Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5273/2022 Sentenza del 28 novembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nata il (...), B._______, nata il (...), Russia, entrambe patrocinate da Elena Formisano, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 8 novembre 2022 / N (...). Visto le domande d'asilo che A._______ insieme alla figlia minorenne B._______, hanno presentato in Svizzera il 15 ottobre 2022, le visite mediche del 19 ottobre 2022 e del 20 ottobre 2022, i mezzi di prova versati agli atti in corso di procedura, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 20 ottobre 2022, da cui si evince che le richiedenti l'asilo avevano già depositato una domanda d'asilo in Croazia il (...) settembre 2022, la richiesta di ripresa in carico delle richiedenti del 21 ottobre 2022 presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità croate, le procure conferite dalle interessate in data 21 ottobre 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale del 2 novembre 2022 del colloquio personale conformemente all'art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), l'accettazione del 4 novembre 2022 delle autorità croate della richiesta di ripresa in carico, in applicazione dell'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III, la decisione della SEM dell'8 novembre 2022, notificata il 10 novembre 2022, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento delle interessate verso la Croazia, il ricorso del 17 novembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 novembre 2022) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale le ricorrenti hanno concluso, preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla concessione dell'effetto sospensivo; in via principale all'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché questa effettui l'esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; altresì le insorgenti hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, le fotografie della ricorrente in seguito al pestaggio subito nel Paese di origine allegate al ricorso, la sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione dell'allontanamento del 18 novembre 2022, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel corso del colloquio Dublino l'interessata ha confermato di aver domandato asilo in Croazia il (...) settembre 2022 e di aver alloggiato per circa 6-7 giorni assieme alla figlia in un centro per rifugiati; che di seguito sarebbero transitate in C._______, dove la polizia le avrebbe fermate e le avrebbe preso le impronte digitali; che in seguito sarebbero venute in Svizzera per chiedere asilo in data (...) ottobre 2022, che dipoi, posta di fronte alla possibile competenza della Croazia per l'analisi della sua domanda d'asilo, l'interessata ha dichiarato di non voler essere rinviata in Croazia perché lì (...) entrerebbero senza visto e la porterebbero via con la forza, pertanto ella temerebbe di venir trovata e uccisa, che per quanto concerne i motivi che si opporrebbe difronte a un ritorno in Croazia della figlia, la ricorrente ha affermato che in tale Paese non sarebbe per lei possibile studiare; che inoltre, sul suolo croato vi sarebbero state molte famiglie (...) e quando la minore sarebbe stata fuori a giocare l'avrebbero seguita e le avrebbero detto di rientrare nel Centro, visto che in (...) una ragazza non avrebbe l'autorizzazione per uscire da sola, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, ha innanzitutto constatato la competenza della Croazia per il prosieguo della procedura; che in particolare la SEM ha puntualizzato come i motivi personali fatti valere dall'interessata, ossia la possibilità di studio per la figlia, non possono essere presi in considerazione; che in seguito, è stata esclusa la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussisterebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, l'autorità di prima istanza ha asserito come da accertamenti a cura dell'ambasciata di Svizzera in Croazia sarebbe emerso che le persone vulnerabili, come ad esempio i minorenni, beneficerebbero di un sostegno particolare da parte delle autorità croate per quanto riguarda l'alloggio, l'assistenza, la scolarizzazione e l'integrazione; che a dire della SEM il fatto che le interessate avrebbero soggiornato una sola settimana in Croazia, non avrebbe permesso alle autorità croate di gestire il loro caso; che infine, non vi sarebbero indicazioni che le richiedenti soffrirebbero di problemi di salute la cui gravità o specificità implicherebbe la rinuncia al loro trasferimento in Croazia, che in sede ricorsuale, le insorgenti sottolineano innanzitutto che la SEM avrebbe svolto un accertamento medico, soprattutto psicologico, incompleto; che in particolare A._______ sostiene che avrebbe spiegato di necessitare di una presa a carico psicologica a causa delle violenze subite nel Paese d'origine; che però, non avrebbe ancora potuto beneficiare di un consulto psichiatrico a causa dei repentini trasferimenti da un Centro federale d'asilo all'altro; che a suo dire, anche la situazione della figlia dovrebbe essere investigata in quanto sarebbe molto nervosa e triste e avrebbe manifestato intenti suicidali; che inoltre, rileva che la SEM non avrebbe richiesto a Medic-Help l'eventuale esistenza di ulteriori appuntamenti medici; che di seguito le ricorrenti rimproverano all'autorità di prima istanza di non aver segnalato alle autorità croate le loro condizioni specifiche e di non aver richiesto informazioni o garanzie particolari in merito all'accesso ad un eventuale presa a carico psicologica/psichiatrica e ad un alloggio adeguato; che altresì, rilevano che dalle informazioni fornite dalla Croazia con l'accettazione della richiesta di take back non si potrebbe evincere che la loro domanda d'asilo sarà effettivamente esaminata; che dipoi le interessate rimproverano alla SEM di essersi limitata a richiamare le Direttive e convenzioni internazionali di cui lo Stato croato è firmatario senza considerare in maniera individualizzata le loro allegazioni, in merito alle condizioni durante il loro soggiorno e l'accesso alle cure mediche necessarie; che infine osservano che non sarebbe nemmeno possibile escludere con certezza un possibile loro respingimento verso il loro Paese d'origine, nonostante vengano trasferite (...) D._______; che pertanto, ritengono che la SEM avrebbe dovuto rinunciare al trasferimento verso la Croazia adottando la clausola di sovranità, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6, 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'«EURODAC», che le ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo in Croazia il (...) settembre 2022 (cfr. atto SEM 13/1), riscontro fra l'altro confermato dalla ricorrente durante il colloquio Dublino, che nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, la SEM ha presentato alle autorità croate competenti una richiesta di ripresa in carico delle interessate fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 15/5), che il 4 novembre 2022, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento delle ricorrenti verso la Croazia, in applicazione dell'art. 20 cpv. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 25/2), che di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data, che per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. recentemente, sentenza del Tribunale E-2381/2022 del 9 giugno 2022 consid. 5.3), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che lo scrivente Tribunale - confrontato con casi di procedura di ripresa in carico («take back») - ha già avuto modo di evidenziare come il sistema d'accoglienza croato - benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti - non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti («push-backs»; cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-3903/2022 del 16 settembre 2022 consid. 4; F-1653/2022 del 21 aprile 2022 consid. 6.2; D-1404/2022 del 30 marzo 2022; D-735/2022 del 28 febbraio 2022 consid. 6.5.2), che iscrivendosi in tale contesto, né i rapporti richiamati con l'impugnativa così come neppure le allegazioni ricorsuali permettono di sovvertire la suesposta presunzione, che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che le ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderle in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che la Croazia ha infatti, nella sua accettazione del 4 novembre 2022, da una parte confermato che la ricorrente, assieme alla figlia minorenne, ha depositato una domanda di protezione in tale Stato («The person lodged a formal application for international protection on [...]/10/2022. She left the Reception Centre on [...]/10//2022 before the interview»), mentre dall'altra, ha accettato di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person») (cfr. atto SEM 25/2), che inoltre, le ricorrenti non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandole in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinte in un tale paese, che in seguito, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe le ricorrenti al rischio di essere private del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, con la loro impugnativa, le insorgenti allegano uno stato di salute precario, necessitante maggiori esami clinici soprattutto dal punto di vista psicologico/psichiatrico, che in proposito, v'è anzitutto da ricordare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può, però, anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffrono le ricorrenti sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che la ricorrente in sede di colloquio Dublino ha dichiarato di soffrire spesso di mal di testa da quando sarebbe stata picchiata da persone (...) nel suo Paese; che invece la figlia sarebbe molto nervosa, che dall'esame dell'incarto, la SEM ha costatato che agli atti risulterebbero unicamente due documenti medici; che nello specifico, dalla lettera di dimissione della ragazza dal pronto soccorso pediatrico del 19 ottobre 2022 viene esclusa un'infezione da (...) e si apprende che ella soffrirebbe di (...) (cfr. atto SEM 11/1); che parimenti, dal referto medico del 20 ottobre 2022 della madre viene esclusa un'infezione di (...) (cfr. atto SEM 18/3), che pertanto, alla luce dei referti medici di cui all'inserto il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v'erano elementi per sospettare che i disturbi in parola potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che il quadro clinico delle insorgenti risultava dunque sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione del trasferimento, che vista la doglianza ricorsuale in merito al mancato consulto da parte della SEM presso l'infermeria del Centro Medic Help sull'eventuale esistenza di ulteriori appuntamenti o esami medici si osserva che quand'anche sia vero che l'autorità avrebbe potuto, come è d'uopo fare, informarsi prima dell'emanazione della sentenza sull'esistenza di ulteriori appuntamenti o visite mediche - verifica che non risulta essere stata fatta - nel caso in esame, risulta che l'asserito consulto psichiatrico previsto per il 14 novembre 2022 non abbia avuto luogo e neppure che altri appuntamenti siano stati fissati, che per tanto, per quanto riguarda lo stato di salute attuale delle insorgenti non si constata esservi stata alcuna evoluzione, che ad ogni modo, è opportuno evidenziare come in linea di principio la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. nello stesso senso sentenze del Tribunale E-3217/2022 del 2 agosto 2022 consid. 5.3); che non vi sono dunque motivi per ritenere che le ricorrenti non potranno beneficiare - ove necessario - di trattamenti e di accertamenti medici supplementari, che infine si osserva, come il Paese in parola è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata; che le insorgenti potranno dunque rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità nel caso venissero importunate o concretamente minacciate da persone provenienti dalla E._______, che, pertanto, le insorgenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che, ad ogni modo, appartiene alle ricorrenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo delle ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderle in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo delle ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che con il provvedimento impugnato l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che per il medesimo motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 18 novembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/ Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: