Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4978/2023 Sentenza del 21 settembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Rosa Maisto, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 settembre 2023. Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 23 luglio 2023, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica EURODAC del 26 luglio 2023, da cui si evince che il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Croazia il (...) luglio 2023, la procura conferita dall'interessato in data 27 luglio 2023 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale dell'8 agosto 2023 del colloquio personale conformemente all'art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III), la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità croate dell'8 agosto 2023, l'accettazione del 5 settembre 2023 delle autorità croate della richiesta di ripresa in carico, in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III, la decisione della SEM del 7 settembre 2023, notificata il giorno seguente, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Croazia, il ricorso del 15 settembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso, in limine alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla concessione dell'effetto sospensivo; in via principale all'annullamento della precitata decisione e l'accoglimento dell'impugnativa e in via subordinata alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione ovvero il completamento dell'istruzione, a garanzia di un accertamento esaustivo della situazione dell'interessato, altresì l'insorgente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 Lasi [SR 142.31]), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel corso del colloquio Dublino l'interessato non ha confermato di essere entrato illegalmente in Croazia il (...) luglio 2023 e di aver domandato in medesima data asilo nel precitato Paese; che a tal proposito egli ha però specificato di esser stato fermato in Croazia al suo terzo tentativo di entrata illegale, ma di non aver compreso quanto stava succedendo in quanto non era presente un interprete; che inoltre, egli sarebbe rimasto su suolo croato cinque o sei giorni e in seguito egli si sarebbe recato dapprima in Slovenia e Italia ed infine in Svizzera (cfr. atto SEM 13/3), che dipoi, posto di fronte alla possibile competenza della Croazia per l'analisi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di non voler essere rinviato in Croazia poiché in quest'ultimo Paese egli sarebbe stato trattato male, picchiato e minacciato dal passatore che l'avrebbe accompagnato dall'Afghanistan, in quanto non l'avrebbe pagato; che inoltre, durante i suoi tentativi di entrata illegale egli sarebbe stato picchiato con dei bastoni e preso a calci anche dalla polizia (cfr. atto SEM 13/3), che nella querelata decisione l'autorità inferiore, ha innanzitutto constatato la competenza della Croazia per il prosieguo della procedura; che in seguito, è stata esclusa la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussisterebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, in riferimento alle affermazioni di trattamenti illegali in Croazia, l'autorità di prima istanza ha osservato come il comportamento scorretto di alcuni membri delle forze di sicurezza croate non significa un uso sistematico della violenza contro i migranti ma tali abusi sarebbero da ricondurre al comportamento scorretto di agenti di polizia e di guardie operanti nelle zone di frontiere; che inoltre, ha evidenziato come nel caso in cui l'interessato si dovesse in futuro (ri-)trovare vittima di illeciti, sarà suo compito sollevare la violazione dei suoi diritti fondamentali utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità croate; che infine, la SEM ha valutato lo stato di salute del richiedente ritenendolo non ostativo al suo trasferimento verso la Croazia, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta integralmente la decisione di non entrata nel merito della SEM; che in particolare, egli ritiene che l'autorità di prima istanza sarebbe incorsa in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente determinanti; che a suo dire, l'insufficiente istruzione della sua situazione iniziale non avrebbe permesso di comprendere il rischio reale derivante dalla presenza, sul territorio croato, dei passatori con i quali egli avrebbe contratto un debito che egli tutt'ora non sarebbe in grado di saldare; che egli sarebbe fuggito dalla Croazia, a fronte dell'agire impunito dei passatori in assenza di tutela ad opera delle forze di polizia locali; che invero, quest'ultime avrebbero agito con coercizione nei suoi confronti all'atto del prelevamento delle impronte digitali; che pertanto, sarebbe doveroso chiarire se le autorità croate siano effettivamente in grado di garantirgli protezione; che inoltre, egli rimprovera all'autorità inferiore di non aver chiarito i fatti medici prima di disporre il suo trasferimento nonostante le esperienze traumatiche vissute e la sua richiesta di una consulenza terapeutica; che dipoi, egli sottolinea come la valutazione circa l'esistenza di seri motivi - che consentano di ritenere un rischio reale di trattamenti inumani nel Paese di destinazione - avrebbe dovuto inglobare anche una retta disamina delle condizioni attuali del sistema di accoglienza croato; che dunque egli ritiene necessaria la cassazione della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM, affinché venga rivalutata l'applicazione della clausola di sovranità, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nel caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6, 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che inoltre, si rammenta come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1); che al contrario, tramite il principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only") il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), che altresì, in merito all'obbligo di fornire le impronte digitali, si osserva come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]), che, nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia, il (...) luglio 2023 (cfr. atto SEM 8/1), che altresì, l'autorità di prima istanza ha presentato una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III alle competenti autorità croate (cfr. atto SEM 14/5), che il 5 settembre 2023, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Croazia, in applicazione dell'art. 20 cpv. 5 RD III (cfr. atto SEM 17/2), che di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data, che, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. sentenza del TAF E-5883/2022 del 15 marzo 2023 consid. 6.2 con relativi riferimenti), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che lo scrivente Tribunale - confrontato con casi di procedura di ripresa in carico («take back») - ha già avuto modo di evidenziare come il sistema d'accoglienza croato, benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti, non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti («push-backs»; cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; fra le altre anche le sentenze del TAF D-4402/2023 del 28 agosto 2023 consid 7.2, D-3639/2023 del 25 luglio 2023 consid. 7 e D-3549/2023 del 30 giugno 2023), che conseguentemente, le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire la suesposta presunzione, che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che la Croazia infatti, nel suo scritto del 5 settembre 2023, ha accettato di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person») (cfr. atto SEM 17/2), che il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che inoltre, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì, per quanto concerne i maltrattamenti subiti da parte dei passatori e il rischio di esserne nuovamente vittima in caso di trasferimento in Croazia, si costata come il ricorrente avrebbe deciso di lasciare il Paese dopo soli 5/6 giorni senza adire alle vie legali; che perciò, sarà compito dell'insorgente, rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-3639/2023 del 25 luglio 2023 consid. 8.3.3 e D-5272/2022 del 28 novembre 2022); che di conseguenza, la censura inerente ad un accertamento incompleto riguardo l'effettiva protezione da parte delle autorità croate va respinta, che infine, per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente si osserva che egli ha dichiarato in sede di colloquio Dublino di stare bene fisicamente, nonostante le violenze subite da parte dei passatori, ma di avere però problemi psicologici, quali difficoltà a dormire, stress e irrequietezza; che inoltre, su specifica domanda della rappresentante legale egli ha asserito di non essere ancora stato sottoposto a controlli medici sebbene lo abbia richiesto (cfr. atto SEM 13/3), che dagli atti all'incarto non risulta alcuna informazione medica; che quand'anche non vi sia ancora una diagnosi per gli eventuali problemi psicologici, non vi sono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Croazia, che ad ogni modo, è opportuno evidenziare come in linea di principio il Paese in questione disponga di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-4402/2023 consid 8.4.3 e D-3639/2023 consid. 8.3.2.3) che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà beneficiare - ove necessario - di trattamenti e di accertamenti medici supplementari, che, pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura, in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza); che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25, 29 RD III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che con il provvedimento impugnato l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che per il medesimo motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: