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D-7144/2024

D-7144/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-16 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame, ad eccezione della richiesta volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso formulata a pag. 2 del gravame (cfr. infra consid. 4).

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 4 Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso, va rilevato che ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato ritirato dall'autorità inferiore. Di conseguenza, la relativa domanda risulta inammissibile.

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che il ricorrente ha ottenuto in Italia la protezione internazionale e che detto Paese ha altresì accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale ha designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, in particolare dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), sarebbero costituiti dalla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. Inoltre, in quanto Paese firmatario della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) si potrebbe partire dal presupposto che rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale. Al suo rientro su suolo italiano, spetterebbe dunque all'interessato far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità e, qualora necessario, potrebbe far capo al sostegno di organizzazioni caritatevoli. Dagli atti non emergerebbero indizi che permetterebbero di ritenere, in caso di rinvio in Italia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Per quanto riguarda lo stato di salute, la SEM ha ritenuto che le affezioni di cui soffrirebbe l'interessato non sarebbero suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Italia. Inoltre, l'Italia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, a cui l'interessato avrebbe accesso in quanto beneficiario della protezione sussidiaria in tale Paese. Infine, il fatto che i propri genitori e le sorelle, con i rispettivi figli, abbiano depositato domanda d'asilo in Svizzera non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto non sussisterebbe alcun elemento concreto a comprova di un legame di dipendenza.

E. 5.2 Il ricorrente avversa la valutazione dell'autorità inferiore, contestando anzitutto la competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo e chiedendo che quest'ultima venga trattata in Svizzera. A suo dire, in Italia vi sarebbero infatti carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e l'accesso alla giustizia sarebbe limitato. Egli si troverebbe in una situazione di grande vulnerabilità e soffrirebbe di una severa patologia legata a stress e insonnia, connessa alle condizioni di alloggio e di accoglienza dei richiedenti l'asilo sul territorio italiano.

E. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Conv. rifugiati o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125).

E. 6.2 La giurisprudenza ha poi precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).

E. 6.3 Nello specifico, va rilevato che l'Italia ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e gli ha concesso la protezione internazionale (cfr. atto SEM n. 16/4). Inoltre, il 18 settembre 2024, le autorità italiane hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 20/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dal ricorrente, il quale non ha neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che l'Italia intenderebbe allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento.

E. 6.4 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (verso l'Italia).

E. 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 8.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione vìolino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3).

E. 8.3.3 Nella fattispecie, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia il 19 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. 16/4). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione, i cui obblighi derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE.

E. 8.3.4 Nel caso in disamina, pur lasciando aperta la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dal ricorrente e sebbene quest'ultimo sia rimasto in Italia per meno di un mese dal momento in cui ha ricevuto la protezione internazionale, occorre anzitutto rilevare che egli ha dichiarato di aver ottenuto un alloggio in Italia. Tuttavia, non risulta che egli abbia poi intrapreso particolari sforzi concreti rivolgendosi direttamente alle autorità italiane al fine di chiedere aiuto per ottenere un lavoro ed altre prestazioni essenziali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti rispettivamente un'eventuale violazione degli stessi. In caso di necessità, appartiene al ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Egli potrà altresì rivolgersi ad altri enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del TAF E-3370/2024 del 5 giugno 2024 consid. 7.5.4).

E. 8.3.5.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera dei genitori e delle sorelle, con i rispettivi figli, del ricorrente.

E. 8.3.5.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che vivono in comunione (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le relazioni tra familiari maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i familiari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del TAF E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). In altri termini, la situazione di dipendenza deve presuppore l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire. Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4.1).

E. 8.3.5.3 Nello specifico, si rileva anzitutto che nel corso del colloquio del 30 agosto 2024, il ricorrente non ha accennato a particolari rapporti di dipendenza con familiari in Svizzera (cfr. atto SEM n. 17/4), limitandosi ad affermare che suo padre soffrirebbe di ipertensione e problemi ai denti, mentre che sua madre avrebbe problemi al cuore e in Italia avrebbe iniziato a lamentare una depressione. Pertanto, in difetto di concreti mezzi di prova sulle esigenze mediche dei genitori, le allegazioni succitate non si rivelano sufficienti per riconoscere la tutela garantita dall'art. 8 CEDU ai sensi della giurisprudenza succitata. Del resto, dall'incarto non emerge nessun'altra prova documentale per ammettere che l'allontanamento dell'interessato precluderebbe ai suoi genitori un'assistenza quotidiana indispensabile che vada oltre al sostegno morale o psicologico. A titolo abbondanziale, occorre infine rilevare che non risulta che i familiari dell'interessato abbiano ricevuto un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera.

E. 8.3.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 8.4.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 8.3.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]).

E. 8.4.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di vita, alloggio e lavoro che sarebbero state riscontrate dall'insorgente in Italia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. L'Italia è infatti vincolata alla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che gli spettano.

E. 8.4.3.1 Da ultimo, va detto che per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora in caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere la base legale per un diritto di soggiorno in Svizzera conseguente ad un diritto generale di accesso a delle misure mediche tendenti al recupero o al mantenimento della salute, per il solo motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono l'elevato standard elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave per la sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).

E. 8.4.3.2 Il Tribunale constata che lo stato di salute fisico o psichico dell'interessato non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti che gli sono stati diagnosticati una gastrite acuta con dolore epigastrico e bruciore, curato con Pantoprazolo 40 mg ed un tappo di cerume bilaterale trattato con Cerumenex (cfr. atti SEM n. 22/3, 23/2 e 24/3). Durante il colloquio del 30 agosto 2024, egli ha inoltre affermato di avere problemi di insonnia causati dallo stress (cfr. atto SEM n. 17/4), per cui è stata predisposta una valutazione medica al fine di stabilire la necessità di un'eventuale presa a carico psicologica (cfr. atto SEM n. 32/4). Il 5 dicembre 2024 l'interessato si è dunque sottoposto ad un consulto medico-psicologico, in cui gli è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo con aspetti emozionali, trattata con Trittico 50 mg, Magnesio diasporal 300 mg e Stilnox CR 12,5 mg (cfr. atto SEM n. 34/2). Tale rapporto indica inoltre che egli non necessita un seguito farmacologico psichiatrico o psicologico. Il medesimo giorno gli sono stati nuovamente diagnosticati un tappo di cerume bilaterale e una gastrite cronica, in cura con Pantoprazolo 40 mg per 2 mesi (cfr. atto SEM n. 33/2).

E. 8.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude quindi che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Italia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni valide per i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità del ricorrente rivendicare i propri diritti presso le autorità italiane.

E. 8.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità italiane hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.

E. 8.6 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 9 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 10 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7144/2024 Sentenza del 16 dicembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Giulia Marelli; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, c/o (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 8 novembre 2024. Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 17 agosto 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-3/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'egli aveva già depositato una domanda d'asilo in Italia in data 21 giugno 2024 e che era inoltre in possesso di un visto rilasciato dalle autorità italiane a B._______, valido dal 20 maggio 2024 al 1° settembre 2024 (cfr. atto SEM n. 10/1). A.c Dalla documentazione relativa alla procedura d'asilo condotta in Italia è emerso che le competenti autorità italiane hanno riconosciuto lo statuto di rifugiato all'interessato in data 19 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. 16/4). A.d Il 30 agosto 2024 si è svolto il colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) nel corso del quale al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della sua domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al suo prospettato allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia. A.e Il 3 settembre 2024 la SEM ha quindi presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549; cfr. atto SEM n. 18/9). Il 18 settembre 2024, l'Italia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 20/1). A.f Nel corso della procedura l'interessato si è sottoposto a visite mediche di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione dell'8 novembre 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 28/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso l'Italia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atto SEM n. 27/24). C. Con ricorso del 13 novembre 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 14 novembre 2024), inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), l'interessato avversa la decisione succitata concludendo alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo da parte della SEM e, implicitamente, all'annullamento della decisione avversata. Sul piano procedurale, egli chiede il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame, ad eccezione della richiesta volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso formulata a pag. 2 del gravame (cfr. infra consid. 4). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

4. Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso, va rilevato che ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato ritirato dall'autorità inferiore. Di conseguenza, la relativa domanda risulta inammissibile. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che il ricorrente ha ottenuto in Italia la protezione internazionale e che detto Paese ha altresì accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale ha designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, in particolare dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), sarebbero costituiti dalla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. Inoltre, in quanto Paese firmatario della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) si potrebbe partire dal presupposto che rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale. Al suo rientro su suolo italiano, spetterebbe dunque all'interessato far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità e, qualora necessario, potrebbe far capo al sostegno di organizzazioni caritatevoli. Dagli atti non emergerebbero indizi che permetterebbero di ritenere, in caso di rinvio in Italia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Per quanto riguarda lo stato di salute, la SEM ha ritenuto che le affezioni di cui soffrirebbe l'interessato non sarebbero suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Italia. Inoltre, l'Italia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, a cui l'interessato avrebbe accesso in quanto beneficiario della protezione sussidiaria in tale Paese. Infine, il fatto che i propri genitori e le sorelle, con i rispettivi figli, abbiano depositato domanda d'asilo in Svizzera non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto non sussisterebbe alcun elemento concreto a comprova di un legame di dipendenza. 5.2 Il ricorrente avversa la valutazione dell'autorità inferiore, contestando anzitutto la competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo e chiedendo che quest'ultima venga trattata in Svizzera. A suo dire, in Italia vi sarebbero infatti carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e l'accesso alla giustizia sarebbe limitato. Egli si troverebbe in una situazione di grande vulnerabilità e soffrirebbe di una severa patologia legata a stress e insonnia, connessa alle condizioni di alloggio e di accoglienza dei richiedenti l'asilo sul territorio italiano. 6. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Conv. rifugiati o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). 6.2 La giurisprudenza ha poi precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 6.3 Nello specifico, va rilevato che l'Italia ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e gli ha concesso la protezione internazionale (cfr. atto SEM n. 16/4). Inoltre, il 18 settembre 2024, le autorità italiane hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 20/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dal ricorrente, il quale non ha neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che l'Italia intenderebbe allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento. 6.4 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (verso l'Italia). 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione vìolino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3). 8.3.3 Nella fattispecie, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia il 19 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. 16/4). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione, i cui obblighi derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE. 8.3.4 Nel caso in disamina, pur lasciando aperta la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dal ricorrente e sebbene quest'ultimo sia rimasto in Italia per meno di un mese dal momento in cui ha ricevuto la protezione internazionale, occorre anzitutto rilevare che egli ha dichiarato di aver ottenuto un alloggio in Italia. Tuttavia, non risulta che egli abbia poi intrapreso particolari sforzi concreti rivolgendosi direttamente alle autorità italiane al fine di chiedere aiuto per ottenere un lavoro ed altre prestazioni essenziali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti rispettivamente un'eventuale violazione degli stessi. In caso di necessità, appartiene al ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Egli potrà altresì rivolgersi ad altri enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del TAF E-3370/2024 del 5 giugno 2024 consid. 7.5.4). 8.3.5 8.3.5.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera dei genitori e delle sorelle, con i rispettivi figli, del ricorrente. 8.3.5.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che vivono in comunione (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le relazioni tra familiari maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i familiari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del TAF E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). In altri termini, la situazione di dipendenza deve presuppore l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire. Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4.1). 8.3.5.3 Nello specifico, si rileva anzitutto che nel corso del colloquio del 30 agosto 2024, il ricorrente non ha accennato a particolari rapporti di dipendenza con familiari in Svizzera (cfr. atto SEM n. 17/4), limitandosi ad affermare che suo padre soffrirebbe di ipertensione e problemi ai denti, mentre che sua madre avrebbe problemi al cuore e in Italia avrebbe iniziato a lamentare una depressione. Pertanto, in difetto di concreti mezzi di prova sulle esigenze mediche dei genitori, le allegazioni succitate non si rivelano sufficienti per riconoscere la tutela garantita dall'art. 8 CEDU ai sensi della giurisprudenza succitata. Del resto, dall'incarto non emerge nessun'altra prova documentale per ammettere che l'allontanamento dell'interessato precluderebbe ai suoi genitori un'assistenza quotidiana indispensabile che vada oltre al sostegno morale o psicologico. A titolo abbondanziale, occorre infine rilevare che non risulta che i familiari dell'interessato abbiano ricevuto un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera. 8.3.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 8.4.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 8.3.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). 8.4.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di vita, alloggio e lavoro che sarebbero state riscontrate dall'insorgente in Italia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. L'Italia è infatti vincolata alla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che gli spettano. 8.4.3 8.4.3.1 Da ultimo, va detto che per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora in caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere la base legale per un diritto di soggiorno in Svizzera conseguente ad un diritto generale di accesso a delle misure mediche tendenti al recupero o al mantenimento della salute, per il solo motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono l'elevato standard elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave per la sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 8.4.3.2 Il Tribunale constata che lo stato di salute fisico o psichico dell'interessato non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti che gli sono stati diagnosticati una gastrite acuta con dolore epigastrico e bruciore, curato con Pantoprazolo 40 mg ed un tappo di cerume bilaterale trattato con Cerumenex (cfr. atti SEM n. 22/3, 23/2 e 24/3). Durante il colloquio del 30 agosto 2024, egli ha inoltre affermato di avere problemi di insonnia causati dallo stress (cfr. atto SEM n. 17/4), per cui è stata predisposta una valutazione medica al fine di stabilire la necessità di un'eventuale presa a carico psicologica (cfr. atto SEM n. 32/4). Il 5 dicembre 2024 l'interessato si è dunque sottoposto ad un consulto medico-psicologico, in cui gli è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo con aspetti emozionali, trattata con Trittico 50 mg, Magnesio diasporal 300 mg e Stilnox CR 12,5 mg (cfr. atto SEM n. 34/2). Tale rapporto indica inoltre che egli non necessita un seguito farmacologico psichiatrico o psicologico. Il medesimo giorno gli sono stati nuovamente diagnosticati un tappo di cerume bilaterale e una gastrite cronica, in cura con Pantoprazolo 40 mg per 2 mesi (cfr. atto SEM n. 33/2). 8.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude quindi che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Italia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni valide per i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità del ricorrente rivendicare i propri diritti presso le autorità italiane. 8.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità italiane hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 8.6 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

9. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

10. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: