Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4 A titolo preliminare, il Tribunale osserva come le censure sollevate dall'insorgente circa una valutazione parziale da parte dell'autorità inferiore degli elementi a favore ed a sfavore della sua minore età, come pure non dando rilevanza alle generalità da lui fornite in Austria ed in E._______, si confondano con il merito, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate di seguito. Tuttavia, occorre già evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, l'autorità inferiore ha elencato le contestazioni presentate dalla rappresentante legale dell'insorgente con scritto del 18 luglio 2023 e preso puntualmente posizione in merito nell'ambito della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6 segg.). Inoltre, da una mera lettura della predetta, si evince come la SEM abbia tenuto adeguatamente conto nel suo apprezzamento di tutti i documenti presentati dal ricorrente (cfr. p.ti I/1, I/5 e I/15 della decisione avversata), motivando anche per quali motivi gli stessi non dimostrassero né la data di nascita asserita dall'insorgente, né fossero rilevanti per la determinazione dello Stato membro competente e per l'applicazione dell'art. 8 CEDU (cfr. p.to II, pag. 7 segg. della decisione impugnata). In merito a ciò, si osserva altresì che l'autorità inferiore ha dato piena possibilità al ricorrente di esprimersi durante l'audizione RMNA, riguardo ai documenti che potessero provare la sua minore età (cfr. n. 19/11, p.to 4.02 segg., pag. 7). Nel predetto contesto, egli si è inoltre potuto esprimere in rapporto alle relazioni familiari ed al suo vissuto in patria (cfr. ibidem, p.to 1.16.04 segg., pag. 4 segg.). Circa i medesimi elementi, l'insorgente ha pure avuto modo di esporre le sue argomentazioni, nel suo scritto del 31 luglio 2023 (cfr. n. 48/3), come pure in quelli successivi del 16 agosto 2023 rispettivamente del 22 agosto 2023 (cfr. n. 51/1 e 53/1). Non si può quindi seguire la censura esposta dal ricorrente rispetto a tali questioni (cfr. p.to 4, pag. 8 del ricorso). Peraltro, il fatto che la SEM abbia riconosciuto soltanto un valore probatorio ridotto alla taskara - per le considerazioni sufficientemente motivate e chiare presenti nel provvedimento impugnato - come pure che non abbia dato rilevanza ad alcuni elementi nell'incarto, segnatamente il fatto che le autorità austriache e (...) lo avrebbero registrato quale minorenne, e quindi che non abbia neppure istruito maggiormente tale punto, non risulta essere lesivo del principio inquisitorio che si imponeva all'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), bensì deriva dal suo potere di apprezzamento. Ne discende quindi che l'autorità inferiore non ha violato il suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), e quindi neppure la massima inquisitoria, nonché il diritto di essere sentito (cfr. per il suo contenuto la sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1) dell'insorgente è stato pienamente da essa rispettato. Di conseguenza, le censure mosse al provvedimento impugnato in tal senso, risultano essere infondate e vanno quindi in toto respinte.
E. 5.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa (cfr. per la questione la DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti), si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa (si veda in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit. e consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.) non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi cit.).
E. 5.2 Tornando alla presente disamina, dall'esame odontostomatologico è risultata quale conclusione - fondata sui denti del giudizio presenti (denti n. 18, 28, 38 e 48) - un'età media di 20,5 anni. Seppure come indicato nel ricorso, risulti vero che le predette conclusioni peritali espongano unicamente l'età media del ricorrente e non un'età minima, quest'ultima può essere estrapolata analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati inerenti ai diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente valutazione. Invero, dalla predetta possono essere rilevate sia le età minime (di cui l'età inferiore è di 18,11 secondo i metodi Mincer e coll. per i denti n. 18 e 28), nonché pure le età massime (di cui l'età superiore massima è di 26,4 anni secondo il metodo Kahl e Schwarze per il dente n. 38). Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata invece un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23,6 anni, con una deviazione standard di 2,6 anni (cfr. n. 34/11, pag. 4 segg.). Alla luce di quanto precede, ed in conformità con la giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, dato che in entrambe le valutazioni le età minime si attestano al di sopra dei 18 anni, si può ritenere che tali risultati costituiscano un indizio molto forte di maggiore età dell'interessato. A fronte dei predetti risultati, non è quindi necessario valutare se gli intervalli di età si sovrappongano, e risulta inoltre essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Tale conclusione non viene neppure scalfita dalle argomentazioni presentate nel ricorso. Difatti, nella casistica in cui rientra la fattispecie, la circostanza che i campioni utilizzati dai medici-periti non fossero riferibili alla popolazione afghana, risultano privi di rilevanza, come già più volte considerato nella giurisprudenza dello scrivente Tribunale in proposito (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; tra le altre la sentenza del Tribunale D-3947/2022 del 20 settembre 2022 consid. 5.4.3). Fra l'altro il ricorrente non apporta alcun elemento atto a fondare la sua tesi che gli studi utilizzati dai medici-periti non siano tutt'ora attuali (cfr. p.to 3, pag. 6 del ricorso). Inoltre, dagli atti, non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nel caso in parola rispettate. Il rapporto peritale non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. È inoltre sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.
E. 5.3 Sulla scorta delle considerazioni sopra ritenute, resta quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici che attestano della maggiore età dell'insorgente, in concreto, particolarmente concludente. Dapprima, se è corretto che l'insorgente è stato coerente circa i suoi asserti riguardo all'età dichiarata dinnanzi alle autorità elvetiche, tuttavia non si può seguire l'insorgente laddove ritiene che la stessa sia stata comprovata anche dai mezzi di prova da lui consegnati. Invero, gli stessi, non soltanto non sono equiparabili a dei documenti di viaggio o di legittimazione ex art. 1a lett. b e lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (RS 142.311, OAsi 1), come ritenuto correttamente anche dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/pag. 7), ma quelli indicanti degli elementi circa l'età del ricorrente, sono stati presentati soltanto in copia (cfr. MdP n. 1-4), e quindi può essere loro riconosciuto soltanto un valore probatorio ridotto, non essendo possibile verificarne l'autenticità e non potendo essere esclusa una loro manipolazione o falsificazione (cfr. per quanto attiene alla giurisprudenza costante del Tribunale in rapporto al valore probatorio di una taskara, la DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). In proposito, risulta perlomeno singolare che l'unico documento prodotto in originale dall'insorgente, ovvero il certificato d'affido allo zio F._______ (cfr. MdP n. 10), non presenti alcuna data di nascita o età dell'insorgente. Sulla scorta poi di quanto osservato dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 4) ed al contrario di quanto ritenuto dall'insorgente nel suo ricorso (cfr. p.to 1, pag. 5), il Tribunale non ritiene plausibile che in Austria ed in E._______, le autorità preposte, basandosi soltanto sulle affermazioni rese dal ricorrente in audizione RMNA, lo abbiano registrato con delle date precise, e che non corrispondano ad alcun criterio, per esempio rispetto alla presentazione della sua domanda d'asilo in tali Paesi. Le stesse date di nascita registrate nei suddetti Paesi e quella dichiarata in Svizzera dal ricorrente, a parte che per l'anno di nascita, risultano tra loro fortemente discrepanti. Anche per quanto riguarda le generalità del suo nome e cognome nei diversi Stati, essi si differenziano sostanzialmente. Tali elementi, in mancanza di ogni spiegazione plausibile da parte del ricorrente in merito, fanno planare il dubbio che questi abbia dichiarato, nei vari Stati in cui ha presentato una domanda d'asilo, delle date di nascita diverse adattandole al bisogno, di modo da risultare sempre poco sotto la maggiore età. Al contrario poi di quanto sostenuto da egli nel suo ricorso, non si intravvede in alcun modo dalla lettura del suo verbale RMNA (cfr. n. 19/11), che egli sia incorso in qualsivoglia difficoltà di comprensione dei quesiti a lui postigli dalla funzionaria incaricata della SEM, essendo peraltro rilevato in merito come il richiedente risulti ben scolarizzato rispetto alla maggior parte dei suoi concittadini, avendo frequentato (...) anni di scuola, nonché parlando, oltre al dari, anche il (...), l'(...) ed un po' d'(...) (cfr. n. 19/11, p.to 1.17.03 seg., pag. 4 seg.), nonché avendo dato delle indicazioni, anche molto precise, riguardo ad alcuni avvenimenti del suo trascorso e del suo viaggio d'espatrio.
E. 5.4 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.1), non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 5.1), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e quindi che egli non possa avvalersene. Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. p.to 3, pag. 7) in rapporto all'art. 3 CDF (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore riferimento citato), né del principio dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 6, nonché p.to 3, pag. 7).
E. 6.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 6.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'interessato aveva già depositato delle domande d'asilo precedenti a quella in Svizzera, segnatamente in Austria il (...) (cfr. n. 5/2 e 6/1). Circostanze che sono state confermate anche dall'insorgente (cfr. n. 19/11, p.to 2.06, pag. 6). Su tali presupposti, la SEM ha presentato alle autorità austriache e (...), il 4 luglio 2023, una domanda di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 27/5 e 30/5). Dopo la risposta negativa dalla E._______ (cfr. n. 36/1), in data 13 luglio 2023, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, le autorità austriache hanno accettato la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. n. 39/2). A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in alcun modo che l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III nella fattispecie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4402/2023 del 28 agosto 2023 consid. 6.2 con ulteriori rif. cit.). Inoltre il Tribunale osserva che, come già motivato a giusta ragione dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 8), le dichiarazioni dell'insorgente rese nel corso del verbale RMNA per opporsi al suo trasferimento in Austria, ovvero che la Svizzera sarebbe stata la sua meta, risultano essere ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo. Da ultimo, a differenza di quanto sostenuto nel gravame (cfr. pag. 4 e p.to 3, pag. 6), la SEM non era tenuta in alcun modo ad attendere la risposta al diritto di essere sentito del ricorrente, prima di richiedere la ripresa in carico dello stesso da parte delle autorità austriache e (...), avendo peraltro indicato correttamente nelle medesime che il richiedente ha asserito di essere un minore non accompagnato, nato il (...) e che degli esami al fine della determinazione della sua età erano ancora in corso (cfr. n. 27/5 e 30/5). L'Austria è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.
E. 6.3 Neppure le censure sollevate in sede ricorsuale sono atte ad inficiare la predetta conclusione.
E. 6.3.1 Dapprima, circa la presenza degli zii e dei cugini del ricorrente in Svizzera, che ad un esame d'ufficio degli atti agli incarti, si trovano a degli stadi differenti della loro procedura d'asilo (cfr. dossier della SEM N [...], N [...] e N [...]), tale circostanza non risulta pertinente ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la domanda d'asilo del ricorrente. Difatti, essendo il ricorrente stato ritenuto maggiorenne, i predetti parenti del medesimo, non risultano essere membri della sua famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III. Per i medesimi motivi, anche le disposizioni di cui agli art. 8-12 RD III non sono quindi applicabili in specie, ed il ricorrente non può dunque neppure prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 6 par. 1 RD III (cfr. ricorso, p.to 6, pag. 9 del ricorso).
E. 6.3.2.1 Tuttavia il ricorrente, nel suo gravame, chiede di essere incluso nella procedura d'asilo della famiglia affidataria dello zio F._______, visto il forte legame esistente con la medesima. Nel suo caso sarebbe difatti "psicologicamente insopportabile" di separarsi nuovamente dalla sua famiglia affidataria, come sarebbe pure confermato dall'F2 del 12 settembre 2023. Anche nel suo verbale RMNA, egli riferisce di opporsi ad un suo ritorno in Austria, in quanto vorrebbe vivere con il cugino in Svizzera (cfr. n. 19/11, p.to 8.01, pag. 9). Così facendo, egli si prevale, indirettamente, dell'applicazione dell'art. 8 CEDU, norma che garantisce la protezione della vita famigliare, le cui condizioni di applicazione possono essere ravvicinate a quelle dell'art. 16 par. 1 RD III, la quale deve pure essere considerata quale criterio di determinazione dello Stato membro competente (cfr. sentenza del Tribunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 5.1 e 5.2 con ulteriori rif. cit., F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1).
E. 6.3.2.2 La giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minorenni che coabitano. In una tale circostanza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono eccezionalmente essere considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'art. 16 par. 1 RD III. Dalla formulazione di quest'ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza o di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico, non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.).
E. 6.3.2.3 Ora, venendo alla presente disamina, essendo il ricorrente stato ritenuto maggiorenne (cfr. supra consid. 5), ed anche volendo far astrazione della condizione di presenza assicurata o duratura in Svizzera - che non tutti i parenti dell'insorgente presenti su suolo elvetico adempiono - egli non prova né con i suoi asserti né con la documentazione agli atti, che vi sia un particolare rapporto di dipendenza con i medesimi ai sensi della giurisprudenza succitata. Invero, non è evincibile né dagli asserti da lui proposti in corso di procedura dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. n. 19/11, p.to 2.01 segg., pag. 5 segg.; 43/4; 48/3 e 49/2), né men che meno dal suo stato di salute o da quello dei suoi parenti, che essi necessitino di essere assistiti in modo importante o siano oggetto di cure permanenti nella loro vita quotidiana che solo un parente stretto sarebbe in grado di offrire loro. Invero, dall'incarto dell'insorgente, a parte una cefalea tensiva, curata con trattamento farmacologico (cfr. n. 59/2) ed una diagnosi di episodio depressivo di media gravità (cfr. n. 63/2) - quest'ultima sopraggiunta successivamente all'emissione della decisione avversata - non vi sono agli atti, o segnalate dall'insorgente con il ricorso, ulteriori patologie non già completamente curate (cfr. n. 16/2, 21/3, 25/2 e 26/2). Per quanto possa essere comprensibile che il ricorrente non voglia separarsi in particolare dalla famiglia con la quale ha vissuto buona parte della sua vita in Afghanistan, il cui attaccamento affettivo lo si ritrova anche agli atti (cfr. n. 19/11, p.to 8.01 seg., pag. 9 seg.; 43/4; 48/3; 49/2 e 63/2), tuttavia il ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta, né è deducibile dagli atti agli incarti, che sia in grado di dimostrare che il suo trasferimento possa pregiudicare la propria salute o quella dei parenti a causa di un particolare legame di dipendenza che si sarebbe instaurato, ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Al riguardo, si rimarca in particolar modo, come egli abbia intrapreso il viaggio, in parte, soltanto con la presenza di un cugino minorenne, e che è rimasto separato in particolare dalla famiglia dello zio F._______, per almeno circa (...).
E. 6.3.2.4 Pertanto, il ricorrente, non può prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 8 par. 1 CEDU - né men che meno dell'art. 16 par. 1 RD III - per opporsi ad un suo trasferimento verso l'Austria. In tal senso, non v'era quindi alcun obbligo per la SEM d'includere il ricorrente nella procedura d'asilo della famiglia dello zio F._______.
E. 7 Proseguendo nella disamina, il Tribunale ritiene, secondo giurisprudenza costante, che in Austria non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale F-4532/2023 del 28 agosto 2023 consid. 5, F-4295/2023 del 14 agosto 2023 consid. 4). L'insorgente, nel suo gravame, non ha peraltro sollevato nulla in merito. Si osserva inoltre in proposito che il ricorrente, al di là di un generico asserto di essere stato trattato male e picchiato nei Paesi in cui avrebbe soggiornato precedentemente al suo arrivo in Svizzera (cfr. n. 19/11, p.to 8.01, pag. 9), non ha apportato alcun indizio concreto e sostanziato che il precitato Stato membro, non si atterrebbe ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbe seriamente minacciata o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, in violazione del principio del divieto di respingimento, rispettivamente che egli rischierebbe di essere vittima, in Austria, di trattamenti contrari alle disposizioni delle Convenzioni internazionali alle quali pure il predetto Stato è parte. Egli non ha neppure apportato alcun indizio che possa far ritenere che l'Austria abbia violato o violerebbe in futuro le disposizioni delle direttive 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8 Ritenuto poi quanto già sopra considerato al riguardo del suo legame con i famigliari presenti in Svizzera e del suo stato di salute, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Austria. Di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della "clausola di sovranità" prevista all'art. 17 par. 1 RD III. Nelle surriferite circostanze, non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in specie, l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 9 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, l'Austria è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 10 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le istanze dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13 Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 19 settembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in:Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4981/2023 Sentenza del 29 settembre 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Aileen Truttmann, Simon Thurnheer, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Marianna Cascini, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 settembre 2023. Fatti: A. A.a L'interessato, dichiaratosi minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2023, a seguito della sua entrata illegale su suolo elvetico registrata dalle (...) il (...). A.b Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", del (...) maggio 2023, è risultato che il richiedente aveva presentato delle pregresse domande d'asilo in E._______ il (...) ed in Austria il (...). A.c L'8 maggio 2023, l'interessato ha sottoscritto la procura per il mandato alla rappresentanza legale, che riporta segnatamente la data di nascita del (...), data già precedentemente dichiarata. Per il tramite della sua rappresentante legale, egli ha inoltrato alla SEM, datato 11 maggio 2023, il "Formulario di triage Afghanistan". A.d Il (...) maggio 2023, il richiedente l'asilo è stato sentito nell'ambito di un verbale relativo alla prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: verbale o audizione RMNA). In tale contesto, egli è stato in particolare questionato in merito all'età dichiarata, alle sue relazioni famigliari, al suo viaggio d'espatrio, al suo stato di salute, nonché circa i suoi motivi d'asilo e le eventuali circostanze che si opporrebbero ad un suo ritorno in Austria, rispettivamente in E._______, nel qual caso uno di questi ultimi Stati fosse ritenuto competente per la trattazione della sua domanda d'asilo. A supporto dei suoi asserti, il richiedente l'asilo ha presentato, in copia: la sua taskara (dossier della SEM N [...], mezzi di prova [di seguito: MdP] n. 1 e n. 2); la sua tessera del registro di nascita (cfr. MdP n. 3); il certificato di nascita (cfr. MdP n. 4); la lettera di affido del richiedente allo zio F._______ (cfr. MdP n. 5); la dichiarazione dei vicini di casa, del rappresentante del villaggio, delle barbe bianche e del mullah della moschea, circa l'affido del richiedente allo zio F._______ (cfr. MdP n. 6); lo scritto di conferma della madre del richiedente circa l'affido di quest'ultimo allo zio F._______ (cfr. MdP n. 7) ed il passaporto dello zio F._______ (cfr. MdP n. 8). A.e Il 4 luglio 2023, l'autorità svizzera preposta ha presentato alle sue omologhe austriache e (...), una domanda di ripresa in carico del richiedente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), chiedendo anche ad entrambe l'identità con la quale l'interessato si è presentato nei rispettivi Paesi. A.f Con rapporto peritale datato (...) luglio 2023, il (...) ([...]), ha presentato, su mandato della SEM del 23 giugno 2023, i risultati e le sue conclusioni relativi agli esami medici esperiti il (...) e tesi alla determinazione dell'età del richiedente. A.g La E._______, ha risposto negativamente alla richiesta di ripresa in carico in data 7 luglio 2023, indicando essere l'Austria lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo dell'interessato, nonché segnalando come presso di loro quest'ultimo è stato registrato con l'identità di G._______, nato il (...). A seguito di tali risultanze, la SEM ha trasmesso all'Austria, con messaggio elettronico del 7 luglio 2023, sia la risposta negativa ricevuta dalle autorità (...), sia la perizia medico-legale. L'Austria, in data 13 luglio 2023, ha accettato la ripresa in carico del richiedente fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, indicando come il medesimo sia registrato nel loro Paese con l'identità di C._______, nato il (...). A.h Per mezzo dello scritto del 14 luglio 2023, l'autorità inferiore ha concesso all'interessato il diritto di esprimersi in merito alla conclusione di ritenere la sua minore età inverosimile, e conseguentemente di voler modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al (...). Il richiedente ha preso posizione sulle medesime conclusioni, con osservazioni del 18 luglio 2023. A cui è seguita la mutazione dei dati SIMIC, in data 24 luglio 2023, da parte della SEM. A.i Tramite la missiva del 31 luglio 2023, la rappresentante legale del richiedente, ha proposto alla SEM di rinunciare ad una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento dell'interessato e di valutare l'applicazione della clausola di sovranità, in particolare per motivi umanitari desumibili della situazione familiare particolare del caso di specie, ovvero la relazione che lo legherebbe allo zio F._______ ed alla famiglia di quest'ultimo, pure loro oggetto di una procedura d'asilo (cfr. dossier della SEM N [...]). Al medesimo scritto, è stato allegato uno scritto del 25 luglio 2023, dello zio dell'interessato, F._______, non sottoscritto. Con missive del 16 agosto 2023 rispettivamente del 22 agosto 2023, l'interessato ha trasmesso alla SEM il suo certificato di affidamento allo zio F._______, in copia ed in originale (cfr. MdP n. 9 e n. 10). B. Con decisione del 7 settembre 2023, notificata il giorno successivo (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-61/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso l'Austria ed esecuzione della predetta misura, nonché osservando che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Tramite il ricorso del 15 settembre 2023 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato, a titolo principale, l'annullamento della decisione avversata e l'esame della sua domanda d'asilo in una procedura nazionale in Svizzera; ed a titolo subordinato, il rinvio degli atti alla SEM per complemento istruttorio. Al ricorso è stato allegato il foglio di informazioni mediche (detto anche "F2") del 12 settembre 2023, nel frattempo pure assunto agli atti della SEM (cfr. n. 63/2). D. Il Tribunale, il 19 settembre 2023, ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
4. A titolo preliminare, il Tribunale osserva come le censure sollevate dall'insorgente circa una valutazione parziale da parte dell'autorità inferiore degli elementi a favore ed a sfavore della sua minore età, come pure non dando rilevanza alle generalità da lui fornite in Austria ed in E._______, si confondano con il merito, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate di seguito. Tuttavia, occorre già evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, l'autorità inferiore ha elencato le contestazioni presentate dalla rappresentante legale dell'insorgente con scritto del 18 luglio 2023 e preso puntualmente posizione in merito nell'ambito della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6 segg.). Inoltre, da una mera lettura della predetta, si evince come la SEM abbia tenuto adeguatamente conto nel suo apprezzamento di tutti i documenti presentati dal ricorrente (cfr. p.ti I/1, I/5 e I/15 della decisione avversata), motivando anche per quali motivi gli stessi non dimostrassero né la data di nascita asserita dall'insorgente, né fossero rilevanti per la determinazione dello Stato membro competente e per l'applicazione dell'art. 8 CEDU (cfr. p.to II, pag. 7 segg. della decisione impugnata). In merito a ciò, si osserva altresì che l'autorità inferiore ha dato piena possibilità al ricorrente di esprimersi durante l'audizione RMNA, riguardo ai documenti che potessero provare la sua minore età (cfr. n. 19/11, p.to 4.02 segg., pag. 7). Nel predetto contesto, egli si è inoltre potuto esprimere in rapporto alle relazioni familiari ed al suo vissuto in patria (cfr. ibidem, p.to 1.16.04 segg., pag. 4 segg.). Circa i medesimi elementi, l'insorgente ha pure avuto modo di esporre le sue argomentazioni, nel suo scritto del 31 luglio 2023 (cfr. n. 48/3), come pure in quelli successivi del 16 agosto 2023 rispettivamente del 22 agosto 2023 (cfr. n. 51/1 e 53/1). Non si può quindi seguire la censura esposta dal ricorrente rispetto a tali questioni (cfr. p.to 4, pag. 8 del ricorso). Peraltro, il fatto che la SEM abbia riconosciuto soltanto un valore probatorio ridotto alla taskara - per le considerazioni sufficientemente motivate e chiare presenti nel provvedimento impugnato - come pure che non abbia dato rilevanza ad alcuni elementi nell'incarto, segnatamente il fatto che le autorità austriache e (...) lo avrebbero registrato quale minorenne, e quindi che non abbia neppure istruito maggiormente tale punto, non risulta essere lesivo del principio inquisitorio che si imponeva all'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), bensì deriva dal suo potere di apprezzamento. Ne discende quindi che l'autorità inferiore non ha violato il suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), e quindi neppure la massima inquisitoria, nonché il diritto di essere sentito (cfr. per il suo contenuto la sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1) dell'insorgente è stato pienamente da essa rispettato. Di conseguenza, le censure mosse al provvedimento impugnato in tal senso, risultano essere infondate e vanno quindi in toto respinte. 5. 5.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa (cfr. per la questione la DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti), si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa (si veda in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit. e consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.) non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi cit.). 5.2 Tornando alla presente disamina, dall'esame odontostomatologico è risultata quale conclusione - fondata sui denti del giudizio presenti (denti n. 18, 28, 38 e 48) - un'età media di 20,5 anni. Seppure come indicato nel ricorso, risulti vero che le predette conclusioni peritali espongano unicamente l'età media del ricorrente e non un'età minima, quest'ultima può essere estrapolata analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati inerenti ai diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente valutazione. Invero, dalla predetta possono essere rilevate sia le età minime (di cui l'età inferiore è di 18,11 secondo i metodi Mincer e coll. per i denti n. 18 e 28), nonché pure le età massime (di cui l'età superiore massima è di 26,4 anni secondo il metodo Kahl e Schwarze per il dente n. 38). Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata invece un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23,6 anni, con una deviazione standard di 2,6 anni (cfr. n. 34/11, pag. 4 segg.). Alla luce di quanto precede, ed in conformità con la giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, dato che in entrambe le valutazioni le età minime si attestano al di sopra dei 18 anni, si può ritenere che tali risultati costituiscano un indizio molto forte di maggiore età dell'interessato. A fronte dei predetti risultati, non è quindi necessario valutare se gli intervalli di età si sovrappongano, e risulta inoltre essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Tale conclusione non viene neppure scalfita dalle argomentazioni presentate nel ricorso. Difatti, nella casistica in cui rientra la fattispecie, la circostanza che i campioni utilizzati dai medici-periti non fossero riferibili alla popolazione afghana, risultano privi di rilevanza, come già più volte considerato nella giurisprudenza dello scrivente Tribunale in proposito (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; tra le altre la sentenza del Tribunale D-3947/2022 del 20 settembre 2022 consid. 5.4.3). Fra l'altro il ricorrente non apporta alcun elemento atto a fondare la sua tesi che gli studi utilizzati dai medici-periti non siano tutt'ora attuali (cfr. p.to 3, pag. 6 del ricorso). Inoltre, dagli atti, non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nel caso in parola rispettate. Il rapporto peritale non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. È inoltre sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 5.3 Sulla scorta delle considerazioni sopra ritenute, resta quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici che attestano della maggiore età dell'insorgente, in concreto, particolarmente concludente. Dapprima, se è corretto che l'insorgente è stato coerente circa i suoi asserti riguardo all'età dichiarata dinnanzi alle autorità elvetiche, tuttavia non si può seguire l'insorgente laddove ritiene che la stessa sia stata comprovata anche dai mezzi di prova da lui consegnati. Invero, gli stessi, non soltanto non sono equiparabili a dei documenti di viaggio o di legittimazione ex art. 1a lett. b e lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (RS 142.311, OAsi 1), come ritenuto correttamente anche dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/pag. 7), ma quelli indicanti degli elementi circa l'età del ricorrente, sono stati presentati soltanto in copia (cfr. MdP n. 1-4), e quindi può essere loro riconosciuto soltanto un valore probatorio ridotto, non essendo possibile verificarne l'autenticità e non potendo essere esclusa una loro manipolazione o falsificazione (cfr. per quanto attiene alla giurisprudenza costante del Tribunale in rapporto al valore probatorio di una taskara, la DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). In proposito, risulta perlomeno singolare che l'unico documento prodotto in originale dall'insorgente, ovvero il certificato d'affido allo zio F._______ (cfr. MdP n. 10), non presenti alcuna data di nascita o età dell'insorgente. Sulla scorta poi di quanto osservato dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 4) ed al contrario di quanto ritenuto dall'insorgente nel suo ricorso (cfr. p.to 1, pag. 5), il Tribunale non ritiene plausibile che in Austria ed in E._______, le autorità preposte, basandosi soltanto sulle affermazioni rese dal ricorrente in audizione RMNA, lo abbiano registrato con delle date precise, e che non corrispondano ad alcun criterio, per esempio rispetto alla presentazione della sua domanda d'asilo in tali Paesi. Le stesse date di nascita registrate nei suddetti Paesi e quella dichiarata in Svizzera dal ricorrente, a parte che per l'anno di nascita, risultano tra loro fortemente discrepanti. Anche per quanto riguarda le generalità del suo nome e cognome nei diversi Stati, essi si differenziano sostanzialmente. Tali elementi, in mancanza di ogni spiegazione plausibile da parte del ricorrente in merito, fanno planare il dubbio che questi abbia dichiarato, nei vari Stati in cui ha presentato una domanda d'asilo, delle date di nascita diverse adattandole al bisogno, di modo da risultare sempre poco sotto la maggiore età. Al contrario poi di quanto sostenuto da egli nel suo ricorso, non si intravvede in alcun modo dalla lettura del suo verbale RMNA (cfr. n. 19/11), che egli sia incorso in qualsivoglia difficoltà di comprensione dei quesiti a lui postigli dalla funzionaria incaricata della SEM, essendo peraltro rilevato in merito come il richiedente risulti ben scolarizzato rispetto alla maggior parte dei suoi concittadini, avendo frequentato (...) anni di scuola, nonché parlando, oltre al dari, anche il (...), l'(...) ed un po' d'(...) (cfr. n. 19/11, p.to 1.17.03 seg., pag. 4 seg.), nonché avendo dato delle indicazioni, anche molto precise, riguardo ad alcuni avvenimenti del suo trascorso e del suo viaggio d'espatrio. 5.4 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.1), non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 5.1), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e quindi che egli non possa avvalersene. Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. p.to 3, pag. 7) in rapporto all'art. 3 CDF (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore riferimento citato), né del principio dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 6, nonché p.to 3, pag. 7). 6. 6.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 6.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'interessato aveva già depositato delle domande d'asilo precedenti a quella in Svizzera, segnatamente in Austria il (...) (cfr. n. 5/2 e 6/1). Circostanze che sono state confermate anche dall'insorgente (cfr. n. 19/11, p.to 2.06, pag. 6). Su tali presupposti, la SEM ha presentato alle autorità austriache e (...), il 4 luglio 2023, una domanda di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 27/5 e 30/5). Dopo la risposta negativa dalla E._______ (cfr. n. 36/1), in data 13 luglio 2023, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, le autorità austriache hanno accettato la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. n. 39/2). A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in alcun modo che l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III nella fattispecie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4402/2023 del 28 agosto 2023 consid. 6.2 con ulteriori rif. cit.). Inoltre il Tribunale osserva che, come già motivato a giusta ragione dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 8), le dichiarazioni dell'insorgente rese nel corso del verbale RMNA per opporsi al suo trasferimento in Austria, ovvero che la Svizzera sarebbe stata la sua meta, risultano essere ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo. Da ultimo, a differenza di quanto sostenuto nel gravame (cfr. pag. 4 e p.to 3, pag. 6), la SEM non era tenuta in alcun modo ad attendere la risposta al diritto di essere sentito del ricorrente, prima di richiedere la ripresa in carico dello stesso da parte delle autorità austriache e (...), avendo peraltro indicato correttamente nelle medesime che il richiedente ha asserito di essere un minore non accompagnato, nato il (...) e che degli esami al fine della determinazione della sua età erano ancora in corso (cfr. n. 27/5 e 30/5). L'Austria è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. 6.3 Neppure le censure sollevate in sede ricorsuale sono atte ad inficiare la predetta conclusione. 6.3.1 Dapprima, circa la presenza degli zii e dei cugini del ricorrente in Svizzera, che ad un esame d'ufficio degli atti agli incarti, si trovano a degli stadi differenti della loro procedura d'asilo (cfr. dossier della SEM N [...], N [...] e N [...]), tale circostanza non risulta pertinente ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la domanda d'asilo del ricorrente. Difatti, essendo il ricorrente stato ritenuto maggiorenne, i predetti parenti del medesimo, non risultano essere membri della sua famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III. Per i medesimi motivi, anche le disposizioni di cui agli art. 8-12 RD III non sono quindi applicabili in specie, ed il ricorrente non può dunque neppure prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 6 par. 1 RD III (cfr. ricorso, p.to 6, pag. 9 del ricorso). 6.3.2 6.3.2.1 Tuttavia il ricorrente, nel suo gravame, chiede di essere incluso nella procedura d'asilo della famiglia affidataria dello zio F._______, visto il forte legame esistente con la medesima. Nel suo caso sarebbe difatti "psicologicamente insopportabile" di separarsi nuovamente dalla sua famiglia affidataria, come sarebbe pure confermato dall'F2 del 12 settembre 2023. Anche nel suo verbale RMNA, egli riferisce di opporsi ad un suo ritorno in Austria, in quanto vorrebbe vivere con il cugino in Svizzera (cfr. n. 19/11, p.to 8.01, pag. 9). Così facendo, egli si prevale, indirettamente, dell'applicazione dell'art. 8 CEDU, norma che garantisce la protezione della vita famigliare, le cui condizioni di applicazione possono essere ravvicinate a quelle dell'art. 16 par. 1 RD III, la quale deve pure essere considerata quale criterio di determinazione dello Stato membro competente (cfr. sentenza del Tribunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 5.1 e 5.2 con ulteriori rif. cit., F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1). 6.3.2.2 La giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minorenni che coabitano. In una tale circostanza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono eccezionalmente essere considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'art. 16 par. 1 RD III. Dalla formulazione di quest'ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza o di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico, non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). 6.3.2.3 Ora, venendo alla presente disamina, essendo il ricorrente stato ritenuto maggiorenne (cfr. supra consid. 5), ed anche volendo far astrazione della condizione di presenza assicurata o duratura in Svizzera - che non tutti i parenti dell'insorgente presenti su suolo elvetico adempiono - egli non prova né con i suoi asserti né con la documentazione agli atti, che vi sia un particolare rapporto di dipendenza con i medesimi ai sensi della giurisprudenza succitata. Invero, non è evincibile né dagli asserti da lui proposti in corso di procedura dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. n. 19/11, p.to 2.01 segg., pag. 5 segg.; 43/4; 48/3 e 49/2), né men che meno dal suo stato di salute o da quello dei suoi parenti, che essi necessitino di essere assistiti in modo importante o siano oggetto di cure permanenti nella loro vita quotidiana che solo un parente stretto sarebbe in grado di offrire loro. Invero, dall'incarto dell'insorgente, a parte una cefalea tensiva, curata con trattamento farmacologico (cfr. n. 59/2) ed una diagnosi di episodio depressivo di media gravità (cfr. n. 63/2) - quest'ultima sopraggiunta successivamente all'emissione della decisione avversata - non vi sono agli atti, o segnalate dall'insorgente con il ricorso, ulteriori patologie non già completamente curate (cfr. n. 16/2, 21/3, 25/2 e 26/2). Per quanto possa essere comprensibile che il ricorrente non voglia separarsi in particolare dalla famiglia con la quale ha vissuto buona parte della sua vita in Afghanistan, il cui attaccamento affettivo lo si ritrova anche agli atti (cfr. n. 19/11, p.to 8.01 seg., pag. 9 seg.; 43/4; 48/3; 49/2 e 63/2), tuttavia il ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta, né è deducibile dagli atti agli incarti, che sia in grado di dimostrare che il suo trasferimento possa pregiudicare la propria salute o quella dei parenti a causa di un particolare legame di dipendenza che si sarebbe instaurato, ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Al riguardo, si rimarca in particolar modo, come egli abbia intrapreso il viaggio, in parte, soltanto con la presenza di un cugino minorenne, e che è rimasto separato in particolare dalla famiglia dello zio F._______, per almeno circa (...). 6.3.2.4 Pertanto, il ricorrente, non può prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 8 par. 1 CEDU - né men che meno dell'art. 16 par. 1 RD III - per opporsi ad un suo trasferimento verso l'Austria. In tal senso, non v'era quindi alcun obbligo per la SEM d'includere il ricorrente nella procedura d'asilo della famiglia dello zio F._______.
7. Proseguendo nella disamina, il Tribunale ritiene, secondo giurisprudenza costante, che in Austria non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale F-4532/2023 del 28 agosto 2023 consid. 5, F-4295/2023 del 14 agosto 2023 consid. 4). L'insorgente, nel suo gravame, non ha peraltro sollevato nulla in merito. Si osserva inoltre in proposito che il ricorrente, al di là di un generico asserto di essere stato trattato male e picchiato nei Paesi in cui avrebbe soggiornato precedentemente al suo arrivo in Svizzera (cfr. n. 19/11, p.to 8.01, pag. 9), non ha apportato alcun indizio concreto e sostanziato che il precitato Stato membro, non si atterrebbe ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbe seriamente minacciata o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, in violazione del principio del divieto di respingimento, rispettivamente che egli rischierebbe di essere vittima, in Austria, di trattamenti contrari alle disposizioni delle Convenzioni internazionali alle quali pure il predetto Stato è parte. Egli non ha neppure apportato alcun indizio che possa far ritenere che l'Austria abbia violato o violerebbe in futuro le disposizioni delle direttive 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
8. Ritenuto poi quanto già sopra considerato al riguardo del suo legame con i famigliari presenti in Svizzera e del suo stato di salute, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Austria. Di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della "clausola di sovranità" prevista all'art. 17 par. 1 RD III. Nelle surriferite circostanze, non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in specie, l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, l'Austria è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
10. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le istanze dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
13. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 19 settembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in:Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: