opencaselaw.ch

D-6873/2024

D-6873/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-25 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 1.4 Il ricorso è presentato in lingua tedesca nonostante la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF, il procedimento si svolgerà in italiano, posto inoltre che l'incarto della SEM presenta una consistente documentazione in questa lingua.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 27 settembre 2024, detto Paese avrebbe accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero pertanto di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia e allo stato valetudinario della ricorrente, quest'ultima potrebbe rientrare nello Stato in parola senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe dipoi alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, rispettivamente per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

E. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe svolto delle indagini sufficientemente approfondite sul benessere psicologico della ricorrente, nonostante quest'ultima abbia dichiarato di non essere stata in grado di lasciare la propria tenda del campo d'accoglienza in Grecia a causa della sua depressione derivante, in particolare, dalle vessazioni patite nel campo, dalla violenza della polizia durante la sua detenzione e dall'esperienza traumatizzante di non avere un alloggio. In questo senso, la gravità delle affezioni nonché le conseguenze psichiche di un allontanamento verso la Grecia potrebbero essere debitamente analizzate e considerate ai fini della causa soltanto dopo un'adeguata consultazione medica (cfr. ricorso, pagg. 12-13).

E. 4.2 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi succitati sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3).

E. 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale rileva anzitutto che l'interessata non ha mai lamentato disturbi di alcuna sorta o richiesto visite mediche in Svizzera, neppure tramite l'infermeria del Centro federale d'accoglienza (MedicHelp). Benché la ricorrente abbia generalmente dichiarato - in un'unica occasione - di soffrire di depressione a causa delle vessazioni perpetrate dagli uomini presenti nel campo d'accoglienza in Grecia (cfr. atto SEM n. [...]-15/7 D39), l'assenza di referti medici all'incarto comprova quindi l'inutilità di svolgere ulteriori accertamenti medici in punto alle possibili affezioni psicologiche. Inoltre, contrariamente a quanto asserito nel gravame (cfr. ricorso, pag. 12), l'interessata non ha mai addotto di essere stata detenuta in Grecia e neppure di essere stata maltrattata dagli agenti di polizia (cfr. atto SEM n. 15/7). Tale argomentazione risulta quindi manifestamente pretestuosa, oltre che tardiva.

E. 4.4 Per questo motivo, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va respinta poiché infondata (cfr. ricorso, pagg. 12-13).

E. 5.1 Nel merito, l'insorgente rimprovera dipoi all'autorità inferiore di non aver debitamente considerato la situazione del sistema d'asilo e d'accoglienza ellenico. In particolare, facendo riferimento a diversi rapporti di organizzazioni non governative che evidenzierebbero gravi problematiche in diversi ambiti, la ricorrente afferma che, in caso di ritorno in Grecia, sussisterebbe il rischio di essere esposta a maltrattamenti in ragione della sua vulnerabilità di genere, poiché senzatetto, e di non aver accesso ad un alloggio adeguato, alle cure mediche di base, ai necessari servizi sanitari nonché all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Tali circostanze, contrarie all'art. 3 CEDU, sarebbero comprovate dal fatto ch'ella sarebbe stata già costretta a dormire in un parco pubblico e che le autorità greche non l'avrebbero assistita dopo il conferimento del permesso di soggiorno. Di riflesso, l'allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile (cfr. ricorso, pagg. 6-11).

E. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha dipoi precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).

E. 6.2 Nel caso concreto, va rilevato che il 10 luglio 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente la qualità di rifugiata e le ha concesso la protezione internazionale unitamente ad un permesso di soggiorno. Il 22 settembre 2024, su richiesta della Svizzera, le autorità elleniche hanno inoltre accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 18/2). Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso.

E. 6.3 Ciò posto, il Tribunale giudica che le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, la ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, conseguentemente, il Tribunale conferma la pronuncia dell'allontanamento.

E. 8.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento - contestata nel gravame (cfr. ricorso, pag. 11) - dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 8.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Il Tribunale ha inoltre ritenuto che, in punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, vi sono sì ostacoli alla stessa ma unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Infatti, si può partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi il fatto che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante sussistano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2; confermata a più riprese, ex pluris sentenze del TAF D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3).

E. 8.2.2.1 Nel caso concreto, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. Tortura.

E. 8.2.2.2 Inoltre, posta l'assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessata sarebbe stata accolta in Grecia in pessime condizioni e si sarebbe ritrovata in serie difficoltà nella ricerca di un alloggio e di un lavoro, poiché allontanata dal centro di accoglienza essendo e costretta a dormire in un parco pubblico, non risultano dirimenti per il giudizio (cfr. atto SEM n. 15/7). Infatti, i beneficiari della protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari di protezione, derivanti dal diritto europeo, impongono inoltre l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono dipoi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 8.2.2.3 Va altresì ribadito che il 10 luglio 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente lo statuto di rifugiata, rilasciandole un permesso di soggiorno con validità fino al 7 luglio 2029. Il 22 settembre 2024, lo Stato in parola ha inoltre accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 18/2). Ne discende ch'ella potrà rivolgersi alle competenti autorità elleniche per far valere i diritti che le spettano. Dagli atti di causa non emergono inoltre elementi per concludere che, in caso di allontanamento, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio, sufficientemente reale e imminente, di privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Le garanzie internazionali succitate potranno infatti permettere all'interessata l'accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro e al sistema sanitario laddove necessario. Per questi motivi, l'interessata non sarà confrontata con una situazione d'emergenza di carattere esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. In questo senso, la pretesa circostanza per cui non avrebbe ottenuto alcun aiuto per la ricerca di un alloggio da parte delle autorità del centro d'accoglienza ellenico, non è suscettibile di mutare tale conclusione.

E. 8.2.2.4 Infine, con sentenza odierna di cui all'incarto D-6872/2024, il Tribunale ha respinto anche il ricorso presentato dalla madre, sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dell'insorgente dalla sua famiglia nucleare.

E. 8.2.3 L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.

E. 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). A tal fine, essa deve presentare seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che sul suo territorio si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3).

E. 8.3.3 Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento di persone beneficiarie della protezione internazionale in Grecia rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporsi ad un rischio di cadere, in modo duraturo, in gravi difficoltà poiché non in grado di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (cfr. idem consid. 11.5.2-11.5.3).

E. 8.3.4 Nel caso concreto, va anzitutto osservato che la ricorrente è maggiorenne e gode di buona salute, posta in particolare l'assenza di referti medici agli atti. Inoltre, il desiderio di rimanere in Svizzera poiché trattasi di un Paese sicuro e che offre possibilità di studio e lavoro (cfr. atto SEM n. 15/7 D46), non risulta un elemento ostativo all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi della disposizione in oggetto. Da ultimo, il Tribunale rileva che la Grecia è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante nonché disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata. Su questo aspetto, la ricorrente non ha addotto validi indizi a comprova che le autorità greche non le offrirebbero una protezione adeguata dalle aggressioni da parte di terzi, segnatamente dalle molestie verbali che avrebbe subìto presso il campo d'accoglienza in Grecia (cfr. idem D16 e D39).

E. 8.3.5 In merito alle asserite affezioni psichiatriche (cfr. ricorso, pagg. 5 e 12), non corroborate da prove documentali, va infine ribadito che la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti che possono dispensare i trattamenti eventualmente necessari allo stato depressivo dell'insorgente. Quest'ultima ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.3).

E. 8.3.6 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 8.4 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI.

E. 8.5 Per il resto, conviene rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA; decisione avversata, pagg. 6-10).

E. 8.6 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8).

E. 9 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, le domande procedurali tendenti alla all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali e alla congiunzione della causa con la parallela procedura di ricorso della madre H. N. (incarto TAF D-6872/2024) sono divenute senza oggetto. Per contro, le richieste deputate alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento si rivelano irricevibili, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato tolto dall'autorità inferiore nei dispositivi della decisione impugnata.

E. 11 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, va inoltre respinta la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6873/2024 Sentenza del 25 novembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, patrocinata da Lena Schulthess, AsyLex, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 23 ottobre 2024 / N (...). Fatti: A. Il 6 settembre 2024, l'interessata, giunta in Svizzera con la madre H. N. (cfr. incarto N [...]), vi ha presentato una domanda d'asilo. Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che, il 25 giugno 2024, la richiedente è stata interpellata in Grecia dove, il giorno successivo, ha depositato una domanda d'asilo. Agli atti sono stati inoltre depositati il titolo di viaggio greco rilasciato l'8 agosto 2024 (valido fino al 7 agosto 2029) nonché il permesso di soggiorno per rifugiati rilasciato dalla Grecia in stessa data (valido fino al 9 luglio 2027). Il 19 settembre 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha quindi effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato concesso il diritto di essere sentito in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. Il 20 settembre 2024, l'autorità inferiore ha inoltre presentato alle competenti autorità greche una domanda di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 22 settembre 2024, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessata, confermando che, il 10 luglio 2024, quest'ultima ha ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia, unitamente ad un permesso di soggiorno valido fino al 9 luglio 2027. Con scritto del 23 ottobre 2024, la rappresentanza legale ha infine presentato alla SEM il suo parere legale relativo al progetto di decisione negativa datato il 21 ottobre precedente. B. Con decisione del 23 ottobre 2024, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. Con ricorso del 31 ottobre 2024, presentato congiuntamente - in un unico atto di causa - a quello della madre H. N. (oggetto di una separata procedura di cui all'incarto D-6872/2024), l'interessata avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo principalmente all'annullamento della stessa, alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo e, in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione oppure alla raccolta di specifiche garanzie da parte delle autorità elleniche. Sul piano procedurale, ella chiede il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, la sospensione in via supercautelare del suo allontanamento, la congiunzione della sua procedura di ricorso con quella della figlia e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 1.4 Il ricorso è presentato in lingua tedesca nonostante la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF, il procedimento si svolgerà in italiano, posto inoltre che l'incarto della SEM presenta una consistente documentazione in questa lingua. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 27 settembre 2024, detto Paese avrebbe accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero pertanto di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia e allo stato valetudinario della ricorrente, quest'ultima potrebbe rientrare nello Stato in parola senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe dipoi alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, rispettivamente per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 4. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe svolto delle indagini sufficientemente approfondite sul benessere psicologico della ricorrente, nonostante quest'ultima abbia dichiarato di non essere stata in grado di lasciare la propria tenda del campo d'accoglienza in Grecia a causa della sua depressione derivante, in particolare, dalle vessazioni patite nel campo, dalla violenza della polizia durante la sua detenzione e dall'esperienza traumatizzante di non avere un alloggio. In questo senso, la gravità delle affezioni nonché le conseguenze psichiche di un allontanamento verso la Grecia potrebbero essere debitamente analizzate e considerate ai fini della causa soltanto dopo un'adeguata consultazione medica (cfr. ricorso, pagg. 12-13). 4.2 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi succitati sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3). 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale rileva anzitutto che l'interessata non ha mai lamentato disturbi di alcuna sorta o richiesto visite mediche in Svizzera, neppure tramite l'infermeria del Centro federale d'accoglienza (MedicHelp). Benché la ricorrente abbia generalmente dichiarato - in un'unica occasione - di soffrire di depressione a causa delle vessazioni perpetrate dagli uomini presenti nel campo d'accoglienza in Grecia (cfr. atto SEM n. [...]-15/7 D39), l'assenza di referti medici all'incarto comprova quindi l'inutilità di svolgere ulteriori accertamenti medici in punto alle possibili affezioni psicologiche. Inoltre, contrariamente a quanto asserito nel gravame (cfr. ricorso, pag. 12), l'interessata non ha mai addotto di essere stata detenuta in Grecia e neppure di essere stata maltrattata dagli agenti di polizia (cfr. atto SEM n. 15/7). Tale argomentazione risulta quindi manifestamente pretestuosa, oltre che tardiva. 4.4 Per questo motivo, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va respinta poiché infondata (cfr. ricorso, pagg. 12-13). 5. 5.1 Nel merito, l'insorgente rimprovera dipoi all'autorità inferiore di non aver debitamente considerato la situazione del sistema d'asilo e d'accoglienza ellenico. In particolare, facendo riferimento a diversi rapporti di organizzazioni non governative che evidenzierebbero gravi problematiche in diversi ambiti, la ricorrente afferma che, in caso di ritorno in Grecia, sussisterebbe il rischio di essere esposta a maltrattamenti in ragione della sua vulnerabilità di genere, poiché senzatetto, e di non aver accesso ad un alloggio adeguato, alle cure mediche di base, ai necessari servizi sanitari nonché all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Tali circostanze, contrarie all'art. 3 CEDU, sarebbero comprovate dal fatto ch'ella sarebbe stata già costretta a dormire in un parco pubblico e che le autorità greche non l'avrebbero assistita dopo il conferimento del permesso di soggiorno. Di riflesso, l'allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile (cfr. ricorso, pagg. 6-11). 6. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha dipoi precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 6.2 Nel caso concreto, va rilevato che il 10 luglio 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente la qualità di rifugiata e le ha concesso la protezione internazionale unitamente ad un permesso di soggiorno. Il 22 settembre 2024, su richiesta della Svizzera, le autorità elleniche hanno inoltre accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 18/2). Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso. 6.3 Ciò posto, il Tribunale giudica che le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, la ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, conseguentemente, il Tribunale conferma la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento - contestata nel gravame (cfr. ricorso, pag. 11) - dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.2 8.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Il Tribunale ha inoltre ritenuto che, in punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, vi sono sì ostacoli alla stessa ma unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Infatti, si può partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi il fatto che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante sussistano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2; confermata a più riprese, ex pluris sentenze del TAF D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). 8.2.2 8.2.2.1 Nel caso concreto, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. Tortura. 8.2.2.2 Inoltre, posta l'assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessata sarebbe stata accolta in Grecia in pessime condizioni e si sarebbe ritrovata in serie difficoltà nella ricerca di un alloggio e di un lavoro, poiché allontanata dal centro di accoglienza essendo e costretta a dormire in un parco pubblico, non risultano dirimenti per il giudizio (cfr. atto SEM n. 15/7). Infatti, i beneficiari della protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari di protezione, derivanti dal diritto europeo, impongono inoltre l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono dipoi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 8.2.2.3 Va altresì ribadito che il 10 luglio 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente lo statuto di rifugiata, rilasciandole un permesso di soggiorno con validità fino al 7 luglio 2029. Il 22 settembre 2024, lo Stato in parola ha inoltre accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 18/2). Ne discende ch'ella potrà rivolgersi alle competenti autorità elleniche per far valere i diritti che le spettano. Dagli atti di causa non emergono inoltre elementi per concludere che, in caso di allontanamento, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio, sufficientemente reale e imminente, di privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Le garanzie internazionali succitate potranno infatti permettere all'interessata l'accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro e al sistema sanitario laddove necessario. Per questi motivi, l'interessata non sarà confrontata con una situazione d'emergenza di carattere esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. In questo senso, la pretesa circostanza per cui non avrebbe ottenuto alcun aiuto per la ricerca di un alloggio da parte delle autorità del centro d'accoglienza ellenico, non è suscettibile di mutare tale conclusione. 8.2.2.4 Infine, con sentenza odierna di cui all'incarto D-6872/2024, il Tribunale ha respinto anche il ricorso presentato dalla madre, sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dell'insorgente dalla sua famiglia nucleare. 8.2.3 L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 8.3 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). A tal fine, essa deve presentare seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che sul suo territorio si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). 8.3.3 Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento di persone beneficiarie della protezione internazionale in Grecia rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporsi ad un rischio di cadere, in modo duraturo, in gravi difficoltà poiché non in grado di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (cfr. idem consid. 11.5.2-11.5.3). 8.3.4 Nel caso concreto, va anzitutto osservato che la ricorrente è maggiorenne e gode di buona salute, posta in particolare l'assenza di referti medici agli atti. Inoltre, il desiderio di rimanere in Svizzera poiché trattasi di un Paese sicuro e che offre possibilità di studio e lavoro (cfr. atto SEM n. 15/7 D46), non risulta un elemento ostativo all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi della disposizione in oggetto. Da ultimo, il Tribunale rileva che la Grecia è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante nonché disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata. Su questo aspetto, la ricorrente non ha addotto validi indizi a comprova che le autorità greche non le offrirebbero una protezione adeguata dalle aggressioni da parte di terzi, segnatamente dalle molestie verbali che avrebbe subìto presso il campo d'accoglienza in Grecia (cfr. idem D16 e D39). 8.3.5 In merito alle asserite affezioni psichiatriche (cfr. ricorso, pagg. 5 e 12), non corroborate da prove documentali, va infine ribadito che la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti che possono dispensare i trattamenti eventualmente necessari allo stato depressivo dell'insorgente. Quest'ultima ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.3). 8.3.6 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 8.4 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI. 8.5 Per il resto, conviene rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA; decisione avversata, pagg. 6-10). 8.6 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8). 9. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, le domande procedurali tendenti alla all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali e alla congiunzione della causa con la parallela procedura di ricorso della madre H. N. (incarto TAF D-6872/2024) sono divenute senza oggetto. Per contro, le richieste deputate alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento si rivelano irricevibili, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato tolto dall'autorità inferiore nei dispositivi della decisione impugnata. 11. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, va inoltre respinta la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 12. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: