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D-4402/2023

D-4402/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4 Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della presente causa con quella del presunto fratello dell'insorgente (dossier della SEM N [...], di cui alla procedura del Tribunale D-4399/2023), si rileva anzitutto che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nella presente disamina le due cause inerenti al ricorrente ed al supposto fratello (quest'ultimo di cui al ruolo D-4399/2023), che sono pure state oggetto di due decisioni separate da parte della SEM, per quanto pongano simili quesiti giuridici avendo presentato pure un unico memoriale ricorsuale, a differenza di quanto ritenuto nel precitato (cfr. pag. 3 del ricorso), non riguardano essenzialmente fattispecie coincidenti in ogni loro punto. Non appare pertanto giudizioso congiungere le cause. Tuttavia il Tribunale avrà cura che le medesime siano evase parallelamente. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante.

E. 5.1 Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché in più punti della decisione avversata sarebbe evincibile una violazione dell'obbligo di motivazione della medesima autorità, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). In particolare, l'insorgente lamenta che la SEM avrebbe omesso di accertare in modo concreto i rischi legati al suo trasferimento in Croazia, sia in rapporto alle violenze da lui subite da parte delle autorità croate, sia con riferimento alle condizioni d'accoglienza presenti in tale Paese - segnatamente circa la possibilità di accesso ad un alloggio e a delle cure mediche adeguati e necessari. L'accertamento medico adempiuto dalla SEM sarebbe inoltre incompleto, in quanto non avrebbe valutato i possibili rischi correlati ad un'interruzione del trattamento medico in corso, né avrebbe comunicato alle autorità croate la sua vulnerabilità o ancora sollecitato ed investigato le effettive e concrete condizioni d'accoglienza dopo il suo trasferimento in Croazia, in particolare della continuazione effettiva della sua presa a carico psichiatrica (cfr. p.to 6, pag. 4; p.to 8, pag. 6; p.to 10, pag. 13 seg. del ricorso). In merito all'accesso in Croazia alle cure mediche, l'autorità inferiore non avrebbe motivato in modo sufficientemente individualizzato la sua decisione (cfr. p.to 8, pag. 6 segg. del ricorso). Inoltre, nella decisione avversata, nessuna parola sarebbe stata spesa circa la presenza in Svizzera della madre del ricorrente, ben nota all'autorità inferiore, e che avrebbe dovuto condurre la predetta a pronunciarsi in merito sotto il profilo dell'art. 8 CEDU (cfr. p.to 8, pag. 8 del ricorso).

E. 5.2.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.2.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito (cfr. per il suo contenuto le sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2), il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.).

E. 5.2.3 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1).

E. 5.3 In relazione alla censura dell'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in rapporto allo stato di salute del ricorrente, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già varia documentazione medica concernente la sua situazione valetudinaria, dalla quale sono evincibili in modo chiaro le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure a lui prescritti (cfr. n. 18/2, 20/2, 21/2, 22/2, 24/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2 e 31/3). La situazione medica dell'insorgente è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 6), che si è espressa - in un apprezzamento anticipato - anche circa il consulto in psicoterapia ancora previsto (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione avversata). Agli occhi del Tribunale, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate del richiedente, di cui la SEM ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), quest'ultima autorità non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa a carico dell'insorgente da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, la SEM ha ritenuto che la sua situazione medica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento in Croazia (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), nonché che il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso alle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione impugnata). Il fatto solo che il ricorrente nel gravame non concordi con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio né all'obbligo di motivare la decisione da parte della SEM. Piuttosto, con tali censure, in realtà l'insorgente intende ottenere un apprezzamento diverso nel merito rispetto a quello esposto nell'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della sua procedura sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito (cfr. infra consid. 6 segg.). Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo derivante dalle disposizioni regolamentarie applicabili di segnalare alle autorità croate, in particolare lo stato di salute dell'insorgente. Quest'ultimo dovrà difatti essere riportato alle autorità croate poco prima del suo trasferimento in Croazia (cfr. art. 31 e 32 RD III). Per quanto poi attiene al sistema di accoglienza croato, l'autorità inferiore, seppure con una breve argomentazione, si è espressa in modo sufficientemente concreto ed individualizzato nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), e anche da questo profilo, non si possono quindi seguire le censure proposte nel ricorso dall'insorgente. Quanto presentato poi dall'autorità inferiore nella decisione avversata, per forgiare il proprio convincimento riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati (cfr. p.to II, pag. 4 seg.), come pure alle allegate carenze sistemiche, al contrario di quanto asserito dall'insorgente nel ricorso riferendosi anche a della giurisprudenza del Tribunale nel frattempo superata e concernente delle costellazioni differenti dal caso di specie, s'iscrive nell'attuale giurisprudenza dello scrivente Tribunale, che l'ha già ritenuta quale argomentazione sufficiente (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Peraltro, appare chiaramente dal provvedimento impugnato, che l'autorità resistente ha esaminato la situazione individuale dell'insorgente, argomentando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell'art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell'art. 3 CEDU da parte della Croazia (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata), anche tenendo conto della situazione specifica del ricorrente. Il provvedimento avversato risulta pertanto anche sotto tale profilo sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2). Altresì, per quanto sia corretto che l'autorità inferiore dovesse essere a conoscenza della presenza della madre dell'interessato in Svizzera (cfr. p.to 8, pag. 8 del ricorso), che risulta essere stata presente durante un consulto psichiatrico dell'interessato tenutosi il 24 maggio 2023 (cfr. n. 29/2). Tuttavia il Tribunale, come si vedrà anche più avanti (cfr. infra consid. 6.4 e 6.5), non ritiene che la SEM avrebbe dovuto sollevare d'ufficio tale questione, non essendo la circostanza della presenza in Svizzera della madre, pertinente ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la sua domanda d'asilo, e non avendo d'altronde il ricorrente sollevato nulla in merito in corso di procedura. Del resto, nell'ambito del suo gravame, l'insorgente ha avuto piena possibilità di esprimersi anche su tale elemento da lui avanzato per la prima volta nel ricorso. Pertanto, anche se una violazione del diritto di essere sentito, derivante da un difetto di motivazione del punto in questione da parte della SEM nella decisione impugnata, fosse ritenuta - circostanza non avvenuta in specie - la stessa sarebbe comunque stata completamente sanata in questa sede. Da ultimo, alla luce di quanto precede, nonché che dalla decisione avversata si evince in modo limpido che l'autorità inferiore ha preso in considerazione gli elementi giuridicamente rilevanti per la causa, per motivare il suo rifiuto di applicare, in casu, le clausole di sovranità (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione impugnata) come pure che non vi sia una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un suo trasferimento in Croazia (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata), non si ravvede anche in tal senso alcuna violazione del principio inquisitorio da parte della SEM.

E. 5.4 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno integralmente respinte. La conclusione formulata in subordine nel ricorso, tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria, deve di conseguenza pure essere respinta.

E. 6.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).

E. 6.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Circostanza che è stata confermata anche dall'insorgente (cfr. n. 12/3). Su tali presupposti, il 24 febbraio 2023, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente - entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 13/5). La Croazia ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico in data 10 marzo 2023, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico dell'insorgente (cfr. n. 19/2). A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in alcun modo come l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo (cfr. a tal proposito anche i suoi asserti nel colloquio Dublino, n. 12/3), si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III nella fattispecie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

E. 6.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione.

E. 6.3.1 In primo luogo, visto quanto osservato nel gravame (cfr. p.to 8, pag. 6 seg.), il Tribunale ritiene giudizioso rammentare che quantunque ai sensi degli art. 31 e 32 RD III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere - se del caso - alle autorità straniere competenti le informazioni che consentano un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di queste ultime autorità, del trasferimento di un richiedente nel loro territorio (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7 e D-2641/2017 dell'11 maggio 2017). Ciò vale anche per quanto concerne i trasferimenti Dublino in Croazia, anche all'ora attuale. Non si possono quindi seguire in merito le argomentazioni contrarie formulate nel ricorso dall'insorgente.

E. 6.3.2 In secondo luogo, circa gli asserti ricorsuali riguardo al rischio che, essendo stata la procedura d'asilo del ricorrente in Croazia ritirata, questi sarebbe eventualmente tenuto a ripresentare una nuova domanda d'asilo, esponendolo al reale rischio di ritrovarsi in condizioni degradanti, non riuscendo ad accedere al sistema d'asilo e d'accoglienza croato, si osserva quanto segue. Al di là di mere supposizioni ed allegazioni di parte, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che non avrà accesso al sistema d'asilo e di accoglienza croati in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), come si vedrà meglio anche in seguito (cfr. infra consid. 7 seg.).

E. 6.3.3 In terzo luogo, come a ragione motivato nella decisione avversata dalla SEM, gli asserti dell'insorgente che le autorità croate lo avrebbero obbligato al prelievo delle impronte digitali, malgrado la sua opposizione, e che lui non avrebbe voluto depositare in Croazia una domanda d'asilo (cfr. n. 12/3), risultano ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. In merito si rileva invero, come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).

E. 6.4.1 Si evince inoltre dalle asserzioni ricorsuali dell'insorgente, come sua madre, H._______ (dossier della SEM N [...]) sarebbe pure giunta in Svizzera il (...) maggio 2023, chiedendovi asilo, la quale si troverebbe in procedura celere, in attesa di essere convocata per svolgere la prima audizione sui motivi d'asilo (cfr. pag. 2 del ricorso).

E. 6.4.2 Ora, anche se da un esame d'ufficio degli atti dell'incarto summenzionato da parte del Tribunale, risulta che effettivamente la predetta sia entrata in Svizzera il (...) maggio 2023 e quivi abbia depositato una domanda d'asilo, la quale sarebbe tutt'ora pendente; tali circostanze non sono pertinenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la domanda d'asilo del ricorrente. Difatti, la madre dell'insorgente, non risulta essere un membro della sua famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III. A maggior ragione l'asserita cugina (...) che si troverebbe pure in procedura d'asilo (cfr. p.to 8, pag. 8), non rientra all'evidenza nella succitata norma.

E. 6.5.1 In merito a quanto sopra, nel suo gravame il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 8 CEDU in rapporto alla madre, la quale sarebbe analfabeta ed anche dal profilo dello stato di salute fisico e psichico non starebbe bene. Essa beneficerebbe per questo del supporto del ricorrente e del fratello, che la sosterrebbero per molte attività quotidiane, comprese l'accompagnamento presso l'infermeria per la misurazione della pressione e l'esecuzione di altri esami medici. Il ricorrente temerebbe che un suo allontanamento possa compromettere la salute della madre, con la quale si sarebbe instaurato un legame di dipendenza, oltre che la propria salute psichica, già molto delicata (cfr. pag. 2 del ricorso). La sua presenza, come quella del fratello, sarebbe quindi "estremamente importante" per la stessa e permetterebbe pure di limitare per lui le conseguenze psichiche legate alla loro separazione (cfr. p.to 8, pag. 8 del ricorso).

E. 6.5.2 Ora, le condizioni di applicazione dell'art. 8 par. 1 CEDU, norma che garantisce la protezione della vita famigliare, possono essere ravvicinate a quelle dell'art. 16 par. 1 RD III, la quale deve pure essere considerata quale criterio di determinazione dello Stato membro competente (cfr. sentenze del Tribunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 5.1 e 5.2 con ulteriori rif. cit., F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1). Giusta quest'ultima disposizione, laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami famigliari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

E. 6.5.3 Dal canto suo, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minorenni che coabitano. In una tale circostanza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono eccezionalmente essere considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'art. 16 par. 1 RD III. Dalla formulazione di quest'ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza o di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico, non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.).

E. 6.5.4 Tornando alla presente disamina, per quanto dalla documentazione prodotta con il ricorso dall'insorgente, come pure da un esame d'ufficio degli atti di cui al dossier N (...) da parte del Tribunale, si desuma che la madre del ricorrente sia affetta in particolare da ipotiroidismo, da lieve diabete tipo 2, dislipidemia, nonché presenti dei disturbi alla vista (cfr. F2 annessi dal ricorrente al gravame), tuttavia il Tribunale differisce da quanto addotto dall'insorgente nel ricorso. Invero, non è evincibile dal quadro valetudinario della madre, né men che meno dal suo (cfr. infra consid. 8.4), che il loro stato di salute li ponga in un legame di dipendenza particolare, ai sensi della giurisprudenza succitata, nel senso che essi necessitino di essere assistiti in modo importante o siano oggetto di cure permanenti nella loro vita quotidiana che solo un parente stretto sarebbe in grado di offrire loro. Per quanto possa essere comprensibile che il ricorrente non voglia separarsi dalla madre - il cui attaccamento affettivo si ritrova anche agli atti (cfr. n. 22/2 e 29/2) - nonché non si metta in dubbio che possa esserle d'aiuto per le sue attività pratiche quotidiane, tuttavia il ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta, né è deducibile dagli atti agli incarti, che sia in grado di dimostrare che il suo trasferimento possa pregiudicare la salute della madre o la propria a causa di un particolare legame di dipendenza che si sarebbe instaurato, ai sensi della giurisprudenza sopra citata.

E. 6.5.5 Pertanto, il ricorrente non può prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 8 par. 1 CEDU - né men che meno dell'art. 16 par. 1 RD III - per opporsi ad un suo trasferimento verso la Croazia.

E. 7.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Croazia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE).

E. 7.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti, possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 precitata consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale circa l'agire delle autorità di polizia croate nei confronti del ricorrente, allorché egli sarebbe giunto in Croazia, e le allegazioni dell'insorgente durante il breve soggiorno nel predetto Paese, così come le diverse citazioni giurisprudenziali e di rapporti di organizzazioni riportate nel ricorso, non sono atte a mutare la predetta conclusione. In merito, si rinvia anche ai considerandi successivi.

E. 7.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1 Resta ancora da esaminare se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 8.2 L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale sia delle violenze e dei maltrattamenti che avrebbe subito in Croazia sia del suo stato di salute, nonché delle condizioni degli alloggi e della situazione generale della procedura e d'accoglienza nel predetto Paese, per rinunciare al suo trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. Ciò in quanto una sua riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU.

E. 8.3 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni d'accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, anche se il Tribunale ritenesse verosimili le allegazioni per lo più generiche di maltrattamenti subiti dal ricorrente al momento del fermo di polizia come pure nel periodo di (...) trascorsi in prigione (cfr. n. 12/3), tali allegazioni non risultano comunque decisive dal profilo della conformità del trasferimento del richiedente in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). Ciò in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a I._______ dell'insorgente, del quale la Croazia ha esplicitamente accettato la ripresa in carico, rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre il Tribunale, neppure considerando quanto riportato nel ricorso dall'insorgente, non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto non ha mai addotto di essersi in passato indirizzato, ed a differenza di quanto genericamente sollevato nel suo ricorso in proposito (cfr. p.to 10, pag. 13), potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva accoglienza), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato. Altresì, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo né con i suoi asserti generici esposti in corso di procedura che egli avrebbe ricevuto un foglio di via dalle autorità croate (cfr. n. 12/3), né con quelli per nulla fondati presentati con il ricorso (cfr. p.to 10, pag. 13), che lo Stato di destinazione - che ha accettato espressamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, o ancora che lui non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro. A tal proposito, si rimarca come è il ricorrente stesso con i suoi asserti che ha riportato come egli si sia opposto strenuamente al rilevamento delle impronte digitali, ma che ha potuto proseguire liberamente il suo viaggio non appena le stesse gli sarebbero state prelevate (cfr. n. 12/3). Impronte dattiloscopiche che, come già sopra osservato, le autorità croate erano obbligate a rilevargli (cfr. supra consid. 6.3.3). Non si evince inoltre né dagli atti all'incarto né dalle allegazioni generiche esposte nel gravame, alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese.

E. 8.4.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 8.4.2 Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente, si constata dapprima come nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha dichiarato di non stare bene, a causa di una ferita infetta alla mano, della depressione di cui soffriva già in Iran e che in Croazia si sarebbe nuovamente presentata a causa dei maltrattamenti subiti nonché di non stare bene psicologicamente (cfr. n. 12/3). Per i predetti disturbi, dagli atti all'inserto sono invero rilevabili diverse visite mediche effettuate dall'insorgente, in esito alle quali egli presenta le diagnosi seguenti dal profilo somatico: una persistenza della sintomatologia algica a causa di un esito di corpo estraneo al pollice destro (cfr. n. 18/2 e 28/2), già in passato valutata chirurgicamente dove non si è evidenziata né osteite né corpo estraneo (cfr. n. 20/2); un episodio di lipotimia su calura e disidratazione in data (...) ed una sospetta malattia da reflusso gastroesafageo con terapia farmacologica impostata (cfr. n. 31/3). Dal profilo psichiatrico, è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali, per la quale gli sono stati prescritti regolari colloqui di sostegno psicologico e di psicoterapia, senza alcuna terapia farmacologica impostata (cfr. n. 21/2, 22/2, 24/2, 26/2, 27/2, 29/2, 30/2 e 36/2). Dall'ultimo F2 del 10 agosto 2023 presente agli atti, si evince segnatamente come l'umore del ricorrente sia in asse e non vi sia ansia. Malgrado riferisca di aver ricevuto una prima risposta negativa alla domanda d'asilo, tuttavia dicendosi rattristato, ha dichiarato che non sarebbe particolarmente preoccupato e sarebbe grato della presa a carico e delle cure (cfr. n. 36/2).

E. 8.4.3 Alla luce dello stato di salute testé descritto, pur non volendo in alcun modo sminuirlo, il Tribunale ritiene che dagli atti all'inserto non siano evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come lo stesso sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un rinvio del ricorrente in Croazia, che non potrebbe ivi essere trattato o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato. In tale contesto, non risulta inopportuno evidenziare come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dall'insorgente nel suo ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, anche ed in particolare dal profilo psichiatrico (cfr. le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Tali conclusioni non mutano neppure alla luce della circostanza citata dal ricorrente nel gravame che J._______ (K._______), una tra le tante organizzazioni presenti in Croazia per prodigare le cure mediche ai richiedenti l'asilo, abbia temporaneamente interrotto la sua attività (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale F-3733/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 3.3). Pertanto, se il ricorrente dovesse necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, o proseguire quelli già iniziati in Svizzera, potrà senz'altro fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). La citazione nel ricorso di un estratto del rapporto di L._______ del (...) (cfr. p.to 9, pag. 10 segg. del ricorso), il quale giunge ad un'altra valutazione circa l'accesso alle cure mediche in Croazia rispetto alla SEM ed al Tribunale, non è atto a mutare la predetta conclusione (cfr. sentenza del Tribunale E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3).

E. 8.4.4 Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa quindi alcuna ragione di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente, così come postulato dallo stesso nel suo ricorso (cfr. p.to 8, pag. 8 seg.; p.to 9, pag. 12 e p.to 10, pag. 14). A tal proposito, occorre rilevare come il Tribunale, nella sua costante giurisprudenza, ritenga, di regola, che le autorità svizzere non debbano richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali circa l'accesso ad un alloggio adeguato, a prestazioni materiali e a cure mediche per i richiedenti l'asilo. Il ricorrente potrà indirizzarsi alle autorità croate per richiedere le prestazioni a cui gli dà diritto la direttiva accoglienza, eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Inoltre, come già sopra rammentato, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione, sono tenute ad informare in modo adeguato e precedentemente al trasferimento del ricorrente le autorità croate, circa le circostanze ed i bisogni specifici medici dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2).

E. 8.5 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali.

E. 8.6 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 9 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

E. 10 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le istanze dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 16 agosto 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4402/2023 Sentenza del 28 agosto 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Simon Thurnheer, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Iran, rappresentato da Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 4 agosto 2023. Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2023, assieme al supposto fratello C._______ (dossier della SEM N [...]). Da ricerche intraprese dalla SEM il 15 febbraio 2023, in base ad un confronto delle impronte dattiloscopiche del richiedente con le informazioni contenute nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che il medesimo aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...). A.b Il 17 febbraio 2023 il richiedente l'asilo ha sottoscritto un mandato di rappresentanza a favore dei giuristi della Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale. A.c In data (...) febbraio 2023, l'interessato è stato sentito nell'ambito di un colloquio personale Dublino ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Nel colloquio, egli ha in particolare confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Croazia il (...), ma di non averlo fatto volontariamente, in quanto sarebbe stato obbligato a rilasciare le sue impronte digitali. Per questo motivo, la polizia croata lo avrebbe messo in prigione, detenendolo per (...) in un posto freddo, senza ricevere né cibo né acqua. Dopo (...), non resistendo più, in quanto si sarebbe sentito male e la sua mano gli avrebbe fatto molto male, sarebbe stato costretto a rilasciare le impronte. In seguito, la polizia croata gli avrebbe consegnato un foglio di via, riferendogli che poteva andarsene. Egli quindi, transitando dalla D._______ e dall'E._______ - senza alcun contatto con le autorità - sarebbe giunto in Svizzera. Ha inoltre dichiarato di non avere membri famigliari in Europa, eccetto il fratello, con il quale avrebbe sempre viaggiato dal suo espatrio. Questionato circa l'eventuale competenza della Croazia nella trattazione della sua domanda d'asilo, egli ha asserito di opporsi al suo rinvio nello stesso Stato, in quanto sarebbe stato maltrattato dalla polizia. Segnatamente al confine con la F._______, la polizia croata li avrebbe fermati, sequestrando loro i vestiti ed i cellulari perché non potessero filmare ciò che stava accadendo. In seguito sarebbero stati messi in una prigione molto fredda, senza consegnare loro né coperte, né cibo o acqua. In Croazia, per rilasciare le impronte, sarebbe inoltre stato minacciato di morte dalle autorità. Ivi non avrebbe quindi mai chiesto volontariamente l'asilo. Si è quindi opposto ad un suo ritorno in Croazia, in quanto in tale Paese lo avrebbero trattato in maniera brutale e violando i suoi diritti. Interrogato anche circa il suo stato di salute, egli ha asserito di non stare per nulla bene, a causa di una ferita che si sarebbe infettata già in Croazia e che non sarebbe ancora stata curata. Inoltre già in Iran avrebbe sofferto di depressione che dopo i maltrattamenti subiti in Croazia sarebbe tornata. Inoltre ha affermato di non sentirsi bene psicologicamente e che non capirebbe nulla della vita. A.d Sulla scorta delle predette informazioni, il 24 febbraio 2023, la SEM ha formulato all'indirizzo della Croazia, una domanda di ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Il 10 marzo 2023, l'autorità croata competente ha trasmesso la sua accettazione di ripresa in carico del richiedente, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. A.e Il 18 aprile 2023, tramite il suo rappresentante legale, il richiedente ha proposto alla SEM, in considerazione del suo stato di salute - e di quello del fratello - che fosse effettuata una perizia medica approfondita (cosiddetto "F4"), affinché si potesse disporre di una diagnosi completa. Inoltre, a causa delle problematiche di salute di quest'ultimo e del fratello, e delle condizioni di accoglienza presenti in Croazia, un'eventuale riammissione in tale Stato apparirebbe problematica. Ha quindi chiesto di valutare l'applicazione della clausola di sovranità al suo caso ed a quello del fratello e di trattare quindi le loro domande d'asilo in Svizzera. A.f Agli atti è inoltre presente diversa documentazione medica relativa allo stato di salute dell'interessato, di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto. B. Con decisione del 4 agosto 2023, notificata il 7 agosto 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-33/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia e l'esecuzione del predetto provvedimento, constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Con unico atto ricorsuale datato 14 agosto 2023 (cfr. risultanze processuali), la rappresentante legale dell'interessato ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) la decisione succitata, così come quella inerente al fratello dell'insorgente (di cui al dossier della SEM N [...]), chiedendo a titolo processuale la congiunzione delle cause dei due fratelli, la sospensione dell'esecuzione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale, l'insorgente ha concluso all'annullamento delle decisioni impugnate ed alla restituzione degli atti alla SEM per l'adozione della clausola di sovranità ed un esame nazionale della domanda d'asilo. In subordine, ha chiesto la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A supporto del ricorso, l'insorgente ha presentato quale nuova documentazione, in copia: la procura della presunta madre G._______ (di seguito anche: H._______), nonché due fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2) relativi alla predetta del 5 luglio 2023 rispettivamente del 24 luglio 2023. D. Il Tribunale, il 16 agosto 2023, ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

4. Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della presente causa con quella del presunto fratello dell'insorgente (dossier della SEM N [...], di cui alla procedura del Tribunale D-4399/2023), si rileva anzitutto che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nella presente disamina le due cause inerenti al ricorrente ed al supposto fratello (quest'ultimo di cui al ruolo D-4399/2023), che sono pure state oggetto di due decisioni separate da parte della SEM, per quanto pongano simili quesiti giuridici avendo presentato pure un unico memoriale ricorsuale, a differenza di quanto ritenuto nel precitato (cfr. pag. 3 del ricorso), non riguardano essenzialmente fattispecie coincidenti in ogni loro punto. Non appare pertanto giudizioso congiungere le cause. Tuttavia il Tribunale avrà cura che le medesime siano evase parallelamente. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. 5. 5.1 Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché in più punti della decisione avversata sarebbe evincibile una violazione dell'obbligo di motivazione della medesima autorità, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). In particolare, l'insorgente lamenta che la SEM avrebbe omesso di accertare in modo concreto i rischi legati al suo trasferimento in Croazia, sia in rapporto alle violenze da lui subite da parte delle autorità croate, sia con riferimento alle condizioni d'accoglienza presenti in tale Paese - segnatamente circa la possibilità di accesso ad un alloggio e a delle cure mediche adeguati e necessari. L'accertamento medico adempiuto dalla SEM sarebbe inoltre incompleto, in quanto non avrebbe valutato i possibili rischi correlati ad un'interruzione del trattamento medico in corso, né avrebbe comunicato alle autorità croate la sua vulnerabilità o ancora sollecitato ed investigato le effettive e concrete condizioni d'accoglienza dopo il suo trasferimento in Croazia, in particolare della continuazione effettiva della sua presa a carico psichiatrica (cfr. p.to 6, pag. 4; p.to 8, pag. 6; p.to 10, pag. 13 seg. del ricorso). In merito all'accesso in Croazia alle cure mediche, l'autorità inferiore non avrebbe motivato in modo sufficientemente individualizzato la sua decisione (cfr. p.to 8, pag. 6 segg. del ricorso). Inoltre, nella decisione avversata, nessuna parola sarebbe stata spesa circa la presenza in Svizzera della madre del ricorrente, ben nota all'autorità inferiore, e che avrebbe dovuto condurre la predetta a pronunciarsi in merito sotto il profilo dell'art. 8 CEDU (cfr. p.to 8, pag. 8 del ricorso). 5.2 5.2.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.2.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito (cfr. per il suo contenuto le sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2), il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). 5.2.3 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). 5.3 In relazione alla censura dell'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in rapporto allo stato di salute del ricorrente, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già varia documentazione medica concernente la sua situazione valetudinaria, dalla quale sono evincibili in modo chiaro le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure a lui prescritti (cfr. n. 18/2, 20/2, 21/2, 22/2, 24/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2 e 31/3). La situazione medica dell'insorgente è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 6), che si è espressa - in un apprezzamento anticipato - anche circa il consulto in psicoterapia ancora previsto (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione avversata). Agli occhi del Tribunale, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate del richiedente, di cui la SEM ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), quest'ultima autorità non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa a carico dell'insorgente da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, la SEM ha ritenuto che la sua situazione medica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento in Croazia (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), nonché che il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso alle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione impugnata). Il fatto solo che il ricorrente nel gravame non concordi con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio né all'obbligo di motivare la decisione da parte della SEM. Piuttosto, con tali censure, in realtà l'insorgente intende ottenere un apprezzamento diverso nel merito rispetto a quello esposto nell'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della sua procedura sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito (cfr. infra consid. 6 segg.). Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo derivante dalle disposizioni regolamentarie applicabili di segnalare alle autorità croate, in particolare lo stato di salute dell'insorgente. Quest'ultimo dovrà difatti essere riportato alle autorità croate poco prima del suo trasferimento in Croazia (cfr. art. 31 e 32 RD III). Per quanto poi attiene al sistema di accoglienza croato, l'autorità inferiore, seppure con una breve argomentazione, si è espressa in modo sufficientemente concreto ed individualizzato nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), e anche da questo profilo, non si possono quindi seguire le censure proposte nel ricorso dall'insorgente. Quanto presentato poi dall'autorità inferiore nella decisione avversata, per forgiare il proprio convincimento riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati (cfr. p.to II, pag. 4 seg.), come pure alle allegate carenze sistemiche, al contrario di quanto asserito dall'insorgente nel ricorso riferendosi anche a della giurisprudenza del Tribunale nel frattempo superata e concernente delle costellazioni differenti dal caso di specie, s'iscrive nell'attuale giurisprudenza dello scrivente Tribunale, che l'ha già ritenuta quale argomentazione sufficiente (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Peraltro, appare chiaramente dal provvedimento impugnato, che l'autorità resistente ha esaminato la situazione individuale dell'insorgente, argomentando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell'art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell'art. 3 CEDU da parte della Croazia (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata), anche tenendo conto della situazione specifica del ricorrente. Il provvedimento avversato risulta pertanto anche sotto tale profilo sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2). Altresì, per quanto sia corretto che l'autorità inferiore dovesse essere a conoscenza della presenza della madre dell'interessato in Svizzera (cfr. p.to 8, pag. 8 del ricorso), che risulta essere stata presente durante un consulto psichiatrico dell'interessato tenutosi il 24 maggio 2023 (cfr. n. 29/2). Tuttavia il Tribunale, come si vedrà anche più avanti (cfr. infra consid. 6.4 e 6.5), non ritiene che la SEM avrebbe dovuto sollevare d'ufficio tale questione, non essendo la circostanza della presenza in Svizzera della madre, pertinente ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la sua domanda d'asilo, e non avendo d'altronde il ricorrente sollevato nulla in merito in corso di procedura. Del resto, nell'ambito del suo gravame, l'insorgente ha avuto piena possibilità di esprimersi anche su tale elemento da lui avanzato per la prima volta nel ricorso. Pertanto, anche se una violazione del diritto di essere sentito, derivante da un difetto di motivazione del punto in questione da parte della SEM nella decisione impugnata, fosse ritenuta - circostanza non avvenuta in specie - la stessa sarebbe comunque stata completamente sanata in questa sede. Da ultimo, alla luce di quanto precede, nonché che dalla decisione avversata si evince in modo limpido che l'autorità inferiore ha preso in considerazione gli elementi giuridicamente rilevanti per la causa, per motivare il suo rifiuto di applicare, in casu, le clausole di sovranità (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione impugnata) come pure che non vi sia una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un suo trasferimento in Croazia (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata), non si ravvede anche in tal senso alcuna violazione del principio inquisitorio da parte della SEM. 5.4 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno integralmente respinte. La conclusione formulata in subordine nel ricorso, tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria, deve di conseguenza pure essere respinta. 6. 6.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 6.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Circostanza che è stata confermata anche dall'insorgente (cfr. n. 12/3). Su tali presupposti, il 24 febbraio 2023, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente - entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 13/5). La Croazia ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico in data 10 marzo 2023, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico dell'insorgente (cfr. n. 19/2). A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in alcun modo come l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo (cfr. a tal proposito anche i suoi asserti nel colloquio Dublino, n. 12/3), si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III nella fattispecie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. 6.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. 6.3.1 In primo luogo, visto quanto osservato nel gravame (cfr. p.to 8, pag. 6 seg.), il Tribunale ritiene giudizioso rammentare che quantunque ai sensi degli art. 31 e 32 RD III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere - se del caso - alle autorità straniere competenti le informazioni che consentano un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di queste ultime autorità, del trasferimento di un richiedente nel loro territorio (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7 e D-2641/2017 dell'11 maggio 2017). Ciò vale anche per quanto concerne i trasferimenti Dublino in Croazia, anche all'ora attuale. Non si possono quindi seguire in merito le argomentazioni contrarie formulate nel ricorso dall'insorgente. 6.3.2 In secondo luogo, circa gli asserti ricorsuali riguardo al rischio che, essendo stata la procedura d'asilo del ricorrente in Croazia ritirata, questi sarebbe eventualmente tenuto a ripresentare una nuova domanda d'asilo, esponendolo al reale rischio di ritrovarsi in condizioni degradanti, non riuscendo ad accedere al sistema d'asilo e d'accoglienza croato, si osserva quanto segue. Al di là di mere supposizioni ed allegazioni di parte, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che non avrà accesso al sistema d'asilo e di accoglienza croati in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), come si vedrà meglio anche in seguito (cfr. infra consid. 7 seg.). 6.3.3 In terzo luogo, come a ragione motivato nella decisione avversata dalla SEM, gli asserti dell'insorgente che le autorità croate lo avrebbero obbligato al prelievo delle impronte digitali, malgrado la sua opposizione, e che lui non avrebbe voluto depositare in Croazia una domanda d'asilo (cfr. n. 12/3), risultano ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. In merito si rileva invero, come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 6.4 6.4.1 Si evince inoltre dalle asserzioni ricorsuali dell'insorgente, come sua madre, H._______ (dossier della SEM N [...]) sarebbe pure giunta in Svizzera il (...) maggio 2023, chiedendovi asilo, la quale si troverebbe in procedura celere, in attesa di essere convocata per svolgere la prima audizione sui motivi d'asilo (cfr. pag. 2 del ricorso). 6.4.2 Ora, anche se da un esame d'ufficio degli atti dell'incarto summenzionato da parte del Tribunale, risulta che effettivamente la predetta sia entrata in Svizzera il (...) maggio 2023 e quivi abbia depositato una domanda d'asilo, la quale sarebbe tutt'ora pendente; tali circostanze non sono pertinenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la domanda d'asilo del ricorrente. Difatti, la madre dell'insorgente, non risulta essere un membro della sua famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III. A maggior ragione l'asserita cugina (...) che si troverebbe pure in procedura d'asilo (cfr. p.to 8, pag. 8), non rientra all'evidenza nella succitata norma. 6.5 6.5.1 In merito a quanto sopra, nel suo gravame il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 8 CEDU in rapporto alla madre, la quale sarebbe analfabeta ed anche dal profilo dello stato di salute fisico e psichico non starebbe bene. Essa beneficerebbe per questo del supporto del ricorrente e del fratello, che la sosterrebbero per molte attività quotidiane, comprese l'accompagnamento presso l'infermeria per la misurazione della pressione e l'esecuzione di altri esami medici. Il ricorrente temerebbe che un suo allontanamento possa compromettere la salute della madre, con la quale si sarebbe instaurato un legame di dipendenza, oltre che la propria salute psichica, già molto delicata (cfr. pag. 2 del ricorso). La sua presenza, come quella del fratello, sarebbe quindi "estremamente importante" per la stessa e permetterebbe pure di limitare per lui le conseguenze psichiche legate alla loro separazione (cfr. p.to 8, pag. 8 del ricorso). 6.5.2 Ora, le condizioni di applicazione dell'art. 8 par. 1 CEDU, norma che garantisce la protezione della vita famigliare, possono essere ravvicinate a quelle dell'art. 16 par. 1 RD III, la quale deve pure essere considerata quale criterio di determinazione dello Stato membro competente (cfr. sentenze del Tribunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 5.1 e 5.2 con ulteriori rif. cit., F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1). Giusta quest'ultima disposizione, laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami famigliari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. 6.5.3 Dal canto suo, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minorenni che coabitano. In una tale circostanza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono eccezionalmente essere considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'art. 16 par. 1 RD III. Dalla formulazione di quest'ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza o di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico, non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). 6.5.4 Tornando alla presente disamina, per quanto dalla documentazione prodotta con il ricorso dall'insorgente, come pure da un esame d'ufficio degli atti di cui al dossier N (...) da parte del Tribunale, si desuma che la madre del ricorrente sia affetta in particolare da ipotiroidismo, da lieve diabete tipo 2, dislipidemia, nonché presenti dei disturbi alla vista (cfr. F2 annessi dal ricorrente al gravame), tuttavia il Tribunale differisce da quanto addotto dall'insorgente nel ricorso. Invero, non è evincibile dal quadro valetudinario della madre, né men che meno dal suo (cfr. infra consid. 8.4), che il loro stato di salute li ponga in un legame di dipendenza particolare, ai sensi della giurisprudenza succitata, nel senso che essi necessitino di essere assistiti in modo importante o siano oggetto di cure permanenti nella loro vita quotidiana che solo un parente stretto sarebbe in grado di offrire loro. Per quanto possa essere comprensibile che il ricorrente non voglia separarsi dalla madre - il cui attaccamento affettivo si ritrova anche agli atti (cfr. n. 22/2 e 29/2) - nonché non si metta in dubbio che possa esserle d'aiuto per le sue attività pratiche quotidiane, tuttavia il ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta, né è deducibile dagli atti agli incarti, che sia in grado di dimostrare che il suo trasferimento possa pregiudicare la salute della madre o la propria a causa di un particolare legame di dipendenza che si sarebbe instaurato, ai sensi della giurisprudenza sopra citata. 6.5.5 Pertanto, il ricorrente non può prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 8 par. 1 CEDU - né men che meno dell'art. 16 par. 1 RD III - per opporsi ad un suo trasferimento verso la Croazia. 7. 7.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Croazia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE). 7.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti, possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 precitata consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale circa l'agire delle autorità di polizia croate nei confronti del ricorrente, allorché egli sarebbe giunto in Croazia, e le allegazioni dell'insorgente durante il breve soggiorno nel predetto Paese, così come le diverse citazioni giurisprudenziali e di rapporti di organizzazioni riportate nel ricorso, non sono atte a mutare la predetta conclusione. In merito, si rinvia anche ai considerandi successivi. 7.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Resta ancora da esaminare se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.2 L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale sia delle violenze e dei maltrattamenti che avrebbe subito in Croazia sia del suo stato di salute, nonché delle condizioni degli alloggi e della situazione generale della procedura e d'accoglienza nel predetto Paese, per rinunciare al suo trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. Ciò in quanto una sua riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU. 8.3 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni d'accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, anche se il Tribunale ritenesse verosimili le allegazioni per lo più generiche di maltrattamenti subiti dal ricorrente al momento del fermo di polizia come pure nel periodo di (...) trascorsi in prigione (cfr. n. 12/3), tali allegazioni non risultano comunque decisive dal profilo della conformità del trasferimento del richiedente in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). Ciò in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a I._______ dell'insorgente, del quale la Croazia ha esplicitamente accettato la ripresa in carico, rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre il Tribunale, neppure considerando quanto riportato nel ricorso dall'insorgente, non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto non ha mai addotto di essersi in passato indirizzato, ed a differenza di quanto genericamente sollevato nel suo ricorso in proposito (cfr. p.to 10, pag. 13), potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva accoglienza), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato. Altresì, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo né con i suoi asserti generici esposti in corso di procedura che egli avrebbe ricevuto un foglio di via dalle autorità croate (cfr. n. 12/3), né con quelli per nulla fondati presentati con il ricorso (cfr. p.to 10, pag. 13), che lo Stato di destinazione - che ha accettato espressamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, o ancora che lui non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro. A tal proposito, si rimarca come è il ricorrente stesso con i suoi asserti che ha riportato come egli si sia opposto strenuamente al rilevamento delle impronte digitali, ma che ha potuto proseguire liberamente il suo viaggio non appena le stesse gli sarebbero state prelevate (cfr. n. 12/3). Impronte dattiloscopiche che, come già sopra osservato, le autorità croate erano obbligate a rilevargli (cfr. supra consid. 6.3.3). Non si evince inoltre né dagli atti all'incarto né dalle allegazioni generiche esposte nel gravame, alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. 8.4 8.4.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.4.2 Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente, si constata dapprima come nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha dichiarato di non stare bene, a causa di una ferita infetta alla mano, della depressione di cui soffriva già in Iran e che in Croazia si sarebbe nuovamente presentata a causa dei maltrattamenti subiti nonché di non stare bene psicologicamente (cfr. n. 12/3). Per i predetti disturbi, dagli atti all'inserto sono invero rilevabili diverse visite mediche effettuate dall'insorgente, in esito alle quali egli presenta le diagnosi seguenti dal profilo somatico: una persistenza della sintomatologia algica a causa di un esito di corpo estraneo al pollice destro (cfr. n. 18/2 e 28/2), già in passato valutata chirurgicamente dove non si è evidenziata né osteite né corpo estraneo (cfr. n. 20/2); un episodio di lipotimia su calura e disidratazione in data (...) ed una sospetta malattia da reflusso gastroesafageo con terapia farmacologica impostata (cfr. n. 31/3). Dal profilo psichiatrico, è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali, per la quale gli sono stati prescritti regolari colloqui di sostegno psicologico e di psicoterapia, senza alcuna terapia farmacologica impostata (cfr. n. 21/2, 22/2, 24/2, 26/2, 27/2, 29/2, 30/2 e 36/2). Dall'ultimo F2 del 10 agosto 2023 presente agli atti, si evince segnatamente come l'umore del ricorrente sia in asse e non vi sia ansia. Malgrado riferisca di aver ricevuto una prima risposta negativa alla domanda d'asilo, tuttavia dicendosi rattristato, ha dichiarato che non sarebbe particolarmente preoccupato e sarebbe grato della presa a carico e delle cure (cfr. n. 36/2). 8.4.3 Alla luce dello stato di salute testé descritto, pur non volendo in alcun modo sminuirlo, il Tribunale ritiene che dagli atti all'inserto non siano evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come lo stesso sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un rinvio del ricorrente in Croazia, che non potrebbe ivi essere trattato o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato. In tale contesto, non risulta inopportuno evidenziare come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dall'insorgente nel suo ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, anche ed in particolare dal profilo psichiatrico (cfr. le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Tali conclusioni non mutano neppure alla luce della circostanza citata dal ricorrente nel gravame che J._______ (K._______), una tra le tante organizzazioni presenti in Croazia per prodigare le cure mediche ai richiedenti l'asilo, abbia temporaneamente interrotto la sua attività (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale F-3733/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 3.3). Pertanto, se il ricorrente dovesse necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, o proseguire quelli già iniziati in Svizzera, potrà senz'altro fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). La citazione nel ricorso di un estratto del rapporto di L._______ del (...) (cfr. p.to 9, pag. 10 segg. del ricorso), il quale giunge ad un'altra valutazione circa l'accesso alle cure mediche in Croazia rispetto alla SEM ed al Tribunale, non è atto a mutare la predetta conclusione (cfr. sentenza del Tribunale E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3). 8.4.4 Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa quindi alcuna ragione di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente, così come postulato dallo stesso nel suo ricorso (cfr. p.to 8, pag. 8 seg.; p.to 9, pag. 12 e p.to 10, pag. 14). A tal proposito, occorre rilevare come il Tribunale, nella sua costante giurisprudenza, ritenga, di regola, che le autorità svizzere non debbano richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali circa l'accesso ad un alloggio adeguato, a prestazioni materiali e a cure mediche per i richiedenti l'asilo. Il ricorrente potrà indirizzarsi alle autorità croate per richiedere le prestazioni a cui gli dà diritto la direttiva accoglienza, eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Inoltre, come già sopra rammentato, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione, sono tenute ad informare in modo adeguato e precedentemente al trasferimento del ricorrente le autorità croate, circa le circostanze ed i bisogni specifici medici dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2). 8.5 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali. 8.6 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

10. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le istanze dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

13. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 16 agosto 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: