Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3549/2023 Sentenza del 30 giugno 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Barbara Balmelli; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, CFA Chiasso, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 14 giugno 2023 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) marzo 2023, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica EURODAC del 9 marzo 2023, da cui si evince che il richiedente aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Bulgaria ed in Croazia il (...) febbraio 2023 rispettivamente il (...) marzo 2023, la procura conferita dall'interessato in data 10 marzo 2023 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale del 16 marzo 2023 del colloquio personale conformemente all'art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III), la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità bulgare del 16 marzo 2023, il rifiuto del 23 marzo 2023 da parte delle precitate autorità bulgare, la domanda di riesame basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III della SEM inoltrata in stessa data alle autorità bulgare e il successivo rifiuto del 7 aprile 2023, la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III presentata dalla SEM alle competenti autorità croate dell'11 aprile 2023, l'accettazione del 24 aprile 2023 delle autorità croate della richiesta di ripresa in carico, in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III, la documentazione medica agli atti, la decisione della SEM del 14 giugno 2023, notificata il 15 giugno 2023, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Croazia, la cessazione del mandato con la rappresentanza legale del 15 giugno 2023, il ricorso del 22 giugno 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso, preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla concessione dell'effetto sospensivo; in via principale all'annullamento della precitata decisione e l'accoglimento dell'impugnativa, altresì l'insorgente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, la sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione dell'allontanamento del 23 giugno 2023, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 Lasi [SR 142.31]), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel corso del colloquio Dublino l'interessato ha asserito di essere stato fermato in Croazia dalla polizia e di essere stato portato in un campo profughi, dove avrebbero rilevato le impronte digitali; che egli non avrebbe ricevuto alcuna informazione, sarebbe stato rinchiuso per 24 ore in una camera con altre 12 persone e successivamente sarebbe stato rilasciato e portato ad una stazione (cfr. atto SEM 13/3), che dipoi, posto di fronte alla possibile competenza della Croazia per l'analisi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di non voler essere rinviato in Croazia poiché le autorità di polizia non si sarebbero interessate alla sua critica situazione, nemmeno se avesse voluto presentare una domanda d'asilo; che inoltre, egli non riterrebbe la Croazia un paese sicuro e non sarebbe comunque stata sua intenzione chiedere asilo in tale Paese (cfr. atto SEM 13/3), che nella querelata decisione l'autorità inferiore, ha innanzitutto constatato la competenza della Croazia per il prosieguo della procedura; che in seguito, è stata esclusa la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussisterebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, in riferimento alle affermazioni di trattamenti illegali in Croazia, l'autorità di prima istanza ha osservato come il comportamento scorretto di alcuni membri delle forze di sicurezza croate non significa un uso sistematico della violenza contro i migranti; che inoltre, per quanto concerne il suo lo stato di salute, la SEM ha ritenuto l'accertamento dei fatti sanitari concluso ed ha costatato come la situazione medica dell'interessato non rappresenterebbe un ostacolo ad un trasferimento in Croazia, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta la competenza croata al trattamento della domanda d'asilo; che in primo luogo, egli osserva come le autorità bulgare avrebbero respinto la richiesta di ripresa in carico ritenendolo un minore non accompagnato; che a suo dire, la SEM avrebbe dovuto svolgere un accertamento più preciso in merito alla sua età; che inoltre, il ricorrente ribadisce che in Croazia egli non avrebbe ricevuto nessuna informazione; che infatti, una volta registrato, non avrebbe più avuto alcun contatto con le precitate autorità; che altresì, egli sarebbe stato vittima di maltrattamenti e soffrirebbe di problematiche psicosomatiche riconducibili a tali violenze; che dipoi, l'autorità inferiore non avrebbe intrapreso gli accertamenti sufficienti riguardo al sistema d'accoglienza in Croazia; che a suo dire, in caso di rinvio, il suo stato di salute rischierebbe di essere compromesso seriamente; che a tal proposito, egli rileva come nel suddetto Paese vi sarebbe una possibilità limitata di ricevere cure psichiatriche; che dunque, l'autorità di prima istanza non avrebbe preso sufficientemente in considerazione la sua situazione individuale; che pertanto, la SEM avrebbe dovuto rinunciare al suo trasferimento verso la Croazia adottando la clausola di sovranità, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nel caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6, 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, che il ricorrente ha depositato due domande d'asilo pregresse in Bulgaria e in Croazia, il 14 febbraio 2023 rispettivamente il 3 marzo 2023 (cfr. atto SEM 8/1), riscontro fra l'altro da lui confermato durante il colloquio Dublino (cfr. atto SEM 13/3), che inoltre, il Tribunale osserva che, sebbene il richiedente in Bulgaria ha dichiarato di essere nato il (...) e pertanto di essere minorenne, in seguito - sia in Croazia che in Svizzera - si è presentato con altre date di nascita, rispettivamente il (...) e (...) (cfr. atti SEM 2/2, 32/2); che dunque, egli per ben due volte si è dichiarato maggiorenne; che oltretutto, nel corso della procedura di prima istanza, non ha mai asserito di essere un minore; che pertanto, la censura ricorsuale in merito ad un accertamento incompleto della sua età risulta pretestuosa, che altresì, l'autorità di prima istanza ha presentato - dopo il rifiuto da parte delle autorità bulgare e nei termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III alle competenti autorità croate (cfr. atto SEM 26/6), che il 24 aprile 2023, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Croazia, in applicazione dell'art. 20 cpv. 5 RD III (cfr. atto SEM 32/2), che di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data, che, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. sentenza del TAF E-5883/2022 del 15 marzo 2023 consid. 6.2 con relativi riferimenti), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che lo scrivente Tribunale - confrontato con casi di procedura di ripresa in carico («take back») - ha già avuto modo di evidenziare come il sistema d'accoglienza croato, benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti, non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti («push-backs»; cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; fra le altre anche le sentenze del TAF D-5273/2022 dell'8 novembre 2022; F-3903/2022 del 16 settembre 2022 consid. 4; F-1653/2022 del 21 aprile 2022 consid. 6.2), che conseguentemente, le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire la suesposta presunzione, che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che la Croazia infatti, nel suo scritto del 24 aprile 2023, ha accettato di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person») (cfr. atto SEM 32/2), che il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che altresì, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che inoltre, con la sua impugnativa, l'insorgente allega uno stato di salute precario e la necessità di una continua presa in carico medica, che in proposito, v'è anzitutto da ricordare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può, però, anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre il ricorrente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che il ricorrente in sede di colloquio Dublino ha dichiarato di essere stato dal medico e di stare bene di salute (cfr. atto SEM 13/3), che nella decisione impugnata, alla quale si rimanda, l'autorità inferiore ha preso in considerazioni la totalità degli atti medici all'incarto (cfr. decisione impugnata pt. II, pag. 6-7; cfr. atti SEM 22/2, 29/2, 30/2, 31/3, 33/2, 34/2, 36/2, 37/3); che altresì, il Tribunale osserva che prima dell'emanazione del procedimento sindacato l'autorità inferiore ha consultato presso l'infermeria del Centro Medic Help (cfr. atto SEM 39/1), che pertanto, alla luce dei referti medici di cui all'inserto il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v'erano elementi per sospettare che i disturbi in parola potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che il quadro clinico dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione del trasferimento, che per quanto riguarda lo stato di salute attuale dell'insorgente, si riscontra che in data 15 e 16 giugno 2023 egli ha avuto due crisi conversive (cfr. atti SEM 44/2 e 45/2); che a seguito di entrambi le visite egli è stato dimesso in condizioni generali buone ed è stato informato in merito al comportamento da adottare nella continuità delle cure, che ad ogni modo, è opportuno evidenziare come in linea di principio la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. nello stesso senso sentenze del TAF E-3217/2022 del 2 agosto 2022 consid. 5.3); che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà beneficiare - ove necessario - di trattamenti e di accertamenti medici supplementari, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell'arrivo e dei problemi di salute dell'interessato (cfr. art. 31 RD III); ciò che peraltro è già stato fatto mediante il documento «modalità di trasferimento», che, pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 RD III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che con il provvedimento impugnato l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che per il medesimo motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 23 giugno 2023 decadono con la presente sentenza (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/ Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: