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D-9027/2025

D-9027/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 I ricorsi sono tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibili sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quelli in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 Secondo l'art. 33a cpv. 1 e 2 PA - applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF - il procedimento dinnanzi al Tribunale si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, ma nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso di specie, nonostante i ricorrenti abbiano presentato i propri ricorsi in lingua tedesca, le decisioni della SEM sono state redatte in lingua italiana. Pertanto, il procedimento segue la lingua delle decisioni impugnate.

E. 3 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4 Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione delle cause di cui ai ruoli del Tribunale D-9027/2025 (ricorrenti 1 e 2), D-9024/2025 (ricorrente 3) e D-9028/2025 (ricorrente 4), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nella presente disamina, i fatti alla base delle domande d'asilo dei ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici. Pertanto, il Tribunale, ritiene giudizioso congiungere le procedure. La richiesta processuale formulata in tal senso dai ricorrenti nei loro gravami è dunque accolta.

E. 5 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della loro qualità di rifugiati, la Grecia avrebbe già accettato la domanda di riammissione dei ricorrenti sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Nonostante le difficili condizioni in cui si sarebbero trovati gli interessati in Grecia, gli stessi non avrebbero né dimostrato di essersi particolarmente prodigati per migliorare le stesse né che un eventuale ritorno li esporrebbe ad una situazione di emergenza esistenziale; qualsiasi eventuale ostacolo dovessero incontrare non sarebbe comunque insormontabile qualora si adoperassero in modo ragionevole. Sarebbero inoltre usciti dal Paese poco dopo aver ricevuto i documenti di viaggio greci. La ricorrente 2, unica a presentare un quadro clinico difficile, non apparterrebbe altresì alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Gli interessati potrebbero poi rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal loro statuto di rifugiati posti al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. In aggiunta, la SEM terrà conto dello stato di salute dei ricorrenti nell'organizzare il loro trasferimento in Grecia, effettuando una valutazione finale della capacità al trasferimento sulla base delle informazioni mediche disponibili. Gli interessati non avrebbero poi dimostrato di aver vissuto in passato in Grecia in condizioni così difficili da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, né comprovato di correre un "real risk" di ritrovarsi in tali condizioni in futuro, al loro ritorno su suolo ellenico. Per quanto riguarda infine il presunto timore causato dalle minacce dell'ex marito della ricorrente 2, la SEM ribadisce che in Grecia vige uno stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante in grado di offrire protezione adeguata in caso di minacce concrete in futuro. Di conseguenza, valutata globalmente la situazione, l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 6.1 Nei ricorsi viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe considerato le condizioni sistemiche in Grecia e la situazione individuale di vulnerabilità dei ricorrenti, il che renderebbe il rinvio inammissibile ed inesigibile ex art. 3 CEDU. In particolare, alla ricorrente 2 non è stata data la possibilità di esporre compiutamente le violenze di genere subite, in violazione degli obblighi procedurali, così come degli obblighi di diritto internazionale ai quali sottostà la Svizzera (art. 3 CEDU, art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105; di seguito: CAT], art. 4 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna [RS 0.108, in seguito: CEDAW]). Di conseguenza, gli interessati sollevano un'infrazione degli artt. 12 PA e 6 LAsi.

E. 6.2 Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 6.3 Nel caso concreto, il Tribunale non può dare seguito a quanto sostenuto dai ricorrenti, in quanto non vi sono dubbi circa un effettivo accerta-mento completo e preciso sia della situazione sistemica in Grecia quanto di quella medica, in particolare della ricorrente 2. Nello specifico, sin dal suo arrivo in Svizzera, essa è stata ricoverata, visitata numerose volte, esaminata presso diversi specialisti ed infine operata (cfr. atti SEM n. (...)-19, 23, 28, 36, 40-42, 44, 51, 52, 54-60, 62-64). Per quanto attiene alla questione relativa ai presunti problemi psicologici dovuti alle asserite violenze sessuali subite, la ricorrente 2 non ha mai fatto alcun accenno al riguardo durante l'audizione individuale presso la SEM, ma solo nel parere sulla bozza di decisione e nel gravame - e questo sebbene le fosse stata data l'opportunità di esporre la propria vicenda (cfr. atto SEM n. 35) - violando dunque ella in primis l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed in particolare all'accertamento della sua situazione medica effettiva ex artt. 8 e 26a LAsi. Sicché, non incombeva alla SEM procedere ad ulteriori domande o verifiche non potendo questa conoscere quanto volutamente omesso dalla ricorrente. Di conseguenza, non si ravvisano violazioni da parte dell'autorità inferiore nell'accertamento dei fatti rilevanti, in maniera esatta e completa.

E. 6.4 Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione (cfr. ricorso, pto. 4 del petitum) va respinta poiché infondata.

E. 7.1 Nel merito, i ricorrenti sostengono che a causa della situazione precaria in Grecia, occorrerebbe derogare alla regola prevista dall'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed entrare nel merito della domanda d'asilo.Essi rimarcano infatti che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), una domanda d'asilo non può essere dichiarata inammissibile unicamente poiché è già stata concessa protezione internazionale in un altro Stato membro dell'UE, e ciò qualora venga sollevato il rischio di violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), rispettivamente del corrispondente art. 3 CEDU. Una tale violazione dovrebbe essere riconosciuta alla luce delle carenze sistemiche del sistema greco di asilo e di assistenza sociale. Essi sostengono inoltre che l'esecuzione del loro allontanamento verso la Grecia non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile, poiché in caso di rientro sarebbero esposti a condizioni di vita estremamente precarie, senza reale accesso all'aiuto sociale, ad un adeguato reinserimento ed al mercato del lavoro legale, come dimostrerebbe l'esperienza passata dei ricorrenti 1 e 3, i quali avrebbero lavorato solo irregolarmente. La ricorrente 2, in particolare, verserebbe in una situazione di seria vulnerabilità: ha subìto due interventi chirurgici e necessiterebbe di assistenza medica continua, cosa che in Grecia non sarebbe garantita; inoltre, sarebbe gravemente traumatizzata a causa delle violenze sessuali subite e delle minacce dell'ex marito, con manifestazioni depressive e disturbi del sonno. Anche il ricorrente 1 soffrirebbe di problemi psichici, e per queste loro affezioni entrambi i coniugi avrebbero bisogno di cure urgenti e regolari. I figli (ricorrenti 3 e 4) temono una possibile mancanza di protezione da parte delle autorità greche contro le minacce dell'ex marito della madre e prevedono ulteriori ostacoli burocratici al rientro in Grecia, nonostante i loro documenti regolari. Il ricorrente 4 rileva inoltre che, come già avvenuto, difficilmente potrebbe accedere ad un impiego nel Paese ellenico.

E. 7.2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro - secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. b LAsi - nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non-respingimento.

E. 7.2.2 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Dagli atti risulta che ai ricorrenti è stato riconosciuto lo status di rifugiati il 1° agosto (ricorrenti 1 e 2), 10 luglio (ricorrente 3) e 9 luglio (ricorrente 4) 2025, ed hanno ottenuto un permesso di soggiorno valido rispettivamente dal 14 agosto 2025 al 13 agosto 2030 (ricorrenti 1 e 2), dal 13 agosto 2025 al 12 agosto 2030 (ricorrente 3) e dal 7 agosto 2025 al 6 agosto 2030 (ricorrente 4). Inoltre, risulta che le autorità greche hanno espressamente acconsentito alla loro riammissione il 24 ottobre 2025 (ricorrenti 1 e 2), 1° ottobre (ricorrente 3) e 16 ottobre (ricorrente 4). Tali circostanze non sono peraltro state contestate dagli insorgenti.

E. 7.2.3 In virtù della presunzione legale di cui all'art. 6a cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 LAsi, negli Stati terzi sicuri non sussiste una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, né vi è il pericolo che il richiedente sia costretto a lasciare il Paese per recarsi in uno Stato in cui una tale persecuzione esiste. Tale presunzione legale può essere rovesciata nel singolo caso mediante indizi concreti e sufficientemente circostanziati. I ricorrenti non adducono tuttavia simili elementi né nel proprio ricorso, né essi emergono dagli atti. I riferimenti generici a rapporti sui Paesi e a sentenze di questo Tribunale - nonché della CGUE - non modificano tale conclusione, soprattutto in assenza di motivi riferiti alla situazione personale dei ricorrenti che giustificherebbero una deroga all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Le loro argomentazioni riguardano peraltro in gran parte le questioni dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che saranno esaminate in seguito (cfr. infra, consid. 7.4 e seg.). A titolo di completezza va infine rilevato che la soglia particolarmente elevata per constatare un'inammissibilità, definita dalla CGUE, non è raggiunta nel caso concreto. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale valutazione deve essere effettuata sotto il profilo dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021 ed E-3431/2021 del 28 marzo 2022, consid. 10 e 11 [sentenza di riferimento]).

E. 7.2.4 La SEM ha pertanto correttamente deciso, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.

E. 7.3 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della CAT. In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 7.4.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della CAT e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).

E. 7.4.3.1 Nel caso concreto, come surriferito (cfr. supra, consid. 7.2), si osserva che i ricorrenti verrebbero rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi).

E. 7.4.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra, consid. 7.4.2). In Grecia, i ricorrenti hanno infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiati. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli interessati potranno quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che spettano loro. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che essi abbiano richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto sia stato loro negato o che siano state loro rifiutate le condizioni minime di vita loro spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 7.4.3.3 Quanto al presunto timore di minacce da parte dell'ex marito della ricorrente 2 - peraltro mai corroborato da qualsivoglia mezzo di prova - questo non pare essere fondato, in quanto basato su una mera presunzione che quest'ultimo raggiunga la Grecia e metta in atto quanto prospettato nei confronti dei ricorrenti. Ciò detto, essendo quello ellenico uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, qualora in futuro ve ne fosse la necessità gli insorgenti potranno senz'altro indirizzarsi alle autorità preposte - ritenute in grado e disposte ad offrire un'adeguata protezione - per segnalare minacce o per ottenere protezione contro azioni di terzi (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-8550/2025 del 21 novembre 2025 consid. 8.3.2.3).

E. 7.4.3.4 In esito, non si può ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.

E. 7.5.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 7.5.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente l'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerarsi malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati).

E. 7.5.3 In casu, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto. Inoltre, dopo aver ricevuto la documentazione atta a regolarizzarne il soggiorno in Grecia, gli stessi vi hanno trascorso solo pochi giorni (cfr. atti SEM n. (...)-34, D16; n. 35, D14); né in precedenza né durante questo breve periodo antecedente l'arrivo in Svizzera - secondo quanto da loro stessi ammesso (cfr. atti SEM n. (...)-34, D21, D26 e D31; n. 35, D22 e D27; n. (...)-24, D19, D24 e D29; n. (...)-23, D19, D24 e D29) - essi si sarebbero particolarmente prodigati al fine di ottenere sostegno da parte delle autorità greche, di terze persone o delle ONG presenti in loco. Per quanto attiene all'attuale condizione psico-fisica del ricorrente 1, egli soffre unicamente di varicosi agli arti inferiori e di un disagio psichico reattivo (cfr. atti SEM n. (...)-53, 61 e 65). Nel caso delle vene varicose, il trattamento necessario si riduce ad un utilizzo di calze elastiche, sebbene la prognosi anche senza terapia alcuna resterebbe comunque buona (cfr. atto SEM n. 21). I ricorrenti 3 e 4, d'altra parte e come da loro stessi confermato (cfr. atti SEM n. (...)-24, D4; n. (...)-23, D4), godono di buona salute. Con riferimento, invece, ai problemi di salute della ricorrente 2, ella è stata inizialmente ricoverata dal 23 settembre al 30 settembre 2025, periodo durante il quale le sono stati diagnosticati segnatamente il diabete di tipo 2 ed un utero miomatoso (cfr. atto SEM n. 19). Posta la situazione stabile relativa al diabete (cfr. atti SEM n. 28 e 40), ella si è invece dovuta sottoporre in data 5 novembre 2025 ad una operazione chirurgica di miomectomia laparotomica multipla (cfr. atto SEM n. 44). La stessa è stata in seguito nuovamente ricoverata tra il 23 ed il 29 novembre 2025 a causa di dolori addominali (cfr. atto SEM n. 52). Durante tale degenza, si è dovuta sottoporre ad un intervento non programmato di laparoscopia diagnostica - poi convertita in laparotomia - così come ad un consulto psichiatrico, per poi essere dimessa in buone condizioni e senza che fossero riscontrate complicazioni di sorta (cfr. allegato atto SEM n. 3). Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute surriferiti, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico degli interessati, ai quali essi hanno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4 e D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Nel caso specifico dell'interessata - posta la natura non problematica del trattamento del diabete di tipo 2 - ed in relazione all'utero miomatoso, si rileva che non emergono elementi indicativi di una condizione clinica grave o urgente. I miomi uterini sono dei tumori benigni (cfr. atto SEM n. 51) comuni e per lo più innocui, che si formano nello strato muscolare dell'utero; l'interessata si è già sottoposta ad un intervento di rimozione degli stessi (miomectomia), ovvero un'operazione tra le meno invasive che vi siano in relazione a questa patologia (cfr. https://www.luks.ch/was-wir-behandeln/uterusmyom, consultato il 14.01.2026). Anche qualora in futuro dovessero formarsi dei nuovi miomi, tale intervento potrà senz'altro essere eseguito in Grecia, ove la ricorrente - ora in possesso di tutte le diagnosi che la riguardano - potrà avere accesso alle cure necessarie e trattare dette affezioni. Allo stesso modo, si ribadisce la possibilità per i ricorrenti 1 e 2 di essere trattati opportunamente anche in Grecia per qualsivoglia disturbo di natura psichica. Lo stato valetudinario dei ricorrenti non è quindi suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un ritorno in Grecia; rispettivamente di considerare in particolare la ricorrente 2 - sebbene sia senz'altro persona vulnerabile - come persona estremamente vulnerabile. Dagli atti di causa non risulta, infatti, che la stessa sia indifesa a tal punto da non essere in grado di far valere autonomamente i diritti che le spettano, rischiando di ritrovarsi in una grave situazione di necessità o indigenza estrema; e ciò anche in virtù del fatto che sarà accompagnata dal marito e dai figli maggiorenni. La presenza delle problematiche di salute surriferite non è dunque sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2).

E. 7.5.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 7.6 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio.

E. 7.7 In esito, le richieste di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera vanno respinte poiché infondate.

E. 7.8 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nelle decisioni impugnate, alle quali può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA)

E. 8 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Le decisioni non sono inoltre inadeguate per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). I ricorsi vanno pertanto respinti e le decisioni avversate confermate.

E. 9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito dei gravami, le domande procedurali tendenti all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali sono divenute senza oggetto.

E. 9.2 Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, vanno respinte le domande di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 9.3 Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 1'400.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure di cui ai ruoli D-9027/2025, D-9024/2025 e D-9028/2025 sono congiunte.

2. I ricorsi sono respinti.

3. Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.

4. Le spese processuali, di CHF 1'400.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:

- rappresentanti dei ricorrenti (raccomandata; allegato: fattura)

- SEM, per gli incarti [...] (in copia)

- Autorità cantonale competente (in copia)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-9027/2025, D-9024/2025, D-9028/2025 Sentenza del 21 gennaio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti

1. A._______, nato il (...),

2. B._______, nata il (...),

3. C._______, nato il (...),

4. D._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrenti 1, 2 e 4 patrocinati da Emma Neuber, ricorrente 3 patrocinato dall'MLaw Michael Meyer, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisioni della SEM del 14 novembre 2025. Fatti: A. A.a Il 23 settembre 2025, i ricorrenti 1 e 2 (N (...), inc. D-9027/2025) hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera unitamente ai loro figli maggiorenni, i ricorrenti 3 (N (...), inc. D-9024/2025) e 4 (N (...), inc. D-9028/2025). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato che, in data 28 gennaio 2025, i richiedenti hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia, ottenendo protezione internazionale quali rifugiati. Agli atti hanno depositato i loro titoli di viaggio greci validi rispettivamente dal 14 agosto 2025 al 13 agosto 2030 (ricorrenti 1 e 2), dal 13 agosto 2025 al 12 agosto 2030 (ricorrente 3) e dal 7 agosto 2025 al 6 agosto 2030 (ricorrente 4). A.c Il 25 settembre (ricorrente 3), il 2 ottobre (ricorrente 4) ed il 7 ottobre 2025 (ricorrenti 1 e 2) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 1° ottobre (ricorrente 3), il 16 ottobre (ricorrente 4) ed il 24 ottobre 2025 (ricorrenti 1 e 2), la Grecia ha accettato la riammissione degli interessati sul proprio territorio, confermando il loro statuto di rifugiati. A.d Il 14 ottobre 2025 la SEM ha effettuato con gli interessati un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato loro concesso il diritto di essere sentiti in relazione al loro stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. B. Con separate decisioni del 14 novembre 2025, notificate il 17 novembre seguente, la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo in oggetto ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera verso la Grecia, incaricando il Cantone E._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. Con ricorsi del 24 novembre 2025, gli interessati avversano le decisioni succitate dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l'annullamento delle stesse, l'entrata nel merito dell'autorità inferiore sulle domande d'asilo e - in subordine - la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Ancor più in subordine, chiedono che la causa venga rinviata all'autorità inferiore per nuova valutazione e - in via ancor più sussidiaria - che vengano richieste garanzie specifiche alle autorità greche al fine di assicurare alloggio e assistenza medica adeguati ai ricorrenti al loro ritorno. Sul piano procedurale, essi postulano la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. D. Con scritto del 5 dicembre 2025, la patrocinatrice dei ricorrenti 1 e 2 ha allegato due rapporti di dimissione dall'ospedale riguardanti la ricorrente 2, comprensivi di referti operatori, che ne attesterebbero le gravi condizioni di salute fisica e psichica (cfr. atto TAF n. 3). Con scritto del 18 dicembre seguente, la stessa ha invece allegato un piano terapeutico dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale riferito alla ricorrente 2, ove è indicata la terapia applicata in riferimento al senso di oppressione ed ansia provato dall'interessata (cfr. atto TAF n. 4). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 I ricorsi sono tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibili sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quelli in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. Secondo l'art. 33a cpv. 1 e 2 PA - applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF - il procedimento dinnanzi al Tribunale si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, ma nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso di specie, nonostante i ricorrenti abbiano presentato i propri ricorsi in lingua tedesca, le decisioni della SEM sono state redatte in lingua italiana. Pertanto, il procedimento segue la lingua delle decisioni impugnate. 3. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

4. Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione delle cause di cui ai ruoli del Tribunale D-9027/2025 (ricorrenti 1 e 2), D-9024/2025 (ricorrente 3) e D-9028/2025 (ricorrente 4), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nella presente disamina, i fatti alla base delle domande d'asilo dei ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici. Pertanto, il Tribunale, ritiene giudizioso congiungere le procedure. La richiesta processuale formulata in tal senso dai ricorrenti nei loro gravami è dunque accolta. 5. Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della loro qualità di rifugiati, la Grecia avrebbe già accettato la domanda di riammissione dei ricorrenti sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Nonostante le difficili condizioni in cui si sarebbero trovati gli interessati in Grecia, gli stessi non avrebbero né dimostrato di essersi particolarmente prodigati per migliorare le stesse né che un eventuale ritorno li esporrebbe ad una situazione di emergenza esistenziale; qualsiasi eventuale ostacolo dovessero incontrare non sarebbe comunque insormontabile qualora si adoperassero in modo ragionevole. Sarebbero inoltre usciti dal Paese poco dopo aver ricevuto i documenti di viaggio greci. La ricorrente 2, unica a presentare un quadro clinico difficile, non apparterrebbe altresì alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Gli interessati potrebbero poi rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal loro statuto di rifugiati posti al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. In aggiunta, la SEM terrà conto dello stato di salute dei ricorrenti nell'organizzare il loro trasferimento in Grecia, effettuando una valutazione finale della capacità al trasferimento sulla base delle informazioni mediche disponibili. Gli interessati non avrebbero poi dimostrato di aver vissuto in passato in Grecia in condizioni così difficili da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, né comprovato di correre un "real risk" di ritrovarsi in tali condizioni in futuro, al loro ritorno su suolo ellenico. Per quanto riguarda infine il presunto timore causato dalle minacce dell'ex marito della ricorrente 2, la SEM ribadisce che in Grecia vige uno stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante in grado di offrire protezione adeguata in caso di minacce concrete in futuro. Di conseguenza, valutata globalmente la situazione, l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 6. 6.1 Nei ricorsi viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe considerato le condizioni sistemiche in Grecia e la situazione individuale di vulnerabilità dei ricorrenti, il che renderebbe il rinvio inammissibile ed inesigibile ex art. 3 CEDU. In particolare, alla ricorrente 2 non è stata data la possibilità di esporre compiutamente le violenze di genere subite, in violazione degli obblighi procedurali, così come degli obblighi di diritto internazionale ai quali sottostà la Svizzera (art. 3 CEDU, art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105; di seguito: CAT], art. 4 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna [RS 0.108, in seguito: CEDAW]). Di conseguenza, gli interessati sollevano un'infrazione degli artt. 12 PA e 6 LAsi. 6.2 Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 Nel caso concreto, il Tribunale non può dare seguito a quanto sostenuto dai ricorrenti, in quanto non vi sono dubbi circa un effettivo accerta-mento completo e preciso sia della situazione sistemica in Grecia quanto di quella medica, in particolare della ricorrente 2. Nello specifico, sin dal suo arrivo in Svizzera, essa è stata ricoverata, visitata numerose volte, esaminata presso diversi specialisti ed infine operata (cfr. atti SEM n. (...)-19, 23, 28, 36, 40-42, 44, 51, 52, 54-60, 62-64). Per quanto attiene alla questione relativa ai presunti problemi psicologici dovuti alle asserite violenze sessuali subite, la ricorrente 2 non ha mai fatto alcun accenno al riguardo durante l'audizione individuale presso la SEM, ma solo nel parere sulla bozza di decisione e nel gravame - e questo sebbene le fosse stata data l'opportunità di esporre la propria vicenda (cfr. atto SEM n. 35) - violando dunque ella in primis l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed in particolare all'accertamento della sua situazione medica effettiva ex artt. 8 e 26a LAsi. Sicché, non incombeva alla SEM procedere ad ulteriori domande o verifiche non potendo questa conoscere quanto volutamente omesso dalla ricorrente. Di conseguenza, non si ravvisano violazioni da parte dell'autorità inferiore nell'accertamento dei fatti rilevanti, in maniera esatta e completa. 6.4 Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione (cfr. ricorso, pto. 4 del petitum) va respinta poiché infondata. 7. 7.1 Nel merito, i ricorrenti sostengono che a causa della situazione precaria in Grecia, occorrerebbe derogare alla regola prevista dall'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed entrare nel merito della domanda d'asilo.Essi rimarcano infatti che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), una domanda d'asilo non può essere dichiarata inammissibile unicamente poiché è già stata concessa protezione internazionale in un altro Stato membro dell'UE, e ciò qualora venga sollevato il rischio di violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), rispettivamente del corrispondente art. 3 CEDU. Una tale violazione dovrebbe essere riconosciuta alla luce delle carenze sistemiche del sistema greco di asilo e di assistenza sociale. Essi sostengono inoltre che l'esecuzione del loro allontanamento verso la Grecia non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile, poiché in caso di rientro sarebbero esposti a condizioni di vita estremamente precarie, senza reale accesso all'aiuto sociale, ad un adeguato reinserimento ed al mercato del lavoro legale, come dimostrerebbe l'esperienza passata dei ricorrenti 1 e 3, i quali avrebbero lavorato solo irregolarmente. La ricorrente 2, in particolare, verserebbe in una situazione di seria vulnerabilità: ha subìto due interventi chirurgici e necessiterebbe di assistenza medica continua, cosa che in Grecia non sarebbe garantita; inoltre, sarebbe gravemente traumatizzata a causa delle violenze sessuali subite e delle minacce dell'ex marito, con manifestazioni depressive e disturbi del sonno. Anche il ricorrente 1 soffrirebbe di problemi psichici, e per queste loro affezioni entrambi i coniugi avrebbero bisogno di cure urgenti e regolari. I figli (ricorrenti 3 e 4) temono una possibile mancanza di protezione da parte delle autorità greche contro le minacce dell'ex marito della madre e prevedono ulteriori ostacoli burocratici al rientro in Grecia, nonostante i loro documenti regolari. Il ricorrente 4 rileva inoltre che, come già avvenuto, difficilmente potrebbe accedere ad un impiego nel Paese ellenico. 7.2 7.2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro - secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. b LAsi - nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non-respingimento. 7.2.2 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Dagli atti risulta che ai ricorrenti è stato riconosciuto lo status di rifugiati il 1° agosto (ricorrenti 1 e 2), 10 luglio (ricorrente 3) e 9 luglio (ricorrente 4) 2025, ed hanno ottenuto un permesso di soggiorno valido rispettivamente dal 14 agosto 2025 al 13 agosto 2030 (ricorrenti 1 e 2), dal 13 agosto 2025 al 12 agosto 2030 (ricorrente 3) e dal 7 agosto 2025 al 6 agosto 2030 (ricorrente 4). Inoltre, risulta che le autorità greche hanno espressamente acconsentito alla loro riammissione il 24 ottobre 2025 (ricorrenti 1 e 2), 1° ottobre (ricorrente 3) e 16 ottobre (ricorrente 4). Tali circostanze non sono peraltro state contestate dagli insorgenti. 7.2.3 In virtù della presunzione legale di cui all'art. 6a cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 LAsi, negli Stati terzi sicuri non sussiste una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, né vi è il pericolo che il richiedente sia costretto a lasciare il Paese per recarsi in uno Stato in cui una tale persecuzione esiste. Tale presunzione legale può essere rovesciata nel singolo caso mediante indizi concreti e sufficientemente circostanziati. I ricorrenti non adducono tuttavia simili elementi né nel proprio ricorso, né essi emergono dagli atti. I riferimenti generici a rapporti sui Paesi e a sentenze di questo Tribunale - nonché della CGUE - non modificano tale conclusione, soprattutto in assenza di motivi riferiti alla situazione personale dei ricorrenti che giustificherebbero una deroga all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Le loro argomentazioni riguardano peraltro in gran parte le questioni dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che saranno esaminate in seguito (cfr. infra, consid. 7.4 e seg.). A titolo di completezza va infine rilevato che la soglia particolarmente elevata per constatare un'inammissibilità, definita dalla CGUE, non è raggiunta nel caso concreto. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale valutazione deve essere effettuata sotto il profilo dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021 ed E-3431/2021 del 28 marzo 2022, consid. 10 e 11 [sentenza di riferimento]). 7.2.4 La SEM ha pertanto correttamente deciso, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. 7.3 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 7.4 7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della CAT. In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 7.4.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della CAT e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 7.4.3 7.4.3.1 Nel caso concreto, come surriferito (cfr. supra, consid. 7.2), si osserva che i ricorrenti verrebbero rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi). 7.4.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra, consid. 7.4.2). In Grecia, i ricorrenti hanno infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiati. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli interessati potranno quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che spettano loro. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che essi abbiano richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto sia stato loro negato o che siano state loro rifiutate le condizioni minime di vita loro spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 7.4.3.3 Quanto al presunto timore di minacce da parte dell'ex marito della ricorrente 2 - peraltro mai corroborato da qualsivoglia mezzo di prova - questo non pare essere fondato, in quanto basato su una mera presunzione che quest'ultimo raggiunga la Grecia e metta in atto quanto prospettato nei confronti dei ricorrenti. Ciò detto, essendo quello ellenico uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, qualora in futuro ve ne fosse la necessità gli insorgenti potranno senz'altro indirizzarsi alle autorità preposte - ritenute in grado e disposte ad offrire un'adeguata protezione - per segnalare minacce o per ottenere protezione contro azioni di terzi (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-8550/2025 del 21 novembre 2025 consid. 8.3.2.3). 7.4.3.4 In esito, non si può ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 7.5 7.5.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.5.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente l'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerarsi malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). 7.5.3 In casu, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto. Inoltre, dopo aver ricevuto la documentazione atta a regolarizzarne il soggiorno in Grecia, gli stessi vi hanno trascorso solo pochi giorni (cfr. atti SEM n. (...)-34, D16; n. 35, D14); né in precedenza né durante questo breve periodo antecedente l'arrivo in Svizzera - secondo quanto da loro stessi ammesso (cfr. atti SEM n. (...)-34, D21, D26 e D31; n. 35, D22 e D27; n. (...)-24, D19, D24 e D29; n. (...)-23, D19, D24 e D29) - essi si sarebbero particolarmente prodigati al fine di ottenere sostegno da parte delle autorità greche, di terze persone o delle ONG presenti in loco. Per quanto attiene all'attuale condizione psico-fisica del ricorrente 1, egli soffre unicamente di varicosi agli arti inferiori e di un disagio psichico reattivo (cfr. atti SEM n. (...)-53, 61 e 65). Nel caso delle vene varicose, il trattamento necessario si riduce ad un utilizzo di calze elastiche, sebbene la prognosi anche senza terapia alcuna resterebbe comunque buona (cfr. atto SEM n. 21). I ricorrenti 3 e 4, d'altra parte e come da loro stessi confermato (cfr. atti SEM n. (...)-24, D4; n. (...)-23, D4), godono di buona salute. Con riferimento, invece, ai problemi di salute della ricorrente 2, ella è stata inizialmente ricoverata dal 23 settembre al 30 settembre 2025, periodo durante il quale le sono stati diagnosticati segnatamente il diabete di tipo 2 ed un utero miomatoso (cfr. atto SEM n. 19). Posta la situazione stabile relativa al diabete (cfr. atti SEM n. 28 e 40), ella si è invece dovuta sottoporre in data 5 novembre 2025 ad una operazione chirurgica di miomectomia laparotomica multipla (cfr. atto SEM n. 44). La stessa è stata in seguito nuovamente ricoverata tra il 23 ed il 29 novembre 2025 a causa di dolori addominali (cfr. atto SEM n. 52). Durante tale degenza, si è dovuta sottoporre ad un intervento non programmato di laparoscopia diagnostica - poi convertita in laparotomia - così come ad un consulto psichiatrico, per poi essere dimessa in buone condizioni e senza che fossero riscontrate complicazioni di sorta (cfr. allegato atto SEM n. 3). Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute surriferiti, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico degli interessati, ai quali essi hanno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4 e D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Nel caso specifico dell'interessata - posta la natura non problematica del trattamento del diabete di tipo 2 - ed in relazione all'utero miomatoso, si rileva che non emergono elementi indicativi di una condizione clinica grave o urgente. I miomi uterini sono dei tumori benigni (cfr. atto SEM n. 51) comuni e per lo più innocui, che si formano nello strato muscolare dell'utero; l'interessata si è già sottoposta ad un intervento di rimozione degli stessi (miomectomia), ovvero un'operazione tra le meno invasive che vi siano in relazione a questa patologia (cfr. https://www.luks.ch/was-wir-behandeln/uterusmyom, consultato il 14.01.2026). Anche qualora in futuro dovessero formarsi dei nuovi miomi, tale intervento potrà senz'altro essere eseguito in Grecia, ove la ricorrente - ora in possesso di tutte le diagnosi che la riguardano - potrà avere accesso alle cure necessarie e trattare dette affezioni. Allo stesso modo, si ribadisce la possibilità per i ricorrenti 1 e 2 di essere trattati opportunamente anche in Grecia per qualsivoglia disturbo di natura psichica. Lo stato valetudinario dei ricorrenti non è quindi suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un ritorno in Grecia; rispettivamente di considerare in particolare la ricorrente 2 - sebbene sia senz'altro persona vulnerabile - come persona estremamente vulnerabile. Dagli atti di causa non risulta, infatti, che la stessa sia indifesa a tal punto da non essere in grado di far valere autonomamente i diritti che le spettano, rischiando di ritrovarsi in una grave situazione di necessità o indigenza estrema; e ciò anche in virtù del fatto che sarà accompagnata dal marito e dai figli maggiorenni. La presenza delle problematiche di salute surriferite non è dunque sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2). 7.5.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.6 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio. 7.7 In esito, le richieste di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera vanno respinte poiché infondate. 7.8 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nelle decisioni impugnate, alle quali può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA)

8. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Le decisioni non sono inoltre inadeguate per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). I ricorsi vanno pertanto respinti e le decisioni avversate confermate. 9. 9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito dei gravami, le domande procedurali tendenti all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali sono divenute senza oggetto. 9.2 Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, vanno respinte le domande di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA). 9.3 Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 1'400.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure di cui ai ruoli D-9027/2025, D-9024/2025 e D-9028/2025 sono congiunte.

2. I ricorsi sono respinti.

3. Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.

4. Le spese processuali, di CHF 1'400.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:

- rappresentanti dei ricorrenti (raccomandata; allegato: fattura)

- SEM, per gli incarti [...] (in copia)

- Autorità cantonale competente (in copia)