Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, il ricorrente ha ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che detto Paese ha altresì accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Tenendo conto di tutte le informazioni mediche agli atti, il ricorrente potrebbe inoltre rientrare in Grecia senza temere né trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, né un allontanamento in violazione del principio di non respingimento. Egli non apparterrebbe dipoi alla categoria di persone particolarmente vulnerabili poiché le sue affezioni non sarebbero particolarmente gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Circa l'asserita assenza di un sostegno medico in Grecia e l'impossibilità di trovare un impiego a causa della sua pretesa invalidità, la SEM ha poi indicato che il ricorrente, oltre a non aver comprovato di essersi visto negato l'accesso alle cure mediche necessarie, avrebbe affermato di non aver mai intrapreso sforzi concreti per far valere i suoi diritti dopo l'ottenimento della protezione internazionale, rivolgendosi in particolare alle autorità competenti per cercare lavoro, per richiedere assistenza medica e per denunciare l'aggressione che avrebbe subìto durante il suo soggiorno ad Atene. Infine, la presenza in Svizzera dei suoi genitori e di alcuni fratelli non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU in quanto non risulterebbe alcun elemento concreto a comprova di un legame di dipendenza. Pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.
E. 4.2 Il ricorrente avversa tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore, ribadendo sostanzialmente quanto già espresso in sede d'audizione e nel parere legale del 24 aprile 2024. Egli contesta anzitutto la competenza della Grecia per la trattazione della sua domanda d'asilo e chiede che quest'ultima venga trattata in Svizzera in virtù della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III. In Grecia, la sua incolumità sarebbe inoltre in serio pericolo poiché durante il suo precedente soggiorno non avrebbe beneficiato di alcun aiuto medico e le autorità elleniche non gli garantirebbero una protezione efficace contro il respingimento (cfr. ricorso, pag. 1). Infine, la sua situazione medica avrebbe raggiunto un livello di gravità tale da ammettere una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di allontanamento verso la Grecia, il cui "sistema istituzionale dell'accoglienza [...] è ormai prossimo al collasso" (cfr. ricorso, pag. 2).
E. 5.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125).
E. 5.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).
E. 5.3 Nello specifico, il 16 novembre 2023 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e gli ha concesso la protezione internazionale unitamente a un permesso di soggiorno (cfr. atto SEM n. 18/1), accettandone inoltre, il 3 aprile 2024, la riammissione (cfr. atto SEM 28/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dall'insorgente, il quale non ha neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che la Grecia intenderebbe allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento.
E. 5.4 Il Tribunale osserva inoltre che alla SEM risultava preclusa ogni valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità). Infatti, trattandosi di una procedura vertente sul ritorno in uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiato in tale Paese, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo, quali il RD III, non risultano in concreto pertinenti per valutazione della domanda d'asilo in Svizzera.
E. 5.5 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 7.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (verso la Grecia).
E. 7.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulta adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 7.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 7.3.3 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2; confermata a più riprese, ex pluris sentenze TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3).
E. 7.3.4 Di riflesso, in assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessato sarebbe stato accolto in Grecia in pessime condizioni e all'interno di container, non risultano dirimenti per il giudizio (cfr. atto SEM n. 22/5 D23-26). I beneficiari di protezione possono infatti contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione impongono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono infine adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 7.3.5 Fatte queste premesse, si rileva che il 16 novembre 2023 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente lo statuto di rifugiato e gli ha rilasciato un permesso di soggiorno con validità dal 16 novembre 2023 al 15 novembre 2026 (cfr. atto SEM n. 18/1). Il 3 aprile 2024, la Grecia ha inoltre dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 28/1). Ne discende ch'egli potrà rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Inoltre, contrariamente a quanto censurato nel gravame (cfr. ricorso, pag. 2), dagli atti non emergono elementi per concludere che, in caso di rinvio, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio, sufficientemente reale e imminente, di privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Le garanzie internazionali succitate potranno inoltre permettere all'interessato l'accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro e al sistema sanitario laddove necessario. Peraltro, egli è un uomo adulto, giovane e senza gravi e permanenti affezioni di salute (cfr. consid. 7.4.4 seguente). Va poi osservato che, malgrado abbia evidenziato di non aver ricevuto alcun aiuto da parte dello stato ellenico una volta ricevuto il permesso di soggiorno (cfr. atto SEM n. 22/5, D15, D19-20), l'insorgente non ha mai allegato di essersi effettivamente rivolto alle autorità greche per far valere i suoi diritti (idem D11, D14-16, D23). Al contrario, egli ha indicato di essere espatriato immediatamente dopo aver ottenuto la protezione internazionale (idem D1, D4-6, D9). Per questi motivi, non risulta che il ricorrente sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale.
E. 7.3.6 Per quanto concerne le aggressioni delle quali egli sarebbe stato vittima ad Atene, il Tribunale osserva che le stesse sarebbero state perpetrate da terzi per ordine di un suo nemico molto ricco che lo perseguiterebbe dall'Iran. L'aggressore sarebbe stato intenzionato a colpirlo con un coltello e gli avrebbe sferrato un pugno rompendogli un dente (cfr. atto SEM n. 22/5 D23). Tuttavia, le autorità elleniche non sarebbero state coinvolte. Tali eventi non risultano quindi ostativi all'ammissibilità dell'allontanamento dell'interessato, in quanto è compito di quest'ultimo risvolgersi, se del caso, alle autorità di polizia e giudiziarie per denunciare i fatti ed ottenere protezione.
E. 7.3.7.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera dei genitori e di alcuni fratelli del ricorrente (cfr. decisione avversata, pagg. 5-6).
E. 7.3.7.2 Infatti, il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU protegge anzitutto i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenza CorteEDU - Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50). Le relazioni tra maggiorenni possono essere eccezionalmente considerate quando tra i familiari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza CorteEDU - Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46). In altri termini, la situazione di dipendenza deve presuppore l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire. Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4.1).
E. 7.3.7.3 Nello specifico, si rileva anzitutto che nel corso del colloquio del 26 marzo 2024, il ricorrente non ha mai accennato a rapporti di dipendenza con familiari in Svizzera (cfr. atto SEM n. 22/5). In sede di parere legale, egli si è inoltre limitato ad affermare che la "madre è anch'essa malata e anziana, soffre di problemi alla schiena e a livello psicologico. Il padre non può prendersi cura della madre poiché anch'esso non sta bene di salute. Inoltre, il fratello [...] domiciliato in Svizzera vive separato dai genitori, quindi, non può essere di sostegno ai genitori malati" (cfr. atto SEM n. 33/5 pag. 2). Pertanto, in difetto di concreti mezzi di prova sulle esigenze mediche della madre, le allegazioni succitate non si rivelano sufficienti per riconoscere la tutela garantita dall'art. 8 CEDU ai sensi della giurisprudenza succitata. Del resto, dall'incarto non emerge nessun'altra prova documentale per ammettere che l'allontanamento dell'interessato precluderebbe ai suoi genitori un'assistenza quotidiana indispensabile che vada oltre al sostegno morale o psicologico.
E. 7.3.8 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. consid. 7.4.4 seguente), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 7.3.9 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 7.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9).
E. 7.4.2 Appartiene quindi all'interessato sovvertire la suddetta presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, oppure che sul suo territorio egli si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex pluris sentenze TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3).
E. 7.4.3 Il Tribunale ha recentemente statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha invece fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4839/2021 del 12 luglio 2022 consid. 8.2 con riferimenti). In altri termini, occorre debitamente valutare la situazione delle persone che, a causa della loro particolare elevata vulnerabilità nell'evenienza di un ritorno in Grecia, corrono il rischio di cadere in modo duraturo in gravi difficoltà, poiché non sono in grado di rivendicare con le proprie forze i diritti che spettano loro in loco (sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3).
E. 7.4.4.1 Contrariamente a quanto implicitamente preteso nel gravame (cfr. ricorso, pag. 2; atto SEM n. 33/5 pag. 4), il ricorrente non rientra tra le persone considerate vulnerabili dalla giurisprudenza succitata e il cui allontanamento verso la Grecia sarebbe esigibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. Anzitutto, egli è attualmente maggiorenne, sicché non v'è motivo di ammettere una particolare vulnerabilità soltanto a fronte della sua età (cfr. consid. 7.4.3 supra).
E. 7.4.4.2 In secondo luogo, il suo stato di salute fisico o psichico non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti ch'egli si è sottoposto a svariate visite mediche in Svizzera a fronte delle quali è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress, senza trattamento farmaceutico, nonché dei dolori alla schiena derivanti dagli esiti dell'intervento di stabilizzazione della colonna dorso lombare (cfr. atti SEM n. 7/2; 16/2; 19/2; 22/5 D1, D14, D18; 25/2; 30/2). Con riferimento a quest'ultima problematica, il medico curante ha inoltre indicato la possibilità di procedere alla rimozione chirurgica dei mezzi di sintesi presenti nella schiena, specificando tuttavia che l'intervento non è urgente e che non garantisce una completa regressione del dolore (cfr. atto SEM n. 19/2).
E. 7.4.4.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude quindi che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia e di considerare l'interessato come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Pur non volendo in alcun modo minimizzare il suo stato valetudinario, non si ravvisano infatti elementi a dimostrazione del fatto ch'egli non sarebbe idoneo e capace di rivolgersi ai competenti servizi ellenici al fine di ottenere, in quanto titolare di protezione internazionale, un alloggio nonché un adeguato accesso alle cure mediche e al mercato del lavoro - richieste alle quali egli ha finora intenzionalmente rinunciato (cfr. atto SEM n. 22/5 D11, D14-16, D23). Infine, il suo stato di salute non necessita imperativamente di trattamenti medici che possono essere proseguiti soltanto in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; cfr. atti SEM n. 7/2; 16/2; 19/2; 22/5 D1, D14, D18; 25/2; 30/2).
E. 7.4.4.4 Le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono inoltre sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti (cfr. ricorso, pag. 2), si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare direttamente presso le autorità elleniche i diritti che gli spettano. Infine, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti che possono eventualmente dispensare i trattamenti necessari allo stato di salute dell'insorgente; quest'ultimo ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.3).
E. 7.4.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 7.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.
E. 8 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 9.1 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 9.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 10 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2685/2024 Sentenza del 10 maggio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliere Matteo Piatti. Parti A.________, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 24 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 26 febbraio 2024. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'egli aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 28 settembre 2023. A.c Il 4 marzo 2024 la Segreteria di Stato per la migrazione (di seguito: SEM) ha inviato una richiesta di informazioni in virtù dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) all'omologa autorità greca. Quest'ultima ha risposto il 20 marzo 2024 indicando che, in Grecia, il ricorrente aveva ottenuto lo statuto di rifugiato il 16 novembre 2023, il relativo permesso di soggiorno valido fino al 15 novembre 2026 nonché il titolo di viaggio per stranieri valido fino al 14 dicembre 2028 (cfr. atti SEM n. [...]-13/3, 18/1). A.d Il 26 marzo 2024, l'autorità inferiore ha quindi effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, nel contesto del quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a (LAsi, RS 142.31) nonché al suo prospettato allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 22/5). A.e Il 2 aprile 2024, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 3 aprile 2024, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atti SEM n. 26/2 e 28/1). A.f Con scritto del 24 aprile 2024, il richiedente ha presentato alla SEM il suo parere relativo al progetto di decisione trasmessagli il 23 aprile precedente (cfr. atti SEM n. 31/8 e 33/5). A.g Nel corso della procedura l'interessato è stato inoltre sottoposto a diverse visite mediche. B. Con decisione del 24 aprile 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atto SEM n. 34/12). C. Con ricorso datato 26 aprile 2024, inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 30 aprile 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 1° maggio 2024), l'interessato avversa la decisione succitata concludendo alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo da parte della SEM e, implicitamente, all'annullamento della decisione avversata. Sul piano procedurale, egli chiede il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, il ricorrente ha ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che detto Paese ha altresì accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Tenendo conto di tutte le informazioni mediche agli atti, il ricorrente potrebbe inoltre rientrare in Grecia senza temere né trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, né un allontanamento in violazione del principio di non respingimento. Egli non apparterrebbe dipoi alla categoria di persone particolarmente vulnerabili poiché le sue affezioni non sarebbero particolarmente gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Circa l'asserita assenza di un sostegno medico in Grecia e l'impossibilità di trovare un impiego a causa della sua pretesa invalidità, la SEM ha poi indicato che il ricorrente, oltre a non aver comprovato di essersi visto negato l'accesso alle cure mediche necessarie, avrebbe affermato di non aver mai intrapreso sforzi concreti per far valere i suoi diritti dopo l'ottenimento della protezione internazionale, rivolgendosi in particolare alle autorità competenti per cercare lavoro, per richiedere assistenza medica e per denunciare l'aggressione che avrebbe subìto durante il suo soggiorno ad Atene. Infine, la presenza in Svizzera dei suoi genitori e di alcuni fratelli non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU in quanto non risulterebbe alcun elemento concreto a comprova di un legame di dipendenza. Pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 4.2 Il ricorrente avversa tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore, ribadendo sostanzialmente quanto già espresso in sede d'audizione e nel parere legale del 24 aprile 2024. Egli contesta anzitutto la competenza della Grecia per la trattazione della sua domanda d'asilo e chiede che quest'ultima venga trattata in Svizzera in virtù della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III. In Grecia, la sua incolumità sarebbe inoltre in serio pericolo poiché durante il suo precedente soggiorno non avrebbe beneficiato di alcun aiuto medico e le autorità elleniche non gli garantirebbero una protezione efficace contro il respingimento (cfr. ricorso, pag. 1). Infine, la sua situazione medica avrebbe raggiunto un livello di gravità tale da ammettere una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di allontanamento verso la Grecia, il cui "sistema istituzionale dell'accoglienza [...] è ormai prossimo al collasso" (cfr. ricorso, pag. 2). 5. 5.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). 5.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 5.3 Nello specifico, il 16 novembre 2023 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e gli ha concesso la protezione internazionale unitamente a un permesso di soggiorno (cfr. atto SEM n. 18/1), accettandone inoltre, il 3 aprile 2024, la riammissione (cfr. atto SEM 28/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dall'insorgente, il quale non ha neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che la Grecia intenderebbe allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento. 5.4 Il Tribunale osserva inoltre che alla SEM risultava preclusa ogni valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità). Infatti, trattandosi di una procedura vertente sul ritorno in uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiato in tale Paese, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo, quali il RD III, non risultano in concreto pertinenti per valutazione della domanda d'asilo in Svizzera. 5.5 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (verso la Grecia). 7.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulta adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 7.3 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 7.3.3 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2; confermata a più riprese, ex pluris sentenze TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). 7.3.4 Di riflesso, in assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessato sarebbe stato accolto in Grecia in pessime condizioni e all'interno di container, non risultano dirimenti per il giudizio (cfr. atto SEM n. 22/5 D23-26). I beneficiari di protezione possono infatti contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione impongono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono infine adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 7.3.5 Fatte queste premesse, si rileva che il 16 novembre 2023 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente lo statuto di rifugiato e gli ha rilasciato un permesso di soggiorno con validità dal 16 novembre 2023 al 15 novembre 2026 (cfr. atto SEM n. 18/1). Il 3 aprile 2024, la Grecia ha inoltre dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 28/1). Ne discende ch'egli potrà rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Inoltre, contrariamente a quanto censurato nel gravame (cfr. ricorso, pag. 2), dagli atti non emergono elementi per concludere che, in caso di rinvio, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio, sufficientemente reale e imminente, di privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Le garanzie internazionali succitate potranno inoltre permettere all'interessato l'accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro e al sistema sanitario laddove necessario. Peraltro, egli è un uomo adulto, giovane e senza gravi e permanenti affezioni di salute (cfr. consid. 7.4.4 seguente). Va poi osservato che, malgrado abbia evidenziato di non aver ricevuto alcun aiuto da parte dello stato ellenico una volta ricevuto il permesso di soggiorno (cfr. atto SEM n. 22/5, D15, D19-20), l'insorgente non ha mai allegato di essersi effettivamente rivolto alle autorità greche per far valere i suoi diritti (idem D11, D14-16, D23). Al contrario, egli ha indicato di essere espatriato immediatamente dopo aver ottenuto la protezione internazionale (idem D1, D4-6, D9). Per questi motivi, non risulta che il ricorrente sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. 7.3.6 Per quanto concerne le aggressioni delle quali egli sarebbe stato vittima ad Atene, il Tribunale osserva che le stesse sarebbero state perpetrate da terzi per ordine di un suo nemico molto ricco che lo perseguiterebbe dall'Iran. L'aggressore sarebbe stato intenzionato a colpirlo con un coltello e gli avrebbe sferrato un pugno rompendogli un dente (cfr. atto SEM n. 22/5 D23). Tuttavia, le autorità elleniche non sarebbero state coinvolte. Tali eventi non risultano quindi ostativi all'ammissibilità dell'allontanamento dell'interessato, in quanto è compito di quest'ultimo risvolgersi, se del caso, alle autorità di polizia e giudiziarie per denunciare i fatti ed ottenere protezione. 7.3.7 7.3.7.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera dei genitori e di alcuni fratelli del ricorrente (cfr. decisione avversata, pagg. 5-6). 7.3.7.2 Infatti, il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU protegge anzitutto i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenza CorteEDU - Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50). Le relazioni tra maggiorenni possono essere eccezionalmente considerate quando tra i familiari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza CorteEDU - Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46). In altri termini, la situazione di dipendenza deve presuppore l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire. Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4.1). 7.3.7.3 Nello specifico, si rileva anzitutto che nel corso del colloquio del 26 marzo 2024, il ricorrente non ha mai accennato a rapporti di dipendenza con familiari in Svizzera (cfr. atto SEM n. 22/5). In sede di parere legale, egli si è inoltre limitato ad affermare che la "madre è anch'essa malata e anziana, soffre di problemi alla schiena e a livello psicologico. Il padre non può prendersi cura della madre poiché anch'esso non sta bene di salute. Inoltre, il fratello [...] domiciliato in Svizzera vive separato dai genitori, quindi, non può essere di sostegno ai genitori malati" (cfr. atto SEM n. 33/5 pag. 2). Pertanto, in difetto di concreti mezzi di prova sulle esigenze mediche della madre, le allegazioni succitate non si rivelano sufficienti per riconoscere la tutela garantita dall'art. 8 CEDU ai sensi della giurisprudenza succitata. Del resto, dall'incarto non emerge nessun'altra prova documentale per ammettere che l'allontanamento dell'interessato precluderebbe ai suoi genitori un'assistenza quotidiana indispensabile che vada oltre al sostegno morale o psicologico. 7.3.8 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. consid. 7.4.4 seguente), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 7.3.9 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.4 7.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). 7.4.2 Appartiene quindi all'interessato sovvertire la suddetta presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, oppure che sul suo territorio egli si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex pluris sentenze TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). 7.4.3 Il Tribunale ha recentemente statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha invece fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4839/2021 del 12 luglio 2022 consid. 8.2 con riferimenti). In altri termini, occorre debitamente valutare la situazione delle persone che, a causa della loro particolare elevata vulnerabilità nell'evenienza di un ritorno in Grecia, corrono il rischio di cadere in modo duraturo in gravi difficoltà, poiché non sono in grado di rivendicare con le proprie forze i diritti che spettano loro in loco (sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3). 7.4.4 7.4.4.1 Contrariamente a quanto implicitamente preteso nel gravame (cfr. ricorso, pag. 2; atto SEM n. 33/5 pag. 4), il ricorrente non rientra tra le persone considerate vulnerabili dalla giurisprudenza succitata e il cui allontanamento verso la Grecia sarebbe esigibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. Anzitutto, egli è attualmente maggiorenne, sicché non v'è motivo di ammettere una particolare vulnerabilità soltanto a fronte della sua età (cfr. consid. 7.4.3 supra). 7.4.4.2 In secondo luogo, il suo stato di salute fisico o psichico non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti ch'egli si è sottoposto a svariate visite mediche in Svizzera a fronte delle quali è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress, senza trattamento farmaceutico, nonché dei dolori alla schiena derivanti dagli esiti dell'intervento di stabilizzazione della colonna dorso lombare (cfr. atti SEM n. 7/2; 16/2; 19/2; 22/5 D1, D14, D18; 25/2; 30/2). Con riferimento a quest'ultima problematica, il medico curante ha inoltre indicato la possibilità di procedere alla rimozione chirurgica dei mezzi di sintesi presenti nella schiena, specificando tuttavia che l'intervento non è urgente e che non garantisce una completa regressione del dolore (cfr. atto SEM n. 19/2). 7.4.4.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude quindi che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia e di considerare l'interessato come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Pur non volendo in alcun modo minimizzare il suo stato valetudinario, non si ravvisano infatti elementi a dimostrazione del fatto ch'egli non sarebbe idoneo e capace di rivolgersi ai competenti servizi ellenici al fine di ottenere, in quanto titolare di protezione internazionale, un alloggio nonché un adeguato accesso alle cure mediche e al mercato del lavoro - richieste alle quali egli ha finora intenzionalmente rinunciato (cfr. atto SEM n. 22/5 D11, D14-16, D23). Infine, il suo stato di salute non necessita imperativamente di trattamenti medici che possono essere proseguiti soltanto in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; cfr. atti SEM n. 7/2; 16/2; 19/2; 22/5 D1, D14, D18; 25/2; 30/2). 7.4.4.4 Le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono inoltre sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti (cfr. ricorso, pag. 2), si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare direttamente presso le autorità elleniche i diritti che gli spettano. Infine, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti che possono eventualmente dispensare i trattamenti necessari allo stato di salute dell'insorgente; quest'ultimo ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.3). 7.4.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 8. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata. 9. 9.1 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 9.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: