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D-5206/2021

D-5206/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 Nel suo ricorso, come pure nella replica, l'insorgente lamenta innanzitutto che i suoi timori per il fratello minore (di cui al dossier della SEM N [...] e alla separata procedura del Tribunale di cui al ruolo D-5204/2021) come pure il vincolo di dipendenza di quest'ultimo - asserito minorenne e gravemente malato, di cui non si avrebbe una diagnosi conclusiva - nei suoi confronti, non sarebbero stati considerati né esaminati dall'autorità inferiore nella decisione avversata. La SEM non avrebbe pertanto ottemperato ad un'istruzione completa del suo caso, violando pure il suo diritto di essere sentita (cfr. n. 5-7, pag. 5 seg. e n. 29-30, pag. 16 del ricorso). Altresì, ravvisa un accertamento incompleto del suo stato di salute da parte dell'autorità inferiore, dato che l'F2 del 24 novembre 2021 darebbe indicazioni della visita medica svoltasi il medesimo giorno, come pure di appuntamenti ancora previsti (cfr. n. 27 seg., pag. 15 del ricorso). Nel prosieguo, la ricorrente censura una mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato, per quanto attiene alla comparsa, nell'analisi della situazione generale in Grecia, della frase "non risulta che le sue affermazioni in merito alle condizioni di accoglienza in Grecia siano comprovate". A mente sua, la SEM introdurrebbe una valutazione negativa relativa alla verosimiglianza delle sue allegazioni, senza tuttavia presentare neppure succintamente le ragioni di tale conclusione (cfr. n. 13, pag. 10 del ricorso). In tal senso, la ricorrente si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 3.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 3.3 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.).

E. 3.4 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte. Essa può infatti occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1).

E. 3.5.1 Nella presente disamina, al contrario di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente, ed in accordo invece con quanto espresso dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, lo scrivente Tribunale rileva come dalla decisione impugnata si evinca che sia nella cronistoria dei fatti (cfr. p.to I, pag. 3 segg.), sia nelle motivazioni del provvedimento (cfr. p.to II, pag. 5 segg.), la relazione tra la ricorrente ed il fratello sia stata presa adeguatamente in considerazione dalla SEM. È infatti stato in particolare citato il fatto che l'insorgente, insieme al fratello minore - tuttavia non ritenuto minorenne dall'autorità inferiore né gravemente malato come sostenuto invece dalla ricorrente - abbiano depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2021 e siano in seguito pure stati alloggiati assieme nel Centro federale d'asilo di H._______ (cfr. p.to I/1, pag. 3 della decisione impugnata). Altresì, l'autorità resistente ha esposto correttamente e sufficientemente sia le argomentazioni presentate dall'insorgente nell'ambito del colloquio Dublino, sia successivamente nel diritto di essere sentito concessole (cfr. p.to I/2, pag. 3 e p.to 6, pag. 3 segg.), o ancora nel parere presentato alla bozza di decisione (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione impugnata), e ciò in riferimento anche a suo fratello. Peraltro, come denotato a ragione dalla SEM nella sua risposta al gravame, la procedura della ricorrente e quella del fratello sono state condotte parallelamente, in particolare essendo essi stati alloggiati nel medesimo Centro federale d'asilo (CFA), in seguito attribuiti allo stesso Cantone, come pure avendo l'autorità inferiore notificato le rispettive decisioni il medesimo giorno. Inoltre, nel prosieguo di quanto già adempiuto dalla predetta autorità, anche questo Tribunale coordinerà il presente procedimento con quello di cui alla procedura D-5204/2021. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Altresì, entrambi gli incarti sono presi in considerazione, come tra l'altro richiesto nel ricorso dall'insorgente, per l'evasione delle cause.

E. 3.5.2 Per quanto concerne poi il suo stato di salute, dall'esame dell'incarto si rileva come ella abbia potuto esporlo liberamente nell'ambito del suo colloquio Dublino, asserendo di stare molto bene (cfr. n. 15/3). Dai documenti medici presenti agli atti della SEM, precedenti all'emissione della decisione, si evince inoltre che l'insorgente è stata visitata una prima volta l'11 agosto 2021, per probabile scabbia, dove le è stata prescritta una cura a base di Ivermectina 4cp e Aerius 5 mg, nonché previsto un controllo clinico dopo due settimane (cfr. n. 8/2). Nel corso del consulto seguente, il medico ha potuto constatare come la diagnosi di scabbia sarebbe completamente risolta, nonché ella presenterebbe una disidrosi plantare (presenza di piccole vescicole sulla pianta del piede bilateralmente) e un'acne al viso. In tale contesto, una terapia farmacologica le è stata impostata per queste ultime due problematiche (cfr. n. 19/2). Durante la visita medica successiva, si è osservato un miglioramento delle lesioni plantari, nonché è stata sottoposta ad un test per il covid, risultato negativo. La curante, ha evidenziato quale procedere, soltanto un controllo al bisogno (cfr. n. 20/2). Da ultimo, il 27 ottobre 2021, alla ricorrente sono state diagnosticate un eczema acuto retroauricolare DD nel contesto dell'atopia DD con componente di eczema seborroico, nonché due verruche volgari all'avampiede sinistro e all'alluce sinistro (plantare) in via di risoluzione. Anche per queste problematiche, le sono stati prescritti dei trattamenti topici (cfr. n. 21/1). Ulteriore documentazione medica agli atti, come pure visite previste per l'insorgente prima dell'emissione della decisione avversata, non ne risultano agli atti (cfr. anche n. 30/1 e 31/1), né la ricorrente ne ha allegato neppure nel contesto del suo parere al progetto di decisione, o ha fatto valere qualsivoglia problematica di salute personale. Tenuto conto di quanto precede, la SEM poteva quindi partire dal presupposto che lo stato valetudinario dell'insorgente - pure esposto dall'autorità inferiore integralmente nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II/2, pag. 10 seg.) - era sufficientemente acclarato per poter statuire in piena conoscenza di causa. Quanto invece allegato nel ricorso, risultano essere delle visite mediche che sono state fissate successivamente all'emissione della decisione avversata (cfr. n. 37/2, 38/3 e 39/2), per delle problematiche di salute intervenute in seguito e che non erano in alcun modo state menzionate precedentemente né negli atti all'incarto né dall'insorgente. La SEM non poteva quindi essere tenuta in alcun modo obbligata a prenderle in considerazione al momento della decisione. Dal rapporto medico del 21 dicembre 2021, prodotto in fase ricorsuale dall'insorgente con scritto del 22 dicembre 2021 su richiesta del Tribunale, si evince come il prurito diffuso si è risolto con il trattamento per la scabbia, nonché nell'ambito di una vertigine parossistica benigna (sospetto clinico di disturbo otolitico transitorio, cfr. n. 39/2), le era stata prescritta l'assunzione della vitamina LuvitD3 0,6 ml al giorno (cfr. n. 39/2), ma che attualmente non vi sarebbe alcun trattamento o cura in corso né previsti in futuro. La situazione medica attuale dell'insorgente, è quindi comparabile a quella presa in conto nella decisione avversata dall'autorità inferiore. La questione poi di sapere se lo stato di salute dell'insorgente costituisce un ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento, in ragione della situazione delle persone che beneficiano della protezione in Grecia, rileva del merito e verrà quindi discussa più avanti.

E. 3.5.3 In considerazione di quanto precede, non si ravvede quindi, nel procedere dell'autorità inferiore, alcuna violazione del principio inquisitorio e di stabilimento incompleto o inesatto dei fatti rilevanti, né del diritto di essere sentita dell'insorgente.

E. 3.6 Riguardo poi alla motivazione espressa dall'autorità inferiore circa le affermazioni dell'insorgente sulle condizioni d'accoglienza in Grecia (cfr. p.to III/1, pag. 8 della decisione impugnata), a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, il Tribunale la ritiene essere sufficiente e chiara ai sensi della giurisprudenza in materia sopra citata (cfr. supra consid. 3.4). Invero, anche dalle argomentazioni successive della decisione - in particolare rispetto ai mezzi di prova presentati dall'insorgente per dimostrare la situazione nella quale ella avrebbe vissuto (cfr. p.to III/1, pag. 9 seg.) - sono in modo limpido evincibili le ragioni per le quali la SEM ha ritenuto le asserzioni dell'insorgente non essere atte a capovolgere le sue conclusioni circa la situazione d'accoglienza in Grecia, in linea anche con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. anche infra consid. 7.4). Pertanto, anche la censura di carente motivazione della decisione, risulta essere malfondata ed è pertanto respinta.

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 4.2.1 Nel caso in parola, dagli atti risulta che alla ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia il (...) e che ella era beneficiaria di un permesso di soggiorno valido da quest'ultima data sino al (...) (cfr. n. 10/1, 11/1 e 28/1). Circostanze che sono del resto state pure confermate dalla ricorrente durante il colloquio Dublino (cfr. n. 15/3). Altresì, la Grecia, il 15 novembre 2021, ha dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. n. 28/1). Il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto, a differenza di quanto implicitamente sostenuto nel gravame dall'insorgente (cfr. n. 21, pag. 13 del ricorso), non implica in alcun modo che ella non potrà rinnovarlo (cfr. per la possibilità di rinnovare un'autorizzazione di soggiorno scaduto per le persone che beneficiano di una protezione internazionale le sentenze del Tribunale E-1012/2022 del 1° aprile 2022 consid. 4.2.2, E-5614/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 7), né men che meno che lei avrebbe perso lo statuto di protezione sussidiaria, in particolare vista la risposta positiva di riammissione da parte della competente autorità ellenica. La ricorrente non ha inoltre né allegato né è stata in misura di fornire elementi concreti atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d'origine contravvenendo pertanto al principio di non respingimento. Per le ragioni poi che verranno analizzate dappresso (cfr. infra consid. 7.4), le motivazioni esposte in merito alla situazione presente in Grecia nel ricorso, non riescono a capovolgere la presunzione che la Grecia sia tutt'ora ritenuta uno Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi da parte del Consiglio federale, ciò che fra l'altro non è stato posto in discussione neppure dallo scrivente Tribunale, anche nella sua più recente giurisprudenza (cfr. tra le tante le sentenze D-4666/2023 dell'11 settembre 2023 consid. 6.3, D-2916/2023 del 25 agosto 2023 consid. 4.3, E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 5.2). Il Tribunale rammenta infatti, a tal proposito, che ogni richiedente può dimostrare che, nel suo caso concreto, il suo ritorno nel paese dell'UE designato non è ammissibile o di capovolgere la presunzione secondo la quale è esigibile. Tali punti verranno esaminati di seguito (cfr. infra consid. 7 e seg.; cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3.3).

E. 4.2.2 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

E. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 6.1 con ulteriore rif. cit.).

E. 5.2 Nella presente disamina, vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte di seguito (cfr. infra consid. 7.5), secondo le quali, la ricorrente non ha reso verosimile di avere una relazione stretta ed effettiva con il presunto marito G._______, che possa essere ritenuta lesiva dell'art. 8 CEDU nel caso di un suo allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.

E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione d'insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 7.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento - ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi - così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).

E. 7.3 Nel suo gravame l'insorgente, invocando la violazione dell'art. 3 CEDU, così come dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), si prevale dell'inammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia. Ella considera, in sostanza, citando tra le altre fonti, svariati rapporti di organizzazioni non governative, giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di tribunali stranieri, che ella si ritroverebbe, come già in passato, in una condizione di totale abbandono. Invero, viste le recenti modifiche legislative, che farebbero cessare di fatto dopo la concessione dello statuto di protezione sussidiaria, non verrebbero più erogati né l'alloggio, o una compensazione allo stesso, o altri aiuti materiali o finanziari. La persona detentrice dello statuto di protezione si ritroverebbe quindi, rispetto al cittadino greco o al cittadino straniero regolarmente residente in Grecia, non soltanto svantaggiato, ma anche discriminato e la sua condizione implicherebbe, quasi sistematicamente, una realtà di abbandono materiale e di grave marginalizzazione socio-economica. Sia le dichiarazioni dell'insorgente sia i mezzi di prova da lei prodotti, si inquadrerebbero plausibilmente in tale contesto rispettivamente sarebbero tese a dimostrare la realtà delle condizioni degradanti ed inumane alle quali ella con il fratello sono stati esposti in Grecia e ci si ritroverebbero nel caso di un loro ritorno. A mente della rappresentante legale, viste le carenze strutturali greche e le difficoltà alle quali le autorità elleniche sarebbero confrontate nella gestione dei migranti, comprovate da numerose ed autorevoli fonti, tale situazione permetterebbe di confutare la presunzione che per i beneficiari di protezione internazionale, la Grecia possa ancora essere ritenuto un Paese terzo sicuro.

E. 7.4 Occorre quindi determinare se, tenuto conto della situazione generale in Grecia e delle circostanze personali proprie alla ricorrente, vi siano delle serie ragioni di credere che ella si ritroverà esposta ad un rischio reale di subire, come lo sostiene nel suo ricorso, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni internazionali in caso di allontanamento verso il suddetto Paese.

E. 7.4.1 Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), l'art. 3 CEDU non sarebbe interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese ove la sua situazione economica sarebbe peggiore che nello Stato contraente che la espelle, non risulta essere sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadine di tale Stato ed alle quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente al fine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85).

E. 7.4.2 Sempre secondo la CorteEDU, uno Stato può impegnare la sua responsabilità dal profilo dell'art. 3 CEDU - ciò che renderebbe l'esecuzione dell'allontanamento contrario a tale disposizione - quando pone, con le sue azioni o omissioni, un richiedente l'asilo totalmente dipendente dall'assistenza pubblica, nell'impossibilità di godere in pratica dei diritti che gli permetterebbero di provvedere ai suoi bisogni essenziali, facendolo cadere in una situazione d'indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana (cfr. le sentenze della CorteEDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 27 segg.; Tarakhel contro Svizzera [Grande Camera] del 4 novembre 2014, 29217/12, par. 95 segg.; M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09, par. 250 segg. e par. 263). Al contrario, in assenza di considerazioni umanitarie eccezionalmente imperiose, il fatto che nel caso d'espulsione il richiedente andrebbe incontro ad una degradazione importante delle sue condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente per comportare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. le sentenze della CorteEDU,Mohammed Hussein precitata, par. 71; Sufi e Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011, 8319/07 e 11449/07, par. 281-292; N. contro Regno Unito precitata, par. 42; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 5.5.1).

E. 7.4.3 Il Tribunale non misconosce le informazioni risultanti dai rapporti di più organizzazioni non governative ed organismi, anche citati nel ricorso dall'insorgente, relative alla situazione dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, anche se le misure di protezione di cui beneficiano i richiedenti l'asilo non sono più applicabili alla ricorrente dal momento in cui le è stata riconosciuta la protezione internazionale sussidiaria, la Grecia resta per lo meno tenuta, in rispetto al diritto europeo applicabile, ad assumere i suoi obblighi, tra i quali si annoverano in particolare l'accesso ad un impiego, all'educazione, alla protezione sociale e alle cure mediche, e di farne beneficiare alla ricorrente alle medesime condizioni che i suoi cittadini. La Grecia è inoltre tenuta ad assicurarle l'accesso ad un alloggio e alla libertà di circolazione all'interno del suo territorio, a condizioni equivalenti a quelle concesse a cittadini di Stati terzi risiedenti legalmente nel Paese (cfr. capitolo VII della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011]). Questa giurisprudenza costante, è stata anche recentemente confermata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 (cause congiunte) del 28 marzo 2022 (consid. 9.1). Nella predetta sentenza, il Tribunale ha proceduto ad un'analisi approfondita della situazione dei beneficiari di una protezione internazionale in Grecia, fondata su una pluralità di fonti attuali, affidabili e pertinenti (cfr. sentenza precitata, consid. 8 segg.). Al termine di tale esame, il Tribunale ha confermato la sua giurisprudenza, secondo la quale non si può concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovano in questo paese, in modo generale (ed indipendentemente dalla fattispecie) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o di carenza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana. I problemi conosciuti e le lacune constatate non hanno quindi un'ampiezza tale che permetterebbero di dedurre che tale Paese, per principio, non avrebbe la volontà o la capacità di riconoscere ai beneficiari di una protezione internazionale i diritti e le prerogative che a loro appartengono, rispettivamente che questi non potrebbero ottenerli per la via giudiziaria (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale succitata consid. 11.2; cfr. anche tra le tante le sentenze del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 5.5.4; E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 8.5). Tali constatazioni non impediscono alla ricorrente di stabilire che, nel suo caso particolare, l'esecuzione del suo allontanamento è illecita. Tuttavia, dovrà apportarne la dimostrazione rispetto alla sua situazione personale.

E. 7.4.4 Nel caso in parola, l'insorgente non dimostra che, durante il suo soggiorno in Grecia, quale beneficiaria della protezione internazionale, si sarebbe trovata in una situazione di privazione materiale estrema incompatibile con la dignità umana. Invero, ella ha indicato di essere stata accolta quale richiedente l'asilo in un centro sull'(...) di E._______ e le autorità greche le avrebbero fornito una tenda per dormire, nonché del cibo ed avrebbe potuto effettuare la doccia, anche se soltanto una volta alla settimana. D'altronde, malgrado ella abbia dichiarato di non essere mai stata visitata da un medico, anche se da lei richiesto per una problematica alla pelle che le provocava del dolore, nonché che dopo l'ottenimento della protezione internazionale, le autorità greche l'avrebbero cacciata dal campo, perdendo anche il diritto a ricevere del cibo (cfr. n. 27/4); ella non ha tuttavia dimostrato di aver esaurito tutte le possibilità di far valere i suoi diritti. Il Tribunale osserva difatti, come la ricorrente non ha mai allegato di essersi indirizzata alle autorità greche dopo l'ottenimento della protezione internazionale, ma ha anzi riferito di aver, malgrado le condizioni da ella denunciate d'incuria e d'insicurezza, continuato a vivere con una tenda presa di nascosto nelle prossimità del campo a E._______ per sentirsi più al sicuro, ricevendo a volte anche del cibo da parte di persone (...) risiedenti all'interno del centro (cfr. n. 27/4, pag. 2). Inoltre, si denota come ella abbia riferito di avere delle conoscenze, seppure molto poche, della lingua inglese (cfr. n. 13/10, p.to 1.17.03) e di aver viaggiato in aereo dalla Grecia all'I._______ munita dei documenti d'identità rilasciati dalle autorità greche (cfr. n. 15/3). Inoltre, poco dopo il suo arrivo in Svizzera, ella ha riferito di stare molto bene di salute (cfr. n. 15/3). Da tali asserti, non appare quindi che la ricorrente, malgrado la situazione difficile nel mercato del lavoro ellenico come pure che ella non saprebbe la lingua greca, non fosse in misura di esercitare un'attività lucrativa come pure totalmente priva di risorse finanziarie per far fronte alle difficoltà di trovare un impiego così come un alloggio. Visti i suoi asserti, ella sembra poi aver lasciato la Grecia senza intraprendere dei passi amministrativi particolari per ottenere un aiuto finanziario suppletivo, dei sussidi per la locazione di un alloggio o un sostegno all'integrazione. Dai due video (identici) presentati a supporto dei suoi asserti, a parte far vedere un accampamento di tende, dove né lei né il fratello appaiono, non si evince alcun elemento concreto e sostanziato atto a capovolgere le conclusioni precedenti. Nulla permette quindi agli atti di stabilire che la ricorrente sia stata confrontata all'indifferenza delle autorità greche, anche dopo aver ottenuto la protezione internazionale. Per quanto poi concerne gli asserti dell'insorgente riguardanti l'aggressione che avrebbe subito da parte di alcuni richiedenti l'asilo, riportando una ferita ad un (...) (cfr. n. 27/4), il Tribunale considera che la ricorrente non abbia stabilito in modo soddisfacente che sarebbe stata privata di ogni protezione da parte delle autorità di polizia contro un tale comportamento, se avesse richiesto il loro aiuto - ciò che non ha dichiarato di aver fatto - o depositato una denuncia. Con riferimento ai timori espressi dalla ricorrente che ella possa nuovamente essere vittima di aggressioni in Grecia, in caso di un suo ritorno nello stesso Stato (cfr. n. 33/5, p.to 3, pag. 4), si osserva come nulla nei suoi asserti o agli atti, indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire tali atti. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, nel caso di necessità, alle autorità greche competenti. Paese che peraltro ha pure, come la Svizzera, ratificato gli strumenti internazionali di lotta contro la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne quali la Convenzione di Istanbul e la CEDAW. Inoltre, non v'è alcuna ragione di pensare che ella rischi di essere confrontata di nuovo a degli avvenimenti o a delle situazioni simili in caso di ritorno in Grecia, i suoi asserti in merito essendo qualificabili come mere supposizioni di parte, in quanto non provate da alcun elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza. La ricorrente non stabilisce quindi neppure che, oggettivamente, e secondo ogni probabilità, il suo ritorno in Grecia, la condurrebbe irrimediabilmente ad uno stato di privazione e di abbandono completo che implicherebbe in particolare una degradazione grave del suo stato di salute (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). Invero, nessun elemento serio e concreto permette di ritenere che al suo ritorno in Grecia, la ricorrente si troverebbe confrontata all'indifferenza sia delle autorità sia di tutte le organizzazioni, presenti sul posto e suscettibili di venire in suo aiuto, che non risulta che la ricorrente abbia mai sollecitato neppure in passato. Certo, le sue condizioni di vita materiali in Grecia, quale beneficiaria della protezione internazionale sussidiaria, possono essere più precarie di quelle abitualmente a disposizione delle persone a cui è stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. Tuttavia, né dall'incarto né dalle allegazioni della ricorrente, traspaiono degli elementi che facciano giungere alla conclusione che esistano, in casu, delle considerazioni umanitarie imperiose ostative all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso lo Stato di destinazione, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o ancora all'art. 4 CartaUE (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 8.7).

E. 7.4.5.1 Per ciò che attiene allo stato di salute dell'insorgente, si osserva dapprima che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU, unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 7.4.5.2 Per le problematiche di salute della ricorrente, si rimanda integralmente a quanto già sopra considerato (cfr. consid. 3.5.2). Dal rapporto medico del 21 dicembre 2021, prodotto dalla ricorrente su richiesta del Tribunale con scritto del 22 dicembre 2021, non si indica alcuna diagnosi o trattamento specifico in corso, né che debbano essere garantiti dei controlli medici. Ulteriore documentazione medica o asserti dell'insorgente riguardo al suo stato di salute in fase ricorsuale, non sono evincibili agli atti. Tenuto conto di quanto sopra, la soglia di gravità al senso restrittivo della giurisprudenza testé citata, non è all'evidenza nella fattispecie adempiuta (cfr. in proposito anche infra consid. 8).

E. 7.5 Occorre ora determinare se, come sostenuto implicitamente dall'insorgente in fase ricorsuale, l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia sia contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto all'art. 8 CEDU, vista la sua relazione con G._______(dossier della SEM N [...]).

E. 7.5.1 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il partner giustificante l'ammissione di un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale F-4480/2021 del 16 novembre 2022 consid. 7.2.1 con ulteriori rif. cit.). Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, ripresa dal Tribunale, per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio assomigli ad una "vita familiare", v'è luogo di tenere conto di un certo numero di elementi, come il fatto di sapere se la coppia vive assieme, da quanto tempo e se vi sono dei bambini in comune (cfr. sentenza della CorteEDU Serit Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010 [Grande Camera], n. 3976/05, §10; DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 con rif. cit.).

E. 7.5.2 All'occorrenza, si osserva dapprima, anche avendo consultato l'incarto di G._______ (dossier elettronico della SEM N [...]), che né quest'ultimo - per il quale è stata emanata dalla SEM una decisione negativa con esecuzione dell'allontanamento contro la quale è pendente un ricorso presso il Tribunale al ruolo D-5177/2023 - né la ricorrente, dispongono di un diritto di presenza assicurato in Svizzera ai sensi della giurisprudenza succitata. Già una delle condizioni di applicazione dell'art. 8 CEDU, quindi difetta.

E. 7.5.3 Tuttavia, anche si partisse dal presupposto che l'art. 8 CEDU sia applicabile, l'insorgente non è riuscita nell'intento né di provare di essersi effettivamente sposata con G._______, né che essa intrattenga una relazione stretta ed effettiva con il medesimo. Difatti, la ricorrente ha allegato di essersi sposata religiosamente con J._______ il (...) (cfr. n. 13/10, p.to 1.14, pag. 3), ma di non conoscere la data di nascita dello stesso (cfr. n. 1.14, pag. 4). L'indicazione delle generalità del marito da parte della ricorrente all'inizio della sua procedura, differiscono quindi da quelle di G._______. In proposito non convincono in alcun modo le spiegazioni fornite soltanto con le osservazioni del 21 giugno 2023 dalla ricorrente, che si tratterebbe forse di una diversa trascrizione del nome o per un errore. Né ella né G._______, hanno poi depositato nel corso delle loro procedure un documento che certifichi della loro unione. Le copie di fotografie a colori prodotte dall'insorgente con lo scritto del 21 giugno 2023, non sono neppure atte a provare il legame coniugale, in quanto le stesse possono essere state scattate in contesti e luoghi del tutto differenti da quelli da ella narrati, non comportando le stesse alcun elemento concreto che ne possa dimostrare la data o ancora che effettivamente una di queste sia stata scattata il giorno del suo matrimonio. Peraltro, le medesime essendo unicamente delle copie, possono essere facilmente modificate, e quindi non v'è alcuna certezza circa la loro autenticità. Altresì la ricorrente, a parte riferire che ella avrebbe sposato G._______ in (...) il (...) e che avrebbero convissuto fino a quando, il mese successivo sarebbero iniziate le problematiche che l'avrebbero condotta ad espatriare il (...), non ha fornito ulteriori elementi concreti e sostanziati che supportino la relazione coniugale che avrebbe intessuto con G._______, come neppure che la stessa abbia una relazione stretta ed effettiva con il medesimo, ai sensi della giurisprudenza succitata. Invero, dalle stesse allegazioni della ricorrente, risulta che la medesima avrebbe coabitato con il supposto marito all'incirca per (...), dopo di che ella non avrebbe più avuto alcun contatto diretto con lo stesso - lei non ha difatti neppure dichiarato di essere rimasta con il medesimo in contatto telefonico o altro - fino a che quest'ultimo sarebbe giunto in Svizzera. Inoltre, da informazioni del Tribunale e dagli atti all'incarto, risulta che i medesimi vivano separatamente anche qui in Svizzera, non hanno bambini in comune e non vi sono elementi che provino effettivamente la stabilità e l'intensità del loro legame. Le copie di fotografie ed i tre video prodotti in fase ricorsuale dall'insorgente, che raffigurerebbero la medesima e G._______ qui in Svizzera, non sono atti a modificare la predetta conclusione. L'art. 8 CEDU non trova quindi alcuna applicazione in specie. Peraltro, come denotato a giusta ragione dalla SEM nelle sue osservazioni del 6 luglio 2023, se la ricorrente volesse continuare ad intrattenere un legame con G._______, il suo rientro in Grecia non ne comporterebbe comunque ogni interruzione, bensì rimarrebbero possibili ad esempio contatti telefonici (o via Skype) e tramite messaggi elettronici, nonché la possibilità per lei di recarsi in Svizzera o in Stati terzi per incontrarlo anche di persona, essendo ella beneficiaria della protezione internazionale sussidiaria in Grecia, e quindi potendo richiedere di conseguenza il rispettivo titolo di viaggio.

E. 7.5.4 Da ultimo, si rileva che l'allegato vincolo di dipendenza tra la ricorrente ed il fratello di cui al dossier N (...) - pure dal Tribunale ritenuto maggiorenne, alla stessa stregua della SEM, e a differenza di quanto argomentato nel gravame dalla ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale D-5204/2021 emessa in medesima data della presente) - non è stato provato con nessuna documentazione, in particolare medica a supporto. Difatti, dagli atti all'incarto, non si evince in alcun modo che il legame fraterno tra i due, che il Tribunale non mette in dubbio, all'occasione anche di vicendevole supporto e vicinanza, vada al di là di un legame affettivo tra fratelli, e che non ricada per questo nella protezione dell'art. 8 CEDU. Tuttavia, come già sopra considerato, la scrivente autorità, ha in particolare provveduto a prendere in considerazione i due incarti per l'emissione delle rispettive sentenze, che sono state adottate dal medesimo collegio giudicante. Come poi più volte argomentato dalla SEM in fase ricorsuale, il Tribunale non dubita che l'autorità inferiore tratterà le procedure della ricorrente e del fratello, fino al loro trasferimento verso la Grecia, in modo parallelo.

E. 7.6 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente, è ammissibile sia ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico, sia della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9).

E. 8.2 Il Tribunale ha confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-2810/2023 del 30 agosto 2023 consid. 5.3).

E. 8.3 Come già sopra osservato (consid. 7.4.5), non si evince dagli atti alcun ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Invero, ella non soffre attualmente di problematiche valetudinarie particolari che potrebbero essere ostative al suo rinvio in Grecia, ai sensi della giurisprudenza succitata. Per quanto poi attiene alle ragioni d'ordine generale invocate dalla ricorrente per opporsi all'esecuzione del suo allontanamento, ovvero le difficoltà delle condizioni di vita in Grecia, le medesime non sono sufficienti di per sé per realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11.5.1; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e non costituiscono quindi neppure un ostacolo dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 6.5, E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 9.6).

E. 8.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta quindi essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

E. 9 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente, essendo che ella ha ottenuto la protezione sussidiaria in Grecia.

E. 10 Ne discende quindi che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 11 In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 5 gennaio 2022, e non essendovi elementi per ritenere che lo stato d'indigenza della ricorrente sia nel frattempo mutato, la medesima è dispensata dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5206/2021 Sentenza del 27 marzo 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Contessina Theis, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), Somalia, rappresentata dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 22 novembre 2021 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, il (...) agosto 2021, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ella era accompagnata dal fratello, D._______, che ha pure depositato in medesima data una domanda d'asilo su suolo elvetico (cfr. dossier della SEM N [...]). A.b Da ricerche intraprese dalla SEM nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che la richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo pregressa in Grecia il (...), ottenendone la protezione internazionale il (...). A.c Il 16 agosto 2021, l'interessata ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatale, mentre il (...) agosto 2021, ella ha svolto un'audizione relativa al rilevamento dei suoi dati personali. Nel corso del colloquio Dublino avvenuto il (...) agosto 2021, la richiedente è stata in particolare sentita riguardo al suo stato di salute, circa la competenza nella trattazione della sua domanda d'asilo, come pure riguardo all'identità da lei e dal fratello dichiarata. A.d Il 1° settembre 2021, il 15 settembre 2021 ed il 27 ottobre 2021, l'interessata è stata sottoposta a delle visite mediche. A.e Il 28 ottobre 2021, la richiedente l'asilo, ha inoltrato alla SEM uno scritto inerente alla situazione medica del fratello, chiedendo che egli possa beneficiare del suo supporto e quindi che essi non siano separati e possano rimanere entrambi in Svizzera, postulando di voler rinunciare ad una loro riammissione in Grecia. A.f Con missiva dell'8 novembre 2021, l'autorità inferiore ha concesso alla richiedente la possibilità di esprimersi, entro l'11 novembre 2021, circa la sua intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e di decretare il suo allontanamento dalla Svizzera, dato che sarebbe emerso dalle indagini svolte che ella beneficia della protezione internazionale in Grecia. A.g In data 11 novembre 2021, la SEM ha presentato alle competenti autorità elleniche, una richiesta di riammissione della richiedente fondandosi sulla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 348/98 del 24 dicembre 2008) e sull'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 [RS 0.142.113.729]). A.h In medesima data, la richiedente ha presentato le sue osservazioni al diritto di essere sentito concessole dalla SEM l'8 novembre 2021, esponendo le ragioni che si opporrebbero ad una sua riammissione in Grecia. In particolare, ella avrebbe vissuto con il fratello in condizioni degradanti su suolo ellenico, dapprima in un centro per richiedenti sull'(...) di E._______, avendo quale unico riparo una tenda fornita dalle autorità greche che avrebbero consigliato loro di accamparsi nel (...), indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e di sicurezza. Ivi ci sarebbero state continue risse tra i richiedenti l'asilo ed il centro non sarebbe stato sicuro. L'interessata ha narrato in proposito che, una sera, nel corso di un'aggressione da parte di alcuni richiedenti l'asilo a viso coperto, ella sarebbe stata ferita ad un (...) verosimilmente con (...) e ne porterebbe ancora i segni. Le condizioni igienico-sanitarie, sarebbero state pessime, avendo inoltre la possibilità di effettuare la doccia soltanto una volta alla settimana. Ella avrebbe richiesto di essere visitata da un medico a causa di una problematica alla pelle, ma non avrebbe mai avuto accesso alle cure mediche. Dopo l'ottenimento della protezione internazionale, le autorità l'avrebbero cacciata dal campo con il fratello. Loro avrebbero preso delle tende di nascosto ed avrebbero comunque continuato a dormire in prossimità del campo per sentirsi più sicuri. Non gli sarebbe più stato fornito un pasto ed alcune persone (...) che stavano al centro, ogni tanto li avrebbero aiutati portando loro qualcosa da mangiare. Nel prosieguo, la sua rappresentante legale ha osservato come le dichiarazioni dell'interessata si inserirebbero in modo plausibile all'interno delle condizioni di sovraffollamento e di incuria da parte delle autorità greche nei confronti dei richiedenti l'asilo alloggiati (...) del (...), che sarebbero denunciate da parte di diverse organizzazioni umanitarie, di cui ne cita alcune con le loro fonti. Inoltre, il Governo greco dopo il riconoscimento della protezione internazionale, riterrebbe le persone interessate immediatamente autonome e autosufficienti, venendo però di fatto abbandonate a sé, senza misura compensativa per la perdita dell'alloggio e senza poter aspirare ad un sostegno economico connesso al medesimo. Inoltre, anche l'accesso alle strutture per senza tetto o ad offerte d'abitazioni puntuali da parte di organizzazioni non governative, potrebbe essere ritenuto ragionevolmente esigibile, a causa della cronica penuria di posti e dell'elevata domanda in tal senso. Pertanto, ricadrebbe sull'individuo titolare di protezione internazionale, l'onere di provvedere al suo sostentamento e ad un'abitazione. Tuttavia, a causa dell'estrema difficoltà di accedere al mercato di lavoro greco, e ciò viste le barriere amministrative poste e la difficile situazione economica greca, aggravata dall'impatto della pandemia da Coronavirus (detto anche Covid-19), sarebbe piuttosto illusorio e migliaia di persone beneficiarie della protezione internazionale vivrebbero per strada nelle grandi città come F._______, o in strutture informali dove sarebbero assenti le infrastrutture abitative e sanitarie sufficienti ed adeguate. Pertanto, sarebbe altamente probabile che la richiedente, in caso di ritorno in Grecia, si trovi nuovamente costretta a vivere in condizioni disumane e degradanti. Inoltre, quale donna nubile e sola, e data l'eccezionale fragilità del nucleo familiare composto da lei e dal fratello minore gravemente malato, vi sarebbe il rischio che ella possa nuovamente essere vittima di aggressioni. Il suo rinvio in Grecia si porrebbe quindi in contrasto con gli strumenti di diritto internazionale, che tutelerebbero la peculiare condizione di donne vittime di violenze e discriminazioni, quali la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (RS 0.311.35, di seguito: Convenzione di Istanbul) e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108, di seguito: CEDAW). Alla luce di queste considerazioni, la richiedente ha proposto alla SEM di rinunciare ad una riammissione in Grecia e di voler proseguire l'esame della sua fattispecie nell'ambito di una procedura nazionale d'asilo e d'allontanamento. Per attestare delle condizioni in cui avrebbe vissuto in Grecia, la richiedente ha prodotto due video identici (uno con l'audio ed uno senza; trascritti su pennetta USB, versata agli atti della SEM nel dossier del fratello dell'interessata, N [...]). A.i Il 15 novembre 2021, le preposte autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessata ed hanno indicato che alla stessa è stata accordata la protezione sussidiaria il (...) e che dispone di un permesso di soggiorno valido da quest'ultima data fino al (...). Hanno inoltre segnalato come presso di loro, la richiedente è registrata con l'identità B.______, nata il (...), cittadina somala. A.j Il 22 novembre 2021, la richiedente ha inoltrato il suo parere al progetto di decisione della SEM del 18 novembre 2021. B. Con decisione del 22 novembre 2021, notificata il 23 novembre 2021 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-35/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato il suo allontanamento, nonché l'esecuzione della predetta misura, verso la Grecia. C. Tramite il ricorso del 30 novembre 2021, l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso al suo annullamento ed alla restituzione degli atti alla SEM al fine del completamento istruttorio. Altresì, ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In allegato, ella ha trasmesso in copia, la dichiarazione del fratello circa l'autorizzazione per l'insorgente di accesso ai suoi atti di causa per la procedura d'asilo e ricorsuale (di cui alla procedura del Tribunale D-5204/2021), nonché della documentazione medica del fratello già assunta agli atti SEM nell'incarto di quest'ultimo (cfr. dossier N [...]). D. D.a Con decisione incidentale del 7 dicembre 2021, il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e l'ha invitata a produrre il mezzo di prova citato nel suo ricorso (cfr. sub doc. 6) e non pervenuto al Tribunale, fino al 22 dicembre 2021; nonché, nello stesso termine, a inoltrare un certificato medico completo relativo al suo stato di salute, ai sensi dei considerandi. D.b Per mezzo della missiva del 22 dicembre 2021, la ricorrente ha inviato, in copia, il foglio di trasmissione di informazioni mediche (cosiddetto "F2") del 23 novembre 2021 (documento mancante in allegato al ricorso); il certificato medico completo del 21 dicembre 2021, nonché l'F2 del 13 dicembre 2021, tutti inerenti al suo stato di salute. E. Con decisione incidentale del 5 gennaio 2022, il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria formulata dall'insorgente nel suo memoriale ricorsuale, ed ha invitato parimenti la SEM a voler presentare una risposta al ricorso. Quest'ultima autorità ha presentato quanto richiesto con scritto dell'11 gennaio 2022, ove ha postulato il respingimento del gravame. F. Il 12 ottobre 2022, la ricorrente ha avuto modo di presentare la sua replica, nella quale si è essenzialmente riconfermata nelle sue argomentazioni e richieste di causa. G. Dal canto suo la SEM, ha potuto inoltrare la sua duplica il 26 ottobre 2022, ribadendo nella stessa le sue conclusioni. Quest'ultima è stata inoltrata alla ricorrente per conoscenza dal Tribunale, con ordinanza del 2 novembre 2022, ove si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti, riservandosi tuttavia la possibilità di effettuare altre misure d'istruzione necessarie. H. Tramite missiva del 6 aprile 2023, la ricorrente ha comunicato che il presunto marito G._______(di cui al dossier della SEM N [...]), sarebbe giunto in Svizzera ed avrebbe inoltrato una domanda d'asilo. Ha quindi chiesto al Tribunale di tenere conto della predetta relazione per statuire sul suo ricorso. I. Visto quanto sopra, il giudice istruttore della pratica, ha chiesto alla SEM di volersi determinare in merito con ordinanza del 15 maggio 2023, ciò che è avvenuto con osservazioni del 24 maggio 2023 da parte di quest'ultima autorità. A mente dell'autorità resistente, non vi sarebbero sufficienti elementi a sostegno della tesi che la ricorrente e la persona giunta in Svizzera, siano effettivamente sposati o vivano in una relazione protetta dall'art. 8 CEDU. J. Con due missive separate, entrambe datate 21 giugno 2023, la ricorrente ha allegato cinque fotografie che la ritrarrebbero con il presunto marito, nonché una pennetta USB contenente tre video raffiguranti gli stessi in Svizzera. In particolare, l'insorgente ha affermato che già dal suo arrivo in Svizzera avrebbe dichiarato di essersi sposata con il marito religiosamente e che la differenza nell'identità di quest'ultimo rispetto a quanto da lei affermato durante il suo verbale di rilevamento dei dati personali, proverrebbe molto verosimilmente da un errore di trascrizione o per una traslitterazione. Ella ha aggiunto di essersi sposata con il medesimo il (...) in una (...), e per questo non avrebbe documenti che lo attestano. Dopo la celebrazione, avrebbe convissuto con il coniuge fino al mese successivo, allorché le problematiche che l'avrebbero condotta all'espatrio, nel (...) del medesimo anno, li avrebbero portati dapprima a separarsi e poi a partire dalla Somalia. Da quando i coniugi si sarebbero ritrovati e ricongiunti in Svizzera, si sentirebbero e vedrebbero costantemente. Pertanto l'effettività e la stabilità della loro relazione sarebbe comprovata. K. L'autorità inferiore, nelle sue osservazioni del 6 luglio 2023, anche prendendo in conto i nuovi mezzi di prova presentati dall'insorgente, ha ritenuto che la ricorrente ed il supposto marito, non vivano in una relazione protetta dall'art. 8 CEDU. Invero, dalle dichiarazioni dell'insorgente, risulterebbe che gli interessati abbiano convissuto soltanto per (...), vivano separati da oltre (...) anni, non avendo quasi mai condotto una vita assieme, né avrebbero figli in comune. Per di più non vi sarebbero atti ufficiali in grado di certificare il loro matrimonio. Peraltro la ricorrente potrebbe farsi rilasciare dei documenti di viaggio dalle autorità greche per mantenere i contatti, anche di persona, con G._______, non contestando per il resto la SEM la volontà di condurre da parte degli interessati d'ora in avanti una vita in comune. L. Nel suo scritto del 9 agosto 2023, la ricorrente, rilevando come il legame con il supposto marito non si sarebbe mai interrotto e che sarebbero stati costretti, per gravi motivi ed indipendenti dalla loro volontà, a separarsi, ha riconfermato per il resto le sue argomentazioni e conclusioni ricorsuali. Tale presa di posizione è stata inviata dal Tribunale per conoscenza alla SEM con ordinanza del 10 agosto 2023, nella quale si è statuita nuovamente la chiusura dello scambio di scritti. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Nel suo ricorso, come pure nella replica, l'insorgente lamenta innanzitutto che i suoi timori per il fratello minore (di cui al dossier della SEM N [...] e alla separata procedura del Tribunale di cui al ruolo D-5204/2021) come pure il vincolo di dipendenza di quest'ultimo - asserito minorenne e gravemente malato, di cui non si avrebbe una diagnosi conclusiva - nei suoi confronti, non sarebbero stati considerati né esaminati dall'autorità inferiore nella decisione avversata. La SEM non avrebbe pertanto ottemperato ad un'istruzione completa del suo caso, violando pure il suo diritto di essere sentita (cfr. n. 5-7, pag. 5 seg. e n. 29-30, pag. 16 del ricorso). Altresì, ravvisa un accertamento incompleto del suo stato di salute da parte dell'autorità inferiore, dato che l'F2 del 24 novembre 2021 darebbe indicazioni della visita medica svoltasi il medesimo giorno, come pure di appuntamenti ancora previsti (cfr. n. 27 seg., pag. 15 del ricorso). Nel prosieguo, la ricorrente censura una mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato, per quanto attiene alla comparsa, nell'analisi della situazione generale in Grecia, della frase "non risulta che le sue affermazioni in merito alle condizioni di accoglienza in Grecia siano comprovate". A mente sua, la SEM introdurrebbe una valutazione negativa relativa alla verosimiglianza delle sue allegazioni, senza tuttavia presentare neppure succintamente le ragioni di tale conclusione (cfr. n. 13, pag. 10 del ricorso). In tal senso, la ricorrente si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 3.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 3.3 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). 3.4 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte. Essa può infatti occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). 3.5 3.5.1 Nella presente disamina, al contrario di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente, ed in accordo invece con quanto espresso dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, lo scrivente Tribunale rileva come dalla decisione impugnata si evinca che sia nella cronistoria dei fatti (cfr. p.to I, pag. 3 segg.), sia nelle motivazioni del provvedimento (cfr. p.to II, pag. 5 segg.), la relazione tra la ricorrente ed il fratello sia stata presa adeguatamente in considerazione dalla SEM. È infatti stato in particolare citato il fatto che l'insorgente, insieme al fratello minore - tuttavia non ritenuto minorenne dall'autorità inferiore né gravemente malato come sostenuto invece dalla ricorrente - abbiano depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2021 e siano in seguito pure stati alloggiati assieme nel Centro federale d'asilo di H._______ (cfr. p.to I/1, pag. 3 della decisione impugnata). Altresì, l'autorità resistente ha esposto correttamente e sufficientemente sia le argomentazioni presentate dall'insorgente nell'ambito del colloquio Dublino, sia successivamente nel diritto di essere sentito concessole (cfr. p.to I/2, pag. 3 e p.to 6, pag. 3 segg.), o ancora nel parere presentato alla bozza di decisione (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione impugnata), e ciò in riferimento anche a suo fratello. Peraltro, come denotato a ragione dalla SEM nella sua risposta al gravame, la procedura della ricorrente e quella del fratello sono state condotte parallelamente, in particolare essendo essi stati alloggiati nel medesimo Centro federale d'asilo (CFA), in seguito attribuiti allo stesso Cantone, come pure avendo l'autorità inferiore notificato le rispettive decisioni il medesimo giorno. Inoltre, nel prosieguo di quanto già adempiuto dalla predetta autorità, anche questo Tribunale coordinerà il presente procedimento con quello di cui alla procedura D-5204/2021. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Altresì, entrambi gli incarti sono presi in considerazione, come tra l'altro richiesto nel ricorso dall'insorgente, per l'evasione delle cause. 3.5.2 Per quanto concerne poi il suo stato di salute, dall'esame dell'incarto si rileva come ella abbia potuto esporlo liberamente nell'ambito del suo colloquio Dublino, asserendo di stare molto bene (cfr. n. 15/3). Dai documenti medici presenti agli atti della SEM, precedenti all'emissione della decisione, si evince inoltre che l'insorgente è stata visitata una prima volta l'11 agosto 2021, per probabile scabbia, dove le è stata prescritta una cura a base di Ivermectina 4cp e Aerius 5 mg, nonché previsto un controllo clinico dopo due settimane (cfr. n. 8/2). Nel corso del consulto seguente, il medico ha potuto constatare come la diagnosi di scabbia sarebbe completamente risolta, nonché ella presenterebbe una disidrosi plantare (presenza di piccole vescicole sulla pianta del piede bilateralmente) e un'acne al viso. In tale contesto, una terapia farmacologica le è stata impostata per queste ultime due problematiche (cfr. n. 19/2). Durante la visita medica successiva, si è osservato un miglioramento delle lesioni plantari, nonché è stata sottoposta ad un test per il covid, risultato negativo. La curante, ha evidenziato quale procedere, soltanto un controllo al bisogno (cfr. n. 20/2). Da ultimo, il 27 ottobre 2021, alla ricorrente sono state diagnosticate un eczema acuto retroauricolare DD nel contesto dell'atopia DD con componente di eczema seborroico, nonché due verruche volgari all'avampiede sinistro e all'alluce sinistro (plantare) in via di risoluzione. Anche per queste problematiche, le sono stati prescritti dei trattamenti topici (cfr. n. 21/1). Ulteriore documentazione medica agli atti, come pure visite previste per l'insorgente prima dell'emissione della decisione avversata, non ne risultano agli atti (cfr. anche n. 30/1 e 31/1), né la ricorrente ne ha allegato neppure nel contesto del suo parere al progetto di decisione, o ha fatto valere qualsivoglia problematica di salute personale. Tenuto conto di quanto precede, la SEM poteva quindi partire dal presupposto che lo stato valetudinario dell'insorgente - pure esposto dall'autorità inferiore integralmente nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II/2, pag. 10 seg.) - era sufficientemente acclarato per poter statuire in piena conoscenza di causa. Quanto invece allegato nel ricorso, risultano essere delle visite mediche che sono state fissate successivamente all'emissione della decisione avversata (cfr. n. 37/2, 38/3 e 39/2), per delle problematiche di salute intervenute in seguito e che non erano in alcun modo state menzionate precedentemente né negli atti all'incarto né dall'insorgente. La SEM non poteva quindi essere tenuta in alcun modo obbligata a prenderle in considerazione al momento della decisione. Dal rapporto medico del 21 dicembre 2021, prodotto in fase ricorsuale dall'insorgente con scritto del 22 dicembre 2021 su richiesta del Tribunale, si evince come il prurito diffuso si è risolto con il trattamento per la scabbia, nonché nell'ambito di una vertigine parossistica benigna (sospetto clinico di disturbo otolitico transitorio, cfr. n. 39/2), le era stata prescritta l'assunzione della vitamina LuvitD3 0,6 ml al giorno (cfr. n. 39/2), ma che attualmente non vi sarebbe alcun trattamento o cura in corso né previsti in futuro. La situazione medica attuale dell'insorgente, è quindi comparabile a quella presa in conto nella decisione avversata dall'autorità inferiore. La questione poi di sapere se lo stato di salute dell'insorgente costituisce un ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento, in ragione della situazione delle persone che beneficiano della protezione in Grecia, rileva del merito e verrà quindi discussa più avanti. 3.5.3 In considerazione di quanto precede, non si ravvede quindi, nel procedere dell'autorità inferiore, alcuna violazione del principio inquisitorio e di stabilimento incompleto o inesatto dei fatti rilevanti, né del diritto di essere sentita dell'insorgente. 3.6 Riguardo poi alla motivazione espressa dall'autorità inferiore circa le affermazioni dell'insorgente sulle condizioni d'accoglienza in Grecia (cfr. p.to III/1, pag. 8 della decisione impugnata), a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, il Tribunale la ritiene essere sufficiente e chiara ai sensi della giurisprudenza in materia sopra citata (cfr. supra consid. 3.4). Invero, anche dalle argomentazioni successive della decisione - in particolare rispetto ai mezzi di prova presentati dall'insorgente per dimostrare la situazione nella quale ella avrebbe vissuto (cfr. p.to III/1, pag. 9 seg.) - sono in modo limpido evincibili le ragioni per le quali la SEM ha ritenuto le asserzioni dell'insorgente non essere atte a capovolgere le sue conclusioni circa la situazione d'accoglienza in Grecia, in linea anche con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. anche infra consid. 7.4). Pertanto, anche la censura di carente motivazione della decisione, risulta essere malfondata ed è pertanto respinta. 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 4.2 4.2.1 Nel caso in parola, dagli atti risulta che alla ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia il (...) e che ella era beneficiaria di un permesso di soggiorno valido da quest'ultima data sino al (...) (cfr. n. 10/1, 11/1 e 28/1). Circostanze che sono del resto state pure confermate dalla ricorrente durante il colloquio Dublino (cfr. n. 15/3). Altresì, la Grecia, il 15 novembre 2021, ha dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. n. 28/1). Il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto, a differenza di quanto implicitamente sostenuto nel gravame dall'insorgente (cfr. n. 21, pag. 13 del ricorso), non implica in alcun modo che ella non potrà rinnovarlo (cfr. per la possibilità di rinnovare un'autorizzazione di soggiorno scaduto per le persone che beneficiano di una protezione internazionale le sentenze del Tribunale E-1012/2022 del 1° aprile 2022 consid. 4.2.2, E-5614/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 7), né men che meno che lei avrebbe perso lo statuto di protezione sussidiaria, in particolare vista la risposta positiva di riammissione da parte della competente autorità ellenica. La ricorrente non ha inoltre né allegato né è stata in misura di fornire elementi concreti atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d'origine contravvenendo pertanto al principio di non respingimento. Per le ragioni poi che verranno analizzate dappresso (cfr. infra consid. 7.4), le motivazioni esposte in merito alla situazione presente in Grecia nel ricorso, non riescono a capovolgere la presunzione che la Grecia sia tutt'ora ritenuta uno Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi da parte del Consiglio federale, ciò che fra l'altro non è stato posto in discussione neppure dallo scrivente Tribunale, anche nella sua più recente giurisprudenza (cfr. tra le tante le sentenze D-4666/2023 dell'11 settembre 2023 consid. 6.3, D-2916/2023 del 25 agosto 2023 consid. 4.3, E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 5.2). Il Tribunale rammenta infatti, a tal proposito, che ogni richiedente può dimostrare che, nel suo caso concreto, il suo ritorno nel paese dell'UE designato non è ammissibile o di capovolgere la presunzione secondo la quale è esigibile. Tali punti verranno esaminati di seguito (cfr. infra consid. 7 e seg.; cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3.3). 4.2.2 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 5. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 6.1 con ulteriore rif. cit.). 5.2 Nella presente disamina, vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte di seguito (cfr. infra consid. 7.5), secondo le quali, la ricorrente non ha reso verosimile di avere una relazione stretta ed effettiva con il presunto marito G._______, che possa essere ritenuta lesiva dell'art. 8 CEDU nel caso di un suo allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione d'insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento - ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi - così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 7.3 Nel suo gravame l'insorgente, invocando la violazione dell'art. 3 CEDU, così come dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), si prevale dell'inammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia. Ella considera, in sostanza, citando tra le altre fonti, svariati rapporti di organizzazioni non governative, giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di tribunali stranieri, che ella si ritroverebbe, come già in passato, in una condizione di totale abbandono. Invero, viste le recenti modifiche legislative, che farebbero cessare di fatto dopo la concessione dello statuto di protezione sussidiaria, non verrebbero più erogati né l'alloggio, o una compensazione allo stesso, o altri aiuti materiali o finanziari. La persona detentrice dello statuto di protezione si ritroverebbe quindi, rispetto al cittadino greco o al cittadino straniero regolarmente residente in Grecia, non soltanto svantaggiato, ma anche discriminato e la sua condizione implicherebbe, quasi sistematicamente, una realtà di abbandono materiale e di grave marginalizzazione socio-economica. Sia le dichiarazioni dell'insorgente sia i mezzi di prova da lei prodotti, si inquadrerebbero plausibilmente in tale contesto rispettivamente sarebbero tese a dimostrare la realtà delle condizioni degradanti ed inumane alle quali ella con il fratello sono stati esposti in Grecia e ci si ritroverebbero nel caso di un loro ritorno. A mente della rappresentante legale, viste le carenze strutturali greche e le difficoltà alle quali le autorità elleniche sarebbero confrontate nella gestione dei migranti, comprovate da numerose ed autorevoli fonti, tale situazione permetterebbe di confutare la presunzione che per i beneficiari di protezione internazionale, la Grecia possa ancora essere ritenuto un Paese terzo sicuro. 7.4 Occorre quindi determinare se, tenuto conto della situazione generale in Grecia e delle circostanze personali proprie alla ricorrente, vi siano delle serie ragioni di credere che ella si ritroverà esposta ad un rischio reale di subire, come lo sostiene nel suo ricorso, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni internazionali in caso di allontanamento verso il suddetto Paese. 7.4.1 Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), l'art. 3 CEDU non sarebbe interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese ove la sua situazione economica sarebbe peggiore che nello Stato contraente che la espelle, non risulta essere sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadine di tale Stato ed alle quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente al fine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85). 7.4.2 Sempre secondo la CorteEDU, uno Stato può impegnare la sua responsabilità dal profilo dell'art. 3 CEDU - ciò che renderebbe l'esecuzione dell'allontanamento contrario a tale disposizione - quando pone, con le sue azioni o omissioni, un richiedente l'asilo totalmente dipendente dall'assistenza pubblica, nell'impossibilità di godere in pratica dei diritti che gli permetterebbero di provvedere ai suoi bisogni essenziali, facendolo cadere in una situazione d'indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana (cfr. le sentenze della CorteEDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 27 segg.; Tarakhel contro Svizzera [Grande Camera] del 4 novembre 2014, 29217/12, par. 95 segg.; M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09, par. 250 segg. e par. 263). Al contrario, in assenza di considerazioni umanitarie eccezionalmente imperiose, il fatto che nel caso d'espulsione il richiedente andrebbe incontro ad una degradazione importante delle sue condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente per comportare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. le sentenze della CorteEDU,Mohammed Hussein precitata, par. 71; Sufi e Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011, 8319/07 e 11449/07, par. 281-292; N. contro Regno Unito precitata, par. 42; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 5.5.1). 7.4.3 Il Tribunale non misconosce le informazioni risultanti dai rapporti di più organizzazioni non governative ed organismi, anche citati nel ricorso dall'insorgente, relative alla situazione dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, anche se le misure di protezione di cui beneficiano i richiedenti l'asilo non sono più applicabili alla ricorrente dal momento in cui le è stata riconosciuta la protezione internazionale sussidiaria, la Grecia resta per lo meno tenuta, in rispetto al diritto europeo applicabile, ad assumere i suoi obblighi, tra i quali si annoverano in particolare l'accesso ad un impiego, all'educazione, alla protezione sociale e alle cure mediche, e di farne beneficiare alla ricorrente alle medesime condizioni che i suoi cittadini. La Grecia è inoltre tenuta ad assicurarle l'accesso ad un alloggio e alla libertà di circolazione all'interno del suo territorio, a condizioni equivalenti a quelle concesse a cittadini di Stati terzi risiedenti legalmente nel Paese (cfr. capitolo VII della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011]). Questa giurisprudenza costante, è stata anche recentemente confermata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 (cause congiunte) del 28 marzo 2022 (consid. 9.1). Nella predetta sentenza, il Tribunale ha proceduto ad un'analisi approfondita della situazione dei beneficiari di una protezione internazionale in Grecia, fondata su una pluralità di fonti attuali, affidabili e pertinenti (cfr. sentenza precitata, consid. 8 segg.). Al termine di tale esame, il Tribunale ha confermato la sua giurisprudenza, secondo la quale non si può concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovano in questo paese, in modo generale (ed indipendentemente dalla fattispecie) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o di carenza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana. I problemi conosciuti e le lacune constatate non hanno quindi un'ampiezza tale che permetterebbero di dedurre che tale Paese, per principio, non avrebbe la volontà o la capacità di riconoscere ai beneficiari di una protezione internazionale i diritti e le prerogative che a loro appartengono, rispettivamente che questi non potrebbero ottenerli per la via giudiziaria (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale succitata consid. 11.2; cfr. anche tra le tante le sentenze del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 5.5.4; E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 8.5). Tali constatazioni non impediscono alla ricorrente di stabilire che, nel suo caso particolare, l'esecuzione del suo allontanamento è illecita. Tuttavia, dovrà apportarne la dimostrazione rispetto alla sua situazione personale. 7.4.4 Nel caso in parola, l'insorgente non dimostra che, durante il suo soggiorno in Grecia, quale beneficiaria della protezione internazionale, si sarebbe trovata in una situazione di privazione materiale estrema incompatibile con la dignità umana. Invero, ella ha indicato di essere stata accolta quale richiedente l'asilo in un centro sull'(...) di E._______ e le autorità greche le avrebbero fornito una tenda per dormire, nonché del cibo ed avrebbe potuto effettuare la doccia, anche se soltanto una volta alla settimana. D'altronde, malgrado ella abbia dichiarato di non essere mai stata visitata da un medico, anche se da lei richiesto per una problematica alla pelle che le provocava del dolore, nonché che dopo l'ottenimento della protezione internazionale, le autorità greche l'avrebbero cacciata dal campo, perdendo anche il diritto a ricevere del cibo (cfr. n. 27/4); ella non ha tuttavia dimostrato di aver esaurito tutte le possibilità di far valere i suoi diritti. Il Tribunale osserva difatti, come la ricorrente non ha mai allegato di essersi indirizzata alle autorità greche dopo l'ottenimento della protezione internazionale, ma ha anzi riferito di aver, malgrado le condizioni da ella denunciate d'incuria e d'insicurezza, continuato a vivere con una tenda presa di nascosto nelle prossimità del campo a E._______ per sentirsi più al sicuro, ricevendo a volte anche del cibo da parte di persone (...) risiedenti all'interno del centro (cfr. n. 27/4, pag. 2). Inoltre, si denota come ella abbia riferito di avere delle conoscenze, seppure molto poche, della lingua inglese (cfr. n. 13/10, p.to 1.17.03) e di aver viaggiato in aereo dalla Grecia all'I._______ munita dei documenti d'identità rilasciati dalle autorità greche (cfr. n. 15/3). Inoltre, poco dopo il suo arrivo in Svizzera, ella ha riferito di stare molto bene di salute (cfr. n. 15/3). Da tali asserti, non appare quindi che la ricorrente, malgrado la situazione difficile nel mercato del lavoro ellenico come pure che ella non saprebbe la lingua greca, non fosse in misura di esercitare un'attività lucrativa come pure totalmente priva di risorse finanziarie per far fronte alle difficoltà di trovare un impiego così come un alloggio. Visti i suoi asserti, ella sembra poi aver lasciato la Grecia senza intraprendere dei passi amministrativi particolari per ottenere un aiuto finanziario suppletivo, dei sussidi per la locazione di un alloggio o un sostegno all'integrazione. Dai due video (identici) presentati a supporto dei suoi asserti, a parte far vedere un accampamento di tende, dove né lei né il fratello appaiono, non si evince alcun elemento concreto e sostanziato atto a capovolgere le conclusioni precedenti. Nulla permette quindi agli atti di stabilire che la ricorrente sia stata confrontata all'indifferenza delle autorità greche, anche dopo aver ottenuto la protezione internazionale. Per quanto poi concerne gli asserti dell'insorgente riguardanti l'aggressione che avrebbe subito da parte di alcuni richiedenti l'asilo, riportando una ferita ad un (...) (cfr. n. 27/4), il Tribunale considera che la ricorrente non abbia stabilito in modo soddisfacente che sarebbe stata privata di ogni protezione da parte delle autorità di polizia contro un tale comportamento, se avesse richiesto il loro aiuto - ciò che non ha dichiarato di aver fatto - o depositato una denuncia. Con riferimento ai timori espressi dalla ricorrente che ella possa nuovamente essere vittima di aggressioni in Grecia, in caso di un suo ritorno nello stesso Stato (cfr. n. 33/5, p.to 3, pag. 4), si osserva come nulla nei suoi asserti o agli atti, indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire tali atti. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, nel caso di necessità, alle autorità greche competenti. Paese che peraltro ha pure, come la Svizzera, ratificato gli strumenti internazionali di lotta contro la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne quali la Convenzione di Istanbul e la CEDAW. Inoltre, non v'è alcuna ragione di pensare che ella rischi di essere confrontata di nuovo a degli avvenimenti o a delle situazioni simili in caso di ritorno in Grecia, i suoi asserti in merito essendo qualificabili come mere supposizioni di parte, in quanto non provate da alcun elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza. La ricorrente non stabilisce quindi neppure che, oggettivamente, e secondo ogni probabilità, il suo ritorno in Grecia, la condurrebbe irrimediabilmente ad uno stato di privazione e di abbandono completo che implicherebbe in particolare una degradazione grave del suo stato di salute (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). Invero, nessun elemento serio e concreto permette di ritenere che al suo ritorno in Grecia, la ricorrente si troverebbe confrontata all'indifferenza sia delle autorità sia di tutte le organizzazioni, presenti sul posto e suscettibili di venire in suo aiuto, che non risulta che la ricorrente abbia mai sollecitato neppure in passato. Certo, le sue condizioni di vita materiali in Grecia, quale beneficiaria della protezione internazionale sussidiaria, possono essere più precarie di quelle abitualmente a disposizione delle persone a cui è stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. Tuttavia, né dall'incarto né dalle allegazioni della ricorrente, traspaiono degli elementi che facciano giungere alla conclusione che esistano, in casu, delle considerazioni umanitarie imperiose ostative all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso lo Stato di destinazione, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o ancora all'art. 4 CartaUE (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 8.7). 7.4.5 7.4.5.1 Per ciò che attiene allo stato di salute dell'insorgente, si osserva dapprima che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU, unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 7.4.5.2 Per le problematiche di salute della ricorrente, si rimanda integralmente a quanto già sopra considerato (cfr. consid. 3.5.2). Dal rapporto medico del 21 dicembre 2021, prodotto dalla ricorrente su richiesta del Tribunale con scritto del 22 dicembre 2021, non si indica alcuna diagnosi o trattamento specifico in corso, né che debbano essere garantiti dei controlli medici. Ulteriore documentazione medica o asserti dell'insorgente riguardo al suo stato di salute in fase ricorsuale, non sono evincibili agli atti. Tenuto conto di quanto sopra, la soglia di gravità al senso restrittivo della giurisprudenza testé citata, non è all'evidenza nella fattispecie adempiuta (cfr. in proposito anche infra consid. 8). 7.5 Occorre ora determinare se, come sostenuto implicitamente dall'insorgente in fase ricorsuale, l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia sia contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto all'art. 8 CEDU, vista la sua relazione con G._______(dossier della SEM N [...]). 7.5.1 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il partner giustificante l'ammissione di un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale F-4480/2021 del 16 novembre 2022 consid. 7.2.1 con ulteriori rif. cit.). Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, ripresa dal Tribunale, per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio assomigli ad una "vita familiare", v'è luogo di tenere conto di un certo numero di elementi, come il fatto di sapere se la coppia vive assieme, da quanto tempo e se vi sono dei bambini in comune (cfr. sentenza della CorteEDU Serit Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010 [Grande Camera], n. 3976/05, §10; DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 con rif. cit.). 7.5.2 All'occorrenza, si osserva dapprima, anche avendo consultato l'incarto di G._______ (dossier elettronico della SEM N [...]), che né quest'ultimo - per il quale è stata emanata dalla SEM una decisione negativa con esecuzione dell'allontanamento contro la quale è pendente un ricorso presso il Tribunale al ruolo D-5177/2023 - né la ricorrente, dispongono di un diritto di presenza assicurato in Svizzera ai sensi della giurisprudenza succitata. Già una delle condizioni di applicazione dell'art. 8 CEDU, quindi difetta. 7.5.3 Tuttavia, anche si partisse dal presupposto che l'art. 8 CEDU sia applicabile, l'insorgente non è riuscita nell'intento né di provare di essersi effettivamente sposata con G._______, né che essa intrattenga una relazione stretta ed effettiva con il medesimo. Difatti, la ricorrente ha allegato di essersi sposata religiosamente con J._______ il (...) (cfr. n. 13/10, p.to 1.14, pag. 3), ma di non conoscere la data di nascita dello stesso (cfr. n. 1.14, pag. 4). L'indicazione delle generalità del marito da parte della ricorrente all'inizio della sua procedura, differiscono quindi da quelle di G._______. In proposito non convincono in alcun modo le spiegazioni fornite soltanto con le osservazioni del 21 giugno 2023 dalla ricorrente, che si tratterebbe forse di una diversa trascrizione del nome o per un errore. Né ella né G._______, hanno poi depositato nel corso delle loro procedure un documento che certifichi della loro unione. Le copie di fotografie a colori prodotte dall'insorgente con lo scritto del 21 giugno 2023, non sono neppure atte a provare il legame coniugale, in quanto le stesse possono essere state scattate in contesti e luoghi del tutto differenti da quelli da ella narrati, non comportando le stesse alcun elemento concreto che ne possa dimostrare la data o ancora che effettivamente una di queste sia stata scattata il giorno del suo matrimonio. Peraltro, le medesime essendo unicamente delle copie, possono essere facilmente modificate, e quindi non v'è alcuna certezza circa la loro autenticità. Altresì la ricorrente, a parte riferire che ella avrebbe sposato G._______ in (...) il (...) e che avrebbero convissuto fino a quando, il mese successivo sarebbero iniziate le problematiche che l'avrebbero condotta ad espatriare il (...), non ha fornito ulteriori elementi concreti e sostanziati che supportino la relazione coniugale che avrebbe intessuto con G._______, come neppure che la stessa abbia una relazione stretta ed effettiva con il medesimo, ai sensi della giurisprudenza succitata. Invero, dalle stesse allegazioni della ricorrente, risulta che la medesima avrebbe coabitato con il supposto marito all'incirca per (...), dopo di che ella non avrebbe più avuto alcun contatto diretto con lo stesso - lei non ha difatti neppure dichiarato di essere rimasta con il medesimo in contatto telefonico o altro - fino a che quest'ultimo sarebbe giunto in Svizzera. Inoltre, da informazioni del Tribunale e dagli atti all'incarto, risulta che i medesimi vivano separatamente anche qui in Svizzera, non hanno bambini in comune e non vi sono elementi che provino effettivamente la stabilità e l'intensità del loro legame. Le copie di fotografie ed i tre video prodotti in fase ricorsuale dall'insorgente, che raffigurerebbero la medesima e G._______ qui in Svizzera, non sono atti a modificare la predetta conclusione. L'art. 8 CEDU non trova quindi alcuna applicazione in specie. Peraltro, come denotato a giusta ragione dalla SEM nelle sue osservazioni del 6 luglio 2023, se la ricorrente volesse continuare ad intrattenere un legame con G._______, il suo rientro in Grecia non ne comporterebbe comunque ogni interruzione, bensì rimarrebbero possibili ad esempio contatti telefonici (o via Skype) e tramite messaggi elettronici, nonché la possibilità per lei di recarsi in Svizzera o in Stati terzi per incontrarlo anche di persona, essendo ella beneficiaria della protezione internazionale sussidiaria in Grecia, e quindi potendo richiedere di conseguenza il rispettivo titolo di viaggio. 7.5.4 Da ultimo, si rileva che l'allegato vincolo di dipendenza tra la ricorrente ed il fratello di cui al dossier N (...) - pure dal Tribunale ritenuto maggiorenne, alla stessa stregua della SEM, e a differenza di quanto argomentato nel gravame dalla ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale D-5204/2021 emessa in medesima data della presente) - non è stato provato con nessuna documentazione, in particolare medica a supporto. Difatti, dagli atti all'incarto, non si evince in alcun modo che il legame fraterno tra i due, che il Tribunale non mette in dubbio, all'occasione anche di vicendevole supporto e vicinanza, vada al di là di un legame affettivo tra fratelli, e che non ricada per questo nella protezione dell'art. 8 CEDU. Tuttavia, come già sopra considerato, la scrivente autorità, ha in particolare provveduto a prendere in considerazione i due incarti per l'emissione delle rispettive sentenze, che sono state adottate dal medesimo collegio giudicante. Come poi più volte argomentato dalla SEM in fase ricorsuale, il Tribunale non dubita che l'autorità inferiore tratterà le procedure della ricorrente e del fratello, fino al loro trasferimento verso la Grecia, in modo parallelo. 7.6 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente, è ammissibile sia ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico, sia della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). 8.2 Il Tribunale ha confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-2810/2023 del 30 agosto 2023 consid. 5.3). 8.3 Come già sopra osservato (consid. 7.4.5), non si evince dagli atti alcun ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Invero, ella non soffre attualmente di problematiche valetudinarie particolari che potrebbero essere ostative al suo rinvio in Grecia, ai sensi della giurisprudenza succitata. Per quanto poi attiene alle ragioni d'ordine generale invocate dalla ricorrente per opporsi all'esecuzione del suo allontanamento, ovvero le difficoltà delle condizioni di vita in Grecia, le medesime non sono sufficienti di per sé per realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11.5.1; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e non costituiscono quindi neppure un ostacolo dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 6.5, E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 9.6). 8.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta quindi essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

9. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente, essendo che ella ha ottenuto la protezione sussidiaria in Grecia.

10. Ne discende quindi che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

11. In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 5 gennaio 2022, e non essendovi elementi per ritenere che lo stato d'indigenza della ricorrente sia nel frattempo mutato, la medesima è dispensata dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: