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D-5141/2023

D-5141/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-29 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5141/2023 Sentenza del 29 settembre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dalla dott. iur. Maryligia Zaccuri, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 12 settembre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il (...) giugno 2023, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (...) giugno 2023, da cui si evince che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Croazia il (...) giugno 2023, il verbale del colloquio Dublino del (...) luglio 2023, durante la quale al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito circa la competenza della Croazia relativa alla trattazione della sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. [{...}] - 13/3), la richiesta di ripresa in carico del 18 luglio 2023 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità croate (cfr. atto SEM n. 14/5), l'accettazione da parte delle autorità croate del (...) agosto 2023 della richiesta di ripresa in carico sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III, la decisione della SEM del (...) settembre 2023, notificata il (...) settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 22/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Croazia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del (...) settembre 2023 (data d'entrata: [...] settembre 2023), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel corso del colloquio Dublino l'interessato ha confermato di essere entrato illegalmente in Croazia a bordo di un TIR e di essere stato costretto dalle autorità a registrare le proprie impronte; che in tale contesto sarebbe stato picchiato, insultato, spogliato e infine rilasciato in centro città; che in seguito avrebbe ricontattato il passatore e dopo complessive 16 o 17 ore ha ripreso il viaggio verso la Svizzera (cfr. atto SEM n. 13/3), che l'autorità inferiore ha escluso che in Croazia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l'applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III; che in riferimento alle affermazioni di trattamenti illegali in Croazia, l'autorità di prima istanza ha osservato che gli abusi da parte delle forze di polizia croate sarebbero da ricondurre al comportamento scorretto di singoli agenti di polizia; che inoltre, ha evidenziato come l'interessato non ha dichiarato di aver adito le vie legali al fine di tutelare i propri diritti in tal senso; che infine, la SEM ha valutato che il richiedente non soffre di alcuna affezione medica, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta la decisione di non entrata nel merito della SEM; che in particolare, egli ritiene che l'autorità di prime cure abbia motivato in modo insufficiente la mancata applicazione della clausola di sovranità; che inoltre egli sostiene che la SEM abbia accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti; che dipoi, egli ritiene che non vi sarebbero garanzie di una trattazione conforme alle direttive della propria domanda d'asilo in Croazia; che in tale Paese sussisterebbero carenze sistemiche; che lo zio ed il cugino vivrebbero in Svizzera; che egli avrebbe subito violenze da parte della polizia croata e di conseguenza il trasferimento in Croazia lo esporrebbe a trattamenti contrati all'art. 3 CEDU, che appare opportuno d'ingresso esaminare la censura formale relativa ad un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare che la SEM avrebbe omesso di accertare in modo concreto i rischi legati al suo trasferimento in Croazia, sia in rapporto alle violenze da lui subite da parte delle autorità croate, sia con riferimento alle condizioni d'accoglienza presenti in tale Paese; che, invero, tali argomentazioni proposte dall'insorgente nel suo ricorso, in quanto si riferiscono principalmente ad aspetti materiali, sono in realtà tese a rimettere in causa l'apprezzamento di merito compiuto dall'autorità inferiore; che esse verranno pertanto trattate nel prosieguo, che per quanto attiene invece alla censura relativa ad una carente motivazione circa la mancata applicazione della clausola di sovranità, l'obbligo di motivare la decisione è corollario del diritto di esser sentito; che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari della decisione di comprenderla ed eventualmente impugnarla e all'autorità di ricorso deve essere in grado, se adita di esercitare il proprio controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1); che in casu la decisione dell'autorità di prime cure appare invero sufficientemente motivata e contiene riferimenti concreti alla situazione personale del richiedente (cfr. decisione impugnata, punto II, pag. 8); che non si ravvede pertanto alcuna violazione del principio inquisitorio da parte della SEM; che pertanto le censure formali vanno integralmente respinte, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che la Croazia ha riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d'asilo in questione sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atto SEM n. 17/2), che il ricorrente sembrerebbe contestare la competenza croata vista la presenza sul territorio elvetico dello zio e del cugino; che ammesso e non concesso che si trattino di parenti dell'interessato, il legame di parentela addotto non rientra tra il novero di quelli definiti quali "familiari" dall'art. 2 lett. g RD III; che il ricorrente non ha neppure dimostrato alcun legame di dipendenza dagli asseriti parenti; che di conseguenza non risultano applicabili né l'art. 16 RD III, né l'art. 8 CEDU, che, di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data, che, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame per verificare se un altro Stato possa essere designato come competente, che il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa è presunto da parte dello Stato in questione, che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale, che lo scrivente Tribunale - confrontato con casi di procedura di ripresa in carico («take back») - ha già avuto modo di evidenziare come il sistema d'accoglienza croato, benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti, non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti («push-backs»; cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5), che le allegazioni ricorsuali, non sufficientemente concrete e circostanziate dall'interessato, come pure l'assenza di elementi in tal senso agli atti, non permettono di sovvertire la suesposta presunzione, che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che la Croazia infatti, nel suo scritto del (...) agosto 2023, ha accettato di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva («to continue to determine responsibility for the above mentioned person») (cfr. atto SEM 17/2), che il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento, che inoltre, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì, per quanto concerne gli asseriti maltrattamenti subiti da parte delle autorità croate, si costata come il ricorrente avrebbe deciso di lasciare il Paese dopo sole 16 o 17 ore senza adire alle vie legali; che perciò, sarà compito dell'insorgente rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità, che infine, per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente si osserva che egli ha dichiarato in sede di colloquio Dublino di stare bene fisicamente, che dagli atti all'incarto non risulta alcuna informazione medica, che ad ogni modo in linea di principio il Paese in questione dispone di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza; che deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-4402/2023 consid 8.4.3 e D-3639/2023 consid. 8.3.2.3) che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà beneficiare - ove necessario - di trattamenti e di accertamenti medici supplementari, che, pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale in Croazia sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), che la Croazia è pertanto tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: