Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 Riguardo alla richiesta procedurale di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento (richiesta posta anche in via supercauterlare), si osserva che questa è superflua, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 par. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Tuttavia, con la presente sentenza di merito questa domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto.
E. 2.1 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2.2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, nonostante il ricorso sia stato presentato in lingua tedesca, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, per cui la presente sentenza è redatta in lingua in italiana.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 3.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4 Contestato è, innanzitutto, se la SEM non è entrata a ragione nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.
E. 4.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 2007). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica e il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125).
E. 4.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi; sentenza del TAF D-4751/2024 del 12 agosto 2024 consid. 6.2).
E. 4.3 Nel caso di specie, il 4 luglio 2024 la Grecia ha accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio, specificando che questi ha ottenuto lo statuto di rifugiato il 26 ottobre 2023 e un relativo permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 16/2). Ciò non è contestato dal ricorrente, che non ha neppure fornito elementi per sostenere che la Grecia intenda allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non-respingimento. Nel ricorso, rinviando a numerosi rapporti, il ricorrente illustra la precarietà della situazione di persone con statuto di protezione, specialmente in punto alla mancanza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, all'accesso al mercato del lavoro, alle difficoltà burocratiche per richiedere prestazioni sociali e all'assenza di servizi di assistenza psicologica e psichiatrica. Tuttavia, le condizioni di vita dei beneficiari di protezione in Grecia presentate nel ricorso non forniscono motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Piuttosto, queste circostanze verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 Oasi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 6 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia o se, come richiesto dal ricorrente, avrebbe dovuto concedergli l'ammissione provvisoria in Svizzera.
E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 6.2.1 Il ricorrente sostiene anzitutto che un suo trasferimento in Grecia sarebbe contrario al principio di non-respingimento, concretamente in violazione degli artt. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) nonché 2 e 5 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104). In Grecia, a suo dire a causa della sua nazionalità, gli sarebbe stato precluso un supporto dello Stato per quanto riguarda la protezione da egli richiesta contro gli aggressori provenienti dal suo Paese e l'accesso ai bisogni primari. In caso di rinvio, egli verrebbe sottoposto a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio e di accesso a cure mediche nonché la carenza di approvvigionamento. L'autorità inferiore non avrebbe valutato a fondo le circostanze in questione e, in particolare, non avrebbe chiarito se i bisogni più elementari del ricorrente siano stati effettivamente soddisfatti in Grecia. Egli sarebbe rimasto senza casa per quattro mesi prima di lasciare detto Paese, e non avrebbe avuto accesso a cure mediche. Bisognerebbe dunque presumere che subirebbe di nuovo la stessa sorte se vi tornasse. Un rinvio sarebbe dunque inammissibile.
E. 6.2.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 6.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 6.2.3.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9 e 11.2 [sentenza di riferimento]; confermata a più riprese, ex pluris sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid.11.4 [sentenza di riferimento]; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3).
E. 6.2.3.3 Occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2 [sentenza di riferimento]). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4).
E. 6.2.4 Nel caso specifico, dal verbale dell'audizione del 3 luglio 2024 emerge che il ricorrente non si è particolarmente prodigato a cercare un alloggio, un sostegno e un lavoro in Grecia presso lo Stato, le ONG, chiese o terzi, successivamente all'ottenimento della protezione internazionale. A tal proposito, egli si è piuttosto limitato ad affermare che non avrebbe "visto nessuna organizzazione di sostegno" (cfr. atto SEM 13/6, D19-27). Nel parere sulla bozza di decisione (atto SEM 19/3), per contro, ha affermato di aver sollecitato ripetutamente le parti in questione senza ottenere nulla a causa della situazione di sovraccarico del sistema di accoglienza; sennonché, come giustamente rimarcato dalla SEM, egli non ha esibito alcun mezzo di prova a sostegno di questa nuova versione dei fatti. Per quanto riguardo l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, va rilevato che queste gli hanno riconosciuto la protezione internazionale, grazie a cui egli può far valere i suoi diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Ciò dicasi pure per quanto concerne le richieste misure protettive nei confronti dei presunti aggressori afgani, che lo avrebbero pugnalato all'addome in Iran e apparentemente inseguito prima in Turchia e infine in Grecia, nonché in merito al riferito furto dei suoi documenti subito in un parco ad Atene e denunciato alla polizia. Per quanto egli asserisca che contestualmente la polizia ellenica non sarebbe stata in grado di aiutarlo, si osserva innanzitutto che questa affermazione non è supportata da nessuna prova; inoltre, le autorità greche, nello scritto di accettazione di riammissione del 4 luglio 2024 (atto SEM 16/2), hanno confermato che il ricorrente è in possesso di un diritto di soggiorno valido dal 26 ottobre 2023 al 25 ottobre 2026, per cui egli potrà rivolgersi alle competenti autorità greche per ottenere i documenti che gli spettano. Appare inverosimile e, in ogni caso, non è corroborata da nessun elemento l'affermazione, avanzata nel parere, secondo cui le autorità elleniche avrebbero richiesto la somma di EUR 2000.- e l'assistenza di un avvocato per l'ottenimento di nuovi documenti. Non è dunque intravedibile una discriminazione nei confronti del ricorrente da parte delle autorità greche a seguito dei succitati episodi e il ricorrente non è in grado di sovvertire la presunzione secondo cui esse non rispettano gli impegni di diritto internazionale pubblico.
E. 6.2.5 L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile.
E. 6.3.1 Stando al ricorrente, oltre che a non essere ammissibile, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile: infatti, se deportato in Grecia, egli non avrebbe un alloggio, gli verrebbe negato il supporto psicologico e si troverebbe in una situazione di minaccia esistenziale. Sarebbe oltretutto esposto impotente alla violenza degli aggressori provenienti dal suo Paese d'origine, che lo avrebbero seguito in Grecia, tanto più che non avrebbe ricevuto alcun sostegno dalle autorità di polizia, alla quale si sarebbe già rivolto. Al riguardo, egli segnala di non avere familiarità con la lingua greca e il sistema legale greco, per cui non ci si potrebbe aspettare che conosca le procedure legali per intraprendere le azioni necessarie per difendersi. Attualmente, egli si troverebbe in uno stato di paura per la sua vita tale da non essere in grado di lottare per i propri diritti. Avrebbe urgente bisogno di un ambiente stabile con accesso a un supporto psichiatrico in ogni momento, essendo già sotto pressione e particolarmente vulnerabile.
E. 6.3.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.4 [sentenza di riferimento]; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2).
E. 6.3.2.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.1 segg. [sentenza di riferimento]; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1).
E. 6.3.3 Nel caso in disamina, si rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia - questione peraltro già trattata sopra sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti). Nello specifico, riguardo alla perdita dei documenti - già trattata sopra sotto il profilo della discriminazione rispettivamente dell'ammissibilità - va osservato che la questione non concerne la protezione internazionale accordatagli, bensì il documento di viaggio rispettivamente il permesso di soggiorno, che in base all'art. 25 seg. direttiva qualificazione ha diritto a riottenere in caso di smarrimento. Inoltre, il ricorrente non può essere ritenuto una persona particolarmente vulnerabile. Infatti, durante l'audizione del 3 luglio 2024 egli ha dichiarato di stare bene di salute (cfr. atto SEM 13/6, D3), e dagli atti non emergono problemi particolarmente gravi, nonostante la ferite all'addome e i disturbi dispeptici diagnosticati (cfr. rapporto medico F2 del 18 luglio 2024 [atto TAF 1/5]).
E. 6.3.4 In conclusione, il ricorrente non riesce a ribaltare la summenzionata presunzione legale dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e a rendere verosimile che si troverebbe ad affrontare difficoltà esistenziali in caso di ritorno in Grecia. L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile.
E. 6.4 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per beneficiari di protezione internazionale, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare un alloggio e un'assistenza medica adeguati. Le relative richieste del ricorrente vanno pertanto respinte.
E. 6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.
E. 6.6 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per cui il ricorso va respinto.
E. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto.
E. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4625/2024 Sentenza del 20 agosto 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regina Derrer; cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Joanna Freiermuth, AsyLex, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 15 luglio 2024. Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afgano, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 22 giugno 2024. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che egli aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 5 rispettivamente 9 ottobre 2023, ottenendo protezione internazionale il 26 ottobre 2023. A.c In data 3 luglio 2024 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.d Il 4 luglio 2024 la Grecia ha accettato la richiesta di riammissione del richiedente presentata dalla SEM il 3 luglio 2024. A.e Con scritto del 12 luglio 2024 il richiedente ha inoltrato il suo parere sulla bozza di decisione della SEM trasmessa il 9 luglio 2024. B. Con decisione del 15 luglio 2024, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 23 luglio 2024 (cfr. ricevuta di consegna IncaMail) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; in ulteriore subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame; sub-subeventualmente che si debbano richiedere delle garanzie specifiche dalle autorità greche per assicurare un alloggio e un'assistenza medica adeguati; protestate tasse e spese. Egli presenta altresì domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria (nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo) nonché dell'effetto sospensivo (anche in via supercautelare). Con il ricorso l'insorgente esibisce, per la prima volta, un rapporto medico F2. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 Riguardo alla richiesta procedurale di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento (richiesta posta anche in via supercauterlare), si osserva che questa è superflua, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 par. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Tuttavia, con la presente sentenza di merito questa domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto. 2. 2.1 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2.2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, nonostante il ricorso sia stato presentato in lingua tedesca, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, per cui la presente sentenza è redatta in lingua in italiana. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. Contestato è, innanzitutto, se la SEM non è entrata a ragione nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. 4.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 2007). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica e il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). 4.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi; sentenza del TAF D-4751/2024 del 12 agosto 2024 consid. 6.2). 4.3 Nel caso di specie, il 4 luglio 2024 la Grecia ha accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio, specificando che questi ha ottenuto lo statuto di rifugiato il 26 ottobre 2023 e un relativo permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 16/2). Ciò non è contestato dal ricorrente, che non ha neppure fornito elementi per sostenere che la Grecia intenda allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non-respingimento. Nel ricorso, rinviando a numerosi rapporti, il ricorrente illustra la precarietà della situazione di persone con statuto di protezione, specialmente in punto alla mancanza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, all'accesso al mercato del lavoro, alle difficoltà burocratiche per richiedere prestazioni sociali e all'assenza di servizi di assistenza psicologica e psichiatrica. Tuttavia, le condizioni di vita dei beneficiari di protezione in Grecia presentate nel ricorso non forniscono motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Piuttosto, queste circostanze verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 Oasi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia o se, come richiesto dal ricorrente, avrebbe dovuto concedergli l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 6.2 6.2.1 Il ricorrente sostiene anzitutto che un suo trasferimento in Grecia sarebbe contrario al principio di non-respingimento, concretamente in violazione degli artt. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) nonché 2 e 5 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104). In Grecia, a suo dire a causa della sua nazionalità, gli sarebbe stato precluso un supporto dello Stato per quanto riguarda la protezione da egli richiesta contro gli aggressori provenienti dal suo Paese e l'accesso ai bisogni primari. In caso di rinvio, egli verrebbe sottoposto a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio e di accesso a cure mediche nonché la carenza di approvvigionamento. L'autorità inferiore non avrebbe valutato a fondo le circostanze in questione e, in particolare, non avrebbe chiarito se i bisogni più elementari del ricorrente siano stati effettivamente soddisfatti in Grecia. Egli sarebbe rimasto senza casa per quattro mesi prima di lasciare detto Paese, e non avrebbe avuto accesso a cure mediche. Bisognerebbe dunque presumere che subirebbe di nuovo la stessa sorte se vi tornasse. Un rinvio sarebbe dunque inammissibile. 6.2.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 6.2.3 6.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 6.2.3.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9 e 11.2 [sentenza di riferimento]; confermata a più riprese, ex pluris sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid.11.4 [sentenza di riferimento]; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3). 6.2.3.3 Occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2 [sentenza di riferimento]). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4). 6.2.4 Nel caso specifico, dal verbale dell'audizione del 3 luglio 2024 emerge che il ricorrente non si è particolarmente prodigato a cercare un alloggio, un sostegno e un lavoro in Grecia presso lo Stato, le ONG, chiese o terzi, successivamente all'ottenimento della protezione internazionale. A tal proposito, egli si è piuttosto limitato ad affermare che non avrebbe "visto nessuna organizzazione di sostegno" (cfr. atto SEM 13/6, D19-27). Nel parere sulla bozza di decisione (atto SEM 19/3), per contro, ha affermato di aver sollecitato ripetutamente le parti in questione senza ottenere nulla a causa della situazione di sovraccarico del sistema di accoglienza; sennonché, come giustamente rimarcato dalla SEM, egli non ha esibito alcun mezzo di prova a sostegno di questa nuova versione dei fatti. Per quanto riguardo l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, va rilevato che queste gli hanno riconosciuto la protezione internazionale, grazie a cui egli può far valere i suoi diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Ciò dicasi pure per quanto concerne le richieste misure protettive nei confronti dei presunti aggressori afgani, che lo avrebbero pugnalato all'addome in Iran e apparentemente inseguito prima in Turchia e infine in Grecia, nonché in merito al riferito furto dei suoi documenti subito in un parco ad Atene e denunciato alla polizia. Per quanto egli asserisca che contestualmente la polizia ellenica non sarebbe stata in grado di aiutarlo, si osserva innanzitutto che questa affermazione non è supportata da nessuna prova; inoltre, le autorità greche, nello scritto di accettazione di riammissione del 4 luglio 2024 (atto SEM 16/2), hanno confermato che il ricorrente è in possesso di un diritto di soggiorno valido dal 26 ottobre 2023 al 25 ottobre 2026, per cui egli potrà rivolgersi alle competenti autorità greche per ottenere i documenti che gli spettano. Appare inverosimile e, in ogni caso, non è corroborata da nessun elemento l'affermazione, avanzata nel parere, secondo cui le autorità elleniche avrebbero richiesto la somma di EUR 2000.- e l'assistenza di un avvocato per l'ottenimento di nuovi documenti. Non è dunque intravedibile una discriminazione nei confronti del ricorrente da parte delle autorità greche a seguito dei succitati episodi e il ricorrente non è in grado di sovvertire la presunzione secondo cui esse non rispettano gli impegni di diritto internazionale pubblico. 6.2.5 L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile. 6.3 6.3.1 Stando al ricorrente, oltre che a non essere ammissibile, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile: infatti, se deportato in Grecia, egli non avrebbe un alloggio, gli verrebbe negato il supporto psicologico e si troverebbe in una situazione di minaccia esistenziale. Sarebbe oltretutto esposto impotente alla violenza degli aggressori provenienti dal suo Paese d'origine, che lo avrebbero seguito in Grecia, tanto più che non avrebbe ricevuto alcun sostegno dalle autorità di polizia, alla quale si sarebbe già rivolto. Al riguardo, egli segnala di non avere familiarità con la lingua greca e il sistema legale greco, per cui non ci si potrebbe aspettare che conosca le procedure legali per intraprendere le azioni necessarie per difendersi. Attualmente, egli si troverebbe in uno stato di paura per la sua vita tale da non essere in grado di lottare per i propri diritti. Avrebbe urgente bisogno di un ambiente stabile con accesso a un supporto psichiatrico in ogni momento, essendo già sotto pressione e particolarmente vulnerabile. 6.3.2 6.3.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.4 [sentenza di riferimento]; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2). 6.3.2.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.1 segg. [sentenza di riferimento]; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1). 6.3.3 Nel caso in disamina, si rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia - questione peraltro già trattata sopra sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti). Nello specifico, riguardo alla perdita dei documenti - già trattata sopra sotto il profilo della discriminazione rispettivamente dell'ammissibilità - va osservato che la questione non concerne la protezione internazionale accordatagli, bensì il documento di viaggio rispettivamente il permesso di soggiorno, che in base all'art. 25 seg. direttiva qualificazione ha diritto a riottenere in caso di smarrimento. Inoltre, il ricorrente non può essere ritenuto una persona particolarmente vulnerabile. Infatti, durante l'audizione del 3 luglio 2024 egli ha dichiarato di stare bene di salute (cfr. atto SEM 13/6, D3), e dagli atti non emergono problemi particolarmente gravi, nonostante la ferite all'addome e i disturbi dispeptici diagnosticati (cfr. rapporto medico F2 del 18 luglio 2024 [atto TAF 1/5]). 6.3.4 In conclusione, il ricorrente non riesce a ribaltare la summenzionata presunzione legale dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e a rendere verosimile che si troverebbe ad affrontare difficoltà esistenziali in caso di ritorno in Grecia. L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile. 6.4 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per beneficiari di protezione internazionale, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare un alloggio e un'assistenza medica adeguati. Le relative richieste del ricorrente vanno pertanto respinte. 6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. 6.6 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata. 7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per cui il ricorso va respinto. 8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: