Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF, e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Thomas Pfisterer in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502) e non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.
E. 2.3 Per il resto i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, eccetto per quanto segue.
E. 2.4 Nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Di conseguenza, le conclusioni tendenti al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo sono inammissibili.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile in quanto non vi sarebbero indizi per ritenere un "real risk" di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 della CEDU in caso di rinvio in Grecia. L'eventuale rischio di vivere in condizioni precarie in Grecia ed in condizioni di accoglienza non comparabili a quelle ottenibili in Svizzera non costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU. In secondo luogo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile. Dipoi, le condizioni di vita difficili in Grecia non costituirebbero un motivo d'inesigibilità. Peraltro, non risulterebbe che egli avrebbe intrapreso delle misure concrete per ottenere il sostegno da parte delle autorità una volta ottenuta la protezione internazionale in Grecia ed il relativo permesso di soggiorno. Sarebbe dunque compito dell'interessato far valere i suoi diritti. Altresì, i problemi medici di cui soffrirebbe - sufficientemente acclarati da parte della SEM - non sarebbero particolarmente gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021del 28 marzo 2022 e non apparterrebbe dunque alla categoria di persone particolarmente vulnerabili.
E. 5.2 In sede ricorsuale, secondo il senso, l'insorgente contesta la decisione della SEM affermando che l'autorità inferiore non avrebbe preso in considerazione il fatto che quanto affermato dall'interessato andrebbe oltre alla verosimiglianza e che, il rappresentante legale, avrebbe ricevuto prima della decisione ulteriori elementi che giustificherebbero la paura del proprio mandante. Egli afferma come dalle proprie dichiarazioni durante l'audizione, egli avrebbe avuto dei problemi nel Proprio paese d'origine e sarebbe passato dalla Grecia per raggiungere la Svizzera di modo da poter usufruire del ricongiungimento familiare vista la presenza del fratello del ricorrente in Svizzera. In conclusione, il rappresentante legale, chiede ulteriore tempo in quanto sarebbe in attesa di nuovi elementi provenienti dal Paese di origine del ricorrente alfine di completare la procedura.
E. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).
E. 6.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).
E. 6.3 In casu, la Grecia ha riconosciuto al richiedente la protezione sussidiaria. Il 15 aprile 2024 le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato sul loro territorio (cfr. atto della SEM n. 23/1). Tali elementi non sono stati contestati dal ricorrente, che non ha neppure apportato alcun elemento suscettibile di ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento.
E. 6.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
E. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2024 del 10 marzo 2015 consid. 4.3).
E. 7.2 Nel caso in parola, vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte di seguito (cfr. infra consid. 9.2.2) secondo le quali, l'interessato non ha reso verosimile di avere una relazione stretta ed effettiva con il fratello, che possa essere ritenuta - anche nella ponderazione degli interessi in presenza - lesiva dell'art. 8 CEDU nel caso di un suo allontanamento dalla Svizzera alla Grecia. Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 Oasi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.
E. 8 Occorre ora verificare se la SEM ha a giusto titolo ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrart. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanata, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante, le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).
E. 9.2 Dapprima occorre determinare se, come sostenuto dall'insorgente nel suo gravame, l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia sia contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto dall'art. 8 CEDU.
E. 9.2.1 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4561/2016 del 20 novembre 2019 consid. 11.3.1 con ulteriori riferimenti citati). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono eccezionalmente essere considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico, non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.).
E. 9.2.2 Nel caso concreto, dall'incarto, non è evincibile che il loro stato di salute li ponga in un legame di dipendenza particolare, ai sensi della giurisprudenza succitata, nel senso che essi necessitino di essere assistiti in modo importante o siano oggetto di cure permanenti nella loro vita quotidiano che solo un parente stretto sarebbe in grado di offrire loro, tanto più che tale argomentazione non è stata sollevata nel corso della procedura e neppure nel gravame da parte dell'insorgente. L'interessato non ha presentato alcuna prova concreta, né è deducibile dagli atti agli incarti, che sia in grado di dimostrare che il suo trasferimento possa pregiudicare la salute del fratello o la propria a causa di un particolare legame di dipendenza che si sarebbe instaurato, ai sensi della giurisprudenza sopra citata.
E. 9.2.3 Pertanto, il ricorrente non può prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 8 par. 1 CEDU per opporsi al suo trasferimento in Grecia.
E. 9.3 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.
E. 9.3.1 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione in questo Paese nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [pubblicata come quale sentenza di riferimento] consid. 11.2). Concernente i beneficiari di protezione internazionale, l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento è, dal profilo dell'ammissibilità, ritenuta soltanto in casi particolari nei quali esistono degli indizi concreti di un rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. A tal proposito il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle diverse organizzazioni non governative relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, nonostante un certo numero di carenze sia stato rilevato nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o che confrontati ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). I problemi noti in Grecia non permettono difatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la protezione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione internazionale non possano ottenere una tale protezione per via giudiziaria. Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 9.3.2 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia in data (...) ottobre 2023 e che è stata posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) ottobre 2023 al (...) ottobre 2026 (cfr. atto del SEM n. 23/1). Di conseguenza, in qualità di beneficiario della protezione internazionale può rivolgersi alle competenti autorità elleniche per far valere i diritti che gli spettano. Invero, egli non ha mai allegato in corso di procedura, né men che meno in fase ricorsuale, di essersi effettivamente rivolto alle autorità greche per far valere i suoi diritti in quanto gli stessi sarebbero stati in concreto violati, tanto più che, a suo dire, non sarebbe stato nemmeno a conoscenza del fatto che avesse ottenuto protezione internazionale in Grecia (cfr. atto della SEM n. 13/6, D3 e segg.). Per il resto non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di un suo allontanamento verso la Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate.
E. 9.3.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 10.2.2), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 9.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Il Tribunale ha inoltre confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3 - 11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.3).
E. 10.2.1 Nel caso in disamina, in primo luogo il Tribunale osserva che le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8 - 9.10). Tuttavia va notato anche in tale contesto che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, in specie, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 9 e segg.), non vi sono indicazioni che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia.
E. 10.2.2 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'interessato, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia ciò non appare essere il caso di specie. Per quanto attiene lo stato di salute dell'interessato egli ha in un primo momento dichiarato, nel corso del colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, di aver contratto la febbre gialle, di avere sempre caldo all'interno, di avere dolori quando va al bagno e di sentirsi sempre stanco (cfr. atto della SEM n. 13/6). Il 14 marzo 2023 ha svolto la prima visita medica nella quale è stata diagnosticata la dispepsia e gli è stata prescritta l'assunzione di Pantoprozollo 40mg (cfr. atto della SEM n. 26/2). In data 22 marzo 2024 è stato nuovamente visitato e i risultati degli esami svolti sono risultati nella norma. Il medico ha tuttavia indicato un probabile stato depressivo e dispepsia e ha prescritto un trattamento a base di Rebalance 500mg e Carmenthin (cfr. atto della SEM n. 17/2). A causa di frequenti dolori in tutto il corpo, stanchezza persistente e problemi allo stomaco è stato nuovamente visitato il 3 aprile 2024 (cfr. atto della SEM n. 20/2). Dal referto medico si evince che, secondo le dichiarazioni dell'interessato, psicologicamente andrebbe tutto bene, che i movimenti intestinali risultano invariati e che il peso è stabile e gli è stato prescritto l'assunzione di Pantoprazolo, nonché ulteriori esami di laboratorio. Egli è stato nuovamente visitato il 10 aprile 2024, da tale visita si evince, per quanto attiene la diagnosi, la persistenza di sintomi non chiari con evidenza anamnestica di epatite, disturbi al sistema nervoso centrale e dolore agli arti. All'insorgente è stato prescritta nuovamente l'assunzione di Pantoprazolo e il medico curante ha ordinato uno screening dell'epatite, la sierologia delle malattie sessualmente trasmissibili, l'esame delle feci per i parassiti e l'helicobacter pylori (cfr. atto della SEM n. 20/2). In data 22 aprile 2024 ha ricevuto i risultati degli esami dai quali è risultato positivo per l'helicobacter pylori mentre per le ulteriori patologie gli esami non hanno dato riscontri. Pertanto la diagnosi conclusiva per quanto attiene l'interessato ha rilevato che egli soffre di micosi cutanea su mani e piedi, dolori generalizzati, sintomi generali DD psicosomatici e Helicobacter. Quale terapia è stata impostato un tentativo di eradicazione dell'Helicobacter con Sarotene 25 mg, Canesten crema per mani e piedi da applicare per quattro settimane, Pantoprazolo 40 mg per quattordici giorni, Amoxicillina 10 mg per quattordici giorni e Klacid 500 mg per quattordici giorni (cfr. atto della SEM n. 25/3).
E. 10.2.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre il ricorrente, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). A ciò si aggiunge il fatto che nella fattispecie non sono riconoscibili ulteriori indicatori di vulnerabilità (cfr. per la questione la sentenza del Tribunale D-2952/2022 del 21 marzo 2023 consid. 8.4) ed è pertanto a giusto titolo che la SEM ha considerato che la situazione del ricorrente non rientrasse nel profilo di particolare vulnerabilità stabilito dalla giurisprudenza. Dipoi, sempre ai sensi della sentenza di cui sopra, va valutato in tal senso se l'interessato ha effettuato dei ragionevoli sforzi per ottenere aiuto dallo stato greco, sforzi che il ricorrente ha negato in sede di audizione (cfr. atto della SEM n. 13/6, D18 e segg.). In tale contesto, risulta determinante se, nonostante sforzi ragionevoli, l'interessato si ritroverebbe con ogni probabilità in una situazione di emergenza esistenziale, che non sarebbe in grado di affrontare da solo (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2). Dagli atti e come rilevato in precedenza tale probabilità non è data.
E. 10.2.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 11 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.
E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali oltre che di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso sono divenute senza oggetto.
E. 14.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2768/2024 Sentenza del 10 maggio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato da Eric Kavu-Mvemba, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 29 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino eritreo, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 7 marzo 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) settembre 2023, ottenendo protezione sussidiaria il (...) ottobre 2023 (cfr. atto della SEM n. 8/1). A.c In data 21 marzo 2024 la SEM ha effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. In occasione dello stesso, al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla possibile non entrata nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed all'allontanamento verso la Grecia (cfr. atto della SEM n. 13/6). A.d Il 22 marzo 2024 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto della SEM n. 15/3). Le suddette autorità hanno accettato la richiesta in data 15 aprile 2024 (cfr. atto della SEM n. 23/1). A.e Con scritto del 29 aprile 2024 il richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM trasmessa del 25 aprile 2024 (cfr. atti della SEM n. 29/9 e 30/3). A.f Agli atti vi sono anche diversi fogli di trasmissione d'informazioni mediche (F2), relativi allo stato di salute dell'insorgente, dei quali si dirà, per quanto necessario nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 17/2, 20/2, 21/2, 25/3, 26/2 e 28/1). B. Con decisione del 29 aprile 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto della SEM n. 32/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente verso la Grecia. C. Con ricorso del 3 maggio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 maggio 2024), presentato in lingua francese, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell'autorità inferiore, chiedendo preliminarmente la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, mentre in via principale, la concessione dello statuto di rifugiato al ricorrente. Altresì, egli ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Al ricorso egli ha allegato la procura, la decisione impugnata e la ricevuta della ricezione della stessa. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF, e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Thomas Pfisterer in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502) e non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata. 2.3 Per il resto i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, eccetto per quanto segue. 2.4 Nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Di conseguenza, le conclusioni tendenti al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo sono inammissibili.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile in quanto non vi sarebbero indizi per ritenere un "real risk" di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 della CEDU in caso di rinvio in Grecia. L'eventuale rischio di vivere in condizioni precarie in Grecia ed in condizioni di accoglienza non comparabili a quelle ottenibili in Svizzera non costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU. In secondo luogo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile. Dipoi, le condizioni di vita difficili in Grecia non costituirebbero un motivo d'inesigibilità. Peraltro, non risulterebbe che egli avrebbe intrapreso delle misure concrete per ottenere il sostegno da parte delle autorità una volta ottenuta la protezione internazionale in Grecia ed il relativo permesso di soggiorno. Sarebbe dunque compito dell'interessato far valere i suoi diritti. Altresì, i problemi medici di cui soffrirebbe - sufficientemente acclarati da parte della SEM - non sarebbero particolarmente gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021del 28 marzo 2022 e non apparterrebbe dunque alla categoria di persone particolarmente vulnerabili. 5.2 In sede ricorsuale, secondo il senso, l'insorgente contesta la decisione della SEM affermando che l'autorità inferiore non avrebbe preso in considerazione il fatto che quanto affermato dall'interessato andrebbe oltre alla verosimiglianza e che, il rappresentante legale, avrebbe ricevuto prima della decisione ulteriori elementi che giustificherebbero la paura del proprio mandante. Egli afferma come dalle proprie dichiarazioni durante l'audizione, egli avrebbe avuto dei problemi nel Proprio paese d'origine e sarebbe passato dalla Grecia per raggiungere la Svizzera di modo da poter usufruire del ricongiungimento familiare vista la presenza del fratello del ricorrente in Svizzera. In conclusione, il rappresentante legale, chiede ulteriore tempo in quanto sarebbe in attesa di nuovi elementi provenienti dal Paese di origine del ricorrente alfine di completare la procedura. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 6.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 6.3 In casu, la Grecia ha riconosciuto al richiedente la protezione sussidiaria. Il 15 aprile 2024 le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato sul loro territorio (cfr. atto della SEM n. 23/1). Tali elementi non sono stati contestati dal ricorrente, che non ha neppure apportato alcun elemento suscettibile di ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento. 6.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2024 del 10 marzo 2015 consid. 4.3). 7.2 Nel caso in parola, vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte di seguito (cfr. infra consid. 9.2.2) secondo le quali, l'interessato non ha reso verosimile di avere una relazione stretta ed effettiva con il fratello, che possa essere ritenuta - anche nella ponderazione degli interessi in presenza - lesiva dell'art. 8 CEDU nel caso di un suo allontanamento dalla Svizzera alla Grecia. Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 Oasi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.
8. Occorre ora verificare se la SEM ha a giusto titolo ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrart. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanata, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante, le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 9.2 Dapprima occorre determinare se, come sostenuto dall'insorgente nel suo gravame, l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia sia contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto dall'art. 8 CEDU. 9.2.1 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4561/2016 del 20 novembre 2019 consid. 11.3.1 con ulteriori riferimenti citati). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono eccezionalmente essere considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico, non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). 9.2.2 Nel caso concreto, dall'incarto, non è evincibile che il loro stato di salute li ponga in un legame di dipendenza particolare, ai sensi della giurisprudenza succitata, nel senso che essi necessitino di essere assistiti in modo importante o siano oggetto di cure permanenti nella loro vita quotidiano che solo un parente stretto sarebbe in grado di offrire loro, tanto più che tale argomentazione non è stata sollevata nel corso della procedura e neppure nel gravame da parte dell'insorgente. L'interessato non ha presentato alcuna prova concreta, né è deducibile dagli atti agli incarti, che sia in grado di dimostrare che il suo trasferimento possa pregiudicare la salute del fratello o la propria a causa di un particolare legame di dipendenza che si sarebbe instaurato, ai sensi della giurisprudenza sopra citata. 9.2.3 Pertanto, il ricorrente non può prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 8 par. 1 CEDU per opporsi al suo trasferimento in Grecia. 9.3 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese. 9.3.1 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione in questo Paese nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [pubblicata come quale sentenza di riferimento] consid. 11.2). Concernente i beneficiari di protezione internazionale, l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento è, dal profilo dell'ammissibilità, ritenuta soltanto in casi particolari nei quali esistono degli indizi concreti di un rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. A tal proposito il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle diverse organizzazioni non governative relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, nonostante un certo numero di carenze sia stato rilevato nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o che confrontati ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). I problemi noti in Grecia non permettono difatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la protezione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione internazionale non possano ottenere una tale protezione per via giudiziaria. Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 9.3.2 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia in data (...) ottobre 2023 e che è stata posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) ottobre 2023 al (...) ottobre 2026 (cfr. atto del SEM n. 23/1). Di conseguenza, in qualità di beneficiario della protezione internazionale può rivolgersi alle competenti autorità elleniche per far valere i diritti che gli spettano. Invero, egli non ha mai allegato in corso di procedura, né men che meno in fase ricorsuale, di essersi effettivamente rivolto alle autorità greche per far valere i suoi diritti in quanto gli stessi sarebbero stati in concreto violati, tanto più che, a suo dire, non sarebbe stato nemmeno a conoscenza del fatto che avesse ottenuto protezione internazionale in Grecia (cfr. atto della SEM n. 13/6, D3 e segg.). Per il resto non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di un suo allontanamento verso la Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 9.3.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 10.2.2), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 9.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Il Tribunale ha inoltre confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3 - 11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.3). 10.2 10.2.1 Nel caso in disamina, in primo luogo il Tribunale osserva che le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8 - 9.10). Tuttavia va notato anche in tale contesto che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, in specie, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 9 e segg.), non vi sono indicazioni che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. 10.2.2 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'interessato, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia ciò non appare essere il caso di specie. Per quanto attiene lo stato di salute dell'interessato egli ha in un primo momento dichiarato, nel corso del colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, di aver contratto la febbre gialle, di avere sempre caldo all'interno, di avere dolori quando va al bagno e di sentirsi sempre stanco (cfr. atto della SEM n. 13/6). Il 14 marzo 2023 ha svolto la prima visita medica nella quale è stata diagnosticata la dispepsia e gli è stata prescritta l'assunzione di Pantoprozollo 40mg (cfr. atto della SEM n. 26/2). In data 22 marzo 2024 è stato nuovamente visitato e i risultati degli esami svolti sono risultati nella norma. Il medico ha tuttavia indicato un probabile stato depressivo e dispepsia e ha prescritto un trattamento a base di Rebalance 500mg e Carmenthin (cfr. atto della SEM n. 17/2). A causa di frequenti dolori in tutto il corpo, stanchezza persistente e problemi allo stomaco è stato nuovamente visitato il 3 aprile 2024 (cfr. atto della SEM n. 20/2). Dal referto medico si evince che, secondo le dichiarazioni dell'interessato, psicologicamente andrebbe tutto bene, che i movimenti intestinali risultano invariati e che il peso è stabile e gli è stato prescritto l'assunzione di Pantoprazolo, nonché ulteriori esami di laboratorio. Egli è stato nuovamente visitato il 10 aprile 2024, da tale visita si evince, per quanto attiene la diagnosi, la persistenza di sintomi non chiari con evidenza anamnestica di epatite, disturbi al sistema nervoso centrale e dolore agli arti. All'insorgente è stato prescritta nuovamente l'assunzione di Pantoprazolo e il medico curante ha ordinato uno screening dell'epatite, la sierologia delle malattie sessualmente trasmissibili, l'esame delle feci per i parassiti e l'helicobacter pylori (cfr. atto della SEM n. 20/2). In data 22 aprile 2024 ha ricevuto i risultati degli esami dai quali è risultato positivo per l'helicobacter pylori mentre per le ulteriori patologie gli esami non hanno dato riscontri. Pertanto la diagnosi conclusiva per quanto attiene l'interessato ha rilevato che egli soffre di micosi cutanea su mani e piedi, dolori generalizzati, sintomi generali DD psicosomatici e Helicobacter. Quale terapia è stata impostato un tentativo di eradicazione dell'Helicobacter con Sarotene 25 mg, Canesten crema per mani e piedi da applicare per quattro settimane, Pantoprazolo 40 mg per quattordici giorni, Amoxicillina 10 mg per quattordici giorni e Klacid 500 mg per quattordici giorni (cfr. atto della SEM n. 25/3). 10.2.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre il ricorrente, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). A ciò si aggiunge il fatto che nella fattispecie non sono riconoscibili ulteriori indicatori di vulnerabilità (cfr. per la questione la sentenza del Tribunale D-2952/2022 del 21 marzo 2023 consid. 8.4) ed è pertanto a giusto titolo che la SEM ha considerato che la situazione del ricorrente non rientrasse nel profilo di particolare vulnerabilità stabilito dalla giurisprudenza. Dipoi, sempre ai sensi della sentenza di cui sopra, va valutato in tal senso se l'interessato ha effettuato dei ragionevoli sforzi per ottenere aiuto dallo stato greco, sforzi che il ricorrente ha negato in sede di audizione (cfr. atto della SEM n. 13/6, D18 e segg.). In tale contesto, risulta determinante se, nonostante sforzi ragionevoli, l'interessato si ritroverebbe con ogni probabilità in una situazione di emergenza esistenziale, che non sarebbe in grado di affrontare da solo (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2). Dagli atti e come rilevato in precedenza tale probabilità non è data. 10.2.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.
12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali oltre che di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso sono divenute senza oggetto. 14. 14.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: