Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone
Sachverhalt
A. Il 1° settembre 2024, A._______ (nato nel 1992, Camerun) e sua figlia B._______ (nata nel 2021, Camerun) hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera. B. Il 3 ottobre 2024, la SEM ha respinto la domanda d’asilo dei ricorrenti e ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera. Il 14 ottobre 2024, i ricorrenti hanno presentato ricorso contro tale decisione (numero di ruolo D- 6459/2025). C. Il 21 gennaio 2025, la SEM ha emesso una decisione di ripartizione al can- tone, il cui dispositivo ordina l’attribuzione dei ricorrenti al Canton Lucerna e toglie l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso. D. Il 28 gennaio 2025, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo fede- rale (TAF), chiedendo, sul piano formale, la sospensione della decisione in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, non- ché l’ammissione della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Sul piano sostanziale, essi chiedono l’an- nullamento della decisione d’attribuzione impugnata e l’assegnazione al Canton Berna, e, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame riguardo all’attribuzione al cantone.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 37 LTAF in combinato disposto con l’art. 6 e 105 LAsi).
E. 1.2 Le decisioni prese dalla SEM in materia d’assegnazione di richiedenti l'asilo a un cantone possono essere impugnate davanti al Tribunale, che
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decide in via definitiva (art. 31 LTAF e l’art. 105 LAsi in combinato disposto con gli artt. 27 cpv. 3 e 107 cpv. 1 LAsi; l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 1.3 La decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per viola- zione del principio dell’unità della famiglia (art. 27 cpv. 3 LAsi; cfr. DTAF 2012/2 consid. 2.2 nonché la sentenza del TAF F-4223/2024 del 23 settembre 2024 consid. 1.3). Nel caso specifico, i ricorrenti chiedono di essere assegnati al Canton Berna, dove abiterebbero la madre e il padre adottivo del ricorrente. A tale scopo, fanno valere un rapporto di dipen- denza.
E. 1.4 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) è di princi- pio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA.
E. 1.5 Nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2.1 Prima di trattare il merito del ricorso è necessario esaminare la censura formale relativa alla pretesa violazione, da parte della SEM, del diritto di essere sentito dei ricorrenti. Infatti, i ricorrenti fanno valere che la SEM non avrebbe considerato la loro situazione particolare e non avrebbe motivato sufficientemente la propria decisione.
E. 2.2 Nelle procedure d’asilo si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In con- creto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le op- portune prove a riguardo (cfr. sentenza del TAF F-321/2025 del 27 gennaio 2025 consid. 4.2).
E. 2.3 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentiti, consacrato dall’art 29 cpv. 2 Cost., l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari, e a tutte le persone interessate, di com- prenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo con- trollo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 139 IV 179 consid. 2.2). Si è in pre- senza di una violazione del diritto di essere sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per
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adempiere a queste esigenze è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da per- mettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impu- gnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 141 II 28 consid. 3.2.4). Se si può porre rimedio, eccezionalmente, ad una violazione del diritto di es- sere sentiti, una violazione grave, anche tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può essere sanata (cfr. DTF 138 III 225 con- sid. 3.3 e 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7, 2012/24 consid. 3.4 con i riferimenti).
E. 2.4 In concreto, non si può affermare che l'accertamento dei fatti sia incom- pleto. Il riscontro DiAu effettuato dalla SEM il 4 settembre 2024 e il rapporto sulla verifica dell’identità, dello stesso giorno, hanno rilevato che la pre- sunta madre del ricorrente è in realtà la sorella gemella di sua madre, de- ceduta ormai da tempo. Inoltre, la SEM ha accertato come dagli atti non emerga alcuna prova di un'adozione legalmente valida in Svizzera da parte del presunto padre. Si può presumere che l'autorità inferiore non abbia ri- tenuto rilevanti tali circostanze per la decisione impugnata del 21 gennaio
2025. Pertanto, al momento della decisione, non vi erano prove di un rap- porto di dipendenza giuridicamente rilevante tra i ricorrenti e i familiari a Berna e l'autorità inferiore non ha violato il suo obbligo di accertare com- pletamente i fatti giuridicamente rilevanti.
E. 2.5 Per quanto riguarda l’obbligo dell’autorità inferiore di motivare la pro- pria decisione, in concreto non si può negare che la decisione contestata ha un’apparenza in parte standardizzata e che la SEM si limita a osservare che non sono emersi interessi legittimi da parte dei richiedenti che potreb- bero pregiudicare l’attribuzione a un determinato Cantone. Tuttavia, i ricorrenti hanno avuto modo, in questa sede, di esprimersi com- piutamente sull’attribuzione cantonale nella loro impugnativa, criticandola puntualmente sotto molteplici aspetti. Di conseguenza, si deve constatare che, anche se si volesse ammettere un’eventuale violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti a causa della stringatezza e del carattere rela- tivamente standardizzato della decisione impugnata, tale violazione sa- rebbe stata senz’altro sanata nel corso della presente procedura. In quest’ottica si aggiunga, che il rinvio della causa alla SEM costituirebbe una vana formalità, allungando inutilmente la procedura (cfr. consid. 4), e ciò a discapito dell’interesse dei ricorrenti a ottenere una decisione entro un termine ragionevole. Ne consegue che la censura relativa alla presunta
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violazione del diritto di essere sentito è infondata (cfr. sentenza del TAF F- 263/2024 del 6 gennaio 2025 consid. 3.6).
E. 3.1 La SEM ripartisce i richiedenti l’asilo fra i cantoni, tenendo conto dei loro reciproci interessi degni di protezione (artt. 27 cpv. 3 LAsi). I richiedenti sono attribuiti ai cantoni secondo l’art. 21 cpv. 2 a 6 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1, RS 142.311). La SEM attribuisce i richiedenti proporzio- nalmente alla popolazione dei cantoni, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, della loro cittadinanza e dei casi parti- colarmente bisognosi di assistenza (art. 22 cpv. 1 OAsi 1). La decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia (art. 27 cpv. 3 LAsi).
E. 3.2 Sono relazioni famigliari protette dall’art. 8 par. 1 CEDU, anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le relazioni tra familiari maggiorenni possono essere eccezionalmente ammesse in presenza di un particolare rapporto di dipendenza, segnatamente l’esistenza della necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 145 I 227 consid. 3.1; sentenza del TAF F-263/2024 del 6 gennaio 2025 consid. 4.3). In altri termini, la situazione di dipendenza deve presuppore l’esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un’assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un’assistenza e di un’attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire. Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del TAF D-7146/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 8.3.5.2).
E. 4.1 Di seguito, indipendentemente dal rapporto di parentela esatto tra i ricorrenti e i loro parenti che vivono a Berna (cfr. consid. 2.4), viene esami- nato se esiste un rapporto di dipendenza tra i familiari.
E. 4.2 Nel gravame, i ricorrenti fanno riferimento alla difficile situazione psico- logica in cui si trovano e alla necessità della vicinanza della famiglia, in particolare per la cura della ricorrente. Al fine di dimostrare un rapporto di dipendenza, hanno presentato diversi rapporti medici.
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E. 4.3 Dall'esame del rapporto sul trattamento psicologico del ricorrente del 15 ottobre 2024, emerge che lo stesso soffre di disturbo da stress post- traumatico (PTSD) a causa della violenza nel suo Paese d'origine, legata alla sua omosessualità, e presenta disturbi d'ansia generalizzati e depres- sioni ricorrenti. I sintomi includono paranoia, paure persecutorie, insonnia e pianto facile al ricordo del passato. Il trattamento prevede una terapia cognitivo-comportamentale (TCC) integrata con sessioni familiari. Inoltre, il 20 novembre 2024 gli è stato diagnosticato Asperger e un basso QI. Dal referto medico del 10 dicembre 2024 relativo alla ricorrente si evince che, presenta una sindrome caratterizzata da irrequietezza, un atteggiamento ansioso, tristezza e una rapida irritabilità alla minima frustrazione.
E. 4.4 Nel caso in disamina, il Tribunale non mette in dubbio che i ricorrenti soffrono di problemi psichiatrici importanti e che la vicinanza con i famigliari a Berna potrebbe essere di giovamento. Tuttavia non è evincibile che i loro stato di salute li ponga in un legame di dipendenza particolare, ai sensi della giurisprudenza succitata, nel senso che essi necessitino di essere assistiti in modo importante o siano oggetto di cure permanenti nella loro vita quotidiano che solo un parente stretto sarebbe in grado di offrire loro. Infatti, le diagnosi non suggeriscono che i ricorrenti sarebbero a grave ri- schio di scompenso psicologico se non potessero essere sostenuti dai loro parenti a Berna. Di conseguenza, non può essere riconosciuto un legame di dipendenza particolare ai sensi della giurisprudenza applicabile.
E. 4.5 Inoltre, va rilevato che l’art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107) non conferisce il diritto alla concessione di un permesso di soggiorno (DTF 144 I 91 consid. 5.2), tanto meno può giustificare il diritto di essere assegnato a un determinato Cantone, soprattutto alla luce della formulazione dell'art. 27 cpv. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF F-4867/2024 del 29 novembre 2024 consid. 4.3). Inoltre, la ricorrente è assegnata allo stesso Cantone del padre e non ne sarà separata, per cui l'interesse superiore del fanciullo è rispettato.
E. 5 Visto ciò, la decisione impugnata del 21 gennaio 2025 non viola il principio dell'unità della famiglia e il ricorso deve essere respinto.
E. 6 L’emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda
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di sospensione dell’esecuzione in via supercautelare e la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso.
E. 7.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soc- combente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA); a titolo eccezionale, le spese processuali possono essere condonate (art. 63 cpv. 1 ultima frase PA), in particolare se un ricorso è liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza avere causato un lavoro conside- revole all'autorità di ricorso, oppure se, per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 4a dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura ammini- strativa [OTSPA, RS 172.041.0]). Date le circostanze del caso, non si pre- levano spese processuali, per cui la domanda di concessione dell’assi- stenza giudiziaria diviene priva d’oggetto.
E. 7.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA nonché l’art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e all'autorità inferiore.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Caroline Rausch
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-545/2025 Sentenza del 17 febbraio 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch, Gregor Chatton, cancelliera Caroline Rausch. Parti
1. A._______,
2. B._______, entrambi patrocinati da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Assegnazione di richiedenti l'asilo a un cantone; decisione della SEM del 21 gennaio 2025. Fatti: A. Il 1° settembre 2024, A._______ (nato nel 1992, Camerun) e sua figlia B._______ (nata nel 2021, Camerun) hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera. B. Il 3 ottobre 2024, la SEM ha respinto la domanda d'asilo dei ricorrenti e ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera. Il 14 ottobre 2024, i ricorrenti hanno presentato ricorso contro tale decisione (numero di ruolo D-6459/2025). C. Il 21 gennaio 2025, la SEM ha emesso una decisione di ripartizione al cantone, il cui dispositivo ordina l'attribuzione dei ricorrenti al Canton Lucerna e toglie l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. D. Il 28 gennaio 2025, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, sul piano formale, la sospensione della decisione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché l'ammissione della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Sul piano sostanziale, essi chiedono l'annullamento della decisione d'attribuzione impugnata e l'assegnazione al Canton Berna, e, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame riguardo all'attribuzione al cantone. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 37 LTAF in combinato disposto con l'art. 6 e 105 LAsi). 1.2 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'assegnazione di richiedenti l'asilo a un cantone possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva (art. 31 LTAF e l'art. 105 LAsi in combinato disposto con gli artt. 27 cpv. 3 e 107 cpv. 1 LAsi; l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.3 La decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia (art. 27 cpv. 3 LAsi; cfr. DTAF 2012/2 consid. 2.2 nonché la sentenza del TAF F-4223/2024 del 23 settembre 2024 consid. 1.3). Nel caso specifico, i ricorrenti chiedono di essere assegnati al Canton Berna, dove abiterebbero la madre e il padre adottivo del ricorrente. A tale scopo, fanno valere un rapporto di dipendenza. 1.4 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. 1.5 Nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1 Prima di trattare il merito del ricorso è necessario esaminare la censura formale relativa alla pretesa violazione, da parte della SEM, del diritto di essere sentito dei ricorrenti. Infatti, i ricorrenti fanno valere che la SEM non avrebbe considerato la loro situazione particolare e non avrebbe motivato sufficientemente la propria decisione. 2.2 Nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. sentenza del TAF F-321/2025 del 27 gennaio 2025 consid. 4.2). 2.3 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentiti, consacrato dall'art 29 cpv. 2 Cost., l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari, e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 139 IV 179 consid. 2.2). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a queste esigenze è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 141 II 28 consid. 3.2.4). Se si può porre rimedio, eccezionalmente, ad una violazione del diritto di essere sentiti, una violazione grave, anche tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può essere sanata (cfr. DTF 138 III 225 consid. 3.3 e 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7, 2012/24 consid. 3.4 con i riferimenti). 2.4 In concreto, non si può affermare che l'accertamento dei fatti sia incompleto. Il riscontro DiAu effettuato dalla SEM il 4 settembre 2024 e il rapporto sulla verifica dell'identità, dello stesso giorno, hanno rilevato che la presunta madre del ricorrente è in realtà la sorella gemella di sua madre, deceduta ormai da tempo. Inoltre, la SEM ha accertato come dagli atti non emerga alcuna prova di un'adozione legalmente valida in Svizzera da parte del presunto padre. Si può presumere che l'autorità inferiore non abbia ritenuto rilevanti tali circostanze per la decisione impugnata del 21 gennaio 2025. Pertanto, al momento della decisione, non vi erano prove di un rapporto di dipendenza giuridicamente rilevante tra i ricorrenti e i familiari a Berna e l'autorità inferiore non ha violato il suo obbligo di accertare completamente i fatti giuridicamente rilevanti. 2.5 Per quanto riguarda l'obbligo dell'autorità inferiore di motivare la propria decisione, in concreto non si può negare che la decisione contestata ha un'apparenza in parte standardizzata e che la SEM si limita a osservare che non sono emersi interessi legittimi da parte dei richiedenti che potrebbero pregiudicare l'attribuzione a un determinato Cantone. Tuttavia, i ricorrenti hanno avuto modo, in questa sede, di esprimersi compiutamente sull'attribuzione cantonale nella loro impugnativa, criticandola puntualmente sotto molteplici aspetti. Di conseguenza, si deve constatare che, anche se si volesse ammettere un'eventuale violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti a causa della stringatezza e del carattere relativamente standardizzato della decisione impugnata, tale violazione sarebbe stata senz'altro sanata nel corso della presente procedura. In quest'ottica si aggiunga, che il rinvio della causa alla SEM costituirebbe una vana formalità, allungando inutilmente la procedura (cfr. consid. 4), e ciò a discapito dell'interesse dei ricorrenti a ottenere una decisione entro un termine ragionevole. Ne consegue che la censura relativa alla presunta violazione del diritto di essere sentito è infondata (cfr. sentenza del TAF F-263/2024 del 6 gennaio 2025 consid. 3.6). 3. 3.1 La SEM ripartisce i richiedenti l'asilo fra i cantoni, tenendo conto dei loro reciproci interessi degni di protezione (artt. 27 cpv. 3 LAsi). I richiedenti sono attribuiti ai cantoni secondo l'art. 21 cpv. 2 a 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311). La SEM attribuisce i richiedenti proporzionalmente alla popolazione dei cantoni, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, della loro cittadinanza e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza (art. 22 cpv. 1 OAsi 1). La decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia (art. 27 cpv. 3 LAsi). 3.2 Sono relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le relazioni tra familiari maggiorenni possono essere eccezionalmente ammesse in presenza di un particolare rapporto di dipendenza, segnatamente l'esistenza della necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 145 I 227 consid. 3.1; sentenza del TAF F-263/2024 del 6 gennaio 2025 consid. 4.3). In altri termini, la situazione di dipendenza deve presuppore l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire. Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del TAF D-7146/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 8.3.5.2). 4. 4.1 Di seguito, indipendentemente dal rapporto di parentela esatto tra i ricorrenti e i loro parenti che vivono a Berna (cfr. consid. 2.4), viene esaminato se esiste un rapporto di dipendenza tra i familiari. 4.2 Nel gravame, i ricorrenti fanno riferimento alla difficile situazione psicologica in cui si trovano e alla necessità della vicinanza della famiglia, in particolare per la cura della ricorrente. Al fine di dimostrare un rapporto di dipendenza, hanno presentato diversi rapporti medici. 4.3 Dall'esame del rapporto sul trattamento psicologico del ricorrente del 15 ottobre 2024, emerge che lo stesso soffre di disturbo da stress post-traumatico (PTSD) a causa della violenza nel suo Paese d'origine, legata alla sua omosessualità, e presenta disturbi d'ansia generalizzati e depressioni ricorrenti. I sintomi includono paranoia, paure persecutorie, insonnia e pianto facile al ricordo del passato. Il trattamento prevede una terapia cognitivo-comportamentale (TCC) integrata con sessioni familiari. Inoltre, il 20 novembre 2024 gli è stato diagnosticato Asperger e un basso QI. Dal referto medico del 10 dicembre 2024 relativo alla ricorrente si evince che, presenta una sindrome caratterizzata da irrequietezza, un atteggiamento ansioso, tristezza e una rapida irritabilità alla minima frustrazione. 4.4 Nel caso in disamina, il Tribunale non mette in dubbio che i ricorrenti soffrono di problemi psichiatrici importanti e che la vicinanza con i famigliari a Berna potrebbe essere di giovamento. Tuttavia non è evincibile che i loro stato di salute li ponga in un legame di dipendenza particolare, ai sensi della giurisprudenza succitata, nel senso che essi necessitino di essere assistiti in modo importante o siano oggetto di cure permanenti nella loro vita quotidiano che solo un parente stretto sarebbe in grado di offrire loro. Infatti, le diagnosi non suggeriscono che i ricorrenti sarebbero a grave rischio di scompenso psicologico se non potessero essere sostenuti dai loro parenti a Berna. Di conseguenza, non può essere riconosciuto un legame di dipendenza particolare ai sensi della giurisprudenza applicabile. 4.5 Inoltre, va rilevato che l'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107) non conferisce il diritto alla concessione di un permesso di soggiorno (DTF 144 I 91 consid. 5.2), tanto meno può giustificare il diritto di essere assegnato a un determinato Cantone, soprattutto alla luce della formulazione dell'art. 27 cpv. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF F-4867/2024 del 29 novembre 2024 consid. 4.3). Inoltre, la ricorrente è assegnata allo stesso Cantone del padre e non ne sarà separata, per cui l'interesse superiore del fanciullo è rispettato.
5. Visto ciò, la decisione impugnata del 21 gennaio 2025 non viola il principio dell'unità della famiglia e il ricorso deve essere respinto.
6. L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. 7. 7.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA); a titolo eccezionale, le spese processuali possono essere condonate (art. 63 cpv. 1 ultima frase PA), in particolare se un ricorso è liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza avere causato un lavoro considerevole all'autorità di ricorso, oppure se, per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 4a dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa [OTSPA, RS 172.041.0]). Date le circostanze del caso, non si prelevano spese processuali, per cui la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria diviene priva d'oggetto. 7.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA nonché l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e all'autorità inferiore. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch