opencaselaw.ch

D-5204/2021

D-5204/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché del suo diritto di essere sentito (consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost.; cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe adempiuto ad un accertamento esatto e completo del suo stato di salute, non stabilendo con certezza - ma soltanto tramite ipotesi - una diagnosi, come pure non avrebbe definito il trattamento farmacologico ed i rischi dovuti all'interruzione e a alla discontinuità dello stesso. Altresì, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto di quanto sollevato già nel parere dal ricorrente in rapporto al fatto che egli si ritroverebbe nuovamente a dover far fronte ad una mancanza di assistenza medica in caso di un suo ritorno in Grecia, né avrebbe considerato l'impatto debilitante e forse invalidante della sua patologia. Ulteriore elemento che la SEM non avrebbe considerato nella sua decisione, sarebbe altresì il fatto che egli durante il suo soggiorno in Grecia, sarebbe stato visitato soltanto una volta da un medico, che non lo avrebbe però potuto aiutare, in quanto non disponeva degli strumenti necessari. Tali accertamenti medici andrebbero svolti a mente sua prima dell'adozione di una decisione definitiva, e non come precisato dalla SEM nel provvedimento impugnato che il suo stato di salute verrà considerato al momento dell'organizzazione del trasferimento in Grecia come pure che le autorità elleniche verranno informate in tale frangente circa la sua situazione medica ed i trattamenti in corso o ancora necessitanti. Invero, risulterebbero delle condizioni che andrebbero valutate sul piano degli ostacoli dell'esecuzione dell'allontanamento e se fossero lasciati, invece, alla discrezione dell'autorità cantonale amministrativa alla vigilia del trasferimento, sarebbero irrimediabilmente sottratti a qualsiasi possibilità di controllo giurisdizionale. Per di più, egli sostiene che l'autorità inferiore non lo avrebbe confrontato in sede di verbale RMNA con la data di nascita che sarebbe stata registrata dalle autorità elleniche e risultante nel medesimo verbale quale identità accessoria, e quindi che egli non abbia potuto esprimersi al riguardo nell'ambito della sua procedura d'asilo (cfr. ricorso, p.to 6, pag. 6). Inoltre i documenti n. 42/1 e n. 43/1, sarebbero stati classificati quali atti interni dall'autorità inferiore, e quindi non messi a disposizione del ricorrente (cfr. ricorso, p.to 7, pag. 7). Da ultimo, egli ritiene che l'autorità inferiore, per la valutazione della sua età, avrebbe tenuto conto soltanto degli elementi a suo sfavore e non anche di quelli a favore della minore età (cfr. ricorso, p.to 8, pag. 8), anche prendendo in considerazione le allegazioni in merito fornite da sua sorella (cfr. ricorso, p.to 12, pag. 10 seg.).

E. 3.2.1 In relazione alla censura dell'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti in rapporto allo stato di salute del ricorrente, dalla documentazione all'incarto, si evince che prima dell'emissione della decisione avversata, egli è stato sottoposto a diversi consulti medici, anche specialistici (cfr. n. 11/2, 17/3, 24/2, 25/2, 26/2, 27/3 e 56/1). Nella medesima sono state poste le seguenti diagnosi: verosimili crisi epilettiche probabilmente focali - la risonanza magnetica (RNM) cerebrale nell'(...) ha mostrato una lesione con componente cistica in sede insulare sinistra in via di cronicizzazione (cfr. n. 25/2) mentre che l'esame dell'elettroencefalogramma eseguito il (...) ha stabilito un'attività di base nella norma con un unico episodio con attività theta con frammisti potenziali irritativi in sede anteriore a sinistra (cfr. n. 17/3) - esiti di tubercolosi cerebrale; deficit di vitamina D e acido folico; Covid positivo (cfr. n. 24/2). Secondo l'F2 del 14/15 settembre 2021, all'insorgente per le suddette patologie è stata impostata una terapia farmacologica a base di Tegretol 400 mg; Depakine crono 500 mg; Acidum Folicum 5 mg; Vide 3 (cfr. n. 24/2). Per il procedere, dopo una visita neurologica di decorso effettuata in data 30 settembre 2021 (cfr. n. 26/2 e 27/3), dove si è descritta ancora almeno una crisi epilettica al giorno, il medico specialista ha previsto per l'insorgente una RNM cerebrale per il 16 novembre 2021 ed una visita neurologica di decorso presso di lui il 23 novembre 2021, poi riportata al 14 dicembre 2021 (cfr. n. 55/1). Ha inoltre sostituito - con uno schema di riduzione progressivo fino a sospenderlo completamente - il Tegretol con Lamotrigin Desitin 100 mg (cfr. n. 27/3). Infine, dalla RNM cerebrale del (...), si evince che la lesione insulare sinistra appariva del tutto immodificata rispetto al precedente controllo del (...) e si consigliava comunque un ulteriore controllo di decorso a 6 mesi (cfr. n. 56/1). Agli occhi del Tribunale, viste le diagnosi poste per il ricorrente - il quale secondo gli atti all'inserto assumeva già da diversi anni il Tegretol e gli erano già stati effettuati degli esami in Somalia per la stessa problematica (cfr. n. 11/2 e 17/3) - e le terapie impostate, di cui la SEM ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to III, pag. 14 segg.), quest'ultima autorità non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, in particolare a provvedere alla richiesta dell'allestimento di un rapporto medico specialistico così come richiesto dall'insorgente anche in fase ricorsuale. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, la SEM ha ritenuto che la sua situazione medica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento in Grecia (cfr. p.to III, pag. 16 seg.), nonché che il sistema d'accoglienza ellenico, in particolare legato all'accesso alle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to III, pag. 17 della decisione impugnata). La situazione medica dell'insorgente è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to III, pag. 14 segg.), che si è espressa - in un apprezzamento anticipato - anche circa i consulti medici ancora previsti (cfr. p.to III, pag. 16 della decisione avversata). Occorre altresì rilevare che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, l'autorità inferiore ha preso in conto quanto da lui allegato nelle sue osservazioni al diritto di essere sentito, sia in merito al fatto che egli in caso di ritorno in Grecia si ritroverebbe nuovamente senza l'accesso ad un'assistenza medica, nonché che nello stesso Paese sarebbe stato visitato soltanto una volta da un medico generalista, che però non lo avrebbe potuto aiutare (cfr. decisione avversata, p.to I/4, pag. 3 e p.to I/9, pag. 4 seg.), ciò che è già stato pure riportato nel progetto di decisione (cfr. n. 57/16, pag. 3 seg.). Il fatto che la SEM giunga ad altra conclusione sul suo stato di salute, in quanto lo ritiene sufficientemente acclarato e con una terapia stabilita, riguarda l'apprezzamento, e quindi il merito della questione. Tuttavia, in merito, si evidenzia come l'autorità inferiore ha espresso compiutamente gli elementi che avrebbe ritenuto come rilevanti per il suo giudizio, prendendo anche specificatamente posizione in merito al parere espresso dal ricorrente contro il progetto di decisione (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 8 segg.; p.to III, pag. 14 segg.). Al riguardo, si desume inoltre limpidamente dalla decisione avversata, come lo stato di salute dell'insorgente sia stato esaminato dall'autorità inferiore anche sotto l'aspetto degli eventuali motivi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia (cfr. p.to III, pag. 14 segg. della decisione avversata), ed il ricorrente ha potuto prenderne conoscenza già nel progetto di decisione dell'autorità inferiore e prendere posizione in merito sia nel suo parere allo stesso sia con il ricorso. Più in particolare, circa le informazioni sullo stato di salute dell'insorgente, le stesse verranno comunicate dalla SEM, come tra l'altro spiegato anche nella decisione sindacata, e reiterato anche più volte dalla medesima autorità in fase ricorsuale (cfr. osservazioni del 24 maggio 2023 e del 6 luglio 2023) nel contesto del trasferimento del ricorrente. In tal senso la censura attinente all'impossibilità di un controllo giurisdizionale circa quanto verrà deciso in sede di esecuzione del trasferimento del ricorrente dalle autorità elvetiche in riferimento alle sue condizioni di salute, e quindi che rischierebbe di ledere il suo diritto di essere sentito, risulta destituita di fondamento. Ciò in quanto non v'è luogo di dubitare che le autorità svizzere preposte all'esecuzione prendano debitamente in considerazione il suo stato valetudinario, come pure che informino adeguatamente in merito le autorità greche prima del suo trasferimento. Se tuttavia, le stesse autorità non dovessero rispettare i diritti dell'insorgente in tal senso, apparterrà a quest'ultimo adire le vie legali disponibili in merito anche a livello internazionale. Non si ravvisa pertanto, a fronte di tali circostanze, come la SEM non abbia correttamente e seriamente preso in esame tutti gli elementi fattuali pertinenti per addivenire alla sua valutazione. Peraltro, risulta pacifico come l'insorgente abbia potuto impugnare la decisione con piena cognizione di causa, esprimendosi dettagliatamente sugli aspetti esaminati dall'autorità resistente nella decisione avversata. Da ultimo, anche se venisse constatata una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente derivante dall'accertamento incompleto del suo stato valetudinario - circostanza non constatata nella presente disamina - la stessa sarebbe stata completamente sanata in fase ricorsuale. Invero, il ricorrente, anche su richiesta specifica reiterata del Tribunale, ha potuto presentare in fase ricorsuale, sia due certificati medici dettagliati, sia diversi aggiornamenti del suo stato di salute, di cui si dirà per quanto necessario nei considerandi seguenti.

E. 3.2.2 In riferimento poi alle censure sollevate dall'insorgente in merito alla valutazione dell'età effettuata dalla SEM, occorre sottolineare che, al contrario di quanto da lui lamentato nel gravame, dal provvedimento impugnato si evince chiaramente che gli elementi portanti sulla sua minore età - sia a favore sia a sfavore - sono stati integrati e presi in considerazione dall'autorità inferiore, anche ed in particolare per quanto attiene al suo percorso scolastico e ad alcuni dati forniti sui suoi famigliari (cfr. p.to II, pag. 7). La SEM ha peraltro esposto in modo chiaro e completo le ragioni che l'hanno condotta a considerare l'insorgente maggiorenne, determinandosi sugli elementi essenziali deducibili dall'incarto. L'autorità inferiore non aveva in tal senso alcun obbligo di motivare ogni elemento esposto dal ricorrente nel suo ricorso, in particolare prendendo in considerazione anche gli asserti resi dalla sorella dell'insorgente, per adempiere al suo obbligo di accertare a sufficienza e correttamente i fatti giuridicamente rilevanti e di motivare di conseguenza la sua decisione. Invero, in proposito si ricorda che l'autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, bensì può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). La questione poi di sapere se la valutazione dell'età adempiuta dalla SEM è effettivamente corretta, rileva del merito, e non della forma. Concernente la circostanza che l'insorgente non sarebbe stato confrontato in sede di verbale RMNA anche con la data di nascita registrata dalle autorità elleniche ed indicata nelle sue identità accessorie nel medesimo verbale RMNA (cfr. ricorso, p.to 6, pag. 6), si osserva quanto segue. Seppure sia corretto che l'autorità inferiore non abbia presentato la data di nascita del (...) al richiedente in uno dei suoi quesiti, tuttavia si evidenzia che allo stesso sono state poste delle domande specifiche circa la data di nascita che egli avrebbe fornito alle autorità elleniche, ed è lo stesso ricorrente che ha pure riferito di essere stato registrato con l'anno (...) (cfr. n. 16/11, p.to 2.06, pag. 6 seg.). Peraltro, tale circostanza risultava trascritta nel suo verbale RMNA (cfr. n. 16/11, p.to 1.15, pag. 4). Ciò che significa che non gli è stata tenuta nascosta, bensì egli ne è stato posto a conoscenza - come peraltro la sua rappresentante legale e persona di fiducia che era pure presente durante il verbale RMNA - perlomeno durante la rilettura del predetto verbale prima della sua sottoscrizione da parte dell'insorgente. A differenza poi di quanto argomentato dal ricorrente, egli ha avuto ampia possibilità di esprimersi circa l'asserita erroneità ed arbitrarietà da parte delle autorità greche della registrazione della sua data di nascita, già durante la procedura dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. scritto del 5 novembre 2021 sul diritto di essere sentito in merito all'età, parere del 22 novembre 2021, p.to 3, pag. 5). Sotto questo profilo, non si ravvisa quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente da parte dell'autorità inferiore. Il ricorrente non spiega inoltre nel suo ricorso, quale pregiudizio egli avrebbe subito nel non aver potuto avere accesso ai documenti rubricati quali atti interni dalla SEM n. 42/1 e n. 43/1. Invero, gli stessi riguardano il primo una nota relativa all'età del ricorrente da parte dell'autorità inferiore ed il secondo un messaggio elettronico interno alla SEM pure in rapporto alla modifica dell'età dell'insorgente, secondo la descrizione fornita anche nell'indice degli atti. Quanto ivi presente, è quello già posto a conoscenza del ricorrente da parte dell'autorità resistente nello scritto del 2 novembre 2021 (cfr. n. 38/2) e nel progetto di decisione (cfr. n. 57/16, p.to II, pag. 8), ed egli ha potuto prendere adeguata posizione in merito (cfr. n. 40/2 e 58/9). Non si ravvede quindi alcuna violazione del suo diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore, nel non avergli dato accesso - peraltro mai richiesto dal medesimo - agli atti succitati, che la SEM, a ragione, ha qualificato come suoi atti interni, in quanto non hanno funto da base per il processo decisionale, e quindi non sottostanno al diritto di compulsazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 PA, in quanto finalizzati alla non divulgazione di processi interni della SEM.

E. 3.2.3 Le doglianze formali, in relazione all'accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e al diritto di essere sentito, vanno così respinte in toto.

E. 3.3.1 L'insorgente, nel suo ricorso, lamenta inoltre che l'autorità inferiore non avrebbe fornito alcuna motivazione (per l'obbligo di motivazione cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1) rispetto a quanto sollevato dalla rappresentanza legale già nel diritto di essere sentito in merito all'età e ribadito nel parere, riguardo ai campioni statistici di riferimento che sono stati utilizzati per stimare l'età dell'interessato anche se non corrispondono alla sua popolazione d'appartenenza (cfr. p.to 12, pag. 10 del ricorso). Inoltre, rileva un difetto di motivazione della decisione avversata, anche laddove la SEM si esprimerebbe in merito alla verosimiglianza delle sue allegazioni circa le condizioni di accoglienza in Grecia, senza che ne siano state indicate le ragioni (cfr. p.to 24, pag. 19 del ricorso).

E. 3.3.2 Ora, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, il Tribunale non ravvisa alcuna carenza nella motivazione della decisione avversata. Invero, seppure sia corretto che l'autorità inferiore non abbia disquisito specificatamente rispetto all'argomentazione dell'insorgente riguardo ai campioni statistici di riferimento; tuttavia ha indicato chiaramente nel provvedimento impugnato su quali elementi essa abbia fondato il suo convincimento della maggiore età dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 6 segg.). Come già rammentato sopra al consid. 3.2.2, la SEM non aveva alcun obbligo di prendere posizione su tutte le argomentazioni della parte, bensì risulta sufficiente che indichi gli elementi sui quali ha fondato il suo apprezzamento. Si dissente inoltre anche dalla seconda censura di carente motivazione sollevata dall'insorgente nei confronti del provvedimento sindacato, in quanto la SEM ha spiegato limpidamente, anche ed in particolare rispetto alla documentazione prodotta dal ricorrente in fase procedurale, per quali motivi abbia ritenuto che le affermazioni di quest'ultimo, circa le condizioni di accoglienza in cui avrebbe vissuto in Grecia, non fossero comprovate (cfr. p.to III, pag. 12 segg. della decisione avversata). Il fatto che l'insorgente dia un'interpretazione differente di tali allegazioni, non risulta in alcun modo violante l'obbligo di motivazione posto in capo alla SEM, ma deriva dal suo libero apprezzamento, e quindi nuovamente da una questione di merito.

E. 3.3.3 Ne discende quindi che l'autorità inferiore ha quindi soddisfatto al suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione impugnata, ed anche una lesione del diritto di essere sentito dell'insorgente in tal senso, non può quindi essere constatata. Le censure del ricorrente in merito, destituite di ogni fondamento, sono dunque pure respinte.

E. 4.1 Venendo ora al merito, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante a livello procedurale, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti).

E. 4.2 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa (si veda in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit. e consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.) non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi cit.).

E. 4.3 Tornando alla presente disamina, dall'esame odontostomatologico (fondata soltanto sui due denti del giudizio presenti: n. 18 e 28), è risultata quale conclusione un'età minima di 17,2 anni ed un'età massima di 23,5 anni (con un'età media di 20,4 anni). Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata invece un'età minima di 19,14 anni ed un'età media di 29,7 anni. Anche prendendo in conto soltanto le età minime e le età medie dei due esami succitati - essendo che per la valutazione della tomografia sterno-clavicolare non si è espressa l'età massima - ed in conformità con la giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, dato che gli intervalli d'età dei due esami si sovrappongono a prescindere dal range d'anni considerati, a differenza di quanto argomentato dall'insorgente nel gravame (cfr. p.to 9, pag. 8; p.to 10 seg., pag. 9 seg), si può ritenere che i predetti risultati costituiscano un indizio forte di maggiore età dell'interessato. Neppure le ulteriori considerazioni ricorsuali sono atte a scalfire la predetta conclusione. Difatti, nella casistica in cui rientra la fattispecie, la circostanza che i campioni utilizzati per stimare l'età del ricorrente non fossero riferibili alla sua popolazione d'appartenenza, risultano privi di rilevanza, come già più volte considerato in proposito nella giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; tra le altre la sentenza del Tribunale D-3947/2022 del 20 settembre 2022 consid. 5.4.3). Inoltre, risulta dal rapporto medico-peritale come le patologie allegate dal ricorrente abbiano trovato spazio nello stesso (cfr. n. 34/11, pag. 2). Anche il Tribunale ritiene, come già considerato nella decisione dall'autorità inferiore, che gli asserti dell'insorgente in merito al fatto che lo stato di salute del ricorrente potrebbe aver inciso sui fattori di crescita (cfr. p.to 10 seg., pag. 9 seg.), come mere speculazioni di parte, non fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Peraltro, in proposito, appare legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti effettuati siano, se del caso, in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale si sostituisca alle valutazioni degli esperti in materia (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1).

E. 4.4 Sulla scorta delle considerazioni sopra ritenute, rimane quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici che attestano della maggiore età dell'insorgente, in concreto, particolarmente concludente. Dapprima, se è corretto che l'insorgente è stato coerente in merito ai suoi asserti riguardo all'età dichiarata dinnanzi alle autorità elvetiche, tuttavia a differenza di quanto da lui sostenuto, non risulta convincente che in Grecia egli sia stato registrato quale maggiorenne in quanto sarebbe svenuto, senza che egli abbia asserito di aver mai contestato tale data di nascita anche durante l'audizione che avrebbe effettuato nel Paese succitato prima dell'ottenimento della protezione internazionale (cfr. n. 16/11, p.to 2.06, pag. 6 seg.). Appare inoltre ancora meno plausibile che le autorità elleniche lo abbiano registrato con la data precisa del (...) - che si denota presenta peraltro lo stesso numero di giorno iniziale di quanto dichiarato dal ricorrente dinnanzi alle autorità svizzere ovvero il (...) - che non corrisponde però ad alcun criterio, per esempio rispetto alla presentazione della sua domanda d'asilo in Grecia. Per quanto attiene poi al certificato di nascita presentato, anche se lo stesso è stato prodotto quale originale, non può essere equiparabile ad un documento di viaggio o di legittimazione ex art. 1a lett. b e lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1). In merito allo stesso documento inoltre, non convince la spiegazione fornita soltanto con la replica, che egli avrebbe ottenuto lo stesso dalla madre, che gli avrebbe riferito della sua esistenza. Invero, dal certificato di nascita presentato, risulta che il medesimo è stato rilasciato su richiesta della famiglia della persona indicata nel certificato ("[...]") il (...), ovvero qualche mese prima il suo arrivo in Grecia (cfr. n. 16/11, p.to 2.06, pag. 7). Non risulta quindi credibile che egli non ne conoscesse già la sua esistenza al momento del verbale RMNA, negando addirittura di disporne (cfr. n. 16/11, p.to 1.06, pag. 3) e di non avere alcun documento che potesse attestare della sua identità, né di poter fare nulla in proposito (cfr. ibidem, p.to 4.04 e p.to 4.07, pag. 8). Tali elementi fanno giungere il Tribunale alla conclusione, che si tratti in realtà di un documento di compiacenza, presentato ai soli fini di causa, e pertanto privo di qualsiasi valenza probatoria. Inoltre, anche tenendo conto della poca istruzione che il ricorrente ha riferito di avere e del suo contesto famigliare e sociale, risulta però quantomeno singolare che egli d'un canto sappia riferire in modo piuttosto preciso alcune date (ad esempio quando sarebbe stata sequestrata la sorella, cfr. ibidem, p.to 7.02, pag. 10; il suo soggiorno nei diversi Stati dall'espatrio dal suo Paese d'origine, cfr. ibidem, p.to 5.02, pag. 9; il giorno in cui sarebbe partito dalla Somalia e quando sarebbe giunto in Grecia, cfr. ibidem, p.to 5.01, pag. 8 e p.to 2.06, pag. 7), quindi dimostrando di riuscire in modo piuttosto discreto in un esercizio mnemonico-matematico a ritroso nel tempo, a differenza di quanto implicitamente sostenuto dal medesimo nel ricorso (cfr. p.to 8, pag. 7). Invece, d'altro canto, non sia stato capace d'indicare in che anno avrebbe smesso di frequentare la scuola coranica (cfr. ibidem, p.to 1.17.04, pag. 5), o ancora le età dei genitori e delle sorelle che egli ha riferito essere maggiori di lui, ma soltanto le età dei due fratelli, peraltro contraddicendosi per l'età di uno dei due (cfr. ibidem, p.to 3.01, pag. 7).

E. 4.5 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 4.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 4.2), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e quindi che egli non possa avvalersene. Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" ripreso nella sua impugnativa dal ricorrente (cfr. p.to 10, pag. 9), né degli strumenti internazionali citati nel diritto di essere sentito dell'11 novembre 2021 (cfr. n. 47/8, pag. 5 e supra lett. A.i).

E. 5.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 5.2.1 Nel caso in rassegna, dagli atti risulta che al ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia il (...) e che lui era beneficiario di un permesso di soggiorno valido da quest'ultima data fino al (...) (cfr. n. 9/1, 10/1 e 52/1). Circostanze che sono inoltre state pure confermate dall'insorgente nel corso del suo verbale RMNA (cfr. n. 16/11, p.to 2.06, pag. 6 seg.). Altresì, la Grecia, il 15 novembre 2021, ha dichiarato di accettare la riammissione del ricorrente sul proprio territorio (cfr. n. 52/1). Il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto, al contrario di quanto implicitamente sostenuto nel gravame dall'insorgente (cfr. p.to 30, pag. 22 del ricorso), non implica in alcun modo che lui non potrà rinnovarlo (cfr. per la possibilità di rinnovare un'autorizzazione di soggiorno scaduta per le persone che beneficiano di una protezione internazionale le sentenze del Tribunale E-1012/2022 del 1° aprile 2022 consid. 4.2.2, E-5614/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 7), né men che meno che lui avrebbe perso lo statuto di protezione sussidiaria, in particolare vista la risposta positiva di riammissione da parte della competente autorità ellenica. Il ricorrente non ha inoltre né asserito né è stato in misura di fornire elementi concreti atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d'origine contravvenendo pertanto al principio di non respingimento. Per le ragioni poi che verranno analizzate più avanti (cfr. infra consid. 8 segg.), le argomentazioni esposte nel ricorso e nelle memorie successive del ricorrente circa la situazione presente in Grecia, non riescono a capovolgere la presunzione che il predetto sia tutt'ora ritenuto uno Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi da parte del Consiglio federale, ciò che fra l'altro non è stato posto in discussione neppure dallo scrivente Tribunale, anche nella sua più recente giurisprudenza (cfr. tra le tante le sentenze E-4599/2023 del 26 settembre 2023, D-4666/2023 dell'11 settembre 2023 consid. 6.3, D-2916/2023 del 25 agosto 2023 consid. 4.3). Il Tribunale rammenta infatti, a tal proposito, che ogni richiedente può dimostrare che, nel suo caso concreto, il suo ritorno nel paese dell'UE designato non è ammissibile o di capovolgere la presunzione secondo la quale è esigibile. Tali questioni verranno esaminate dappresso (cfr. infra consid. 8-9; cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3.3).

E. 5.2.2 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

E. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia.

E. 6.2 Nella presente disamina, visto anche le considerazioni esposte infra al consid. 8.4.5.3, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento è adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.

E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la predetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione d'insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 8.2 Altresì, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento - ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi - così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).

E. 8.3 Nel suo gravame l'insorgente, invocando la violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), si prevale dell'inammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia (cfr. p.to 19 segg., pag. 15 segg. del ricorso). In sostanza egli sostiene, citando tra le altre fonti, svariati rapporti di organizzazioni non governative, giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di tribunali stranieri, che egli si ritroverebbe, come già in passato, in una condizione di totale abbandono. Invero, viste le recenti modifiche legislative, che farebbero cessare di fatto dopo la concessione dello statuto di protezione sussidiaria tutte le prestazioni materiali e finanziarie, non venendo neppure erogato un alloggio o una compensazione al medesimo. La persona detentrice dello statuto di protezione si ritroverebbe quindi, rispetto al cittadino greco o al cittadino straniero regolarmente residente in Grecia, non soltanto svantaggiato, ma anche discriminato e la sua condizione implicherebbe, quasi sistematicamente, una realtà di abbandono materiale e di grave marginalizzazione socio-economica. Sia le dichiarazioni dell'insorgente sia i mezzi di prova da lui prodotti, si inquadrerebbero plausibilmente in tale contesto rispettivamente sarebbero tese a dimostrare la realtà delle condizioni degradanti ed inumane alle quali egli con la sorella sono stati esposti in Grecia e ci si ritroverebbero nel caso di un loro ritorno. A mente della rappresentante legale dell'insorgente, viste le carenze strutturali greche e le difficoltà alle quali le autorità elleniche sarebbero confrontate nella gestione dei migranti, comprovate da numerose ed autorevoli fonti, tale situazione permetterebbe di confutare la presunzione secondo la quale per i beneficiari di protezione internazionale, la Grecia possa ancora essere ritenuta un Paese terzo sicuro.

E. 8.4 Occorre dunque determinare se, tenuto conto della situazione generale in Grecia e delle circostanze personali proprie del ricorrente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli si ritroverà esposto ad un rischio reale di subire, come lo sostiene nel suo ricorso, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni internazionali in caso di allontanamento verso il suddetto Paese.

E. 8.4.1 Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, l'art. 3 CEDU non sarebbe interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese dove la sua situazione economica sarebbe peggiore che nello Stato contraente che la espelle, non risulta essere sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadine di tale Stato ed alle quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente al fine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85).

E. 8.4.2 Sempre secondo la CorteEDU, uno Stato può impegnare la sua responsabilità dal profilo dell'art. 3 CEDU - ciò che renderebbe l'esecuzione dell'allontanamento contrario a tale disposizione - quando pone, con le sue azioni o omissioni, un richiedente l'asilo totalmente dipendente dall'assistenza pubblica, nell'impossibilità di godere in pratica dei diritti che gli permetterebbero di provvedere ai suoi bisogni essenziali, facendolo cadere in una situazione d'indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana (cfr. le sentenze della CorteEDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 27 segg.; Tarakhel contro Svizzera [Grande Camera] del 4 novembre 2014, 29217/12, par. 95 segg.; M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09, par. 250 segg. e par. 263). Al contrario, in assenza di considerazioni umanitarie eccezionalmente imperiose, il fatto che nel caso d'espulsione il richiedente andrebbe incontro ad una degradazione importante delle sue condizioni di vita materiali e sociali, non è di per sé sufficiente per comportare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. le sentenze della CorteEDU Mohammed Hussein precitata, par. 71; Sufi e Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011, 8319/07 e 11449/07, par. 281-292; N. contro Regno Unito precitata., par. 42; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 5.5.1).

E. 8.4.3 Il Tribunale non misconosce le informazioni risultanti dai rapporti di più organizzazioni non governative ed organismi, anche citati nel ricorso dall'insorgente, relative alla situazione dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, anche se le misure di protezione di cui beneficiano i richiedenti l'asilo non sono più applicabili al ricorrente dal momento in cui gli è stata riconosciuta la protezione internazionale sussidiaria, la Grecia resta per lo meno tenuta, in rispetto al diritto europeo applicabile, ad assumere i suoi obblighi, tra i quali si annoverano segnatamente l'accesso ad un impiego, all'educazione, alla protezione sociale e alle cure mediche, e di farne beneficiare al ricorrente alle medesime condizioni che i suoi cittadini. La Grecia è inoltre tenuta ad assicurargli l'accesso ad un alloggio e alla libertà di circolazione all'interno del suo territorio, a condizioni equivalenti a quelle concesse a cittadini di Stati terzi risiedenti legalmente nel Paese (cfr. capitolo VII della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011]). Questa giurisprudenza costante, è stata anche recentemente confermata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 (cause congiunte) del 28 marzo 2022 (consid. 9.1). Nella precitata sentenza, il Tribunale ha proceduto ad un'analisi approfondita della situazione dei beneficiari di una protezione internazionale in Grecia, fondata su una pluralità di fonti attuali, affidabili e pertinenti (cfr. sentenza predetta, consid. 8 segg.). Al termine di tale esame, il Tribunale ha confermato la sua giurisprudenza, secondo la quale non si può concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovano in questo paese, in modo generale (ed indipendentemente dalla fattispecie) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o di carenza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana. I problemi conosciuti e le lacune constatate non hanno quindi un'ampiezza tale che permetterebbero di dedurre che tale Paese, per principio, non avrebbe la volontà o la capacità di riconoscere ai beneficiari di una protezione internazionale i diritti e le prerogative che a loro appartengono, rispettivamente che questi non potrebbero ottenerli per la via giudiziaria (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale succitata consid. 11.2; cfr. anche tra le tante le sentenze del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 5.5.4; E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 8.5). Tali constatazioni non impediscono al ricorrente di stabilire che, nel suo caso specifico, l'esecuzione del suo allontanamento è inammissibile. Tuttavia, dovrà apportarne la dimostrazione, rispetto alla sua situazione personale.

E. 8.4.4.1 Nella presente disamina, l'insorgente non dimostra che, durante il suo soggiorno in Grecia, quale beneficiario della protezione sussidiaria internazionale, si sarebbe trovato in una situazione di privazione materiale estrema incompatibile con la dignità umana. Invero, egli ha asserito di essere stato accolto quale richiedente asilo in un centro sull'(...) di J._______ e che le autorità elleniche lo avrebbero dotato di una tenda per dormire, nonché avrebbe potuto effettuare la doccia, anche se soltanto una volta alla settimana. D'altronde, malgrado egli abbia allegato di aver sollecitato le autorità greche per una presa in carico medica visti i suoi disturbi importanti e che soltanto in un'occasione egli sarebbe stato visitato da un medico generalista, che però non avrebbe potuto aiutarlo poiché non avrebbe avuto a disposizione gli strumenti necessari, nemmeno per fare una radiografia e non gli avrebbe prescritto nessuna cura (cfr. n. 47/8), nonché che dopo l'ottenimento della protezione internazionale, le autorità greche non gli avrebbero dato alcun alloggio, né cure e gli avrebbero tagliato i pochi soldi che avrebbe ricevuto (cfr. n. 16/11, p.to 2.06, pag. 6); egli non ha tuttavia provato di aver esaurito tutte le possibilità di far valere i suoi diritti. Il Tribunale osserva difatti come, a differenza di quanto vuol far credere l'insorgente anche nel suo gravame, dalla documentazione all'incarto si desume che egli, già all'entrata in Svizzera, assumesse una terapia a base di Tegretol 400 mg, nonché già nell'anno (...) gli fosse stata diagnosticata l'epilessia di cui soffrirebbe (cfr. n. 11/2, 17/3, 34/11, pag. 2; certificato medico [...] del 18 aprile 2023). Altresì egli ha asserito di aver viaggiato in aereo dalla Grecia all'K._______ munito dei documenti rilasciatigli dalle autorità greche (cfr. n. 16/11, p.to 5.02, pag. 9) e che egli sarebbe stato accompagnato in Svizzera da un uomo al quale avrebbe consegnato dei soldi (cfr. n. 16/11, p.to 5.02, pag. 9). Tali ultime circostanze ed asserti, fanno planare il dubbio che il ricorrente in realtà non fosse totalmente privo di risorse finanziarie per far fronte alle difficoltà di trovare un alloggio, o ancora di procurarsi i medicamenti di cui egli necessitava, come egli vorrebbe invece far credere. Inoltre, l'asserto del tutto generico che egli si sarebbe rivolto più volte alle autorità elleniche per richiedere assistenza medica, senza tuttavia che egli abbia allegato concretamente di essersi indirizzato alle predette autorità dopo l'ottenimento della protezione internazionale, non risulta supportato da alcun elemento concreto. Al contrario, egli ha anzi riferito di aver, malgrado le condizioni d'incuria e d'insicurezza da egli denunciate ed il suo stato di salute, continuato a vivere in una tenda presa di nascosto nelle prossimità del campo di J._______ per sentirsi più al sicuro, ricevendo a volte anche del cibo da parte di persone (...) risiedenti all'interno del centro (cfr. n. 47/8, pag. 2). Inoltre, dagli atti all'inserto si denota come l'insorgente abbia delle conoscenze della lingua inglese (cfr. rapporto medico del 18 aprile 2023 del [...]). Considerate le dichiarazioni da lui rese, egli sembra poi aver lasciato la Grecia senza intraprendere alcun passo amministrativo particolare per ottenere un aiuto finanziario suppletivo, dei sussidi per la locazione di un alloggio o un sostegno all'integrazione. Anche dai due video (identici) e dalle due copie di fotografie presentate a supporto dei suoi asserti, a parte far vedere un accampamento di tende, dove né lui né la sorella appaiono, non si evince alcun elemento concreto e sostanziato, che sia in grado di capovolgere le conclusioni precedenti, anche tenendo conto di quanto argomentato in merito nel ricorso (cfr. p.to 29, pag. 21 seg.). Nulla permette quindi agli atti di stabilire che il ricorrente sia stato confrontato all'indifferenza delle autorità greche, anche dopo aver ottenuto la protezione internazionale. Da ultimo, attinente ai suoi asserti di mancanza di sicurezza e di continue risse che avrebbe vissuto nel centro di J._______, si rimanda a quanto rettamente motivato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 18). Difatti, nulla nei suoi asserti o agli atti, indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti, che non risulta tra l'altro aver mai consultato in passato rispetto a tali allegazioni.

E. 8.4.4.2 Sulla scorta di quanto precede, il ricorrente non stabilisce quindi neppure che, oggettivamente e secondo ogni probabilità, il suo ritorno in Grecia, lo condurrebbe irrimediabilmente ad uno stato di privazione e di abbandono completo, che implicherebbe in particolare una degradazione grave del suo stato di salute (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). Difatti, nessun elemento serio e concreto permette di ritenere che al suo ritorno in Grecia, il ricorrente si troverebbe confrontato all'indifferenza sia delle autorità sia di tutte le organizzazioni non governative, presenti sul posto - al contrario di quanto asserito nel suo gravame dall'insorgente (cfr. p.to 34, pag. 24 del ricorso) - che sono suscettibili di venire in suo aiuto e che non risulta che il ricorrente abbia mai sollecitato neppure in passato. Certo, le sue condizioni di vita materiali in Grecia, quale beneficiario della protezione internazionale sussidiaria, possono essere più precarie di quelle abitualmente a disposizione delle persone a cui è stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. Tuttavia, né dall'incarto né dalle allegazioni del ricorrente, anche ricorsuali, traspaiono degli elementi che facciano giungere alla conclusione che esistano, in casu, delle considerazioni umanitarie imperiose ostative all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso lo Stato di destinazione, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o ancora all'art. 4 CartaUE (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 8.7), come si vedrà anche di seguito.

E. 8.4.5.1 Concernente lo stato di salute dell'insorgente, si osserva in primo luogo come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU, unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 8.4.5.2 Per le problematiche di salute del ricorrente, si rimanda integralmente alle considerazioni e conclusioni presentate dappresso (cfr. infra consid. 9.3). Dalle stesse si evince che la soglia di gravità, al senso restrittivo della giurisprudenza testé citata, non è adempiuta nel caso di specie.

E. 8.4.5.3 In secondo luogo, si rileva che, per quanto il Tribunale non metta in dubbio che la sorella dell'insorgente abbia funto sia in Grecia sia da quando egli è giunto in Svizzera quale persona che gli fornisce supporto e vicinanza, anche accompagnandolo durante alcune visite mediche e descrivendo a volte ai medici i sintomi pregressi agli attacchi con caduta di cui soffrirebbe tutt'ora l'insorgente, lo stesso legame fraterno non possa ricadere nella protezione dell'art. 8 CEDU - anche tenuto conto della maggiore età del medesimo (cfr. supra consid. 4) - ciò che il ricorrente d'altronde non sostiene. Tuttavia, la scrivente autorità ha in particolare provveduto a prendere in considerazione i due incarti per l'emissione delle rispettive sentenze (quella della sorella dell'insorgente di cui al ruolo del Tribunale D-5206/2021 emessa in medesima data della presente), che sono state adottate dallo stesso collegio giudicante. Come poi argomentato dalla SEM in fase ricorsuale (cfr. osservazioni del 24 maggio 2023), il Tribunale non dubita che l'autorità inferiore tratterà le procedure del ricorrente e di sua sorella, fino al loro trasferimento in Grecia, in modo parallelo.

E. 8.5 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile sia ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico, sia della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9).

E. 9.2 Il Tribunale ha recentemente confermato che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). Il Tribunale ha invece fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2 seg.; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-2810/2023 del 30 agosto 2023 consid. 5.3).

E. 9.3.1 Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente prima dell'emissione della decisione, si rinvia a quanto già sopra considerato (cfr. supra consid. 3.2.1). Successivamente, egli è stato sottoposto ad ulteriori visite di controllo. Dall'F2 del 17 dicembre 2021 (cfr. n. 63/2) rispettivamente dal certificato medico del 15 dicembre 2021 prodotto dall'insorgente con lo scritto del 22 dicembre 2021, si evidenzia un reperto invariato della lesione insulare a sinistra, con la previsione di un controllo di decorso dopo sei mesi, nonché un'evoluzione del quadro clinico che comincia ad essere più favorevole. Difatti il ricorrente non avrebbe più crisi epilettiche giornaliere, ma soltanto il mattino, avvertirebbe delle minime sensazioni che poi si risolverebbero rapidamente. Tali sintomi non sarebbero giornalieri, ma vi sarebbero anche due o tre giorni consecutivi completamente asintomatici. Tuttavia, visto che il ricorrente avrebbe ancora qualche sporadico episodio, il medico specialista neurologo ha proposto un aumento del dosaggio di Lamotrigina. Dal rapporto medico del 15 dicembre 2021, richiesto dal Tribunale in fase ricorsuale all'insorgente, si è ribadita la diagnosi precedente di: epilessia focale su lesione cerebrale di origine incerta a livello dell'insula a sinistra, con un trattamento farmacologico a lungo termine, probabilmente a vita, con Depakine Chrono 500 mg e Lamotrigina 100 mg con un aumento del dosaggio previsto a 300 mg al giorno. Il medico ha rilevato che senza trattamento farmacologico, è molto probabile che il ricorrente avrà nuovamente delle crisi epilettiche mentre che, con la predetta cura, è probabile che l'evoluzione dell'epilessia sarà più favorevole e l'insorgente potrebbe anche non più avere crisi, ma per ora sarebbe prematuro trarre conclusioni in merito, e si potrà avere maggiore certezza dell'evoluzione fra qualche mese. In seguito, dopo l'attribuzione cantonale dell'insorgente, e il nuovo insorgere di episodi d'improvvisa debolezza e di caduta, egli è stato nuovamente sottoposto ad una serie di esami e consulti medici, anche con ospedalizzazione dal (...) al (...), per effettuare un'analisi dell'elettroencefalogramma di lunga durata. Gli ultimi certificati medici a disposizione agli atti del 18 aprile 2023 del (...) rispettivamente del 13 giugno 2023 del (...), diagnosticano una verosimile epilessia strutturale, già diagnosticata in Somalia nel (...) con lesione parenchimale nella corteccia insulare sinistra, che potrebbe essere, in alternativa, la causa delle crisi epilettiche a frequenza giornaliera. In diagnosi differenziata, la causa delle crisi viene ritenuta poco probabile la presenza di un tumore, così come di una patologia post-ischemica, post-traumatica o vascolare. Il decorso risulta clinicamente invariato con semiologia e frequenza delle crisi - una volta al giorno - costanti. Egli è in cura con i farmaci Lamotrigin, Valproat e, dal giugno 2023, anche con l'aggiunta di Briviact (farmaco anticonvulsivo). Per il procedere, è stata prevista, nel rapporto medico del 13 giugno 2023, una visita di continuità fra due o tre mesi per la rivalutazione della terapia farmacologica, nonché è consigliata una RNM di controllo tra circa due anni. Inoltre, nel certificato medico del 6 ottobre 2022 del (...), si era posta la diagnosi di un'infezione latente di Mycobacterium tubercolosis, per la quale gli era stata prescritta una terapia preventiva per sei mesi a base di INH Isoniazid Labatec 100 mg in pastiglie, con controlli clinici e laboratoristici mensili (cfr. anche in merito il rapporto medico del 18 aprile 2023 del [...]).

E. 9.3.2 Ora, alla luce del quadro clinico testé descritto, ed al contrario di quanto argomentato anche nel ricorso e nelle sue memorie successive dall'insorgente, il Tribunale ritiene alla stessa stregua dell'autorità inferiore, che le patologie di cui soffre l'interessato siano state definite con sufficiente chiarezza, essendo che la problematica principale di cui egli è affetto è rimasta pressoché invariata nella sua diagnosi nel corso degli anni, ed una terapia farmacologica - con i relativi necessari adattamenti - è stata impostata. Inoltre non risulta dalla documentazione medica che tale stato di salute gli renda difficile di adempiere alle sue mansioni quotidiane, come andare a scuola, o ancora alla cura quotidiana della sua persona. Pertanto, pur non volendo in alcun modo sminuire lo stato di salute dell'insorgente, il Tribunale ritiene che né dagli atti all'inserto né dal gravame siano evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come lo stesso sia a tal punto compromesso che per l'esigibilità dell'allontanamento dell'insorgente verso la Grecia dovrebbero essere adempiute le condizioni più severe poste dalla giurisprudenza del Tribunale succitata (cfr. supra consid. 9.2). Egli non rientra quindi nella definizione di persone particolarmente vulnerabili di cui alla giurisprudenza predetta. In tal senso, apparterrà al ricorrente, dopo il suo ritorno in Grecia, di adempiere i passi per ottenere l'aiuto medico di cui necessita, e che in principio è pure reperibile su suolo ellenico, che si ritiene che l'insorgente - anche se necessario con il supporto della sorella per la quale è stata pure emanata una sentenza negativa in data odierna - possa richiedere con le sue forze, anche se comportasse una certa fatica da parte sua (cfr. a contrario sentenza di riferimento nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.3). Tali conclusioni non mutano neppure alla luce delle considerazioni ricorsuali dell'insorgente, che non apporta in merito alcun elemento concreto che sia in grado di modificarle.

E. 9.4 Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa quindi alcuna ragione per richiedere delle garanzie specifiche alla Grecia in merito alla presa in carico adeguata dell'insorgente, così come postulato dallo stesso in fase ricorsuale (cfr. ricorso, p.to 17, pag. 13 e replica del 12 ottobre 2022, pag. 2). Inoltre, come già sopra rammentato, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione, sono tenute ad informare in modo adeguato e precedentemente al trasferimento del ricorrente le autorità greche, circa le circostanze ed i bisogni specifici medici dell'insorgente. Per quanto poi attiene alle ragioni d'ordine generale invocate dal ricorrente per opporsi all'esecuzione del suo allontanamento, ovvero le difficoltà delle condizioni di vita in Grecia (segnatamente in riferimento alla reperibilità di un alloggio e a sostegni finanziari statali atti a coprire le prestazioni materiali di base), le medesime non sono sufficienti di per sé per realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11.5.1; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e non costituiscono quindi neppure un ostacolo dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 6.5, E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 9.6).

E. 9.5 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta quindi essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

E. 10 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente, essendo che egli ha ottenuto la protezione sussidiaria in Grecia. Per quanto poi attiene alle considerazioni legate all'organizzazione tecnica del trasferimento in Grecia dovuta alla pandemia da Covid-19 citate nel ricorso (cfr. p.to 17, pag. 14), si ritiene di non dover trattare oltre la questione, essendo che le restrizioni all'accesso dovute alla predetta pandemia sono nel frattempo state superate dagli eventi.

E. 11 Ne discende quindi che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la decisione impugnata confermata.

E. 12 In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 5 gennaio 2022, e non essendovi elementi per ritenere che lo stato d'indigenza del ricorrente sia nel frattempo mutato, il medesimo è dispensato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5204/2021 Sentenza del 27 marzo 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Contessina Theis, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Somalia, rappresentato dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 22 novembre 2021 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, dichiaratosi minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...). In medesima data, ha pure depositato una domanda d'asilo sua sorella, E._______ (di cui al dossier della SEM N [...]). A.b Da informazioni assunte dalla SEM dall'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", l'(...), è risultato che il richiedente aveva già presentato una domanda d'asilo in Grecia il (...) e che il (...) gli era stata concessa la protezione internazionale. A.c Il 12 agosto 2021, l'interessato ha sottoscritto la procura della rappresentanza legale assegnatagli. Con il medesimo, in data (...) settembre 2021, si è svolto il colloquio relativo alla prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato (di seguito: verbale RMNA). In tale contesto, egli ha in particolare asserito di essere nato il (...), data che avrebbe appreso dalla madre. Egli proverrebbe da F._______, nella regione di G._______, in Somalia, ed avrebbe frequentato la scuola coranica del suo quartiere per (...) anni, imparando tuttavia a leggere e a scrivere con la madre, ma non a fare di conto. Egli, all'età di (...) anni avrebbe cessato di andare a scuola, in quanto si sarebbe ammalato di una "malattia mentale" che lo farebbe svenire anche (...) volte al giorno. Ha inoltre asserito di essere partito dall'aeroporto di H._______, il (...), legalmente munito del suo passaporto e di un visto per la I._______, accompagnato dalla sorella E._______. Sarebbe rimasto circa un mese in I._______ ed in seguito sarebbe entrato illegalmente in Grecia. Ivi avrebbe soggiornato per (...) e (...) mesi in un campo di J._______. Le autorità greche lo avrebbero registrato quale diciottenne, e con la stessa identità da lui data alle autorità elvetiche. Avrebbe chiesto asilo in Grecia e gli avrebbero rilasciato un documento della durata di un anno circa. Le autorità elleniche non gli avrebbero però dato né delle cure, né un alloggio - egli avrebbe abitato vicino ad un campo - e dopo un po' gli avrebbero tolto anche i pochi soldi che riceveva da loro. Dalla Grecia, si sarebbe poi spostato via aerea in K._______, per poi proseguire in treno e giungere in Svizzera il 5 agosto 2021. Questionato circa i documenti che potessero attestare della sua identità, egli ha riferito di non poter far nulla in merito. Il passaporto lo avrebbe perso durante la traversata in mare e non avrebbe altri documenti che possano certificare della sua identità ed età. Alla fine del verbale RMNA, è stata prospettata all'interessato; la possibilità che egli fosse sottoposto ad un esame peritale per stabilire la sua età. A.d Con rapporto peritale datato 28 ottobre 2021, il (...) ([...]), ha presentato - su mandato della SEM dell'11 ottobre 2021 - i risultati e le conclusioni relativi agli esami medici esperiti in data 13 ottobre 2021 e tesi alla determinazione dell'età del richiedente l'asilo. Nel medesimo, si è giunto alla conclusione che l'età probabile dell'interessato è situata tra i 20 ed i 30 anni, l'età minima essendo di 18,49 anni. Si è quindi escluso che egli sia minorenne e che sia nato, secondo la data di nascita fornita, il (...). A.e Con missiva del 28 ottobre 2021, la rappresentante legale dell'interessato ha esposto la situazione medica di quest'ultimo, proponendo che venisse predisposto un rapporto medico dettagliato (cosiddetto "F4") al fine di chiarire le sue condizioni mediche ed i rischi connessi ad un'eventuale interruzione terapeutica. Visto quanto raccontato dal richiedente e dalla sorella, sulle condizioni di degrado in cui si sarebbero ritrovati in Grecia, ha inoltre segnalato che essi, data la particolare fragilità del loro nucleo familiare, si ritroverebbero in grave pericolo esistenziale se dovessero fare ritorno nel precitato Paese. Ciò che si porrebbe in contrasto sia con l'art. 3 CEDU sia con i principi fondamentali della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). Inoltre, vista la condizione di salute del richiedente minorenne, sarebbe essenziale che egli possa beneficiare del supporto della sorella maggiore e quindi che entrambi possano rimanere in Svizzera. Ha quindi concluso proponendo alla SEM di voler rinunciare ad una riammissione in Grecia dell'interessato e della sorella e di voler proseguire l'esame della loro domanda d'asilo, nell'ambito di una procedura nazionale. A.f Per il tramite dello scritto del 2 novembre 2021, l'autorità inferiore ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito alla conclusione di ritenere la sua minore età inverosimile, tenuto conto delle sue allegazioni incongruenti ed inconsistenti rese nell'ambito dell'audizione RMNA, come pure dei risultati della perizia. Conseguentemente, la SEM ha rilevato che nel prosieguo della procedura egli sarebbe stato considerato maggiorenne, nonché che la data di nascita registrata nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) sarebbe stata modificata con il (...). A.g Il 5 novembre 2021, il richiedente ha presentato le sue osservazioni in merito, concludendo a che egli sia prudenzialmente considerato quale minorenne, confermando la bontà degli asserti da lui rilasciati in proposito, e chiedendo alla SEM di rivalutare la decisione di modificare la sua data di nascita. A.h Con missiva dell'8 novembre 2021, l'autorità inferiore ha concesso al richiedente la possibilità di esprimersi, entro l'11 novembre 2021, circa la sua intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e di decretare il suo allontanamento verso la Grecia, visto che dalle indagini svolte sarebbe emerso che egli beneficia della protezione sussidiaria in quest'ultimo Paese. Sempre alla data precitata, è seguita la mutazione dei dati SIMIC dell'interessato, così come anticipatogli dalla SEM in data 2 novembre 2021. A.i Il richiedente, l'11 novembre 2021, ha inoltrato le sue osservazioni al diritto di essere sentito concessogli dalla SEM. In tale ambito, egli ha in particolare rinnovato la richiesta all'autorità predetta di voler accertare le sue condizioni di salute, segnatamente tramite un rapporto F4. Ha inoltre sostenuto che durante il suo soggiorno in Grecia, egli non avrebbe mai avuto accesso all'assistenza medica di cui necessitava, e ciò nonostante avesse più volte sollecitato le autorità elleniche in proposito. Soltanto in un'occasione egli sarebbe stato visitato da un medico generalista, che però gli avrebbe riferito di non poterlo aiutare, in quanto non avrebbero disposto degli strumenti necessari, neppure per effettuare una radiografia. Non gli sarebbe stata prescritta neanche una cura. Nel precitato Stato, egli avrebbe vissuto con la sorella in condizioni degradanti, dapprima soggiornando in un centro per richiedenti sull'(...) di J._______. Ivi avrebbe avuto quale unico riparo una tenda fornita dalle autorità greche, che gli avrebbero consigliato di accamparsi nel (...), indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e di sicurezza. Vi sarebbero invero state continue risse tra i richiedenti l'asilo ed il centro non sarebbe stato sicuro. Una sera, la sorella, sarebbe stata vittima di un'aggressione da parte di altri richiedenti che l'avrebbero ferita ad un (...). Inoltre, le condizioni igienico-sanitarie sarebbero state pessime ed essi avrebbero potuto fare la doccia soltanto una volta alla settimana. Dopo aver ottenuto la protezione internazionale, le autorità elleniche lo avrebbero cacciato via dal campo con la sorella. Essi avrebbero preso di nascosto delle tende ed avrebbero cercato di dormire vicino al centro per richiedenti per sentirsi più al sicuro. Non sarebbe stato loro più fornito un pasto, ma a volte dei richiedenti (...) soggiornanti nel centro li avrebbero aiutati, portando loro del cibo. Nel prosieguo, la sua rappresentante legale ha osservato, come le dichiarazioni dell'interessato, si inserirebbero plausibilmente all'interno delle condizioni di sovraffollamento e d'incuria da parte delle autorità elleniche nei confronti dei richiedenti l'asilo alloggiati (...), che sarebbero denunciate da parte di diverse organizzazioni umanitarie ed organismi non governativi, di cui ne cita alcuni nello scritto con le loro fonti. Ha inoltre presentato varie critiche al sistema d'accoglienza dei richiedenti l'asilo ai quali è stata riconosciuta la protezione internazionale. In conclusione ha ritenuto che un allontanamento dell'interessato in Grecia, costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU e di diversi diritti fondamentali protetti dalla CDF. Pertanto, ritenuti anche i gravi problemi di salute dello stesso, nonché della sua minore età, un suo rinvio e quello della sorella verso il territorio ellenico, costituirebbero degli atti illeciti sia dal profilo del diritto svizzero sia da quello internazionale. Ha quindi postulato che la SEM rinunci ad una sua riammissione in Grecia e prosegua l'esame della sua domanda d'asilo in una procedura nazionale. A supporto delle condizioni in cui avrebbe vissuto in Grecia, il richiedente ha prodotto in copia due fotografie, ed una chiavetta USB contenente due video identici (uno con l'audio ed uno senza; trascritti su altra pennetta USB dalla SEM, versata agli atti del richiedente nel dossier N-Box [...]). A.j Il 12 novembre 2021, la SEM ha presentato alle competenti autorità elleniche, una richiesta di riammissione del richiedente fondandosi sulla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e sull'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 [RS 0.142.113.729]). A.k Il 15 novembre 2021, le competenti autorità elleniche, hanno accettato la riammissione dell'interessato ed hanno indicato come allo stesso è stata accordata la protezione sussidiaria il (...) e che dispone di un permesso di soggiorno valido da quest'ultima data fino al (...). Hanno inoltre segnalato come presso di loro il richiedente è stato registrato con l'identità di L._______, nato il (...). A.l Il 22 novembre 2021, l'interessato ha trasmesso il suo parere al progetto di decisione della SEM del 18 novembre 2021, ribadendo per l'essenziale quanto già eccepito nelle sue precedenti osservazioni. A.m Agli atti è presente diversa documentazione medica, circa lo stato di salute del richiedente, della quale si dirà per quanto necessario nei considerandi. B. Con decisione del 22 novembre 2021, notificata il 23 novembre 2021 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-60/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del predetto provvedimento verso la Grecia. C. Il 30 novembre 2021, l'interessato è insorto con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la precitata decisione dell'autorità inferiore, chiedendo l'annullamento della stessa e la restituzione degli atti alla SEM ai fini del completamento dell'istruttoria. Contestualmente ha inoltre formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso ha annesso quale nuova documentazione, in copia: la dichiarazione della sorella circa l'autorizzazione per l'insorgente di accesso ai suoi atti di causa per la procedura d'asilo e di ricorso (di cui alla procedura separata del Tribunale D-5206/2021); il suo supposto certificato di nascita datato (...); nonché copia del foglio di trasmissione di informazioni mediche (di seguito: F2) del 23 novembre 2021. D. Tramite la decisione incidentale del 7 dicembre 2021, il giudice istruttore della causa ha segnatamente invitato il ricorrente a voler produrre, entro il 22 dicembre 2021, un rapporto medico completo relativo al suo stato di salute nonché l'originale del certificato di nascita prodotto soltanto in copia con il ricorso e a trasmettere al Tribunale gli elementi d'informazione richiesti in merito ai sensi dei considerandi. E. L'insorgente, con missiva datata 7 dicembre 2021, ha prodotto l'originale del certificato di nascita richiesto. Successivamente, con scritto del 22 dicembre 2021, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale il rapporto medico richiesto datato 15 dicembre 2021 del Dr. med. M._______, nonché un ulteriore certificato medico del 15 dicembre 2021 e l'F2 del 17 dicembre 2021, sottoscritti dal medico precitato. F. Con decisione incidentale del 5 gennaio 2022, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dall'insorgente nel gravame ed ha invitato la SEM a voler presentare una risposta al ricorso. G. L'autorità inferiore ha presentato il suo memoriale responsivo l'11 gennaio 2022, proponendo il respingimento del ricorso. H. Con scritto del 12 ottobre 2022, il ricorrente ha avuto modo di presentare la sua replica, nella quale egli si è essenzialmente riconfermato nelle sue argomentazioni e richieste di causa. Riguardo al certificato di nascita prodotto in fase ricorsuale, egli ha allegato che dopo essere riuscito a mettersi in contatto con la madre, con la quale avrebbe perso i contatti per lungo tempo, la stessa gli avrebbe comunicato che disponeva di tale documento a supporto della sua età e che avrebbe provveduto a spedirglielo, come effettivamente avrebbe poi fatto. Citando inoltre la recente sentenza di riferimento del Tribunale nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022, egli ha concluso che la presunzione giuridica d'esigibilità dell'allontanamento verso la Grecia non potrebbe più essere mantenuta nei confronti di persone che, in ragione del loro grado di vulnerabilità particolarmente elevato, come sarebbe anche il suo caso, rischierebbero di ritrovarsi su suolo ellenico con ogni probabilità in una situazione di grave disagio per lungo tempo non potendo far valere i diritti che spettano loro. Allo scritto sono stati allegati quali nuovi documenti, in copia, il descrittivo delle visite mediche effettuate dal ricorrente presso il (...) a N._______, nonché il messaggio elettronico dell'11 ottobre 2022 ricevuto dal ricorrente da parte del precitato (...). I. La SEM ha inoltrato la sua duplica il 26 ottobre 2022, ribadendo nella stessa le conclusioni già esposte nel suo memoriale responsivo, anche tenuto conto della sentenza di riferimento del Tribunale del 28 marzo 2022 nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 ed alla situazione medica aggiornata del ricorrente. Le osservazioni di duplica sono state inviate al ricorrente per conoscenza dal Tribunale con ordinanza del 2 novembre 2022, ove si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti, riservando tuttavia la possibilità di effettuare altre misure d'istruzione. J. Tramite missiva del 19 dicembre 2022, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale il certificato medico del 21 novembre 2022 del (...), allegando un peggioramento del suo stato di salute e l'effettuazione di nuovi accertamenti medici. K. K.a Visto quanto sopra, nonché il tempo trascorso dall'ultimo atto istruttorio, il giudice istruttore della pratica, onde attualizzare lo stato di salute dell'insorgente, ha chiesto al medesimo, con ordinanza del 28 marzo 2023, di voler produrre, entro il 12 aprile 2023 - termine prorogato su richiesta dell'insorgente fino al 24 aprile 2023 - un rapporto medico circostanziato inerente alla sua situazione medica. K.b Per dar seguito a quanto richiesto dal Tribunale, con scritto del 24 aprile 2023, il ricorrente ha prodotto il rapporto medico datato 18 aprile 2023 del (...). L. Invitata dal Tribunale a presentare delle osservazioni in merito, l'autorità inferiore vi ha dato seguito con scritto del 24 maggio 2023. Essa ha in particolare denotato come, anche tenuto conto del nuovo aggiornamento medico inoltrato dall'insorgente, lo stesso non soffrirebbe di problematiche mediche che costituirebbero un ostacolo al suo allontanamento in Grecia. M. Con missiva del 19 giugno 2023, il ricorrente ha essenzialmente ribadito le sue argomentazioni circa l'incompletezza dell'accertamento medico adempiuto dall'autorità inferiore. Ciò in quanto, emergerebbe anche dalla nuova documentazione medica inoltrata con quest'ultimo scritto (certificati medici del 21 dicembre 2022 e del 13 giugno 2023 del [...]; certificato medico del 6 ottobre 2022 del [...]), che malgrado la presa in carico dell'insorgente avvenuta dal suo arrivo in Svizzera, il suo quadro clinico non sarebbe ancora stato definito. N. Il 6 luglio 2023, la SEM ha preso posizione anche in merito alle succitate osservazioni, reiterando le sue conclusioni e argomentazioni esposte in precedenza. Ha inoltre sostenuto che i controlli previsti fra circa due mesi e fra due anni per il ricorrente, non risulta che possano essere svolti unicamente in Svizzera e che i medicamenti che egli assume non siano disponibili anche in Grecia. Tali osservazioni sono state inviate per conoscenza al ricorrente con ordinanza del 26 luglio 2023, dove si è statuita nuovamente la chiusura dello scambio di scritti. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché del suo diritto di essere sentito (consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost.; cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe adempiuto ad un accertamento esatto e completo del suo stato di salute, non stabilendo con certezza - ma soltanto tramite ipotesi - una diagnosi, come pure non avrebbe definito il trattamento farmacologico ed i rischi dovuti all'interruzione e a alla discontinuità dello stesso. Altresì, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto di quanto sollevato già nel parere dal ricorrente in rapporto al fatto che egli si ritroverebbe nuovamente a dover far fronte ad una mancanza di assistenza medica in caso di un suo ritorno in Grecia, né avrebbe considerato l'impatto debilitante e forse invalidante della sua patologia. Ulteriore elemento che la SEM non avrebbe considerato nella sua decisione, sarebbe altresì il fatto che egli durante il suo soggiorno in Grecia, sarebbe stato visitato soltanto una volta da un medico, che non lo avrebbe però potuto aiutare, in quanto non disponeva degli strumenti necessari. Tali accertamenti medici andrebbero svolti a mente sua prima dell'adozione di una decisione definitiva, e non come precisato dalla SEM nel provvedimento impugnato che il suo stato di salute verrà considerato al momento dell'organizzazione del trasferimento in Grecia come pure che le autorità elleniche verranno informate in tale frangente circa la sua situazione medica ed i trattamenti in corso o ancora necessitanti. Invero, risulterebbero delle condizioni che andrebbero valutate sul piano degli ostacoli dell'esecuzione dell'allontanamento e se fossero lasciati, invece, alla discrezione dell'autorità cantonale amministrativa alla vigilia del trasferimento, sarebbero irrimediabilmente sottratti a qualsiasi possibilità di controllo giurisdizionale. Per di più, egli sostiene che l'autorità inferiore non lo avrebbe confrontato in sede di verbale RMNA con la data di nascita che sarebbe stata registrata dalle autorità elleniche e risultante nel medesimo verbale quale identità accessoria, e quindi che egli non abbia potuto esprimersi al riguardo nell'ambito della sua procedura d'asilo (cfr. ricorso, p.to 6, pag. 6). Inoltre i documenti n. 42/1 e n. 43/1, sarebbero stati classificati quali atti interni dall'autorità inferiore, e quindi non messi a disposizione del ricorrente (cfr. ricorso, p.to 7, pag. 7). Da ultimo, egli ritiene che l'autorità inferiore, per la valutazione della sua età, avrebbe tenuto conto soltanto degli elementi a suo sfavore e non anche di quelli a favore della minore età (cfr. ricorso, p.to 8, pag. 8), anche prendendo in considerazione le allegazioni in merito fornite da sua sorella (cfr. ricorso, p.to 12, pag. 10 seg.). 3.2 3.2.1 In relazione alla censura dell'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti in rapporto allo stato di salute del ricorrente, dalla documentazione all'incarto, si evince che prima dell'emissione della decisione avversata, egli è stato sottoposto a diversi consulti medici, anche specialistici (cfr. n. 11/2, 17/3, 24/2, 25/2, 26/2, 27/3 e 56/1). Nella medesima sono state poste le seguenti diagnosi: verosimili crisi epilettiche probabilmente focali - la risonanza magnetica (RNM) cerebrale nell'(...) ha mostrato una lesione con componente cistica in sede insulare sinistra in via di cronicizzazione (cfr. n. 25/2) mentre che l'esame dell'elettroencefalogramma eseguito il (...) ha stabilito un'attività di base nella norma con un unico episodio con attività theta con frammisti potenziali irritativi in sede anteriore a sinistra (cfr. n. 17/3) - esiti di tubercolosi cerebrale; deficit di vitamina D e acido folico; Covid positivo (cfr. n. 24/2). Secondo l'F2 del 14/15 settembre 2021, all'insorgente per le suddette patologie è stata impostata una terapia farmacologica a base di Tegretol 400 mg; Depakine crono 500 mg; Acidum Folicum 5 mg; Vide 3 (cfr. n. 24/2). Per il procedere, dopo una visita neurologica di decorso effettuata in data 30 settembre 2021 (cfr. n. 26/2 e 27/3), dove si è descritta ancora almeno una crisi epilettica al giorno, il medico specialista ha previsto per l'insorgente una RNM cerebrale per il 16 novembre 2021 ed una visita neurologica di decorso presso di lui il 23 novembre 2021, poi riportata al 14 dicembre 2021 (cfr. n. 55/1). Ha inoltre sostituito - con uno schema di riduzione progressivo fino a sospenderlo completamente - il Tegretol con Lamotrigin Desitin 100 mg (cfr. n. 27/3). Infine, dalla RNM cerebrale del (...), si evince che la lesione insulare sinistra appariva del tutto immodificata rispetto al precedente controllo del (...) e si consigliava comunque un ulteriore controllo di decorso a 6 mesi (cfr. n. 56/1). Agli occhi del Tribunale, viste le diagnosi poste per il ricorrente - il quale secondo gli atti all'inserto assumeva già da diversi anni il Tegretol e gli erano già stati effettuati degli esami in Somalia per la stessa problematica (cfr. n. 11/2 e 17/3) - e le terapie impostate, di cui la SEM ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to III, pag. 14 segg.), quest'ultima autorità non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, in particolare a provvedere alla richiesta dell'allestimento di un rapporto medico specialistico così come richiesto dall'insorgente anche in fase ricorsuale. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, la SEM ha ritenuto che la sua situazione medica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento in Grecia (cfr. p.to III, pag. 16 seg.), nonché che il sistema d'accoglienza ellenico, in particolare legato all'accesso alle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to III, pag. 17 della decisione impugnata). La situazione medica dell'insorgente è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to III, pag. 14 segg.), che si è espressa - in un apprezzamento anticipato - anche circa i consulti medici ancora previsti (cfr. p.to III, pag. 16 della decisione avversata). Occorre altresì rilevare che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, l'autorità inferiore ha preso in conto quanto da lui allegato nelle sue osservazioni al diritto di essere sentito, sia in merito al fatto che egli in caso di ritorno in Grecia si ritroverebbe nuovamente senza l'accesso ad un'assistenza medica, nonché che nello stesso Paese sarebbe stato visitato soltanto una volta da un medico generalista, che però non lo avrebbe potuto aiutare (cfr. decisione avversata, p.to I/4, pag. 3 e p.to I/9, pag. 4 seg.), ciò che è già stato pure riportato nel progetto di decisione (cfr. n. 57/16, pag. 3 seg.). Il fatto che la SEM giunga ad altra conclusione sul suo stato di salute, in quanto lo ritiene sufficientemente acclarato e con una terapia stabilita, riguarda l'apprezzamento, e quindi il merito della questione. Tuttavia, in merito, si evidenzia come l'autorità inferiore ha espresso compiutamente gli elementi che avrebbe ritenuto come rilevanti per il suo giudizio, prendendo anche specificatamente posizione in merito al parere espresso dal ricorrente contro il progetto di decisione (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 8 segg.; p.to III, pag. 14 segg.). Al riguardo, si desume inoltre limpidamente dalla decisione avversata, come lo stato di salute dell'insorgente sia stato esaminato dall'autorità inferiore anche sotto l'aspetto degli eventuali motivi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia (cfr. p.to III, pag. 14 segg. della decisione avversata), ed il ricorrente ha potuto prenderne conoscenza già nel progetto di decisione dell'autorità inferiore e prendere posizione in merito sia nel suo parere allo stesso sia con il ricorso. Più in particolare, circa le informazioni sullo stato di salute dell'insorgente, le stesse verranno comunicate dalla SEM, come tra l'altro spiegato anche nella decisione sindacata, e reiterato anche più volte dalla medesima autorità in fase ricorsuale (cfr. osservazioni del 24 maggio 2023 e del 6 luglio 2023) nel contesto del trasferimento del ricorrente. In tal senso la censura attinente all'impossibilità di un controllo giurisdizionale circa quanto verrà deciso in sede di esecuzione del trasferimento del ricorrente dalle autorità elvetiche in riferimento alle sue condizioni di salute, e quindi che rischierebbe di ledere il suo diritto di essere sentito, risulta destituita di fondamento. Ciò in quanto non v'è luogo di dubitare che le autorità svizzere preposte all'esecuzione prendano debitamente in considerazione il suo stato valetudinario, come pure che informino adeguatamente in merito le autorità greche prima del suo trasferimento. Se tuttavia, le stesse autorità non dovessero rispettare i diritti dell'insorgente in tal senso, apparterrà a quest'ultimo adire le vie legali disponibili in merito anche a livello internazionale. Non si ravvisa pertanto, a fronte di tali circostanze, come la SEM non abbia correttamente e seriamente preso in esame tutti gli elementi fattuali pertinenti per addivenire alla sua valutazione. Peraltro, risulta pacifico come l'insorgente abbia potuto impugnare la decisione con piena cognizione di causa, esprimendosi dettagliatamente sugli aspetti esaminati dall'autorità resistente nella decisione avversata. Da ultimo, anche se venisse constatata una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente derivante dall'accertamento incompleto del suo stato valetudinario - circostanza non constatata nella presente disamina - la stessa sarebbe stata completamente sanata in fase ricorsuale. Invero, il ricorrente, anche su richiesta specifica reiterata del Tribunale, ha potuto presentare in fase ricorsuale, sia due certificati medici dettagliati, sia diversi aggiornamenti del suo stato di salute, di cui si dirà per quanto necessario nei considerandi seguenti. 3.2.2 In riferimento poi alle censure sollevate dall'insorgente in merito alla valutazione dell'età effettuata dalla SEM, occorre sottolineare che, al contrario di quanto da lui lamentato nel gravame, dal provvedimento impugnato si evince chiaramente che gli elementi portanti sulla sua minore età - sia a favore sia a sfavore - sono stati integrati e presi in considerazione dall'autorità inferiore, anche ed in particolare per quanto attiene al suo percorso scolastico e ad alcuni dati forniti sui suoi famigliari (cfr. p.to II, pag. 7). La SEM ha peraltro esposto in modo chiaro e completo le ragioni che l'hanno condotta a considerare l'insorgente maggiorenne, determinandosi sugli elementi essenziali deducibili dall'incarto. L'autorità inferiore non aveva in tal senso alcun obbligo di motivare ogni elemento esposto dal ricorrente nel suo ricorso, in particolare prendendo in considerazione anche gli asserti resi dalla sorella dell'insorgente, per adempiere al suo obbligo di accertare a sufficienza e correttamente i fatti giuridicamente rilevanti e di motivare di conseguenza la sua decisione. Invero, in proposito si ricorda che l'autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, bensì può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). La questione poi di sapere se la valutazione dell'età adempiuta dalla SEM è effettivamente corretta, rileva del merito, e non della forma. Concernente la circostanza che l'insorgente non sarebbe stato confrontato in sede di verbale RMNA anche con la data di nascita registrata dalle autorità elleniche ed indicata nelle sue identità accessorie nel medesimo verbale RMNA (cfr. ricorso, p.to 6, pag. 6), si osserva quanto segue. Seppure sia corretto che l'autorità inferiore non abbia presentato la data di nascita del (...) al richiedente in uno dei suoi quesiti, tuttavia si evidenzia che allo stesso sono state poste delle domande specifiche circa la data di nascita che egli avrebbe fornito alle autorità elleniche, ed è lo stesso ricorrente che ha pure riferito di essere stato registrato con l'anno (...) (cfr. n. 16/11, p.to 2.06, pag. 6 seg.). Peraltro, tale circostanza risultava trascritta nel suo verbale RMNA (cfr. n. 16/11, p.to 1.15, pag. 4). Ciò che significa che non gli è stata tenuta nascosta, bensì egli ne è stato posto a conoscenza - come peraltro la sua rappresentante legale e persona di fiducia che era pure presente durante il verbale RMNA - perlomeno durante la rilettura del predetto verbale prima della sua sottoscrizione da parte dell'insorgente. A differenza poi di quanto argomentato dal ricorrente, egli ha avuto ampia possibilità di esprimersi circa l'asserita erroneità ed arbitrarietà da parte delle autorità greche della registrazione della sua data di nascita, già durante la procedura dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. scritto del 5 novembre 2021 sul diritto di essere sentito in merito all'età, parere del 22 novembre 2021, p.to 3, pag. 5). Sotto questo profilo, non si ravvisa quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente da parte dell'autorità inferiore. Il ricorrente non spiega inoltre nel suo ricorso, quale pregiudizio egli avrebbe subito nel non aver potuto avere accesso ai documenti rubricati quali atti interni dalla SEM n. 42/1 e n. 43/1. Invero, gli stessi riguardano il primo una nota relativa all'età del ricorrente da parte dell'autorità inferiore ed il secondo un messaggio elettronico interno alla SEM pure in rapporto alla modifica dell'età dell'insorgente, secondo la descrizione fornita anche nell'indice degli atti. Quanto ivi presente, è quello già posto a conoscenza del ricorrente da parte dell'autorità resistente nello scritto del 2 novembre 2021 (cfr. n. 38/2) e nel progetto di decisione (cfr. n. 57/16, p.to II, pag. 8), ed egli ha potuto prendere adeguata posizione in merito (cfr. n. 40/2 e 58/9). Non si ravvede quindi alcuna violazione del suo diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore, nel non avergli dato accesso - peraltro mai richiesto dal medesimo - agli atti succitati, che la SEM, a ragione, ha qualificato come suoi atti interni, in quanto non hanno funto da base per il processo decisionale, e quindi non sottostanno al diritto di compulsazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 PA, in quanto finalizzati alla non divulgazione di processi interni della SEM. 3.2.3 Le doglianze formali, in relazione all'accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e al diritto di essere sentito, vanno così respinte in toto. 3.3 3.3.1 L'insorgente, nel suo ricorso, lamenta inoltre che l'autorità inferiore non avrebbe fornito alcuna motivazione (per l'obbligo di motivazione cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1) rispetto a quanto sollevato dalla rappresentanza legale già nel diritto di essere sentito in merito all'età e ribadito nel parere, riguardo ai campioni statistici di riferimento che sono stati utilizzati per stimare l'età dell'interessato anche se non corrispondono alla sua popolazione d'appartenenza (cfr. p.to 12, pag. 10 del ricorso). Inoltre, rileva un difetto di motivazione della decisione avversata, anche laddove la SEM si esprimerebbe in merito alla verosimiglianza delle sue allegazioni circa le condizioni di accoglienza in Grecia, senza che ne siano state indicate le ragioni (cfr. p.to 24, pag. 19 del ricorso). 3.3.2 Ora, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, il Tribunale non ravvisa alcuna carenza nella motivazione della decisione avversata. Invero, seppure sia corretto che l'autorità inferiore non abbia disquisito specificatamente rispetto all'argomentazione dell'insorgente riguardo ai campioni statistici di riferimento; tuttavia ha indicato chiaramente nel provvedimento impugnato su quali elementi essa abbia fondato il suo convincimento della maggiore età dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 6 segg.). Come già rammentato sopra al consid. 3.2.2, la SEM non aveva alcun obbligo di prendere posizione su tutte le argomentazioni della parte, bensì risulta sufficiente che indichi gli elementi sui quali ha fondato il suo apprezzamento. Si dissente inoltre anche dalla seconda censura di carente motivazione sollevata dall'insorgente nei confronti del provvedimento sindacato, in quanto la SEM ha spiegato limpidamente, anche ed in particolare rispetto alla documentazione prodotta dal ricorrente in fase procedurale, per quali motivi abbia ritenuto che le affermazioni di quest'ultimo, circa le condizioni di accoglienza in cui avrebbe vissuto in Grecia, non fossero comprovate (cfr. p.to III, pag. 12 segg. della decisione avversata). Il fatto che l'insorgente dia un'interpretazione differente di tali allegazioni, non risulta in alcun modo violante l'obbligo di motivazione posto in capo alla SEM, ma deriva dal suo libero apprezzamento, e quindi nuovamente da una questione di merito. 3.3.3 Ne discende quindi che l'autorità inferiore ha quindi soddisfatto al suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione impugnata, ed anche una lesione del diritto di essere sentito dell'insorgente in tal senso, non può quindi essere constatata. Le censure del ricorrente in merito, destituite di ogni fondamento, sono dunque pure respinte. 4. 4.1 Venendo ora al merito, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante a livello procedurale, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 4.2 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa (si veda in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit. e consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.) non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi cit.). 4.3 Tornando alla presente disamina, dall'esame odontostomatologico (fondata soltanto sui due denti del giudizio presenti: n. 18 e 28), è risultata quale conclusione un'età minima di 17,2 anni ed un'età massima di 23,5 anni (con un'età media di 20,4 anni). Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata invece un'età minima di 19,14 anni ed un'età media di 29,7 anni. Anche prendendo in conto soltanto le età minime e le età medie dei due esami succitati - essendo che per la valutazione della tomografia sterno-clavicolare non si è espressa l'età massima - ed in conformità con la giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, dato che gli intervalli d'età dei due esami si sovrappongono a prescindere dal range d'anni considerati, a differenza di quanto argomentato dall'insorgente nel gravame (cfr. p.to 9, pag. 8; p.to 10 seg., pag. 9 seg), si può ritenere che i predetti risultati costituiscano un indizio forte di maggiore età dell'interessato. Neppure le ulteriori considerazioni ricorsuali sono atte a scalfire la predetta conclusione. Difatti, nella casistica in cui rientra la fattispecie, la circostanza che i campioni utilizzati per stimare l'età del ricorrente non fossero riferibili alla sua popolazione d'appartenenza, risultano privi di rilevanza, come già più volte considerato in proposito nella giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; tra le altre la sentenza del Tribunale D-3947/2022 del 20 settembre 2022 consid. 5.4.3). Inoltre, risulta dal rapporto medico-peritale come le patologie allegate dal ricorrente abbiano trovato spazio nello stesso (cfr. n. 34/11, pag. 2). Anche il Tribunale ritiene, come già considerato nella decisione dall'autorità inferiore, che gli asserti dell'insorgente in merito al fatto che lo stato di salute del ricorrente potrebbe aver inciso sui fattori di crescita (cfr. p.to 10 seg., pag. 9 seg.), come mere speculazioni di parte, non fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Peraltro, in proposito, appare legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti effettuati siano, se del caso, in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale si sostituisca alle valutazioni degli esperti in materia (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). 4.4 Sulla scorta delle considerazioni sopra ritenute, rimane quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici che attestano della maggiore età dell'insorgente, in concreto, particolarmente concludente. Dapprima, se è corretto che l'insorgente è stato coerente in merito ai suoi asserti riguardo all'età dichiarata dinnanzi alle autorità elvetiche, tuttavia a differenza di quanto da lui sostenuto, non risulta convincente che in Grecia egli sia stato registrato quale maggiorenne in quanto sarebbe svenuto, senza che egli abbia asserito di aver mai contestato tale data di nascita anche durante l'audizione che avrebbe effettuato nel Paese succitato prima dell'ottenimento della protezione internazionale (cfr. n. 16/11, p.to 2.06, pag. 6 seg.). Appare inoltre ancora meno plausibile che le autorità elleniche lo abbiano registrato con la data precisa del (...) - che si denota presenta peraltro lo stesso numero di giorno iniziale di quanto dichiarato dal ricorrente dinnanzi alle autorità svizzere ovvero il (...) - che non corrisponde però ad alcun criterio, per esempio rispetto alla presentazione della sua domanda d'asilo in Grecia. Per quanto attiene poi al certificato di nascita presentato, anche se lo stesso è stato prodotto quale originale, non può essere equiparabile ad un documento di viaggio o di legittimazione ex art. 1a lett. b e lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1). In merito allo stesso documento inoltre, non convince la spiegazione fornita soltanto con la replica, che egli avrebbe ottenuto lo stesso dalla madre, che gli avrebbe riferito della sua esistenza. Invero, dal certificato di nascita presentato, risulta che il medesimo è stato rilasciato su richiesta della famiglia della persona indicata nel certificato ("[...]") il (...), ovvero qualche mese prima il suo arrivo in Grecia (cfr. n. 16/11, p.to 2.06, pag. 7). Non risulta quindi credibile che egli non ne conoscesse già la sua esistenza al momento del verbale RMNA, negando addirittura di disporne (cfr. n. 16/11, p.to 1.06, pag. 3) e di non avere alcun documento che potesse attestare della sua identità, né di poter fare nulla in proposito (cfr. ibidem, p.to 4.04 e p.to 4.07, pag. 8). Tali elementi fanno giungere il Tribunale alla conclusione, che si tratti in realtà di un documento di compiacenza, presentato ai soli fini di causa, e pertanto privo di qualsiasi valenza probatoria. Inoltre, anche tenendo conto della poca istruzione che il ricorrente ha riferito di avere e del suo contesto famigliare e sociale, risulta però quantomeno singolare che egli d'un canto sappia riferire in modo piuttosto preciso alcune date (ad esempio quando sarebbe stata sequestrata la sorella, cfr. ibidem, p.to 7.02, pag. 10; il suo soggiorno nei diversi Stati dall'espatrio dal suo Paese d'origine, cfr. ibidem, p.to 5.02, pag. 9; il giorno in cui sarebbe partito dalla Somalia e quando sarebbe giunto in Grecia, cfr. ibidem, p.to 5.01, pag. 8 e p.to 2.06, pag. 7), quindi dimostrando di riuscire in modo piuttosto discreto in un esercizio mnemonico-matematico a ritroso nel tempo, a differenza di quanto implicitamente sostenuto dal medesimo nel ricorso (cfr. p.to 8, pag. 7). Invece, d'altro canto, non sia stato capace d'indicare in che anno avrebbe smesso di frequentare la scuola coranica (cfr. ibidem, p.to 1.17.04, pag. 5), o ancora le età dei genitori e delle sorelle che egli ha riferito essere maggiori di lui, ma soltanto le età dei due fratelli, peraltro contraddicendosi per l'età di uno dei due (cfr. ibidem, p.to 3.01, pag. 7). 4.5 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 4.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 4.2), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e quindi che egli non possa avvalersene. Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" ripreso nella sua impugnativa dal ricorrente (cfr. p.to 10, pag. 9), né degli strumenti internazionali citati nel diritto di essere sentito dell'11 novembre 2021 (cfr. n. 47/8, pag. 5 e supra lett. A.i). 5. 5.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 5.2 5.2.1 Nel caso in rassegna, dagli atti risulta che al ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia il (...) e che lui era beneficiario di un permesso di soggiorno valido da quest'ultima data fino al (...) (cfr. n. 9/1, 10/1 e 52/1). Circostanze che sono inoltre state pure confermate dall'insorgente nel corso del suo verbale RMNA (cfr. n. 16/11, p.to 2.06, pag. 6 seg.). Altresì, la Grecia, il 15 novembre 2021, ha dichiarato di accettare la riammissione del ricorrente sul proprio territorio (cfr. n. 52/1). Il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto, al contrario di quanto implicitamente sostenuto nel gravame dall'insorgente (cfr. p.to 30, pag. 22 del ricorso), non implica in alcun modo che lui non potrà rinnovarlo (cfr. per la possibilità di rinnovare un'autorizzazione di soggiorno scaduta per le persone che beneficiano di una protezione internazionale le sentenze del Tribunale E-1012/2022 del 1° aprile 2022 consid. 4.2.2, E-5614/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 7), né men che meno che lui avrebbe perso lo statuto di protezione sussidiaria, in particolare vista la risposta positiva di riammissione da parte della competente autorità ellenica. Il ricorrente non ha inoltre né asserito né è stato in misura di fornire elementi concreti atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d'origine contravvenendo pertanto al principio di non respingimento. Per le ragioni poi che verranno analizzate più avanti (cfr. infra consid. 8 segg.), le argomentazioni esposte nel ricorso e nelle memorie successive del ricorrente circa la situazione presente in Grecia, non riescono a capovolgere la presunzione che il predetto sia tutt'ora ritenuto uno Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi da parte del Consiglio federale, ciò che fra l'altro non è stato posto in discussione neppure dallo scrivente Tribunale, anche nella sua più recente giurisprudenza (cfr. tra le tante le sentenze E-4599/2023 del 26 settembre 2023, D-4666/2023 dell'11 settembre 2023 consid. 6.3, D-2916/2023 del 25 agosto 2023 consid. 4.3). Il Tribunale rammenta infatti, a tal proposito, che ogni richiedente può dimostrare che, nel suo caso concreto, il suo ritorno nel paese dell'UE designato non è ammissibile o di capovolgere la presunzione secondo la quale è esigibile. Tali questioni verranno esaminate dappresso (cfr. infra consid. 8-9; cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3.3). 5.2.2 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. 6.2 Nella presente disamina, visto anche le considerazioni esposte infra al consid. 8.4.5.3, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento è adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura. 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la predetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione d'insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.2 Altresì, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento - ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi - così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 8.3 Nel suo gravame l'insorgente, invocando la violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), si prevale dell'inammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia (cfr. p.to 19 segg., pag. 15 segg. del ricorso). In sostanza egli sostiene, citando tra le altre fonti, svariati rapporti di organizzazioni non governative, giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di tribunali stranieri, che egli si ritroverebbe, come già in passato, in una condizione di totale abbandono. Invero, viste le recenti modifiche legislative, che farebbero cessare di fatto dopo la concessione dello statuto di protezione sussidiaria tutte le prestazioni materiali e finanziarie, non venendo neppure erogato un alloggio o una compensazione al medesimo. La persona detentrice dello statuto di protezione si ritroverebbe quindi, rispetto al cittadino greco o al cittadino straniero regolarmente residente in Grecia, non soltanto svantaggiato, ma anche discriminato e la sua condizione implicherebbe, quasi sistematicamente, una realtà di abbandono materiale e di grave marginalizzazione socio-economica. Sia le dichiarazioni dell'insorgente sia i mezzi di prova da lui prodotti, si inquadrerebbero plausibilmente in tale contesto rispettivamente sarebbero tese a dimostrare la realtà delle condizioni degradanti ed inumane alle quali egli con la sorella sono stati esposti in Grecia e ci si ritroverebbero nel caso di un loro ritorno. A mente della rappresentante legale dell'insorgente, viste le carenze strutturali greche e le difficoltà alle quali le autorità elleniche sarebbero confrontate nella gestione dei migranti, comprovate da numerose ed autorevoli fonti, tale situazione permetterebbe di confutare la presunzione secondo la quale per i beneficiari di protezione internazionale, la Grecia possa ancora essere ritenuta un Paese terzo sicuro. 8.4 Occorre dunque determinare se, tenuto conto della situazione generale in Grecia e delle circostanze personali proprie del ricorrente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli si ritroverà esposto ad un rischio reale di subire, come lo sostiene nel suo ricorso, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni internazionali in caso di allontanamento verso il suddetto Paese. 8.4.1 Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, l'art. 3 CEDU non sarebbe interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese dove la sua situazione economica sarebbe peggiore che nello Stato contraente che la espelle, non risulta essere sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadine di tale Stato ed alle quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente al fine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85). 8.4.2 Sempre secondo la CorteEDU, uno Stato può impegnare la sua responsabilità dal profilo dell'art. 3 CEDU - ciò che renderebbe l'esecuzione dell'allontanamento contrario a tale disposizione - quando pone, con le sue azioni o omissioni, un richiedente l'asilo totalmente dipendente dall'assistenza pubblica, nell'impossibilità di godere in pratica dei diritti che gli permetterebbero di provvedere ai suoi bisogni essenziali, facendolo cadere in una situazione d'indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana (cfr. le sentenze della CorteEDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 27 segg.; Tarakhel contro Svizzera [Grande Camera] del 4 novembre 2014, 29217/12, par. 95 segg.; M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09, par. 250 segg. e par. 263). Al contrario, in assenza di considerazioni umanitarie eccezionalmente imperiose, il fatto che nel caso d'espulsione il richiedente andrebbe incontro ad una degradazione importante delle sue condizioni di vita materiali e sociali, non è di per sé sufficiente per comportare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. le sentenze della CorteEDU Mohammed Hussein precitata, par. 71; Sufi e Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011, 8319/07 e 11449/07, par. 281-292; N. contro Regno Unito precitata., par. 42; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 5.5.1). 8.4.3 Il Tribunale non misconosce le informazioni risultanti dai rapporti di più organizzazioni non governative ed organismi, anche citati nel ricorso dall'insorgente, relative alla situazione dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, anche se le misure di protezione di cui beneficiano i richiedenti l'asilo non sono più applicabili al ricorrente dal momento in cui gli è stata riconosciuta la protezione internazionale sussidiaria, la Grecia resta per lo meno tenuta, in rispetto al diritto europeo applicabile, ad assumere i suoi obblighi, tra i quali si annoverano segnatamente l'accesso ad un impiego, all'educazione, alla protezione sociale e alle cure mediche, e di farne beneficiare al ricorrente alle medesime condizioni che i suoi cittadini. La Grecia è inoltre tenuta ad assicurargli l'accesso ad un alloggio e alla libertà di circolazione all'interno del suo territorio, a condizioni equivalenti a quelle concesse a cittadini di Stati terzi risiedenti legalmente nel Paese (cfr. capitolo VII della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011]). Questa giurisprudenza costante, è stata anche recentemente confermata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 (cause congiunte) del 28 marzo 2022 (consid. 9.1). Nella precitata sentenza, il Tribunale ha proceduto ad un'analisi approfondita della situazione dei beneficiari di una protezione internazionale in Grecia, fondata su una pluralità di fonti attuali, affidabili e pertinenti (cfr. sentenza predetta, consid. 8 segg.). Al termine di tale esame, il Tribunale ha confermato la sua giurisprudenza, secondo la quale non si può concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovano in questo paese, in modo generale (ed indipendentemente dalla fattispecie) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o di carenza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana. I problemi conosciuti e le lacune constatate non hanno quindi un'ampiezza tale che permetterebbero di dedurre che tale Paese, per principio, non avrebbe la volontà o la capacità di riconoscere ai beneficiari di una protezione internazionale i diritti e le prerogative che a loro appartengono, rispettivamente che questi non potrebbero ottenerli per la via giudiziaria (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale succitata consid. 11.2; cfr. anche tra le tante le sentenze del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 5.5.4; E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 8.5). Tali constatazioni non impediscono al ricorrente di stabilire che, nel suo caso specifico, l'esecuzione del suo allontanamento è inammissibile. Tuttavia, dovrà apportarne la dimostrazione, rispetto alla sua situazione personale. 8.4.4 8.4.4.1 Nella presente disamina, l'insorgente non dimostra che, durante il suo soggiorno in Grecia, quale beneficiario della protezione sussidiaria internazionale, si sarebbe trovato in una situazione di privazione materiale estrema incompatibile con la dignità umana. Invero, egli ha asserito di essere stato accolto quale richiedente asilo in un centro sull'(...) di J._______ e che le autorità elleniche lo avrebbero dotato di una tenda per dormire, nonché avrebbe potuto effettuare la doccia, anche se soltanto una volta alla settimana. D'altronde, malgrado egli abbia allegato di aver sollecitato le autorità greche per una presa in carico medica visti i suoi disturbi importanti e che soltanto in un'occasione egli sarebbe stato visitato da un medico generalista, che però non avrebbe potuto aiutarlo poiché non avrebbe avuto a disposizione gli strumenti necessari, nemmeno per fare una radiografia e non gli avrebbe prescritto nessuna cura (cfr. n. 47/8), nonché che dopo l'ottenimento della protezione internazionale, le autorità greche non gli avrebbero dato alcun alloggio, né cure e gli avrebbero tagliato i pochi soldi che avrebbe ricevuto (cfr. n. 16/11, p.to 2.06, pag. 6); egli non ha tuttavia provato di aver esaurito tutte le possibilità di far valere i suoi diritti. Il Tribunale osserva difatti come, a differenza di quanto vuol far credere l'insorgente anche nel suo gravame, dalla documentazione all'incarto si desume che egli, già all'entrata in Svizzera, assumesse una terapia a base di Tegretol 400 mg, nonché già nell'anno (...) gli fosse stata diagnosticata l'epilessia di cui soffrirebbe (cfr. n. 11/2, 17/3, 34/11, pag. 2; certificato medico [...] del 18 aprile 2023). Altresì egli ha asserito di aver viaggiato in aereo dalla Grecia all'K._______ munito dei documenti rilasciatigli dalle autorità greche (cfr. n. 16/11, p.to 5.02, pag. 9) e che egli sarebbe stato accompagnato in Svizzera da un uomo al quale avrebbe consegnato dei soldi (cfr. n. 16/11, p.to 5.02, pag. 9). Tali ultime circostanze ed asserti, fanno planare il dubbio che il ricorrente in realtà non fosse totalmente privo di risorse finanziarie per far fronte alle difficoltà di trovare un alloggio, o ancora di procurarsi i medicamenti di cui egli necessitava, come egli vorrebbe invece far credere. Inoltre, l'asserto del tutto generico che egli si sarebbe rivolto più volte alle autorità elleniche per richiedere assistenza medica, senza tuttavia che egli abbia allegato concretamente di essersi indirizzato alle predette autorità dopo l'ottenimento della protezione internazionale, non risulta supportato da alcun elemento concreto. Al contrario, egli ha anzi riferito di aver, malgrado le condizioni d'incuria e d'insicurezza da egli denunciate ed il suo stato di salute, continuato a vivere in una tenda presa di nascosto nelle prossimità del campo di J._______ per sentirsi più al sicuro, ricevendo a volte anche del cibo da parte di persone (...) risiedenti all'interno del centro (cfr. n. 47/8, pag. 2). Inoltre, dagli atti all'inserto si denota come l'insorgente abbia delle conoscenze della lingua inglese (cfr. rapporto medico del 18 aprile 2023 del [...]). Considerate le dichiarazioni da lui rese, egli sembra poi aver lasciato la Grecia senza intraprendere alcun passo amministrativo particolare per ottenere un aiuto finanziario suppletivo, dei sussidi per la locazione di un alloggio o un sostegno all'integrazione. Anche dai due video (identici) e dalle due copie di fotografie presentate a supporto dei suoi asserti, a parte far vedere un accampamento di tende, dove né lui né la sorella appaiono, non si evince alcun elemento concreto e sostanziato, che sia in grado di capovolgere le conclusioni precedenti, anche tenendo conto di quanto argomentato in merito nel ricorso (cfr. p.to 29, pag. 21 seg.). Nulla permette quindi agli atti di stabilire che il ricorrente sia stato confrontato all'indifferenza delle autorità greche, anche dopo aver ottenuto la protezione internazionale. Da ultimo, attinente ai suoi asserti di mancanza di sicurezza e di continue risse che avrebbe vissuto nel centro di J._______, si rimanda a quanto rettamente motivato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 18). Difatti, nulla nei suoi asserti o agli atti, indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti, che non risulta tra l'altro aver mai consultato in passato rispetto a tali allegazioni. 8.4.4.2 Sulla scorta di quanto precede, il ricorrente non stabilisce quindi neppure che, oggettivamente e secondo ogni probabilità, il suo ritorno in Grecia, lo condurrebbe irrimediabilmente ad uno stato di privazione e di abbandono completo, che implicherebbe in particolare una degradazione grave del suo stato di salute (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). Difatti, nessun elemento serio e concreto permette di ritenere che al suo ritorno in Grecia, il ricorrente si troverebbe confrontato all'indifferenza sia delle autorità sia di tutte le organizzazioni non governative, presenti sul posto - al contrario di quanto asserito nel suo gravame dall'insorgente (cfr. p.to 34, pag. 24 del ricorso) - che sono suscettibili di venire in suo aiuto e che non risulta che il ricorrente abbia mai sollecitato neppure in passato. Certo, le sue condizioni di vita materiali in Grecia, quale beneficiario della protezione internazionale sussidiaria, possono essere più precarie di quelle abitualmente a disposizione delle persone a cui è stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. Tuttavia, né dall'incarto né dalle allegazioni del ricorrente, anche ricorsuali, traspaiono degli elementi che facciano giungere alla conclusione che esistano, in casu, delle considerazioni umanitarie imperiose ostative all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso lo Stato di destinazione, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o ancora all'art. 4 CartaUE (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 8.7), come si vedrà anche di seguito. 8.4.5 8.4.5.1 Concernente lo stato di salute dell'insorgente, si osserva in primo luogo come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU, unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.4.5.2 Per le problematiche di salute del ricorrente, si rimanda integralmente alle considerazioni e conclusioni presentate dappresso (cfr. infra consid. 9.3). Dalle stesse si evince che la soglia di gravità, al senso restrittivo della giurisprudenza testé citata, non è adempiuta nel caso di specie. 8.4.5.3 In secondo luogo, si rileva che, per quanto il Tribunale non metta in dubbio che la sorella dell'insorgente abbia funto sia in Grecia sia da quando egli è giunto in Svizzera quale persona che gli fornisce supporto e vicinanza, anche accompagnandolo durante alcune visite mediche e descrivendo a volte ai medici i sintomi pregressi agli attacchi con caduta di cui soffrirebbe tutt'ora l'insorgente, lo stesso legame fraterno non possa ricadere nella protezione dell'art. 8 CEDU - anche tenuto conto della maggiore età del medesimo (cfr. supra consid. 4) - ciò che il ricorrente d'altronde non sostiene. Tuttavia, la scrivente autorità ha in particolare provveduto a prendere in considerazione i due incarti per l'emissione delle rispettive sentenze (quella della sorella dell'insorgente di cui al ruolo del Tribunale D-5206/2021 emessa in medesima data della presente), che sono state adottate dallo stesso collegio giudicante. Come poi argomentato dalla SEM in fase ricorsuale (cfr. osservazioni del 24 maggio 2023), il Tribunale non dubita che l'autorità inferiore tratterà le procedure del ricorrente e di sua sorella, fino al loro trasferimento in Grecia, in modo parallelo. 8.5 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile sia ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico, sia della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). 9.2 Il Tribunale ha recentemente confermato che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). Il Tribunale ha invece fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2 seg.; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-2810/2023 del 30 agosto 2023 consid. 5.3). 9.3 9.3.1 Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente prima dell'emissione della decisione, si rinvia a quanto già sopra considerato (cfr. supra consid. 3.2.1). Successivamente, egli è stato sottoposto ad ulteriori visite di controllo. Dall'F2 del 17 dicembre 2021 (cfr. n. 63/2) rispettivamente dal certificato medico del 15 dicembre 2021 prodotto dall'insorgente con lo scritto del 22 dicembre 2021, si evidenzia un reperto invariato della lesione insulare a sinistra, con la previsione di un controllo di decorso dopo sei mesi, nonché un'evoluzione del quadro clinico che comincia ad essere più favorevole. Difatti il ricorrente non avrebbe più crisi epilettiche giornaliere, ma soltanto il mattino, avvertirebbe delle minime sensazioni che poi si risolverebbero rapidamente. Tali sintomi non sarebbero giornalieri, ma vi sarebbero anche due o tre giorni consecutivi completamente asintomatici. Tuttavia, visto che il ricorrente avrebbe ancora qualche sporadico episodio, il medico specialista neurologo ha proposto un aumento del dosaggio di Lamotrigina. Dal rapporto medico del 15 dicembre 2021, richiesto dal Tribunale in fase ricorsuale all'insorgente, si è ribadita la diagnosi precedente di: epilessia focale su lesione cerebrale di origine incerta a livello dell'insula a sinistra, con un trattamento farmacologico a lungo termine, probabilmente a vita, con Depakine Chrono 500 mg e Lamotrigina 100 mg con un aumento del dosaggio previsto a 300 mg al giorno. Il medico ha rilevato che senza trattamento farmacologico, è molto probabile che il ricorrente avrà nuovamente delle crisi epilettiche mentre che, con la predetta cura, è probabile che l'evoluzione dell'epilessia sarà più favorevole e l'insorgente potrebbe anche non più avere crisi, ma per ora sarebbe prematuro trarre conclusioni in merito, e si potrà avere maggiore certezza dell'evoluzione fra qualche mese. In seguito, dopo l'attribuzione cantonale dell'insorgente, e il nuovo insorgere di episodi d'improvvisa debolezza e di caduta, egli è stato nuovamente sottoposto ad una serie di esami e consulti medici, anche con ospedalizzazione dal (...) al (...), per effettuare un'analisi dell'elettroencefalogramma di lunga durata. Gli ultimi certificati medici a disposizione agli atti del 18 aprile 2023 del (...) rispettivamente del 13 giugno 2023 del (...), diagnosticano una verosimile epilessia strutturale, già diagnosticata in Somalia nel (...) con lesione parenchimale nella corteccia insulare sinistra, che potrebbe essere, in alternativa, la causa delle crisi epilettiche a frequenza giornaliera. In diagnosi differenziata, la causa delle crisi viene ritenuta poco probabile la presenza di un tumore, così come di una patologia post-ischemica, post-traumatica o vascolare. Il decorso risulta clinicamente invariato con semiologia e frequenza delle crisi - una volta al giorno - costanti. Egli è in cura con i farmaci Lamotrigin, Valproat e, dal giugno 2023, anche con l'aggiunta di Briviact (farmaco anticonvulsivo). Per il procedere, è stata prevista, nel rapporto medico del 13 giugno 2023, una visita di continuità fra due o tre mesi per la rivalutazione della terapia farmacologica, nonché è consigliata una RNM di controllo tra circa due anni. Inoltre, nel certificato medico del 6 ottobre 2022 del (...), si era posta la diagnosi di un'infezione latente di Mycobacterium tubercolosis, per la quale gli era stata prescritta una terapia preventiva per sei mesi a base di INH Isoniazid Labatec 100 mg in pastiglie, con controlli clinici e laboratoristici mensili (cfr. anche in merito il rapporto medico del 18 aprile 2023 del [...]). 9.3.2 Ora, alla luce del quadro clinico testé descritto, ed al contrario di quanto argomentato anche nel ricorso e nelle sue memorie successive dall'insorgente, il Tribunale ritiene alla stessa stregua dell'autorità inferiore, che le patologie di cui soffre l'interessato siano state definite con sufficiente chiarezza, essendo che la problematica principale di cui egli è affetto è rimasta pressoché invariata nella sua diagnosi nel corso degli anni, ed una terapia farmacologica - con i relativi necessari adattamenti - è stata impostata. Inoltre non risulta dalla documentazione medica che tale stato di salute gli renda difficile di adempiere alle sue mansioni quotidiane, come andare a scuola, o ancora alla cura quotidiana della sua persona. Pertanto, pur non volendo in alcun modo sminuire lo stato di salute dell'insorgente, il Tribunale ritiene che né dagli atti all'inserto né dal gravame siano evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come lo stesso sia a tal punto compromesso che per l'esigibilità dell'allontanamento dell'insorgente verso la Grecia dovrebbero essere adempiute le condizioni più severe poste dalla giurisprudenza del Tribunale succitata (cfr. supra consid. 9.2). Egli non rientra quindi nella definizione di persone particolarmente vulnerabili di cui alla giurisprudenza predetta. In tal senso, apparterrà al ricorrente, dopo il suo ritorno in Grecia, di adempiere i passi per ottenere l'aiuto medico di cui necessita, e che in principio è pure reperibile su suolo ellenico, che si ritiene che l'insorgente - anche se necessario con il supporto della sorella per la quale è stata pure emanata una sentenza negativa in data odierna - possa richiedere con le sue forze, anche se comportasse una certa fatica da parte sua (cfr. a contrario sentenza di riferimento nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.3). Tali conclusioni non mutano neppure alla luce delle considerazioni ricorsuali dell'insorgente, che non apporta in merito alcun elemento concreto che sia in grado di modificarle. 9.4 Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa quindi alcuna ragione per richiedere delle garanzie specifiche alla Grecia in merito alla presa in carico adeguata dell'insorgente, così come postulato dallo stesso in fase ricorsuale (cfr. ricorso, p.to 17, pag. 13 e replica del 12 ottobre 2022, pag. 2). Inoltre, come già sopra rammentato, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione, sono tenute ad informare in modo adeguato e precedentemente al trasferimento del ricorrente le autorità greche, circa le circostanze ed i bisogni specifici medici dell'insorgente. Per quanto poi attiene alle ragioni d'ordine generale invocate dal ricorrente per opporsi all'esecuzione del suo allontanamento, ovvero le difficoltà delle condizioni di vita in Grecia (segnatamente in riferimento alla reperibilità di un alloggio e a sostegni finanziari statali atti a coprire le prestazioni materiali di base), le medesime non sono sufficienti di per sé per realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11.5.1; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e non costituiscono quindi neppure un ostacolo dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 6.5, E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 9.6). 9.5 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta quindi essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

10. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente, essendo che egli ha ottenuto la protezione sussidiaria in Grecia. Per quanto poi attiene alle considerazioni legate all'organizzazione tecnica del trasferimento in Grecia dovuta alla pandemia da Covid-19 citate nel ricorso (cfr. p.to 17, pag. 14), si ritiene di non dover trattare oltre la questione, essendo che le restrizioni all'accesso dovute alla predetta pandemia sono nel frattempo state superate dagli eventi.

11. Ne discende quindi che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la decisione impugnata confermata.

12. In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 5 gennaio 2022, e non essendovi elementi per ritenere che lo stato d'indigenza del ricorrente sia nel frattempo mutato, il medesimo è dispensato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: