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D-1968/2022

D-1968/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-05 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L’interessato, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) feb- braio 2022 (cfr. atto SEM n. [{…}]-2/2). B. Da investigazioni dell’autorità inferiore nella banca dati europea “Eurodac”, è risultato che al richiedente fossero state rilevate le impronte dattiloscopi- che in Spagna il (…) dicembre 2021 (cfr. n. 7/1 e 8/1). Sulla scorta di tale riscontro, la SEM ha quindi presentato, all’autorità spagnola competente, una richiesta di presa in carico dell’interessato sulla base dell’art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), in data 3 marzo 2022 (cfr. n. 10/7, 11/1 e 12/1). C. Il (…) marzo 2022 si è tenuto con l’interessato il verbale del rilevamento dei suoi dati personali (cfr. n. 14/10), ove in particolare egli ha riferito di avere due fratelli minori che vivrebbero in Svizzera, B._______ (incarto N …) e C._______ (incarto N […]), anche se non saprebbe dove (cfr.

n. 14/10, p.to 1.16.04 e 3.01, pag. 4). Con scritto dell’8 marzo 2022, il ri- chiedente ha trasmesso alla SEM, chiedendo l’integrazione di tali informa- zioni, delle foto dei permessi F dei due predetti fratelli (cfr. n. 16/3). Il giorno successivo, il medesimo ha invece sostenuto un colloquio Dublino (cfr.

n. 17/2), nell’ambito del quale gli è stata offerta la possibilità di esprimersi circa il suo stato di salute e rispetto alla competenza della trattazione della sua domanda d’asilo. D. Il (…) marzo 2022, la Spagna ha risposto affermativamente alla domanda di presa in carico dell’insorgente, fondandosi pure sull’art. 13 par. 1 Rego- lamento Dublino III (cfr. n. 20/2). E. Per mezzo della decisione del 20 aprile 2022, notificata il giorno succes- sivo (cfr. n. 26/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo

D-1968/2022 Pagina 3 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l’allontanamento (recte: trasferi- mento) dell’interessato verso la Spagna, altresì statuendo che un even- tuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. F. Con ricorso del 27 aprile 2022 (cfr. risultanze processuali, data dell’invio: il 28 aprile 2022), l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione ed ha con- cluso preliminarmente alla sospensione dell’esecuzione della decisione in via supercautelare ed alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso; a titolo principale ha invece chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM perché effettui l’esame nazio- nale della domanda d’asilo del ricorrente. In via subordinata l’insorgente ha postulato la restituzione degli atti all’autorità inferiore perché proceda al completamento dell’istruttoria. Contestualmente, il ricorrente ha pure pre- sentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal ver- samento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tri- bunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale

D-1968/2022 Pagina 4 decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2 con rif. ci- tati).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale ri- nuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Nella querelata decisione l’autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza della Spagna per la trattazione della sua procedura d’asilo – in quanto né la presenza di due membri della sua famiglia in Svizzera né il suo desiderio di rimanere su suolo elvetico non ne confuterebbero la com- petenza – ha escluso che in tale Stato sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o ancora un rischio di trat- tamenti contrari all’art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento. Proseguendo nella propria analisi, l’autorità inferiore ha escluso l’esistenza di motivi che impongano l’applicazione della clausola discrezionale di cui all’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o ancora di una relazione protetta dall’art. 8 CEDU. In particolare, non risulterebbe da- gli atti al suo incarto, alcun elemento medico oggettivo indicante che la sua presenza in Svizzera sia indispensabile per offrire assistenza al fratello B._______, il quale peraltro potrebbe contare sulla presenza su suolo el- vetico dell’altro fratello C._______, con il quale risiederebbe nel medesimo centro come si evincerebbe dai loro permessi di soggiorno da lui presentati. Inoltre, non sussisterebbero dei motivi che giustificherebbero l’applicazione dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III né dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordi- nanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In merito a queste due ultime disposizioni, la SEM ha se- gnatamente ritenuto come la sua situazione medica risulti chiara ed accla- rata e che non rappresenterebbe un ostacolo al suo trasferimento in Spa- gna, laddove potrà presentare una domanda d’asilo per poter beneficiare di una presa a carico in base al diritto comunitario.

E. 4.2 Nel proprio gravame, il ricorrente in primo luogo fa presente una viola- zione del suo diritto di essere sentito, in quanto la SEM non gli avrebbe dato la possibilità di esprimersi sui permessi da lui presentati né sul legame che avrebbe con il fratello B._______ e la natura dei problemi di salute mentale di quest’ultimo. Inoltre, sulla scorta di alcuni elementi che apporta con il ricorso – ovvero che la SEM avrebbe potuto esaminare gli incarti a

D-1968/2022 Pagina 5 propria disposizione e riguardanti i fratelli del ricorrente per accertarsi della situazione attuale dei medesimi, come pure che questi ultimi non si trove- rebbero più nel medesimo alloggio cantonale e che il fratello C._______ starebbe riscontrando varie difficoltà nell’assistenza di B._______ – egli ravviserebbe la necessità per lui di rimanere vicino al fratello B._______ in applicazione dell’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Non considerando le informazioni già in proprio possesso relative alle procedure dei suoi due fratelli, come anche di acquisirne per decidere sulla competenza della Sviz- zera per la procedura d’asilo e dell’esclusione dell’applicabilità della clau- sola di sovranità, la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria, l’obbligo di motivazione nonché il diritto di essere sentito dell’insorgente su elementi essenziali riguardo al suo convincimento nella fattispecie.

E. 5.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.2 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’in- carto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 con- sid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2). L’obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prero- gativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interes- sate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il

D-1968/2022 Pagina 6 suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da con- sentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 con- sid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 5.3 Nel caso in parola, si rimarca innanzitutto come il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi riguardo alla presenza in Svizzera dei suoi due fra- telli B._______ e C._______ sia nel verbale di rilevamento dei dati perso- nali che durante il colloquio Dublino, e ciò senza che la rappresentante legale – presente in quest’ultimo contesto – abbia formulato dei quesiti o osservazioni in merito, se riteneva che l’aspetto della relazione fra i fratelli non fosse stata sufficientemente delucidata o esposta (cfr. n. 17/2), in ac- cordo con l’obbligo di collaborare della parte (cfr. supra consid. 5.1). Peral- tro è il ricorrente stesso che ha prodotto i permessi di soggiorno dei fratelli, senza tuttavia, anche in tale occasione, offrire ulteriori spiegazioni in merito (cfr. n. 16/3). Inoltre, anche con il ricorso, malgrado ne avesse avuto la possibilità, l’insorgente non ha presentato degli indizi concreti che siano atti a provare l’indispensabilità della sua presenza in Svizzera – così come da egli addotto nel gravame – per il fratello B._______ (cfr. anche infra con- sid. 8). Alla luce quindi di tali elementi, agli occhi del Tribunale, non si rav- visa alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Altresì, il fatto che la SEM, sulla base della documentazione all’incarto, abbia rite- nuto di disporre di sufficienti elementi per potersi pronunciare sulla fattispe- cie, senza in particolare riportare considerazioni riguardanti gli incarti dei fratelli dell’insorgente, discende dal suo libero apprezzamento e non da un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti per de- cidere della causa. Argomentazioni dell’insorgente rivolte verso il provve- dimento avversato che riguardano quindi il merito, e che verranno pertanto trattate di seguito (cfr. infra consid. 8). Non si può seguire il ricorrente nep- pure laddove lamenta in modo generico che l’autorità inferiore non avrebbe rispettato il suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione. Ciò in quanto la SEM ha spiegato in modo chiaro e circostanziato nel provvedi- mento sindacato, le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente, in particolare perché non si applicherebbero al suo caso le clausole discrezionali ex art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, o ancora l’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. p.to

D-1968/2022 Pagina 7 II, pag. 2 e segg. della decisione impugnata). Pertanto, anche in rapporto alla giurisprudenza succitata, una violazione dell’obbligo di motivare da parte dell’autorità inferiore non è ravvisabile in specie.

E. 5.4 Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso testé esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano quindi infondate e vanno conseguentemente respinte. Un annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per completamento istruttorio non trova quindi alcun fondamento. La conclu- sione formulata a titolo subordinato in tal senso nel ricorso, va quindi re- spinta.

E. 6.1 Ciò posto, ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecu- zione della procedura di asilo e di allontanamento. La SEM, prima di appli- care la precitata disposizione, esamina la competenza relativa al tratta- mento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 6.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammis- sione – come è il caso di specie – ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione inter- nazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 6.2 e 8.2.1).

E. 6.3 Giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato

D-1968/2022 Pagina 8 come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per veri- ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 6.4 Altresì, ai sensi dell’art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, quando è accertato sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’art. 22 par. 3 del succitato regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione interna- zionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversa- mento clandestino della frontiera. Secondo l’art. 18 par. 1 lett. a Regola- mento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del presente rego- lamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro.

E. 6.5 Nel caso in rassegna, un confronto dell’unità centrale del sistema eu- ropeo “Eurodac” ha permesso di appurare che l’insorgente è stato interpel- lato e gli sono state rilevate le impronte dattiloscopiche in Spagna il (…) di- cembre 2021 (cfr. atti n. 7/1 e 8/1). Il ricorrente ha dapprima confermato tale riscontro (cfr. n. 14/10, p.to 5.02, pag. 5), per poi invece riferire che sarebbe entrato in Spagna nel febbraio 2022 venendo poi subito in Svizzera (cfr. n. 17/2). Tuttavia, queste ultime allegazioni si scontrano d’un canto con i riscontri inequivocabili succitati, come pure con le stesse as- serzioni rese in un primo tempo dal medesimo insorgente, e pertanto non soltanto risultano essere poco credibili, ma appaiono comunque ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente. Il (…) marzo 2022 la SEM ha presentato alle autorità spagnole preposte, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di ammissione fon- data sull’art. 13 par. 1 del predetto Regolamento (cfr. n. 10/7). La Spagna ha accettato la propria competenza nella trattazione della domanda in que- stione, entro il termine disposto all’art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, con risposta del (…) marzo 2022 (cfr. n. 20/2). In tale contesto, risulta pe- raltro inconferente il desiderio dell’insorgente di rimanere in Svizzera (cfr.

n. 17/2), in quanto d’un canto il meccanismo del Regolamento Dublino III

D-1968/2022 Pagina 9 non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la do- manda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e d’altro canto, tenuto conto della maggiore età del ricorrente, la presenza in Svizzera dei fratelli, non è atta a rimetterla in discussione (cfr. art. 2 lett. g Regolamento Dublino III). Di conseguenza, la competenza della Spagna risulta di principio essere data.

E. 7.1 La Spagna è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU (RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen- naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una pro- tezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 7.2 La presunzione summenzionata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previ- ste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 con- sid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gen- naio 2011, 30696/09).

E. 7.3 Nel contesto spagnolo, anche secondo giurisprudenza costante, ciò non è tuttavia manifestamente il caso (cfr. tra le altre le sentenze del Tribu- nale E-1691/2022 del 12 aprile 2022 consid. 4.2, D-455/2022 del 14 feb- braio 2022 consid. 11), conclusione che non viene neppure contestata dal ricorrente nel gravame. L’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regola- mento Dublino III pertanto non si giustifica.

E. 8.1 Resta ora da esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui agli art. 16 e 17 par. 1 Regola- mento Dublino III nonché all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

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E. 8.2 Quest’ultima disposizione, che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, qualora il trasferimento del ri- chiedente nel Paese di destinazione contravvenga all’art. 4 CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, l’autorità inferiore è invece obbli- gata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della do- manda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 8.3 Nel caso in esame, dapprima si rileva come il ricorrente non ha dimo- strato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischie- rebbe di essere respinto in un tale Paese. Oltracciò, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU, all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Spagna.

E. 8.4 Inoltre l’insorgente, da un esame d’ufficio degli atti di causa, non appare soffrire di problematiche mediche tali da risultare ostative al suo trasferi- mento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. n. 9/2, 21/8, 22/2, 23/3 e 28/2) e rientranti nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU e del Tribunale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. con- tro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Ciò che tra l’altro l’insorgente non solleva nel suo gravame, e sul quale punto si può quindi senz’altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente chiara, motivata ed esplicita in proposito (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione SEM).

E. 8.5.1 Tra le norme imperative che possono condurre all’applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l’art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 con- sid. 5). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto

D-1968/2022 Pagina 11 dalla disposizione precitata, lo straniero non soltanto deve provare la pre- senza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua fami- glia, ma pure che quest’ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all’interessato non è possibile, rispettivamente non sa- rebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l’art. 8 CEDU non è in principio vio- lato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una pondera- zione degli interessi prevista dall’art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4561/2016 del 20 novembre 2019 consid. 11.3.1 con ulteriori riferimenti citati). Secondo la giurisprudenza, le relazioni fami- gliari protette dall’art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 con- sid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell’11 marzo 2022 consid. 10.4 con ulteriori rif. cit.). A medesima soluzione si giunge anche considerando l’altra clausola discrezionale prevista all’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Dalla for- mulazione di quest’ultima norma si evince peraltro che la situazione di di- pendenza presuppone l’esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un’assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un’assistenza e di un’attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rap- porto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tri- bunale D-546/2022 consid. 10.4).

E. 8.5.2 Nella presente disamina, anche dalla consultazione degli incarti dei fratelli dell’insorgente – come da questi proposto nel ricorso – il Tribunale ritiene che a ragione la SEM ha concluso che il ricorrente non ha presen- tato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo trasferimento pregiudichi un’assistenza quotidiana indispensabile al

D-1968/2022 Pagina 12 fratello B._______, con il quale peraltro non appare neppure essere in con- tatto (cfr. n. 28/2), e ciò a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera. Dalla documentazione medica agli atti, a parte la preoccupazione espressa per il fratello B._______ affetto da di- sturbi psichici, non è difatti fatta alcuna menzione dell’eventuale necessità per il predetto fratello della presenza del ricorrente, per poter disporre di un sostegno continuativo. Le sole evenienze che il ricorrente avrebbe appreso che i due fratelli non si troverebbero più nel medesimo alloggio cantonale, come pure che il fratello C._______ avrebbe riscontrato delle difficoltà nell’assistenza del fratello B._______, non sono in alcun senso atte a cir- costanziare ed a provare che quest’ultimo sia dipendente dall’assistenza del ricorrente e che questi sia in grado di fornire effettivamente l’assistenza alla persona interessata, così come disposto dall’art. 16 par. 1 Regola- mento Dublino III. Per di più, non risulta dagli atti di causa, che il fratello B._______ abbia espresso un siffatto desiderio per iscritto, ulteriore condi- zione posta per l’applicazione della clausola discrezionale di cui alla norma precitata.

E. 8.5.3 Ne discende che non si ravvisa pertanto un obbligo di applicare la clausola di sovranità giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, come neppure le condizioni previste dall’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III risultano adempiute.

E. 8.5.4 Visto quanto sopra, non appaiono nemmeno esserci elementi agli atti che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitra- ria il potere di apprezzamento di cui dispone nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). A tali circostanze il Tribunale non può pertanto sostituire il suo apprezza- mento a quello dell’autorità inferiore. Non vi è quindi motivo di applicare la clausola discrezionale ai sensi della disposizione precitata in relazione all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 9 Riassumendo, in mancanza dell’applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Spagna è competente dell’esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III.

E. 10 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha

D-1968/2022 Pagina 13 pronunciato il suo trasferimento verso la Spagna conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso sia la domanda di misure supercautelari che la richiesta tendente alla concessione dell’effetto so- spensivo al ricorso, risultano senza oggetto.

E. 12 Altresì, per lo stesso motivo summenzionato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 13 In seguito, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 14 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1968/2022 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1968/2022 Sentenza del 5 maggio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Guinea, alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Guinea-Bissau, rappresentato dalla signora Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 20 aprile 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]-2/2). B. Da investigazioni dell'autorità inferiore nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che al richiedente fossero state rilevate le impronte dattiloscopiche in Spagna il (...) dicembre 2021 (cfr. n. 7/1 e 8/1). Sulla scorta di tale riscontro, la SEM ha quindi presentato, all'autorità spagnola competente, una richiesta di presa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), in data 3 marzo 2022 (cfr. n. 10/7, 11/1 e 12/1). C. Il (...) marzo 2022 si è tenuto con l'interessato il verbale del rilevamento dei suoi dati personali (cfr. n. 14/10), ove in particolare egli ha riferito di avere due fratelli minori che vivrebbero in Svizzera, B._______ (incarto N ... ) e C._______ (incarto N [...]), anche se non saprebbe dove (cfr. n. 14/10, p.to 1.16.04 e 3.01, pag. 4). Con scritto dell'8 marzo 2022, il richiedente ha trasmesso alla SEM, chiedendo l'integrazione di tali informazioni, delle foto dei permessi F dei due predetti fratelli (cfr. n. 16/3). Il giorno successivo, il medesimo ha invece sostenuto un colloquio Dublino (cfr. n. 17/2), nell'ambito del quale gli è stata offerta la possibilità di esprimersi circa il suo stato di salute e rispetto alla competenza della trattazione della sua domanda d'asilo. D. Il (...) marzo 2022, la Spagna ha risposto affermativamente alla domanda di presa in carico dell'insorgente, fondandosi pure sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. n. 20/2). E. Per mezzo della decisione del 20 aprile 2022, notificata il giorno successivo (cfr. n. 26/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato verso la Spagna, altresì statuendo che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. F. Con ricorso del 27 aprile 2022 (cfr. risultanze processuali, data dell'invio: il 28 aprile 2022), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione ed ha concluso preliminarmente alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; a titolo principale ha invece chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM perché effettui l'esame nazionale della domanda d'asilo del ricorrente. In via subordinata l'insorgente ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore perché proceda al completamento dell'istruttoria. Contestualmente, il ricorrente ha pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2 con rif. citati).

3. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza della Spagna per la trattazione della sua procedura d'asilo - in quanto né la presenza di due membri della sua famiglia in Svizzera né il suo desiderio di rimanere su suolo elvetico non ne confuterebbero la competenza - ha escluso che in tale Stato sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o ancora un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento. Proseguendo nella propria analisi, l'autorità inferiore ha escluso l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o ancora di una relazione protetta dall'art. 8 CEDU. In particolare, non risulterebbe dagli atti al suo incarto, alcun elemento medico oggettivo indicante che la sua presenza in Svizzera sia indispensabile per offrire assistenza al fratello B._______, il quale peraltro potrebbe contare sulla presenza su suolo elvetico dell'altro fratello C._______, con il quale risiederebbe nel medesimo centro come si evincerebbe dai loro permessi di soggiorno da lui presentati. Inoltre, non sussisterebbero dei motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III né dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In merito a queste due ultime disposizioni, la SEM ha segnatamente ritenuto come la sua situazione medica risulti chiara ed acclarata e che non rappresenterebbe un ostacolo al suo trasferimento in Spagna, laddove potrà presentare una domanda d'asilo per poter beneficiare di una presa a carico in base al diritto comunitario. 4.2 Nel proprio gravame, il ricorrente in primo luogo fa presente una violazione del suo diritto di essere sentito, in quanto la SEM non gli avrebbe dato la possibilità di esprimersi sui permessi da lui presentati né sul legame che avrebbe con il fratello B._______ e la natura dei problemi di salute mentale di quest'ultimo. Inoltre, sulla scorta di alcuni elementi che apporta con il ricorso - ovvero che la SEM avrebbe potuto esaminare gli incarti a propria disposizione e riguardanti i fratelli del ricorrente per accertarsi della situazione attuale dei medesimi, come pure che questi ultimi non si troverebbero più nel medesimo alloggio cantonale e che il fratello C._______ starebbe riscontrando varie difficoltà nell'assistenza di B._______ - egli ravviserebbe la necessità per lui di rimanere vicino al fratello B._______ in applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Non considerando le informazioni già in proprio possesso relative alle procedure dei suoi due fratelli, come anche di acquisirne per decidere sulla competenza della Svizzera per la procedura d'asilo e dell'esclusione dell'applicabilità della clausola di sovranità, la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria, l'obbligo di motivazione nonché il diritto di essere sentito dell'insorgente su elementi essenziali riguardo al suo convincimento nella fattispecie. 5. 5.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.2 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del TribunaleD-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.3 Nel caso in parola, si rimarca innanzitutto come il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi riguardo alla presenza in Svizzera dei suoi due fratelli B._______ e C._______ sia nel verbale di rilevamento dei dati personali che durante il colloquio Dublino, e ciò senza che la rappresentante legale - presente in quest'ultimo contesto - abbia formulato dei quesiti o osservazioni in merito, se riteneva che l'aspetto della relazione fra i fratelli non fosse stata sufficientemente delucidata o esposta (cfr. n. 17/2), in accordo con l'obbligo di collaborare della parte (cfr. supra consid. 5.1). Peraltro è il ricorrente stesso che ha prodotto i permessi di soggiorno dei fratelli, senza tuttavia, anche in tale occasione, offrire ulteriori spiegazioni in merito (cfr. n. 16/3). Inoltre, anche con il ricorso, malgrado ne avesse avuto la possibilità, l'insorgente non ha presentato degli indizi concreti che siano atti a provare l'indispensabilità della sua presenza in Svizzera - così come da egli addotto nel gravame - per il fratello B._______ (cfr. anche infra consid. 8). Alla luce quindi di tali elementi, agli occhi del Tribunale, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Altresì, il fatto che la SEM, sulla base della documentazione all'incarto, abbia ritenuto di disporre di sufficienti elementi per potersi pronunciare sulla fattispecie, senza in particolare riportare considerazioni riguardanti gli incarti dei fratelli dell'insorgente, discende dal suo libero apprezzamento e non da un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti per decidere della causa. Argomentazioni dell'insorgente rivolte verso il provvedimento avversato che riguardano quindi il merito, e che verranno pertanto trattate di seguito (cfr. infra consid. 8). Non si può seguire il ricorrente neppure laddove lamenta in modo generico che l'autorità inferiore non avrebbe rispettato il suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione. Ciò in quanto la SEM ha spiegato in modo chiaro e circostanziato nel provvedimento sindacato, le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente, in particolare perché non si applicherebbero al suo caso le clausole discrezionali ex art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, o ancora l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. p.to II, pag. 2 e segg. della decisione impugnata). Pertanto, anche in rapporto alla giurisprudenza succitata, una violazione dell'obbligo di motivare da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile in specie. 5.4 Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso testé esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano quindi infondate e vanno conseguentemente respinte. Un annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per completamento istruttorio non trova quindi alcun fondamento. La conclusione formulata a titolo subordinato in tal senso nel ricorso, va quindi respinta. 6. 6.1 Ciò posto, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento. La SEM, prima di applicare la precitata disposizione, esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 6.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.4 Altresì, ai sensi dell'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, quando è accertato sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 del succitato regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera. Secondo l'art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro. 6.5 Nel caso in rassegna, un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" ha permesso di appurare che l'insorgente è stato interpellato e gli sono state rilevate le impronte dattiloscopiche in Spagna il (...) dicembre 2021 (cfr. atti n. 7/1 e 8/1). Il ricorrente ha dapprima confermato tale riscontro (cfr. n. 14/10, p.to 5.02, pag. 5), per poi invece riferire che sarebbe entrato in Spagna nel febbraio 2022 venendo poi subito in Svizzera (cfr. n. 17/2). Tuttavia, queste ultime allegazioni si scontrano d'un canto con i riscontri inequivocabili succitati, come pure con le stesse asserzioni rese in un primo tempo dal medesimo insorgente, e pertanto non soltanto risultano essere poco credibili, ma appaiono comunque ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente. Il (...) marzo 2022 la SEM ha presentato alle autorità spagnole preposte, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di ammissione fondata sull'art. 13 par. 1 del predetto Regolamento (cfr. n. 10/7). La Spagna ha accettato la propria competenza nella trattazione della domanda in questione, entro il termine disposto all'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, con risposta del (...) marzo 2022 (cfr. n. 20/2). In tale contesto, risulta peraltro inconferente il desiderio dell'insorgente di rimanere in Svizzera (cfr. n. 17/2), in quanto d'un canto il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e d'altro canto, tenuto conto della maggiore età del ricorrente, la presenza in Svizzera dei fratelli, non è atta a rimetterla in discussione (cfr. art. 2 lett. g Regolamento Dublino III). Di conseguenza, la competenza della Spagna risulta di principio essere data. 7. 7.1 La Spagna è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU (RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 7.2 La presunzione summenzionata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 7.3 Nel contesto spagnolo, anche secondo giurisprudenza costante, ciò non è tuttavia manifestamente il caso (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-1691/2022 del 12 aprile 2022 consid. 4.2, D-455/2022 del 14 febbraio 2022 consid. 11), conclusione che non viene neppure contestata dal ricorrente nel gravame. L'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III pertanto non si giustifica. 8. 8.1 Resta ora da esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui agli art. 16 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 8.2 Quest'ultima disposizione, che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.3 Nel caso in esame, dapprima si rileva come il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Oltracciò, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Spagna. 8.4 Inoltre l'insorgente, da un esame d'ufficio degli atti di causa, non appare soffrire di problematiche mediche tali da risultare ostative al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. n. 9/2, 21/8, 22/2, 23/3 e 28/2) e rientranti nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU e del Tribunale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Ciò che tra l'altro l'insorgente non solleva nel suo gravame, e sul quale punto si può quindi senz'altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente chiara, motivata ed esplicita in proposito (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione SEM). 8.5 8.5.1 Tra le norme imperative che possono condurre all'applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dalla disposizione precitata, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4561/2016 del 20 novembre 2019 consid. 11.3.1 con ulteriori riferimenti citati). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 10.4 con ulteriori rif. cit.). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Dalla formulazione di quest'ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-546/2022 consid. 10.4). 8.5.2 Nella presente disamina, anche dalla consultazione degli incarti dei fratelli dell'insorgente - come da questi proposto nel ricorso - il Tribunale ritiene che a ragione la SEM ha concluso che il ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo trasferimento pregiudichi un'assistenza quotidiana indispensabile al fratello B._______, con il quale peraltro non appare neppure essere in contatto (cfr. n. 28/2), e ciò a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera. Dalla documentazione medica agli atti, a parte la preoccupazione espressa per il fratello B._______ affetto da disturbi psichici, non è difatti fatta alcuna menzione dell'eventuale necessità per il predetto fratello della presenza del ricorrente, per poter disporre di un sostegno continuativo. Le sole evenienze che il ricorrente avrebbe appreso che i due fratelli non si troverebbero più nel medesimo alloggio cantonale, come pure che il fratello C._______ avrebbe riscontrato delle difficoltà nell'assistenza del fratello B._______, non sono in alcun senso atte a circostanziare ed a provare che quest'ultimo sia dipendente dall'assistenza del ricorrente e che questi sia in grado di fornire effettivamente l'assistenza alla persona interessata, così come disposto dall'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Per di più, non risulta dagli atti di causa, che il fratello B._______ abbia espresso un siffatto desiderio per iscritto, ulteriore condizione posta per l'applicazione della clausola discrezionale di cui alla norma precitata. 8.5.3 Ne discende che non si ravvisa pertanto un obbligo di applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, come neppure le condizioni previste dall'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III risultano adempiute. 8.5.4 Visto quanto sopra, non appaiono nemmeno esserci elementi agli atti che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). A tali circostanze il Tribunale non può pertanto sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Non vi è quindi motivo di applicare la clausola discrezionale ai sensi della disposizione precitata in relazione all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

9. Riassumendo, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Spagna è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III.

10. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Spagna conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso sia la domanda di misure supercautelari che la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risultano senza oggetto.

12. Altresì, per lo stesso motivo summenzionato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

13. In seguito, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari