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D-2976/2024

D-2976/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-22 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile in quanto non vi sarebbero indizi per ritenere che sarà sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di rinvio in Grecia. In secondo luogo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile. Infatti, le condizioni di vita difficili in Grecia non costituirebbero un motivo d'inesigibilità. Nemmeno i video prodotti agli atti sarebbero in grado di rimettere in discussione tale conclusione. Non risulterebbe pertanto dimostrato che l'interessato correrebbe un pericolo immediato in caso di suo ritorno in Grecia. Circa l'asserito respingimento subito e le persone in borghese che lo avrebbero accusato ingiustamente, la SEM rimarca che la Grecia è uno stato di diritto funzionante, con degli organi di polizia a cui potrà rivolgersi in caso di problematiche. In rapporto all'asserito commando che avrebbe attaccato il ricorrente una volta giunta a B._______ in barca, la SEM ritiene che tale episodio non sia stato comprovato ed in ogni caso spetterebbe al ricorrente denunciare tale fatto alle autorità elleniche. Tale considerazione si applicherebbe anche agli asseriti problemi che egli avrebbe vissuto presso il centro di accoglienza, dove lo avrebbero accusato di essere uno scafista e passatore. Altresì, i problemi medici di cui soffrirebbe - sufficientemente acclarati - non sarebbero particolarmente gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021del 28 marzo 2022 e non apparterrebbe dunque alla categoria di persone particolarmente vulnerabili. Inoltre, il ricorrente ha indicato durante la propria audizione di aver avuto accesso alle cure mediche in modo gratuito quando richiesto. Infine l'autorità di prime cure ha concluso che l'allontanamento è possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 5.2 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che l'accertamento del suo stato di salute sarebbe inesatto e incompleto giacché farebbe difetto di ulteriori approfondimenti psicologici psichiatrici. Inoltre, a mente del ricorrente, la SEM avrebbe dovuto approfondire maggiormente la situazione concreta del sistema d'accoglienza ellenica. In seguito, il ricorrente ritiene di presentare un profilo di particolare vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza del Tribunale a causa dei propri problemi psicologici (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022). Inoltre, egli fa riferimento a diversi rapporti di organizzazioni non governative che evidenzierebbero come il sistema di accoglienza greco sarebbe caratterizzato da gravi problematiche in diversi ambiti. Dipoi, l'interessato indica che in caso di ritorno in Grecia vi sarebbe il rischio di non avere accesso ad un alloggio adeguato, a cure mediche di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Di conseguenza, sulla base della situazione fattuale e della particolare vulnerabilità, chiede che la SEM entri nel merito della domanda d'asilo e ritiene che il trasferimento in Grecia sarebbe inammissibile ed inesigibile.

E. 6.1 Nel caso in narrativa viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute del ricorrente. Il ricorrente sostiene che non sarebbe stato sottoposto ad approfondimenti circa il proprio stato psicologico-psichiatrico.

E. 6.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute del ricorrente. Il (...) marzo 2024 egli è stato visitato presso il punto medico dell'ospedale regionale di C._______, dove i medici hanno ipotizzato le diagnosi di scabbia, verosimile PTSD, disturbi visivi e pregressa osteosintesi/artrodesi mano destra, con terapia alla dimissione di Imovane, Subvectin, Xyzal, antidry calm lotion, Brufen e Dafalgan (cfr. atto SEM n. 17/2). Alcuni problemi ai denti sono stati trattati (cfr. atti SEM n. 18/3 e 21/2). Il seguente (...) marzo 2023 egli è stato nuovamente visitato, ivi è stato indicato che a livello psichico la situazione si è stabilizzata, che i denti sono stati estratti, gli occhiali prescritti, mentre permanevano problematiche allo stomaco e di prurito (cfr. atto SEM n. 19/2). Il (...) aprile 2024 è stato nuovamente visitato dal medico del Centro, in tale sede il ricorrente ha lamentato problemi alla pancia, per il quale è stato diagnosticato un norovirus ed è stato consigliato di esimersi dal mangiare prodotti a base di latticini. La terapia è stata modificata in Perenterol e Sanactriv (c.fr atto SEM n. 20/2). Il (...) aprile 2024 egli è stato visitato per problemi alle orecchie, per cui è stato prescritto Muco Mepha (cfr. atto SEM n. 22/2). Il (...) maggio 2024 è stato nuovamente vistato per i problemi alla pelle, per i quali è stato prescritto Xyzal (cfr. atto SEM n. 30/3). Non risultano ulteriori atti medici agli atti e non risultano ulteriori visite mediche programmate. La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Nemmeno nell'allegato ricorsuale è stato indicato che sarebbero previste ulteriori visite mediche, viene infatti unicamente indicato che sarebbe necessaria un'analisi approfondita della sua situazione psicologica-psichiatrica, in quanto egli sarebbe gravemente traumatizzato. Tale considerazione non è tuttavia supportata da elementi agli atti.

E. 6.3 Ferme queste premesse, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario effettuare ulteriori approfondimenti. Conseguentemente la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute non può essere ammessa.

E. 6.4 L'insorgente si prevale inoltre di un accertamento incompleto circa la situazione del sistema d'accoglienza ellenico. Tuttavia, dalle argomentazioni esposte nel ricorso, si evince chiaramente come le medesime siano in realtà rivolte verso l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore nel suo caso specifico, e riguardanti delle questioni di merito, che verranno esaminate più avanti.

E. 7.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).

E. 7.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 7.3 In casu, la Grecia ha riconosciuto alla richiedente la protezione internazionale. Il (...) marzo 2024 le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM 23/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato alcun elemento suscettibile di ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento. Il ricorrente ha sostenuto che la Svizzera debba entrare nel merito della domanda d'asilo dell'interessato in quanto un suo trasferimento in Grecia sarebbe contrario all'art. 3 CEDU e art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000). Si rimanda in tal senso l'analisi effettuata sub consid. 10.

E. 7.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In casu, posta che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.

E. 9 Occorre ora verificare se la SEM ha a giusto titolo ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.

E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrart. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante, le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).

E. 10.2 Occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.

E. 10.2.1 Con riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione in questo Paese nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [pubblicata come quale sentenza di riferimento] consid. 11.2). Concernente i beneficiari di protezione internazionale, l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento è, dal profilo dell'ammissibilità, ritenuta soltanto in casi particolari nei quali esistono degli indizi concreti di un rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. A tal proposito il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle diverse organizzazioni non governative - peraltro citati in sede ricorsuale - relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, nonostante un certo numero di carenze sia stato rilevato nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o che confrontati ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). I problemi noti in Grecia non permettono difatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la protezione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione internazionale non possano ottenere una tale protezione per via giudiziaria. Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 10.2.2 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia in data (...) ottobre 2023 e che è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) ottobre 2023 al (...) ottobre 2026 (cfr. atto SEM 23/1). Di conseguenza, in qualità di beneficiario della protezione internazionale può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Nel contesto dell'allegato ricorsuale, l'interessato ha indicato di non aver ricevuto alcun tipo di assistenza, di aver vissuto per strada dopo aver ottenuto la protezione internazionale, di non aver avuto accesso ad alcun tipo di misura d'integrazione e di aver subito un pushback. Per quanto concerne l'asserito pushback, si rimanda alle valutazioni effettuate dalla SEM nella propria decisione, in quanto il ricorrente non ha fornito alcun nuovo elemento concreto a sostegno delle proprie dichiarazioni. Invece, per quanto concerne la situazione che avrebbe interessato il ricorrente in Grecia descritta nell'allegato ricorsuale si discosta in modo significativo da quanto da egli indicato durante la propria audizione, circostanze poi non contestate dall'allora rappresentante legale nelle sue osservazioni del 30 aprile 2024 (cfr. atto SEM n. 31/3). Infatti, il ricorrente ha indicato in modo chiaro che dopo aver ricevuto la protezione ha potuto mantenere il proprio alloggio presso il campo (cfr. atto SEM n. 13/6, D4). Per quanto concerne l'accesso alle cure mediche, egli ha indicato che nel momento in cui ha subito una lesione al dito è stato trasferito in pronto soccorso ed è stato curato gratuitamente (cfr atto SEM n. 13/6, D20 e D21). Inoltre, malgrado egli abbia evidenziato di non aver ricevuto alcun aiuto da parte dello stato ellenico una volta ottenuto il permesso di soggiorno, non ha allegato di aver intrapreso passi concreti per chiedere aiuto allo Stato ellenico, infatti egli si è limitato a lavorare volontariamente con 2 ONG, sostenendo che il programma d'integrazione statale HELIOS non fosse più attivo (cfr. atto SEM n. 13/6, D5). Ciò non coincide con quanto riportato dalla Commissione europea, vale a dire che il programma HELIOS è finanziato almeno sino al 30 giugno 2024 (cfr. https://migrant-integration.ec.europa.eu/integration-practice/helios-project_en, ultimo accesso il 21 maggio 2024). Inoltre, le informazioni circa le procedure per l'ottenimento del sostegno delle autorità elleniche sono facilmente reperibili in differenti lingue sul sito del Ministero della migrazione e dell'asilo greco, (cfr. https://migration.gov.gr/en/odigos-pliroforisis-ddp/, ultima visita il 21 maggio 2024). Pertanto le censure circa un mancato accesso agli aiuti statali sollevate dal ricorrente non possono essere seguite. Per il resto, dalle tavole processuali, non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di un suo allontanamento verso la Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Si osserva infine che, al suo ritorno in Grecia non dovrà più vivere presso un campo, in quanto egli ha ottenuto lo statuto di rifugiato. Di conseguenza pure la sentenza CEDU citata nell'allegato ricorsuale al punto 2.6 risulta inconferente rispetto alla fattispecie in oggetto. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate.

E. 10.2.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 11.2.2 seg.), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 10.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Il Tribunale ha inoltre confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3 - 11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.3).

E. 11.2.1 Nel caso in disamina, in primo luogo il Tribunale osserva che le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento nel suo gravame alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8 - 9.10). Tuttavia va notato anche in tale contesto che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, in specie, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non ci sono indicazioni che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia.

E. 11.2.2 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'interessato, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. Come rilevato in precedenza (sub. consid. 6.2) lo stato di salute del ricorrente può essere riassunto come segue: lesioni cutanee DD: scabbia o altro, verosimile PTSD inizialmente ed inseguito insonnia con disturbo da elaborazione, disturbi visivi per cui sono stati prescritti occhiali, pregressa osteosintesi/artodesi, problematiche ai denti trattate, otite esterna destra, segni di enterite, diarrea infettiva e versamento timpanico.

E. 11.2.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre il ricorrente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). A ciò si aggiunge il fatto che nella fattispecie non sono riconoscibili ulteriori indicatori di vulnerabilità (cfr. per la questione la sentenza del Tribunale D-2952/2022 del 21 marzo 2023 consid. 8.4) ed è pertanto a giusto titolo che la SEM ha considerato che la situazione del ricorrente non rientrasse nel profilo di particolare vulnerabilità stabilito dalla giurisprudenza. Dipoi, sempre ai sensi della sentenza di cui copra, va valutato in tal senso se l'interessato ha effettuato dei ragionevoli sforzi per ottenere aiuto dallo stato greco, sforzi che il ricorrente non ha dimostrato in modo concreto (cfr. consid. 10.2.2). In tale contesto, risulta determinante se, nonostante sforzi ragionevoli, l'interessato si ritroverebbe con ogni probabilità in una situazione di emergenza esistenziale, che non sarebbe in grado di affrontare da solo (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2). Dagli atti e come rilevato in precedenza tale probabilità non è data. Il ricorrente, infatti, ha indicato in modo chiaro di non aver fatto concretamente richiesta per ottenere l'accesso al programma HELIOS. Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti eventualmente necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione).

E. 11.2.4 In tal senso non risulta necessario per le autorità svizzere richiedere garanzie specifiche per il ricorrente, che non presenta un profilo di particolare vulnerabilità.

E. 11.2.5 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). Non può pertanto essere seguita la richiesta del ricorrente di concessione dell'ammissione provvisoria.

E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.

E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali oltre che di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione superprovvisionale dell'esecuzione dell'allontanamento sono divenute senza oggetto.

E. 15.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2976/2024 Sentenza del 22 maggio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Constance Leisinger; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Sudan, patrocinato dall'avv. Lea Hungerbühler, Rechtsanwältin, e MLaw Michael Meyer, AsyLex, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 3 maggio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino sudanese, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data (...) marzo 2024. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che l'interessato aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) ottobre 2022, ottenendo protezione internazionale il (...) ottobre 2023. A.c In data (...) marzo 2024 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. In occasione dello stesso, al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla possibile non entrata nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e all'allontanamento verso la Grecia. A.d Il (...) marzo 2024 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Le suddette autorità hanno accettato la richiesta in data (...) marzo 2024. A.e In data (...) aprile 2024 il ricorrente ha trasmesso una chiavetta USB alla SEM, contente 2 video che a suo dire riprenderebbero le condizioni del campo presso il quale egli alloggiava. A.f Con scritto del (...) maggio 2024 il richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM trasmessa il (...) aprile 2024. A.g In corso di procedura l'interessato è stato sottoposto ad alcune visite mediche. B. Con decisione del 3 maggio 2024, notificata in medesima data, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Grecia. C. Con ricorso del 13 maggio 2024, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione menzionata chiedendo, preliminarmente la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la pronuncia dell'effetto sospensivo del ricorso, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e l'entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato. In subordine egli chiede la concessione dell'ammissione provvisoria, ancor più in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per effettuare i necessari complementi istruttori e ancor più in subordine l'interessato chiede che siano ottenute delle garanzie specifiche per l'alloggio e per le cure mediche. Altresì, egli ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Al ricorso egli ha allegato la procura, la decisione impugnata, copia del verbale del (...) marzo 2024, una tessera UNHCR. L'articolo intitolato: "Violence and survival: On the frontlines of the Greek asylum system", indicato quale "Beilage 5" dal ricorrente non è stato tuttavia accluso al ricorso. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile in quanto non vi sarebbero indizi per ritenere che sarà sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di rinvio in Grecia. In secondo luogo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile. Infatti, le condizioni di vita difficili in Grecia non costituirebbero un motivo d'inesigibilità. Nemmeno i video prodotti agli atti sarebbero in grado di rimettere in discussione tale conclusione. Non risulterebbe pertanto dimostrato che l'interessato correrebbe un pericolo immediato in caso di suo ritorno in Grecia. Circa l'asserito respingimento subito e le persone in borghese che lo avrebbero accusato ingiustamente, la SEM rimarca che la Grecia è uno stato di diritto funzionante, con degli organi di polizia a cui potrà rivolgersi in caso di problematiche. In rapporto all'asserito commando che avrebbe attaccato il ricorrente una volta giunta a B._______ in barca, la SEM ritiene che tale episodio non sia stato comprovato ed in ogni caso spetterebbe al ricorrente denunciare tale fatto alle autorità elleniche. Tale considerazione si applicherebbe anche agli asseriti problemi che egli avrebbe vissuto presso il centro di accoglienza, dove lo avrebbero accusato di essere uno scafista e passatore. Altresì, i problemi medici di cui soffrirebbe - sufficientemente acclarati - non sarebbero particolarmente gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021del 28 marzo 2022 e non apparterrebbe dunque alla categoria di persone particolarmente vulnerabili. Inoltre, il ricorrente ha indicato durante la propria audizione di aver avuto accesso alle cure mediche in modo gratuito quando richiesto. Infine l'autorità di prime cure ha concluso che l'allontanamento è possibile sia sul piano tecnico che pratico. 5.2 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che l'accertamento del suo stato di salute sarebbe inesatto e incompleto giacché farebbe difetto di ulteriori approfondimenti psicologici psichiatrici. Inoltre, a mente del ricorrente, la SEM avrebbe dovuto approfondire maggiormente la situazione concreta del sistema d'accoglienza ellenica. In seguito, il ricorrente ritiene di presentare un profilo di particolare vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza del Tribunale a causa dei propri problemi psicologici (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022). Inoltre, egli fa riferimento a diversi rapporti di organizzazioni non governative che evidenzierebbero come il sistema di accoglienza greco sarebbe caratterizzato da gravi problematiche in diversi ambiti. Dipoi, l'interessato indica che in caso di ritorno in Grecia vi sarebbe il rischio di non avere accesso ad un alloggio adeguato, a cure mediche di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Di conseguenza, sulla base della situazione fattuale e della particolare vulnerabilità, chiede che la SEM entri nel merito della domanda d'asilo e ritiene che il trasferimento in Grecia sarebbe inammissibile ed inesigibile. 6. 6.1 Nel caso in narrativa viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute del ricorrente. Il ricorrente sostiene che non sarebbe stato sottoposto ad approfondimenti circa il proprio stato psicologico-psichiatrico. 6.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute del ricorrente. Il (...) marzo 2024 egli è stato visitato presso il punto medico dell'ospedale regionale di C._______, dove i medici hanno ipotizzato le diagnosi di scabbia, verosimile PTSD, disturbi visivi e pregressa osteosintesi/artrodesi mano destra, con terapia alla dimissione di Imovane, Subvectin, Xyzal, antidry calm lotion, Brufen e Dafalgan (cfr. atto SEM n. 17/2). Alcuni problemi ai denti sono stati trattati (cfr. atti SEM n. 18/3 e 21/2). Il seguente (...) marzo 2023 egli è stato nuovamente visitato, ivi è stato indicato che a livello psichico la situazione si è stabilizzata, che i denti sono stati estratti, gli occhiali prescritti, mentre permanevano problematiche allo stomaco e di prurito (cfr. atto SEM n. 19/2). Il (...) aprile 2024 è stato nuovamente visitato dal medico del Centro, in tale sede il ricorrente ha lamentato problemi alla pancia, per il quale è stato diagnosticato un norovirus ed è stato consigliato di esimersi dal mangiare prodotti a base di latticini. La terapia è stata modificata in Perenterol e Sanactriv (c.fr atto SEM n. 20/2). Il (...) aprile 2024 egli è stato visitato per problemi alle orecchie, per cui è stato prescritto Muco Mepha (cfr. atto SEM n. 22/2). Il (...) maggio 2024 è stato nuovamente vistato per i problemi alla pelle, per i quali è stato prescritto Xyzal (cfr. atto SEM n. 30/3). Non risultano ulteriori atti medici agli atti e non risultano ulteriori visite mediche programmate. La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Nemmeno nell'allegato ricorsuale è stato indicato che sarebbero previste ulteriori visite mediche, viene infatti unicamente indicato che sarebbe necessaria un'analisi approfondita della sua situazione psicologica-psichiatrica, in quanto egli sarebbe gravemente traumatizzato. Tale considerazione non è tuttavia supportata da elementi agli atti. 6.3 Ferme queste premesse, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario effettuare ulteriori approfondimenti. Conseguentemente la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute non può essere ammessa. 6.4 L'insorgente si prevale inoltre di un accertamento incompleto circa la situazione del sistema d'accoglienza ellenico. Tuttavia, dalle argomentazioni esposte nel ricorso, si evince chiaramente come le medesime siano in realtà rivolte verso l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore nel suo caso specifico, e riguardanti delle questioni di merito, che verranno esaminate più avanti. 7. 7.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 7.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 7.3 In casu, la Grecia ha riconosciuto alla richiedente la protezione internazionale. Il (...) marzo 2024 le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM 23/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato alcun elemento suscettibile di ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento. Il ricorrente ha sostenuto che la Svizzera debba entrare nel merito della domanda d'asilo dell'interessato in quanto un suo trasferimento in Grecia sarebbe contrario all'art. 3 CEDU e art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000). Si rimanda in tal senso l'analisi effettuata sub consid. 10. 7.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In casu, posta che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.

9. Occorre ora verificare se la SEM ha a giusto titolo ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrart. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante, le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 10.2 Occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese. 10.2.1 Con riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione in questo Paese nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [pubblicata come quale sentenza di riferimento] consid. 11.2). Concernente i beneficiari di protezione internazionale, l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento è, dal profilo dell'ammissibilità, ritenuta soltanto in casi particolari nei quali esistono degli indizi concreti di un rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. A tal proposito il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle diverse organizzazioni non governative - peraltro citati in sede ricorsuale - relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, nonostante un certo numero di carenze sia stato rilevato nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o che confrontati ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). I problemi noti in Grecia non permettono difatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la protezione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione internazionale non possano ottenere una tale protezione per via giudiziaria. Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 10.2.2 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia in data (...) ottobre 2023 e che è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) ottobre 2023 al (...) ottobre 2026 (cfr. atto SEM 23/1). Di conseguenza, in qualità di beneficiario della protezione internazionale può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Nel contesto dell'allegato ricorsuale, l'interessato ha indicato di non aver ricevuto alcun tipo di assistenza, di aver vissuto per strada dopo aver ottenuto la protezione internazionale, di non aver avuto accesso ad alcun tipo di misura d'integrazione e di aver subito un pushback. Per quanto concerne l'asserito pushback, si rimanda alle valutazioni effettuate dalla SEM nella propria decisione, in quanto il ricorrente non ha fornito alcun nuovo elemento concreto a sostegno delle proprie dichiarazioni. Invece, per quanto concerne la situazione che avrebbe interessato il ricorrente in Grecia descritta nell'allegato ricorsuale si discosta in modo significativo da quanto da egli indicato durante la propria audizione, circostanze poi non contestate dall'allora rappresentante legale nelle sue osservazioni del 30 aprile 2024 (cfr. atto SEM n. 31/3). Infatti, il ricorrente ha indicato in modo chiaro che dopo aver ricevuto la protezione ha potuto mantenere il proprio alloggio presso il campo (cfr. atto SEM n. 13/6, D4). Per quanto concerne l'accesso alle cure mediche, egli ha indicato che nel momento in cui ha subito una lesione al dito è stato trasferito in pronto soccorso ed è stato curato gratuitamente (cfr atto SEM n. 13/6, D20 e D21). Inoltre, malgrado egli abbia evidenziato di non aver ricevuto alcun aiuto da parte dello stato ellenico una volta ottenuto il permesso di soggiorno, non ha allegato di aver intrapreso passi concreti per chiedere aiuto allo Stato ellenico, infatti egli si è limitato a lavorare volontariamente con 2 ONG, sostenendo che il programma d'integrazione statale HELIOS non fosse più attivo (cfr. atto SEM n. 13/6, D5). Ciò non coincide con quanto riportato dalla Commissione europea, vale a dire che il programma HELIOS è finanziato almeno sino al 30 giugno 2024 (cfr. https://migrant-integration.ec.europa.eu/integration-practice/helios-project_en, ultimo accesso il 21 maggio 2024). Inoltre, le informazioni circa le procedure per l'ottenimento del sostegno delle autorità elleniche sono facilmente reperibili in differenti lingue sul sito del Ministero della migrazione e dell'asilo greco, (cfr. https://migration.gov.gr/en/odigos-pliroforisis-ddp/, ultima visita il 21 maggio 2024). Pertanto le censure circa un mancato accesso agli aiuti statali sollevate dal ricorrente non possono essere seguite. Per il resto, dalle tavole processuali, non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di un suo allontanamento verso la Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Si osserva infine che, al suo ritorno in Grecia non dovrà più vivere presso un campo, in quanto egli ha ottenuto lo statuto di rifugiato. Di conseguenza pure la sentenza CEDU citata nell'allegato ricorsuale al punto 2.6 risulta inconferente rispetto alla fattispecie in oggetto. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 10.2.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 11.2.2 seg.), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Il Tribunale ha inoltre confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3 - 11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.3). 11.2 11.2.1 Nel caso in disamina, in primo luogo il Tribunale osserva che le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento nel suo gravame alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8 - 9.10). Tuttavia va notato anche in tale contesto che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, in specie, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non ci sono indicazioni che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. 11.2.2 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'interessato, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. Come rilevato in precedenza (sub. consid. 6.2) lo stato di salute del ricorrente può essere riassunto come segue: lesioni cutanee DD: scabbia o altro, verosimile PTSD inizialmente ed inseguito insonnia con disturbo da elaborazione, disturbi visivi per cui sono stati prescritti occhiali, pregressa osteosintesi/artodesi, problematiche ai denti trattate, otite esterna destra, segni di enterite, diarrea infettiva e versamento timpanico. 11.2.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre il ricorrente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). A ciò si aggiunge il fatto che nella fattispecie non sono riconoscibili ulteriori indicatori di vulnerabilità (cfr. per la questione la sentenza del Tribunale D-2952/2022 del 21 marzo 2023 consid. 8.4) ed è pertanto a giusto titolo che la SEM ha considerato che la situazione del ricorrente non rientrasse nel profilo di particolare vulnerabilità stabilito dalla giurisprudenza. Dipoi, sempre ai sensi della sentenza di cui copra, va valutato in tal senso se l'interessato ha effettuato dei ragionevoli sforzi per ottenere aiuto dallo stato greco, sforzi che il ricorrente non ha dimostrato in modo concreto (cfr. consid. 10.2.2). In tale contesto, risulta determinante se, nonostante sforzi ragionevoli, l'interessato si ritroverebbe con ogni probabilità in una situazione di emergenza esistenziale, che non sarebbe in grado di affrontare da solo (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2). Dagli atti e come rilevato in precedenza tale probabilità non è data. Il ricorrente, infatti, ha indicato in modo chiaro di non aver fatto concretamente richiesta per ottenere l'accesso al programma HELIOS. Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti eventualmente necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). 11.2.4 In tal senso non risulta necessario per le autorità svizzere richiedere garanzie specifiche per il ricorrente, che non presenta un profilo di particolare vulnerabilità. 11.2.5 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). Non può pertanto essere seguita la richiesta del ricorrente di concessione dell'ammissione provvisoria.

12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.

13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali oltre che di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione superprovvisionale dell'esecuzione dell'allontanamento sono divenute senza oggetto. 15. 15.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: