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D-2168/2021

D-2168/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito anche: interessato, richiedente, insorgente o ri- corrente 1) e B._______ (di seguito anche: interessata, richiedente, insor- gente o ricorrente 2), e per il loro tramite anche i loro due figli C._______ (di seguito anche: interessato, insorgente o ricorrente 3) e D._______ (di seguito anche: interessato, insorgente o ricorrente 4), hanno presentato delle domande d’asilo in Svizzera il (…) dicembre 2020. Da ri- cerche intraprese dalla SEM il 31 dicembre 2020, in base ad un confronto delle impronte dattiloscopiche dei richiedenti 1 e 2 con le informazioni con- tenute nella banca dati dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, è risultato che i medesimi avevano depositato delle domande d’asilo pre- gresse in E._______ il (…), mentre che in Croazia vi era il riscontro della presentazione di una domanda d’asilo il (…), soltanto per l’interessato 1. A.b Il (…) gennaio 2021 si sono tenuti con i richiedenti l’asilo 1 e 2 dei ver- bali di rilevamento dei loro dati personali, allorché invece l’(…) gen- naio 2021 entrambi hanno sostenuto un colloquio personale Dublino ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de- terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit- tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A supporto delle loro domande d’asilo, i richiedenti hanno presentato gli originali dei passaporti degli interessati 2, 3 e 4 nonché le copie delle taskare del richiedente 1 e dei due figli. A.c Sulla base delle predette circostanze, in data 11 gennaio 2021, l’auto- rità elvetica preposta ha inviato alla sua omologa (…), delle richieste d’in- formazioni sulla base dell’art. 34 RD III. Analoga domanda è stata inoltrata alle autorità croate il 25 gennaio 2021, ma soltanto per la richiedente 2, in quanto non vi sarebbe alcuna risultanza Eurodac per la medesima, al con- trario di quanto risulterebbe per il marito. Pertanto è stato richiesto alla Croazia se la medesima fosse conosciuta nel Paese e se avesse presen- tato una domanda d’asilo nel medesimo. Il 26 gennaio 2021 le autorità (…) hanno risposto alla richiesta della SEM. Dal canto loro, le autorità croate hanno dato riscontro alla domanda d’informazioni in data 11 febbraio 2021. A.d Fondandosi sulle succitate risultanze, l’autorità inferiore ha concesso all’interessata nuovamente la possibilità di esprimersi circa degli eventuali

D-2168/2021 Pagina 3 ostacoli che si opporrebbero al suo rinvio in Croazia, con scritto del 16 feb- braio 2021. Sempre in medesima data, la SEM ha formulato nei confronti delle autorità croate, delle richieste di ripresa in carico degli interessati, sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.e Il 22 febbraio 2021, la richiedente 2 ha inoltrato all’autorità inferiore, la sua presa di posizione circa il diritto di essere sentita concessole. A.f L’autorità richiesta croata, in data 1° marzo 2021, ha risposto positiva- mente alle domande di ripresa in carico degli interessati, pure fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.g Tramite lo scritto del 14 aprile 2021, i richiedenti hanno chiesto alla SEM di attribuirli al F._______, in quanto il fratello dell’interessato 1, G._______, vi soggiornerebbe e si troverebbe in procedura ampliata, il quale sarebbe particolarmente bisognoso di assistenza. Inoltre hanno reso attenta la SEM circa l’aggravamento dello stato di salute della richiedente 2. Hanno quindi concluso nuovamente all’adozione della clau- sola di sovranità per l’intera famiglia. A.h In riscontro alla precitata missiva, la SEM ha offerto agli interessati, il 20 aprile 2021, la possibilità di presentare delle osservazioni per iscritto, in rapporto ai motivi che sussisterebbero perché debbano essere attribuiti al F._______, a parte la circostanza che ivi sia presente il fratello dell’interes- sato 1. I richiedenti si sono espressi con scritto del 26 aprile 2021, produ- cendo anche della documentazione circa il fratello dell’interessato 1, al quale nel frattempo sarebbe stata concessa l’ammissione provvisoria in Svizzera. A.i Agli atti è inoltre presente varia documentazione in rapporto allo stato di salute degli interessati, di cui si dirà, per quanto necessario, nei consi- derandi. B. B.a Con decisione del 27 aprile 2021, notificata il 30 aprile 2021 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-116/1), l’autorità inferiore non è entrata nel merito delle domande d’asilo degli interessati ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia e l’esecuzione del predetto provvedimento, constatando inoltre l’assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione.

D-2168/2021 Pagina 4 B.b Tramite separata decisione del 30 aprile 2021 – notificata in medesima data (cfr. n. 115/1) – l’autorità inferiore non ha dato seguito alla richiesta d’attribuzione cantonale al F._______ formulata dagli interessati, conclu- dendo per una loro attribuzione al H._______, anche in tale contesto rile- vando come un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto so- spensivo. C. Con unico atto ricorsuale datato 7 maggio 2021, gli insorgenti hanno impu- gnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), sia la decisione della SEM del 27 aprile 2021 sia quella relativa all’attribu- zione cantonale del 30 aprile 2021 della medesima autorità. Nelle loro con- clusioni essi hanno in limine postulato la sospensione dell’esecuzione delle decisioni in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale, gli insorgenti hanno chiesto l’annullamento delle decisioni impugnate e la trasmissione degli atti di causa alla SEM per l’ado- zione della clausola di sovranità ed un esame nazionale della loro do- manda d’asilo. A titolo subordinato, hanno concluso alla restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria e per- ché decida nuovamente in merito al Cantone di attribuzione. Altresì, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A supporto del ricorso, gli insorgenti hanno presentato dei fogli di trasmis- sione di informazioni mediche (cosiddetti “F2”), già assunti pure agli atti della SEM (cfr. n. 108/3, 118/2 e 119/4). D. Il Tribunale, il 10 maggio 2021, ha sospeso l’esecuzione dell’allontana- mento degli insorgenti quale misura supercautelare. E. Tramite la decisione incidentale del 12 maggio 2021, il giudice istruttore della causa ha accusato ricezione del suddetto ricorso, ha statuito l’aper- tura e la trattazione separata sotto il nuovo numero di ruolo D-2232/2021 della procedura di ricorso inerente all’attribuzione cantonale di cui alla de- cisione della SEM del 30 aprile 2021, nonché la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. Ha inoltre rilevato come le ulteriori censure ricorsuali verranno evase nel prosieguo di procedura, rispettivamente con le sen- tenze finali.

D-2168/2021 Pagina 5 F. Con scritto del 19 maggio 2021, i ricorrenti hanno aggiornato lo stato di salute dell’insorgente 2, allegando il certificato medico del 14 maggio 2021 (nel frattempo assunto pure agli atti della SEM, cfr. n. 123/2). G. G.a Per mezzo della decisione incidentale del 20 maggio 2021 – di cui alla procedura aperta nel frattempo al ruolo D-2232/2021 – il Tribunale ha re- spinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dagli insorgenti in relazione al ricorso avverso la decisione della SEM del 30 aprile 2021 (re- lativa all’attribuzione cantonale), e ha invitato quindi gli insorgenti a voler versare un anticipo spese di CHF 750.– entro il 4 giugno 2021, con la com- minatoria d’inammissibilità del ricorso nel caso d’inosservanza. G.b A causa del mancato pagamento dell’anticipo spese richiesto, il Tribu- nale, con sentenza D-2232/2021 del 15 giugno 2021 ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso degli insorgenti contro la decisione di attribu- zione cantonale della SEM del 30 aprile 2021. H. Con missiva del 27 ottobre 2021, i ricorrenti hanno inoltrato delle osserva- zioni relative alla situazione d’accoglienza in Croazia. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 1.2 In proposito, il Tribunale osserva in limine, come essendosi già pronun- ciato con sentenza D-2232/2021 del 15 giugno 2021 circa l’inammissibilità del ricorso per quanto diretto contro la decisione di attribuzione cantonale

D-2168/2021 Pagina 6 della SEM del 30 aprile 2021 (cfr. procedura di cui al ruolo D-2232/2021), la presente sentenza tratterà unicamente le censure ricorsuali e le que- stioni inerenti alla decisione di non entrata nel merito della SEM del 27 aprile 2021, ad esclusione quindi delle motivazioni e conclusioni ricor- suali relative all’attribuzione cantonale (cfr. n. 1-4 segg., pag. 4 seg. del ri- corso; cifre 3 e 6 delle conclusioni del ricorso), le quali risultano già evase.

E. 2 Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima un accertamento incompleto dal profilo medico della situazione dell’insorgente 2, in quanto l’autorità inferiore non avrebbe atteso il completamento dell’istruzione ri- spetto alle visite mediche già previste. Inoltre, la SEM non avrebbe investi- gato circa le effettive condizioni d’accoglienza dopo il trasferimento in Croazia nelle quali si ritroverebbe l’insorgente 2. Ciò, vista segnatamente la sua particolare vulnerabilità, di cui l’autorità inferiore non avrebbe tenuto conto. Al riguardo, la predetta neppure avrebbe effettuato un esame con- creto ed individualizzato, rispetto all’effettiva accessibilità, senza interru- zioni, di una presa in carico adeguata dell’insorgente 2 in Croazia, secondo quel trattamento indicato come essenziale da parte dei medici curanti. La SEM avrebbe pure omesso di considerare quali siano le attuali ripercus- sioni delle violenze subite in Croazia da parte degli interessati. Inoltre, non avrebbe neppure accertato sufficientemente – in rapporto alla giurispru- denza attualmente in vigore, di cui cita nel ricorso alcune sentenze (cfr.

n. 14, pag. 11) – la possibilità di lacune sistemiche nel sistema d’asilo croato, segnatamente in rapporto all’uso della violenza da parte delle au- torità croate ed al rischio di respingimento forzato in I._______, che si pone in contrasto con il principio di respingimento. La SEM non avrebbe inoltre

D-2168/2021 Pagina 7 analizzato in alcun modo il benessere superiore dei minori in relazione al loro rientro in Croazia. I ricorrenti ravvisano per di più una carente motivazione rispetto alla situa- zione presente in Croazia, che imporrebbe alla SEM, nell’evenienza di ri- chiedenti l’asilo particolarmente vulnerabili – come sarebbe nel caso di specie – un’analisi individualizzata della loro situazione, senza poter far leva unicamente sulla presunzione del rispetto da parte della Croazia dei suoi obblighi di diritto internazionale. Da ultimo, apparrebbe inoltre poco chiaro dalla motivazione della decisione avversata, come vista l’apparente conferma da parte (…) dell’esistenza di una domanda d’asilo, la compe- tenza per la trattazione della predetta sia passata alla Croazia.

E. 4.2 Le succitate censure formali, in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, come pure di carente motivazione della decisione avversata, verranno esa- minate d’ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 4.3.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.3.2 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008,

n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016,

n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l’au- torità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore

D-2168/2021 Pagina 8 delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supple- mentari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Allorquando l’autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del

E. 4.3.3 I principi sopra esposti delimitano sia l’attività istruttoria dell’ammini- strazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 1.49, pag. 26) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura me- dica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). In tale ambito, di principio, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in con- siderazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagno- sticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al mo- mento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 con- sid. 3.6).

E. 4.3.4 Se del caso, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica- mente rilevanti ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare si- multaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giu- gno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.).

E. 4.3.5 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l’auto- rità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le ar- gomentazioni addotte. Essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1).

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E. 4.4 Nel caso in parola, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria della ricorrente, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure ad ella prescritte (cfr. n. 42/2, 54/2, 63/2, 80/2, 86/2, 90/2, 92/2, 93/2, 94/2, 96/2, 100/2, 101/2, 105/2, 106/1, 108/3, 109/2 e 110/3). La stessa cronistoria medica dell’insorgente 2 è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione avversata da parte dell’autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 9 segg.). Dalla medesima non si vede quali ulteriori visite mediche previste avrebbe dovuto attendere l’autorità inferiore, in quanto erano state eseguite al momento dell’emissione della decisione avversata, tutti i consulti – anche specialistici (relativi ad una an- gio-RM cerebrale, risultata nella norma per escludere delle lesioni organi- che, cfr. n. 92/2, 106/1 e 108/3; alla ricerca di HP nelle feci per probabile gastrite, risultato positivo cfr. n. 92/2 e 100/2; esami emato-chimici, risultati pure nella norma, cfr. n. 101/2; nonché degli accertamenti con ecografia addominale per escludere una colecistolitiasi, risultati nei limiti di norma, cfr. n. 108/3 e 110/3) – prescritti dai medici curanti. Il fatto che fosse stato previsto un controllo generale a distanza di un mese dal medico generalista dell’insorgente 2 (cfr. n. 108/3), come pure che un ulteriore colloquio psi- chiatrico di seguito, fosse stato fissato all’ultima visita psichiatrica prima dell’emissione della decisione impugnata, avvenuta il 22 aprile 2021 (cfr.

n. 109/2) – ma senza alcuna mutazione della diagnosi di episodio depres- sivo di media gravità con sintomi biologici già precedentemente posta come altresì della terapia farmacologica prescritta (cfr. n. 105/2) – non è atto a mutare la predetta conclusione. Difatti, le stesse paiono essere uni- camente delle normali visite di controllo, senza tuttavia alcun indizio che ulteriori diagnosi o elementi sarebbero emersi dalle medesime, che fossero rilevanti per la presa di decisione da parte dell’autorità inferiore (cfr. supra consid. 4.3.2 e 4.3.3). La sola circostanza che a seguito dell’emissione della decisione avversata, la diagnosi psichiatrica sia un po’ mutata e vi sia stata l’osservazione di un peggioramento del quadro clinico da parte della psichiatra curante, con una modifica della terapia farmacologica (cfr.

n. 119/4 e 123/2), non è in grado di mutare la suddetta conclusione. Invero la SEM, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate per i richiedenti, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avver- sato (cfr. p.to II, pag. 9 segg.), non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa in carico dell’insorgente 2 da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, la SEM ha ritenuto come la loro situazione medica non risultasse di una gravità tale da richiedere ulteriori accerta- menti (segnatamente l’allestimento di un rapporto medico dettagliato, cfr.

D-2168/2021 Pagina 10 p.to II, pag. 12 della decisione impugnata), e neppure che il sistema d’ac- coglienza croato, in particolare legato all’accesso delle cure mediche rite- nute sufficienti dall’autorità inferiore, fosse stato posto in discussione dalle allegazioni degli insorgenti, espresse nel loro parere del 22 febbraio 2021 (cfr. p.to II, pag. 11 seg. della decisione impugnata). Il fatto solo che i ricor- renti nel gravame non concordino con tale apprezzamento esposto dall’au- torità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al princi- pio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all’impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della loro procedura sia in rapporto all’applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito (cfr. infra consid. 5-8). Per quanto poi attiene alle allegazioni di mal- trattamenti che essi avrebbero subito da parte di agenti di polizia in Croazia, si evince dalla decisione avversata, come la SEM le abbia ritenute generiche e vaghe e che le medesime non siano state atte a sovvertire la presunzione di rispetto dei suoi obblighi internazionali da parte del Paese suddetto (cfr. p.to II, pag. 6 seg. della decisione impugnata). Quanto pre- sentato dall’autorità inferiore nella decisione avversata, per forgiare il pro- prio convincimento riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla pro- blematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), al contrario di quanto allegato dagli insorgenti nel ricorso riferendosi ad una giurisprudenza nel frattempo superata e concernente una costellazione dif- ferente dal caso di specie, s’iscrive nell’attuale giurisprudenza dello scri- vente Tribunale, che l’ha già ritenuta quale argomentazione sufficiente (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Pe- raltro, appare chiaramente dalla decisione avversata, che l’autorità resi- stente ha esaminato la situazione individuale degli insorgenti, argomen- tando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell’art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell’art. 3 CEDU da parte della Croazia (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della deci- sione impugnata), anche tenendo conto della situazione specifica dei ricor- renti minorenni (cfr. p.to II, pag. 11 della decisione avversata). Da ultimo, sia dagli atti di causa sia dalla decisione avversata, risultano chiaramente i motivi che hanno condotto l’autorità inferiore a ritenere la Croazia come competente nella trattazione della domanda d’asilo degli insorgenti, a dif- ferenza invece della E._______ (cfr. p.to II, pag. 3 seg. del provvedimento impugnato), anche in tal senso in linea con la giurisprudenza dello scri- vente Tribunale in materia. Il provvedimento avversato risulta pertanto an- che sotto tale profilo sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 con- sid. 2.2).

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E. 4.5 Ne discende che, le censure mosse dal profilo formale da parte degli insorgenti, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, come pure in relazione ad una motivazione carente della decisione avversata, sono in toto respinte. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a ripren- dere in carico, alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, che gli interessati avevano già depositato una domanda d’asilo pregressa in E._______ il (…) (cfr. n. 23/2- 26/1); mentre che il ricorrente 1, aveva pure presentato una domanda d’asilo in Croazia il (…) (cfr. n. 23/2 e 24/1). Dal canto loro, i ricorrenti hanno confermato di aver depositato una domanda d’asilo in E._______, allorché in Croazia sarebbero loro state prelevate le impronte digitali, ma non avrebbero presentato una domanda d’asilo (cfr.

n. 38/3 e 39/2). Inoltre, l’insorgente 2, ha pure allegato di aver ricevuto un permesso di soggiorno valido per un anno in E._______ (cfr. n. 39/2), al- lorché invece il ricorrente 1 ha negato tale fatto (cfr. n. 38/3). Su tali pre- supposti, in data 11 gennaio 2021, l’autorità inferiore ha formulato all’indi- rizzo delle autorità (…) una richiesta d’informazioni sullo stato della proce- dura degli interessati così come circa l’eventuale emissione di un permesso di soggiorno per gli stessi (cfr. n. 45/3-49/2). Il 25 gennaio 2021, un’ana- loga richiesta d’informazioni è stata indirizzata anche alla Croazia, per avere maggiori informazioni circa l’eventuale presentazione di una do- manda d’asilo nel detto Paese anche da parte della ricorrente 2 (cfr.

n. 58/2-60/1). Il 26 gennaio 2021, le autorità (…) hanno risposto che la do- manda d’asilo dei richiedenti era tutt’ora pendente e che nessun permesso di soggiorno era stato emesso da parte loro (cfr. n. 61/3). Dal canto loro, le

D-2168/2021 Pagina 12 autorità croate hanno invece risposto l’11 febbraio 2021, rilevando come la ricorrente 2 avrebbe presentato una domanda di protezione in Croazia il (…) e che avrebbe lasciato il centro di ricezione il (…). Hanno inoltre so- stenuto come un errore sarebbe occorso nel rilevamento delle impronte digitali, e per questo motivo la richiedente non possiederebbe un numero Eurodac, risultando peraltro impossibile di rilevarle nuovamente le im- pronte digitali, essendo nel frattempo scomparsa (cfr. n. 69/1 e 70/1). Sulla base delle predette risultanze, l’insorgente 2 ha potuto prendere posizione (cfr. n. 71/2) in data 22 febbraio 2021, dove ha confermato soltanto che in Croazia le sarebbero state rilevate le impronte digitali una volta assieme al marito (cfr. n. 81/2). Nel frattempo, il 16 febbraio 2021, l’autorità preposta elvetica ha formulato nei confronti della sua omologa croata, delle do- mande di ripresa in carico degli insorgenti, basandosi sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 72/5-77/1). Quest’ultima autorità, ha esplicitamente ac- colto la richiesta di ripesa in carico di tutti i ricorrenti in data 1° marzo 2021, quindi entro il termine previsto all’art. 25 par. 1 RD III, pure fondandosi sulla medesima disposizione precitata (cfr. n. 82/1-85/1). A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare la loro domanda d’asilo. 5.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Difatti, in merito, i ricorrenti lamentano di non com- prendere la ragione per la quale sia stata rivolta una domanda d’informa- zioni alla Grecia, essendo peraltro che le ultime autorità ad aver rilevato loro le impronte digitali sarebbero state quelle croate, ed in seguito anche, vista la risposta delle autorità greche, la SEM abbia ritenuto le autorità croate competenti per la loro ripresa in carico. Inoltre, si prevalgono di una discrepanza delle date di deposito della domanda d’asilo dell’insorgente 1 nella base di dati Eurodac rispetto a quanto confermato dall’autorità croata. Rispetto a tali censure, il Tribunale osserva dapprima come sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti 1 e 2, in particolare da quest’ultima che ha asserito di aver ottenuto un permesso di soggiorno valido in E._______ per un anno come pure che le sue impronte digitali erano state rilevate in Croazia (cfr. n. 39/2), l’autorità inferiore a ragione si è sincerata dello stato della procedura dei ricorrenti anche in E._______, essendo come, se aves- sero ottenuto già uno statuto quale rifugiato nel predetto Paese, una do- manda di riammissione sarebbe piuttosto stata formulata nei confronti di tale Stato, ma al di fuori della procedura Dublino. Tuttavia, dopo aver rice- vuto risposta dalle autorità (…), che la domanda d’asilo degli insorgenti era ancora pendente, sia in rispetto della giurisprudenza topica in materia sulla E._______, sia in ragione delle informazioni ricevute nel frattempo anche dalla Croazia e dall’esplicita accettazione della ripresa in carico dei

D-2168/2021 Pagina 13 ricorrenti da parte di quest’ultimo Paese, a ragione la SEM ha ritenuto data la competenza di quest’ultima autorità per la trattazione della domanda d’asilo degli insorgenti, compresa la ricorrente 2. In tal senso, neppure le discrepanze sollevate dai ricorrenti circa le date di deposito delle domande d’asilo dell’insorgente 1 – peraltro che a differenza di quanto da loro moti- vato nel ricorso non appare in nessun modo dalle loro allegazioni, né dagli atti, come il ricorrente 1 avrebbe presentato due domande d’asilo in Croa- zia – siano in grado di inficiare la competenza croata, in quanto, come già indicato, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico di tutti gli interessati. Da ultimo, ininfluenti appaiono essere gli asserti degli insorgenti 1 e 2, che le autorità croate avrebbero loro prelevato le impronte digitali, ma che loro non avrebbero depositato alcuna domanda d’asilo in Croazia (cfr. n. 38/3 e 39/2). In merito si rileva, invero, come i ricorrenti non hanno la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro do- manda d’asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all’obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE

n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 5.4 5.4.1 Si evince inoltre dall’incarto, come pure dalle asserzioni degli insor- genti, che in Svizzera risieda un fratello del ricorrente 1: G._______, al quale è stata concessa l’ammissione provvisoria (cfr. dossier della SEM N […]). 5.4.2 Come constatato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, la circostanza che il fratello dell’insorgente 1 sia presente in Svizzera, non è pertinente ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la sua domanda d’asilo. Difatti, il fratello del ricorrente 1, non risulta essere un membro della sua famiglia ai sensi dell’art. 2 lett. g RD III. 5.5 Pertanto, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha invocato il criterio di competenza di cui all’art. 18 par. 1 lett. b RD III per la sua richiesta di ri- presa in carico dei ricorrenti, indirizzata alla Croazia il 16 febbraio 2021 (cfr.

n. 72/5-77/1), quindi entro i termini fissati all’art. 23 par. 2 RD III. 6. 6.1 Nel loro gravame i ricorrenti invocano l’applicazione dell’art. 16 par. 1 RD III (cfr. n. 16 seg., pag. 13 segg. del ricorso), in quanto, al

D-2168/2021 Pagina 14 contrario di quanto sostenuto nella decisione avversata dalla SEM, nel caso di specie essi avrebbero provato l’esistenza di un considerevole biso- gno d’assistenza del fratello del ricorrente 1, il quale necessiterebbe di sup- porto quotidiano, sia per ragioni pratiche, sia finanziarie che psicologiche. Invero, malgrado l’operazione chirurgica subita dal fratello dell’insorgente 1 si sia svolta senza complicazioni, il fratello del ricorrente 1, dovrebbe ef- fettuare una terapia a vita, con la presa quotidiana di forti medicamenti – tra i quali il Pregabalin – che gli provocherebbero forti effetti collaterali. Non sarebbe pertanto dato a sapere come la situazione di quest’ultimo si evol- verà in futuro e se egli sarà in grado di prendersi cura di sé stesso, anche considerati i dolori cronici di cui egli soffre e soffrirà anche in futuro. 6.2 Giusta l’art. 16 par. 1 RD III, laddove a motivo di una gravidanza, ma- ternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richie- dente sia dipendente dall’assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fra- tello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia di- pendente dall’assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condi- zione che i legami famigliari esistessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. 6.3 Secondo la dottrina e la giurisprudenza, tale disposizione, benché si trovi nel capitolo IV del RD III, e non nel capitolo precedente relativo ai criteri di competenza, deve ugualmente essere considerato quale criterio di determinazione dello Stato membro responsabile (cfr. sentenza del Tri- bunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 5.1 con ulteriori rif. cit.). Inol- tre, le condizioni dell’applicazione dell’art. 16 par. 1 RD III possono essere ravvicinate a quelle della protezione della vita famigliare garantite dall’art. 8 par. 1 CEDU (cfr. sentenze del Tribunale F-25/2023 precitata consid. 5.2, F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1). 6.4 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall’art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), non- ché che all’interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragio- nevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti).

D-2168/2021 Pagina 15 Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall’art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un par- ticolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribu- nale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche con- siderando l’art. 16 par. 1 RD III. Dalla formulazione di quest’ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l’esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un’assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o an- che di un’assistenza e di un’attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Per- tanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 con- sid. 11.4). 6.5 Dalla documentazione all’incarto, si evince come il fratello dell’insor- gente 1, anche dopo la nuova operazione subita in Svizzera a causa di un trauma al torace (parte […]) dovuta ad (…), soffra di dolori cronici neuro- patici, per i quali una terapia medicamentosa è stata impostata. Non sa- rebbe inoltre chiaro se egli potrà lavorare in futuro (cfr. n. 111/7). A mente degli insorgenti, come pure del fratello del ricorrente 1, quest’ultimo – che sentirebbe al telefono più volte al giorno – sarebbe di grande conforto emo- tivo per il fratello, il quale avrebbe appreso che dovrà soffrire durante la sua intera vita di continui dolori, come pure per potersi integrare in Svizzera (cfr. n. 111/7). 6.6 Il Tribunale differisce però da quanto addotto dagli insorgenti con il ri- corso, in quanto non è evincibile dal quadro valetudinario sopra descritto del fratello del ricorrente 1, benché il Tribunale non intenda in alcun modo minimizzarlo, né dagli atti all’incarto (in particolare il certificato medico del 25 marzo 2021, dove non è previsto alcun controllo di decorso, cfr.

n. 111/7), che il suo stato di salute lo ponga in un legame di dipendenza particolare con l’insorgente 1 – né men che meno con gli altri qui ricorrenti

– ai sensi della giurisprudenza succitata, nel senso che egli necessiti di essere assistito in modo importante o faccia l’oggetto di cure permanenti nella sua vita quotidiana che solo un parente stretto sarebbe in grado di

D-2168/2021 Pagina 16 offrirgli. Per quanto possa essere comprensibile che in particolare l’insor- gente 1 abbia una relazione affettiva con il fratello e che non voglia sepa- rarsi da lui, nonché non si metta in dubbio che il medesimo possa essergli di supporto psicologico, tuttavia i ricorrenti non hanno presentato alcuna prova concreta, né è deducibile dagli atti all’incarto, che sia in grado di di- mostrare che il loro trasferimento possa pregiudicare il fratello dell’insor- gente 1 dal beneficiare di un’assistenza quotidiana indispensabile che sol- tanto i ricorrenti possono prodigargli. Per il resto, il ricorrente 1 potrà rima- nere in contatto telefonico con il fratello anche dalla Croazia, allorché lo desidera, e mantenere quindi una relazione con il medesimo. 6.7 Frattanto, i ricorrenti non possono prevalersi validamente dell’applica- zione dell’art. 16 par. 1 RD III – o dell’art. 8 par. 1 CEDU – per opporsi ad un loro trasferimento verso la Croazia. 7. 7.1 Tuttavia, giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come com- petente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di acco- glienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come compe- tente. 7.2 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di nu- merosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – in materia, il si- stema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemi- che, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già de- positato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 feb- braio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5; cfr. anche la sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 con- sid. 9.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale, anche con riferimento a rapporti di organizzazioni non governative ed a giurisprudenza di questo Tribunale in casi del tutto differenti dal presente (cfr. n. 13, pag. 9 seg. e

n. 14, pag. 10 seg. del ricorso), non permettono di giungere ad un

D-2168/2021 Pagina 17 apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Non è inoltre evincibile né dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto su- scettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi ob- blighi internazionali rinviando i ricorrenti in un paese dove la loro vita, inte- grità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove ri- schierebbero di essere respinti in un tale paese (cfr. anche infra con- sid. 8.3). 7.3 Su tali presupposti, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dai ricorrenti nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l’autorità in- feriore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei ri- chiedenti in applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applica- zione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richie- dente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbli- gata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.2 Gli insorgenti, nel loro ricorso, si prevalgono dello stato di salute dell’in- sorgente 2, come pure delle violenze subite in Croazia, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. In tal senso, essi ritengono come le “gravissime violenze” che avrebbero perpe- trato le autorità croate, che sarebbero a mente loro incontestate nella loro verosimiglianza, evidenzierebbero delle criticità tali da rientrare nell’appli- cazione dell’art. 3 CEDU, senza poter escludere il rischio reale di una loro ripetizione nel caso di un loro trasferimento in Croazia (cfr. n. 11, pag. 7 del ricorso). Inoltre, la condizione di vulnerabilità della ricorrente 2, visto anche il suo drammatico vissuto precedente la cui mera rievocazione avrebbe un inevitabile effetto ri-traumatizzante sulla medesima, nonché l’eventuale in- terruzione – anche temporanea – della sua presa in carico medica, costi- tuirebbe un grave fattore di rischio che risulterebbe ostativo al trasferimento

D-2168/2021 Pagina 18 della ricorrente 2 dalla Svizzera verso la Croazia (cfr. n. 12, pag. 7 segg. del ricorso). 8.3 Nel caso in esame, in primo luogo, i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia (cfr. n. 38/3 e 39/2), malgrado essi siano rappresentati le- galmente, si riassumono in allegazioni molto generali anche in ambito ricorsuale, sprovviste di dettagli concreti e precisi per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti. Tale mancanza di dettagli in merito, la si ritrova anche nel parere circa il diritto di essere sen- tito dell’insorgente 2, nella quale ella ha potuto nuovamente esporre le sue motivazioni che si opporrebbero ad un rinvio in Croazia (cfr. n. 81/2), come pure negli ultimi due certificati medici presenti all’inserto (cfr. n. 119/4 e 123/2), senza tuttavia cogliere neppure in tali contesti la possibilità di esporre maggiormente tali suoi asserti. Invero, sia dai colloqui Dublino, sia nell’ambito del diritto di essere sentito dell’insorgente 2, si evince come i ricorrenti sarebbero stati fermati la prima volta che avrebbero tentato di entrare in Croazia, rimandando in I._______ dapprima uno dei figli con fra- tello del ricorrente 1 in bus ed in seguito, il medesimo giorno, gli altri ricor- renti con il treno. Al loro secondo tentativo di entrata in Croazia, le autorità croate avrebbero loro rilevato le impronte digitali. Sarebbero poi rimasti in un campo profughi nei pressi di J._______ per circa (…) giorni, dopodiché avrebbero lasciato lo stesso senza avvisare le autorità croate. Non si in- travvede pertanto nella predetta descrizione, alcun elemento di sufficiente intensità, per ritenere come le autorità croate abbiano compiuto degli atti costitutivi di tortura o di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), nei confronti degli insorgenti. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricor- renti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destina- zione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in vio- lazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva proce- dura), o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato. Invero, i semplici asserti generici degli insor- genti (cfr. n. 38/3, 39/2 e 81/2), ribaditi anche con il loro ricorso (cfr. n. 11, pag. 7), di essere stati respinti dalle autorità croate in I._______ allorché avevano effettuato il loro primo tentativo di entrare nel territorio croato, non risultano sufficientemente sostanziati, per ritenere che essi subirebbero un

D-2168/2021 Pagina 19 trattamento uguale nel caso di un loro ritorno in Croazia. I ricorrenti non hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tale supposto respingimento sarebbe avvenuto da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tale circostanza fosse effettivamente avve- nuta, la stessa sia occorsa in quanto gli insorgenti si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori dettagli ri- guardo alla loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera, non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di registrarli. Le auto- rità di uno Stato membro Dublino, non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1684/2022 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Inoltre, non vi è alcuna ragione concreta e seria, deducibile dagli atti all’inserto, come neppure apportata dagli insorgenti in fase ricorsuale, per ammettere che il loro trasferimento a J._______, e vista l’esplicita accetta- zione della Croazia alla ripresa in carico dell’intera famiglia dei ricorrenti, rischi di esporli ad una situazione simile a quella incontrata alla frontiera croata allorché essi avrebbero fatto il loro primo tentativo di entrare in Croa- zia. Non può inoltre essere dato alcun credito alle allegazioni generiche ricorsuali degli insorgenti (cfr. n. 14, pag. 10 del ricorso), e non supportate da alcun mezzo di prova, che vi sarebbe il rischio per loro, se tornassero in Croazia, di essere rinviati in Afghanistan, visto che sarebbe in vigore una pratica sistematica delle autorità croate di respingere le domande d’asilo di cittadini afghani. Difatti, non è in alcun modo deducibile dalle medesime, che i richiedenti afghani vengano attualmente allontanati verso l’Afghani- stan. Non si evince pertanto né dagli atti all’incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destina- zione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. 8.4 I ricorrenti, i quali hanno trascorso soltanto una (…) di giorni in Croazia in un campo per richiedenti l’asilo, non hanno del resto allegato né appor- tato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevol- mente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d’acco- glienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei ri- chiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che

D-2168/2021 Pagina 20 non potrebbero beneficiare dell’aiuto necessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l’eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 8.5 8.5.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costi- tuisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezio- nali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposh- vili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.5.2 Per quanto concerne lo stato valetudinario dell’insorgente 1, si con- stata che nell’ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di stare bene (cfr. n. 38/3). Dagli atti all’incarto, è poi desumibile come egli abbia effet- tuato una visita oculistica, in esito alla quale gli è stata diagnosticata un’ipermetropia ed un astigmatismo con probabile ambliopia refrattiva, per la quale gli è stata prescritta una ricetta per occhiali (cfr. n. 55/1 e 56/1). Il

E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. b RD III).

E. 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo pregressa in E._______ il (...) (cfr. n. 23/2- 26/1); mentre che il ricorrente 1, aveva pure presentato una domanda d'asilo in Croazia il (...) (cfr. n. 23/2 e 24/1). Dal canto loro, i ricorrenti hanno confermato di aver depositato una domanda d'asilo in E._______, allorché in Croazia sarebbero loro state prelevate le impronte digitali, ma non avrebbero presentato una domanda d'asilo (cfr. n. 38/3 e 39/2). Inoltre, l'insorgente 2, ha pure allegato di aver ricevuto un permesso di soggiorno valido per un anno in E._______ (cfr. n. 39/2), allorché invece il ricorrente 1 ha negato tale fatto (cfr. n. 38/3). Su tali presupposti, in data 11 gennaio 2021, l'autorità inferiore ha formulato all'indirizzo delle autorità (...) una richiesta d'informazioni sullo stato della procedura degli interessati così come circa l'eventuale emissione di un permesso di soggiorno per gli stessi (cfr. n. 45/3-49/2). Il 25 gennaio 2021, un'analoga richiesta d'informazioni è stata indirizzata anche alla Croazia, per avere maggiori informazioni circa l'eventuale presentazione di una domanda d'asilo nel detto Paese anche da parte della ricorrente 2 (cfr. n. 58/2-60/1). Il 26 gennaio 2021, le autorità (...) hanno risposto che la domanda d'asilo dei richiedenti era tutt'ora pendente e che nessun permesso di soggiorno era stato emesso da parte loro (cfr. n. 61/3). Dal canto loro, le autorità croate hanno invece risposto l'11 febbraio 2021, rilevando come la ricorrente 2 avrebbe presentato una domanda di protezione in Croazia il (...) e che avrebbe lasciato il centro di ricezione il (...). Hanno inoltre sostenuto come un errore sarebbe occorso nel rilevamento delle impronte digitali, e per questo motivo la richiedente non possiederebbe un numero Eurodac, risultando peraltro impossibile di rilevarle nuovamente le impronte digitali, essendo nel frattempo scomparsa (cfr. n. 69/1 e 70/1). Sulla base delle predette risultanze, l'insorgente 2 ha potuto prendere posizione (cfr. n. 71/2) in data 22 febbraio 2021, dove ha confermato soltanto che in Croazia le sarebbero state rilevate le impronte digitali una volta assieme al marito (cfr. n. 81/2). Nel frattempo, il 16 febbraio 2021, l'autorità preposta elvetica ha formulato nei confronti della sua omologa croata, delle domande di ripresa in carico degli insorgenti, basandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 72/5-77/1). Quest'ultima autorità, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripesa in carico di tutti i ricorrenti in data 1° marzo 2021, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, pure fondandosi sulla medesima disposizione precitata (cfr. n. 82/1-85/1). A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare la loro domanda d'asilo.

E. 5.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Difatti, in merito, i ricorrenti lamentano di non comprendere la ragione per la quale sia stata rivolta una domanda d'informazioni alla Grecia, essendo peraltro che le ultime autorità ad aver rilevato loro le impronte digitali sarebbero state quelle croate, ed in seguito anche, vista la risposta delle autorità greche, la SEM abbia ritenuto le autorità croate competenti per la loro ripresa in carico. Inoltre, si prevalgono di una discrepanza delle date di deposito della domanda d'asilo dell'insorgente 1 nella base di dati Eurodac rispetto a quanto confermato dall'autorità croata. Rispetto a tali censure, il Tribunale osserva dapprima come sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti 1 e 2, in particolare da quest'ultima che ha asserito di aver ottenuto un permesso di soggiorno valido in E._______ per un anno come pure che le sue impronte digitali erano state rilevate in Croazia (cfr. n. 39/2), l'autorità inferiore a ragione si è sincerata dello stato della procedura dei ricorrenti anche in E._______, essendo come, se avessero ottenuto già uno statuto quale rifugiato nel predetto Paese, una domanda di riammissione sarebbe piuttosto stata formulata nei confronti di tale Stato, ma al di fuori della procedura Dublino. Tuttavia, dopo aver ricevuto risposta dalle autorità (...), che la domanda d'asilo degli insorgenti era ancora pendente, sia in rispetto della giurisprudenza topica in materia sulla E._______, sia in ragione delle informazioni ricevute nel frattempo anche dalla Croazia e dall'esplicita accettazione della ripresa in carico dei ricorrenti da parte di quest'ultimo Paese, a ragione la SEM ha ritenuto data la competenza di quest'ultima autorità per la trattazione della domanda d'asilo degli insorgenti, compresa la ricorrente 2. In tal senso, neppure le discrepanze sollevate dai ricorrenti circa le date di deposito delle domande d'asilo dell'insorgente 1 - peraltro che a differenza di quanto da loro motivato nel ricorso non appare in nessun modo dalle loro allegazioni, né dagli atti, come il ricorrente 1 avrebbe presentato due domande d'asilo in Croazia - siano in grado di inficiare la competenza croata, in quanto, come già indicato, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico di tutti gli interessati. Da ultimo, ininfluenti appaiono essere gli asserti degli insorgenti 1 e 2, che le autorità croate avrebbero loro prelevato le impronte digitali, ma che loro non avrebbero depositato alcuna domanda d'asilo in Croazia (cfr. n. 38/3 e 39/2). In merito si rileva, invero, come i ricorrenti non hanno la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).

E. 5.4.1 Si evince inoltre dall'incarto, come pure dalle asserzioni degli insorgenti, che in Svizzera risieda un fratello del ricorrente 1: G._______, al quale è stata concessa l'ammissione provvisoria (cfr. dossier della SEM N [...]).

E. 5.4.2 Come constatato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, la circostanza che il fratello dell'insorgente 1 sia presente in Svizzera, non è pertinente ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la sua domanda d'asilo. Difatti, il fratello del ricorrente 1, non risulta essere un membro della sua famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III.

E. 5.5 Pertanto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha invocato il criterio di competenza di cui all'art. 18 par. 1 lett. b RD III per la sua richiesta di ripresa in carico dei ricorrenti, indirizzata alla Croazia il 16 febbraio 2021 (cfr. n. 72/5-77/1), quindi entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III.

E. 6.1 Nel loro gravame i ricorrenti invocano l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III (cfr. n. 16 seg., pag. 13 segg. del ricorso), in quanto, al contrario di quanto sostenuto nella decisione avversata dalla SEM, nel caso di specie essi avrebbero provato l'esistenza di un considerevole bisogno d'assistenza del fratello del ricorrente 1, il quale necessiterebbe di supporto quotidiano, sia per ragioni pratiche, sia finanziarie che psicologiche. Invero, malgrado l'operazione chirurgica subita dal fratello dell'insorgente 1 si sia svolta senza complicazioni, il fratello del ricorrente 1, dovrebbe effettuare una terapia a vita, con la presa quotidiana di forti medicamenti - tra i quali il Pregabalin - che gli provocherebbero forti effetti collaterali. Non sarebbe pertanto dato a sapere come la situazione di quest'ultimo si evolverà in futuro e se egli sarà in grado di prendersi cura di sé stesso, anche considerati i dolori cronici di cui egli soffre e soffrirà anche in futuro.

E. 6.2 Giusta l'art. 16 par. 1 RD III, laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami famigliari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

E. 6.3 Secondo la dottrina e la giurisprudenza, tale disposizione, benché si trovi nel capitolo IV del RD III, e non nel capitolo precedente relativo ai criteri di competenza, deve ugualmente essere considerato quale criterio di determinazione dello Stato membro responsabile (cfr. sentenza del Tribunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 5.1 con ulteriori rif. cit.). Inoltre, le condizioni dell'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III possono essere ravvicinate a quelle della protezione della vita famigliare garantite dall'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. sentenze del Tribunale F-25/2023 precitata consid. 5.2, F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1).

E. 6.4 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo inSvizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'art. 16 par. 1 RD III. Dalla formulazione di quest'ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 11.4).

E. 6.5 Dalla documentazione all'incarto, si evince come il fratello dell'insorgente 1, anche dopo la nuova operazione subita in Svizzera a causa di un trauma al torace (parte [...]) dovuta ad (...), soffra di dolori cronici neuropatici, per i quali una terapia medicamentosa è stata impostata. Non sarebbe inoltre chiaro se egli potrà lavorare in futuro (cfr. n. 111/7). A mente degli insorgenti, come pure del fratello del ricorrente 1, quest'ultimo - che sentirebbe al telefono più volte al giorno - sarebbe di grande conforto emotivo per il fratello, il quale avrebbe appreso che dovrà soffrire durante la sua intera vita di continui dolori, come pure per potersi integrare in Svizzera (cfr. n. 111/7).

E. 6.6 Il Tribunale differisce però da quanto addotto dagli insorgenti con il ricorso, in quanto non è evincibile dal quadro valetudinario sopra descritto del fratello del ricorrente 1, benché il Tribunale non intenda in alcun modo minimizzarlo, né dagli atti all'incarto (in particolare il certificato medico del 25 marzo 2021, dove non è previsto alcun controllo di decorso, cfr. n. 111/7), che il suo stato di salute lo ponga in un legame di dipendenza particolare con l'insorgente 1 - né men che meno con gli altri qui ricorrenti - ai sensi della giurisprudenza succitata, nel senso che egli necessiti di essere assistito in modo importante o faccia l'oggetto di cure permanenti nella sua vita quotidiana che solo un parente stretto sarebbe in grado di offrirgli. Per quanto possa essere comprensibile che in particolare l'insorgente 1 abbia una relazione affettiva con il fratello e che non voglia separarsi da lui, nonché non si metta in dubbio che il medesimo possa essergli di supporto psicologico, tuttavia i ricorrenti non hanno presentato alcuna prova concreta, né è deducibile dagli atti all'incarto, che sia in grado di dimostrare che il loro trasferimento possa pregiudicare il fratello dell'insorgente 1 dal beneficiare di un'assistenza quotidiana indispensabile che soltanto i ricorrenti possono prodigargli. Per il resto, il ricorrente 1 potrà rimanere in contatto telefonico con il fratello anche dalla Croazia, allorché lo desidera, e mantenere quindi una relazione con il medesimo.

E. 6.7 Frattanto, i ricorrenti non possono prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III - o dell'art. 8 par. 1 CEDU - per opporsi ad un loro trasferimento verso la Croazia.

E. 7.1 Tuttavia, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 7.2 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - in materia, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già depositato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5; cfr. anche la sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale, anche con riferimento a rapporti di organizzazioni non governative ed a giurisprudenza di questo Tribunale in casi del tutto differenti dal presente (cfr. n. 13, pag. 9 seg. e n. 14, pag. 10 seg. del ricorso), non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Non è inoltre evincibile né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando i ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese (cfr. anche infra consid. 8.3).

E. 7.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dai ricorrenti nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei richiedenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 8.2 Gli insorgenti, nel loro ricorso, si prevalgono dello stato di salute dell'insorgente 2, come pure delle violenze subite in Croazia, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. In tal senso, essi ritengono come le "gravissime violenze" che avrebbero perpetrato le autorità croate, che sarebbero a mente loro incontestate nella loro verosimiglianza, evidenzierebbero delle criticità tali da rientrare nell'applicazione dell'art. 3 CEDU, senza poter escludere il rischio reale di una loro ripetizione nel caso di un loro trasferimento in Croazia (cfr. n. 11, pag. 7 del ricorso). Inoltre, la condizione di vulnerabilità della ricorrente 2, visto anche il suo drammatico vissuto precedente la cui mera rievocazione avrebbe un inevitabile effetto ri-traumatizzante sulla medesima, nonché l'eventuale interruzione - anche temporanea - della sua presa in carico medica, costituirebbe un grave fattore di rischio che risulterebbe ostativo al trasferimento della ricorrente 2 dalla Svizzera verso la Croazia (cfr. n. 12, pag. 7 segg. del ricorso).

E. 8.3 Nel caso in esame, in primo luogo, i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia (cfr. n. 38/3 e 39/2), malgrado essi siano rappresentati legalmente, si riassumono in allegazioni molto generali anche in ambito ricorsuale, sprovviste di dettagli concreti e precisi per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti. Tale mancanza di dettagli in merito, la si ritrova anche nel parere circa il diritto di essere sentito dell'insorgente 2, nella quale ella ha potuto nuovamente esporre le sue motivazioni che si opporrebbero ad un rinvio in Croazia (cfr. n. 81/2), come pure negli ultimi due certificati medici presenti all'inserto (cfr. n. 119/4 e 123/2), senza tuttavia cogliere neppure in tali contesti la possibilità di esporre maggiormente tali suoi asserti. Invero, sia dai colloqui Dublino, sia nell'ambito del diritto di essere sentito dell'insorgente 2, si evince come i ricorrenti sarebbero stati fermati la prima volta che avrebbero tentato di entrare in Croazia, rimandando in I._______ dapprima uno dei figli con fratello del ricorrente 1 in bus ed in seguito, il medesimo giorno, gli altri ricorrenti con il treno. Al loro secondo tentativo di entrata in Croazia, le autorità croate avrebbero loro rilevato le impronte digitali. Sarebbero poi rimasti in un campo profughi nei pressi di J._______ per circa (...) giorni, dopodiché avrebbero lasciato lo stesso senza avvisare le autorità croate. Non si intravvede pertanto nella predetta descrizione, alcun elemento di sufficiente intensità, per ritenere come le autorità croate abbiano compiuto degli atti costitutivi di tortura o di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), nei confronti degli insorgenti. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Invero, i semplici asserti generici degli insorgenti (cfr. n. 38/3, 39/2 e 81/2), ribaditi anche con il loro ricorso (cfr. n. 11, pag. 7), di essere stati respinti dalle autorità croate in I._______ allorché avevano effettuato il loro primo tentativo di entrare nel territorio croato, non risultano sufficientemente sostanziati, per ritenere che essi subirebbero un trattamento uguale nel caso di un loro ritorno in Croazia. I ricorrenti non hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tale supposto respingimento sarebbe avvenuto da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tale circostanza fosse effettivamente avvenuta, la stessa sia occorsa in quanto gli insorgenti si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori dettagli riguardo alla loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera, non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di registrarli. Le autorità di uno Stato membro Dublino, non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1684/2022 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Inoltre, non vi è alcuna ragione concreta e seria, deducibile dagli atti all'inserto, come neppure apportata dagli insorgenti in fase ricorsuale, per ammettere che il loro trasferimento a J._______, e vista l'esplicita accettazione della Croazia alla ripresa in carico dell'intera famiglia dei ricorrenti, rischi di esporli ad una situazione simile a quella incontrata alla frontiera croata allorché essi avrebbero fatto il loro primo tentativo di entrare in Croazia. Non può inoltre essere dato alcun credito alle allegazioni generiche ricorsuali degli insorgenti (cfr. n. 14, pag. 10 del ricorso), e non supportate da alcun mezzo di prova, che vi sarebbe il rischio per loro, se tornassero in Croazia, di essere rinviati in Afghanistan, visto che sarebbe in vigore una pratica sistematica delle autorità croate di respingere le domande d'asilo di cittadini afghani. Difatti, non è in alcun modo deducibile dalle medesime, che i richiedenti afghani vengano attualmente allontanati verso l'Afghanistan. Non si evince pertanto né dagli atti all'incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese.

E. 8.4 I ricorrenti, i quali hanno trascorso soltanto una (...) di giorni in Croazia in un campo per richiedenti l'asilo, non hanno del resto allegato né apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbero beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l'eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).

E. 8.5.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 8.5.2 Per quanto concerne lo stato valetudinario dell'insorgente 1, si constata che nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di stare bene (cfr. n. 38/3). Dagli atti all'incarto, è poi desumibile come egli abbia effettuato una visita oculistica, in esito alla quale gli è stata diagnosticata un'ipermetropia ed un astigmatismo con probabile ambliopia refrattiva, per la quale gli è stata prescritta una ricetta per occhiali (cfr. n. 55/1 e 56/1). Il 9 febbraio 2021 è stato visitato e gli è stato asportato un corpo estraneo (metallico) dal primo dito della mano sinistra che gli provocava dolore (cfr. n. 68/2). In data 9 marzo 2021, gli è poi stata diagnosticata una probabile cefalea con aura e disturbi del visus, con una terapia farmacologica alla dimissione (cfr. n. 88/2), la prescrizione di una consulenza oftalmologica e l'esecuzione di esami di laboratorio. Questi ultimi, effettuati l'11 marzo 2021 risultati nella norma, e senza variazione della diagnosi e del trattamento medicamentoso precedentemente prescritto (a base di Dafalgan 1 gr e di Motilium Lingual; cfr. n. 88/2 e 91/2) Ulteriori visite mediche non appaiono essere più state effettuate dagli atti all'incarto, né il ricorrente ha apportato alcun aggiornamento del suo stato di salute al Tribunale. Ne discende quindi che lo stesso possa essere ritenuto stabile, con diagnosi chiare e terapia farmacologica impostata e pertanto le valutazioni effettuate dall'autorità inferiore in proposito risultano tutt'ora corrette. Attinente alla ricorrente 2, ella ha dichiarato nell'ambito del colloquio Dublino, di avere male al collo ed alla testa, e pertanto pure di non dormire bene durante la notte (cfr. n. 39/2). Nel suo diritto di essere sentita, ha inoltre fatto valere un peggioramento del suo stato di salute, sia dal lato fisico che psichico (cfr. n. 81/2). Dal profilo somatico, dagli atti all'inserto si rileva come da un primo consulto al (...) dell'(...) di K._______, intervenuto il 23 dicembre 2020, si è escluso che possa essere affetta da TBC dopo averle eseguito una radiografia del torace (cfr. n. 42/2). In seguito, sono state diagnosticate alla ricorrente: una cefalea mista emicrania vs cefalea tensionale (con una risonanza magnetica cerebrale nativa e angio-RM dei vasi intracranici risultata nella norma, cfr. n. 106/1); un'epigastralgia con probabile gastrite con HP risultato positivo nelle feci; un deficit di vitamina D; nonché una stomatite aftosa, con esami ematici nella norma (cfr. n. 54/2, 80/2, 92/2, 100/2 e 101/2), patologie per le quali le è stato prescritto un trattamento farmacologico (cfr. per tutto n. 108/3). Dalla visita ginecologica effettuata il 27 gennaio 2021, non è stato osservato nulla di rilevante e le sono state prescritte delle capsule vaginali Vagi Hex per sei giorni, in attesa dell'esito degli esami eseguiti (cfr. n. 63/2). In seguito è stata osservata una sospetta candida vaginale, per la quale le è stata prescritta una terapia (cfr. n. 80/2). Dall'ultimo consulto medico agli atti del 4 maggio 2021 (cfr. n. 119/4), risulta come vi sia la persistenza di epigastralgie, un'amenorrea da un anno, come pure una sindrome ansiosa, per le quali le sono stati prescritti una terapia farmacologica, un controllo clinico la settimana seguente come pure una visita ginecologica da programmare. Dal profilo psichiatrico, all'insorgente, fino alla visita del 30 aprile 2021, era stata posta - senza alcuna variazione - la diagnosi di episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici, con l'impostazione di una terapia a base di Citalopram 20 mg e Olanzapin 2.5 mg (cfr. n. 86/2, 90/2, 93/2, 94/2, 96/2, 105/2, 109/2 e 118/2). Nella visita del 5 maggio 2021, la diagnosi psichiatrica è mutata invece in sindrome da stress post-traumatico, nel quale è stato osservato dal medico specialista psichiatra e dalla psicologa un peggioramento del quadro psichico, con umore deflesso e labilità al pianto. Peraltro hanno segnalato come durante la seduta del 22 aprile 2021, la ricorrente li avrebbe informati dei traumi da ella vissuti in Croazia e nel suo Paese d'origine (cfr. n. 119/4). La terapia farmacologica è stata potenziata oltreché con quanto già assunto in passato, con Quetiapin 25 mg e Mg Diasporal 300 mg. Nell'ulteriore consulto psichiatrico, è rimasta invariata tale diagnosi e terapia, ma si è segnalato come la ricorrente presenterebbe ancora crampi agli arti inferiori e quindi sarebbe indicata una valutazione internistica (cfr. n. 123/2). Si constata tuttavia che in seguito, nessun aggiornamento circa lo stato di salute della ricorrente 2 è stato trasmesso dagli insorgenti al Tribunale, né se ne desumono dagli atti. Ne può quindi discendere come anche lo stato di salute dell'insorgente sia stabile, con diagnosi chiare ed una terapia farmacologica impostata. In rapporto all'insorgente 3, si rileva come dagli atti risulta che il medesimo sia in buone condizioni generali, con multiple carie in cavità orale, ma gli è stato prescritto un esame ecografico del dorso del piede, in quanto è stata denotata una probabile ciste ossea, nonché degli esami nutrizionali a causa della curva di crescita con netto deficit di peso (cfr. n. 52/3). Ecografia ed esami eseguiti in data 20 gennaio 2021 (cfr. n. 57/2), di cui gli esiti sono stati versati agli atti (si è osservato un ganglio sinoviale mediotarsico dorsale di 8 mm all'ecografia del piede sinistro, nonché un deficit di ferritina e vitamina D nei valori ematici, cfr. n. 62/3). Il 14 aprile 2021, il ricorrente ha eseguito nuovamente degli esami ematici per il controllo del ferro e della ferritina (cfr. n. 99/2). Visti i risultati, il medico curante gli ha prescritto il proseguo della terapia marziale (cfr. n. 102/2). Ulteriori atti medici per l'insorgente 3 non sono stati versati agli atti né prodotti in fase ricorsuale. Da ultimo, al ricorrente 4 - altrimenti in salute (cfr. n. 53/2) - è stato asportato un granuloma pilogenico al collo in data 1° febbraio 2021 (cfr. n. 53/2 e 65/2). Inoltre, ha eseguito varie visite odontoiatriche, per la cura dei denti (cfr. n. 67/3, 87/2, 89/2, 95/2 e 98/2). Anche per lui, ulteriore documentazione medica non è evincibile agli atti, né ne è stata inoltrata in fase ricorsuale. Come per l'insorgente 3, il Tribunale parte quindi dal presupposto che anche il ricorrente 4 sia in buona salute.

E. 8.5.3 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui hanno sofferto i ricorrenti, e probabilmente soffre tutt'ora la ricorrente 2, tuttavia dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato, nel caso di necessità. Non risulta inopportuno evidenziare in tale contesto, come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, potranno senz'altro fare capo all'infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 8.6.1 I ricorrenti invocano inoltre la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 107, di seguito: CDF), per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento verso la Croazia, lamentandosi che la SEM non ha analizzato né preso in considerazione il benessere superiore dei ricorrenti 3 e 4 (cfr. n. 15, pag. 12 seg. del ricorso).

E. 8.6.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo, comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1).

E. 8.6.3 In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti 3 e 4 - rispettivamente di (...) e (...) anni - verranno trasferiti insieme ai genitori, quale famiglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché i ricorrenti 1 e 2 potranno occuparsi dei loro figli, fornendo loro il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore degli insorgenti 3 e 4. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il loro trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, essi risiedono in Svizzera da poco più di due anni, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute degli insorgenti 3 e 4 non risulta ostativo al loro trasferimento in Croazia con i loro genitori. Inoltre va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.).

E. 8.6.4 Pertanto, il trasferimento degli insorgenti 3 e 4 in Croazia, assieme ai genitori, non è contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF.

E. 8.7 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III.

E. 9 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia confor- memente all’art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incom- pleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.

E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale

D-2168/2021 Pagina 25 amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli in- sorgenti sono indigenti, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2168/2021 Pagina 26 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…), con la moglie
  2. B._______, nata il (…), ed i loro figli
  3. C._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…),
  4. D._______, nato il (…), Afghanistan, tutti rappresentati dalla signora Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 aprile 2021 / N (…). D-2168/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito anche: interessato, richiedente, insorgente o ri- corrente 1) e B._______ (di seguito anche: interessata, richiedente, insor- gente o ricorrente 2), e per il loro tramite anche i loro due figli C._______ (di seguito anche: interessato, insorgente o ricorrente 3) e D._______ (di seguito anche: interessato, insorgente o ricorrente 4), hanno presentato delle domande d’asilo in Svizzera il (…) dicembre 2020. Da ri- cerche intraprese dalla SEM il 31 dicembre 2020, in base ad un confronto delle impronte dattiloscopiche dei richiedenti 1 e 2 con le informazioni con- tenute nella banca dati dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, è risultato che i medesimi avevano depositato delle domande d’asilo pre- gresse in E._______ il (…), mentre che in Croazia vi era il riscontro della presentazione di una domanda d’asilo il (…), soltanto per l’interessato 1. A.b Il (…) gennaio 2021 si sono tenuti con i richiedenti l’asilo 1 e 2 dei ver- bali di rilevamento dei loro dati personali, allorché invece l’(…) gen- naio 2021 entrambi hanno sostenuto un colloquio personale Dublino ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de- terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit- tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A supporto delle loro domande d’asilo, i richiedenti hanno presentato gli originali dei passaporti degli interessati 2, 3 e 4 nonché le copie delle taskare del richiedente 1 e dei due figli. A.c Sulla base delle predette circostanze, in data 11 gennaio 2021, l’auto- rità elvetica preposta ha inviato alla sua omologa (…), delle richieste d’in- formazioni sulla base dell’art. 34 RD III. Analoga domanda è stata inoltrata alle autorità croate il 25 gennaio 2021, ma soltanto per la richiedente 2, in quanto non vi sarebbe alcuna risultanza Eurodac per la medesima, al con- trario di quanto risulterebbe per il marito. Pertanto è stato richiesto alla Croazia se la medesima fosse conosciuta nel Paese e se avesse presen- tato una domanda d’asilo nel medesimo. Il 26 gennaio 2021 le autorità (…) hanno risposto alla richiesta della SEM. Dal canto loro, le autorità croate hanno dato riscontro alla domanda d’informazioni in data 11 febbraio 2021. A.d Fondandosi sulle succitate risultanze, l’autorità inferiore ha concesso all’interessata nuovamente la possibilità di esprimersi circa degli eventuali D-2168/2021 Pagina 3 ostacoli che si opporrebbero al suo rinvio in Croazia, con scritto del 16 feb- braio 2021. Sempre in medesima data, la SEM ha formulato nei confronti delle autorità croate, delle richieste di ripresa in carico degli interessati, sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.e Il 22 febbraio 2021, la richiedente 2 ha inoltrato all’autorità inferiore, la sua presa di posizione circa il diritto di essere sentita concessole. A.f L’autorità richiesta croata, in data 1° marzo 2021, ha risposto positiva- mente alle domande di ripresa in carico degli interessati, pure fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.g Tramite lo scritto del 14 aprile 2021, i richiedenti hanno chiesto alla SEM di attribuirli al F._______, in quanto il fratello dell’interessato 1, G._______, vi soggiornerebbe e si troverebbe in procedura ampliata, il quale sarebbe particolarmente bisognoso di assistenza. Inoltre hanno reso attenta la SEM circa l’aggravamento dello stato di salute della richiedente 2. Hanno quindi concluso nuovamente all’adozione della clau- sola di sovranità per l’intera famiglia. A.h In riscontro alla precitata missiva, la SEM ha offerto agli interessati, il 20 aprile 2021, la possibilità di presentare delle osservazioni per iscritto, in rapporto ai motivi che sussisterebbero perché debbano essere attribuiti al F._______, a parte la circostanza che ivi sia presente il fratello dell’interes- sato 1. I richiedenti si sono espressi con scritto del 26 aprile 2021, produ- cendo anche della documentazione circa il fratello dell’interessato 1, al quale nel frattempo sarebbe stata concessa l’ammissione provvisoria in Svizzera. A.i Agli atti è inoltre presente varia documentazione in rapporto allo stato di salute degli interessati, di cui si dirà, per quanto necessario, nei consi- derandi. B. B.a Con decisione del 27 aprile 2021, notificata il 30 aprile 2021 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-116/1), l’autorità inferiore non è entrata nel merito delle domande d’asilo degli interessati ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia e l’esecuzione del predetto provvedimento, constatando inoltre l’assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. D-2168/2021 Pagina 4 B.b Tramite separata decisione del 30 aprile 2021 – notificata in medesima data (cfr. n. 115/1) – l’autorità inferiore non ha dato seguito alla richiesta d’attribuzione cantonale al F._______ formulata dagli interessati, conclu- dendo per una loro attribuzione al H._______, anche in tale contesto rile- vando come un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto so- spensivo. C. Con unico atto ricorsuale datato 7 maggio 2021, gli insorgenti hanno impu- gnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), sia la decisione della SEM del 27 aprile 2021 sia quella relativa all’attribu- zione cantonale del 30 aprile 2021 della medesima autorità. Nelle loro con- clusioni essi hanno in limine postulato la sospensione dell’esecuzione delle decisioni in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale, gli insorgenti hanno chiesto l’annullamento delle decisioni impugnate e la trasmissione degli atti di causa alla SEM per l’ado- zione della clausola di sovranità ed un esame nazionale della loro do- manda d’asilo. A titolo subordinato, hanno concluso alla restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria e per- ché decida nuovamente in merito al Cantone di attribuzione. Altresì, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A supporto del ricorso, gli insorgenti hanno presentato dei fogli di trasmis- sione di informazioni mediche (cosiddetti “F2”), già assunti pure agli atti della SEM (cfr. n. 108/3, 118/2 e 119/4). D. Il Tribunale, il 10 maggio 2021, ha sospeso l’esecuzione dell’allontana- mento degli insorgenti quale misura supercautelare. E. Tramite la decisione incidentale del 12 maggio 2021, il giudice istruttore della causa ha accusato ricezione del suddetto ricorso, ha statuito l’aper- tura e la trattazione separata sotto il nuovo numero di ruolo D-2232/2021 della procedura di ricorso inerente all’attribuzione cantonale di cui alla de- cisione della SEM del 30 aprile 2021, nonché la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. Ha inoltre rilevato come le ulteriori censure ricorsuali verranno evase nel prosieguo di procedura, rispettivamente con le sen- tenze finali. D-2168/2021 Pagina 5 F. Con scritto del 19 maggio 2021, i ricorrenti hanno aggiornato lo stato di salute dell’insorgente 2, allegando il certificato medico del 14 maggio 2021 (nel frattempo assunto pure agli atti della SEM, cfr. n. 123/2). G. G.a Per mezzo della decisione incidentale del 20 maggio 2021 – di cui alla procedura aperta nel frattempo al ruolo D-2232/2021 – il Tribunale ha re- spinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dagli insorgenti in relazione al ricorso avverso la decisione della SEM del 30 aprile 2021 (re- lativa all’attribuzione cantonale), e ha invitato quindi gli insorgenti a voler versare un anticipo spese di CHF 750.– entro il 4 giugno 2021, con la com- minatoria d’inammissibilità del ricorso nel caso d’inosservanza. G.b A causa del mancato pagamento dell’anticipo spese richiesto, il Tribu- nale, con sentenza D-2232/2021 del 15 giugno 2021 ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso degli insorgenti contro la decisione di attribu- zione cantonale della SEM del 30 aprile 2021. H. Con missiva del 27 ottobre 2021, i ricorrenti hanno inoltrato delle osserva- zioni relative alla situazione d’accoglienza in Croazia. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
  5. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.2 In proposito, il Tribunale osserva in limine, come essendosi già pronun- ciato con sentenza D-2232/2021 del 15 giugno 2021 circa l’inammissibilità del ricorso per quanto diretto contro la decisione di attribuzione cantonale D-2168/2021 Pagina 6 della SEM del 30 aprile 2021 (cfr. procedura di cui al ruolo D-2232/2021), la presente sentenza tratterà unicamente le censure ricorsuali e le que- stioni inerenti alla decisione di non entrata nel merito della SEM del 27 aprile 2021, ad esclusione quindi delle motivazioni e conclusioni ricor- suali relative all’attribuzione cantonale (cfr. n. 1-4 segg., pag. 4 seg. del ri- corso; cifre 3 e 6 delle conclusioni del ricorso), le quali risultano già evase.
  6. Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
  7. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
  8. 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima un accertamento incompleto dal profilo medico della situazione dell’insorgente 2, in quanto l’autorità inferiore non avrebbe atteso il completamento dell’istruzione ri- spetto alle visite mediche già previste. Inoltre, la SEM non avrebbe investi- gato circa le effettive condizioni d’accoglienza dopo il trasferimento in Croazia nelle quali si ritroverebbe l’insorgente 2. Ciò, vista segnatamente la sua particolare vulnerabilità, di cui l’autorità inferiore non avrebbe tenuto conto. Al riguardo, la predetta neppure avrebbe effettuato un esame con- creto ed individualizzato, rispetto all’effettiva accessibilità, senza interru- zioni, di una presa in carico adeguata dell’insorgente 2 in Croazia, secondo quel trattamento indicato come essenziale da parte dei medici curanti. La SEM avrebbe pure omesso di considerare quali siano le attuali ripercus- sioni delle violenze subite in Croazia da parte degli interessati. Inoltre, non avrebbe neppure accertato sufficientemente – in rapporto alla giurispru- denza attualmente in vigore, di cui cita nel ricorso alcune sentenze (cfr. n. 14, pag. 11) – la possibilità di lacune sistemiche nel sistema d’asilo croato, segnatamente in rapporto all’uso della violenza da parte delle au- torità croate ed al rischio di respingimento forzato in I._______, che si pone in contrasto con il principio di respingimento. La SEM non avrebbe inoltre D-2168/2021 Pagina 7 analizzato in alcun modo il benessere superiore dei minori in relazione al loro rientro in Croazia. I ricorrenti ravvisano per di più una carente motivazione rispetto alla situa- zione presente in Croazia, che imporrebbe alla SEM, nell’evenienza di ri- chiedenti l’asilo particolarmente vulnerabili – come sarebbe nel caso di specie – un’analisi individualizzata della loro situazione, senza poter far leva unicamente sulla presunzione del rispetto da parte della Croazia dei suoi obblighi di diritto internazionale. Da ultimo, apparrebbe inoltre poco chiaro dalla motivazione della decisione avversata, come vista l’apparente conferma da parte (…) dell’esistenza di una domanda d’asilo, la compe- tenza per la trattazione della predetta sia passata alla Croazia. 4.2 Le succitate censure formali, in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, come pure di carente motivazione della decisione avversata, verranno esa- minate d’ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.3 4.3.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3.2 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l’au- torità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore D-2168/2021 Pagina 8 delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supple- mentari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Allorquando l’autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241). 4.3.3 I principi sopra esposti delimitano sia l’attività istruttoria dell’ammini- strazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 1.49, pag. 26) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura me- dica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). In tale ambito, di principio, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in con- siderazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagno- sticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al mo- mento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 con- sid. 3.6). 4.3.4 Se del caso, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica- mente rilevanti ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare si- multaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giu- gno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). 4.3.5 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l’auto- rità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le ar- gomentazioni addotte. Essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). D-2168/2021 Pagina 9 4.4 Nel caso in parola, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria della ricorrente, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure ad ella prescritte (cfr. n. 42/2, 54/2, 63/2, 80/2, 86/2, 90/2, 92/2, 93/2, 94/2, 96/2, 100/2, 101/2, 105/2, 106/1, 108/3, 109/2 e 110/3). La stessa cronistoria medica dell’insorgente 2 è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione avversata da parte dell’autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 9 segg.). Dalla medesima non si vede quali ulteriori visite mediche previste avrebbe dovuto attendere l’autorità inferiore, in quanto erano state eseguite al momento dell’emissione della decisione avversata, tutti i consulti – anche specialistici (relativi ad una an- gio-RM cerebrale, risultata nella norma per escludere delle lesioni organi- che, cfr. n. 92/2, 106/1 e 108/3; alla ricerca di HP nelle feci per probabile gastrite, risultato positivo cfr. n. 92/2 e 100/2; esami emato-chimici, risultati pure nella norma, cfr. n. 101/2; nonché degli accertamenti con ecografia addominale per escludere una colecistolitiasi, risultati nei limiti di norma, cfr. n. 108/3 e 110/3) – prescritti dai medici curanti. Il fatto che fosse stato previsto un controllo generale a distanza di un mese dal medico generalista dell’insorgente 2 (cfr. n. 108/3), come pure che un ulteriore colloquio psi- chiatrico di seguito, fosse stato fissato all’ultima visita psichiatrica prima dell’emissione della decisione impugnata, avvenuta il 22 aprile 2021 (cfr. n. 109/2) – ma senza alcuna mutazione della diagnosi di episodio depres- sivo di media gravità con sintomi biologici già precedentemente posta come altresì della terapia farmacologica prescritta (cfr. n. 105/2) – non è atto a mutare la predetta conclusione. Difatti, le stesse paiono essere uni- camente delle normali visite di controllo, senza tuttavia alcun indizio che ulteriori diagnosi o elementi sarebbero emersi dalle medesime, che fossero rilevanti per la presa di decisione da parte dell’autorità inferiore (cfr. supra consid. 4.3.2 e 4.3.3). La sola circostanza che a seguito dell’emissione della decisione avversata, la diagnosi psichiatrica sia un po’ mutata e vi sia stata l’osservazione di un peggioramento del quadro clinico da parte della psichiatra curante, con una modifica della terapia farmacologica (cfr. n. 119/4 e 123/2), non è in grado di mutare la suddetta conclusione. Invero la SEM, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate per i richiedenti, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avver- sato (cfr. p.to II, pag. 9 segg.), non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa in carico dell’insorgente 2 da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, la SEM ha ritenuto come la loro situazione medica non risultasse di una gravità tale da richiedere ulteriori accerta- menti (segnatamente l’allestimento di un rapporto medico dettagliato, cfr. D-2168/2021 Pagina 10 p.to II, pag. 12 della decisione impugnata), e neppure che il sistema d’ac- coglienza croato, in particolare legato all’accesso delle cure mediche rite- nute sufficienti dall’autorità inferiore, fosse stato posto in discussione dalle allegazioni degli insorgenti, espresse nel loro parere del 22 febbraio 2021 (cfr. p.to II, pag. 11 seg. della decisione impugnata). Il fatto solo che i ricor- renti nel gravame non concordino con tale apprezzamento esposto dall’au- torità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al princi- pio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all’impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della loro procedura sia in rapporto all’applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito (cfr. infra consid. 5-8). Per quanto poi attiene alle allegazioni di mal- trattamenti che essi avrebbero subito da parte di agenti di polizia in Croazia, si evince dalla decisione avversata, come la SEM le abbia ritenute generiche e vaghe e che le medesime non siano state atte a sovvertire la presunzione di rispetto dei suoi obblighi internazionali da parte del Paese suddetto (cfr. p.to II, pag. 6 seg. della decisione impugnata). Quanto pre- sentato dall’autorità inferiore nella decisione avversata, per forgiare il pro- prio convincimento riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla pro- blematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), al contrario di quanto allegato dagli insorgenti nel ricorso riferendosi ad una giurisprudenza nel frattempo superata e concernente una costellazione dif- ferente dal caso di specie, s’iscrive nell’attuale giurisprudenza dello scri- vente Tribunale, che l’ha già ritenuta quale argomentazione sufficiente (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Pe- raltro, appare chiaramente dalla decisione avversata, che l’autorità resi- stente ha esaminato la situazione individuale degli insorgenti, argomen- tando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell’art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell’art. 3 CEDU da parte della Croazia (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della deci- sione impugnata), anche tenendo conto della situazione specifica dei ricor- renti minorenni (cfr. p.to II, pag. 11 della decisione avversata). Da ultimo, sia dagli atti di causa sia dalla decisione avversata, risultano chiaramente i motivi che hanno condotto l’autorità inferiore a ritenere la Croazia come competente nella trattazione della domanda d’asilo degli insorgenti, a dif- ferenza invece della E._______ (cfr. p.to II, pag. 3 seg. del provvedimento impugnato), anche in tal senso in linea con la giurisprudenza dello scri- vente Tribunale in materia. Il provvedimento avversato risulta pertanto an- che sotto tale profilo sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 con- sid. 2.2). D-2168/2021 Pagina 11 4.5 Ne discende che, le censure mosse dal profilo formale da parte degli insorgenti, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, come pure in relazione ad una motivazione carente della decisione avversata, sono in toto respinte.
  9. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a ripren- dere in carico, alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, che gli interessati avevano già depositato una domanda d’asilo pregressa in E._______ il (…) (cfr. n. 23/2- 26/1); mentre che il ricorrente 1, aveva pure presentato una domanda d’asilo in Croazia il (…) (cfr. n. 23/2 e 24/1). Dal canto loro, i ricorrenti hanno confermato di aver depositato una domanda d’asilo in E._______, allorché in Croazia sarebbero loro state prelevate le impronte digitali, ma non avrebbero presentato una domanda d’asilo (cfr. n. 38/3 e 39/2). Inoltre, l’insorgente 2, ha pure allegato di aver ricevuto un permesso di soggiorno valido per un anno in E._______ (cfr. n. 39/2), al- lorché invece il ricorrente 1 ha negato tale fatto (cfr. n. 38/3). Su tali pre- supposti, in data 11 gennaio 2021, l’autorità inferiore ha formulato all’indi- rizzo delle autorità (…) una richiesta d’informazioni sullo stato della proce- dura degli interessati così come circa l’eventuale emissione di un permesso di soggiorno per gli stessi (cfr. n. 45/3-49/2). Il 25 gennaio 2021, un’ana- loga richiesta d’informazioni è stata indirizzata anche alla Croazia, per avere maggiori informazioni circa l’eventuale presentazione di una do- manda d’asilo nel detto Paese anche da parte della ricorrente 2 (cfr. n. 58/2-60/1). Il 26 gennaio 2021, le autorità (…) hanno risposto che la do- manda d’asilo dei richiedenti era tutt’ora pendente e che nessun permesso di soggiorno era stato emesso da parte loro (cfr. n. 61/3). Dal canto loro, le D-2168/2021 Pagina 12 autorità croate hanno invece risposto l’11 febbraio 2021, rilevando come la ricorrente 2 avrebbe presentato una domanda di protezione in Croazia il (…) e che avrebbe lasciato il centro di ricezione il (…). Hanno inoltre so- stenuto come un errore sarebbe occorso nel rilevamento delle impronte digitali, e per questo motivo la richiedente non possiederebbe un numero Eurodac, risultando peraltro impossibile di rilevarle nuovamente le im- pronte digitali, essendo nel frattempo scomparsa (cfr. n. 69/1 e 70/1). Sulla base delle predette risultanze, l’insorgente 2 ha potuto prendere posizione (cfr. n. 71/2) in data 22 febbraio 2021, dove ha confermato soltanto che in Croazia le sarebbero state rilevate le impronte digitali una volta assieme al marito (cfr. n. 81/2). Nel frattempo, il 16 febbraio 2021, l’autorità preposta elvetica ha formulato nei confronti della sua omologa croata, delle do- mande di ripresa in carico degli insorgenti, basandosi sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 72/5-77/1). Quest’ultima autorità, ha esplicitamente ac- colto la richiesta di ripesa in carico di tutti i ricorrenti in data 1° marzo 2021, quindi entro il termine previsto all’art. 25 par. 1 RD III, pure fondandosi sulla medesima disposizione precitata (cfr. n. 82/1-85/1). A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare la loro domanda d’asilo. 5.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Difatti, in merito, i ricorrenti lamentano di non com- prendere la ragione per la quale sia stata rivolta una domanda d’informa- zioni alla Grecia, essendo peraltro che le ultime autorità ad aver rilevato loro le impronte digitali sarebbero state quelle croate, ed in seguito anche, vista la risposta delle autorità greche, la SEM abbia ritenuto le autorità croate competenti per la loro ripresa in carico. Inoltre, si prevalgono di una discrepanza delle date di deposito della domanda d’asilo dell’insorgente 1 nella base di dati Eurodac rispetto a quanto confermato dall’autorità croata. Rispetto a tali censure, il Tribunale osserva dapprima come sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti 1 e 2, in particolare da quest’ultima che ha asserito di aver ottenuto un permesso di soggiorno valido in E._______ per un anno come pure che le sue impronte digitali erano state rilevate in Croazia (cfr. n. 39/2), l’autorità inferiore a ragione si è sincerata dello stato della procedura dei ricorrenti anche in E._______, essendo come, se aves- sero ottenuto già uno statuto quale rifugiato nel predetto Paese, una do- manda di riammissione sarebbe piuttosto stata formulata nei confronti di tale Stato, ma al di fuori della procedura Dublino. Tuttavia, dopo aver rice- vuto risposta dalle autorità (…), che la domanda d’asilo degli insorgenti era ancora pendente, sia in rispetto della giurisprudenza topica in materia sulla E._______, sia in ragione delle informazioni ricevute nel frattempo anche dalla Croazia e dall’esplicita accettazione della ripresa in carico dei D-2168/2021 Pagina 13 ricorrenti da parte di quest’ultimo Paese, a ragione la SEM ha ritenuto data la competenza di quest’ultima autorità per la trattazione della domanda d’asilo degli insorgenti, compresa la ricorrente 2. In tal senso, neppure le discrepanze sollevate dai ricorrenti circa le date di deposito delle domande d’asilo dell’insorgente 1 – peraltro che a differenza di quanto da loro moti- vato nel ricorso non appare in nessun modo dalle loro allegazioni, né dagli atti, come il ricorrente 1 avrebbe presentato due domande d’asilo in Croa- zia – siano in grado di inficiare la competenza croata, in quanto, come già indicato, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico di tutti gli interessati. Da ultimo, ininfluenti appaiono essere gli asserti degli insorgenti 1 e 2, che le autorità croate avrebbero loro prelevato le impronte digitali, ma che loro non avrebbero depositato alcuna domanda d’asilo in Croazia (cfr. n. 38/3 e 39/2). In merito si rileva, invero, come i ricorrenti non hanno la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro do- manda d’asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all’obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 5.4 5.4.1 Si evince inoltre dall’incarto, come pure dalle asserzioni degli insor- genti, che in Svizzera risieda un fratello del ricorrente 1: G._______, al quale è stata concessa l’ammissione provvisoria (cfr. dossier della SEM N […]). 5.4.2 Come constatato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, la circostanza che il fratello dell’insorgente 1 sia presente in Svizzera, non è pertinente ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la sua domanda d’asilo. Difatti, il fratello del ricorrente 1, non risulta essere un membro della sua famiglia ai sensi dell’art. 2 lett. g RD III. 5.5 Pertanto, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha invocato il criterio di competenza di cui all’art. 18 par. 1 lett. b RD III per la sua richiesta di ri- presa in carico dei ricorrenti, indirizzata alla Croazia il 16 febbraio 2021 (cfr. n. 72/5-77/1), quindi entro i termini fissati all’art. 23 par. 2 RD III.
  10. 6.1 Nel loro gravame i ricorrenti invocano l’applicazione dell’art. 16 par. 1 RD III (cfr. n. 16 seg., pag. 13 segg. del ricorso), in quanto, al D-2168/2021 Pagina 14 contrario di quanto sostenuto nella decisione avversata dalla SEM, nel caso di specie essi avrebbero provato l’esistenza di un considerevole biso- gno d’assistenza del fratello del ricorrente 1, il quale necessiterebbe di sup- porto quotidiano, sia per ragioni pratiche, sia finanziarie che psicologiche. Invero, malgrado l’operazione chirurgica subita dal fratello dell’insorgente 1 si sia svolta senza complicazioni, il fratello del ricorrente 1, dovrebbe ef- fettuare una terapia a vita, con la presa quotidiana di forti medicamenti – tra i quali il Pregabalin – che gli provocherebbero forti effetti collaterali. Non sarebbe pertanto dato a sapere come la situazione di quest’ultimo si evol- verà in futuro e se egli sarà in grado di prendersi cura di sé stesso, anche considerati i dolori cronici di cui egli soffre e soffrirà anche in futuro. 6.2 Giusta l’art. 16 par. 1 RD III, laddove a motivo di una gravidanza, ma- ternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richie- dente sia dipendente dall’assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fra- tello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia di- pendente dall’assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condi- zione che i legami famigliari esistessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. 6.3 Secondo la dottrina e la giurisprudenza, tale disposizione, benché si trovi nel capitolo IV del RD III, e non nel capitolo precedente relativo ai criteri di competenza, deve ugualmente essere considerato quale criterio di determinazione dello Stato membro responsabile (cfr. sentenza del Tri- bunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 5.1 con ulteriori rif. cit.). Inol- tre, le condizioni dell’applicazione dell’art. 16 par. 1 RD III possono essere ravvicinate a quelle della protezione della vita famigliare garantite dall’art. 8 par. 1 CEDU (cfr. sentenze del Tribunale F-25/2023 precitata consid. 5.2, F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1). 6.4 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall’art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), non- ché che all’interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragio- nevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). D-2168/2021 Pagina 15 Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall’art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un par- ticolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribu- nale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche con- siderando l’art. 16 par. 1 RD III. Dalla formulazione di quest’ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l’esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un’assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o an- che di un’assistenza e di un’attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Per- tanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 con- sid. 11.4). 6.5 Dalla documentazione all’incarto, si evince come il fratello dell’insor- gente 1, anche dopo la nuova operazione subita in Svizzera a causa di un trauma al torace (parte […]) dovuta ad (…), soffra di dolori cronici neuro- patici, per i quali una terapia medicamentosa è stata impostata. Non sa- rebbe inoltre chiaro se egli potrà lavorare in futuro (cfr. n. 111/7). A mente degli insorgenti, come pure del fratello del ricorrente 1, quest’ultimo – che sentirebbe al telefono più volte al giorno – sarebbe di grande conforto emo- tivo per il fratello, il quale avrebbe appreso che dovrà soffrire durante la sua intera vita di continui dolori, come pure per potersi integrare in Svizzera (cfr. n. 111/7). 6.6 Il Tribunale differisce però da quanto addotto dagli insorgenti con il ri- corso, in quanto non è evincibile dal quadro valetudinario sopra descritto del fratello del ricorrente 1, benché il Tribunale non intenda in alcun modo minimizzarlo, né dagli atti all’incarto (in particolare il certificato medico del 25 marzo 2021, dove non è previsto alcun controllo di decorso, cfr. n. 111/7), che il suo stato di salute lo ponga in un legame di dipendenza particolare con l’insorgente 1 – né men che meno con gli altri qui ricorrenti – ai sensi della giurisprudenza succitata, nel senso che egli necessiti di essere assistito in modo importante o faccia l’oggetto di cure permanenti nella sua vita quotidiana che solo un parente stretto sarebbe in grado di D-2168/2021 Pagina 16 offrirgli. Per quanto possa essere comprensibile che in particolare l’insor- gente 1 abbia una relazione affettiva con il fratello e che non voglia sepa- rarsi da lui, nonché non si metta in dubbio che il medesimo possa essergli di supporto psicologico, tuttavia i ricorrenti non hanno presentato alcuna prova concreta, né è deducibile dagli atti all’incarto, che sia in grado di di- mostrare che il loro trasferimento possa pregiudicare il fratello dell’insor- gente 1 dal beneficiare di un’assistenza quotidiana indispensabile che sol- tanto i ricorrenti possono prodigargli. Per il resto, il ricorrente 1 potrà rima- nere in contatto telefonico con il fratello anche dalla Croazia, allorché lo desidera, e mantenere quindi una relazione con il medesimo. 6.7 Frattanto, i ricorrenti non possono prevalersi validamente dell’applica- zione dell’art. 16 par. 1 RD III – o dell’art. 8 par. 1 CEDU – per opporsi ad un loro trasferimento verso la Croazia.
  11. 7.1 Tuttavia, giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come com- petente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di acco- glienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come compe- tente. 7.2 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di nu- merosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – in materia, il si- stema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemi- che, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già de- positato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 feb- braio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5; cfr. anche la sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 con- sid. 9.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale, anche con riferimento a rapporti di organizzazioni non governative ed a giurisprudenza di questo Tribunale in casi del tutto differenti dal presente (cfr. n. 13, pag. 9 seg. e n. 14, pag. 10 seg. del ricorso), non permettono di giungere ad un D-2168/2021 Pagina 17 apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Non è inoltre evincibile né dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto su- scettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi ob- blighi internazionali rinviando i ricorrenti in un paese dove la loro vita, inte- grità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove ri- schierebbero di essere respinti in un tale paese (cfr. anche infra con- sid. 8.3). 7.3 Su tali presupposti, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
  12. 8.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dai ricorrenti nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l’autorità in- feriore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei ri- chiedenti in applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applica- zione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richie- dente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbli- gata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.2 Gli insorgenti, nel loro ricorso, si prevalgono dello stato di salute dell’in- sorgente 2, come pure delle violenze subite in Croazia, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. In tal senso, essi ritengono come le “gravissime violenze” che avrebbero perpe- trato le autorità croate, che sarebbero a mente loro incontestate nella loro verosimiglianza, evidenzierebbero delle criticità tali da rientrare nell’appli- cazione dell’art. 3 CEDU, senza poter escludere il rischio reale di una loro ripetizione nel caso di un loro trasferimento in Croazia (cfr. n. 11, pag. 7 del ricorso). Inoltre, la condizione di vulnerabilità della ricorrente 2, visto anche il suo drammatico vissuto precedente la cui mera rievocazione avrebbe un inevitabile effetto ri-traumatizzante sulla medesima, nonché l’eventuale in- terruzione – anche temporanea – della sua presa in carico medica, costi- tuirebbe un grave fattore di rischio che risulterebbe ostativo al trasferimento D-2168/2021 Pagina 18 della ricorrente 2 dalla Svizzera verso la Croazia (cfr. n. 12, pag. 7 segg. del ricorso). 8.3 Nel caso in esame, in primo luogo, i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia (cfr. n. 38/3 e 39/2), malgrado essi siano rappresentati le- galmente, si riassumono in allegazioni molto generali anche in ambito ricorsuale, sprovviste di dettagli concreti e precisi per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti. Tale mancanza di dettagli in merito, la si ritrova anche nel parere circa il diritto di essere sen- tito dell’insorgente 2, nella quale ella ha potuto nuovamente esporre le sue motivazioni che si opporrebbero ad un rinvio in Croazia (cfr. n. 81/2), come pure negli ultimi due certificati medici presenti all’inserto (cfr. n. 119/4 e 123/2), senza tuttavia cogliere neppure in tali contesti la possibilità di esporre maggiormente tali suoi asserti. Invero, sia dai colloqui Dublino, sia nell’ambito del diritto di essere sentito dell’insorgente 2, si evince come i ricorrenti sarebbero stati fermati la prima volta che avrebbero tentato di entrare in Croazia, rimandando in I._______ dapprima uno dei figli con fra- tello del ricorrente 1 in bus ed in seguito, il medesimo giorno, gli altri ricor- renti con il treno. Al loro secondo tentativo di entrata in Croazia, le autorità croate avrebbero loro rilevato le impronte digitali. Sarebbero poi rimasti in un campo profughi nei pressi di J._______ per circa (…) giorni, dopodiché avrebbero lasciato lo stesso senza avvisare le autorità croate. Non si in- travvede pertanto nella predetta descrizione, alcun elemento di sufficiente intensità, per ritenere come le autorità croate abbiano compiuto degli atti costitutivi di tortura o di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), nei confronti degli insorgenti. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricor- renti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destina- zione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in vio- lazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva proce- dura), o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato. Invero, i semplici asserti generici degli insor- genti (cfr. n. 38/3, 39/2 e 81/2), ribaditi anche con il loro ricorso (cfr. n. 11, pag. 7), di essere stati respinti dalle autorità croate in I._______ allorché avevano effettuato il loro primo tentativo di entrare nel territorio croato, non risultano sufficientemente sostanziati, per ritenere che essi subirebbero un D-2168/2021 Pagina 19 trattamento uguale nel caso di un loro ritorno in Croazia. I ricorrenti non hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tale supposto respingimento sarebbe avvenuto da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tale circostanza fosse effettivamente avve- nuta, la stessa sia occorsa in quanto gli insorgenti si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori dettagli ri- guardo alla loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera, non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di registrarli. Le auto- rità di uno Stato membro Dublino, non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1684/2022 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Inoltre, non vi è alcuna ragione concreta e seria, deducibile dagli atti all’inserto, come neppure apportata dagli insorgenti in fase ricorsuale, per ammettere che il loro trasferimento a J._______, e vista l’esplicita accetta- zione della Croazia alla ripresa in carico dell’intera famiglia dei ricorrenti, rischi di esporli ad una situazione simile a quella incontrata alla frontiera croata allorché essi avrebbero fatto il loro primo tentativo di entrare in Croa- zia. Non può inoltre essere dato alcun credito alle allegazioni generiche ricorsuali degli insorgenti (cfr. n. 14, pag. 10 del ricorso), e non supportate da alcun mezzo di prova, che vi sarebbe il rischio per loro, se tornassero in Croazia, di essere rinviati in Afghanistan, visto che sarebbe in vigore una pratica sistematica delle autorità croate di respingere le domande d’asilo di cittadini afghani. Difatti, non è in alcun modo deducibile dalle medesime, che i richiedenti afghani vengano attualmente allontanati verso l’Afghani- stan. Non si evince pertanto né dagli atti all’incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destina- zione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. 8.4 I ricorrenti, i quali hanno trascorso soltanto una (…) di giorni in Croazia in un campo per richiedenti l’asilo, non hanno del resto allegato né appor- tato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevol- mente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d’acco- glienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei ri- chiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che D-2168/2021 Pagina 20 non potrebbero beneficiare dell’aiuto necessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l’eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 8.5 8.5.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costi- tuisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezio- nali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposh- vili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.5.2 Per quanto concerne lo stato valetudinario dell’insorgente 1, si con- stata che nell’ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di stare bene (cfr. n. 38/3). Dagli atti all’incarto, è poi desumibile come egli abbia effet- tuato una visita oculistica, in esito alla quale gli è stata diagnosticata un’ipermetropia ed un astigmatismo con probabile ambliopia refrattiva, per la quale gli è stata prescritta una ricetta per occhiali (cfr. n. 55/1 e 56/1). Il 9 febbraio 2021 è stato visitato e gli è stato asportato un corpo estraneo (metallico) dal primo dito della mano sinistra che gli provocava dolore (cfr. n. 68/2). In data 9 marzo 2021, gli è poi stata diagnosticata una probabile cefalea con aura e disturbi del visus, con una terapia farmacologica alla dimissione (cfr. n. 88/2), la prescrizione di una consulenza oftalmologica e l’esecuzione di esami di laboratorio. Questi ultimi, effettuati l’11 marzo 2021 risultati nella norma, e senza variazione della diagnosi e del trattamento medicamentoso precedentemente prescritto (a base di Dafalgan 1 gr e di Motilium Lingual; cfr. n. 88/2 e 91/2) Ulteriori visite mediche non appaiono essere più state effettuate dagli atti all’incarto, né il ricorrente ha apportato alcun aggiornamento del suo stato di salute al Tribunale. Ne discende quindi che lo stesso possa essere ritenuto stabile, con diagnosi chiare e terapia farmacologica impostata e pertanto le valutazioni effettuate dall’au- torità inferiore in proposito risultano tutt’ora corrette. Attinente alla ricorrente 2, ella ha dichiarato nell’ambito del colloquio Dublino, di avere male al collo ed alla testa, e pertanto pure di non dormire bene durante la notte (cfr. n. 39/2). Nel suo diritto di essere sentita, ha inol- tre fatto valere un peggioramento del suo stato di salute, sia dal lato fisico che psichico (cfr. n. 81/2). Dal profilo somatico, dagli atti all’inserto si rileva come da un primo consulto al (…) dell’(…) di K._______, intervenuto il 23 dicembre 2020, si è escluso che possa essere affetta da TBC dopo D-2168/2021 Pagina 21 averle eseguito una radiografia del torace (cfr. n. 42/2). In seguito, sono state diagnosticate alla ricorrente: una cefalea mista emicrania vs cefalea tensionale (con una risonanza magnetica cerebrale nativa e angio-RM dei vasi intracranici risultata nella norma, cfr. n. 106/1); un’epigastralgia con probabile gastrite con HP risultato positivo nelle feci; un deficit di vitamina D; nonché una stomatite aftosa, con esami ematici nella norma (cfr. n. 54/2, 80/2, 92/2, 100/2 e 101/2), patologie per le quali le è stato prescritto un trattamento farmacologico (cfr. per tutto n. 108/3). Dalla visita ginecologica effettuata il 27 gennaio 2021, non è stato osservato nulla di rilevante e le sono state prescritte delle capsule vaginali Vagi Hex per sei giorni, in attesa dell’esito degli esami eseguiti (cfr. n. 63/2). In seguito è stata osservata una sospetta candida vaginale, per la quale le è stata prescritta una terapia (cfr. n. 80/2). Dall’ultimo consulto medico agli atti del 4 maggio 2021 (cfr. n. 119/4), risulta come vi sia la persistenza di epigastralgie, un’amenorrea da un anno, come pure una sindrome ansiosa, per le quali le sono stati prescritti una terapia farmacologica, un controllo clinico la settimana se- guente come pure una visita ginecologica da programmare. Dal profilo psi- chiatrico, all’insorgente, fino alla visita del 30 aprile 2021, era stata posta – senza alcuna variazione – la diagnosi di episodio depressivo di media gra- vità con sintomi biologici, con l’impostazione di una terapia a base di Cita- lopram 20 mg e Olanzapin 2.5 mg (cfr. n. 86/2, 90/2, 93/2, 94/2, 96/2, 105/2, 109/2 e 118/2). Nella visita del 5 maggio 2021, la diagnosi psichia- trica è mutata invece in sindrome da stress post-traumatico, nel quale è stato osservato dal medico specialista psichiatra e dalla psicologa un peg- gioramento del quadro psichico, con umore deflesso e labilità al pianto. Peraltro hanno segnalato come durante la seduta del 22 aprile 2021, la ri- corrente li avrebbe informati dei traumi da ella vissuti in Croazia e nel suo Paese d’origine (cfr. n. 119/4). La terapia farmacologica è stata potenziata oltreché con quanto già assunto in passato, con Quetiapin 25 mg e Mg Diasporal 300 mg. Nell’ulteriore consulto psichiatrico, è rimasta invariata tale diagnosi e terapia, ma si è segnalato come la ricorrente presenterebbe ancora crampi agli arti inferiori e quindi sarebbe indicata una valutazione internistica (cfr. n. 123/2). Si constata tuttavia che in seguito, nessun ag- giornamento circa lo stato di salute della ricorrente 2 è stato trasmesso dagli insorgenti al Tribunale, né se ne desumono dagli atti. Ne può quindi discendere come anche lo stato di salute dell’insorgente sia stabile, con diagnosi chiare ed una terapia farmacologica impostata. In rapporto all’insorgente 3, si rileva come dagli atti risulta che il medesimo sia in buone condizioni generali, con multiple carie in cavità orale, ma gli è stato prescritto un esame ecografico del dorso del piede, in quanto è stata denotata una probabile ciste ossea, nonché degli esami nutrizionali a D-2168/2021 Pagina 22 causa della curva di crescita con netto deficit di peso (cfr. n. 52/3). Ecogra- fia ed esami eseguiti in data 20 gennaio 2021 (cfr. n. 57/2), di cui gli esiti sono stati versati agli atti (si è osservato un ganglio sinoviale mediotarsico dorsale di 8 mm all’ecografia del piede sinistro, nonché un deficit di ferritina e vitamina D nei valori ematici, cfr. n. 62/3). Il 14 aprile 2021, il ricorrente ha eseguito nuovamente degli esami ematici per il controllo del ferro e della ferritina (cfr. n. 99/2). Visti i risultati, il medico curante gli ha prescritto il proseguo della terapia marziale (cfr. n. 102/2). Ulteriori atti medici per l’in- sorgente 3 non sono stati versati agli atti né prodotti in fase ricorsuale. Da ultimo, al ricorrente 4 – altrimenti in salute (cfr. n. 53/2) – è stato aspor- tato un granuloma pilogenico al collo in data 1° febbraio 2021 (cfr. n. 53/2 e 65/2). Inoltre, ha eseguito varie visite odontoiatriche, per la cura dei denti (cfr. n. 67/3, 87/2, 89/2, 95/2 e 98/2). Anche per lui, ulteriore documenta- zione medica non è evincibile agli atti, né ne è stata inoltrata in fase ricor- suale. Come per l’insorgente 3, il Tribunale parte quindi dal presupposto che anche il ricorrente 4 sia in buona salute. 8.5.3 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui hanno sofferto i ri- correnti, e probabilmente soffre tutt’ora la ricorrente 2, tuttavia dagli atti all’inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell’art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato, nel caso di necessità. Non risulta inopportuno eviden- ziare in tale contesto, come il Tribunale, in linea di principio – ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso – ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 con- sid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Ciò essendo rammen- tato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l’aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle la- cune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 con- sid. 6.5.1). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, potranno senz’altro fare capo all’infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva acco- glienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni D-2168/2021 Pagina 23 di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richie- denti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, ap- propriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva ac- coglienza). 8.6 8.6.1 I ricorrenti invocano inoltre la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 107, di seguito: CDF), per contestare l’ammissibi- lità del loro trasferimento verso la Croazia, lamentandosi che la SEM non ha analizzato né preso in considerazione il benessere superiore dei ricor- renti 3 e 4 (cfr. n. 15, pag. 12 seg. del ricorso). 8.6.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fan- ciullo, comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di ma- turità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le per- sone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, im- pegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente pro- fessionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell’analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande im- portanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall’ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l’insieme delle relazioni sociali. Una forte integra- zione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sra- dicamento dal paese d’origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 con- sid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1). 8.6.3 In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti 3 e 4 – rispettiva- mente di (…) e (…) anni – verranno trasferiti insieme ai genitori, quale fa- miglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché i ricorrenti 1 e 2 po- tranno occuparsi dei loro figli, fornendo loro il necessario sostegno educa- tivo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimpro- verare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore degli insor- genti 3 e 4. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il loro trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, essi risiedono in Svizzera da poco più di due anni, un lasso di tempo D-2168/2021 Pagina 24 troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare in- tegrazione. Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute degli insorgenti 3 e 4 non risulta ostativo al loro trasferimento in Croazia con i loro genitori. Inoltre va aggiunto come l’art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d’asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d’accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell’8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.). 8.6.4 Pertanto, il trasferimento degli insorgenti 3 e 4 in Croazia, assieme ai genitori, non è contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF. 8.7 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l’au- torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprez- zamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III.
  13. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia confor- memente all’art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incom- pleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata.
  14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.
  15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale D-2168/2021 Pagina 25 amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli in- sorgenti sono indigenti, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
  16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-2168/2021 Pagina 26 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  17. Il ricorso è respinto.
  18. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta.
  19. Non si prelevano spese processuali.
  20. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2168/2021 Sentenza del 12 aprile 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti

1. A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), con la moglie

2. B._______, nata il (...), ed i loro figli

3. C._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...),

4. D._______, nato il (...), Afghanistan, tutti rappresentati dalla signora Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 aprile 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito anche: interessato, richiedente, insorgente o ricorrente 1) e B._______ (di seguito anche: interessata, richiedente, insorgente o ricorrente 2), e per il loro tramite anche i loro due figli C._______ (di seguito anche: interessato, insorgente o ricorrente 3) e D._______ (di seguito anche: interessato, insorgente o ricorrente 4), hanno presentato delle domande d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2020. Da ricerche intraprese dalla SEM il 31 dicembre 2020, in base ad un confronto delle impronte dattiloscopiche dei richiedenti 1 e 2 con le informazioni contenute nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che i medesimi avevano depositato delle domande d'asilo pregresse in E._______ il (...), mentre che in Croazia vi era il riscontro della presentazione di una domanda d'asilo il (...), soltanto per l'interessato 1. A.b Il (...) gennaio 2021 si sono tenuti con i richiedenti l'asilo 1 e 2 dei verbali di rilevamento dei loro dati personali, allorché invece l'(...) gennaio 2021 entrambi hanno sostenuto un colloquio personale Dublino ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A supporto delle loro domande d'asilo, i richiedenti hanno presentato gli originali dei passaporti degli interessati 2, 3 e 4 nonché le copie delle taskare del richiedente 1 e dei due figli. A.c Sulla base delle predette circostanze, in data 11 gennaio 2021, l'autorità elvetica preposta ha inviato alla sua omologa (...), delle richieste d'informazioni sulla base dell'art. 34 RD III. Analoga domanda è stata inoltrata alle autorità croate il 25 gennaio 2021, ma soltanto per la richiedente 2, in quanto non vi sarebbe alcuna risultanza Eurodac per la medesima, al contrario di quanto risulterebbe per il marito. Pertanto è stato richiesto alla Croazia se la medesima fosse conosciuta nel Paese e se avesse presentato una domanda d'asilo nel medesimo. Il 26 gennaio 2021 le autorità (...) hanno risposto alla richiesta della SEM. Dal canto loro, le autorità croate hanno dato riscontro alla domanda d'informazioni in data 11 febbraio 2021. A.d Fondandosi sulle succitate risultanze, l'autorità inferiore ha concesso all'interessata nuovamente la possibilità di esprimersi circa degli eventuali ostacoli che si opporrebbero al suo rinvio in Croazia, con scritto del 16 febbraio 2021. Sempre in medesima data, la SEM ha formulato nei confronti delle autorità croate, delle richieste di ripresa in carico degli interessati, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.e Il 22 febbraio 2021, la richiedente 2 ha inoltrato all'autorità inferiore, la sua presa di posizione circa il diritto di essere sentita concessole. A.f L'autorità richiesta croata, in data 1° marzo 2021, ha risposto positivamente alle domande di ripresa in carico degli interessati, pure fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.g Tramite lo scritto del 14 aprile 2021, i richiedenti hanno chiesto alla SEM di attribuirli al F._______, in quanto il fratello dell'interessato 1, G._______, vi soggiornerebbe e si troverebbe in procedura ampliata, il quale sarebbe particolarmente bisognoso di assistenza. Inoltre hanno reso attenta la SEM circa l'aggravamento dello stato di salute della richiedente 2. Hanno quindi concluso nuovamente all'adozione della clausola di sovranità per l'intera famiglia. A.h In riscontro alla precitata missiva, la SEM ha offerto agli interessati, il 20 aprile 2021, la possibilità di presentare delle osservazioni per iscritto, in rapporto ai motivi che sussisterebbero perché debbano essere attribuiti al F._______, a parte la circostanza che ivi sia presente il fratello dell'interessato 1. I richiedenti si sono espressi con scritto del 26 aprile 2021, producendo anche della documentazione circa il fratello dell'interessato 1, al quale nel frattempo sarebbe stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. A.i Agli atti è inoltre presente varia documentazione in rapporto allo stato di salute degli interessati, di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. B.a Con decisione del 27 aprile 2021, notificata il 30 aprile 2021 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-116/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia e l'esecuzione del predetto provvedimento, constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. B.b Tramite separata decisione del 30 aprile 2021 - notificata in medesima data (cfr. n. 115/1) - l'autorità inferiore non ha dato seguito alla richiesta d'attribuzione cantonale al F._______ formulata dagli interessati, concludendo per una loro attribuzione al H._______, anche in tale contesto rilevando come un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. C. Con unico atto ricorsuale datato 7 maggio 2021, gli insorgenti hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), sia la decisione della SEM del 27 aprile 2021 sia quella relativa all'attribuzione cantonale del 30 aprile 2021 della medesima autorità. Nelle loro conclusioni essi hanno in limine postulato la sospensione dell'esecuzione delle decisioni in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale, gli insorgenti hanno chiesto l'annullamento delle decisioni impugnate e la trasmissione degli atti di causa alla SEM per l'adozione della clausola di sovranità ed un esame nazionale della loro domanda d'asilo. A titolo subordinato, hanno concluso alla restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e perché decida nuovamente in merito al Cantone di attribuzione. Altresì, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A supporto del ricorso, gli insorgenti hanno presentato dei fogli di trasmissione di informazioni mediche (cosiddetti "F2"), già assunti pure agli atti della SEM (cfr. n. 108/3, 118/2 e 119/4). D. Il Tribunale, il 10 maggio 2021, ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti quale misura supercautelare. E. Tramite la decisione incidentale del 12 maggio 2021, il giudice istruttore della causa ha accusato ricezione del suddetto ricorso, ha statuito l'apertura e la trattazione separata sotto il nuovo numero di ruolo D-2232/2021 della procedura di ricorso inerente all'attribuzione cantonale di cui alla decisione della SEM del 30 aprile 2021, nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Ha inoltre rilevato come le ulteriori censure ricorsuali verranno evase nel prosieguo di procedura, rispettivamente con le sentenze finali. F. Con scritto del 19 maggio 2021, i ricorrenti hanno aggiornato lo stato di salute dell'insorgente 2, allegando il certificato medico del 14 maggio 2021 (nel frattempo assunto pure agli atti della SEM, cfr. n. 123/2). G. G.a Per mezzo della decisione incidentale del 20 maggio 2021 - di cui alla procedura aperta nel frattempo al ruolo D-2232/2021 - il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dagli insorgenti in relazione al ricorso avverso la decisione della SEM del 30 aprile 2021 (relativa all'attribuzione cantonale), e ha invitato quindi gli insorgenti a voler versare un anticipo spese di CHF 750.- entro il 4 giugno 2021, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso nel caso d'inosservanza. G.b A causa del mancato pagamento dell'anticipo spese richiesto, il Tribunale, con sentenza D-2232/2021 del 15 giugno 2021 ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso degli insorgenti contro la decisione di attribuzione cantonale della SEM del 30 aprile 2021. H. Con missiva del 27 ottobre 2021, i ricorrenti hanno inoltrato delle osservazioni relative alla situazione d'accoglienza in Croazia. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.2 In proposito, il Tribunale osserva in limine, come essendosi già pronunciato con sentenza D-2232/2021 del 15 giugno 2021 circa l'inammissibilità del ricorso per quanto diretto contro la decisione di attribuzione cantonale della SEM del 30 aprile 2021 (cfr. procedura di cui al ruolo D-2232/2021), la presente sentenza tratterà unicamente le censure ricorsuali e le questioni inerenti alla decisione di non entrata nel merito della SEM del 27 aprile 2021, ad esclusione quindi delle motivazioni e conclusioni ricorsuali relative all'attribuzione cantonale (cfr. n. 1-4 segg., pag. 4 seg. del ricorso; cifre 3 e 6 delle conclusioni del ricorso), le quali risultano già evase.

2. Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima un accertamento incompleto dal profilo medico della situazione dell'insorgente 2, in quanto l'autorità inferiore non avrebbe atteso il completamento dell'istruzione rispetto alle visite mediche già previste. Inoltre, la SEM non avrebbe investigato circa le effettive condizioni d'accoglienza dopo il trasferimento in Croazia nelle quali si ritroverebbe l'insorgente 2. Ciò, vista segnatamente la sua particolare vulnerabilità, di cui l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto. Al riguardo, la predetta neppure avrebbe effettuato un esame concreto ed individualizzato, rispetto all'effettiva accessibilità, senza interruzioni, di una presa in carico adeguata dell'insorgente 2 in Croazia, secondo quel trattamento indicato come essenziale da parte dei medici curanti. La SEM avrebbe pure omesso di considerare quali siano le attuali ripercussioni delle violenze subite in Croazia da parte degli interessati. Inoltre, non avrebbe neppure accertato sufficientemente - in rapporto alla giurisprudenza attualmente in vigore, di cui cita nel ricorso alcune sentenze (cfr. n. 14, pag. 11) - la possibilità di lacune sistemiche nel sistema d'asilo croato, segnatamente in rapporto all'uso della violenza da parte delle autorità croate ed al rischio di respingimento forzato in I._______, che si pone in contrasto con il principio di respingimento. La SEM non avrebbe inoltre analizzato in alcun modo il benessere superiore dei minori in relazione al loro rientro in Croazia. I ricorrenti ravvisano per di più una carente motivazione rispetto alla situazione presente in Croazia, che imporrebbe alla SEM, nell'evenienza di richiedenti l'asilo particolarmente vulnerabili - come sarebbe nel caso di specie - un'analisi individualizzata della loro situazione, senza poter far leva unicamente sulla presunzione del rispetto da parte della Croazia dei suoi obblighi di diritto internazionale. Da ultimo, apparrebbe inoltre poco chiaro dalla motivazione della decisione avversata, come vista l'apparente conferma da parte (...) dell'esistenza di una domanda d'asilo, la competenza per la trattazione della predetta sia passata alla Croazia. 4.2 Le succitate censure formali, in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, come pure di carente motivazione della decisione avversata, verranno esaminate d'ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.3 4.3.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241). 4.3.3 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.49, pag. 26) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). In tale ambito, di principio, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 4.3.4 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). 4.3.5 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte. Essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). 4.4 Nel caso in parola, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria della ricorrente, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure ad ella prescritte (cfr. n. 42/2, 54/2, 63/2, 80/2, 86/2, 90/2, 92/2, 93/2, 94/2, 96/2, 100/2, 101/2, 105/2, 106/1, 108/3, 109/2 e 110/3). La stessa cronistoria medica dell'insorgente 2 è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione avversata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 9 segg.). Dalla medesima non si vede quali ulteriori visite mediche previste avrebbe dovuto attendere l'autorità inferiore, in quanto erano state eseguite al momento dell'emissione della decisione avversata, tutti i consulti - anche specialistici (relativi ad una angio-RM cerebrale, risultata nella norma per escludere delle lesioni organiche, cfr. n. 92/2, 106/1 e 108/3; alla ricerca di HP nelle feci per probabile gastrite, risultato positivo cfr. n. 92/2 e 100/2; esami emato-chimici, risultati pure nella norma, cfr. n. 101/2; nonché degli accertamenti con ecografia addominale per escludere una colecistolitiasi, risultati nei limiti di norma, cfr. n. 108/3 e 110/3) - prescritti dai medici curanti. Il fatto che fosse stato previsto un controllo generale a distanza di un mese dal medico generalista dell'insorgente 2 (cfr. n. 108/3), come pure che un ulteriore colloquio psichiatrico di seguito, fosse stato fissato all'ultima visita psichiatrica prima dell'emissione della decisione impugnata, avvenuta il 22 aprile 2021 (cfr. n. 109/2) - ma senza alcuna mutazione della diagnosi di episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici già precedentemente posta come altresì della terapia farmacologica prescritta (cfr. n. 105/2) - non è atto a mutare la predetta conclusione. Difatti, le stesse paiono essere unicamente delle normali visite di controllo, senza tuttavia alcun indizio che ulteriori diagnosi o elementi sarebbero emersi dalle medesime, che fossero rilevanti per la presa di decisione da parte dell'autorità inferiore (cfr. supra consid. 4.3.2 e 4.3.3). La sola circostanza che a seguito dell'emissione della decisione avversata, la diagnosi psichiatrica sia un po' mutata e vi sia stata l'osservazione di un peggioramento del quadro clinico da parte della psichiatra curante, con una modifica della terapia farmacologica (cfr. n. 119/4 e 123/2), non è in grado di mutare la suddetta conclusione. Invero la SEM, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate per i richiedenti, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 9 segg.), non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa in carico dell'insorgente 2 da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, la SEM ha ritenuto come la loro situazione medica non risultasse di una gravità tale da richiedere ulteriori accertamenti (segnatamente l'allestimento di un rapporto medico dettagliato, cfr. p.to II, pag. 12 della decisione impugnata), e neppure che il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso delle cure mediche ritenute sufficienti dall'autorità inferiore, fosse stato posto in discussione dalle allegazioni degli insorgenti, espresse nel loro parere del 22 febbraio 2021 (cfr. p.to II, pag. 11 seg. della decisione impugnata). Il fatto solo che i ricorrenti nel gravame non concordino con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della loro procedura sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito (cfr. infra consid. 5-8). Per quanto poi attiene alle allegazioni di maltrattamenti che essi avrebbero subito da parte di agenti di polizia in Croazia, si evince dalla decisione avversata, come la SEM le abbia ritenute generiche e vaghe e che le medesime non siano state atte a sovvertire la presunzione di rispetto dei suoi obblighi internazionali da parte del Paese suddetto (cfr. p.to II, pag. 6 seg. della decisione impugnata). Quanto presentato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, per forgiare il proprio convincimento riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), al contrario di quanto allegato dagli insorgenti nel ricorso riferendosi ad una giurisprudenza nel frattempo superata e concernente una costellazione differente dal caso di specie, s'iscrive nell'attuale giurisprudenza dello scrivente Tribunale, che l'ha già ritenuta quale argomentazione sufficiente (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Peraltro, appare chiaramente dalla decisione avversata, che l'autorità resistente ha esaminato la situazione individuale degli insorgenti, argomentando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell'art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell'art. 3 CEDU da parte della Croazia (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata), anche tenendo conto della situazione specifica dei ricorrenti minorenni (cfr. p.to II, pag. 11 della decisione avversata). Da ultimo, sia dagli atti di causa sia dalla decisione avversata, risultano chiaramente i motivi che hanno condotto l'autorità inferiore a ritenere la Croazia come competente nella trattazione della domanda d'asilo degli insorgenti, a differenza invece della E._______ (cfr. p.to II, pag. 3 seg. del provvedimento impugnato), anche in tal senso in linea con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale in materia. Il provvedimento avversato risulta pertanto anche sotto tale profilo sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.5 Ne discende che, le censure mosse dal profilo formale da parte degli insorgenti, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, come pure in relazione ad una motivazione carente della decisione avversata, sono in toto respinte. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo pregressa in E._______ il (...) (cfr. n. 23/2- 26/1); mentre che il ricorrente 1, aveva pure presentato una domanda d'asilo in Croazia il (...) (cfr. n. 23/2 e 24/1). Dal canto loro, i ricorrenti hanno confermato di aver depositato una domanda d'asilo in E._______, allorché in Croazia sarebbero loro state prelevate le impronte digitali, ma non avrebbero presentato una domanda d'asilo (cfr. n. 38/3 e 39/2). Inoltre, l'insorgente 2, ha pure allegato di aver ricevuto un permesso di soggiorno valido per un anno in E._______ (cfr. n. 39/2), allorché invece il ricorrente 1 ha negato tale fatto (cfr. n. 38/3). Su tali presupposti, in data 11 gennaio 2021, l'autorità inferiore ha formulato all'indirizzo delle autorità (...) una richiesta d'informazioni sullo stato della procedura degli interessati così come circa l'eventuale emissione di un permesso di soggiorno per gli stessi (cfr. n. 45/3-49/2). Il 25 gennaio 2021, un'analoga richiesta d'informazioni è stata indirizzata anche alla Croazia, per avere maggiori informazioni circa l'eventuale presentazione di una domanda d'asilo nel detto Paese anche da parte della ricorrente 2 (cfr. n. 58/2-60/1). Il 26 gennaio 2021, le autorità (...) hanno risposto che la domanda d'asilo dei richiedenti era tutt'ora pendente e che nessun permesso di soggiorno era stato emesso da parte loro (cfr. n. 61/3). Dal canto loro, le autorità croate hanno invece risposto l'11 febbraio 2021, rilevando come la ricorrente 2 avrebbe presentato una domanda di protezione in Croazia il (...) e che avrebbe lasciato il centro di ricezione il (...). Hanno inoltre sostenuto come un errore sarebbe occorso nel rilevamento delle impronte digitali, e per questo motivo la richiedente non possiederebbe un numero Eurodac, risultando peraltro impossibile di rilevarle nuovamente le impronte digitali, essendo nel frattempo scomparsa (cfr. n. 69/1 e 70/1). Sulla base delle predette risultanze, l'insorgente 2 ha potuto prendere posizione (cfr. n. 71/2) in data 22 febbraio 2021, dove ha confermato soltanto che in Croazia le sarebbero state rilevate le impronte digitali una volta assieme al marito (cfr. n. 81/2). Nel frattempo, il 16 febbraio 2021, l'autorità preposta elvetica ha formulato nei confronti della sua omologa croata, delle domande di ripresa in carico degli insorgenti, basandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 72/5-77/1). Quest'ultima autorità, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripesa in carico di tutti i ricorrenti in data 1° marzo 2021, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, pure fondandosi sulla medesima disposizione precitata (cfr. n. 82/1-85/1). A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare la loro domanda d'asilo. 5.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Difatti, in merito, i ricorrenti lamentano di non comprendere la ragione per la quale sia stata rivolta una domanda d'informazioni alla Grecia, essendo peraltro che le ultime autorità ad aver rilevato loro le impronte digitali sarebbero state quelle croate, ed in seguito anche, vista la risposta delle autorità greche, la SEM abbia ritenuto le autorità croate competenti per la loro ripresa in carico. Inoltre, si prevalgono di una discrepanza delle date di deposito della domanda d'asilo dell'insorgente 1 nella base di dati Eurodac rispetto a quanto confermato dall'autorità croata. Rispetto a tali censure, il Tribunale osserva dapprima come sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti 1 e 2, in particolare da quest'ultima che ha asserito di aver ottenuto un permesso di soggiorno valido in E._______ per un anno come pure che le sue impronte digitali erano state rilevate in Croazia (cfr. n. 39/2), l'autorità inferiore a ragione si è sincerata dello stato della procedura dei ricorrenti anche in E._______, essendo come, se avessero ottenuto già uno statuto quale rifugiato nel predetto Paese, una domanda di riammissione sarebbe piuttosto stata formulata nei confronti di tale Stato, ma al di fuori della procedura Dublino. Tuttavia, dopo aver ricevuto risposta dalle autorità (...), che la domanda d'asilo degli insorgenti era ancora pendente, sia in rispetto della giurisprudenza topica in materia sulla E._______, sia in ragione delle informazioni ricevute nel frattempo anche dalla Croazia e dall'esplicita accettazione della ripresa in carico dei ricorrenti da parte di quest'ultimo Paese, a ragione la SEM ha ritenuto data la competenza di quest'ultima autorità per la trattazione della domanda d'asilo degli insorgenti, compresa la ricorrente 2. In tal senso, neppure le discrepanze sollevate dai ricorrenti circa le date di deposito delle domande d'asilo dell'insorgente 1 - peraltro che a differenza di quanto da loro motivato nel ricorso non appare in nessun modo dalle loro allegazioni, né dagli atti, come il ricorrente 1 avrebbe presentato due domande d'asilo in Croazia - siano in grado di inficiare la competenza croata, in quanto, come già indicato, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico di tutti gli interessati. Da ultimo, ininfluenti appaiono essere gli asserti degli insorgenti 1 e 2, che le autorità croate avrebbero loro prelevato le impronte digitali, ma che loro non avrebbero depositato alcuna domanda d'asilo in Croazia (cfr. n. 38/3 e 39/2). In merito si rileva, invero, come i ricorrenti non hanno la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 5.4 5.4.1 Si evince inoltre dall'incarto, come pure dalle asserzioni degli insorgenti, che in Svizzera risieda un fratello del ricorrente 1: G._______, al quale è stata concessa l'ammissione provvisoria (cfr. dossier della SEM N [...]). 5.4.2 Come constatato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, la circostanza che il fratello dell'insorgente 1 sia presente in Svizzera, non è pertinente ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la sua domanda d'asilo. Difatti, il fratello del ricorrente 1, non risulta essere un membro della sua famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III. 5.5 Pertanto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha invocato il criterio di competenza di cui all'art. 18 par. 1 lett. b RD III per la sua richiesta di ripresa in carico dei ricorrenti, indirizzata alla Croazia il 16 febbraio 2021 (cfr. n. 72/5-77/1), quindi entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III. 6. 6.1 Nel loro gravame i ricorrenti invocano l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III (cfr. n. 16 seg., pag. 13 segg. del ricorso), in quanto, al contrario di quanto sostenuto nella decisione avversata dalla SEM, nel caso di specie essi avrebbero provato l'esistenza di un considerevole bisogno d'assistenza del fratello del ricorrente 1, il quale necessiterebbe di supporto quotidiano, sia per ragioni pratiche, sia finanziarie che psicologiche. Invero, malgrado l'operazione chirurgica subita dal fratello dell'insorgente 1 si sia svolta senza complicazioni, il fratello del ricorrente 1, dovrebbe effettuare una terapia a vita, con la presa quotidiana di forti medicamenti - tra i quali il Pregabalin - che gli provocherebbero forti effetti collaterali. Non sarebbe pertanto dato a sapere come la situazione di quest'ultimo si evolverà in futuro e se egli sarà in grado di prendersi cura di sé stesso, anche considerati i dolori cronici di cui egli soffre e soffrirà anche in futuro. 6.2 Giusta l'art. 16 par. 1 RD III, laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami famigliari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. 6.3 Secondo la dottrina e la giurisprudenza, tale disposizione, benché si trovi nel capitolo IV del RD III, e non nel capitolo precedente relativo ai criteri di competenza, deve ugualmente essere considerato quale criterio di determinazione dello Stato membro responsabile (cfr. sentenza del Tribunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 5.1 con ulteriori rif. cit.). Inoltre, le condizioni dell'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III possono essere ravvicinate a quelle della protezione della vita famigliare garantite dall'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. sentenze del Tribunale F-25/2023 precitata consid. 5.2, F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1). 6.4 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo inSvizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'art. 16 par. 1 RD III. Dalla formulazione di quest'ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 11.4). 6.5 Dalla documentazione all'incarto, si evince come il fratello dell'insorgente 1, anche dopo la nuova operazione subita in Svizzera a causa di un trauma al torace (parte [...]) dovuta ad (...), soffra di dolori cronici neuropatici, per i quali una terapia medicamentosa è stata impostata. Non sarebbe inoltre chiaro se egli potrà lavorare in futuro (cfr. n. 111/7). A mente degli insorgenti, come pure del fratello del ricorrente 1, quest'ultimo - che sentirebbe al telefono più volte al giorno - sarebbe di grande conforto emotivo per il fratello, il quale avrebbe appreso che dovrà soffrire durante la sua intera vita di continui dolori, come pure per potersi integrare in Svizzera (cfr. n. 111/7). 6.6 Il Tribunale differisce però da quanto addotto dagli insorgenti con il ricorso, in quanto non è evincibile dal quadro valetudinario sopra descritto del fratello del ricorrente 1, benché il Tribunale non intenda in alcun modo minimizzarlo, né dagli atti all'incarto (in particolare il certificato medico del 25 marzo 2021, dove non è previsto alcun controllo di decorso, cfr. n. 111/7), che il suo stato di salute lo ponga in un legame di dipendenza particolare con l'insorgente 1 - né men che meno con gli altri qui ricorrenti - ai sensi della giurisprudenza succitata, nel senso che egli necessiti di essere assistito in modo importante o faccia l'oggetto di cure permanenti nella sua vita quotidiana che solo un parente stretto sarebbe in grado di offrirgli. Per quanto possa essere comprensibile che in particolare l'insorgente 1 abbia una relazione affettiva con il fratello e che non voglia separarsi da lui, nonché non si metta in dubbio che il medesimo possa essergli di supporto psicologico, tuttavia i ricorrenti non hanno presentato alcuna prova concreta, né è deducibile dagli atti all'incarto, che sia in grado di dimostrare che il loro trasferimento possa pregiudicare il fratello dell'insorgente 1 dal beneficiare di un'assistenza quotidiana indispensabile che soltanto i ricorrenti possono prodigargli. Per il resto, il ricorrente 1 potrà rimanere in contatto telefonico con il fratello anche dalla Croazia, allorché lo desidera, e mantenere quindi una relazione con il medesimo. 6.7 Frattanto, i ricorrenti non possono prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III - o dell'art. 8 par. 1 CEDU - per opporsi ad un loro trasferimento verso la Croazia. 7. 7.1 Tuttavia, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 7.2 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - in materia, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già depositato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5; cfr. anche la sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale, anche con riferimento a rapporti di organizzazioni non governative ed a giurisprudenza di questo Tribunale in casi del tutto differenti dal presente (cfr. n. 13, pag. 9 seg. e n. 14, pag. 10 seg. del ricorso), non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Non è inoltre evincibile né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando i ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese (cfr. anche infra consid. 8.3). 7.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dai ricorrenti nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei richiedenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.2 Gli insorgenti, nel loro ricorso, si prevalgono dello stato di salute dell'insorgente 2, come pure delle violenze subite in Croazia, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. In tal senso, essi ritengono come le "gravissime violenze" che avrebbero perpetrato le autorità croate, che sarebbero a mente loro incontestate nella loro verosimiglianza, evidenzierebbero delle criticità tali da rientrare nell'applicazione dell'art. 3 CEDU, senza poter escludere il rischio reale di una loro ripetizione nel caso di un loro trasferimento in Croazia (cfr. n. 11, pag. 7 del ricorso). Inoltre, la condizione di vulnerabilità della ricorrente 2, visto anche il suo drammatico vissuto precedente la cui mera rievocazione avrebbe un inevitabile effetto ri-traumatizzante sulla medesima, nonché l'eventuale interruzione - anche temporanea - della sua presa in carico medica, costituirebbe un grave fattore di rischio che risulterebbe ostativo al trasferimento della ricorrente 2 dalla Svizzera verso la Croazia (cfr. n. 12, pag. 7 segg. del ricorso). 8.3 Nel caso in esame, in primo luogo, i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia (cfr. n. 38/3 e 39/2), malgrado essi siano rappresentati legalmente, si riassumono in allegazioni molto generali anche in ambito ricorsuale, sprovviste di dettagli concreti e precisi per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti. Tale mancanza di dettagli in merito, la si ritrova anche nel parere circa il diritto di essere sentito dell'insorgente 2, nella quale ella ha potuto nuovamente esporre le sue motivazioni che si opporrebbero ad un rinvio in Croazia (cfr. n. 81/2), come pure negli ultimi due certificati medici presenti all'inserto (cfr. n. 119/4 e 123/2), senza tuttavia cogliere neppure in tali contesti la possibilità di esporre maggiormente tali suoi asserti. Invero, sia dai colloqui Dublino, sia nell'ambito del diritto di essere sentito dell'insorgente 2, si evince come i ricorrenti sarebbero stati fermati la prima volta che avrebbero tentato di entrare in Croazia, rimandando in I._______ dapprima uno dei figli con fratello del ricorrente 1 in bus ed in seguito, il medesimo giorno, gli altri ricorrenti con il treno. Al loro secondo tentativo di entrata in Croazia, le autorità croate avrebbero loro rilevato le impronte digitali. Sarebbero poi rimasti in un campo profughi nei pressi di J._______ per circa (...) giorni, dopodiché avrebbero lasciato lo stesso senza avvisare le autorità croate. Non si intravvede pertanto nella predetta descrizione, alcun elemento di sufficiente intensità, per ritenere come le autorità croate abbiano compiuto degli atti costitutivi di tortura o di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), nei confronti degli insorgenti. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Invero, i semplici asserti generici degli insorgenti (cfr. n. 38/3, 39/2 e 81/2), ribaditi anche con il loro ricorso (cfr. n. 11, pag. 7), di essere stati respinti dalle autorità croate in I._______ allorché avevano effettuato il loro primo tentativo di entrare nel territorio croato, non risultano sufficientemente sostanziati, per ritenere che essi subirebbero un trattamento uguale nel caso di un loro ritorno in Croazia. I ricorrenti non hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tale supposto respingimento sarebbe avvenuto da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tale circostanza fosse effettivamente avvenuta, la stessa sia occorsa in quanto gli insorgenti si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori dettagli riguardo alla loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera, non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di registrarli. Le autorità di uno Stato membro Dublino, non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1684/2022 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Inoltre, non vi è alcuna ragione concreta e seria, deducibile dagli atti all'inserto, come neppure apportata dagli insorgenti in fase ricorsuale, per ammettere che il loro trasferimento a J._______, e vista l'esplicita accettazione della Croazia alla ripresa in carico dell'intera famiglia dei ricorrenti, rischi di esporli ad una situazione simile a quella incontrata alla frontiera croata allorché essi avrebbero fatto il loro primo tentativo di entrare in Croazia. Non può inoltre essere dato alcun credito alle allegazioni generiche ricorsuali degli insorgenti (cfr. n. 14, pag. 10 del ricorso), e non supportate da alcun mezzo di prova, che vi sarebbe il rischio per loro, se tornassero in Croazia, di essere rinviati in Afghanistan, visto che sarebbe in vigore una pratica sistematica delle autorità croate di respingere le domande d'asilo di cittadini afghani. Difatti, non è in alcun modo deducibile dalle medesime, che i richiedenti afghani vengano attualmente allontanati verso l'Afghanistan. Non si evince pertanto né dagli atti all'incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. 8.4 I ricorrenti, i quali hanno trascorso soltanto una (...) di giorni in Croazia in un campo per richiedenti l'asilo, non hanno del resto allegato né apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbero beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l'eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 8.5 8.5.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.5.2 Per quanto concerne lo stato valetudinario dell'insorgente 1, si constata che nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di stare bene (cfr. n. 38/3). Dagli atti all'incarto, è poi desumibile come egli abbia effettuato una visita oculistica, in esito alla quale gli è stata diagnosticata un'ipermetropia ed un astigmatismo con probabile ambliopia refrattiva, per la quale gli è stata prescritta una ricetta per occhiali (cfr. n. 55/1 e 56/1). Il 9 febbraio 2021 è stato visitato e gli è stato asportato un corpo estraneo (metallico) dal primo dito della mano sinistra che gli provocava dolore (cfr. n. 68/2). In data 9 marzo 2021, gli è poi stata diagnosticata una probabile cefalea con aura e disturbi del visus, con una terapia farmacologica alla dimissione (cfr. n. 88/2), la prescrizione di una consulenza oftalmologica e l'esecuzione di esami di laboratorio. Questi ultimi, effettuati l'11 marzo 2021 risultati nella norma, e senza variazione della diagnosi e del trattamento medicamentoso precedentemente prescritto (a base di Dafalgan 1 gr e di Motilium Lingual; cfr. n. 88/2 e 91/2) Ulteriori visite mediche non appaiono essere più state effettuate dagli atti all'incarto, né il ricorrente ha apportato alcun aggiornamento del suo stato di salute al Tribunale. Ne discende quindi che lo stesso possa essere ritenuto stabile, con diagnosi chiare e terapia farmacologica impostata e pertanto le valutazioni effettuate dall'autorità inferiore in proposito risultano tutt'ora corrette. Attinente alla ricorrente 2, ella ha dichiarato nell'ambito del colloquio Dublino, di avere male al collo ed alla testa, e pertanto pure di non dormire bene durante la notte (cfr. n. 39/2). Nel suo diritto di essere sentita, ha inoltre fatto valere un peggioramento del suo stato di salute, sia dal lato fisico che psichico (cfr. n. 81/2). Dal profilo somatico, dagli atti all'inserto si rileva come da un primo consulto al (...) dell'(...) di K._______, intervenuto il 23 dicembre 2020, si è escluso che possa essere affetta da TBC dopo averle eseguito una radiografia del torace (cfr. n. 42/2). In seguito, sono state diagnosticate alla ricorrente: una cefalea mista emicrania vs cefalea tensionale (con una risonanza magnetica cerebrale nativa e angio-RM dei vasi intracranici risultata nella norma, cfr. n. 106/1); un'epigastralgia con probabile gastrite con HP risultato positivo nelle feci; un deficit di vitamina D; nonché una stomatite aftosa, con esami ematici nella norma (cfr. n. 54/2, 80/2, 92/2, 100/2 e 101/2), patologie per le quali le è stato prescritto un trattamento farmacologico (cfr. per tutto n. 108/3). Dalla visita ginecologica effettuata il 27 gennaio 2021, non è stato osservato nulla di rilevante e le sono state prescritte delle capsule vaginali Vagi Hex per sei giorni, in attesa dell'esito degli esami eseguiti (cfr. n. 63/2). In seguito è stata osservata una sospetta candida vaginale, per la quale le è stata prescritta una terapia (cfr. n. 80/2). Dall'ultimo consulto medico agli atti del 4 maggio 2021 (cfr. n. 119/4), risulta come vi sia la persistenza di epigastralgie, un'amenorrea da un anno, come pure una sindrome ansiosa, per le quali le sono stati prescritti una terapia farmacologica, un controllo clinico la settimana seguente come pure una visita ginecologica da programmare. Dal profilo psichiatrico, all'insorgente, fino alla visita del 30 aprile 2021, era stata posta - senza alcuna variazione - la diagnosi di episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici, con l'impostazione di una terapia a base di Citalopram 20 mg e Olanzapin 2.5 mg (cfr. n. 86/2, 90/2, 93/2, 94/2, 96/2, 105/2, 109/2 e 118/2). Nella visita del 5 maggio 2021, la diagnosi psichiatrica è mutata invece in sindrome da stress post-traumatico, nel quale è stato osservato dal medico specialista psichiatra e dalla psicologa un peggioramento del quadro psichico, con umore deflesso e labilità al pianto. Peraltro hanno segnalato come durante la seduta del 22 aprile 2021, la ricorrente li avrebbe informati dei traumi da ella vissuti in Croazia e nel suo Paese d'origine (cfr. n. 119/4). La terapia farmacologica è stata potenziata oltreché con quanto già assunto in passato, con Quetiapin 25 mg e Mg Diasporal 300 mg. Nell'ulteriore consulto psichiatrico, è rimasta invariata tale diagnosi e terapia, ma si è segnalato come la ricorrente presenterebbe ancora crampi agli arti inferiori e quindi sarebbe indicata una valutazione internistica (cfr. n. 123/2). Si constata tuttavia che in seguito, nessun aggiornamento circa lo stato di salute della ricorrente 2 è stato trasmesso dagli insorgenti al Tribunale, né se ne desumono dagli atti. Ne può quindi discendere come anche lo stato di salute dell'insorgente sia stabile, con diagnosi chiare ed una terapia farmacologica impostata. In rapporto all'insorgente 3, si rileva come dagli atti risulta che il medesimo sia in buone condizioni generali, con multiple carie in cavità orale, ma gli è stato prescritto un esame ecografico del dorso del piede, in quanto è stata denotata una probabile ciste ossea, nonché degli esami nutrizionali a causa della curva di crescita con netto deficit di peso (cfr. n. 52/3). Ecografia ed esami eseguiti in data 20 gennaio 2021 (cfr. n. 57/2), di cui gli esiti sono stati versati agli atti (si è osservato un ganglio sinoviale mediotarsico dorsale di 8 mm all'ecografia del piede sinistro, nonché un deficit di ferritina e vitamina D nei valori ematici, cfr. n. 62/3). Il 14 aprile 2021, il ricorrente ha eseguito nuovamente degli esami ematici per il controllo del ferro e della ferritina (cfr. n. 99/2). Visti i risultati, il medico curante gli ha prescritto il proseguo della terapia marziale (cfr. n. 102/2). Ulteriori atti medici per l'insorgente 3 non sono stati versati agli atti né prodotti in fase ricorsuale. Da ultimo, al ricorrente 4 - altrimenti in salute (cfr. n. 53/2) - è stato asportato un granuloma pilogenico al collo in data 1° febbraio 2021 (cfr. n. 53/2 e 65/2). Inoltre, ha eseguito varie visite odontoiatriche, per la cura dei denti (cfr. n. 67/3, 87/2, 89/2, 95/2 e 98/2). Anche per lui, ulteriore documentazione medica non è evincibile agli atti, né ne è stata inoltrata in fase ricorsuale. Come per l'insorgente 3, il Tribunale parte quindi dal presupposto che anche il ricorrente 4 sia in buona salute. 8.5.3 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui hanno sofferto i ricorrenti, e probabilmente soffre tutt'ora la ricorrente 2, tuttavia dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato, nel caso di necessità. Non risulta inopportuno evidenziare in tale contesto, come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, potranno senz'altro fare capo all'infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 8.6 8.6.1 I ricorrenti invocano inoltre la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 107, di seguito: CDF), per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento verso la Croazia, lamentandosi che la SEM non ha analizzato né preso in considerazione il benessere superiore dei ricorrenti 3 e 4 (cfr. n. 15, pag. 12 seg. del ricorso). 8.6.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo, comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1). 8.6.3 In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti 3 e 4 - rispettivamente di (...) e (...) anni - verranno trasferiti insieme ai genitori, quale famiglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché i ricorrenti 1 e 2 potranno occuparsi dei loro figli, fornendo loro il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore degli insorgenti 3 e 4. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il loro trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, essi risiedono in Svizzera da poco più di due anni, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute degli insorgenti 3 e 4 non risulta ostativo al loro trasferimento in Croazia con i loro genitori. Inoltre va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.). 8.6.4 Pertanto, il trasferimento degli insorgenti 3 e 4 in Croazia, assieme ai genitori, non è contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF. 8.7 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III.

9. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: