto Paese firmatario della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) si potrebbe partire dal presupposto che rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale. Al suo rientro su suolo italiano, spetterebbe dunque all'interessato far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità e, qualora necessario, potrebbe far capo al sostegno di organizzazioni caritatevoli. Dagli atti non emergerebbero indizi che permetterebbero di ritenere, in caso di rinvio in Italia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Per quanto riguarda lo stato di salute, la SEM ha ritenuto che le affezioni di cui soffrirebbe l'interessato non sarebbero suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Italia. Inoltre, l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, a cui l'interessato ha accesso in quanto beneficiario della protezione sussidiaria in tale Paese. 5.2 Il ricorrente avversa la valutazione dell'autorità inferiore, contestando anzitutto la competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo e chiedendo che quest'ultima venga trattata in Svizzera. In Italia, nonostante egli sia in possesso di un permesso di soggiorno, non avrebbe ricevuto né protezione, né accesso al sistema sanitario e nemmeno un lavoro adatto alla sua invalidità. A suo avviso, la SEM non avrebbe preso in considerazione le sue condizioni di vita pregresse in Italia, segnatamente alla luce dei suoi problemi di salute e d'inserimento, per i quali temerebbe di esser (nuovamente) costretto a svolgere un lavoro irregolare. Questa prospettiva di futuro avrebbe generato in egli uno stato psicologico di ansia e panico, atto a comportare una pressione psicologica insopportabile al rientro in Italia. In tale Paese, vi sarebbe inoltre il rischio reale di subire una violazione dei "diritti dell'uomo" e di trovarsi in una situazione di difficoltà esistenziale nonché di fronte ad un grave ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, senza accesso alle cure mediche necessarie. Difatti, in Italia, vi sarebbero carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, confermate segnatamente da articoli di giornale relativi alla sospensione dei "trasferimenti Dublino". Egli, quale persona con condizione di salute vulnerabile, sarebbe particolarmente toccato da tali circostanze. Infine, non vi sarebbe nemmeno la certezza che la sua procedura d'asilo sia stata svolta nel rispetto dei relativi standard minimi europei ed internazionali. 6. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). 6.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 6.3 Nello specifico risulta che al ricorrente è stata accordata dall'Italia la protezione sussidiaria e che egli è in possesso di un permesso di soggiorno valido sino al 22 maggio 2028 (cfr. atto SEM n. 24/1). Inoltre, il 3 luglio 2024, le autorità italiane hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 28/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dal ricorrente, il quale non ha neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che l'Italia intenderebbe allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento. 6.4 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (verso l'Italia). 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3). 8.3.3 Nella fattispecie, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria valido fino al 22 maggio 2028 (cfr. atto SEM n. 24/1). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione; inoltre gli obblighi della stessa derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE. 8.3.4 Nel caso in disamina, pur lasciando aperta la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dal ricorrente, egli non ha dimostrato di essersi mai rivolto direttamente alle autorità italiane al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti rispettivamente un'eventuale violazione degli stessi. In caso di necessità, appartiene al ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Egli potrà altresì rivolgersi ad enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del TAF E-4041/2022 del 22 settembre 2022 consid. 7.1.2). 8.3.5 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 8.4.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.3.6 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). 8.4.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di vita, alloggio e lavoro che sarebbero state riscontrate dall'insorgente in Italia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. L'Italia è infatti vincolata alla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che gli spettano. 8.4.3 8.4.3.1 Da ultimo, va detto che per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora in caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere la base legale per un diritto di soggiorno in Svizzera conseguente ad un diritto generale di accesso a delle misure mediche tendenti al recupero o al mantenimento della salute, per il solo motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono l'elevato standard elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave per la sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 8.4.3.2 Il Tribunale constata che lo stato di salute fisico o psichico dell'interessato non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti ch'egli si è sottoposto ad una visita medica il 10 giugno 2024 per abuso etilico al 2,5 per mille di tasso alcolemico (cfr. atto SEM n. 13/2). Il 13 giugno 2024 è stato visitato per insonnia, stress e alopecia e ascesso anale e sottoposto ad un consulto chirurgico per una presunta fistola anale (cfr. atto SEM n. 15/2). Il 18 giugno 2024 vi è stato un ulteriore consulto chirurgico per la fistola anale e le emorroidi interne (cfr. atto SEM n. 21/2). Il 19 giugno, a seguito di una TAC all'addome inferiore, è emersa una fistola perianale e una formazione cistica della base prostatica di circa 7 mm ed è stata conseguentemente predisposta un'operazione chirurgica in data 6 agosto 2024 (cfr. atto SEM n. 22/1 e allegati al ricorso del 26 luglio 2024). In data 31 luglio 2024, lo stesso è stato curato per una ferita lacerocontusa di circa 3 cm a livello dell'arcata sopraccigliare destra, provocatasi giocando a calcio (cfr. atto SEM n. 37/3). 8.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude quindi che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Italia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni valide per i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità del ricorrente rivendicare i propri diritti presso le autorità italiane. 8.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità italiane hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 8.6 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9. Ciò posto, va respinta anche la censura formale secondo la quale la SEM non avrebbe esaminato in modo adeguato le condizioni di vita (pregresse) dell'insorgente in Italia alla luce della sua "precaria situazione di salute e d'inserimento". Tale lamentela non viene motivata ulteriormente e risulta, per il resto e secondo il senso, piuttosto riferibile al merito della questione, ovverossia trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento compiuto dalla SEM, già esaminato sopra (cfr. supra consid. 8).
10. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
11. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: