Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci-sione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 4.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 4.3 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 4.4 Nella presente disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Germania il 10 marzo 2022. Sulla scorta di tale circostanza, l'autorità inferiore, il 27 agosto 2024, ha quindi chiesto alle autorità tedesche, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. La Germania, ha risposto affermativamente in data 28 agosto 2024, quindi nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III. Di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame.
E. 5.1 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 5.2 Non v'è tuttavia alcuna seria ragione di ritenere che in Germania, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE; cfr. D-6162/2023 del 15 novembre 2023 consid. 6, F-5370/2023 del 16 ottobre 2023 consid. 8.1). Quindi l'applicazione dell'art. 3 par. 2 seconda frase RD III, non si giustifica nel caso in rassegna.
E. 6.1 Resta ancora da esaminare se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Germania, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 6.2 Non si intravvedono elementi che si opporrebbero ad un suo trasferimento nello Stato in questione.
E. 6.2.1 Segnatamente, egli non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Germania non rispetterebbe nel suo caso il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese.
E. 6.2.2 In relazione poi al suo stato di salute, occorre innanzitutto rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).
E. 6.2.3 Dalla documentazione medica del ricorrente si evince una diagnosi di linfoma follicolare di grado I/II, stadio IVB. Il ricorrente è in trattamento dal 2 settembre 2024 con Tuximan/Benda fino a gennaio 2027, data di fine mantenimento con Rituximab. Sono previsti un totale di sei cicli di Rituximan Bendamustina fino a gennaio 2025 a intervalli mensili, seguiti da mantenimento con Rituximab una volta ogni due mesi per due anni fino a gennaio 2027.
E. 6.2.4 Va rilevato che, poiché la procedura d'asilo del ricorrente è terminata e cresciuta in giudicato, la natura del sostegno al quale ha diritto in Germania dipende dalla legislazione nazionale in vigore e dalla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (''Direttiva Rimpatri"). L'art. 14 della Direttiva Rimpatri prevede varie garanzie fino al rimpatrio, tra cui l'assicurazione di prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie. Nell'ambito del sistema Dublino, si può presumere che lo Stato membro competente disponga di infrastrutture mediche sufficienti e fornisca le suddette prestazioni sanitarie d'urgenza e cure mediche d'urgenza. Se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità tedesche, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti. Va rilevato che, al contrario di ciò dichiarato dal ricorrente, dal dossier medico dell'ospedale di Colonia si evince che l'ospedale aveva già diagnosticato la malattia e eseguito gli esami necessari in data 31 luglio 2024, 2 agosto 2024 e 20 agosto 2024. Dallo scritto del 20 agosto 2024 si evince che avevano impostato trattamento temporaneo con prednisolone e parallelamente stavano chiarendo Ia copertura dei costi.
E. 6.2.5 Visto ciò, non si evince la stretta necessita per l'interessato di rimanere in Svizzera al fine di evitare un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute in Germania. L'attuale trattamento può essere anche proseguito nel Paese in parola, non dimostrando lo stesso delle particolari specificità. Sarà inoltre compito delle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione, di prendere le misure destinate ad evitare ogni rischio nel quadro del rinvio e di assicurare una presa a carico adeguata dell'interessato al suo ritorno in Germania, informando in maniera precisa e completa le autorità tedesche dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 RD III).
E. 6.3 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Germania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 8 In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.
E. 10 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7163/2024 Sentenza del 21 novembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, nato il (...), Turchia ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 novembre 2024 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 22 agosto 2024. Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac" in data 23 agosto 2024, è risultato che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Germania il 10 marzo 2022. B. Il 26 agosto 2024, risulta agli atti un F2 da quale si evincono le condizioni di salute del richiedente. In particolare gli è stato diagnosticato un linfoma follicolare, con prima diagnosi effettuata nell'ospedale di Colonia ad agosto 2024. In Germania avevano impostato al ricorrente un trattamento con prednisolone. C. Il 27 agosto 2024, la preposta autorità elvetica, ha richiesto alla sua omologa tedesca la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). D. La Germania, il 28 agosto 2024, ha risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico dell'interessato, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III. E. Durante il colloquio Dublino del 30 settembre 2024, il ricorrente ha in particolare esercitato il suo diritto di essere sentito, in relazione all'eventuale competenza della Germania per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché circa il suo stato di salute. F. Nel riassunto del rapporto specialistico F4 del 25 ottobre 2024 il medico conferma la diagnosi di linfoma folicolare grado I/II, stadio IVB. G. Il 4 novembre 2024, il ricorrente ha preso posizione sul rapporto medico specialistico del 4 novembre 2024. E. Con decisione del 7 novembre 2024, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento dell'interessato verso la Germania ed esecuzione della predetta misura, nonché constatando l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. F. L'11 novembre 2024 il rappresentante legale ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza. G. Tramite il ricorso inoltrato il 14 novembre 2024, il ricorrente ha impugnato la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, secondo il senso, a titolo procedurale la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali; e nel merito postula, l'annullamento della decisione avversata e l'esame nazionale della sua domanda d'asilo. H. Il 15 novembre 2024, questo Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Germania. Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.
2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci-sione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 4.3. Giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 4.4. Nella presente disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Germania il 10 marzo 2022. Sulla scorta di tale circostanza, l'autorità inferiore, il 27 agosto 2024, ha quindi chiesto alle autorità tedesche, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. La Germania, ha risposto affermativamente in data 28 agosto 2024, quindi nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III. Di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame. 5. 5.1. Ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 5.2. Non v'è tuttavia alcuna seria ragione di ritenere che in Germania, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE; cfr. D-6162/2023 del 15 novembre 2023 consid. 6, F-5370/2023 del 16 ottobre 2023 consid. 8.1). Quindi l'applicazione dell'art. 3 par. 2 seconda frase RD III, non si giustifica nel caso in rassegna. 6. 6.1. Resta ancora da esaminare se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Germania, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.2. Non si intravvedono elementi che si opporrebbero ad un suo trasferimento nello Stato in questione. 6.2.1. Segnatamente, egli non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Germania non rispetterebbe nel suo caso il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. 6.2.2. In relazione poi al suo stato di salute, occorre innanzitutto rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 6.2.3. Dalla documentazione medica del ricorrente si evince una diagnosi di linfoma follicolare di grado I/II, stadio IVB. Il ricorrente è in trattamento dal 2 settembre 2024 con Tuximan/Benda fino a gennaio 2027, data di fine mantenimento con Rituximab. Sono previsti un totale di sei cicli di Rituximan Bendamustina fino a gennaio 2025 a intervalli mensili, seguiti da mantenimento con Rituximab una volta ogni due mesi per due anni fino a gennaio 2027. 6.2.4. Va rilevato che, poiché la procedura d'asilo del ricorrente è terminata e cresciuta in giudicato, la natura del sostegno al quale ha diritto in Germania dipende dalla legislazione nazionale in vigore e dalla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (''Direttiva Rimpatri"). L'art. 14 della Direttiva Rimpatri prevede varie garanzie fino al rimpatrio, tra cui l'assicurazione di prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie. Nell'ambito del sistema Dublino, si può presumere che lo Stato membro competente disponga di infrastrutture mediche sufficienti e fornisca le suddette prestazioni sanitarie d'urgenza e cure mediche d'urgenza. Se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità tedesche, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti. Va rilevato che, al contrario di ciò dichiarato dal ricorrente, dal dossier medico dell'ospedale di Colonia si evince che l'ospedale aveva già diagnosticato la malattia e eseguito gli esami necessari in data 31 luglio 2024, 2 agosto 2024 e 20 agosto 2024. Dallo scritto del 20 agosto 2024 si evince che avevano impostato trattamento temporaneo con prednisolone e parallelamente stavano chiarendo Ia copertura dei costi. 6.2.5. Visto ciò, non si evince la stretta necessita per l'interessato di rimanere in Svizzera al fine di evitare un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute in Germania. L'attuale trattamento può essere anche proseguito nel Paese in parola, non dimostrando lo stesso delle particolari specificità. Sarà inoltre compito delle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione, di prendere le misure destinate ad evitare ogni rischio nel quadro del rinvio e di assicurare una presa a carico adeguata dell'interessato al suo ritorno in Germania, informando in maniera precisa e completa le autorità tedesche dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 RD III). 6.3. In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
7. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Germania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
8. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.
10. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch