Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata. L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica.
E. 1.4 Il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la Grecia avrebbe già accettato la domanda della ricorrente di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente breve soggiorno in Grecia, la richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe inoltre alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata posta al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. Per quanto riguarda i presunti maltrattamenti perpetrati dalla polizia greca al suo arrivo in Grecia, la SEM ribadisce che in Grecia è possibile denunciare eventuali infrazioni penali, in quanto le autorità di polizia sarebbero disposte e in grado di offrire un'adeguata protezione. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.
E. 3.2 Nel suo ricorso, la ricorrente si limita a rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia. L'intera famiglia avrebbe subito maltrattamenti da parte delle forze di polizia elleniche e non avrebbe ricevuto le opportune indicazioni dalle autorità per sporgere denuncia in merito. L'interessata avrebbe subito un trattamento disumano in Grecia, in quanto l'alloggio assegnatole a C._______ era in condizioni igieniche precarie e privo delle necessità di base, il cibo sarebbe stato "disgustoso" e la sicurezza assente. Ella lamenta altresì di non aver ricevuto le "informazioni di base" da parte delle competenti autorità elleniche per poter accedere ai corsi di lingua, all'alloggio, al lavoro e alle cure mediche. Ella si qualifica come persona vulnerabile e meritevole di particolare tutela, sostenendo che, in caso di rientro in Grecia, il suo stato di salute fisica e psichica peggiorerebbe. La ricorrente chiede infine che sia presa in considerazione la sentenza del Tribunale D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 (destinata alla pubblicazione quale sentenza di riferimento).
E. 3.3 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 3.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 3.4.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 succitata, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).
E. 3.4.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 3.4.3.2 Le censure proposte nel gravame, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 3.4.2 supra). In Grecia, la ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiata. Ella può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). La richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che ella abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto le sia stato negato o che le siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lei spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 3.4.3.3 Quanto ai presunti maltrattamenti subiti per mano della autorità al suo arrivo in Grecia, il Tribunale osserva che non vi sono supporti probatori agli atti, salvo uno scritto e-mail di denuncia da parte del figlio all'(...) privo di data di invio. Ad ogni buon conto, anche se ritenuti verosimili, essi non permettono ragionevolmente di concludere che, in caso di ritorno in Grecia, l'interessata sarebbe nuovamente esposta a vessazioni da parte della polizia simili a quelle vissute alla frontiera, rispettivamente a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Del resto, l'insorgente non ha fornito motivazioni specifiche per cui le verrebbe negata la protezione necessaria. Si considera pertanto che, in futuro e in caso di necessità, l'insorgente potrà indirizzarsi alle preposte autorità elleniche - ritenute in grado e disposte a offrire un'adeguata protezione - per segnalare maltrattamenti o per far valere i propri diritti di rifugiata al beneficio della protezione internazionale (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-8131/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.6; E-6870/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 7.1.1; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7).
E. 3.4.3.4 In esito, non si può ammettere che l'interessata sarà confrontata con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.
E. 3.5.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 3.5.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati).
E. 3.5.3 Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. Inoltre ella ha trascorso in detto Paese un periodo di tempo breve, durante il quale ha sempre risieduto in un alloggio. Peraltro, non risulta che ella abbia intrapreso delle misure concrete al fine di trovare un lavoro remunerato o per ottenere sostegno da parte delle autorità greche, di terze persone o di ONG. Infine, con riferimento ai suoi problemi di salute, la ricorrente si è sottoposta a una visita medica il (...) agosto 2025, in occasione della quale le sono stati diagnosticati obesità e dei dolori cronici al piede sinistro, in trattamento farmacologico con (...) (cfr. atto SEM n. 8/3). Il (...) settembre 2025 è stata confermata la diagnosi di obesità, in aggiunta a una possibile fascite plantare al piede sinistro, una possibile asma bronchiale anamnestica e un'anemia ferripriva, in terapia con (...) (cfr. atto SEM n. 16/2). Dalla visita ginecologica dell'(...) settembre 2025 è invece emersa una condizione di peri-menopausa con ispessimento endometriale in fase di studio, in cura con (...) (cfr. atto SEM n. 17/2). Il certificato medico relativo alla successiva visita ginecologica del (...) ottobre 2025 riporta inoltre un sospetto polipo endometriale (cfr. atto SEM n. 33/2). L'ulteriore visita di accertamento, effettuata in data (...) ottobre 2025, ha confermato la presenza del polipo endometriale e ha rilevato che l'interessata ha acconsentito all'intervento di isteroscopia, per il quale si sarebbe richiesto il consenso anche alla SEM (cfr. atto TAF n. 4). Il (...) novembre 2025 è stata accertata una fascite plantare sinistra, in trattamento con (...) e sedute di fisioterapia (cfr. atto SEM n. 45/4). A seguito di vari consulti psichiatrici (cfr. atti SEM n. 24/4, 25/4, 31/4, 44/4 e atto TAF n. 4), è inoltre emersa la diagnosi di sindrome da disadattamento: reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22), in terapia con visite psichiatriche. Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute succitati, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico dell'interessata, ai quali vi ha accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). In particolare, in relazione al polipo endometriale diagnosticato, si rileva che non emergono elementi indicativi di una condizione clinica grave o urgente. Il certificato medico del (...) ottobre 2025 riporta infatti che, con riferimento all'intervento di isteroscopia, "si procede con richiesta di consenso SEM", circostanza che conferma la natura programmabile e non urgente della procedura - avendo per altro atteso l'interessata più di (...) settimane dal suo arrivo in Svizzera prima di sottoporsi a una visita ginecologica (cfr. atto TAF n. 4). L'intervento di isteroscopia per la rimozione di un polipo endometriale rientra inoltre tra le prestazioni ginecologiche di routine, con tempi di recupero brevi e monitoraggio clinico post-operatorio minimo (cfr., tra i tanti, HOCH Health Ostschweiz, https://www.h-och.ch/behandlungen/gebaermutterspiegelung-hysteroskopie/, consultato il 5 novembre 2025). Tale intervento potrà pertanto essere effettuato in Grecia, ritenuto anche che i referti medici agli atti non indicano un rischio di estremo peggioramento in caso di rinvio e neppure la stretta necessità di svolgere l'operazione in Svizzera poiché sarebbe impraticabile sul territorio ellenico. Lo stato valetudinario succitato non è altresì suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare la ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Il Tribunale non trascura le difficoltà che l'inserimento dell'interessata nelle strutture greche potrebbe comportare. Dagli atti di causa non risulta, tuttavia, che sia così indifesa da non essere in grado di far valere autonomamente i diritti che le spettano, rischiando di ritrovarsi in una grave situazione di necessità o indigenza estrema, considerato peraltro che sarà accompagnata dai propri figli maggiorenni. La presenza delle problematiche di salute sopracitate non è sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2).
E. 3.5.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 3.6 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.
E. 3.7 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.
E. 4 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 5 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 6 Poiché le richieste di giudizio non erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria. Le spese giudiziarie non vengono quindi prelevate (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 7 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7973/2025 Sentenza del 20 novembre 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Chrystel Tornare Villanueva, Simon Turnheer, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 8 ottobre 2025. Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, unitamente ai figli maggiorenni (N (...), inc. D-7970/2025 e N (...), inc. D-7975/2025), in data 23 agosto 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-2/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'ella aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia l'11 luglio 2025, ottenendo la protezione internazionale quale rifugiata (cfr. atto SEM n. 10/1). Agli atti sono stati depositati il suo titolo di viaggio greco valido dal 28 luglio 2025 al 27 luglio 2030 nonché il permesso di soggiorno per rifugiati valido dal 17 luglio 2025 al 16 luglio 2028. A.c Il 2 settembre 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 14/3). A.d Il 15 settembre 2025 la SEM ha effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale le è stato concesso il diritto di essere sentita in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 21/7). A.e Il 17 settembre 2025, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiata a far tempo dal 17 luglio 2025, unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno fino al 16 luglio 2028 (cfr. atto SEM n. 22/2). B. Con decisione dell'8 ottobre 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera (verso la Grecia), incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 28/17 e 27/1). C. Con ricorso del 16 ottobre 2025, l'interessata ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo all'annullamento della stessa e alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, ella ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 22 ottobre 2025, il Tribunale ha invitato la ricorrente a trasmettere il certificato medico completo e attuale relativo alle proprie condizioni ginecologiche entro il 27 ottobre successivo (cfr. atto TAF n. 3). Con scritti del 24 e del 27 ottobre 2025, l'interessata ha inoltrato ulteriore documentazione medica - in gran parte già presente agli atti (cfr. atti TAF n. 4 e 6). E. Con decisione incidentale del 30 ottobre 2025, il giudice istruttore ha impartito alla ricorrente un termine di tre giorni dalla notificazione della stessa per regolarizzare il ricorso poiché sprovvisto della firma in originale (cfr. atto TAF n. 7). Il gravame regolarizzato è giunto al Tribunale il 4 novembre successivo (cfr. atto TAF n. 8). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata. L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica. 1.4 Il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la Grecia avrebbe già accettato la domanda della ricorrente di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente breve soggiorno in Grecia, la richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe inoltre alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata posta al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. Per quanto riguarda i presunti maltrattamenti perpetrati dalla polizia greca al suo arrivo in Grecia, la SEM ribadisce che in Grecia è possibile denunciare eventuali infrazioni penali, in quanto le autorità di polizia sarebbero disposte e in grado di offrire un'adeguata protezione. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 Nel suo ricorso, la ricorrente si limita a rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia. L'intera famiglia avrebbe subito maltrattamenti da parte delle forze di polizia elleniche e non avrebbe ricevuto le opportune indicazioni dalle autorità per sporgere denuncia in merito. L'interessata avrebbe subito un trattamento disumano in Grecia, in quanto l'alloggio assegnatole a C._______ era in condizioni igieniche precarie e privo delle necessità di base, il cibo sarebbe stato "disgustoso" e la sicurezza assente. Ella lamenta altresì di non aver ricevuto le "informazioni di base" da parte delle competenti autorità elleniche per poter accedere ai corsi di lingua, all'alloggio, al lavoro e alle cure mediche. Ella si qualifica come persona vulnerabile e meritevole di particolare tutela, sostenendo che, in caso di rientro in Grecia, il suo stato di salute fisica e psichica peggiorerebbe. La ricorrente chiede infine che sia presa in considerazione la sentenza del Tribunale D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 (destinata alla pubblicazione quale sentenza di riferimento). 3.3 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 3.4 3.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 3.4.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 succitata, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 3.4.3 3.4.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 3.4.3.2 Le censure proposte nel gravame, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 3.4.2 supra). In Grecia, la ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiata. Ella può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). La richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che ella abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto le sia stato negato o che le siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lei spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 3.4.3.3 Quanto ai presunti maltrattamenti subiti per mano della autorità al suo arrivo in Grecia, il Tribunale osserva che non vi sono supporti probatori agli atti, salvo uno scritto e-mail di denuncia da parte del figlio all'(...) privo di data di invio. Ad ogni buon conto, anche se ritenuti verosimili, essi non permettono ragionevolmente di concludere che, in caso di ritorno in Grecia, l'interessata sarebbe nuovamente esposta a vessazioni da parte della polizia simili a quelle vissute alla frontiera, rispettivamente a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Del resto, l'insorgente non ha fornito motivazioni specifiche per cui le verrebbe negata la protezione necessaria. Si considera pertanto che, in futuro e in caso di necessità, l'insorgente potrà indirizzarsi alle preposte autorità elleniche - ritenute in grado e disposte a offrire un'adeguata protezione - per segnalare maltrattamenti o per far valere i propri diritti di rifugiata al beneficio della protezione internazionale (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-8131/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.6; E-6870/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 7.1.1; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7). 3.4.3.4 In esito, non si può ammettere che l'interessata sarà confrontata con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 3.5 3.5.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 3.5.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). 3.5.3 Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. Inoltre ella ha trascorso in detto Paese un periodo di tempo breve, durante il quale ha sempre risieduto in un alloggio. Peraltro, non risulta che ella abbia intrapreso delle misure concrete al fine di trovare un lavoro remunerato o per ottenere sostegno da parte delle autorità greche, di terze persone o di ONG. Infine, con riferimento ai suoi problemi di salute, la ricorrente si è sottoposta a una visita medica il (...) agosto 2025, in occasione della quale le sono stati diagnosticati obesità e dei dolori cronici al piede sinistro, in trattamento farmacologico con (...) (cfr. atto SEM n. 8/3). Il (...) settembre 2025 è stata confermata la diagnosi di obesità, in aggiunta a una possibile fascite plantare al piede sinistro, una possibile asma bronchiale anamnestica e un'anemia ferripriva, in terapia con (...) (cfr. atto SEM n. 16/2). Dalla visita ginecologica dell'(...) settembre 2025 è invece emersa una condizione di peri-menopausa con ispessimento endometriale in fase di studio, in cura con (...) (cfr. atto SEM n. 17/2). Il certificato medico relativo alla successiva visita ginecologica del (...) ottobre 2025 riporta inoltre un sospetto polipo endometriale (cfr. atto SEM n. 33/2). L'ulteriore visita di accertamento, effettuata in data (...) ottobre 2025, ha confermato la presenza del polipo endometriale e ha rilevato che l'interessata ha acconsentito all'intervento di isteroscopia, per il quale si sarebbe richiesto il consenso anche alla SEM (cfr. atto TAF n. 4). Il (...) novembre 2025 è stata accertata una fascite plantare sinistra, in trattamento con (...) e sedute di fisioterapia (cfr. atto SEM n. 45/4). A seguito di vari consulti psichiatrici (cfr. atti SEM n. 24/4, 25/4, 31/4, 44/4 e atto TAF n. 4), è inoltre emersa la diagnosi di sindrome da disadattamento: reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22), in terapia con visite psichiatriche. Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute succitati, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico dell'interessata, ai quali vi ha accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). In particolare, in relazione al polipo endometriale diagnosticato, si rileva che non emergono elementi indicativi di una condizione clinica grave o urgente. Il certificato medico del (...) ottobre 2025 riporta infatti che, con riferimento all'intervento di isteroscopia, "si procede con richiesta di consenso SEM", circostanza che conferma la natura programmabile e non urgente della procedura - avendo per altro atteso l'interessata più di (...) settimane dal suo arrivo in Svizzera prima di sottoporsi a una visita ginecologica (cfr. atto TAF n. 4). L'intervento di isteroscopia per la rimozione di un polipo endometriale rientra inoltre tra le prestazioni ginecologiche di routine, con tempi di recupero brevi e monitoraggio clinico post-operatorio minimo (cfr., tra i tanti, HOCH Health Ostschweiz, https://www.h-och.ch/behandlungen/gebaermutterspiegelung-hysteroskopie/, consultato il 5 novembre 2025). Tale intervento potrà pertanto essere effettuato in Grecia, ritenuto anche che i referti medici agli atti non indicano un rischio di estremo peggioramento in caso di rinvio e neppure la stretta necessità di svolgere l'operazione in Svizzera poiché sarebbe impraticabile sul territorio ellenico. Lo stato valetudinario succitato non è altresì suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare la ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Il Tribunale non trascura le difficoltà che l'inserimento dell'interessata nelle strutture greche potrebbe comportare. Dagli atti di causa non risulta, tuttavia, che sia così indifesa da non essere in grado di far valere autonomamente i diritti che le spettano, rischiando di ritrovarsi in una grave situazione di necessità o indigenza estrema, considerato peraltro che sarà accompagnata dai propri figli maggiorenni. La presenza delle problematiche di salute sopracitate non è sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2). 3.5.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 3.6 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 3.7 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.
4. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
5. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
6. Poiché le richieste di giudizio non erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria. Le spese giudiziarie non vengono quindi prelevate (art. 65 cpv. 1 PA).
7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: