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D-2952/2022

D-2952/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. L'insorgente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito dell'impugnativa.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 4.2 Nella fattispecie, dagli atti all'inserto risulta che il (...) marzo 2021 è stata riconosciuta alla richiedente la protezione internazionale in Grecia e che la medesima è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) marzo 2021 all'(...) marzo 2024 (cfr. atto SEM 31/1). Altresì, le autorità elleniche, in data (...) gennaio 2022, hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessata sul loro territorio (cfr. atto SEM 31/1). Da parte sua, l'insorgente non ha sollevato dubbi quanto all'effettivo riconoscimento della protezione, né ha apportato indizi suscettibili di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di non-refoulement rinviandola nel suo Paese d'origine.

E. 4.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-1337/2022 consid. 7). Anche alla luce delle considerazioni enucleate nel prosieguo dell'analisi (cfr. sub consid. 8.5), l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 6 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 7 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un motivo ostativo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile.

E. 8.2 Ebbene, malgrado le criticità che contraddistinguono le condizioni di accoglienza ivi in essere, lo scrivente Tribunale ha confermato l'attualità della presunzione di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI anche per la Grecia, ribandendone peraltro l'applicazione, in linea di massima, ai richiedenti vulnerabili come le donne incinte o le persone afflitte da problematiche mediche che non siano da classificarsi come gravi (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021 / E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3, 11.4 e 11.5.1). Pertanto, nella misura in cui l'insorgente vi fa riferimento, v'è da rilevare che le precarie condizioni di vita dei migranti non ostano, ad esse sole, all'esecuzione del rinvio verso la Grecia.

E. 8.3 Nondimeno, il Tribunale ha chiarito che la summenzionata presunzione di ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento non trova applicazione qualora la fattispecie in esame concerni richiedenti che, a causa della loro vulnerabilità particolarmente elevata, incorrono nel rischio di trovarsi durevolmente confrontati con una situazione di grave disagio perché non in grado di rivendicare autonomamente i propri diritti in Grecia. In altre parole, l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili - seppur a beneficio della protezione internazionale nel Paese in parola - è da considerarsi di principio contraria all'art. 83 cpv. 4 LStrI. Ciò vale segnatamente per i richiedenti minorenni non accompagnati, così come per le persone il cui quadro anamnestico psico-fisico risulti gravemente compromesso. In una tale casistica, l'esecuzione dell'allontanamento può avvenire unicamente in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; è il caso laddove vi sia modo di supporre che la persona rimpatriata avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Pertanto, ove confrontata con richiedenti con un tale profilo, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire le opportune indagini del caso (cfr. ibidem consid. 11.5.3).

E. 8.4 Fermi tali presupposti, nella fattispecie concreta è quindi necessario determinare se il precario stato di salute allegato dalla richiedente sia atto ad iscriversi in un tale contesto. Le più recenti certificazioni mediche di cui all'inserto attestano un quadro clinico contrassegnato da un'(...) destro, patologia che non ha richiesto - al di là di una visita di controllo programmata a distanza di tre mesi - particolari trattamenti, né ha ingenerato particolari sintomatologie (cfr. atto SEM 49/2). In aggiunta, nel corso del suo soggiorno in Svizzera l'insorgente ha denotato delle problematiche psichiatriche, tanto da necessitare un ricovero ospedaliero e ripetute consultazioni specialistiche. Al riguardo, la documentazione clinica versata agli atti fa stato di un disturbo post-traumatico da stress (ICD10: F43.1; cfr. atto SEM 47/2). La fragilità della ricorrente non è unicamente data da queste patologie. Vi sono infatti anche altri indicatori di vulnerabilità. Innanzitutto, la ricorrente ha 62 anni. Poi, ella ha dichiarato nel contesto del colloquio personale Dublino di aver avuto dei problemi di cuore e di essere stata operata due volte allo stomaco (cfr. atto SEM 19/2), per poi però precisare durante l'audizione tenutasi il 13 giugno 2022 di non soffrire più di queste affezioni (cfr. atto SEM 51/6). Non da ultimo, la ricorrente ha anche menzionato a più riprese di aver perso suo figlio, il quale sarebbe stato ucciso in Camerun (cfr. atti SEM 13/3, 43/5, 47/2 e 55/3). Visto che non vi sono elementi che conducono lo scrivente Tribunale a mettere in discussione la verosimiglianza di queste affermazioni, è opportuno, alla luce soprattutto delle patologie di cui la ricorrente soffre tutt'oggi e della sua età, partire dall'assunto, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità di prima istanza, che la ricorrente sia particolarmente vulnerabile ai sensi della succitata giurisprudenza.

E. 8.5 Dagli atti versati all'incarto non è chiaro per il Tribunale se vi siano nel caso di specie delle circostanze particolarmente favorevoli, ossia se la ricorrente avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. In particolare, il Tribunale non dispone di indicazioni sul percorso scolastico e professionale della ricorrente. Ne discende quindi che l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire dei complementi istruttori al fine di potersi pronunciare nuovamente circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, segnatamente tenendo conto anche dell'età della ricorrente e che ella non conosce la lingua greca (cfr. atto SEM 51/6).

E. 9 Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è quindi accolto e la decisione della SEM del (...) giugno 2022 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda ai complementi istruttori necessari e per la pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei consideranti della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA).

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2952/2022 Sentenza del 21 marzo 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Lang, Thomas Segessenmann, cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nata il (...), Camerun, patrocinata dalla signora Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro [Grecia] - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 27 giugno 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessata, asserita cittadina camerunese, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2022. B. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) nella banca dati europea "EURODAC", è risultato come la richiedente avesse depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) luglio 2020, ottenendone la protezione internazionale il (...) marzo 2021 (cfr. atti SEM 11/2 e 12/1). C. L'11 gennaio 2022, la richiedente è stata sentita nel corso del rilevamento dei dati personali (cfr. atto SEM 16/10). A tale audizione ha fatto seguito un colloquio Dublino, tenutosi con l'interessata il (...) gennaio 2022 (cfr. atto SEM 19/2). D. Il medesimo giorno, l'autorità in parola ha presentato alle competenti autorità elleniche una richiesta di riammissione di A._______ (cfr. atto SEM 23/2) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente a riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). E. Il (...) gennaio 2021, recte (...) gennaio 2022, l'autorità di prima istanza ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi con allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM 26/3). F. Con scritti del (...) gennaio 2022 e del (...) gennaio 2022, la patrocinatrice ha postulato una proroga del termine assegnatole per inoltrare una risposta al diritto di essere sentito così come la predisposizione di un rapporto medico di dettaglio "F4" (cfr. atti SEM 29/1 e 33/2). Dal canto suo, dopo aver accolto l'istanza di proroga, l'autorità inferiore ha rilevato come eventuali accertamenti medici sarebbero stati svolti, laddove ritenuti necessari, nel prosieguo della procedura (cfr. atti SEM 30/1 e 34/1). G. Nel frattempo, il (...) gennaio 2022 la Grecia ha accettato la riammissione della richiedente, precisando altresì che alla medesima sarebbe stato riconosciuto lo statuto di rifugiato e ch'ella disporrebbe di un permesso di soggiorno valido sino all'(...) marzo 2024 (cfr. atto SEM 31/1). H. Per mezzo dello scritto del (...) febbraio 2022 (cfr. atto SEM 39/6), l'interessata ha fatto uso del suo diritto di essere sentito, opponendosi ad un suo allontanamento verso la Grecia. Onde sostanziare le proprie motivazioni, la richiedente ha altresì accluso al memoriale un'asserita lettera redatta da uno dei figli, ai sensi della quale quest'ultimo testimonierebbe sia delle difficili condizioni di vita riscontrate dalla madre in Grecia, così come del suo precario stato di salute. I. Il (...) aprile 2022 l'interessata si è sottoposta ad un ennesimo consulto medico (cfr. atto SEM 49/2), la cui certificazione è andata ad aggiungersi al nutrito carteggio clinico sino a quel punto repertato dall'autorità inferiore (cfr. atti SEM 13/3, 25/2, 28/3, 36/2, 37/2, 38/2, 40/1, 43/5, 44/2, 45/2, 46/3, 47/3 e 48/2). J. Nell'ambito di un colloquio personale tenutosi il (...) giugno 2022, l'autorità inferiore ha questionato esaustivamente la richiedente in merito alle condizioni del suo soggiorno nella Repubblica Ellenica (cfr. atto SEM 51/6). K. Il (...) giugno 2022, la SEM ha presentato alla richiedente un progetto negativo sul quale la stessa potesse pronunciarsi (cfr. atto SEM 54/12). L'interessata ha così formulato le proprie osservazioni al riguardo con un parere del (...) giugno 2022 (cfr. atto SEM 55/3). L. Con decisione del (...) giugno 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 57/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente verso la Grecia, ordinando contestualmente l'esecuzione del provvedimento medesimo. In primo luogo, la SEM ha evidenziato come il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia quale Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, Paese che avrebbe riconosciuto alla richiedente lo statuto di rifugiato e che avrebbe acconsentito alla sua riammissione. Dopo averle doviziosamente riassunte, l'autorità inferiore ha poi puntualmente respinto le argomentazioni eccepite nel parere alla bozza di decisione. Concludendo nel suo esposto, l'autorità inferiore ha rilevato come le osservazioni della richiedente da un lato non permetterebbero di ritenere un rischio di essere esposta a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU per il caso in cui facesse ritorno in Grecia; dall'altro non consentirebbero di considerare l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia come inesigibile. M. Con ricorso del 6 luglio 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 7 luglio 2022) l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo in via principale all'accoglimento dell'impugnativa, all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un esame della domanda d'asilo o, in subordine, per un complemento istruttorio; ugualmente in subordine, l'insorgente postula la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, e con protesta di tasse e spese, l'insorgente chiede di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Nel suo memoriale ricorsuale, la richiedente, dopo aver esposto e precisato l'istoriato processuale, ribadisce la sua contrarietà ad un rinvio in Grecia. A suo dire, la SEM avrebbe a torto considerato ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese; la documentazione versata agli atti sarebbe d'altronde sufficiente ad avvalorare le gravi carenze che contraddistinguerebbero il sistema di accoglienza ellenico. In tal senso, a mente della richiedente apparirebbe irrealistico che in Grecia, ove neppure sarebbe garantito l'accesso ad un alloggio, possano esserle dispensati i trattamenti continuativi richiesti - in particolare - dal suo stato di salute psico-fisico, precario e caratterizzato da un quadro anamnestico complesso. Oltretutto, non andrebbe disattesa la presenza dei figli dell'interessata in Svizzera, i quali, oltre ad apportarle concreto supporto fisico in ragione della disfunzione oculare sofferta, avrebbero un effetto benefico sul suo stato psichico. A ben vedere, aggiunge ancora la ricorrente, una sua riammissione in Grecia apparirebbe finanche incompatibile con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD; RS 0.109). Per il resto, avvalendosi segnatamente di rapporti redatti da organizzazioni non governative, l'insorgente disquisisce lungamente sulle carenze strutturali del sistema d'accoglienza ellenico, evidenziando in particolare le difficoltà riscontrate dai beneficiari di protezione internazionale nell'accedere ad un alloggio, ai pasti, all'assistenza sanitaria così come a misure d'integrazione. In definitiva dunque, in assenza di garanzie individuali l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerarsi inammissibile ed inesigibile. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei consideranti qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. L'insorgente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito dell'impugnativa.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). 4.2 Nella fattispecie, dagli atti all'inserto risulta che il (...) marzo 2021 è stata riconosciuta alla richiedente la protezione internazionale in Grecia e che la medesima è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) marzo 2021 all'(...) marzo 2024 (cfr. atto SEM 31/1). Altresì, le autorità elleniche, in data (...) gennaio 2022, hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessata sul loro territorio (cfr. atto SEM 31/1). Da parte sua, l'insorgente non ha sollevato dubbi quanto all'effettivo riconoscimento della protezione, né ha apportato indizi suscettibili di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di non-refoulement rinviandola nel suo Paese d'origine. 4.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-1337/2022 consid. 7). Anche alla luce delle considerazioni enucleate nel prosieguo dell'analisi (cfr. sub consid. 8.5), l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

6. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

7. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un motivo ostativo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile. 8.2 Ebbene, malgrado le criticità che contraddistinguono le condizioni di accoglienza ivi in essere, lo scrivente Tribunale ha confermato l'attualità della presunzione di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI anche per la Grecia, ribandendone peraltro l'applicazione, in linea di massima, ai richiedenti vulnerabili come le donne incinte o le persone afflitte da problematiche mediche che non siano da classificarsi come gravi (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021 / E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3, 11.4 e 11.5.1). Pertanto, nella misura in cui l'insorgente vi fa riferimento, v'è da rilevare che le precarie condizioni di vita dei migranti non ostano, ad esse sole, all'esecuzione del rinvio verso la Grecia. 8.3 Nondimeno, il Tribunale ha chiarito che la summenzionata presunzione di ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento non trova applicazione qualora la fattispecie in esame concerni richiedenti che, a causa della loro vulnerabilità particolarmente elevata, incorrono nel rischio di trovarsi durevolmente confrontati con una situazione di grave disagio perché non in grado di rivendicare autonomamente i propri diritti in Grecia. In altre parole, l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili - seppur a beneficio della protezione internazionale nel Paese in parola - è da considerarsi di principio contraria all'art. 83 cpv. 4 LStrI. Ciò vale segnatamente per i richiedenti minorenni non accompagnati, così come per le persone il cui quadro anamnestico psico-fisico risulti gravemente compromesso. In una tale casistica, l'esecuzione dell'allontanamento può avvenire unicamente in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; è il caso laddove vi sia modo di supporre che la persona rimpatriata avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Pertanto, ove confrontata con richiedenti con un tale profilo, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire le opportune indagini del caso (cfr. ibidem consid. 11.5.3). 8.4 Fermi tali presupposti, nella fattispecie concreta è quindi necessario determinare se il precario stato di salute allegato dalla richiedente sia atto ad iscriversi in un tale contesto. Le più recenti certificazioni mediche di cui all'inserto attestano un quadro clinico contrassegnato da un'(...) destro, patologia che non ha richiesto - al di là di una visita di controllo programmata a distanza di tre mesi - particolari trattamenti, né ha ingenerato particolari sintomatologie (cfr. atto SEM 49/2). In aggiunta, nel corso del suo soggiorno in Svizzera l'insorgente ha denotato delle problematiche psichiatriche, tanto da necessitare un ricovero ospedaliero e ripetute consultazioni specialistiche. Al riguardo, la documentazione clinica versata agli atti fa stato di un disturbo post-traumatico da stress (ICD10: F43.1; cfr. atto SEM 47/2). La fragilità della ricorrente non è unicamente data da queste patologie. Vi sono infatti anche altri indicatori di vulnerabilità. Innanzitutto, la ricorrente ha 62 anni. Poi, ella ha dichiarato nel contesto del colloquio personale Dublino di aver avuto dei problemi di cuore e di essere stata operata due volte allo stomaco (cfr. atto SEM 19/2), per poi però precisare durante l'audizione tenutasi il 13 giugno 2022 di non soffrire più di queste affezioni (cfr. atto SEM 51/6). Non da ultimo, la ricorrente ha anche menzionato a più riprese di aver perso suo figlio, il quale sarebbe stato ucciso in Camerun (cfr. atti SEM 13/3, 43/5, 47/2 e 55/3). Visto che non vi sono elementi che conducono lo scrivente Tribunale a mettere in discussione la verosimiglianza di queste affermazioni, è opportuno, alla luce soprattutto delle patologie di cui la ricorrente soffre tutt'oggi e della sua età, partire dall'assunto, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità di prima istanza, che la ricorrente sia particolarmente vulnerabile ai sensi della succitata giurisprudenza. 8.5 Dagli atti versati all'incarto non è chiaro per il Tribunale se vi siano nel caso di specie delle circostanze particolarmente favorevoli, ossia se la ricorrente avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. In particolare, il Tribunale non dispone di indicazioni sul percorso scolastico e professionale della ricorrente. Ne discende quindi che l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire dei complementi istruttori al fine di potersi pronunciare nuovamente circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, segnatamente tenendo conto anche dell'età della ricorrente e che ella non conosce la lingua greca (cfr. atto SEM 51/6).

9. Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è quindi accolto e la decisione della SEM del (...) giugno 2022 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda ai complementi istruttori necessari e per la pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei consideranti della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA).

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

11. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 27 giugno 2022 è annullata e gli atti di causa le sono trasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei consideranti.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si assegnano indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione: