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D-6134/2023

D-6134/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-16 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 8.1 Chiarita la maggiore età del ricorrente, occorre ora determinare se la SEM non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Croazia competente per l'analisi della domanda.

E. 8.2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 8.2.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 8.2.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 8.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III).

E. 8.4 Nel caso in rassegna, poco importa se la destinazione del richiedente fosse stata la Svizzera: infatti il regolamento Dublino non conferisce al richiedente il diritto di scegliere lo Stato membro competente nel quale desideri che la propria domanda d'asilo sia esaminata. Vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra lett. A.h e A.j), la competenza della Croazia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data.

E. 9.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Croazia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase RD III; cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; tra le altre le sentenze TAF E- 5790/2023 del 30 ottobre 2023 consid. 6.3.1, D-3639/2023 del 25 luglio 2023 consid. 7).

E. 9.2 In proposito va ricordato che la Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Pertanto, si presume il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare la tutela del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e la garanzia di una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 9.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri tesi a dimostrare che le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

E. 9.4 Nel caso di specie, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 10.1 È ora necessario esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui agli art. 17 par. 1 RD III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 10.2.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 10.2.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Per quanto concerne la nozione giuridica indeterminata, "motivi umanitari", il Tribunale ha pieno potere cognitivo (DTAF 2015/2 consid. 4.3.3), mentre nell'applicazione della seconda parte della frase ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"), l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).

E. 10.2.3 Se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 10.3.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. La Croazia ha d'altro canto espressamente accettato, con scritto del 27 settembre 2023 (cfr. atto SEM 30/2), di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person»). Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza).

E. 10.3.2.1 Rimane inoltre da chiarire se il suo trasferimento in Croazia, in presenza dei problemi medici, vìoli l'art. 3 CEDU. In proposito va detto che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.).

E. 10.3.2.2 Dagli atti medici all'incarto, si evince che il richiedente ha subìto di una visita medica il 2 agosto 2023, a causa di insonnia e pensieri, conseguentemente alla quale gli è stato prescritto Relaxane da assumere prima di andare a dormire e raccomandata una rivalutazione in caso di necessità (cfr. atto SEM 13/2). Inoltre in data 21 settembre 2023 gli è stata prescritta una terapia a base di Aktnemycin per 10 giorni a causa di una follicolite (cfr. atto SEM 32/2). In seguito all'emanazione della decisione impugnata, egli è stato visitato in data 30 ottobre 2023 per dei dolori alla schiena nella parte sinistra e gli è stato prescritto Irfen 600mg (cfr. atto SEM 43/2).

E. 10.3.2.3 Di conseguenza, anche alla luce dell'attuale situazione medica, non sussistono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia definitiva grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Croazia. Va in ogni caso rilevato come è notorio che lo Stato di destinazione dispone in ogni caso di infrastrutture mediche qualitativamente sufficienti. Inoltre in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, esso deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso, ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, nonchè fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).

E. 10.3.2.4 Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III). Delle garanzie individuali particolari, come richiesto dal ricorrente, non sono necessarie.

E. 10.4.1 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia. In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 10.4.2 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità).

E. 11 Di conseguenza, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 RD III.

E. 12.1 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi.

E. 12.2 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 13 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta senza oggetto.

E. 14.2 Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la domanda tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, risulta senza oggetto.

E. 15 Le misure supercautelari del 9 novembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2° ed. 2016, n. 54-56 PA).

E. 16.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 16.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 17 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6134/2023 Sentenza del 16 novembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Rosa Maisto, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 27 ottobre 2023. Fatti: A. A.a A._______, cittadino afgano di etnia pashtun, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2023, indicando di essere nato il (...) e pertanto dichiarandosi minorenne. A.b Le successive indagini, svolte in data 18 luglio 2023 dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati EURODAC il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...) luglio 2023. A.c In data 20 luglio 2023 il richiedente ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. A.d In data 4 agosto 2023 l'interessato ha versato agli atti, quali mezzi di prova la fotocopia della sua taskara e la fotocopia del suo certificato vaccinale. A.e Il 14 agosto 2023 il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione in presenza della sua rappresentante legale (di seguito: PA-RMNA). In tale occasione, al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale competenza della Croazia per il trattamento della sua domanda d'asilo e circa il suo stato di salute. A.f In medesima data, l'interessato ha trasmesso alla SEM una chiavetta USB contenente un video relativo al momento della registrazione delle sue impronte digitali da parte delle autorità croate. A.g In data 8 settembre 2023 il Centro universitario romando di medicina legale ha presentato all'autorità inferiore le risultanze della perizia medico-legale volta a determinare l'età dell'interessato, sulla base dell'esame clinico svolto dall'interessato in data 29 agosto 2023. A.h Conseguentemente in data 13 settembre 2023, la SEM ha presentato alle competenti autorità croate una richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; GU L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III), allegando l'esito della perizia medico-legale. A.i Il 26 settembre 2023 la SEM ha concesso il diritto di essere sentito al richiedente in merito alla rideterminazione della sua età. A.j In data 27 settembre 2023, le autorità croate, hanno accolto la richiesta di ripresa in carico dell'interessato, in accordo con l'art. 20 par. 5 RD III. A.k Il richiedente ha preso posizione in data 29 settembre 2023, in merito al diritto di essere sentito concessogli dalla SEM con scritto del 26 settembre 2023. Egli ha altresì trasmesso nuovamente una fotocopia della sua taskara. A.l Per quanto concerne il profilo medico, il richiedente ha beneficiato di alcune viste mediche (cfr. atto SEM 13/2; 32/2; 43/2). B. Con decisione del 27 ottobre 2023, notificata il 31 ottobre seguente (cfr. atto SEM 40/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Croazia. C. Con scritto del 30 ottobre 2023, il richiedente ha trasmesso alla SEM ulteriori mezzi di prova, ossia tre suoi certificati scolastici in copia. D. Il 7 novembre 2023 (recte 8 novembre 2023; cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 9 novembre 2023) il richiedente è insorto contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), postulando, anzitutto la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo; in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata; in via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione, a garanzia di un accertamento esaustivo della propria situazione; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. E. Con misure supercautelari del 9 novembre 2023 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv.1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. I ricorsi manifestamente infondati, come nel caso di specie, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 5. 5.1 In sede d'audizione PA-RMNA l'interessato ha riferito di voler vivere in Svizzera e di non voler far ritorno in Croazia, poiché sarebbe stato costretto a rilasciare le impronte digitali. 5.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha dapprima considerato che l'interessato non avrebbe reso verosimile la sua minore età. In particolare, la SEM ha sottolineato la mancanza di documenti d'identità originali e ha ritenuto le dichiarazioni in merito alla sua biografia confuse e lacunose. Inoltre, l'autorità di prima istanza ha osservato come il risultato della perizia medico-legale corroborerebbe l'inverosimiglianza della sua minore età. Infine, anche le argomentazioni fornite dal richiedente nelle sue considerazioni in merito al diritto di essere sentito risulterebbero insufficienti. Di conseguenza, il richiedente è stato considerato maggiorenne per il seguito della procedura. Proseguendo, la SEM ha constatato la competenza della Croazia per l'esame della domanda d'asilo, nonostante la coercizione a registrare le impronte digitali ed ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento. Infine, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In particolare, i problemi medici dell'interessato non sarebbero ostativi al suo trasferimento. 5.3 Con la sua impugnativa, l'insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore, in punto alla maggiore l'età e all'applicazione della clausola di sovranità. In primo luogo, egli ritiene che la SEM avrebbe accertato in modo inesatto e incompleto la sua minore età. In particolare, non avrebbe valutato adeguatamente le sue allegazioni così come i mezzi di prova da lui prodotti. In aggiunta, sarebbe incorsa anche in una valutazione incompleta dei nuovi documenti. Invero, nella decisione mancherebbe alcun riferimento ai certificati scolastici debitamente trasmessi in data 30 ottobre 2023. Inoltre, la SEM in mancanza di una disamina completa dei fatti idonei a influire sulla decisione, sarebbe altresì incorsa in una palese violazione del diritto di essere sentito nella forma di una carente motivazione del provvedimento impugnato. Quanto alla perizia medico-legale, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di essersi limitata a consultare meramente le conclusioni, osservando come dal rapporto dell'esame sterno-clavicolare sarebbe stato registrato uno stadio di sviluppo cosiddetto "3b" sul lato destro e uno stadio di sviluppo più avanzato cosiddetto "3c" sul lato sinistro. Nelle conclusioni, a suo dire, verrebbe però - a suo sfavore e senza una chiara motivazione - considerato unicamente lo sviluppo della clavicola sinistra. In secondo luogo, l'insorgente ribadisce l'esistenza di carenze sistemiche in Croazia, ciò che avrebbe dovuto portare la SEM all'applicazione della clausola di sovranità. A sostegno delle sue allegazioni egli evidenzia il prelevamento delle impronte digitali in modo coatto. A ciò si dovrebbe aggiungere anche la sua particolare vulnerabilità.

6. In ragione delle contestazioni ricorsuali, il Tribunale dirimerà dapprima la questione in punto alla minore età del ricorrente (cfr. infra consid. 7), poiché determinante nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). In seguito il Tribunale valuterà se, a giusto titolo, la SEM ha ritenuto la Croazia competente per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente (cfr. art. 3 par. 1 RD III; infra consid. 8), se si può escludere la sussistenza di carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Croazia (cfr. art. 3 par. 2 RD III; infra consid. 9) e se a giusto titolo la SEM ha omesso di applicare le clausole discrezionali (cfr. art. 17 par. 1 RD III; art. 29a cpv. 3 OAsi 1; infra consid. 10). 7. 7.1 Come esposto nel consid. 5.3 l'insorgente contesta la valutazione della SEM in punto alla propria età anagrafica. 7.2 7.2.1 L'autorità competente, in applicazione del principio inquisitorio, deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 7.2.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Le stesse hanno, infatti, portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del TAF D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). 7.2.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato ' abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti). 7.2.4 Nello specifico l''autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, come pure sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Esperita l'istruttoria, l'autorità inferiore procede ad un apprezzamento globale degli elementi in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 7.2.5 In concreto i risultati ottenuti dai diversi metodi applicati per determinare la maggiore età del soggetto devono essere valutati, a seconda del risultato, in modo differente. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami indicati risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età resta altamente probabile. Essa è invece solo poco probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 7.3 7.3.1 Nella fattispecie, dall'esame dello sviluppo dentale è risultata una moderata probabilità del 56% che il richiedente abbia superato la maggiore età e un'età media di 18.3 anni con deviazione standard di 1.93, in particolare per il fatto che i suoi denti n. 38 e n. 48 risultano allo "stadio G" del diagramma di sviluppo delle radici dei denti (cfr. atto SEM 25/11, pag. 6-7). Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultato uno stadio di sviluppo "3c" a sinistra. L'età media a questo stadio è di 23.6 anni con deviazione standard di 2.6 anni e l'età minima di 19 anni (cfr. atto SEM 25/11, pag. 10). In un tale caso, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), è necessario verificare un'eventuale sovrapposizione dei rispettivi intervalli tra età minima ed età massima. Considerando che l'età media in base all'esame dello sviluppo dentario si situa a 18.3 (±1.93) e l'età minima in base alla tomografia sterno-clavicolare è di 19 anni, si è in presenza di una sovrapposizione tra gli intervalli (da 19 a 20.23 anni). Di conseguenza, nella fattispecie - sebbene si è in presenta di un esame dello sviluppo dentario con un'età minima inferiore a 18 anni - la maggiore età resta altamente probabile. Inoltre, la censura ricorsuale in merito alla mancata considerazione della clavicola destra, la quale presenta uno stadio di sviluppo inferiore, ossia "3b", può essere respinta in quanto lo sviluppo non può essere più avanzato rispetto all'età. Anzi, come rettamente osservato dalla SEM, nei casi nei quali è presente uno stadio di sviluppo "3c" è quasi certo che l'età superi i 18 anni (cfr. sentenza del TAF E-5629/2022 del 12 dicembre 2022 consid. 7.6.2 e relativi riferimenti). Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è, infatti, contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 7.3.2 Proseguendo nella valutazione, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Nonostante egli abbia trasmesso la fotocopia della sua taskara, tale documento, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, ha uno scarso valore probatorio (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Altresì, la fotocopia del certificato vaccinale come pure le fotografie dei suoi certificati scolastici non posso essere considerati dei documenti d'identità. A tal proposito, si osserva come la SEM non abbia potuto prendere posizione in merito ai precitati certificati scolastici in quanto questi siano stati versati agli atti successivamente alla spedizione della decisione impugnata. Ad ogni modo, tali documenti - che attesterebbero che egli abbia iniziato la prima elementare nel 1392 (che corrisponde nel calendario gregoriano al periodo dal 21 marzo 2013 al 20 marzo 2014) - risultano in contrasto con quanto dichiarato, ossia che avrebbe iniziato la scuola primaria nel 2012 all'età di 6 anni (cfr. atto SEM 17/10 pt. 1.17.04). Inoltre, anche le affermazioni in merito alla sua biografia non si distinguono per consistenza e coerenza. In particolare, egli si è contraddetto affermando di conoscere la sua data di nascita in quanto questa sarebbe stata scritta nella taskara, ma anche in quanto egli sarebbe il più grande della famiglia (cfr. atto SEM 17/10 pt. 1.06). Tuttavia, in un secondo momento egli avrebbe poi affermato di avere una sorella di 19 anni (cfr. atto SEM 17/10 pt. 3.01). A ciò, si aggiunge anche la discrepanza in merito all'età al momento dell'ottenimento della taskara, la quale risulta essere stata rilasciata il 31 marzo 2020 (cfr. atto SEM 17/10 pt. 4.03). In questo contesto va pure aggiunto che il ricorrente è stato registrato in Croazia quale maggiorenne (cfr. atto SEM 30/2). 7.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - alla quale incombeva l'onere della prova - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne, nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e, come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene. 8. 8.1 Chiarita la maggiore età del ricorrente, occorre ora determinare se la SEM non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Croazia competente per l'analisi della domanda. 8.2 8.2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 8.2.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 8.2.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 8.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 8.4 Nel caso in rassegna, poco importa se la destinazione del richiedente fosse stata la Svizzera: infatti il regolamento Dublino non conferisce al richiedente il diritto di scegliere lo Stato membro competente nel quale desideri che la propria domanda d'asilo sia esaminata. Vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra lett. A.h e A.j), la competenza della Croazia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. 9. 9.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Croazia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase RD III; cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; tra le altre le sentenze TAF E- 5790/2023 del 30 ottobre 2023 consid. 6.3.1, D-3639/2023 del 25 luglio 2023 consid. 7). 9.2 In proposito va ricordato che la Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Pertanto, si presume il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare la tutela del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e la garanzia di una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 9.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri tesi a dimostrare che le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 9.4 Nel caso di specie, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 10. 10.1 È ora necessario esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui agli art. 17 par. 1 RD III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1. 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 10.2.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Per quanto concerne la nozione giuridica indeterminata, "motivi umanitari", il Tribunale ha pieno potere cognitivo (DTAF 2015/2 consid. 4.3.3), mentre nell'applicazione della seconda parte della frase ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"), l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 10.2.3 Se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 10.3 10.3.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. La Croazia ha d'altro canto espressamente accettato, con scritto del 27 settembre 2023 (cfr. atto SEM 30/2), di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person»). Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). 10.3.2 10.3.2.1 Rimane inoltre da chiarire se il suo trasferimento in Croazia, in presenza dei problemi medici, vìoli l'art. 3 CEDU. In proposito va detto che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.). 10.3.2.2 Dagli atti medici all'incarto, si evince che il richiedente ha subìto di una visita medica il 2 agosto 2023, a causa di insonnia e pensieri, conseguentemente alla quale gli è stato prescritto Relaxane da assumere prima di andare a dormire e raccomandata una rivalutazione in caso di necessità (cfr. atto SEM 13/2). Inoltre in data 21 settembre 2023 gli è stata prescritta una terapia a base di Aktnemycin per 10 giorni a causa di una follicolite (cfr. atto SEM 32/2). In seguito all'emanazione della decisione impugnata, egli è stato visitato in data 30 ottobre 2023 per dei dolori alla schiena nella parte sinistra e gli è stato prescritto Irfen 600mg (cfr. atto SEM 43/2). 10.3.2.3 Di conseguenza, anche alla luce dell'attuale situazione medica, non sussistono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia definitiva grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Croazia. Va in ogni caso rilevato come è notorio che lo Stato di destinazione dispone in ogni caso di infrastrutture mediche qualitativamente sufficienti. Inoltre in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, esso deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso, ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, nonchè fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). 10.3.2.4 Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III). Delle garanzie individuali particolari, come richiesto dal ricorrente, non sono necessarie. 10.4 10.4.1 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia. In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 10.4.2 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità).

11. Di conseguenza, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 RD III. 12. 12.1 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. 12.2 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

13. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata. 14. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta senza oggetto. 14.2 Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la domanda tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, risulta senza oggetto.

15. Le misure supercautelari del 9 novembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2° ed. 2016, n. 54-56 PA). 16. 16.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 16.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: