opencaselaw.ch

D-6059/2023

D-6059/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-09 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6059/2023 Sentenza del 9 novembre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Salvatore Crisogianni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 ottobre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) agosto 2023, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del 22 agosto 2023, da cui si evince che al richiedente sono state rilevate le impronte dattiloscopiche in Austria il (...) ed in medesima data egli ha ivi presentato una domanda d'asilo, il verbale del colloquio Dublino del (...) agosto 2023 dell'interessato, la domanda di ripresa in carico del richiedente del 1° settembre 2023 dell'autorità svizzera competente alla sua omologa austriaca, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III); e la risposta positiva dell'Austria del 7 settembre 2023 ex art. 20 par. 5 RD III, la decisione della SEM del 24 ottobre 2023, notificata il 27 ottobre 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-21/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso l'Austria, il ricorso del 3 novembre 2023 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dall'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria formulata dall'interessato, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; nonché la nuova documentazione allegata al ricorso, ovvero una dichiarazione ex art. 16 RD III datata (...) e sottoscritta dall'interessato e dalla presunta sorella C._______ (cfr. sub doc. 3) nonché un manoscritto sottoscritto dalla predetta non datato ed in lingua inglese (cfr. sub doc. 4), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente rimprovera dapprima alla SEM di aver accertato in modo incompleto e scorretto i fatti rilevanti della causa, sia dal profilo dell'applicazione dell'art. 16 RD III, sia omettendo di esprimersi circa la situazione di difficoltà in cui si troverebbe sua sorella che necessiterebbe del suo sostegno in particolare per la cura e la crescita dei figli, nonché non comunicando alle autorità austriache la presenza, su territorio elvetico, della sorella del ricorrente e della "sua recente maternità", non adempiendo in tal senso neppure al suo obbligo inquisitorio e di motivare correttamente la decisione, che inoltre egli lamenta che la SEM non avrebbe esaminato nella decisione impugnata la possibilità d'incorrere in una violazione dell'art. 8 CEDU né la sussistenza dei motivi umanitari allegati, che in tal senso, egli si prevale della presenza della sorella C._______ e dei figli minori della medesima, per poter rimanere in Svizzera; che tale desiderio e necessità di rimanere assieme a loro, anche nell'interesse superiore dei bambini, sarebbe pure supportato dalla documentazione annessa al ricorso; che egli si prevale esplicitamente dell'applicazione dell'art. 16 RD III o, a titolo eventuale, dell'art. 8 CEDU, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico, come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento, che nella presente disamina, l'Austria ha riconosciuto espressamente (art. 25 par. 1 RD III) in data 7 settembre 2023 (cfr. n. 17/2), la propria competenza per la ripresa in carico dell'insorgente basata sull'art. 20 par. 5 RD III, dopo la richiesta della Svizzera del 1° settembre 2023 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 14/5), che di conseguenza, la competenza dell'Austria è di principio data, che per ciò che attiene alla presenza della sorella e dei nipoti del ricorrente (cfr. dossier della SEM N [...]) in Svizzera, il Tribunale osserva dapprima che i primi, non risultano essere membri della famiglia dell'insorgente ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, che proseguendo nell'analisi, anche considerando le allegazioni e la documentazione presentata con il ricorso dall'insorgente, il Tribunale ritiene che costui non possa prevalersi validamente né dell'applicazione dell'art 16 par. 1 RD III, né dell'art. 8 par. 1 CEDU, per opporsi ad un suo trasferimento verso l'Austria, che invero, a differenza di quanto addotto dall'insorgente nel suo gravame, il Tribunale non ravvede alcuna relazione stretta ed effettiva o ancora di particolare dipendenza tra l'insorgente e la sorella rispettivamente con i di lei figli ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata; DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con rif.; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3, D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1), che segnatamente, dal supposto scritto della sorella C._______ presentato con il ricorso (cfr. sub doc. 4), non si desume come al contrario allegato dall'insorgente anche nel gravame, che egli rappresenterebbe per i nipoti viventi in Svizzera - e lo fosse già nel loro paese d'origine - la figura paterna; che invero, a seguire le dichiarazioni della sorella, eventualmente egli, assieme anche agli altri fratelli e sorelle, in patria avrebbe dato un aiuto alla sorella con i figli, allorché ella doveva svolgere delle mansioni o aveva degli appuntamenti fuori casa; che inoltre, a differenza di quanto riferito nel colloquio Dublino dall'insorgente, e ribadito anche nel suo ricorso, appare dagli atti della sorella, che ella ha intrapreso il viaggio con i figli da sola a partire dal (...), senza essere accompagnata da famigliari, e da allora vive con i medesimi da sola, che frattanto, egli non può validamente prevalersi neppure del principio dell'interesse superiore dei suoi nipoti minorenni, per ovviare ad un suo allontanamento verso l'Austria, che inoltre non è evincibile dal quadro valetudinario della sorella in Svizzera, né men che meno da quello dell'insorgente, che il loro stato di salute li ponga in un legame di dipendenza particolare, ai sensi della giurisprudenza succitata, nel senso che essi necessitino di essere assistiti in modo importante o siano oggetto di cure permanenti nella loro vita quotidiana che soltanto un parente stretto potrebbe fornire loro, che da ultimo, anche le censure sollevate dal ricorrente in relazione ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e di mancanza di motivazione della decisione da parte della SEM, sono da respingere; che invero l'autorità inferiore ha citato ed analizzato le dichiarazioni rese dall'insorgente e dal suo rappresentante legale nel corso del colloquio Dublino dal profilo dell'art. 16 RD III (cfr. decisione avversata, p.to II, pag. 3), ed ha motivato a sufficienza gli elementi per i quali non ritenesse le condizioni di tale disposizione date, che visto quanto sopra, e non adempiendo l'insorgente alle condizioni dei suddetti disposti, le ulteriori argomentazioni ricorsuali dell'insorgente - in particolare sull'interpretazione dell'art. 16 RD III - (cfr. ricorso, p.to III, pag. 4 seg.) non devono essere analizzate oltre, che proseguendo nell'analisi, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Austria, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE; cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale F-5431/2023 del 12 ottobre 2023, F-4796/2023 del 18 settembre 2023), ciò che peraltro il ricorrente non sostiene, che la presunzione secondo cui l'Austria agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è quindi stata rovesciata dal ricorrente, che altresì, dagli atti all'incarto e visto quanto già sopra ritenuto dal profilo dell'art. 8 CEDU, risulta che il trasferimento in Austria dell'insorgente, non contravvenga ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo l'affezione del ricorrente - di diagnosi posta di piede destro infetto con una terapia farmacologica impostata per una settimana (cfr. n. 18/1) - classificabile quale grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera] n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera] n. 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l'Austria è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande procedurali tendenti d'un canto alla sospensione della decisione in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: