Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, gli insorgenti contestano unicamente l'esecuzione del loro allontanamento, nonostante postulino l'annullamento integrale della decisione avversata. Conseguentemente l'oggetto della lite si limita a tale questione giuridica.
E. 4 Innanzitutto i ricorrenti chiedono la congiunzione della propria procedura con quella dei signori C._______ e D._______ (di cui ai ruoli D-8259/2025 e D-8268/2025). In proposito il Tribunale evidenzia che le impugnative riferite alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in un'unica procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Tuttavia il legame parentale instaurato tra gli interessati non è riconosciuto dal diritto svizzero e le loro cause sono state oggetto di tre distinte decisioni da parte della SEM. Pur sollevando questioni giuridiche analoghe e pur essendo stato depositato un unico memoriale difensivo, esse - diversamente da quanto sostenuto nel gravame (cfr. p.to II., pag. 17 e 18 del ricorso) - non concernono fattispecie pienamente coincidenti sotto ogni profilo. Per tali motivi, non appare giudizioso congiungere le stesse. Il Tribunale avrà nondimeno cura di evaderle parallelamente, dopo valutazione e decisione nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante.
E. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della loro qualità di rifugiati, la Grecia avrebbe già accettato la domanda dei ricorrenti di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, i richiedenti potrebbero rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. L'insorgente principale potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata posta al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. Spetterebbe poi ai ricorrenti far valere i propri diritti direttamente presso le autorità competenti, incluse eventuali vie legali, qualora dovessero riscontrare difficoltà. In merito al figlio, la SEM ha inoltre precisato che la permanenza dei ricorrenti in Svizzera sarebbe troppo breve per configurare uno sradicamento completo tale da pregiudicare lo sviluppo e l'equilibrio del minore, e che il trasferimento in Grecia avverrebbe come nucleo familiare con i concubini della madre. Infine, anche la situazione medica degli insorgenti non sarebbe ostativa all'esecuzione dell'allontanamento. In questo senso, l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.
E. 5.2 In sede ricorsuale, gli insorgenti si limitano a rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento verso la Grecia. Il nucleo familiare sarebbe infatti estremamente vulnerabile, in ragione delle loro problematiche di salute, delle difficoltà di accesso alle cure mediche per i rifugiati in Grecia e della tenera età del minore. Un loro eventuale rimpatrio li esporrebbe a un rischio concreto di versare in una condizione di indigenza e abbandono, oltre a comportare un peggioramento della loro situazione psicofisica.
E. 5.3 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 5.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 5.4.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Infatti, sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Inoltre, nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tali principi nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le vulnerabili famiglie con bambini, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza - segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un'attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l'iscrizione dei figli a scuola - e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. consid. 9.8).
E. 5.4.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 5.4.3.2 Le censure proposte nel gravame, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 5.4.2 supra). In Grecia, i ricorrenti hanno infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiati. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). La richiedente principale potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che spettano a lei e al figlio. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che ella abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto le sia stato negato o che le siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lei spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, il trasferimento dei ricorrenti in Grecia non risulta nemmeno essere contrario all'interesse superiore del fanciullo sancito dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107) (cfr. infra consid. 5.5; cfr. in merito anche la sentenza del TAF E-4497/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 6.3.3.3).
E. 5.4.3.3 In esito, non si può ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.
E. 5.5.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 5.5.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se è reso verosimile che, per delle ragioni personali, vale il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). In proposito, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Inoltre l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Questa giurisprudenza è stata recentemente precisata dalla sentenza D-2590/2025 sopra citata, nella quale il Tribunale ha proceduto ad un'analisi aggiornata della situazione in Grecia, rilevando che, nonostante le difficoltà persistenti (in particolare per quanto riguarda l'accesso all'alloggio), il rinvio di famiglie con figli è esigibile segnatamente quando queste vi hanno soggiornato soltanto per un periodo molto breve senza dimostrare di aver compiuto passi concreti per integrarsi e costruirsi un'esistenza sul posto (cfr. consid. 9.8).
E. 5.5.3 Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti tesi a dimostrare che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto. Peraltro durante il breve periodo ivi trascorso, non risulta che l'interessata abbia intrapreso delle misure concrete per ottenere un lavoro remunerato o un alloggio oppure per beneficiare di qualsivoglia sostegno da parte delle autorità statali, di terze persone o di ONG. Senza ignorare che gli insorgenti potrebbero confrontarsi con certe difficoltà iniziali dopo il rientro, va però sottolineato che l'interessata parla un po' di inglese, mentre il padre del minore possiede un diploma e conoscenze della lingua inglese. Essi potranno pertanto, una volta tornati in Grecia, cercare un lavoro al fine di mantenere la famiglia. Infatti, poiché i ricorrenti dispongono di permessi di soggiorno validi, il mercato del lavoro greco risulta loro accessibile. Ci si può senz'altro attendere, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che essi compiano maggiori sforzi d'integrazione, segnatamente tramite corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e di un lavoro, rivolgendosi se del caso alle autorità competenti (cfr. sentenza D-2590/2025 consid. 9.8). Con riferimento ai problemi di salute dell'interessata, si rileva che alla stessa è stata diagnosticata una malattia emorroidaria di grado II DD ragade il (...) giugno 2025, in trattamento farmacologico con (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM n. 15/2). Sono in seguito state eseguite varie visite di controllo con diagnosi e trattamenti invariati (cfr. atti SEM n. 17/3, 19/2, 28/2, 32/2 e 33/2). In data (...) agosto 2025 le è stata diagnosticata anche un'anemia ferripriva, per la quale le sono stati prescritti anche (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM n. 34/2). Ella si è inoltre sottoposta a un intervento di sfinterotomia e iniezione di (...) in data (...) settembre 2025, per la quale è stata dimessa il (...) settembre seguente, in terapia farmacologica con (...), (...) e (...) (cfr. atti SEM n. 41/2 e 44/4). Ella si è inoltre sottoposta a delle sedute psichiatriche, in occasione delle quali le è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 40/4 e 43/3). Infine, il (...) novembre 2025 è stata accertata una gravidanza (cfr. atto SEM n. 56/2). In merito al figlio, si osserva che lo stesso è stato sottoposto a visite pediatriche sia per controlli generali sia per le vaccinazioni, in occasione dell'ultima visita gli è stata diagnosticata una modesta congiuntivite in terapia con (...) (cfr. atti SEM n. 16/5, 31/3, 51/3 e 52/4). Egli è stato inoltre visitato per un'infezione alle vie aeree superiori, poi in fase di guarigione (cfr. atti SEM n. 36/1, 38/2 e 42/5). Alla luce delle diagnosi sopra esposte, occorre rilevare che la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico degli interessati, ai quali vi hanno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Gli stati valetudinari succitati non sono inoltre suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine dei ricorrenti in caso di un loro ritorno in Grecia, rispettivamente di considerarli come persone vulnerabili incapaci di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Le menzionate problematiche di salute non sono sufficienti per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2; D-7559/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 6.5.4).
E. 5.5.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 5.6 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio.
E. 5.7 Per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi).
E. 5.8 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8).
E. 6 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 8 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 9 Tenuto conto dell'esito della procedura e della sua connessione con le cause D-8259/2025 e D-8268/2025, le spese processuali sono ridotte a CHF 500.- e poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 10 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8262/2025 Sentenza del 21 novembre 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), con il figlio minorenne B._______, nato il (...), Afghanistan, entrambi patrocinati da Brian-Roberto Tomat, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 20 ottobre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera unitamente al proprio figlio minorenne, il 30 maggio 2025 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-2/2 e 6/2). In medesima data, i conviventi dell'interessata - signora C._______ con il figlio minorenne (N (...), inc. D-8259/2025) e signor D._______ (N (...), inc. D-8268/2025) - hanno parimenti depositato domanda d'asilo. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'ella aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 20 dicembre 2024, ottenendo la protezione internazionale quale rifugiata il 31 gennaio 2025 (cfr. atto SEM n. 10/2). A.c Il 26 giugno 2025 la SEM ha effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale le è stato concesso il diritto di essere sentita in relazione al suo stato di salute e a quello del figlio, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 21/5); in questo contesto ella ha inoltre precisato che il signor D._______ avrebbe sposato sia lei che la signora C.________ in Afghanistan il (...). A.d Il 7 luglio 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente e del figlio conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 25/8). A.e Il 13 luglio 2025, la Grecia ha accettato la riammissione degli interessati sul proprio territorio, confermando il loro statuto di rifugiati a far tempo dal 31 gennaio 2025, unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno fino al 30 gennaio 2028 (cfr. atto SEM n. 29/1). A.f In corso di procedura, gli interessati sono stati sottoposti a diverse visite mediche. B. Con decisione del 20 ottobre 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera (verso la Grecia), incaricando il Cantone E._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 47/18 e 48/1). C. Con ricorso del 28 ottobre 2025, gli interessati hanno avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo, principalmente, alla congiunzione delle cause con i conviventi della richiedente (di cui alle procedure del Tribunale D-8259/2025 e D-8268/2025), all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. In subordine, essi hanno chiesto di restituire gli atti all'autorità inferiore per procedere ai necessari complementi istruttori. Sul piano procedurale, essi hanno postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. D. Con scritto del 6 novembre 2025, gli interessati hanno trasmesso documentazione, già presente agli atti, in merito al proprio stato di salute (in particolare l'accertamento della gravidanza della madre) e a quello del signor D._______ (cfr. atto TAF n. 3). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, gli insorgenti contestano unicamente l'esecuzione del loro allontanamento, nonostante postulino l'annullamento integrale della decisione avversata. Conseguentemente l'oggetto della lite si limita a tale questione giuridica. 4. Innanzitutto i ricorrenti chiedono la congiunzione della propria procedura con quella dei signori C._______ e D._______ (di cui ai ruoli D-8259/2025 e D-8268/2025). In proposito il Tribunale evidenzia che le impugnative riferite alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in un'unica procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Tuttavia il legame parentale instaurato tra gli interessati non è riconosciuto dal diritto svizzero e le loro cause sono state oggetto di tre distinte decisioni da parte della SEM. Pur sollevando questioni giuridiche analoghe e pur essendo stato depositato un unico memoriale difensivo, esse - diversamente da quanto sostenuto nel gravame (cfr. p.to II., pag. 17 e 18 del ricorso) - non concernono fattispecie pienamente coincidenti sotto ogni profilo. Per tali motivi, non appare giudizioso congiungere le stesse. Il Tribunale avrà nondimeno cura di evaderle parallelamente, dopo valutazione e decisione nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della loro qualità di rifugiati, la Grecia avrebbe già accettato la domanda dei ricorrenti di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, i richiedenti potrebbero rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. L'insorgente principale potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata posta al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. Spetterebbe poi ai ricorrenti far valere i propri diritti direttamente presso le autorità competenti, incluse eventuali vie legali, qualora dovessero riscontrare difficoltà. In merito al figlio, la SEM ha inoltre precisato che la permanenza dei ricorrenti in Svizzera sarebbe troppo breve per configurare uno sradicamento completo tale da pregiudicare lo sviluppo e l'equilibrio del minore, e che il trasferimento in Grecia avverrebbe come nucleo familiare con i concubini della madre. Infine, anche la situazione medica degli insorgenti non sarebbe ostativa all'esecuzione dell'allontanamento. In questo senso, l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 5.2 In sede ricorsuale, gli insorgenti si limitano a rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento verso la Grecia. Il nucleo familiare sarebbe infatti estremamente vulnerabile, in ragione delle loro problematiche di salute, delle difficoltà di accesso alle cure mediche per i rifugiati in Grecia e della tenera età del minore. Un loro eventuale rimpatrio li esporrebbe a un rischio concreto di versare in una condizione di indigenza e abbandono, oltre a comportare un peggioramento della loro situazione psicofisica. 5.3 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.4 5.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 5.4.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Infatti, sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Inoltre, nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tali principi nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le vulnerabili famiglie con bambini, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza - segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un'attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l'iscrizione dei figli a scuola - e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. consid. 9.8). 5.4.3 5.4.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 5.4.3.2 Le censure proposte nel gravame, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 5.4.2 supra). In Grecia, i ricorrenti hanno infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiati. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). La richiedente principale potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che spettano a lei e al figlio. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che ella abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto le sia stato negato o che le siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lei spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, il trasferimento dei ricorrenti in Grecia non risulta nemmeno essere contrario all'interesse superiore del fanciullo sancito dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107) (cfr. infra consid. 5.5; cfr. in merito anche la sentenza del TAF E-4497/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 6.3.3.3). 5.4.3.3 In esito, non si può ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 5.5 5.5.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5.5.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se è reso verosimile che, per delle ragioni personali, vale il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). In proposito, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Inoltre l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Questa giurisprudenza è stata recentemente precisata dalla sentenza D-2590/2025 sopra citata, nella quale il Tribunale ha proceduto ad un'analisi aggiornata della situazione in Grecia, rilevando che, nonostante le difficoltà persistenti (in particolare per quanto riguarda l'accesso all'alloggio), il rinvio di famiglie con figli è esigibile segnatamente quando queste vi hanno soggiornato soltanto per un periodo molto breve senza dimostrare di aver compiuto passi concreti per integrarsi e costruirsi un'esistenza sul posto (cfr. consid. 9.8). 5.5.3 Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti tesi a dimostrare che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto. Peraltro durante il breve periodo ivi trascorso, non risulta che l'interessata abbia intrapreso delle misure concrete per ottenere un lavoro remunerato o un alloggio oppure per beneficiare di qualsivoglia sostegno da parte delle autorità statali, di terze persone o di ONG. Senza ignorare che gli insorgenti potrebbero confrontarsi con certe difficoltà iniziali dopo il rientro, va però sottolineato che l'interessata parla un po' di inglese, mentre il padre del minore possiede un diploma e conoscenze della lingua inglese. Essi potranno pertanto, una volta tornati in Grecia, cercare un lavoro al fine di mantenere la famiglia. Infatti, poiché i ricorrenti dispongono di permessi di soggiorno validi, il mercato del lavoro greco risulta loro accessibile. Ci si può senz'altro attendere, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che essi compiano maggiori sforzi d'integrazione, segnatamente tramite corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e di un lavoro, rivolgendosi se del caso alle autorità competenti (cfr. sentenza D-2590/2025 consid. 9.8). Con riferimento ai problemi di salute dell'interessata, si rileva che alla stessa è stata diagnosticata una malattia emorroidaria di grado II DD ragade il (...) giugno 2025, in trattamento farmacologico con (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM n. 15/2). Sono in seguito state eseguite varie visite di controllo con diagnosi e trattamenti invariati (cfr. atti SEM n. 17/3, 19/2, 28/2, 32/2 e 33/2). In data (...) agosto 2025 le è stata diagnosticata anche un'anemia ferripriva, per la quale le sono stati prescritti anche (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM n. 34/2). Ella si è inoltre sottoposta a un intervento di sfinterotomia e iniezione di (...) in data (...) settembre 2025, per la quale è stata dimessa il (...) settembre seguente, in terapia farmacologica con (...), (...) e (...) (cfr. atti SEM n. 41/2 e 44/4). Ella si è inoltre sottoposta a delle sedute psichiatriche, in occasione delle quali le è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 40/4 e 43/3). Infine, il (...) novembre 2025 è stata accertata una gravidanza (cfr. atto SEM n. 56/2). In merito al figlio, si osserva che lo stesso è stato sottoposto a visite pediatriche sia per controlli generali sia per le vaccinazioni, in occasione dell'ultima visita gli è stata diagnosticata una modesta congiuntivite in terapia con (...) (cfr. atti SEM n. 16/5, 31/3, 51/3 e 52/4). Egli è stato inoltre visitato per un'infezione alle vie aeree superiori, poi in fase di guarigione (cfr. atti SEM n. 36/1, 38/2 e 42/5). Alla luce delle diagnosi sopra esposte, occorre rilevare che la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico degli interessati, ai quali vi hanno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Gli stati valetudinari succitati non sono inoltre suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine dei ricorrenti in caso di un loro ritorno in Grecia, rispettivamente di considerarli come persone vulnerabili incapaci di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Le menzionate problematiche di salute non sono sufficienti per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2; D-7559/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 6.5.4). 5.5.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 5.6 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio. 5.7 Per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi). 5.8 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8).
6. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
8. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
9. Tenuto conto dell'esito della procedura e della sua connessione con le cause D-8259/2025 e D-8268/2025, le spese processuali sono ridotte a CHF 500.- e poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di congiunzione delle cause è respinta.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Le spese processuali di CHF 500.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: