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D-9744/2025

D-9744/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-26 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Sachverhalt

A. A.a Il 27 settembre 2025, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che egli aveva già inoltrato una domanda d'asilo in Grecia il 18 maggio 2016, ottenendo protezione internazionale il 28 aprile 2017. Inoltre, egli aveva parimenti depositato altre domande d'asilo in B._______ (13 dicembre 2022) e C._______ (17 agosto 2023), le quali sono state entrambe respinte (cfr. atto SEM n. 11). A.c Il 9 ottobre 2025, egli ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, esprimendosi nel rispetto del diritto di essere sentito in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 16). In tale occasione, l'interessato ha presentato diversi mezzi di prova a sostegno delle sue pretese (cfr. atti SEM n. 17-19) ed ha dichiarato che il permesso di soggiorno ed il titolo di viaggio rilasciatigli dalle autorità greche erano scaduti da alcuni anni. A.d Il 13 ottobre seguente, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 23). A.e Il 31 ottobre 2025, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiato a far tempo dal 28 aprile 2017 (cfr. atto SEM n. 26). A.f Nel corso della procedura l'interessato si è sottoposto ad alcune visite mediche di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 9 dicembre 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera - della cui esecuzione è stato incaricato il Canton D._______ - indicando al richiedente l'obbligo di lasciare la Svizzera il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e disponendo la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame, conformemente al relativo indice. C. Con ricorso del 17 dicembre 2025, l'interessato avversa la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo, per quanto più interessa, all'annullamento della stessa nonché alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo. In subordine, postula l'ammissione provvisoria in Svizzera ed ancor più in subordine, chiede la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, chiede che sia concesso l'effetto sospensivo e date istruzioni in tal senso alle autorità cantonale, che venga disposta la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e che gli sia concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio, con protesta di . D. Con scritto del 18 dicembre 2025, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale due video raffiguranti - a suo dire - l'aggressione di un suo amico in una caffetteria di Atene (cfr. atto TAF n. 3). E. Con lettera del 5 gennaio 2026, egli ha allegato dei referti medici atti a dimostrarne le affezioni agli occhi e quelle di carattere psichico (cfr. atto TAF n. 4). Con scritto del 23 gennaio seguente, egli ha inoltrato invece delle lettere di conoscenti a testimonianza delle difficili condizioni vissute in Grecia, una valutazione socio-pedagogica ed una lettera della di lui consorte (cfr. atto TAF n. 5). F. Con decisione di ripartizione del 10 febbraio 2026, l'insorgente è stato attribuito al Canton D._______ (cfr. atto SEM n. 41). G. Con scritto del 16 febbraio 2026, il ricorrente ha infine fornito ulteriori elementi a sostegno della sua tesi riguardo alla sua difficile situazione medica e psicologica, allegando inoltre una "perizia" che gli diagnosticherebbe un grave disturbo da stress post-traumatico (o PTSD), da trattarsi con urgenza in Svizzera (cfr. atto TAF n. 6).

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 Secondo l'art. 33a cpv. 1 e 2 PA - applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF - il procedimento dinnanzi al Tribunale si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, ma nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso di specie, nonostante il ricorrente abbia presentato il proprio ricorso in lingua tedesca, la decisione della SEM è stata redatta in lingua italiana. Pertanto, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

E. 3 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM evidenzia dapprima l'accettazione della domanda di riammissione in Grecia, in virtù della sua qualità di rifugiato; il Consiglio federale avrebbe peraltro designato tale Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, ciò che imporrebbe la non entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi). Inoltre, con le dichiarazioni in sede d'audizione e nel parere sulla bozza di decisione, il ricorrente non avrebbe provato l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che, con il rinvio in Grecia, sarebbe esposto ad un rischio reale ("real risk") di trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico di cui la Svizzera è firmataria. Il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto non modificherebbe la situazione giuridica poiché, in base agli art. 14 e 19 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), la protezione sussidiaria o lo statuto di rifugiato permarrebbe fino ad una formale revoca da parte delle autorità competenti. Nel caso dell'insorgente, le autorità elleniche avrebbero esplicitamente ed incondizionatamente accettato la sua riammissione ed informato in merito alle modalità del suo trasferimento. Al rientro in territorio greco, sarà compito dell'interessato recarsi presso gli uffici competenti per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Con riferimento poi all'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, esso risulterebbe ammissibile, non emergendo dagli atti elementi che permettano di ritenere che l'interessato sarebbe esposto ad un rischio reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o di altre norme di diritto internazionale. Peraltro, egli non si sarebbe sforzato a sufficienza per ottenere assistenza dallo Stato greco né avrebbe vissuto in uno stato di indigenza e abbandono totale ai sensi delle disposizioni succitate. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe poi anche ragionevolmente esigibile, considerato che né la situazione politica vigente in Grecia né altri motivi si opporrebbero all'esecuzione del rinvio in tale Stato. In aggiunta, la sua situazione medica non sarebbe tale da impedirne l'esecuzione dell'allontanamento, ritenendo la SEM di aver accertato i fatti giuridicamente rilevanti e che le cure necessarie possano essergli garantite anche dal sistema sanitario greco. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe anche possibile.

E. 4.2 L'insorgente contesta la decisione di non entrata nel merito da parte della SEM, in quanto fondata unicamente sull'esistenza dello statuto di protezione in Grecia. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (o CGUE), si deve entrare nel merito della domanda d'asilo in presenza di un "real risk" di violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) o 3 CEDU nello Stato che ha concesso quest'ultima. Ora, considerate le gravi carenze del sistema di accoglienza greco ed il rischio concreto di indigenza estrema, la decisione di non entrata nel merito sarebbe illegittima e dovrebbe quindi essere annullata. Per gli stessi motivi, l'eventuale esecuzione dell'allontanamento in Grecia sarebbe inammissibile, come pure inesigibile poiché egli avrebbe già vissuto nel Paese ellenico per quattro anni in condizioni di estrema indigenza, nelle quali rischierebbe seriamente di ricadere in caso di rinvio. Il ricorrente sostiene poi che la SEM abbia violato il principio inquisitorio (art. 12 PA e art. 6 LAsi), non accertando in modo completo i fatti rilevanti, ed in particolare il periodo relativo alla sua permanenza in Grecia, i suoi tentativi di integrazione e la sua situazione medica. Di conseguenza, chiede il rinvio della causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e nuova decisione. Nei seguenti scritti inoltrati al Tribunale, l'interessato ha ribadito quanto già esposto in sede d'audizione, integrando documentazione medica relativa al suo stato psichico, tra cui una "perizia" psicologica che gli diagnosticherebbe un grave disturbo da stress post-traumatico (o PTSD) da trattare con urgenza in Svizzera.

E. 5.1 La censura formale relativa al preteso accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.2 L'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. Moser/Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 5.3 Nel caso concreto, il Tribunale non può dare seguito a quanto sostenuto dal ricorrente, considerato che non vi sono dubbi circa un effettivo accertamento completo e preciso sia della situazione sistemica in Grecia quanto di quella medica. Nello specifico, lo stesso è stato interrogato in merito al suo stato di salute, affermando di non avere altre affezioni oltre ai noti problemi alla vista (cfr. atto SEM n. 144566-16/7, D4), per i quali è stato poi visitato con diagnosi di ambliopia (cfr. atti SEM n. 25 e 28). Per quanto attiene alla questione relativa ai presunti problemi psicologici, questi sono stati sollevati solamente in seguito alla decisione della SEM (cfr. atti SEM n. 34-39) ed il ricorrente non vi ha mai fatto alcun accenno in sede di audizione, violando dunque egli in primis l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed in particolare all'accertamento della sua situazione medica effettiva ex artt. 8 e 26a LAsi. Sicché, non incombeva alla SEM procedere ad ulteriori domande o verifiche non potendo questa conoscere quanto volutamente omesso dal ricorrente. In merito a quanto accorsogli durante il suo periodo di soggiorno in Grecia ed all'estero, egli ha avuto modo di esporre il suo vissuto ed ha fornito diversi mezzi di prova - anche video - che sono stati acquisiti ed adeguatamente considerati dalla SEM (cfr. atto SEM n. 17-20). Di conseguenza, non si ravvisano violazioni da parte dell'autorità inferiore nell'accertamento dei fatti rilevanti, in quanto rilevati in maniera esatta e completa.

E. 5.4 In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va respinta poiché infondata.

E. 6.1 Nel merito, il ricorrente sostiene che a causa della situazione precaria in Grecia, occorrerebbe derogare alla regola prevista dall'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed entrare nel merito della domanda d'asilo.Egli rimarca infatti che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), una domanda d'asilo non può essere dichiarata inammissibile unicamente poiché è già stata concessa protezione internazionale in un altro Stato membro dell'UE, e ciò qualora venga sollevato il rischio di violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), rispettivamente del corrispondente art. 3 CEDU. Una tale violazione dovrebbe essere riconosciuta alla luce delle carenze sistemiche del sistema greco di asilo e di assistenza sociale.

E. 6.2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro - secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi - nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non-respingimento.

E. 6.2.2 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Dagli atti risulta che al ricorrente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato in Grecia il 28 aprile 2017. Inoltre, risulta che le autorità greche hanno espressamente acconsentito alla sua riammissione il 31 ottobre 2025.

E. 6.2.3 In virtù della presunzione legale di cui all'art. 6a cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 LAsi, negli Stati terzi sicuri non sussiste una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, né vi è il pericolo che il richiedente sia costretto a lasciare il Paese per recarsi in uno Stato in cui una tale persecuzione esiste. Tale presunzione legale può essere rovesciata nel singolo caso mediante indizi concreti e sufficientemente circostanziati. Il ricorrente non adduce tuttavia simili elementi né nel proprio ricorso, né essi emergono dagli atti. Quanto riferito rispetto a problemi avuti con terzi e le modalità in cui ha vissuto in Grecia in passato non giustificherebbero una deroga all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Inoltre, il fatto che il suo permesso di soggiorno sia scaduto anni fa ed il relativo titolo di viaggio tre anni orsono (cfr. atto SEM n. 16, D7) non comporta, contrariamente a quanto da lui sostenuto, alcuna impossibilità di ottenerne il rinnovo in Grecia. D'altronde, la sua riammissione in tale Paese non è vincolata al possesso di tale titolo (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-7683/2025 del 17 ottobre 2025 consid. 5.3; D-5206/2021 del 27 marzo 2024 consid. 4.2.1; E-1012/2022 del 1° aprile 2022 consid. 4.2.2).

E. 6.2.4 La SEM ha pertanto correttamente deciso, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 8.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 8.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della CAT. In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli sarebbe esposto ad un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 8.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della CAT e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).

E. 8.2.3.1 Nel caso concreto, come surriferito (cfr. supra, consid. 6.2), si osserva che il ricorrente verrebbe rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi).

E. 8.2.3.2 Le censure proposte nel gravame, e negli scritti integrati in seguito, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra, consid. 8.2.2). In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). L'interessato potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che abbia fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia gli ha negato l'accesso ad un alloggio, alle prestazioni sociali e sanitarie, al mercato del lavoro o che non gli garantirebbe altre prestazioni a cui ha diritto. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Nello Stato ellenico egli ha vissuto per quattro anni circa, interrompendo il proprio soggiorno in due occasioni, recandosi per tre anni in Afghanistan e - una volta rientrato in Grecia - ripartendo per la B._______ e la C._______, prima di raggiungere la Svizzera. In merito al proprio alloggio, egli ha riferito di aver vissuto all'interno di un bar e presso la sede della comunità afghana di Atene. Tuttavia, l'interessato non ha mai prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare un'eventuale ritrosia delle autorità greche nel fornirgli l'aiuto necessario, che lui stesso in primis non parrebbe aver richiesto attraverso i canali ufficiali.

E. 8.2.3.3 Con riferimento agli asseriti problemi di sicurezza e al presunto rischio per la vita o l'incolumità derivante da diverbi con gruppi criminali - elementi peraltro corroborati unicamente da un video di un alterco dal quale non emergono con chiarezza né il contesto né i soggetti coinvolti - tali timori non risultano fondati, fondandosi essi su una mera congettura secondo cui, nonostante la sua assenza dalla Grecia per alcuni anni, la sua vita sarebbe tuttora in pericolo. Ciò detto, essendo quello ellenico uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, qualora in futuro ve ne fosse la necessità l'insorgente potrà senz'altro indirizzarsi alle autorità preposte - ritenute in grado e disposte ad offrire un'adeguata protezione - per segnalare eventuali minacce o per ottenere protezione contro azioni di terzi (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-8550/2025 del 21 novembre 2025 consid. 8.3.2.3).

E. 8.2.3.4 In esito, non si può quindi ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.

E. 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente l'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerarsi malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati).

E. 8.3.3 In casu, il ricorrente - posta l'assenza di elementi che facciano ritenere che la Grecia non possa o non voglia garantire all'interessato la necessaria protezione o che egli sarebbe esposto a condizioni di vita disumane (cfr. supra, consid. 8.2.3.2) - non ha fornito neppure elementi concreti a dimostrazione del fatto che al rientro verrebbe a trovarsi in una condizione di emergenza medica. Per quanto attiene infatti l'attuale condizione psico-fisica dello stesso, e sulla base degli ultimi referti a disposizione del Tribunale, egli soffre unicamente di problemi alla vista (cfr. atto TAF n. 4), sinusite (cfr. idem) e di insonnia nel contesto di un episodio depressivo, mostrando possibili segni di depressione senza tendenze suicidali (cfr. atti SEM n. 35 e 39). Per tali problematiche, nei mesi precedenti egli avrebbe altresì assunto dei medicamenti, il cui dosaggio sarebbe stato successivamente ridotto su sua richiesta (cfr. atti SEM n. 35-39). Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute surriferiti, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico dell'interessato, ai quali egli ha accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4 e D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario del ricorrente non è quindi suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia; tantomeno egli può essere ritenuto persona estremamente vulnerabile. Difatti, la presenza delle problematiche di salute surriferite non è affatto sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2). Inoltre, l'interessato potrà beneficiare in entrata di un sostegno finanziario volto a garantire l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine, segnatamente sotto forma di fornitura di medicamenti o di copertura dei costi per le terapie necessarie (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]).

E. 8.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.

E. 8.5 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.

E. 9 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nelle decisioni impugnate, alle quali può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

E. 10 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Per contro, le richieste di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento si rivelano irricevibili, poiché il ricorso è, per legge, dotato di effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato revocato dall'autorità inferiore nei dispositivi della decisione impugnata.

E. 11.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria - nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA) - come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 LAsi), sono respinte.

E. 11.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, nonché di gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: fattura)

- SEM, per l'incarto [...] (in copia)

- Autorità cantonale competente (in copia)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-9744/2025 Sentenza del 26 marzo 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kaspar Gerber; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla MLaw Joanna Freiermuth, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 9 dicembre 2025. Fatti: A. A.a Il 27 settembre 2025, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che egli aveva già inoltrato una domanda d'asilo in Grecia il 18 maggio 2016, ottenendo protezione internazionale il 28 aprile 2017. Inoltre, egli aveva parimenti depositato altre domande d'asilo in B._______ (13 dicembre 2022) e C._______ (17 agosto 2023), le quali sono state entrambe respinte (cfr. atto SEM n. 11). A.c Il 9 ottobre 2025, egli ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, esprimendosi nel rispetto del diritto di essere sentito in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 16). In tale occasione, l'interessato ha presentato diversi mezzi di prova a sostegno delle sue pretese (cfr. atti SEM n. 17-19) ed ha dichiarato che il permesso di soggiorno ed il titolo di viaggio rilasciatigli dalle autorità greche erano scaduti da alcuni anni. A.d Il 13 ottobre seguente, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 23). A.e Il 31 ottobre 2025, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiato a far tempo dal 28 aprile 2017 (cfr. atto SEM n. 26). A.f Nel corso della procedura l'interessato si è sottoposto ad alcune visite mediche di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 9 dicembre 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera - della cui esecuzione è stato incaricato il Canton D._______ - indicando al richiedente l'obbligo di lasciare la Svizzera il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e disponendo la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame, conformemente al relativo indice. C. Con ricorso del 17 dicembre 2025, l'interessato avversa la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo, per quanto più interessa, all'annullamento della stessa nonché alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo. In subordine, postula l'ammissione provvisoria in Svizzera ed ancor più in subordine, chiede la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, chiede che sia concesso l'effetto sospensivo e date istruzioni in tal senso alle autorità cantonale, che venga disposta la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e che gli sia concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio, con protesta di . D. Con scritto del 18 dicembre 2025, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale due video raffiguranti - a suo dire - l'aggressione di un suo amico in una caffetteria di Atene (cfr. atto TAF n. 3). E. Con lettera del 5 gennaio 2026, egli ha allegato dei referti medici atti a dimostrarne le affezioni agli occhi e quelle di carattere psichico (cfr. atto TAF n. 4). Con scritto del 23 gennaio seguente, egli ha inoltrato invece delle lettere di conoscenti a testimonianza delle difficili condizioni vissute in Grecia, una valutazione socio-pedagogica ed una lettera della di lui consorte (cfr. atto TAF n. 5). F. Con decisione di ripartizione del 10 febbraio 2026, l'insorgente è stato attribuito al Canton D._______ (cfr. atto SEM n. 41). G. Con scritto del 16 febbraio 2026, il ricorrente ha infine fornito ulteriori elementi a sostegno della sua tesi riguardo alla sua difficile situazione medica e psicologica, allegando inoltre una "perizia" che gli diagnosticherebbe un grave disturbo da stress post-traumatico (o PTSD), da trattarsi con urgenza in Svizzera (cfr. atto TAF n. 6). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. Secondo l'art. 33a cpv. 1 e 2 PA - applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF - il procedimento dinnanzi al Tribunale si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, ma nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso di specie, nonostante il ricorrente abbia presentato il proprio ricorso in lingua tedesca, la decisione della SEM è stata redatta in lingua italiana. Pertanto, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

3. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM evidenzia dapprima l'accettazione della domanda di riammissione in Grecia, in virtù della sua qualità di rifugiato; il Consiglio federale avrebbe peraltro designato tale Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, ciò che imporrebbe la non entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi). Inoltre, con le dichiarazioni in sede d'audizione e nel parere sulla bozza di decisione, il ricorrente non avrebbe provato l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che, con il rinvio in Grecia, sarebbe esposto ad un rischio reale ("real risk") di trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico di cui la Svizzera è firmataria. Il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto non modificherebbe la situazione giuridica poiché, in base agli art. 14 e 19 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), la protezione sussidiaria o lo statuto di rifugiato permarrebbe fino ad una formale revoca da parte delle autorità competenti. Nel caso dell'insorgente, le autorità elleniche avrebbero esplicitamente ed incondizionatamente accettato la sua riammissione ed informato in merito alle modalità del suo trasferimento. Al rientro in territorio greco, sarà compito dell'interessato recarsi presso gli uffici competenti per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Con riferimento poi all'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, esso risulterebbe ammissibile, non emergendo dagli atti elementi che permettano di ritenere che l'interessato sarebbe esposto ad un rischio reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o di altre norme di diritto internazionale. Peraltro, egli non si sarebbe sforzato a sufficienza per ottenere assistenza dallo Stato greco né avrebbe vissuto in uno stato di indigenza e abbandono totale ai sensi delle disposizioni succitate. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe poi anche ragionevolmente esigibile, considerato che né la situazione politica vigente in Grecia né altri motivi si opporrebbero all'esecuzione del rinvio in tale Stato. In aggiunta, la sua situazione medica non sarebbe tale da impedirne l'esecuzione dell'allontanamento, ritenendo la SEM di aver accertato i fatti giuridicamente rilevanti e che le cure necessarie possano essergli garantite anche dal sistema sanitario greco. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe anche possibile. 4.2 L'insorgente contesta la decisione di non entrata nel merito da parte della SEM, in quanto fondata unicamente sull'esistenza dello statuto di protezione in Grecia. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (o CGUE), si deve entrare nel merito della domanda d'asilo in presenza di un "real risk" di violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) o 3 CEDU nello Stato che ha concesso quest'ultima. Ora, considerate le gravi carenze del sistema di accoglienza greco ed il rischio concreto di indigenza estrema, la decisione di non entrata nel merito sarebbe illegittima e dovrebbe quindi essere annullata. Per gli stessi motivi, l'eventuale esecuzione dell'allontanamento in Grecia sarebbe inammissibile, come pure inesigibile poiché egli avrebbe già vissuto nel Paese ellenico per quattro anni in condizioni di estrema indigenza, nelle quali rischierebbe seriamente di ricadere in caso di rinvio. Il ricorrente sostiene poi che la SEM abbia violato il principio inquisitorio (art. 12 PA e art. 6 LAsi), non accertando in modo completo i fatti rilevanti, ed in particolare il periodo relativo alla sua permanenza in Grecia, i suoi tentativi di integrazione e la sua situazione medica. Di conseguenza, chiede il rinvio della causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e nuova decisione. Nei seguenti scritti inoltrati al Tribunale, l'interessato ha ribadito quanto già esposto in sede d'audizione, integrando documentazione medica relativa al suo stato psichico, tra cui una "perizia" psicologica che gli diagnosticherebbe un grave disturbo da stress post-traumatico (o PTSD) da trattare con urgenza in Svizzera. 5. 5.1 La censura formale relativa al preteso accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.2 L'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. Moser/Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 5.3 Nel caso concreto, il Tribunale non può dare seguito a quanto sostenuto dal ricorrente, considerato che non vi sono dubbi circa un effettivo accertamento completo e preciso sia della situazione sistemica in Grecia quanto di quella medica. Nello specifico, lo stesso è stato interrogato in merito al suo stato di salute, affermando di non avere altre affezioni oltre ai noti problemi alla vista (cfr. atto SEM n. 144566-16/7, D4), per i quali è stato poi visitato con diagnosi di ambliopia (cfr. atti SEM n. 25 e 28). Per quanto attiene alla questione relativa ai presunti problemi psicologici, questi sono stati sollevati solamente in seguito alla decisione della SEM (cfr. atti SEM n. 34-39) ed il ricorrente non vi ha mai fatto alcun accenno in sede di audizione, violando dunque egli in primis l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed in particolare all'accertamento della sua situazione medica effettiva ex artt. 8 e 26a LAsi. Sicché, non incombeva alla SEM procedere ad ulteriori domande o verifiche non potendo questa conoscere quanto volutamente omesso dal ricorrente. In merito a quanto accorsogli durante il suo periodo di soggiorno in Grecia ed all'estero, egli ha avuto modo di esporre il suo vissuto ed ha fornito diversi mezzi di prova - anche video - che sono stati acquisiti ed adeguatamente considerati dalla SEM (cfr. atto SEM n. 17-20). Di conseguenza, non si ravvisano violazioni da parte dell'autorità inferiore nell'accertamento dei fatti rilevanti, in quanto rilevati in maniera esatta e completa. 5.4 In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va respinta poiché infondata. 6. 6.1 Nel merito, il ricorrente sostiene che a causa della situazione precaria in Grecia, occorrerebbe derogare alla regola prevista dall'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed entrare nel merito della domanda d'asilo.Egli rimarca infatti che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), una domanda d'asilo non può essere dichiarata inammissibile unicamente poiché è già stata concessa protezione internazionale in un altro Stato membro dell'UE, e ciò qualora venga sollevato il rischio di violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), rispettivamente del corrispondente art. 3 CEDU. Una tale violazione dovrebbe essere riconosciuta alla luce delle carenze sistemiche del sistema greco di asilo e di assistenza sociale. 6.2 6.2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro - secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi - nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non-respingimento. 6.2.2 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Dagli atti risulta che al ricorrente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato in Grecia il 28 aprile 2017. Inoltre, risulta che le autorità greche hanno espressamente acconsentito alla sua riammissione il 31 ottobre 2025. 6.2.3 In virtù della presunzione legale di cui all'art. 6a cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 LAsi, negli Stati terzi sicuri non sussiste una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, né vi è il pericolo che il richiedente sia costretto a lasciare il Paese per recarsi in uno Stato in cui una tale persecuzione esiste. Tale presunzione legale può essere rovesciata nel singolo caso mediante indizi concreti e sufficientemente circostanziati. Il ricorrente non adduce tuttavia simili elementi né nel proprio ricorso, né essi emergono dagli atti. Quanto riferito rispetto a problemi avuti con terzi e le modalità in cui ha vissuto in Grecia in passato non giustificherebbero una deroga all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Inoltre, il fatto che il suo permesso di soggiorno sia scaduto anni fa ed il relativo titolo di viaggio tre anni orsono (cfr. atto SEM n. 16, D7) non comporta, contrariamente a quanto da lui sostenuto, alcuna impossibilità di ottenerne il rinnovo in Grecia. D'altronde, la sua riammissione in tale Paese non è vincolata al possesso di tale titolo (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-7683/2025 del 17 ottobre 2025 consid. 5.3; D-5206/2021 del 27 marzo 2024 consid. 4.2.1; E-1012/2022 del 1° aprile 2022 consid. 4.2.2). 6.2.4 La SEM ha pertanto correttamente deciso, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.2 8.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della CAT. In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli sarebbe esposto ad un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 8.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della CAT e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 8.2.3 8.2.3.1 Nel caso concreto, come surriferito (cfr. supra, consid. 6.2), si osserva che il ricorrente verrebbe rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi). 8.2.3.2 Le censure proposte nel gravame, e negli scritti integrati in seguito, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra, consid. 8.2.2). In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). L'interessato potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che abbia fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia gli ha negato l'accesso ad un alloggio, alle prestazioni sociali e sanitarie, al mercato del lavoro o che non gli garantirebbe altre prestazioni a cui ha diritto. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Nello Stato ellenico egli ha vissuto per quattro anni circa, interrompendo il proprio soggiorno in due occasioni, recandosi per tre anni in Afghanistan e - una volta rientrato in Grecia - ripartendo per la B._______ e la C._______, prima di raggiungere la Svizzera. In merito al proprio alloggio, egli ha riferito di aver vissuto all'interno di un bar e presso la sede della comunità afghana di Atene. Tuttavia, l'interessato non ha mai prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare un'eventuale ritrosia delle autorità greche nel fornirgli l'aiuto necessario, che lui stesso in primis non parrebbe aver richiesto attraverso i canali ufficiali. 8.2.3.3 Con riferimento agli asseriti problemi di sicurezza e al presunto rischio per la vita o l'incolumità derivante da diverbi con gruppi criminali - elementi peraltro corroborati unicamente da un video di un alterco dal quale non emergono con chiarezza né il contesto né i soggetti coinvolti - tali timori non risultano fondati, fondandosi essi su una mera congettura secondo cui, nonostante la sua assenza dalla Grecia per alcuni anni, la sua vita sarebbe tuttora in pericolo. Ciò detto, essendo quello ellenico uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, qualora in futuro ve ne fosse la necessità l'insorgente potrà senz'altro indirizzarsi alle autorità preposte - ritenute in grado e disposte ad offrire un'adeguata protezione - per segnalare eventuali minacce o per ottenere protezione contro azioni di terzi (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-8550/2025 del 21 novembre 2025 consid. 8.3.2.3). 8.2.3.4 In esito, non si può quindi ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 8.3 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente l'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerarsi malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). 8.3.3 In casu, il ricorrente - posta l'assenza di elementi che facciano ritenere che la Grecia non possa o non voglia garantire all'interessato la necessaria protezione o che egli sarebbe esposto a condizioni di vita disumane (cfr. supra, consid. 8.2.3.2) - non ha fornito neppure elementi concreti a dimostrazione del fatto che al rientro verrebbe a trovarsi in una condizione di emergenza medica. Per quanto attiene infatti l'attuale condizione psico-fisica dello stesso, e sulla base degli ultimi referti a disposizione del Tribunale, egli soffre unicamente di problemi alla vista (cfr. atto TAF n. 4), sinusite (cfr. idem) e di insonnia nel contesto di un episodio depressivo, mostrando possibili segni di depressione senza tendenze suicidali (cfr. atti SEM n. 35 e 39). Per tali problematiche, nei mesi precedenti egli avrebbe altresì assunto dei medicamenti, il cui dosaggio sarebbe stato successivamente ridotto su sua richiesta (cfr. atti SEM n. 35-39). Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute surriferiti, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico dell'interessato, ai quali egli ha accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4 e D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario del ricorrente non è quindi suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia; tantomeno egli può essere ritenuto persona estremamente vulnerabile. Difatti, la presenza delle problematiche di salute surriferite non è affatto sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2). Inoltre, l'interessato potrà beneficiare in entrata di un sostegno finanziario volto a garantire l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine, segnatamente sotto forma di fornitura di medicamenti o di copertura dei costi per le terapie necessarie (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]). 8.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 8.5 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.

9. Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nelle decisioni impugnate, alle quali può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

10. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata. 11. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Per contro, le richieste di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento si rivelano irricevibili, poiché il ricorso è, per legge, dotato di effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato revocato dall'autorità inferiore nei dispositivi della decisione impugnata. 11.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria - nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA) - come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 LAsi), sono respinte. 11.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, nonché di gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: fattura)

- SEM, per l'incarto [...] (in copia)

- Autorità cantonale competente (in copia)