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D-3639/2023

D-3639/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-25 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).

E. 4 I ricorsi manifestamente infondati, come nel caso di specie, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti.

E. 5.1 Nel colloquio Dublino, davanti a un team interamente femminile, il ricorrente ha confermato anzitutto di aver depositato una domanda d'asilo in data (...) novembre 2022 in Croazia, di non aver sostenuto nessuna audizione e di non conoscere l'esito di tale procedura. L'interessato ha poi dichiarato di aver lasciato la Croazia il (...) novembre 2022 e di essersi recato in B._______, dove sarebbe rimasto fino al 16/17 febbraio 2023. L'insorgente posto successivamente di fronte alla possibile competenza della Croazia, ha dichiarato di non volerci fare ritorno in quanto durante il suo soggiorno avrebbe subito un abuso sessuale e un pestaggio da parte di quattro richiedenti l'asilo che alloggiavano con lui nel Centro per rifugiati. Nonostante, egli avrebbe esposto l'accaduto al personale competente, non avrebbe potuto cambiare camera e non sarebbe stato aiutato. Egli avrebbe unicamente ricevuto una flebo e il numero di telefono della polizia. Dopo tale evento, per timore di subire un altro abuso, egli si sarebbe recato in B._______ senza allertare le forze di polizia e senza chiedere assistenza medica. Infine, il richiedente ha affermato che la sua destinazione sarebbe sempre stata la Svizzera e in Croazia non si sentirebbe al sicuro ed equivarrebbe a rimanere in Turchia. Al termine del colloquio il ricorrente ha consegnato delle fotografie le quali riguarderebbero le ferite da lui riportate a seguito del pestaggio subito in Croazia e un video di lui dove esprime la sua paura dopo l'abuso subito (cfr. atto SEM 21/3).

E. 5.2 Con scritto del 3 aprile 2023, il richiedente ha inoltre chiesto l'applicazione della clausola di sovranità, sottolineando come maggiore sarebbe il suo timore a ritornare in Croazia considerata la propria omosessualità e la conseguente vulnerabilità della sua persona, nel contesto della procedura d'asilo e nella convivenza con gli altri richiedenti. Inoltre, egli ha esposto che per timore, durante il colloquio Dublino, sarebbe stato impedito di dichiarare la sua omosessualità e di dettagliare alcuni elementi del suo soggiorno in Croazia. Altresì, ha reso attenta la SEM del supporto psicologico che sta ricevendo in Svizzera e del fatto che in Croazia non vi sarebbe la certezza di poter continuare un trattamento medico adeguato (cfr. atto SEM 36/4).

E. 5.3 Nella propria decisione, l'autorità inferiore, in punto al mancato riferimento della propria omosessualità, ha rilevato come il colloquio Dublino si sarebbe svolto, come da sua richiesta, davanti ad un team interamente femminile e come nemmeno dal precitato scritto, risulterebbero gli elementi da lui omessi. La SEM ha poi proseguito costando la competenza della Croazia per il prosieguo della procedura d'asilo ed escludendo la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento. Altresì, l'autorità inferiore ha escluso la presenza di motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III o che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In particolare, la SEM ha evidenziato come non vi sarebbero elementi oggettivi che permettono di mettere inequivocabilmente in legame le fotografie e il video versati agli atti con l'asserita aggressione avvenuta in Croazia. Ad ogni modo, le autorità croate sarebbero in grado di offrire la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi e non vi sarebbero indizi concreti per ritenere che la polizia lo discriminerebbe o non gli fornirebbe la protezione adeguata in quanto omosessuale. Infine, per quanto concerne lo stato di salute del richiedente, la sua situazione medica risulterebbe chiara, consolidata e non di una gravità tale da costituire un ostacolo a un allontanamento verso la Croazia.

E. 5.4 Con la sua impugnativa, l'insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità di prima istanza. In primo luogo, sottolinea come la richiesta di "presa in carico" presentata dalla SEM alle competenti autorità croate, sarebbe di carattere molto generale e non prenderebbe in considerazione la sua situazione di particolare vulnerabilità. Dagli atti, infatti, non risulterebbe che la SEM abbia richiesto delle garanzie individuali particolari. A tal proposito, egli evidenzia come numerosi fonti confermerebbero l'esistenza di carenze nel sistema di accoglienza croato, in particolare nel garantire la sicurezza ai richiedenti d'asilo. Inoltre, egli osserva, che sebbene la Croazia abbia una legislazione tutelante diritti "LGBTQIA+", in concreto persisterebbero delle criticità. In particolare, le discriminazioni e le aggressioni nei confronti dei membri della comunità citata starebbero registrando una preoccupante crescita con conseguenti impatti devastanti sulla psiche delle vittime. Inoltre, a suo dire vi sarebbe una pratica sistematica di respingimento delle domande d'asilo dei cittadini turchi da parte delle autorità croate. Un respingimento in Turchia sarebbe per lui - giovane omosessuale e attivista "LGBTQIA+" - particolarmente pericoloso. Infatti, sarebbe notoria la discriminazione nei confronti della popolazione queer da parte del governo di Erdogan. In secondo luogo, egli sottolinea come l'autorità inferiore avrebbe violato il principio inquisitorio, accertato in modo incompleto e inesatto il suo stato di salute per il quale sarebbe e stato opportuno procedere con una perizia medica completa (cosiddetto F4). Carente allo stesso modo l'accertamento dell'esistenza o meno delle cure mediche (seguito psicoterapeutico e terapia farmacologica) necessarie, in caso di suo trasferimento in Croazia.

E. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 6.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III).

E. 6.4 Nel caso di specie, poco importa se la destinazione del richiedente fosse stata la Svizzera: infatti il regolamento Dublino non conferisce al richiedente il diritto di scegliere lo Stato membro competente nel quale desideri che la propria domanda d'asilo sia esaminata. Vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra lett. A.e e A.f), la competenza della Croazia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data.

E. 7.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Croazia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase RD III; cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; tra le altre le sentenze D-1551/2023 del 28 marzo 2023 consid. 5.2, E-3596/2023 del 28 giugno 2023 consid. 7).

E. 7.2 In proposito va ricordato che la Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Pertanto, si presume il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare la tutela del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e la garanzia di una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri tesi a dimostrare che le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

E. 7.3 Nel caso di specie, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1 È ora necessario esaminare, anche in ragione della censura ricorsuale, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui agli art. 17 par. 1 RD III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 8.2.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 8.2.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Per quanto concerne la nozione giuridica indeterminata, "motivi umanitari", il Tribunale ha pieno potere cognitivo (DTAF 2015/2 consid. 4.3.3), mentre nell'applicazione della seconda parte della frase ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"), l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).

E. 8.2.3 Se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 8.3.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. La Croazia ha d'altro canto espressamente accettato, con scritto del 14 marzo 2023 (cfr. atto SEM 30/2), di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person»). Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza).

E. 8.3.2.1 Rimane inoltre da chiarire se il suo trasferimento in Croazia in presenza dei problemi medici, in particolare dei suoi disturbi piscologici, vìoli l'art. 3 CEDU. In proposito va detto che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.).

E. 8.3.2.2 Dagli atti medici all'incarto, si evince che egli soffre di reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10; F43.22) in terapia con i farmaci Remeron, e in riserva Stilnox e Temesta, nonché con regolari consulti psichiatrici ogni due settimane (cfr. atti SEM 34/2, 35/2, 37/2, 38/2, 39/2, 41/2, 42/2, 44/2, 45/2). Inoltre, egli è stato visitato in data 28 aprile 2023 per sindrome influenzale e angina di origine batterica (cfr. atto SEM 40/2). Pertanto, alla luce dei referti medici di cui all'inserto SEM il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non v'erano elementi per sospettare che i disturbi in parola potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Il quadro clinico dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti.

E. 8.3.2.3 Per quanto concerne la sua situazione medica attuale, il Tribunale riscontra che il ricorrente, successivamente all'emanazione del provvedimento impugnato, ha beneficiato di altri tre consulti psichiatrici di continuità e la terapia è rimasta invariata (cfr. atti SEM 50/2, 56/2, 58/2). Inoltre, egli è stato visitato in data 27 giugno 2023 per asma anamnestica, sintomatologia urinaria in corso di indagini, probabile riflusso gastro-esofageo e sindrome da stress post-traumatica (cfr. atto SEM 55/2). Quale terapia farmacologica gli è stato prescritto Pantoprazol e Symbicort 200/6 turbuhaler, inoltre è stata fissata un'ecografia delle vie urinarie, il cui referto radiologico del 7 luglio 2023 non ha stato riscontrato niente di rilevante (cfr. atto SEM 57/1). In data 18 luglio 2023, il ricorrente si è sottoposto ad un controllo clinico per una persistenza di pollachiuria e dolori sovra-pubici, conseguentemente al quale egli sarà sottoposto ad una visita presso un urologo per il 25 luglio 2023. Di conseguenza, anche alla luce dell'attuale situazione medica, dopo decisione dell'autorità inferiore, non sussistono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Croazia. Va in ogni caso rilevato come è notorio che lo Stato di destinazione dispone in ogni caso di infrastrutture mediche sufficienti. Inoltre in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, esso deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III). Delle garanzie individuali particolari, come richiesto dal ricorrente, non sono necessarie.

E. 8.3.3 Tutto quanto premesso, il Tribunale osserva ancora come l'insorgente, potrà rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-5272/2022 del 28 novembre 2022). In proposito nulla permette di partire dall'assunto che le autorità di polizia non perseguirebbero il crimine di cui egli sarebbe stato vittima come pure un eventuale crimine futuro. In concreto il Tribunale osserva comunque come le fotografie e il video versati agli atti non permettono di comprovare quanto da lui asserito, non essendo riconducibili in nessun modo ai fatti narrati. A tal proposito, sebbene sia vero che le segnalazioni di discriminazioni e discorsi di odio contro la comunità "LGBTQIA+" su suolo croato sono in aumento, si può presumere che l'insorgente troverà sostegno e protezione in Croazia presso gli organi competenti, qualora venisse discriminato e/o maltrattato dalle autorità o da privati (cfr. sentenza del TAF D-1551/2023 consid. 5.4.3).

E. 8.4.1 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che il trasferimento in Croazia, avrebbe delle conseguenze tali sulle proprie condizioni di vita o sulla propria situazione personale tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura.

E. 8.4.2 In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 8.4.3 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità).

E. 9 Di conseguenza, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 RD III.

E. 10.1 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi.

E. 10.2 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 11 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta senza oggetto.

E. 12.2 Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la domanda tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, risulta senza oggetto.

E. 13 Le misure supercautelari del 29 giugno 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3° ed. 2023, n. 54-56 PA).

E. 14 Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali pari a CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3639/2023 Sentenza del 25 luglio 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dalla MLaw Roberta Condemi, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 20 giugno 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino turco, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2023. A.b Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati EURODAC il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia l'11 novembre 2022. A.c Il 28 febbraio 2023 la SEM ha svolto con il richiedente il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; GU L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). Il colloquio ha avuto luogo in presenza di un team femminile come da richiesta dell'interessato del 24 febbraio 2023. A.d In stessa data, la SEM ha presentato alle competenti autorità croate una richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Richiesta accolta il 14 marzo 2023 ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III. A.e Con scritto del 3 aprile 2023, il richiedente ha richiesto alla SEM la valutazione dell'applicazione della clausola di sovranità. A.f Per quanto concerne il profilo medico, il richiedente ha beneficiato di numerosi consulti medici. B. Con decisione del 20 giugno 2023, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Croazia. C. Il 28 giugno 2023 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 29 giugno 2023) il richiedente è insorto contro la decisione citata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), postulando, la concessione dell'effetto sospensivo e la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione; in via principale, l'accoglimento dell'impugnativa, l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore al fine di effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo o procedere con i necessari complementi istruttori; altresì, l'insorgente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D. Con misure supercautelari del 29 giugno 2023 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. E. Con scritto del 30 giugno 2023 l'interessato ha trasmesso al Tribunale il referto medico del 27 giugno 2023. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2). 4. I ricorsi manifestamente infondati, come nel caso di specie, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nel colloquio Dublino, davanti a un team interamente femminile, il ricorrente ha confermato anzitutto di aver depositato una domanda d'asilo in data (...) novembre 2022 in Croazia, di non aver sostenuto nessuna audizione e di non conoscere l'esito di tale procedura. L'interessato ha poi dichiarato di aver lasciato la Croazia il (...) novembre 2022 e di essersi recato in B._______, dove sarebbe rimasto fino al 16/17 febbraio 2023. L'insorgente posto successivamente di fronte alla possibile competenza della Croazia, ha dichiarato di non volerci fare ritorno in quanto durante il suo soggiorno avrebbe subito un abuso sessuale e un pestaggio da parte di quattro richiedenti l'asilo che alloggiavano con lui nel Centro per rifugiati. Nonostante, egli avrebbe esposto l'accaduto al personale competente, non avrebbe potuto cambiare camera e non sarebbe stato aiutato. Egli avrebbe unicamente ricevuto una flebo e il numero di telefono della polizia. Dopo tale evento, per timore di subire un altro abuso, egli si sarebbe recato in B._______ senza allertare le forze di polizia e senza chiedere assistenza medica. Infine, il richiedente ha affermato che la sua destinazione sarebbe sempre stata la Svizzera e in Croazia non si sentirebbe al sicuro ed equivarrebbe a rimanere in Turchia. Al termine del colloquio il ricorrente ha consegnato delle fotografie le quali riguarderebbero le ferite da lui riportate a seguito del pestaggio subito in Croazia e un video di lui dove esprime la sua paura dopo l'abuso subito (cfr. atto SEM 21/3). 5.2 Con scritto del 3 aprile 2023, il richiedente ha inoltre chiesto l'applicazione della clausola di sovranità, sottolineando come maggiore sarebbe il suo timore a ritornare in Croazia considerata la propria omosessualità e la conseguente vulnerabilità della sua persona, nel contesto della procedura d'asilo e nella convivenza con gli altri richiedenti. Inoltre, egli ha esposto che per timore, durante il colloquio Dublino, sarebbe stato impedito di dichiarare la sua omosessualità e di dettagliare alcuni elementi del suo soggiorno in Croazia. Altresì, ha reso attenta la SEM del supporto psicologico che sta ricevendo in Svizzera e del fatto che in Croazia non vi sarebbe la certezza di poter continuare un trattamento medico adeguato (cfr. atto SEM 36/4). 5.3 Nella propria decisione, l'autorità inferiore, in punto al mancato riferimento della propria omosessualità, ha rilevato come il colloquio Dublino si sarebbe svolto, come da sua richiesta, davanti ad un team interamente femminile e come nemmeno dal precitato scritto, risulterebbero gli elementi da lui omessi. La SEM ha poi proseguito costando la competenza della Croazia per il prosieguo della procedura d'asilo ed escludendo la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento. Altresì, l'autorità inferiore ha escluso la presenza di motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III o che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In particolare, la SEM ha evidenziato come non vi sarebbero elementi oggettivi che permettono di mettere inequivocabilmente in legame le fotografie e il video versati agli atti con l'asserita aggressione avvenuta in Croazia. Ad ogni modo, le autorità croate sarebbero in grado di offrire la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi e non vi sarebbero indizi concreti per ritenere che la polizia lo discriminerebbe o non gli fornirebbe la protezione adeguata in quanto omosessuale. Infine, per quanto concerne lo stato di salute del richiedente, la sua situazione medica risulterebbe chiara, consolidata e non di una gravità tale da costituire un ostacolo a un allontanamento verso la Croazia. 5.4 Con la sua impugnativa, l'insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità di prima istanza. In primo luogo, sottolinea come la richiesta di "presa in carico" presentata dalla SEM alle competenti autorità croate, sarebbe di carattere molto generale e non prenderebbe in considerazione la sua situazione di particolare vulnerabilità. Dagli atti, infatti, non risulterebbe che la SEM abbia richiesto delle garanzie individuali particolari. A tal proposito, egli evidenzia come numerosi fonti confermerebbero l'esistenza di carenze nel sistema di accoglienza croato, in particolare nel garantire la sicurezza ai richiedenti d'asilo. Inoltre, egli osserva, che sebbene la Croazia abbia una legislazione tutelante diritti "LGBTQIA+", in concreto persisterebbero delle criticità. In particolare, le discriminazioni e le aggressioni nei confronti dei membri della comunità citata starebbero registrando una preoccupante crescita con conseguenti impatti devastanti sulla psiche delle vittime. Inoltre, a suo dire vi sarebbe una pratica sistematica di respingimento delle domande d'asilo dei cittadini turchi da parte delle autorità croate. Un respingimento in Turchia sarebbe per lui - giovane omosessuale e attivista "LGBTQIA+" - particolarmente pericoloso. Infatti, sarebbe notoria la discriminazione nei confronti della popolazione queer da parte del governo di Erdogan. In secondo luogo, egli sottolinea come l'autorità inferiore avrebbe violato il principio inquisitorio, accertato in modo incompleto e inesatto il suo stato di salute per il quale sarebbe e stato opportuno procedere con una perizia medica completa (cosiddetto F4). Carente allo stesso modo l'accertamento dell'esistenza o meno delle cure mediche (seguito psicoterapeutico e terapia farmacologica) necessarie, in caso di suo trasferimento in Croazia. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 6.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 6.4 Nel caso di specie, poco importa se la destinazione del richiedente fosse stata la Svizzera: infatti il regolamento Dublino non conferisce al richiedente il diritto di scegliere lo Stato membro competente nel quale desideri che la propria domanda d'asilo sia esaminata. Vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra lett. A.e e A.f), la competenza della Croazia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. 7. 7.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Croazia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase RD III; cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; tra le altre le sentenze D-1551/2023 del 28 marzo 2023 consid. 5.2, E-3596/2023 del 28 giugno 2023 consid. 7). 7.2 In proposito va ricordato che la Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Pertanto, si presume il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare la tutela del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e la garanzia di una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri tesi a dimostrare che le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 7.3 Nel caso di specie, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 È ora necessario esaminare, anche in ragione della censura ricorsuale, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui agli art. 17 par. 1 RD III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1. 8.2 8.2.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 8.2.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Per quanto concerne la nozione giuridica indeterminata, "motivi umanitari", il Tribunale ha pieno potere cognitivo (DTAF 2015/2 consid. 4.3.3), mentre nell'applicazione della seconda parte della frase ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"), l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 8.2.3 Se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.3 8.3.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. La Croazia ha d'altro canto espressamente accettato, con scritto del 14 marzo 2023 (cfr. atto SEM 30/2), di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person»). Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). 8.3.2 8.3.2.1 Rimane inoltre da chiarire se il suo trasferimento in Croazia in presenza dei problemi medici, in particolare dei suoi disturbi piscologici, vìoli l'art. 3 CEDU. In proposito va detto che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.). 8.3.2.2 Dagli atti medici all'incarto, si evince che egli soffre di reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10; F43.22) in terapia con i farmaci Remeron, e in riserva Stilnox e Temesta, nonché con regolari consulti psichiatrici ogni due settimane (cfr. atti SEM 34/2, 35/2, 37/2, 38/2, 39/2, 41/2, 42/2, 44/2, 45/2). Inoltre, egli è stato visitato in data 28 aprile 2023 per sindrome influenzale e angina di origine batterica (cfr. atto SEM 40/2). Pertanto, alla luce dei referti medici di cui all'inserto SEM il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non v'erano elementi per sospettare che i disturbi in parola potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Il quadro clinico dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti. 8.3.2.3 Per quanto concerne la sua situazione medica attuale, il Tribunale riscontra che il ricorrente, successivamente all'emanazione del provvedimento impugnato, ha beneficiato di altri tre consulti psichiatrici di continuità e la terapia è rimasta invariata (cfr. atti SEM 50/2, 56/2, 58/2). Inoltre, egli è stato visitato in data 27 giugno 2023 per asma anamnestica, sintomatologia urinaria in corso di indagini, probabile riflusso gastro-esofageo e sindrome da stress post-traumatica (cfr. atto SEM 55/2). Quale terapia farmacologica gli è stato prescritto Pantoprazol e Symbicort 200/6 turbuhaler, inoltre è stata fissata un'ecografia delle vie urinarie, il cui referto radiologico del 7 luglio 2023 non ha stato riscontrato niente di rilevante (cfr. atto SEM 57/1). In data 18 luglio 2023, il ricorrente si è sottoposto ad un controllo clinico per una persistenza di pollachiuria e dolori sovra-pubici, conseguentemente al quale egli sarà sottoposto ad una visita presso un urologo per il 25 luglio 2023. Di conseguenza, anche alla luce dell'attuale situazione medica, dopo decisione dell'autorità inferiore, non sussistono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Croazia. Va in ogni caso rilevato come è notorio che lo Stato di destinazione dispone in ogni caso di infrastrutture mediche sufficienti. Inoltre in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, esso deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III). Delle garanzie individuali particolari, come richiesto dal ricorrente, non sono necessarie. 8.3.3 Tutto quanto premesso, il Tribunale osserva ancora come l'insorgente, potrà rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-5272/2022 del 28 novembre 2022). In proposito nulla permette di partire dall'assunto che le autorità di polizia non perseguirebbero il crimine di cui egli sarebbe stato vittima come pure un eventuale crimine futuro. In concreto il Tribunale osserva comunque come le fotografie e il video versati agli atti non permettono di comprovare quanto da lui asserito, non essendo riconducibili in nessun modo ai fatti narrati. A tal proposito, sebbene sia vero che le segnalazioni di discriminazioni e discorsi di odio contro la comunità "LGBTQIA+" su suolo croato sono in aumento, si può presumere che l'insorgente troverà sostegno e protezione in Croazia presso gli organi competenti, qualora venisse discriminato e/o maltrattato dalle autorità o da privati (cfr. sentenza del TAF D-1551/2023 consid. 5.4.3). 8.4 8.4.1 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che il trasferimento in Croazia, avrebbe delle conseguenze tali sulle proprie condizioni di vita o sulla propria situazione personale tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura. 8.4.2 In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 8.4.3 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità).

9. Di conseguenza, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 RD III. 10. 10.1 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. 10.2 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

11. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata. 12. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta senza oggetto. 12.2 Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la domanda tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, risulta senza oggetto.

13. Le misure supercautelari del 29 giugno 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3° ed. 2023, n. 54-56 PA).

14. Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali pari a CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: