Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame, ad eccezione della richiesta volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso formulata a pag. 2 del gravame (cfr. infra consid. 4).
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 4 Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso, va rilevato che ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato ritirato dall'autorità inferiore. Di conseguenza, la relativa domanda risulta inammissibile.
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che i ricorrenti hanno ottenuto in Italia la protezione internazionale e che detto Paese ha altresì accettato la loro domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, in particolare dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), sarebbero costituiti dalla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. Inoltre, in quanto Paese firmatario della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) si potrebbe partire dal presupposto che rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale. Al loro rientro su suolo italiano, spetterebbe dunque agli interessati far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità e, qualora necessario, potrebbero far capo al sostegno di organizzazioni caritatevoli. Dagli atti non emergerebbero indizi che permetterebbero di ritenere, in caso di rinvio in Italia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Per quanto riguarda lo stato di salute, la SEM ha ritenuto che le affezioni di cui soffrirebbero gli interessati non sarebbero suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute in caso di ritorno in Italia. Inoltre, l'Italia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, a cui gli interessati avrebbero accesso in quanto beneficiari della protezione sussidiaria in tale Paese. Infine, il fatto che i propri figli maggiorenni abbiano depositato domanda d'asilo in Svizzera non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto non sussisterebbe alcun elemento concreto a comprova di un legame di dipendenza.
E. 5.2 I ricorrenti avversano la valutazione dell'autorità inferiore, contestando anzitutto la competenza dell'Italia per la trattazione della loro domanda d'asilo e chiedendo che quest'ultima venga trattata in Svizzera. A loro dire, in Italia vi sarebbero infatti carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e l'accesso alla giustizia sarebbe limitato. Essi si troverebbero in una situazione di grande vulnerabilità e soffrirebbero di severe patologie legate anche alle condizioni di alloggio e di accoglienza dei richiedenti l'asilo sul territorio italiano.
E. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Conv. Rifugiati o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125).
E. 6.2 La giurisprudenza ha poi precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).
E. 6.3 Nello specifico, va rilevato che l'Italia ha riconosciuto ai ricorrenti la qualità di rifugiati e ha concesso loro la protezione internazionale (cfr. atti SEM n. 28/5 e 30/4). Inoltre, il 18 settembre 2024, le autorità italiane hanno esplicitamente accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio (cfr. atti SEM n. 41/1 e 42/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dai ricorrenti, i quali non hanno neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che l'Italia intenderebbe allontanarli verso il loro Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento.
E. 6.4 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera (verso l'Italia).
E. 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 8.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3).
E. 8.3.3 Nella fattispecie, ai ricorrenti è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia il 19 luglio 2024 rispettivamente il 2 agosto 2024 (cfr. atti SEM n. 28/5 e 30/4). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione, i cui obblighi derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere ai ricorrenti le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE.
E. 8.3.4 Nel caso in disamina, pur lasciando aperta la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dai ricorrenti e sebbene questi ultimi siano rimasti in Italia per meno di un mese dal momento in cui hanno ricevuto la protezione internazionale, occorre anzitutto rilevare che essi hanno dichiarato di aver ottenuto un alloggio in Italia. Tuttavia, non risulta che essi abbiano poi intrapreso particolari sforzi concreti rivolgendosi direttamente alle autorità italiane al fine di chiedere aiuto per ottenere un lavoro ed altre prestazioni essenziali oppure abbiano adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti rispettivamente un'eventuale violazione degli stessi. In caso di necessità, appartiene ai ricorrenti rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Essi potranno altresì rivolgersi ad altri enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del TAF E-3370/2024 del 5 giugno 2024 consid. 7.5.4).
E. 8.3.5.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera dei figli maggiorenni dei ricorrenti.
E. 8.3.5.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che vivono in comunione (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le relazioni tra familiari maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i familiari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del TAF E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). In altri termini, la situazione di dipendenza deve presuppore l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire. Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4.1).
E. 8.3.5.3 Nello specifico, si rileva anzitutto che nel corso dei colloqui del 30 agosto 2024, i ricorrenti non hanno mai accennato a rapporti di dipendenza con familiari in Svizzera (cfr. atti SEM n. 33/3 e 34/3), limitandosi ad affermare che il marito avrebbe dei problemi di pressione causati dallo stress, mentre che la moglie non si sarebbe sentita bene da qualche giorno e lamenterebbe dei problemi al cuore. Pertanto, in difetto di concreti mezzi di prova sulle proprie esigenze mediche, le allegazioni succitate non si rivelano sufficienti per riconoscere la tutela garantita dall'art. 8 CEDU ai sensi della giurisprudenza succitata. Del resto, dall'incarto non emerge nessun'altra prova documentale per ammettere che l'allontanamento degli interessati precluderebbe loro un'assistenza quotidiana indispensabile che vada oltre al sostegno morale o psicologico. A titolo abbondanziale, occorre infine rilevare che dagli atti non risulta neppure che i figli degli interessati abbiano un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera.
E. 8.3.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute degli insorgenti, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 8.4.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 8.3.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]).
E. 8.4.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di vita, alloggio e lavoro che sarebbero state riscontrate dagli insorgenti in Italia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del loro allontanamento. L'Italia è infatti vincolata alla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità degli insorgenti rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che spettano loro.
E. 8.4.3.1 Da ultimo, va detto che per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora in caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere la base legale per un diritto di soggiorno in Svizzera conseguente ad un diritto generale di accesso a delle misure mediche tendenti al recupero o al mantenimento della salute, per il solo motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono l'elevato standard elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave per la sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
E. 8.4.3.2 Il Tribunale constata che lo stato di salute fisico o psichico degli interessati non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti che il marito soffre di ipertensione in trattamento e di gonalgia sinistra atraumatica, possibilmente su artrosi riacutizzata, in trattamento con Co-Valsartan, Co-Dafalgan (in riserva), Co-Amoxi-Mapha (terminato) e Effigel (terminato) (cfr. atti SEM n. 22/2, 39/2 e 46/2). A ciò aggiungasi che lo stesso si è sottoposto ad alcuni interventi odontoiatrici (cfr. atti SEM n. 26/3, 48/3 e 49/3). Per quanto concerne invece la moglie, dagli atti di causa si evince che la stessa soffre di insufficienza mitralica di grado lieve con/su dilatazione atriale sinistra di grado lieve e deficit di ferro in trattamento sostitutivo (cfr. atto SEM n. 47/2). Il cardiologo ha inoltre constatato una normale funzione ventricolare sinistra e destra ed una prova da sforzo negativa per sintomi anginosi e alterazioni dell'elettrocardiogramma. I disturbi della ricorrente sono trattati con Gyno Tardyferon (fino al 31 dicembre 2024) e Iberogast (cfr. atto SEM n. 47/2).
E. 8.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Italia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, essendo ancora una volta rammentato che gli interessati hanno in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni valide per i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità dei ricorrenti rivendicare i propri diritti presso le autorità italiane.
E. 8.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità italiane hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio.
E. 8.6 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 9 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 10 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7146/2024 Sentenza del 16 dicembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Giulia Marelli; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Afghanistan, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 8 novembre 2024. Fatti: A. A.a Gli interessati, cittadini afghani e coniugati (cfr. ID-001/1, ID-003/1 e ID-005/14), hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 17 agosto 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-3/2 e 4/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato che entrambi i coniugi avevano già depositato una domanda d'asilo in Italia in data 21 giugno 2024 e che la moglie era inoltre in possesso di un visto rilasciato dalle autorità italiane a C._______, valido dal 20 maggio 2024 al 1° settembre 2024 (cfr. atti SEM n. 13/1 e 15/1). A.c Dalla documentazione relativa alla procedura d'asilo condotta in Italia è emerso che le competenti autorità italiane hanno riconosciuto lo statuto di rifugiato al marito in data 19 luglio 2024 e alla moglie in data 2 agosto 2024 (cfr. atti SEM n. 28/5 e 30/4). A.d Il 30 agosto 2024 si sono svolti i colloqui personali conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) nel corso del quale ai richiedenti è stato concesso il diritto di essere sentiti in relazione al loro stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della loro domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al loro prospettato allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia (cfr. atti SEM n. 33/3 e 34/3). A.e Il 3 settembre 2024 la SEM ha quindi presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549; cfr. atto SEM n. 35/19). Il 18 settembre 2024, l'Italia ha accettato la riammissione degli interessati sul proprio territorio (cfr. atti SEM n. 41/1 e 42/1). A.f Nel corso della procedura gli interessati si sono sottoposti a varie visite mediche di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione dell'8 novembre 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 53/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera (verso l'Italia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atto SEM n. 52/24). C. Con ricorso del 13 novembre 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 14 novembre 2024), inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), gli interessati avversano la decisione succitata concludendo alla trattazione nel merito della loro domanda d'asilo da parte della SEM e, implicitamente, all'annullamento della decisione avversata. Sul piano procedurale, essi chiedono il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame, ad eccezione della richiesta volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso formulata a pag. 2 del gravame (cfr. infra consid. 4). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
4. Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso, va rilevato che ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato ritirato dall'autorità inferiore. Di conseguenza, la relativa domanda risulta inammissibile. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che i ricorrenti hanno ottenuto in Italia la protezione internazionale e che detto Paese ha altresì accettato la loro domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, in particolare dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), sarebbero costituiti dalla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. Inoltre, in quanto Paese firmatario della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) si potrebbe partire dal presupposto che rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale. Al loro rientro su suolo italiano, spetterebbe dunque agli interessati far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità e, qualora necessario, potrebbero far capo al sostegno di organizzazioni caritatevoli. Dagli atti non emergerebbero indizi che permetterebbero di ritenere, in caso di rinvio in Italia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Per quanto riguarda lo stato di salute, la SEM ha ritenuto che le affezioni di cui soffrirebbero gli interessati non sarebbero suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute in caso di ritorno in Italia. Inoltre, l'Italia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, a cui gli interessati avrebbero accesso in quanto beneficiari della protezione sussidiaria in tale Paese. Infine, il fatto che i propri figli maggiorenni abbiano depositato domanda d'asilo in Svizzera non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto non sussisterebbe alcun elemento concreto a comprova di un legame di dipendenza. 5.2 I ricorrenti avversano la valutazione dell'autorità inferiore, contestando anzitutto la competenza dell'Italia per la trattazione della loro domanda d'asilo e chiedendo che quest'ultima venga trattata in Svizzera. A loro dire, in Italia vi sarebbero infatti carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e l'accesso alla giustizia sarebbe limitato. Essi si troverebbero in una situazione di grande vulnerabilità e soffrirebbero di severe patologie legate anche alle condizioni di alloggio e di accoglienza dei richiedenti l'asilo sul territorio italiano. 6. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Conv. Rifugiati o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). 6.2 La giurisprudenza ha poi precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 6.3 Nello specifico, va rilevato che l'Italia ha riconosciuto ai ricorrenti la qualità di rifugiati e ha concesso loro la protezione internazionale (cfr. atti SEM n. 28/5 e 30/4). Inoltre, il 18 settembre 2024, le autorità italiane hanno esplicitamente accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio (cfr. atti SEM n. 41/1 e 42/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dai ricorrenti, i quali non hanno neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che l'Italia intenderebbe allontanarli verso il loro Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento. 6.4 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera (verso l'Italia). 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3). 8.3.3 Nella fattispecie, ai ricorrenti è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia il 19 luglio 2024 rispettivamente il 2 agosto 2024 (cfr. atti SEM n. 28/5 e 30/4). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione, i cui obblighi derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere ai ricorrenti le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE. 8.3.4 Nel caso in disamina, pur lasciando aperta la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dai ricorrenti e sebbene questi ultimi siano rimasti in Italia per meno di un mese dal momento in cui hanno ricevuto la protezione internazionale, occorre anzitutto rilevare che essi hanno dichiarato di aver ottenuto un alloggio in Italia. Tuttavia, non risulta che essi abbiano poi intrapreso particolari sforzi concreti rivolgendosi direttamente alle autorità italiane al fine di chiedere aiuto per ottenere un lavoro ed altre prestazioni essenziali oppure abbiano adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti rispettivamente un'eventuale violazione degli stessi. In caso di necessità, appartiene ai ricorrenti rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Essi potranno altresì rivolgersi ad altri enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del TAF E-3370/2024 del 5 giugno 2024 consid. 7.5.4). 8.3.5 8.3.5.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera dei figli maggiorenni dei ricorrenti. 8.3.5.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che vivono in comunione (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le relazioni tra familiari maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i familiari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del TAF E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). In altri termini, la situazione di dipendenza deve presuppore l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire. Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4.1). 8.3.5.3 Nello specifico, si rileva anzitutto che nel corso dei colloqui del 30 agosto 2024, i ricorrenti non hanno mai accennato a rapporti di dipendenza con familiari in Svizzera (cfr. atti SEM n. 33/3 e 34/3), limitandosi ad affermare che il marito avrebbe dei problemi di pressione causati dallo stress, mentre che la moglie non si sarebbe sentita bene da qualche giorno e lamenterebbe dei problemi al cuore. Pertanto, in difetto di concreti mezzi di prova sulle proprie esigenze mediche, le allegazioni succitate non si rivelano sufficienti per riconoscere la tutela garantita dall'art. 8 CEDU ai sensi della giurisprudenza succitata. Del resto, dall'incarto non emerge nessun'altra prova documentale per ammettere che l'allontanamento degli interessati precluderebbe loro un'assistenza quotidiana indispensabile che vada oltre al sostegno morale o psicologico. A titolo abbondanziale, occorre infine rilevare che dagli atti non risulta neppure che i figli degli interessati abbiano un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera. 8.3.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute degli insorgenti, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 8.4.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 8.3.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). 8.4.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di vita, alloggio e lavoro che sarebbero state riscontrate dagli insorgenti in Italia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del loro allontanamento. L'Italia è infatti vincolata alla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità degli insorgenti rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che spettano loro. 8.4.3 8.4.3.1 Da ultimo, va detto che per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora in caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere la base legale per un diritto di soggiorno in Svizzera conseguente ad un diritto generale di accesso a delle misure mediche tendenti al recupero o al mantenimento della salute, per il solo motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono l'elevato standard elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave per la sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 8.4.3.2 Il Tribunale constata che lo stato di salute fisico o psichico degli interessati non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti che il marito soffre di ipertensione in trattamento e di gonalgia sinistra atraumatica, possibilmente su artrosi riacutizzata, in trattamento con Co-Valsartan, Co-Dafalgan (in riserva), Co-Amoxi-Mapha (terminato) e Effigel (terminato) (cfr. atti SEM n. 22/2, 39/2 e 46/2). A ciò aggiungasi che lo stesso si è sottoposto ad alcuni interventi odontoiatrici (cfr. atti SEM n. 26/3, 48/3 e 49/3). Per quanto concerne invece la moglie, dagli atti di causa si evince che la stessa soffre di insufficienza mitralica di grado lieve con/su dilatazione atriale sinistra di grado lieve e deficit di ferro in trattamento sostitutivo (cfr. atto SEM n. 47/2). Il cardiologo ha inoltre constatato una normale funzione ventricolare sinistra e destra ed una prova da sforzo negativa per sintomi anginosi e alterazioni dell'elettrocardiogramma. I disturbi della ricorrente sono trattati con Gyno Tardyferon (fino al 31 dicembre 2024) e Iberogast (cfr. atto SEM n. 47/2). 8.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Italia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, essendo ancora una volta rammentato che gli interessati hanno in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni valide per i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità dei ricorrenti rivendicare i propri diritti presso le autorità italiane. 8.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità italiane hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio. 8.6 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
10. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: