Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che il Consiglio federale avrebbe designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Infine, considerate le dichiarazioni relative allo stato valetudinario nonché alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Italia, la SEM ritiene che il ricorrente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli potrebbe rivolgersi alle competenti autorità italiane per far valere i diritti derivanti dalla sua protezione sussidiaria, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. Il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto non modificherebbe la situazione giuridica poiché, in base all'art. 16 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), la protezione sussidiaria permarrebbe fino ad una formale revoca da parte delle autorità competenti. Non risultando quest'ultima, la protezione resterebbe quindi valida.
E. 3.2 L'insorgente contesta tuttavia la decisione della SEM, censurando la violazione del diritto federale e un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). In particolare, la SEM avrebbe svolto un'istruzione lacunosa e incompleta, poiché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia sarebbe inammissibile in quanto contraria a disposizioni imperative del diritto internazionale, oltre che inesigibile in considerazione delle condizioni esistenziali in cui si troverebbe a vivere. Inoltre, non sarebbe certa l'esistenza di un effettivo accordo per una sua riammissione in Italia, posto che egli sarebbe entrato illegalmente in Svizzera da più di sei mesi (cfr. art. 4 lett. c Accordo).
E. 4.1 La censura formale relativa al preteso accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.2 L'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. Moser/Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).
E. 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale osserva che le allegazioni sollevate circa una valutazione parziale dell'esecuzione dell'allontanamento si confondano in realtà con il merito della sentenza. Tali censure verranno pertanto esaminate in seguito.
E. 5.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Conv. Rifugiati o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125).
E. 5.2 La giurisprudenza ha inoltre precisato come non occorra entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), abbia già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).
E. 5.3 Nello specifico, le autorità italiane hanno riconosciuto al ricorrente la protezione sussidiaria e il 17 settembre 2025 ne hanno esplicitamente accettato la riammissione sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 40/1). Ciò detto, il fatto che il permesso di soggiorno sia scaduto l'(...) 2024 non comporta, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, l'impossibilità per l'insorgente di ottenerne il rinnovo in Italia. Inoltre, la sua riammissione in tale Paese non è vincolata al possesso di tale titolo (cfr. le sentenze del TAF D-5206/2021 del 27 marzo 2024 consid. 4.2.1, E-1012/2022 del 1° aprile 2022 consid. 4.2.2, E-5614/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 7). Peraltro egli non ha neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che l'Italia intenderebbe allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento. Si osserva, infine, che l'eventuale assenza di un obbligo di riammissione dell'interessato da parte dell'Italia, ai sensi dell'art. 4 lett. c Accordo, avrebbe dovuto, se del caso, essere fatta valere dalle competenti autorità italiane, le quali hanno invece esplicitamente accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, risulta esservi un valido accordo di riammissione con l'Italia.
E. 5.4 Conseguentemente, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente, come nel caso che qui ci riguarda, l'allontanamento dalla Svizzera, ordinandone l'esecuzione. Il Tribunale ritiene che ciò è avvenuto nel rispetto della legge poiché l'insorgente non adempie alle condizioni poste per un'astensione dalla citata pronuncia (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).
E. 7.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (verso l'Italia).
E. 7.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 7.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione, presentando seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si venga a trovare in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3).
E. 7.3.3 Nella fattispecie, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Italia. L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere un mancato rispetto degli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione, i cui obblighi derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE.
E. 7.3.4 Nel caso in disamina, pur lasciando aperta la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dal ricorrente, occorre rilevare che egli non ha mai risieduto in modo stabile sul territorio italiano. Inoltre, non risultano agli atti riscontri documentali pertinenti attestanti che egli abbia intrapreso sforzi concreti rivolgendosi direttamente alle autorità italiane al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro e altre prestazioni essenziali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti rispettivamente un'eventuale violazione degli stessi. In caso di necessità, appartiene infatti al ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Egli potrà altresì rivolgersi ad altri enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del TAF E-3370/2024 del 5 giugno 2024 consid. 7.5.4). Di conseguenza, non appare che l'insorgente, in caso di ritorno in Italia, si troverebbe ad affrontare una situazione di emergenza esistenziale o trattamenti contrari al diritto internazionale. Aggiungasi infine che i rapporti - a carattere generale - citati nel ricorso non sono atti a modificare tali conclusioni.
E. 7.3.5 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 7.4.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 7.3.6 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 7.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]).
E. 7.4.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di vita, alloggio e lavoro che sarebbero state riscontrate dall'insorgente in Italia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. L'Italia è infatti vincolata alla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che gli spettano.
E. 7.4.3 Infine, il ricorrente ha dichiarato, in occasione del colloquio Dublino, di versare in buone condizioni di salute. Successivamente, in data (...), gli è stata diagnosticata un'insonnia, per la quale gli è stato prescritto il farmaco Trittico 50 mg, terapia poi interrotta su sua richiesta il (...) (cfr. atti SEM n. 12/3 e 26/2). Ad ogni modo, qualora se ne presentasse la necessità, egli potrà accedere alle cure mediche alle stesse condizioni valide per i cittadini italiani (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-7144/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 8.4.3.3).
E. 7.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 7.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità italiane hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.
E. 7.6 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Per i dettagli, conviene rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi).
E. 8 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 10 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7683/2025 Sentenza del 17 ottobre 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A.________, nato il (...), Somalia, patrocinato da Pietro Gerundino, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 29 settembre 2025. Fatti: A. A.a Il 13 marzo 2025, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Il 25 marzo successivo, egli ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) un colloquio Dublino, nell'ambito del quale ha indicato di aver depositato diverse domande d'asilo in Europa e di aver ottenuto la protezione sussidiaria in Italia, unitamente ad un permesso di soggiorno scaduto nel 2024. Il richiedente si è poi espresso sulla responsabilità di tale Paese per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento in virtù del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), nonché sulla prospettata decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31). A.c Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che, il 24 novembre 2015 e il 18 febbraio 2020, egli aveva depositato una domanda d'asilo in B._______, poi in C._______ il 28 dicembre 2021, nei E._______ il 14 maggio 2023 e in F._______ in data 9 ottobre 2023. Il 25 marzo 2025, la SEM ha quindi inoltrato alle autorità (...) una domanda di ripresa a carico dell'interessato in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, la quale è stata respinta con l'indicazione che le autorità italiane avrebbero già accordato al richiedente la protezione sussidiaria e un permesso di soggiorno valido fino all'(...) 2024. A.d Lo stesso giorno l'autorità inferiore ha poi concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, unitamente alla pronuncia del suo allontanamento verso l'Italia. A.e In risposta, con scritto del 28 marzo 2025, la rappresentanza legale ha riferito il profondo timore del ricorrente per un eventuale allontanamento in Italia, ritenendo che vi rivivrebbe condizioni di precarietà e indigenza già sperimentate in passato. Dopo il riconoscimento della protezione sussidiaria nel 2014, sarebbe stato costretto a lasciare il centro di accoglienza senza alcuna indicazione su strutture di supporto, restando per sei mesi senza alloggio, assistenza medica, accesso a corsi di lingua e formazione. Anche durante i brevi soggiorni successivi nel 2017 (di due mesi) e nel 2024 (di 15-20 giorni), le condizioni sarebbero state analogamente degradanti. Inoltre, i documenti rilasciati dallo Stato italiano sarebbero scaduti nel 2024 e, nonostante i ripetuti tentativi, non sarebbe stato possibile rinnovarli. L'interessato ha quindi chiesto alla SEM di entrare nel merito della sua domanda d'asilo, concedendogli segnatamente l'ammissione provvisoria in Svizzera. In subordine, ha chiesto di acquisire delle garanzie individualizzate dalle autorità italiane, in particolare riguardo all'accesso immediato ad un alloggio (cfr. atto SEM n.[...]-25/2). A.f Il 26 marzo 2025, la SEM ha trasmesso alle autorità italiane una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 34 RD III, al fine di verificare l'effettivo rilascio di un permesso di soggiorno al richiedente e conoscere l'esito della domanda d'asilo presentata in Italia nel 2014. Con comunicazione del 28 aprile 2025, l'Unità Dublino della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo (di seguito: Unità Dublino) ha confermato che il richiedente aveva ottenuto la protezione sussidiaria nonché un permesso di soggiorno scaduto l'(...) 2024 (cfr. atto SEM n. 27/1). A.g Il 16 giugno 2025, la rappresentanza legale ha infine espresso le proprie osservazioni in merito al progetto di decisione della SEM. Ha rilevato, in sostanza, che una decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo accompagnata da un ordine di allontanamento verso l'Italia, in assenza di un'esplicita accettazione da parte di quest'ultima, costituirebbe un vizio formale in grado di invalidare l'intero dispositivo. Le autorità italiane non avrebbero in alcun modo acconsentito alla riammissione del richiedente sul proprio territorio, né risulterebbe che la SEM avesse presentato una formale richiesta in tal senso, avendo unicamente trasmesso una domanda di informazioni ai sensi dell'art. 34 RD III (cfr. atto SEM n. 29/3). B. Con decisione del 12 giugno 2025, notificata il 17 giugno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, disponendo la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame e indicando al richiedente l'obbligo di lasciare la Svizzera il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione. C. Con ricorso del 24 giugno 2025, l'interessato ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo, per quanto più interessa, all'annullamento della stessa nonché alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo. In subordine, ha postulato l'ammissione provvisoria in Svizzera e, in ulteriore subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. D. Con sentenza del 29 agosto 2025 (D-4579/2025), questo Tribunale ha annullato la soprammenzionata decisione, ritrasmettendo alla SEM gli atti di causa per nuova istruttoria e nuova decisione ai sensi dei considerandi. E. Il 9 settembre 2025, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549; di seguito: Accordo) (cfr. atto SEM n. 38/2). Richiesta accettata con scritto del 17 settembre 2025, con contestuale conferma del beneficio della protezione sussidiaria (cfr. atto SEM n. 40/1). F. Il 29 settembre 2025, la rappresentanza legale ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto di decisione della SEM (cfr. atto SEM n. 43/3), ribadendo nuovamente il profondo timore del ricorrente per un eventuale trasferimento in Italia. In tale Paese, egli teme 1) di non poter rinnovare il permesso di soggiorno, poiché sprovvisto di un indirizzo di domicilio, 2) di non poter reperire un alloggio e 3) di non riuscire a trovare un'occupazione né a condurre una vita dignitosa in assenza del menzionato permesso di soggiorno. G. Con decisione del 29 settembre 2025, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 48/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, disponendo la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame, indicando al richiedente l'obbligo di lasciare la Svizzera il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e incaricando il cantone F._______ dell'esecuzione della misura (cfr. atto SEM n. 47/14). H. Con ricorso del 7 ottobre 2025, l'interessato ha avversato la decisione succitata dinanzi al TAF concludendo all'annullamento della stessa nonché alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo. In subordine, ha postulato l'ammissione provvisoria in Svizzera e, in ulteriore subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che il Consiglio federale avrebbe designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Infine, considerate le dichiarazioni relative allo stato valetudinario nonché alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Italia, la SEM ritiene che il ricorrente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli potrebbe rivolgersi alle competenti autorità italiane per far valere i diritti derivanti dalla sua protezione sussidiaria, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. Il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto non modificherebbe la situazione giuridica poiché, in base all'art. 16 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), la protezione sussidiaria permarrebbe fino ad una formale revoca da parte delle autorità competenti. Non risultando quest'ultima, la protezione resterebbe quindi valida. 3.2 L'insorgente contesta tuttavia la decisione della SEM, censurando la violazione del diritto federale e un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). In particolare, la SEM avrebbe svolto un'istruzione lacunosa e incompleta, poiché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia sarebbe inammissibile in quanto contraria a disposizioni imperative del diritto internazionale, oltre che inesigibile in considerazione delle condizioni esistenziali in cui si troverebbe a vivere. Inoltre, non sarebbe certa l'esistenza di un effettivo accordo per una sua riammissione in Italia, posto che egli sarebbe entrato illegalmente in Svizzera da più di sei mesi (cfr. art. 4 lett. c Accordo). 4. 4.1 La censura formale relativa al preteso accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2 L'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. Moser/Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale osserva che le allegazioni sollevate circa una valutazione parziale dell'esecuzione dell'allontanamento si confondano in realtà con il merito della sentenza. Tali censure verranno pertanto esaminate in seguito. 5. 5.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Conv. Rifugiati o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). 5.2 La giurisprudenza ha inoltre precisato come non occorra entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), abbia già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 5.3 Nello specifico, le autorità italiane hanno riconosciuto al ricorrente la protezione sussidiaria e il 17 settembre 2025 ne hanno esplicitamente accettato la riammissione sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 40/1). Ciò detto, il fatto che il permesso di soggiorno sia scaduto l'(...) 2024 non comporta, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, l'impossibilità per l'insorgente di ottenerne il rinnovo in Italia. Inoltre, la sua riammissione in tale Paese non è vincolata al possesso di tale titolo (cfr. le sentenze del TAF D-5206/2021 del 27 marzo 2024 consid. 4.2.1, E-1012/2022 del 1° aprile 2022 consid. 4.2.2, E-5614/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 7). Peraltro egli non ha neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che l'Italia intenderebbe allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento. Si osserva, infine, che l'eventuale assenza di un obbligo di riammissione dell'interessato da parte dell'Italia, ai sensi dell'art. 4 lett. c Accordo, avrebbe dovuto, se del caso, essere fatta valere dalle competenti autorità italiane, le quali hanno invece esplicitamente accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, risulta esservi un valido accordo di riammissione con l'Italia. 5.4 Conseguentemente, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente, come nel caso che qui ci riguarda, l'allontanamento dalla Svizzera, ordinandone l'esecuzione. Il Tribunale ritiene che ciò è avvenuto nel rispetto della legge poiché l'insorgente non adempie alle condizioni poste per un'astensione dalla citata pronuncia (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). 7. 7.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (verso l'Italia). 7.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 7.3 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione, presentando seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si venga a trovare in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3). 7.3.3 Nella fattispecie, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Italia. L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere un mancato rispetto degli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione, i cui obblighi derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE. 7.3.4 Nel caso in disamina, pur lasciando aperta la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dal ricorrente, occorre rilevare che egli non ha mai risieduto in modo stabile sul territorio italiano. Inoltre, non risultano agli atti riscontri documentali pertinenti attestanti che egli abbia intrapreso sforzi concreti rivolgendosi direttamente alle autorità italiane al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro e altre prestazioni essenziali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti rispettivamente un'eventuale violazione degli stessi. In caso di necessità, appartiene infatti al ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Egli potrà altresì rivolgersi ad altri enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del TAF E-3370/2024 del 5 giugno 2024 consid. 7.5.4). Di conseguenza, non appare che l'insorgente, in caso di ritorno in Italia, si troverebbe ad affrontare una situazione di emergenza esistenziale o trattamenti contrari al diritto internazionale. Aggiungasi infine che i rapporti - a carattere generale - citati nel ricorso non sono atti a modificare tali conclusioni. 7.3.5 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 7.4.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.3.6 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.4 7.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). 7.4.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di vita, alloggio e lavoro che sarebbero state riscontrate dall'insorgente in Italia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. L'Italia è infatti vincolata alla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che gli spettano. 7.4.3 Infine, il ricorrente ha dichiarato, in occasione del colloquio Dublino, di versare in buone condizioni di salute. Successivamente, in data (...), gli è stata diagnosticata un'insonnia, per la quale gli è stato prescritto il farmaco Trittico 50 mg, terapia poi interrotta su sua richiesta il (...) (cfr. atti SEM n. 12/3 e 26/2). Ad ogni modo, qualora se ne presentasse la necessità, egli potrà accedere alle cure mediche alle stesse condizioni valide per i cittadini italiani (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-7144/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 8.4.3.3). 7.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità italiane hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 7.6 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Per i dettagli, conviene rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi).
8. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
10. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: