Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 1.4 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, nonostante il ricorso sia stato presentato in lingua tedesca, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, per cui la presente sentenza è redatta in lingua italiana.
E. 2 La richiesta procedurale di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercauterlare è priva di oggetto, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Con la presente sentenza di merito tale domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 3.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii).
E. 4 Contestata nel caso di specie è, anzitutto, la mancata entrata nel merito della domanda di asilo da parte della SEM.
E. 4.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 2007). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica e il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, in seguito: Conv. rifugiati) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2).
E. 4.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi; sentenza del TAF D-4751/2024 del 12 agosto 2024 consid. 6.2).
E. 4.3 Nel caso in disamina, il 4 novembre 2024 la Grecia ha accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio, specificando che questi hanno ottenuto rispettivamente la protezione sussidiaria e lo statuto di rifugiata nonché i relativi permessi di soggiorno (cfr. atto SEM 27/2). Ciò non è contestato dai ricorrenti, che peraltro non sostengono che la Grecia intenda allontanarli verso il loro Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non-respingimento. Rinviando a numerosi rapporti, nel ricorso essi illustrano la precarietà della situazione dei beneficiari di protezione in Grecia, specialmente in punto alla mancanza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, all'accesso al mercato del lavoro, alle difficoltà burocratiche per richiedere prestazioni sociali e all'assenza di servizi di assistenza psicologica e psichiatrica. Tutto ciò sarebbe contrario agli artt. 3 CEDU, 3 e 14 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, in seguito: Conv. tortura) e 2 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108, in seguito: CEDAW), dimodoché occorrerebbe entrare nel merito della loro domanda d'asilo. Queste argomentazioni ricorsuali non forniscono tuttavia motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi rispettivamente non sono suscettibili di capovolgere la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo sicuro ai sensi di cui sopra. Piuttosto, le circostanze esposte dagli insorgenti verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti.
E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia o se, come da essi richiesto, avrebbe dovuto concedere loro l'ammissione provvisoria in Svizzera.
E. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 6.3 I ricorrenti sono dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente gli artt. 3 e 4 CEDU, 3 Conv. tortura nonché 2 CEDAW e 2 e 5 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104, in seguito: CERD). Un rinvio sarebbe inammissibile, giacché essi verrebbero sottoposti a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio e di accesso a cure mediche nonché la carenza di approvvigionamento. Un trasferimento in Grecia sarebbe inoltre inesigibile, poiché verrebbero a ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale. Stando alle dichiarazioni dei ricorrenti nei colloqui del 6 novembre 2024 (atti SEM n. 33/6 e 34/5) e alle allegazioni nel parere sulla bozza del 22 novembre 2024 (atto SEM n. 38/3), nel ricorso del 3 dicembre 2024 (atto TAF n. 1) e nell'ulteriore scritto del 4 dicembre 2024 (atto TAF n. 3), a causa della loro nazionalità, in Grecia sarebbe stato loro precluso un supporto dello Stato per quanto riguarda l'assistenza medica necessaria e la violenza subita denunciata alla polizia. Il ricorrente avrebbe lavorato (illegalmente) nella raccolta dei rifiuti e come muratore, con un salario fino a EUR 600.-, rendendo estremamente difficile assicurare la propria sussistenza, incluso l'acquisto dei farmaci necessari. Egli si sarebbe rivolto invano alle autorità. La ricorrente avrebbe altresì chiesto aiuto alle autorità per la ricerca di un lavoro, ma senza successo. Avrebbe poi segnalato i seri problemi al piede destro, senza tuttavia ricevere alcuna cura, perlomeno non gratuita. Oltre a ciò, ella non sarebbe stata aiutata dalle autorità di polizia elleniche, anzi insultata e minacciata, allorché avrebbe segnalato di aver subito delle aggressioni e di temere per la propria incolumità quando esce di casa a causa degli stupri. Anche il marito avrebbe subito un'aggressione, in cui sarebbe stato duramente colpito all'occhio, provocandogli problemi di epilessia. In Grecia sarebbe impossibile integrarsi e il ricorrente non sarebbe nemmeno riuscito a chiedere il ricongiungimento familiare, obbligando la ricorrente a giungere in Grecia illegalmente. Oltretutto, anche l'OIM e l'ufficio Kyrias non avrebbero avuto le risorse per aiutarli con l'alloggio. Oltre a ciò, in Grecia non avrebbero alcuna possibilità di intraprendere un percorso formativo e d'integrazione lavorativa. Il ricorrente soffrirebbe di problemi fisici, in particolare di epilessia, dolori alla schiena e all'occhio sinistro con forte mal di testa, nonché di disturbi psichici, mentre la ricorrente sarebbe affetta anch'ella da disturbi psichici, problemi al piede destro - che si sarebbe fratturata in Patria - nonché di dolori allo sterno - mai esaminato clinicamente - in seguito a un'aggressione e dolori al viso. Le autorità greche avrebbero ignorato i loro problemi di salute, e, a loro dire, in caso di rinvio non riceveranno il sostegno medico e finanziario dovuto. L'autorità inferiore non avrebbe valutato a fondo le circostanze in questione; in particolare, non avrebbe chiarito a sufficienza il loro stato di salute, violando pertanto il principio inquisitorio.
E. 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 6.4.2 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 6.4.3 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 9 e 11.2; fra le tante sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid.11.4; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3).
E. 6.4.4 Occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 8.2). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4).
E. 6.4.5 Nel caso specifico, per quanto riguardo l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, non corroborato da mezzi di prova, va rilevato che queste hanno riconosciuto agli insorgenti la protezione internazionale, grazie a cui possono far valere i loro diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Per quanto concerne l'aggressione subita dal ricorrente, va notato che dalle fotografie presentate - in cui figura il ricorrente con un occhio gonfio con ematoma intorno ad esso e ferita sul sopracciglio (cfr. atto SEM n. 35/2 e atto TAF n. 1/5) - non è possibile risalire al contesto e alle cause di tali ferite. Ad ogni modo, tali fotografie non sono sufficienti a dimostrare che le autorità di polizia greche non sono disposte a offrire la protezione necessaria. L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile.
E. 6.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.4; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 9; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2).
E. 6.5.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.5.1 segg.; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1).
E. 6.5.3 Nel caso in disamina, si rileva anzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali beneficiari di protezione internazionale (con rispettivamente status di protezione sussidiaria e di rifugiata), essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti).
E. 6.5.4 Inoltre, i ricorrenti non possono essere ritenuti delle persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza suesposta.
E. 6.5.4.1 Dagli atti medici emerge che l'insorgente è affetto da malattia epilettica insorta durante l'infanzia. Nel 2022, la terapia (farmacologica) per suddetta malattia controllata è stata sospesa. Nel 2023, apparentemente a causa di un'aggressione subita in Grecia, le crisi epilettiche (notturne) toniche ai quattro arti, precedute da episodio di tachicardia, sarebbero riprese con ricorrenza ogni quattro mesi circa. In concomitanza, sarebbe peggiorata la cefalea, in trattamento farmacologico al bisogno. Visitato in Grecia, è stata ripresa la terapia farmacologica (con Depakine), mantenuta invariata dopo la visita presso l'(...) (in seguito: [...]) del 25 ottobre 2024 (cfr. rapporto medico dell'[...] del 25 ottobre 2024 [atto SEM n. 24/2]). In seguito all'attacco epilettico del 10 novembre 2024, per il quale il ricorrente è stato ricoverato d'urgenza all'(...) (in seguito: [...]), la terapia farmacologica è stata adattata (assunzione di Lamotrigin con piano di incremento del dosaggio e di Valproat con piano di riduzione del dosaggio; cfr. rapporti medici dell'(...) del 10 [F2] e 12 novembre 2024 [atti TAF n. 3/8.1 e 8.2]). La CT del cranio, effettuata il giorno stesso, non ha mostrato segni di ischemia o trombosi cerebrale (cfr. rapporti medici dell'(...) dell'11 e 12 novembre 2024 [atti TAF n. 3/8.2, 8.3]). Visitato il 15 novembre 2024 presso il (...) (in seguito: [...]), l'insorgente ha segnalato di svegliarsi a causa di mal di tesa e d'orecchi con tachicardia di un'ora. Gli è stata diagnosticata una tachicardia (diagnosi differenziale [DD]: tachicardia parossistica sopraventricolare [SVT]) e un'ipertensione arteriosa (DD: situazione di stress psicosociale su anamnesi da rifugiato e rilevata sintomatologia depressiva pronunciata) e gli è stata prescritta l'assunzione di Redormin (cfr. rapporto medico del (...) [F2] del 15 novembre 2024 [atto TAF n. 3/9]). La RM cerebrale effettuata il 18 novembre 2024 (...) ha mostrato zone ischemiche cerebellari bilaterali. Il 20 dicembre 2024 il ricorrente è stato nuovamente visitato presso l'(...), dove per l'attestata epilessia anamnestica si confermava la terapia in atto; inoltre, si richiedeva una rivalutazione neurologica e una valutazione oftalmologica per la presenza di miodesopsie. Quale ulteriore diagnosi si riferiva un probabile disturbo da stress post-traumatico (PTSD) (cfr. atto SEM n. 44/3). Da ultimo, il ricorrente è stato ulteriormente visitato il 3 gennaio 2025 all'(...) per una sinusite acuta (cfr. atto SEM n. 47/2). Per quanto riguarda la ricorrente, invece, per i riferiti dolori al petto e al piede destro è stata visitata il 30 ottobre 2024, in seguito a cui si indicava di procedere con radiografie dello sterno e del torace nonché della caviglia (cfr. rapporto medico F2 del 30 ottobre 2024 [atto SEM. n. 26/3]), che ad oggi, per quanto riscontrabile agli atti, non sono state effettuate. Il 2 e il 3 gennaio 2024 ella è stata inoltre visitata all'(...)per perdite ematiche in gravidanza (al primo trimestre; cfr. rapporti di dimissione del 2 e 3 gennaio 2025 [atti SEM n. 45/4 seg.]).
E. 6.5.4.2 Da quanto esposto sopra discende che le affezioni di cui soffrono i ricorrenti non sono suscettibili di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Grecia e di considerarli come persone particolarmente vulnerabili incapaci di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco (riguardo a un caso di epilessia cfr. ad es. sentenza del TAF D-5204/2021 del 27 marzo 2024 consid. 9.3). Si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. Essa dispone delle strutture mediche sufficienti e i ricorrenti hanno accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e art. 30 direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4.4 con riferimenti). Infatti, come visto sopra, il ricorrente in Grecia ha ottenuto le cure necessarie al trattamento dell'epilessia. La ricorrente, per contro, ha addotto che, dopo essersi rivolta a un rispettivo ufficio, apparentemente non avrebbe potuto essere visitata immediatamente. Tuttavia, non è ravvisabile alcun indizio che le sia stata negata l'assistenza medica, seppure collegata a un tempo d'attesa asseritamente molto lungo (cfr. atto SEM n. 34/5, D24 seg., D30). A fronte segnatamente delle zone ischemiche cerebellari bilaterali riscontrate presso il ricorrente e di eventuali problematiche nella gravidanza della ricorrente, è quindi loro responsabilità rivendicare direttamente presso le autorità elleniche i diritti alle cure che spettano loro.
E. 6.5.5 Va infine osservato che i coniugi ricorrenti possono contare sul sostegno reciproco, rispettivamente per il controllo degli attacchi epilettici e per il proprio sostentamento. Benché i ricorrenti non abbiano nessuna padronanza della lingua greca, il ricorrente parla inglese, ha vissuto in Grecia per più di sette anni ed è quindi in grado di comunicare con le persone in loco (cfr. atto SEM n. 33/6, D6, D26). Se poi, da un lato, la ricorrente è stata in Grecia solo per circa quattro mesi senza trovare lavoro, dall'altro, il ricorrente ha svolto diversi lavori in tale Paese per un lungo periodo, dando così prova di poter provvedere ai loro bisogni elementari senza aiuti statali.
E. 6.5.6 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 6.6 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale e sulla situazione di salute dei ricorrenti, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare vitto e alloggio nonché assistenza medica ai ricorrenti. Le relative richieste degli insorgenti vanno pertanto respinte.
E. 6.7 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione degli insorgenti.
E. 6.8 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); per quanto censurabile, la decisione non è inoltre inadeguata (art. 49 PA), per cui il ricorso va respinto.
E. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto.
E. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 Il presente giudizio non concerne delle persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7559/2024 Sentenza dell'8 gennaio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Afghanistan, entrambi patrocinati da Liliya Zinkovska, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 22 novembre 2024. Fatti: A. A.a I coniugi interessati, cittadini afgani sposatisi il 28 febbraio 2022 in Iran, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 22 ottobre 2024. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che il marito aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 23 giugno 2017, ottenendo protezione internazionale il 15 novembre 2017, mentre la moglie, entrata in Grecia il 19 giugno 2024, aveva ivi chiesto asilo in data 27 giugno 2024. A.c Il 28 ottobre 2024 la Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) ha domandato la riammissione dei richiedenti alle autorità greche. A.d Il 4 novembre 2024 le autorità greche hanno accolto tale richiesta, precisando che il richiedente ha ottenuto la protezione sussidiaria in data 3 novembre 2017 e il relativo premesso di soggiorno, mentre alla richiedente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata il 1° agosto 2024 e rilasciato il relativo permesso di soggiorno. A.e Il 6 novembre 2024 la SEM ha svolto un colloquio con gli interessati in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.f Il 22 novembre 2024 i richiedenti hanno inoltrato alla SEM il parere sulla bozza di decisione trasmessa loro il 20 novembre 2024. B. Con decisione del 22 novembre 2024, notificata il 26 novembre 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 3 dicembre 2024 (cfr. ricevuta di consegna IncaMail) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e l'entrata nel merito della loro domanda d'asilo, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, in ulteriore subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame, sub-subeventualmente che si debbano richiedere delle garanzie specifiche dalle autorità greche per assicurare un alloggio e un'assistenza medica adeguati; protestate tasse e spese. In via procedurale, essi presentano domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché dell'effetto sospensivo, con sospensione in via supercautelare del loro allontanamento informando il Cantone competente. D. Con scritto del 4 dicembre 2024 gli insorgenti hanno inoltrato ulteriore documentazione medica emessa in seguito all'attacco epilettico del ricorrente del 10 novembre 2024. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 1.4 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, nonostante il ricorso sia stato presentato in lingua tedesca, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, per cui la presente sentenza è redatta in lingua italiana. 2. La richiesta procedurale di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercauterlare è priva di oggetto, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Con la presente sentenza di merito tale domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii). 4. Contestata nel caso di specie è, anzitutto, la mancata entrata nel merito della domanda di asilo da parte della SEM. 4.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 2007). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica e il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, in seguito: Conv. rifugiati) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2). 4.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi; sentenza del TAF D-4751/2024 del 12 agosto 2024 consid. 6.2). 4.3 Nel caso in disamina, il 4 novembre 2024 la Grecia ha accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio, specificando che questi hanno ottenuto rispettivamente la protezione sussidiaria e lo statuto di rifugiata nonché i relativi permessi di soggiorno (cfr. atto SEM 27/2). Ciò non è contestato dai ricorrenti, che peraltro non sostengono che la Grecia intenda allontanarli verso il loro Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non-respingimento. Rinviando a numerosi rapporti, nel ricorso essi illustrano la precarietà della situazione dei beneficiari di protezione in Grecia, specialmente in punto alla mancanza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, all'accesso al mercato del lavoro, alle difficoltà burocratiche per richiedere prestazioni sociali e all'assenza di servizi di assistenza psicologica e psichiatrica. Tutto ciò sarebbe contrario agli artt. 3 CEDU, 3 e 14 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, in seguito: Conv. tortura) e 2 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108, in seguito: CEDAW), dimodoché occorrerebbe entrare nel merito della loro domanda d'asilo. Queste argomentazioni ricorsuali non forniscono tuttavia motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi rispettivamente non sono suscettibili di capovolgere la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo sicuro ai sensi di cui sopra. Piuttosto, le circostanze esposte dagli insorgenti verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia o se, come da essi richiesto, avrebbe dovuto concedere loro l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 6.3 I ricorrenti sono dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente gli artt. 3 e 4 CEDU, 3 Conv. tortura nonché 2 CEDAW e 2 e 5 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104, in seguito: CERD). Un rinvio sarebbe inammissibile, giacché essi verrebbero sottoposti a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio e di accesso a cure mediche nonché la carenza di approvvigionamento. Un trasferimento in Grecia sarebbe inoltre inesigibile, poiché verrebbero a ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale. Stando alle dichiarazioni dei ricorrenti nei colloqui del 6 novembre 2024 (atti SEM n. 33/6 e 34/5) e alle allegazioni nel parere sulla bozza del 22 novembre 2024 (atto SEM n. 38/3), nel ricorso del 3 dicembre 2024 (atto TAF n. 1) e nell'ulteriore scritto del 4 dicembre 2024 (atto TAF n. 3), a causa della loro nazionalità, in Grecia sarebbe stato loro precluso un supporto dello Stato per quanto riguarda l'assistenza medica necessaria e la violenza subita denunciata alla polizia. Il ricorrente avrebbe lavorato (illegalmente) nella raccolta dei rifiuti e come muratore, con un salario fino a EUR 600.-, rendendo estremamente difficile assicurare la propria sussistenza, incluso l'acquisto dei farmaci necessari. Egli si sarebbe rivolto invano alle autorità. La ricorrente avrebbe altresì chiesto aiuto alle autorità per la ricerca di un lavoro, ma senza successo. Avrebbe poi segnalato i seri problemi al piede destro, senza tuttavia ricevere alcuna cura, perlomeno non gratuita. Oltre a ciò, ella non sarebbe stata aiutata dalle autorità di polizia elleniche, anzi insultata e minacciata, allorché avrebbe segnalato di aver subito delle aggressioni e di temere per la propria incolumità quando esce di casa a causa degli stupri. Anche il marito avrebbe subito un'aggressione, in cui sarebbe stato duramente colpito all'occhio, provocandogli problemi di epilessia. In Grecia sarebbe impossibile integrarsi e il ricorrente non sarebbe nemmeno riuscito a chiedere il ricongiungimento familiare, obbligando la ricorrente a giungere in Grecia illegalmente. Oltretutto, anche l'OIM e l'ufficio Kyrias non avrebbero avuto le risorse per aiutarli con l'alloggio. Oltre a ciò, in Grecia non avrebbero alcuna possibilità di intraprendere un percorso formativo e d'integrazione lavorativa. Il ricorrente soffrirebbe di problemi fisici, in particolare di epilessia, dolori alla schiena e all'occhio sinistro con forte mal di testa, nonché di disturbi psichici, mentre la ricorrente sarebbe affetta anch'ella da disturbi psichici, problemi al piede destro - che si sarebbe fratturata in Patria - nonché di dolori allo sterno - mai esaminato clinicamente - in seguito a un'aggressione e dolori al viso. Le autorità greche avrebbero ignorato i loro problemi di salute, e, a loro dire, in caso di rinvio non riceveranno il sostegno medico e finanziario dovuto. L'autorità inferiore non avrebbe valutato a fondo le circostanze in questione; in particolare, non avrebbe chiarito a sufficienza il loro stato di salute, violando pertanto il principio inquisitorio. 6.4 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 6.4.2 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 6.4.3 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 9 e 11.2; fra le tante sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid.11.4; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3). 6.4.4 Occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 8.2). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4). 6.4.5 Nel caso specifico, per quanto riguardo l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, non corroborato da mezzi di prova, va rilevato che queste hanno riconosciuto agli insorgenti la protezione internazionale, grazie a cui possono far valere i loro diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Per quanto concerne l'aggressione subita dal ricorrente, va notato che dalle fotografie presentate - in cui figura il ricorrente con un occhio gonfio con ematoma intorno ad esso e ferita sul sopracciglio (cfr. atto SEM n. 35/2 e atto TAF n. 1/5) - non è possibile risalire al contesto e alle cause di tali ferite. Ad ogni modo, tali fotografie non sono sufficienti a dimostrare che le autorità di polizia greche non sono disposte a offrire la protezione necessaria. L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile. 6.5 6.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.4; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 9; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2). 6.5.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.5.1 segg.; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1). 6.5.3 Nel caso in disamina, si rileva anzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali beneficiari di protezione internazionale (con rispettivamente status di protezione sussidiaria e di rifugiata), essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti). 6.5.4 Inoltre, i ricorrenti non possono essere ritenuti delle persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza suesposta. 6.5.4.1 Dagli atti medici emerge che l'insorgente è affetto da malattia epilettica insorta durante l'infanzia. Nel 2022, la terapia (farmacologica) per suddetta malattia controllata è stata sospesa. Nel 2023, apparentemente a causa di un'aggressione subita in Grecia, le crisi epilettiche (notturne) toniche ai quattro arti, precedute da episodio di tachicardia, sarebbero riprese con ricorrenza ogni quattro mesi circa. In concomitanza, sarebbe peggiorata la cefalea, in trattamento farmacologico al bisogno. Visitato in Grecia, è stata ripresa la terapia farmacologica (con Depakine), mantenuta invariata dopo la visita presso l'(...) (in seguito: [...]) del 25 ottobre 2024 (cfr. rapporto medico dell'[...] del 25 ottobre 2024 [atto SEM n. 24/2]). In seguito all'attacco epilettico del 10 novembre 2024, per il quale il ricorrente è stato ricoverato d'urgenza all'(...) (in seguito: [...]), la terapia farmacologica è stata adattata (assunzione di Lamotrigin con piano di incremento del dosaggio e di Valproat con piano di riduzione del dosaggio; cfr. rapporti medici dell'(...) del 10 [F2] e 12 novembre 2024 [atti TAF n. 3/8.1 e 8.2]). La CT del cranio, effettuata il giorno stesso, non ha mostrato segni di ischemia o trombosi cerebrale (cfr. rapporti medici dell'(...) dell'11 e 12 novembre 2024 [atti TAF n. 3/8.2, 8.3]). Visitato il 15 novembre 2024 presso il (...) (in seguito: [...]), l'insorgente ha segnalato di svegliarsi a causa di mal di tesa e d'orecchi con tachicardia di un'ora. Gli è stata diagnosticata una tachicardia (diagnosi differenziale [DD]: tachicardia parossistica sopraventricolare [SVT]) e un'ipertensione arteriosa (DD: situazione di stress psicosociale su anamnesi da rifugiato e rilevata sintomatologia depressiva pronunciata) e gli è stata prescritta l'assunzione di Redormin (cfr. rapporto medico del (...) [F2] del 15 novembre 2024 [atto TAF n. 3/9]). La RM cerebrale effettuata il 18 novembre 2024 (...) ha mostrato zone ischemiche cerebellari bilaterali. Il 20 dicembre 2024 il ricorrente è stato nuovamente visitato presso l'(...), dove per l'attestata epilessia anamnestica si confermava la terapia in atto; inoltre, si richiedeva una rivalutazione neurologica e una valutazione oftalmologica per la presenza di miodesopsie. Quale ulteriore diagnosi si riferiva un probabile disturbo da stress post-traumatico (PTSD) (cfr. atto SEM n. 44/3). Da ultimo, il ricorrente è stato ulteriormente visitato il 3 gennaio 2025 all'(...) per una sinusite acuta (cfr. atto SEM n. 47/2). Per quanto riguarda la ricorrente, invece, per i riferiti dolori al petto e al piede destro è stata visitata il 30 ottobre 2024, in seguito a cui si indicava di procedere con radiografie dello sterno e del torace nonché della caviglia (cfr. rapporto medico F2 del 30 ottobre 2024 [atto SEM. n. 26/3]), che ad oggi, per quanto riscontrabile agli atti, non sono state effettuate. Il 2 e il 3 gennaio 2024 ella è stata inoltre visitata all'(...)per perdite ematiche in gravidanza (al primo trimestre; cfr. rapporti di dimissione del 2 e 3 gennaio 2025 [atti SEM n. 45/4 seg.]). 6.5.4.2 Da quanto esposto sopra discende che le affezioni di cui soffrono i ricorrenti non sono suscettibili di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Grecia e di considerarli come persone particolarmente vulnerabili incapaci di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco (riguardo a un caso di epilessia cfr. ad es. sentenza del TAF D-5204/2021 del 27 marzo 2024 consid. 9.3). Si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. Essa dispone delle strutture mediche sufficienti e i ricorrenti hanno accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e art. 30 direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4.4 con riferimenti). Infatti, come visto sopra, il ricorrente in Grecia ha ottenuto le cure necessarie al trattamento dell'epilessia. La ricorrente, per contro, ha addotto che, dopo essersi rivolta a un rispettivo ufficio, apparentemente non avrebbe potuto essere visitata immediatamente. Tuttavia, non è ravvisabile alcun indizio che le sia stata negata l'assistenza medica, seppure collegata a un tempo d'attesa asseritamente molto lungo (cfr. atto SEM n. 34/5, D24 seg., D30). A fronte segnatamente delle zone ischemiche cerebellari bilaterali riscontrate presso il ricorrente e di eventuali problematiche nella gravidanza della ricorrente, è quindi loro responsabilità rivendicare direttamente presso le autorità elleniche i diritti alle cure che spettano loro. 6.5.5 Va infine osservato che i coniugi ricorrenti possono contare sul sostegno reciproco, rispettivamente per il controllo degli attacchi epilettici e per il proprio sostentamento. Benché i ricorrenti non abbiano nessuna padronanza della lingua greca, il ricorrente parla inglese, ha vissuto in Grecia per più di sette anni ed è quindi in grado di comunicare con le persone in loco (cfr. atto SEM n. 33/6, D6, D26). Se poi, da un lato, la ricorrente è stata in Grecia solo per circa quattro mesi senza trovare lavoro, dall'altro, il ricorrente ha svolto diversi lavori in tale Paese per un lungo periodo, dando così prova di poter provvedere ai loro bisogni elementari senza aiuti statali. 6.5.6 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.6 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale e sulla situazione di salute dei ricorrenti, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare vitto e alloggio nonché assistenza medica ai ricorrenti. Le relative richieste degli insorgenti vanno pertanto respinte. 6.7 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione degli insorgenti. 6.8 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata. 7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); per quanto censurabile, la decisione non è inoltre inadeguata (art. 49 PA), per cui il ricorso va respinto. 8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Il presente giudizio non concerne delle persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: