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D-6162/2023

D-6162/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4 Nel suo ricorso, l'insorgente contesta in primo luogo la conclusione nella decisione avversata della SEM, di ritenere la sua minore età inverosimile.

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito, previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati).

E. 4.4 Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e consid. 5.6 con rif. ivi citati).

E. 4.5 Nella presente disamina, il Tribunale non può che condividere le argomentazioni esposte in modo dettagliato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata circa l'inverosimiglianza della minore età dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 3 segg.), alla quale si rimanda dunque per ulteriori dettagli e per quanto qui non verrà specificatamente motivato. In particolare, i risultati della perizia medico-legale esperita (cfr. n. 30/12) rappresentano, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale, un indizio molto forte di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), essendo l'esito degli accertamenti medici, in casu, particolarmente concludente. In rapporto a quanto sollevato nel suo ricorso dall'insorgente - il quale si basa sui suoi asserti nonché sulla presenza in copia del suo certificato di nascita e del suo passaporto per ritenere come sufficientemente provata la sua minore età - non si può dar in alcun modo credito alle dichiarazioni rese in tale contesto dal medesimo. Difatti, sia il certificato di nascita sia il passaporto, sono stati prodotti soltanto in copia, e quindi non ne può essere appurata l'autenticità. Inoltre, riguardo alla sua data di nascita e a come avrebbe appreso della medesima, egli ha rilasciato delle dichiarazioni incoerenti lungo il corso della sua procedura. Lui ha invero innanzitutto riferito di essere nato l'(...) e che avrebbe appreso della stessa dal suo attestato di nascita e dal passaporto (cfr. n. 17/9, p.to 1.06, pag. 3). Nell'ambito del suo diritto di essere sentito, ha invece contraddetto i suoi asserti precedenti, riferendo invece come la sua data di nascita sarebbe: "[...] il risultato di un suo calcolo eseguito conoscendo la propria età, dal momento che solo successivamente ha ricevuto la copia del suo atto di nascita", il quale documento riporterebbe, a mente sua, che egli sarebbe nato nel mese di (...) dell'anno (...) (cfr. n. 38/2). Tuttavia, dalla traduzione effettuata dalla SEM del medesimo documento, si evincono due date di nascita: l'(...) del (...) o il (...); quindi date tra loro incoerenti, come pure rispetto alle allegazioni presentate nel parere al diritto di essere sentito dall'insorgente. Da ultimo, nel suo ricorso, egli ha prodotto una copia del suo supposto passaporto, che riporta la data di nascita del (...). La discrepanza di un giorno con i suoi asserti rilasciati in audizione, egli tenta di spiegarla adducendo che i genitori gli avrebbero sempre riferito di essere nato l'(...), ma allorché si sarebbero recati per ottenere il passaporto, le autorità gli avrebbero riportato che la data corretta sarebbe stata quella del (...) (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3). Ora, tale spiegazione di come egli sarebbe venuto a conoscenza della sua data di nascita, è però nuovamente incoerente con quanto da lui allegato nel corso del verbale RMNA rispettivamente nel suo parere al diritto di essere sentito. Peraltro, risulta quantomeno insolito, che la copia della fotografia del passaporto, sia giunta soltanto in fase ricorsuale, allorché nel corso del verbale RMNA gli era stato richiesto se potesse provare la sua minore età con dei documenti, ciò che egli aveva negato, riferendo che le guardie (...) gli avrebbero preso il passaporto (cfr. n. 17/9, p.to 4.02 segg., pag. 6 seg.). Sulla base delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene che le copie dei due documenti prodotti dall'insorgente siano ascrivibili a dei mezzi di prova di compiacenza, ovvero inoltrati ai soli fini della causa, al quale non può essere riconosciuto alcun valore probatorio, in quanto del tutto inattendibili. A ciò si aggiungono le discrepanze e vaghezze già rilevate dalla SEM nelle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'ambito del verbale RMNA, al quale può senz'altro essere rinviato (cfr. p.to II, pag. 3 segg. della decisione impugnata), per evitare inutili ridondanze. In tale contesto, non muterebbe la predetta conclusione del Tribunale, neppure se l'insorgente facesse pervenire un (nuovo) passaporto originale, come da lui proposto nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 3). Tale proposta di prova viene quindi rifiutata dalla scrivente autorità.

E. 4.6 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 4.4) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Conseguentemente, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 4.4), e come rettamente concluso dall'autorità inferiore nella decisione avversata che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene.

E. 5.1 Proseguendo nell'analisi, nel caso di una procedura di ripresa in carico (take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 5.2 Nella presente disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Germania il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Sulla scorta di tale circostanza e dei dubbi insorti in capo alla SEM dalle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nell'ambito del suo verbale RMNA, l'autorità inferiore, il 29 settembre 2023, ha quindi chiesto alle autorità tedesche, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 24/5). La Germania, ha risposto affermativamente in data 7 ottobre 2023, quindi nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, pure fondandosi sulla succitata norma per ammettere la sua competenza (cfr. n. 35/3). Di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame.

E. 5.3.1 Egli si oppone tuttavia ad un suo trasferimento verso il suddetto Paese, in quanto nel suo ricorso egli ritiene che la presenza in Svizzera di un suo fratello in possesso di un permesso C, rappresenterebbe un valido motivo per la sua presa in carico da parte della Svizzera. Ciò poiché, il fratello, rappresenterebbe "l'adulto responsabile" nei suoi confronti, come indicato nel RD III (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3).

E. 5.3.2 In merito, è d'uopo osservare che per quanto attiene alla presenza del fratello in Svizzera (di cui al dossier della SEM N [...]), questi non risulta essere un membro della famiglia dell'insorgente giusta l'art. 2 lett. g RD III, come già osservato a ragione nella decisione sindacata. Inoltre, il ricorrente, non essendo stato ritenuto minore (cfr. supra consid. 4), non può neppure prevalersi della predetta norma in rapporto alla nozione di "un altro adulto responsabile".

E. 5.3.3 La relativa censura deve, di conseguenza, essere respinta.

E. 6 Proseguendo nell'analisi, neppure l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, si giustifica nel caso in rassegna. Invero, non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE; cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale nelle cause congiunte F-5368/2023, F-5369/2023 e F-5370/2023 del 16 ottobre 2023 consid. 8.1), ciò che peraltro il ricorrente non sostiene. Inoltre, la presunzione secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard e le norme previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, alla luce degli atti all'incarto e delle allegazioni ricorsuali.

E. 7.1 Resta ancora da esaminare se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Germania, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 7.2 Il ricorrente, sia nel suo verbale RMNA (cfr. n. 17/9, p.to 8.01, pag. 8) sia nel suo gravame, si prevale della presenza di un fratello in Svizzera, che beneficerebbe del permesso di domicilio, per opporsi ad un suo trasferimento verso la Germania. Egli si prevale quindi, indirettamente, dell'applicazione dell'art. 8 CEDU.

E. 7.3 Il Tribunale ritiene tuttavia che l'insorgente non possa validamente prevalersi della suddetta norma - né men che meno dell'art. 16 par. 1 RD III - per opporsi ad un suo trasferimento verso la Germania, in quanto dalle allegazioni dell'insorgente esposte in corso di procedura e con il ricorso non si ravvede alcuna relazione stretta ed effettiva o ancora di particolare dipendenza tra lui ed il fratello ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata; DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con rif.; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3, D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1).

E. 7.4 Non si intravvedono poi negli atti di causa né nel ricorso, ulteriori elementi che si opporrebbero ad un suo trasferimento nello Stato in questione. Segnatamente, egli non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Anche dal punto di vista medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le problematiche di salute, tra l'altro che risultano essere già curate e guarite rispettivamente ancora in trattamento (cfr. n. 11/3, 15/1, 19/2, 20/2, 21/1, 28/3, 29/2, 36/2, 37/2 e 44/3), classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9, consid. 7.1), e già sufficientemente acclarate dall'autorità inferiore, alla quale decisione si rinvia per il resto (cfr. p.to II, pag. 7 seg.).

E. 7.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Germania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

E. 8 In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dal ricorrente nel gravame, sono divenute senza oggetto.

E. 10 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6162/2023 Sentenza del 15 novembre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato l'(...), alias B._______, nato il (...), Yemen, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 novembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2023, asserendo di essere minorenne, nonché che il supposto fratello (...), al beneficio di un permesso di soggiorno svizzero C (cfr. dossier della SEM N [...]), fosse risiedente su suolo elvetico, producendo in tal senso anche la copia del permesso di soggiorno di quest'ultimo (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-14/2). A.b Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac" in data 4 agosto 2023, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Germania il (...). A.c Nell'ambito del verbale della prima audizione per minorenni non accompagnati (di seguito: verbale RMNA) del (...) settembre 2023, al richiedente è stata in particolare offerta la possibilità di esporre il suo percorso biografico e di viaggio intrapreso per l'espatrio, nonché di essere sentito circa il suo stato di salute e gli eventuali motivi che si opporrebbero alla competenza della Germania alla trattazione della sua domanda d'asilo. A.d Il 29 settembre 2023, la preposta autorità elvetica, ha richiesto alla sua omologa tedesca la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.e Con rapporto medico-peritale del (...) ottobre 2023, il (...), su mandato della SEM del 22 settembre 2023, ha presentato le sue conclusioni in merito all'età del richiedente, escludendo che egli abbia meno di diciotto anni. A.f A fronte sia delle dichiarazioni rilasciate dall'interessato nel corso della sua audizione, sia dell'esito della perizia medico-legale sull'età, la SEM con scritto del 5 ottobre 2023, ha dato la possibilità al richiedente di esprimersi circa la conclusione d'inverosimiglianza della minore età allegata e quindi di considerarlo maggiorenne per il prosieguo della procedura con la modifica della sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) in (...). A.g La Germania, il 7 ottobre 2023, ha risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico dell'interessato, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.h Con scritto datato 10 ottobre 2023, il richiedente ha trasmesso le sue osservazioni al diritto di essere sentito concessogli dalla SEM, annettendo quale nuovo documento a sostegno della minore età asserita copia dell'atto di nascita, di cui alla registrazione del (...) (secondo la traduzione agli atti effettuata del medesimo documento da parte della SEM). Sempre alla data succitata, l'autorità inferiore ha proceduto alla mutazione in SIMIC della data di nascita dell'interessato in (...). B. Con decisione del 2 novembre 2023, notificata il giorno successivo (cfr. n. 47/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento dell'interessato verso la Germania ed esecuzione della predetta misura, nonché constatando l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Il 3 novembre 2023 è cessato il mandato di rappresentanza legale concesso dall'interessato alla (...) in data 8 agosto 2023 (cfr. n. 12/1 e 48/2). D. Tramite il ricorso inoltrato il 9 novembre 2023 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha impugnato la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, ha postulato l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per nuova decisione. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

4. Nel suo ricorso, l'insorgente contesta in primo luogo la conclusione nella decisione avversata della SEM, di ritenere la sua minore età inverosimile. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito, previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). 4.4 Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e consid. 5.6 con rif. ivi citati). 4.5 Nella presente disamina, il Tribunale non può che condividere le argomentazioni esposte in modo dettagliato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata circa l'inverosimiglianza della minore età dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 3 segg.), alla quale si rimanda dunque per ulteriori dettagli e per quanto qui non verrà specificatamente motivato. In particolare, i risultati della perizia medico-legale esperita (cfr. n. 30/12) rappresentano, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale, un indizio molto forte di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), essendo l'esito degli accertamenti medici, in casu, particolarmente concludente. In rapporto a quanto sollevato nel suo ricorso dall'insorgente - il quale si basa sui suoi asserti nonché sulla presenza in copia del suo certificato di nascita e del suo passaporto per ritenere come sufficientemente provata la sua minore età - non si può dar in alcun modo credito alle dichiarazioni rese in tale contesto dal medesimo. Difatti, sia il certificato di nascita sia il passaporto, sono stati prodotti soltanto in copia, e quindi non ne può essere appurata l'autenticità. Inoltre, riguardo alla sua data di nascita e a come avrebbe appreso della medesima, egli ha rilasciato delle dichiarazioni incoerenti lungo il corso della sua procedura. Lui ha invero innanzitutto riferito di essere nato l'(...) e che avrebbe appreso della stessa dal suo attestato di nascita e dal passaporto (cfr. n. 17/9, p.to 1.06, pag. 3). Nell'ambito del suo diritto di essere sentito, ha invece contraddetto i suoi asserti precedenti, riferendo invece come la sua data di nascita sarebbe: "[...] il risultato di un suo calcolo eseguito conoscendo la propria età, dal momento che solo successivamente ha ricevuto la copia del suo atto di nascita", il quale documento riporterebbe, a mente sua, che egli sarebbe nato nel mese di (...) dell'anno (...) (cfr. n. 38/2). Tuttavia, dalla traduzione effettuata dalla SEM del medesimo documento, si evincono due date di nascita: l'(...) del (...) o il (...); quindi date tra loro incoerenti, come pure rispetto alle allegazioni presentate nel parere al diritto di essere sentito dall'insorgente. Da ultimo, nel suo ricorso, egli ha prodotto una copia del suo supposto passaporto, che riporta la data di nascita del (...). La discrepanza di un giorno con i suoi asserti rilasciati in audizione, egli tenta di spiegarla adducendo che i genitori gli avrebbero sempre riferito di essere nato l'(...), ma allorché si sarebbero recati per ottenere il passaporto, le autorità gli avrebbero riportato che la data corretta sarebbe stata quella del (...) (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3). Ora, tale spiegazione di come egli sarebbe venuto a conoscenza della sua data di nascita, è però nuovamente incoerente con quanto da lui allegato nel corso del verbale RMNA rispettivamente nel suo parere al diritto di essere sentito. Peraltro, risulta quantomeno insolito, che la copia della fotografia del passaporto, sia giunta soltanto in fase ricorsuale, allorché nel corso del verbale RMNA gli era stato richiesto se potesse provare la sua minore età con dei documenti, ciò che egli aveva negato, riferendo che le guardie (...) gli avrebbero preso il passaporto (cfr. n. 17/9, p.to 4.02 segg., pag. 6 seg.). Sulla base delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene che le copie dei due documenti prodotti dall'insorgente siano ascrivibili a dei mezzi di prova di compiacenza, ovvero inoltrati ai soli fini della causa, al quale non può essere riconosciuto alcun valore probatorio, in quanto del tutto inattendibili. A ciò si aggiungono le discrepanze e vaghezze già rilevate dalla SEM nelle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'ambito del verbale RMNA, al quale può senz'altro essere rinviato (cfr. p.to II, pag. 3 segg. della decisione impugnata), per evitare inutili ridondanze. In tale contesto, non muterebbe la predetta conclusione del Tribunale, neppure se l'insorgente facesse pervenire un (nuovo) passaporto originale, come da lui proposto nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 3). Tale proposta di prova viene quindi rifiutata dalla scrivente autorità. 4.6 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 4.4) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Conseguentemente, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 4.4), e come rettamente concluso dall'autorità inferiore nella decisione avversata che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene. 5. 5.1 Proseguendo nell'analisi, nel caso di una procedura di ripresa in carico (take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 5.2 Nella presente disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Germania il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Sulla scorta di tale circostanza e dei dubbi insorti in capo alla SEM dalle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nell'ambito del suo verbale RMNA, l'autorità inferiore, il 29 settembre 2023, ha quindi chiesto alle autorità tedesche, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 24/5). La Germania, ha risposto affermativamente in data 7 ottobre 2023, quindi nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, pure fondandosi sulla succitata norma per ammettere la sua competenza (cfr. n. 35/3). Di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame. 5.3 5.3.1 Egli si oppone tuttavia ad un suo trasferimento verso il suddetto Paese, in quanto nel suo ricorso egli ritiene che la presenza in Svizzera di un suo fratello in possesso di un permesso C, rappresenterebbe un valido motivo per la sua presa in carico da parte della Svizzera. Ciò poiché, il fratello, rappresenterebbe "l'adulto responsabile" nei suoi confronti, come indicato nel RD III (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3). 5.3.2 In merito, è d'uopo osservare che per quanto attiene alla presenza del fratello in Svizzera (di cui al dossier della SEM N [...]), questi non risulta essere un membro della famiglia dell'insorgente giusta l'art. 2 lett. g RD III, come già osservato a ragione nella decisione sindacata. Inoltre, il ricorrente, non essendo stato ritenuto minore (cfr. supra consid. 4), non può neppure prevalersi della predetta norma in rapporto alla nozione di "un altro adulto responsabile". 5.3.3 La relativa censura deve, di conseguenza, essere respinta.

6. Proseguendo nell'analisi, neppure l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, si giustifica nel caso in rassegna. Invero, non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE; cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale nelle cause congiunte F-5368/2023, F-5369/2023 e F-5370/2023 del 16 ottobre 2023 consid. 8.1), ciò che peraltro il ricorrente non sostiene. Inoltre, la presunzione secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard e le norme previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, alla luce degli atti all'incarto e delle allegazioni ricorsuali. 7. 7.1 Resta ancora da esaminare se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Germania, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.2 Il ricorrente, sia nel suo verbale RMNA (cfr. n. 17/9, p.to 8.01, pag. 8) sia nel suo gravame, si prevale della presenza di un fratello in Svizzera, che beneficerebbe del permesso di domicilio, per opporsi ad un suo trasferimento verso la Germania. Egli si prevale quindi, indirettamente, dell'applicazione dell'art. 8 CEDU. 7.3 Il Tribunale ritiene tuttavia che l'insorgente non possa validamente prevalersi della suddetta norma - né men che meno dell'art. 16 par. 1 RD III - per opporsi ad un suo trasferimento verso la Germania, in quanto dalle allegazioni dell'insorgente esposte in corso di procedura e con il ricorso non si ravvede alcuna relazione stretta ed effettiva o ancora di particolare dipendenza tra lui ed il fratello ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata; DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con rif.; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3, D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). 7.4 Non si intravvedono poi negli atti di causa né nel ricorso, ulteriori elementi che si opporrebbero ad un suo trasferimento nello Stato in questione. Segnatamente, egli non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Anche dal punto di vista medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le problematiche di salute, tra l'altro che risultano essere già curate e guarite rispettivamente ancora in trattamento (cfr. n. 11/3, 15/1, 19/2, 20/2, 21/1, 28/3, 29/2, 36/2, 37/2 e 44/3), classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9, consid. 7.1), e già sufficientemente acclarate dall'autorità inferiore, alla quale decisione si rinvia per il resto (cfr. p.to II, pag. 7 seg.). 7.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Germania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

8. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dal ricorrente nel gravame, sono divenute senza oggetto.

10. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: