Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Di regola il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). In particolare, l'insorgente lamenta una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM nonché una violazione del suo diritto di essere sentito. Invero, l'autorità inferiore non avrebbe effettuato alcuna analisi e valutazione dei documenti originali presentati dal ricorrente (la taskara ed il libretto vaccinale), e non avrebbe neppure motivato in alcun modo perché non li avrebbe ritenuti rilevanti o attendibili. Altresì, la SEM avrebbe attribuito un peso esclusivo alla perizia medico-legale, senza confrontare tra loro le prove disponibili, ciò che violerebbe pure il suo obbligo d'istruzione e di valutazione complessiva delle prove (cfr. ricorso, pag. 6 seg.). Peraltro, l'approccio adottato dall'autorità inferiore, che trasformerebbe l'onere della prova a carico del ricorrente in un ostacolo insormontabile, violerebbe pure i principi d'imparzialità e di buona fede procedurale (cfr. ricorso, pag. 6). Infine sarebbe tacciabile d'accertamento inesatto ed incompleto, anche la conclusione a cui è giunta la SEM rispetto all'applicazione dell'art. 17 RD III (cfr. ricorso, pag. 14).
E. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Inoltre, in tale contesto, si rammenta come un accertamento inesatto o incompleto della fattispecie pertinente - in particolare in violazione della massima inquisitoria - può comportare simultaneamente una violazione del diritto di essere sentito (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale D-1357/2019 del 19 agosto 2019 consid. 4.2.2).
E. 4.3 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con rif. cit.).
E. 4.4 Per quanto concerne l'obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di essere sentito, esso permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Il quesito a sapere se una decisione è sufficientemente motivata, è distinto da quello invece a sapere se la motivazione adottata è convincente. Allorché si possono discernere i motivi che fondano una decisione, il diritto ad una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione ritenuta non convince il ricorrente o è errata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1).
E. 4.5 Tornando alla presente disamina, dalla lettura della decisione avversata, agli occhi del Tribunale, non si possono seguire le censure mosse dal ricorrente.
E. 4.5.1 Invero, al contrario di quanto sollevato da quest'ultimo nel gravame, nel suo provvedimento l'autorità inferiore si è espressa sufficientemente, anche singolarmente e concretamente riguardo ai vari documenti - pure circa la taskara e il libretto vaccinale originali - depositati agli atti dal ricorrente, e non esclusivamente dando peso alla perizia medico-legale. Seppure si dia atto al ricorrente, che l'autorità sindacata non abbia esaminato l'autenticità o meno di tali documenti, nella motivazione presente nella decisione avversata, ha spiegato anche se succintamente, in modo sufficiente, i motivi per i quali non potesse procedere a tale esame, in particolare rispetto alla taskara in formato originale presentata dall'insorgente (cfr. p.to II, pag. 3 segg. della decisione avversata).
E. 4.5.2 Inoltre, è soltanto ponderando l'insieme degli elementi presi in esame per valutare la minore età dell'insorgente - ivi compresi i documenti depositati agli atti da quest'ultimo e le sue allegazioni - che la SEM è giunta a concludere all'inverosimiglianza della sua età (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata). L'autorità inferiore ha anche indicato sufficientemente le motivazioni che l'hanno condotta alla conclusione di ritenere inapplicabile la clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione impugnata). Il ricorrente in realtà intende rimettere in causa l'apprezzamento effettuato dalla SEM in relazione alla competenza della Bulgaria per la trattazione della sua domanda d'asilo, aspetto che però riguarda una questione di merito e non formale, e che verrà quindi esaminata di seguito. Del resto, il ricorrente, su tali punti in questione, si è potuto esprimere ampiamente nel suo atto ricorsuale, dimostrando con le sue argomentazioni di aver ben compreso il giudizio sindacato e di averlo per questo potuto impugnare validamente.
E. 4.5.3 Da ultimo, non si ravvede nell'esame e nel procedere della SEM nel caso specifico alcuna violazione del suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né men che meno dei principi d'imparzialità e di buona fede processuale.
E. 4.6 Pertanto, le censure formali ricorsuali vanno integralmente respinte.
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2.1 Il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne.
E. 5.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). Appare tuttavia d'uopo rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe, in principio, l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).
E. 5.2.3 Nel caso in parola, dal rapporto peritale del 4 dicembre 2024 (cfr. n. 23/15), risulta come l'esame odontostomatologico sul ricorrente è arrivato alla conclusione - fondato sui tre denti del giudizio presenti ed esaminabili (n. 28, 38 e 48, assente invece il dente n. 18) - di un'età media di 20,5 anni. Per quanto le conclusioni del predetto esame diano unicamente atto dell'età media, ma non della minima, come del resto argomentato nel ricorso anche dall'insorgente, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente valutazione inerenti ai tre denti del giudizio esaminati (cfr. n. 23/15, pag. 11), si possono estrapolare le età minime (di cui l'età inferiore è di 18,11 anni secondo il metodo Mincer e col. per il dente n. 28) e le età massime (di cui l'età superiore massima è di 26,4 anni secondo il metodo Kahl e Schwarze, per il dente n. 38). Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultata un'età minima di 21,6 anni, un'età media di 28,7 anni ed una massima di 40,5 anni (cfr. n. 23/15, pag. 14). Da entrambi gli esami effettuati, risulta come le età minime rilevate siano superiori ai 18 anni. Di conseguenza, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, allorché si è dinnanzi ad un simile risultato, non va ancora verificato se gli intervalli siano sovrapponibili, ma costituisce già di per sé, in conformità con la giurisprudenza di questo Tribunale, un indizio molto forte di maggiore età dell'interessato, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dal ricorrente, che si distanzia, presentando le considerazioni di due autori, dalla giurisprudenza consolidata in materia da parte del Tribunale, senza fornire alcun argomento concreto e fondato, atto ad intaccare la suddetta conclusione. Si aggiunge a ciò come dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Difatti il rapporto peritale non è contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.
E. 5.2.4 Alla luce di quanto sopra, resta quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, nel caso concreto, particolarmente concludente.
E. 5.2.4.1 Per quanto concerne la taskara (cfr. MdP n. 1/2 e originale agli atti della SEM), anche se la stessa è stata depositata in originale, e quandanche la si ritenesse autentica, tale documento si limita comunque a rilevare che, nell'anno solare (...) (corrispondente al calendario gregoriano all'anno [...]), il ricorrente avrebbe avuto (...) anni d'età. Tuttavia, questa indicazione d'età non dà atto di una data di nascita certa, né la taskara in sé, rappresenta un documento d'identità, avendo per la giurisprudenza del Tribunale un valore probatorio ridotto (cfr. per quanto attiene alla giurisprudenza costante del Tribunale in rapporto al valore probatorio di una taskara la DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Pur dando atto del fatto che l'età espressa nella taskara, corrisponda coerentemente con gli asserti dell'insorgente, che nel corso della procedura dinnanzi all'autorità inferiore ha allegato di essere nato il (...) (cfr. n. 2/2 e n. 18/10, p.to 1.06, pag. 3), vi sono degli elementi che inficiano la credibilità di tale asserto. Invero, se d'un lato egli ha riferito che al momento dell'emissione della taskara (ovvero secondo il documento presentato rilasciata il [...]; cfr. MdP 1/2), avvenuta allorché egli avrebbe avuto (...) anni, sarebbe stato presente personalmente (cfr. n. 18/10, p.to 4.03, pag. 7); d'altro canto ha riferito invece che la sua esatta data di nascita l'avrebbe appresa soltanto allorché era espatriato, in F._______ (cfr. n. 18/10, p.to 1.06, pag. 3). Tuttavia quest'ultimo asserto appare quantomeno sorprendente poiché, coincidendo esattamente la data d'emissione della taskara con la sua data di nascita retrocedendo di (...) anni, non si spiega come il ricorrente non fosse già allora - ovvero al più tardi al momento in cui egli avrebbe ottenuto la taskara - a conoscenza della sua data di nascita. Ancor più, anche dal certificato di vaccinazione, presentato sia in copia sia in originale dall'insorgente, si evince la data di nascita (...) (corrispondente al calendario gregoriano al [...]), e quindi non si comprende come egli non fosse a conoscenza della sua data di nascita esatta già diversi anni prima il suo espatrio. Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che alla taskara presentata dal ricorrente non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante.
E. 5.2.4.2 Anche il certificato vaccinale, non rappresenta un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c OAsi 1. Come poi già sopra addotto, stupisce che il medesimo documento, riportando già la data di nascita asserita dall'insorgente nel verbale RMNA - ovvero il (...) (corrispondente al [...] nel calendario gregoriano, cfr. n. 43/5 e MdP n. 2/2) - non sia venuta a conoscenza dell'insorgente ben prima dello stabilimento della taskara come pure del suo espatrio, come da egli invece asserito (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3).
E. 5.2.4.3 Per quanto attiene al libretto scolastico (cfr. n. 44/3), si rimarca dapprima come lo stesso è stato presentato soltanto in copia, quindi non è possibile verificarne l'autenticità, e non se ne può escludere una sua manipolazione o falsificazione. Poi, come già espresso per il certificato vaccinale, anche il libretto scolastico non è un documento identificativo ex art. 1a lett. c OAsi 1. Inoltre, esso presenta soltanto l'anno di nascita, ovvero il (...) (corrispondente al calendario gregoriano agli anni [...]), e quindi non dà atto di una data di nascita precisa per il ricorrente.
E. 5.2.4.4 Da ultimo si constata che anche ulteriori elementi vengono ad intaccare fortemente le allegazioni dell'insorgente in merito all'età dichiarata, già sufficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata, alla quale si rinvia (cfr. p.to II, pag. 3 segg.) onde evitare inutili ridondanze, per quanto di seguito non specificato. Segnatamente, non si può dare alcun credito agli asserti ricorsuali dell'insorgente laddove indica che la discrepanza tra la data di nascita da lui dichiarata in Svizzera e quella registrata invece in Bulgaria, sarebbe da riportare alle criticità sistemiche ed alle condizioni disumane da lui subite su suolo bulgaro - dove non avrebbe beneficiato di cure mediche nonché sarebbe stato sottoposto a violenze dagli agenti bulgari - e quindi risulterebbe plausibile che la sua registrazione sia stata effettuata sommariamente e senza particolari verifiche o interazioni (cfr. ricorso, pag. 8). Difatti, nel corso del verbale RMNA egli ha allegato di aver fornito soltanto il suo nome, in quanto le autorità bulgare non gli avrebbero chiesto altro, neppure la sua data di nascita (cfr. n. 18/10, p.to 2.06, pag. 6). Asserti che però risultano del tutto discrepanti dalle generalità fornite dalle autorità bulgare, che non soltanto hanno comunicato un nome ed un cognome differenti da quelli asseriti dall'insorgente, bensì hanno pure registrato una data di nascita dell'insorgente, il (...), che diverge dalla data di nascita dichiarata dinnanzi alle autorità elvetiche (cfr. n. 37/1). In tal senso si fatica a comprendere le ragioni che avrebbero avuto le autorità bulgare preposte a registrare una data di nascita così precisa, che non trova alcun'altra spiegazione con le circostanze agli atti, per esempio rispetto alla data in cui l'insorgente avrebbe depositato la domanda d'asilo in Bulgaria (il [...]), se non che sarebbe egli stesso che l'avrebbe indicata. Da ultimo, le autorità bulgare hanno accettato la richiesta di ripresa in carico dell'insorgente, essendo a conoscenza che questi sostenesse di essere minorenne. Le autorità bulgare, con tale procedere, lasciano presupporre che esse non abbiano alcun dubbio circa la maggiore età dell'insorgente (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 5.5). Anche tali ultime circostanze, risultano incidere negativamente sulla credibilità degli asserti rilasciati dall'insorgente in audizione.
E. 5.3 Nelle surriferite circostanze, pur tenendo conto del fatto che il ricorrente è stato piuttosto coerente e preciso circa altri suoi dati biografici e famigliari (cfr. n. 18/10, p.to 1.06, pag. 3; p.to 1.17.04 segg., pag. 4 segg.), anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva in principio l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 5.2.2), nonché le disposizioni normative relative ai minorenni non gli sono applicabili.
E. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 6.2 Nel caso di specie, la competenza della Bulgaria per la ripresa in carico dell'insorgente al fine di trattare la sua domanda d'asilo, è di principio data, viste le risultanze dell'estratto Eurodac (cfr. n. 7/1) e della risposta positiva delle autorità bulgare del 19 dicembre 2024 (cfr. n. 37/1) alla richiesta di ripresa in carico formulata in data 13 dicembre 2024 dalla SEM ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 32/5).
E. 7.1 Nel suo ricorso, l'insorgente ritiene che le condizioni degradanti di accoglienza in Bulgaria dei richiedenti l'asilo, che egli avrebbe sperimentato personalmente, sarebbero da considerare come carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III.
E. 7.2 Nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, il Tribunale ha statuito che, sebbene il sistema d'asilo bulgaro presenta effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, e per questo in principio i trasferimenti di richiedenti verso la Bulgaria possono essere effettuati. Inoltre, delle procedure d'asilo corrette non risultano sistematicamente impossibili. Neppure il fatto che la quota di accoglimento delle domande d'asilo di richiedenti l'asilo di alcuni Stati sia bassa, non sarebbe sufficiente per ostacolare i trasferimenti verso la Bulgaria. Invero, le persone che sono interessate da una decisione negativa in materia d'asilo, possono avere accesso ad una via ricorsuale efficiente. Inoltre, le condizioni dei centri di accoglienza e di detenzione, sebbene siano precarie, non possono essere qualificate come disumane o degradanti. Anche nel caso di persone particolarmente vulnerabili un trasferimento verso la Bulgaria non risulta essere di per sé proscritto. In tali casistiche occorrerà però esaminare in modo approfondito, se nel caso specifico la persona interessata nel caso d'esecuzione del suo trasferimento, sarebbe confrontata ad un trattamento inumano e degradante (cfr. sentenza del Tribunale F-7195/2018 precitata consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7; e più recentemente ex multis le sentenze del Tribunale F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 7.1 e F-7266/2024 del 28 novembre 2024 consid. 4). Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a dei rapporti redatti da organismi internazionali - anche per quanto concerne i richiedenti l'asilo afghani - nonché le allegazioni dell'interessato (cfr. anche infra consid. 8) non sono in grado, di per sé sole, di far giungere il Tribunale ad altra conclusione.
E. 7.3 In assenza quindi di una pratica avverata da parte della Bulgaria di violazioni sistematiche di norme comunitarie in materia; la presunzione del rispetto da parte di questo Stato dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l'asilo, non è confutata. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8.1 Per opporsi al suo trasferimento, l'interessato ha poi rilevato nel suo ricorso, in sostanza, che nel caso di un suo rinvio verso la Bulgaria, egli sarebbe esposto a delle condizioni di accoglienza e di trattamento della sua domanda d'asilo lacunose e carenti. Egli temerebbe quindi, anche poiché avrebbe sperimentato direttamente le condizioni precarie - in particolare di assenza di assistenza medica - e di violenza da parte degli agenti bulgari nel sistema d'asilo del predetto Paese, di essere respinto verso l'Afghanistan senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata. Vi sarebbe quindi il rischio per il ricorrente che egli subisca delle misure contrarie all'art. 3 CEDU. In tale contesto, egli si è prevalso esplicitamente dell'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 RD III e all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
E. 8.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 8.3 Innanzitutto l'insorgente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con elementi concreti e sostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità bulgare rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo, in violazione delle norme comunitarie ed internazionali. Inoltre, egli non ha fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese. Inoltre, sul punto, il riferimento ad una sentenza del (...) (G._______; cfr. ricorso, pag. 14), non è determinante, in quanto la giurisprudenza di un tribunale straniero, non lega in alcun modo lo scrivente Tribunale.
E. 8.4 Il ricorrente ha poi invocato i maltrattamenti di cui sarebbe stato vittima in Bulgaria. In particolare, sarebbe stato respinto verso la F._______ la prima volta del suo arrivo in Bulgaria, sarebbe stato picchiato da agenti della polizia bulgara al suo secondo tentativo, trattenuto per (...) giorni in un campo profughi fino al rilevamento delle sue impronte digitali e non avrebbe ricevuto alcuna assistenza medica nonostante la sua richiesta in tal senso (cfr. n. 18/10, p.to 2.06, pag. 6; p.to 5.02, pag. 8 e p.to 8.01, pag. 9). Tali allegazioni, non sono però corroborate da alcun elemento di qualsivoglia consistenza e sostanza. A differenza poi di quanto da egli sostenuto nel gravame (cfr. pag. 13), dal F2 del 13 gennaio 2025, non è evincibile che egli sarebbe stato traumatizzato dalle violenze che avrebbe subito nella (...) al confine (...), bensì che avrebbe paura del (...), in quanto egli sarebbe fuggito attraverso lo stesso, senza però specificare meglio in quali circostanze tale fuga sarebbe avvenuta (cfr. n. 50/3). Inoltre, nel corso del verbale RMNA, il ricorrente è stato interrogato riguardo agli eventuali ostacoli che si opporrebbero al suo trasferimento in Bulgaria (cfr. n. 18/10, p.to 8.01, pag. 9). Ora, quest'ultimo non ha accennato ad alcun avvenimento traumatico che si sarebbe prodotto in una (...) (cfr. ibidem). Le dichiarazioni dell'interessato sono quindi soggette a cauzione. Tuttavia, anche supponendo che i maltrattamenti siano tutti o in parte conformi alla realtà, occorre in merito rilevare che il ricorrente si trovava in una situazione d'illegalità in Bulgaria e che egli è rimasto soltanto (...) giorni in tale Paese (cfr. n. 18/10, p.to 5.02, pag. 8). Contrariamente poi a ciò che egli adduce (cfr. n. 18/10, p.to 2.06, pag. 6), il Tribunale non rileva alcuna ragione sufficiente per dubitare delle informazioni contenute nei riscontri Eurodac, secondo le quali egli avrebbe depositato una domanda d'asilo nel suddetto Paese. Ciò è corroborato dal fatto che il ricorrente, secondo le sue allegazioni, è stato liberato dalle autorità bulgare dopo il rilevamento delle sue impronte digitali. Tali circostanze conducono a pensare che le autorità bulgare erano disposte ad aprire una procedura d'asilo nei suoi confronti nel rispetto del diritto internazionale. Tuttavia, anche se ciò non dovesse essere stato il caso, non vi sono oggettivamente delle ragioni sufficienti per supporre che il ricorrente dovrebbe subire nuovamente dei maltrattamenti nel quadro di un trasferimento legale in Bulgaria sulla base del RD III. Pertanto il ricorrente non riesce a dimostrare che, nel suo caso specifico, le condizioni che lo attendono in caso di trasferimento nel succitato Paese, sarebbero a tal punto pessime, da poter comportare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-45/2025 del 9 gennaio 2025 consid. 6.4, F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 7.2.3). Alla luce di quanto precede, il ricorrente non ha quindi dimostrato che le condizioni d'esistenza in Bulgaria rivestirebbero un tale grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000), 3 CEDU o 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105). Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza, e ciò anche per vie legali (cfr. art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4), ciò che egli non ha intrapreso in passato (cfr. n. 18/10, p.to 5.02, pag. 8). Anche riguardo agli asserti generici di maltrattamenti ricevuti da parte di agenti bulgari nel periodo in cui egli sarebbe stato trattenuto nel centro per richiedenti l'asilo, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, che sono in principio disposti ed in grado di fornire protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. nello stesso senso ad esempio la sentenza del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 8.2).
E. 8.5 Riguardo infine al suo stato di salute, risulta dai documenti medici all'inserto, come il ricorrente è stato visitato e curato per delle imponenti verruche alle dita del piede sinistro (cfr. n. 12/2 e 27/3) e per dei dolori post-traumatici alle basi toraciche destre (cfr. n. 12/2 e 27/3), per cui un'ecografia dell'addome è risultata normale (cfr. n. 22/2). Altresì, per la diagnosi di cerume otturante all'orecchio sinistro, egli ha ricevuto le cure necessarie (cfr. n. 27/3 e 28/2), e tale problematica risulta nel frattempo completamente sanata. Più recentemente, e dopo l'emissione della decisione avversata, è stata posta una diagnosi di lipoma multiplo alla pelle - per la quale non è stata prevista alcuna terapia particolare a parte una lozione lavante per il corpo - disturbi del sonno e toracalgia nei disturbi d'ansia, disturbi d'elaborazione e acne, per i quali gli sono stati prescritti (...) e (...) nonché (...) per il viso (cfr. n. 49/2; quest'ultimo medicamento sostituito con [...] e [...] a causa di una reazione allergica, cfr. n. 51/2). Da ultimo, nel F2 del 13 gennaio 2025, sono state poste le diagnosi di attacchi d'ansia e di panico, per tutti di disturbo post-traumatico da stress, per i quali gli sono stati prescritti dei medicamenti (cfr. n. 50/3). Ora, pur non volendo sminuire tali problematiche mediche, il ricorrente non può rientrare nella definizione di persona particolarmente vulnerabile. Invero, egli non necessita di alcun trattamento medico particolare che non possa essere reperito anche in Bulgaria, né le sue patologie risultano essere a tal punto gravi, da risultare ostative ad un trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15; DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2).
E. 8.6 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Non vi è pertanto motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III.
E. 8.7 Infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere d'apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 8.8 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 17 gennaio 2025 sono revocate.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-321/2025 Sentenza del 27 gennaio 2025 Composizione Giudici Yannick Antoniazza-Hafner (presidente del collegio), Christa Preisig, Sebastian Kempe, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 gennaio 2025. Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) novembre 2024, asserendo di essere minorenne. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", del 13 novembre 2024, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo precedente in Bulgaria il (...). A.b In data (...) novembre 2024, si è tenuta con l'interessato la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: verbale RMNA). A supporto della sua identità e minore età, il richiedente ha presentato copia della sua taskara e del suo libretto vaccinale (cfr. documenti repertoriati nei mezzi di prova [MdP] della SEM n. 1/2 e 2/2). A.c Con rapporto peritale del 4 dicembre 2024, l'(...) di E._______, ha dato seguito al mandato della SEM del 26 novembre 2024 di realizzare un rapporto per la determinazione dell'età del richiedente. A.d Tramite lo scritto del 9 dicembre 2024 la SEM, preso atto delle conclusioni peritali sull'età, ha informato il richiedente che le stesse fornirebbero un indizio forte della sua maggiore età e che viste anche le sue allegazioni vaghe e contraddittorie esposte nel verbale RMNA, la minore età da lui allegata è da considerarsi inverosimile. Per questo, l'autorità inferiore ha concluso che fosse sua intenzione modificare la data di nascita del richiedente al (...), e gli ha dato la possibilità di esprimersi in merito entro il 12 dicembre 2024. Ciò che il richiedente ha fatto, presentando le sue osservazioni con scritto del 12 dicembre 2024. Il 13 dicembre 2024, la SEM ha provveduto alla registrazione della data di nascita comunicata nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). A.e Il 13 dicembre 2024, la SEM ha presentato all'autorità bulgara preposta, una domanda di ripresa in carico del richiedente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 19 dicembre 2024, l'autorità bulgara competente ha risposto positivamente alla stessa, in applicazione della predetta norma. Ha inoltre indicato che nella loro registrazione, il richiedente è stato recensito con le generalità di B._______, nato il (...). A.f Per mezzo dello scritto del 20 dicembre 2024, l'interessato ha inoltrato all'autorità inferiore gli originali della taskara e del libretto vaccinale, già versati in copia agli atti, nonché copia di un libretto scolastico. B. Con decisione del 7 gennaio 2025, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-47/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Bulgaria ed esecuzione della predetta misura. C. Tramite il ricorso del 15 gennaio 2025 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo. Quale nuovo documento al ricorso, è stata allegata copia del foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 13 gennaio 2025, nel frattempo pure assunto agli atti della SEM (cfr. n. 50/3). D. Il 17 gennaio 2025 il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Di regola il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). In particolare, l'insorgente lamenta una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM nonché una violazione del suo diritto di essere sentito. Invero, l'autorità inferiore non avrebbe effettuato alcuna analisi e valutazione dei documenti originali presentati dal ricorrente (la taskara ed il libretto vaccinale), e non avrebbe neppure motivato in alcun modo perché non li avrebbe ritenuti rilevanti o attendibili. Altresì, la SEM avrebbe attribuito un peso esclusivo alla perizia medico-legale, senza confrontare tra loro le prove disponibili, ciò che violerebbe pure il suo obbligo d'istruzione e di valutazione complessiva delle prove (cfr. ricorso, pag. 6 seg.). Peraltro, l'approccio adottato dall'autorità inferiore, che trasformerebbe l'onere della prova a carico del ricorrente in un ostacolo insormontabile, violerebbe pure i principi d'imparzialità e di buona fede procedurale (cfr. ricorso, pag. 6). Infine sarebbe tacciabile d'accertamento inesatto ed incompleto, anche la conclusione a cui è giunta la SEM rispetto all'applicazione dell'art. 17 RD III (cfr. ricorso, pag. 14). 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Inoltre, in tale contesto, si rammenta come un accertamento inesatto o incompleto della fattispecie pertinente - in particolare in violazione della massima inquisitoria - può comportare simultaneamente una violazione del diritto di essere sentito (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale D-1357/2019 del 19 agosto 2019 consid. 4.2.2). 4.3 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con rif. cit.). 4.4 Per quanto concerne l'obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di essere sentito, esso permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Il quesito a sapere se una decisione è sufficientemente motivata, è distinto da quello invece a sapere se la motivazione adottata è convincente. Allorché si possono discernere i motivi che fondano una decisione, il diritto ad una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione ritenuta non convince il ricorrente o è errata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1). 4.5 Tornando alla presente disamina, dalla lettura della decisione avversata, agli occhi del Tribunale, non si possono seguire le censure mosse dal ricorrente. 4.5.1 Invero, al contrario di quanto sollevato da quest'ultimo nel gravame, nel suo provvedimento l'autorità inferiore si è espressa sufficientemente, anche singolarmente e concretamente riguardo ai vari documenti - pure circa la taskara e il libretto vaccinale originali - depositati agli atti dal ricorrente, e non esclusivamente dando peso alla perizia medico-legale. Seppure si dia atto al ricorrente, che l'autorità sindacata non abbia esaminato l'autenticità o meno di tali documenti, nella motivazione presente nella decisione avversata, ha spiegato anche se succintamente, in modo sufficiente, i motivi per i quali non potesse procedere a tale esame, in particolare rispetto alla taskara in formato originale presentata dall'insorgente (cfr. p.to II, pag. 3 segg. della decisione avversata). 4.5.2 Inoltre, è soltanto ponderando l'insieme degli elementi presi in esame per valutare la minore età dell'insorgente - ivi compresi i documenti depositati agli atti da quest'ultimo e le sue allegazioni - che la SEM è giunta a concludere all'inverosimiglianza della sua età (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata). L'autorità inferiore ha anche indicato sufficientemente le motivazioni che l'hanno condotta alla conclusione di ritenere inapplicabile la clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione impugnata). Il ricorrente in realtà intende rimettere in causa l'apprezzamento effettuato dalla SEM in relazione alla competenza della Bulgaria per la trattazione della sua domanda d'asilo, aspetto che però riguarda una questione di merito e non formale, e che verrà quindi esaminata di seguito. Del resto, il ricorrente, su tali punti in questione, si è potuto esprimere ampiamente nel suo atto ricorsuale, dimostrando con le sue argomentazioni di aver ben compreso il giudizio sindacato e di averlo per questo potuto impugnare validamente. 4.5.3 Da ultimo, non si ravvede nell'esame e nel procedere della SEM nel caso specifico alcuna violazione del suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né men che meno dei principi d'imparzialità e di buona fede processuale. 4.6 Pertanto, le censure formali ricorsuali vanno integralmente respinte. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 5.2.1 Il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne. 5.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). Appare tuttavia d'uopo rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe, in principio, l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 5.2.3 Nel caso in parola, dal rapporto peritale del 4 dicembre 2024 (cfr. n. 23/15), risulta come l'esame odontostomatologico sul ricorrente è arrivato alla conclusione - fondato sui tre denti del giudizio presenti ed esaminabili (n. 28, 38 e 48, assente invece il dente n. 18) - di un'età media di 20,5 anni. Per quanto le conclusioni del predetto esame diano unicamente atto dell'età media, ma non della minima, come del resto argomentato nel ricorso anche dall'insorgente, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente valutazione inerenti ai tre denti del giudizio esaminati (cfr. n. 23/15, pag. 11), si possono estrapolare le età minime (di cui l'età inferiore è di 18,11 anni secondo il metodo Mincer e col. per il dente n. 28) e le età massime (di cui l'età superiore massima è di 26,4 anni secondo il metodo Kahl e Schwarze, per il dente n. 38). Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultata un'età minima di 21,6 anni, un'età media di 28,7 anni ed una massima di 40,5 anni (cfr. n. 23/15, pag. 14). Da entrambi gli esami effettuati, risulta come le età minime rilevate siano superiori ai 18 anni. Di conseguenza, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, allorché si è dinnanzi ad un simile risultato, non va ancora verificato se gli intervalli siano sovrapponibili, ma costituisce già di per sé, in conformità con la giurisprudenza di questo Tribunale, un indizio molto forte di maggiore età dell'interessato, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dal ricorrente, che si distanzia, presentando le considerazioni di due autori, dalla giurisprudenza consolidata in materia da parte del Tribunale, senza fornire alcun argomento concreto e fondato, atto ad intaccare la suddetta conclusione. Si aggiunge a ciò come dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Difatti il rapporto peritale non è contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 5.2.4 Alla luce di quanto sopra, resta quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, nel caso concreto, particolarmente concludente. 5.2.4.1 Per quanto concerne la taskara (cfr. MdP n. 1/2 e originale agli atti della SEM), anche se la stessa è stata depositata in originale, e quandanche la si ritenesse autentica, tale documento si limita comunque a rilevare che, nell'anno solare (...) (corrispondente al calendario gregoriano all'anno [...]), il ricorrente avrebbe avuto (...) anni d'età. Tuttavia, questa indicazione d'età non dà atto di una data di nascita certa, né la taskara in sé, rappresenta un documento d'identità, avendo per la giurisprudenza del Tribunale un valore probatorio ridotto (cfr. per quanto attiene alla giurisprudenza costante del Tribunale in rapporto al valore probatorio di una taskara la DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Pur dando atto del fatto che l'età espressa nella taskara, corrisponda coerentemente con gli asserti dell'insorgente, che nel corso della procedura dinnanzi all'autorità inferiore ha allegato di essere nato il (...) (cfr. n. 2/2 e n. 18/10, p.to 1.06, pag. 3), vi sono degli elementi che inficiano la credibilità di tale asserto. Invero, se d'un lato egli ha riferito che al momento dell'emissione della taskara (ovvero secondo il documento presentato rilasciata il [...]; cfr. MdP 1/2), avvenuta allorché egli avrebbe avuto (...) anni, sarebbe stato presente personalmente (cfr. n. 18/10, p.to 4.03, pag. 7); d'altro canto ha riferito invece che la sua esatta data di nascita l'avrebbe appresa soltanto allorché era espatriato, in F._______ (cfr. n. 18/10, p.to 1.06, pag. 3). Tuttavia quest'ultimo asserto appare quantomeno sorprendente poiché, coincidendo esattamente la data d'emissione della taskara con la sua data di nascita retrocedendo di (...) anni, non si spiega come il ricorrente non fosse già allora - ovvero al più tardi al momento in cui egli avrebbe ottenuto la taskara - a conoscenza della sua data di nascita. Ancor più, anche dal certificato di vaccinazione, presentato sia in copia sia in originale dall'insorgente, si evince la data di nascita (...) (corrispondente al calendario gregoriano al [...]), e quindi non si comprende come egli non fosse a conoscenza della sua data di nascita esatta già diversi anni prima il suo espatrio. Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che alla taskara presentata dal ricorrente non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante. 5.2.4.2 Anche il certificato vaccinale, non rappresenta un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c OAsi 1. Come poi già sopra addotto, stupisce che il medesimo documento, riportando già la data di nascita asserita dall'insorgente nel verbale RMNA - ovvero il (...) (corrispondente al [...] nel calendario gregoriano, cfr. n. 43/5 e MdP n. 2/2) - non sia venuta a conoscenza dell'insorgente ben prima dello stabilimento della taskara come pure del suo espatrio, come da egli invece asserito (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3). 5.2.4.3 Per quanto attiene al libretto scolastico (cfr. n. 44/3), si rimarca dapprima come lo stesso è stato presentato soltanto in copia, quindi non è possibile verificarne l'autenticità, e non se ne può escludere una sua manipolazione o falsificazione. Poi, come già espresso per il certificato vaccinale, anche il libretto scolastico non è un documento identificativo ex art. 1a lett. c OAsi 1. Inoltre, esso presenta soltanto l'anno di nascita, ovvero il (...) (corrispondente al calendario gregoriano agli anni [...]), e quindi non dà atto di una data di nascita precisa per il ricorrente. 5.2.4.4 Da ultimo si constata che anche ulteriori elementi vengono ad intaccare fortemente le allegazioni dell'insorgente in merito all'età dichiarata, già sufficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata, alla quale si rinvia (cfr. p.to II, pag. 3 segg.) onde evitare inutili ridondanze, per quanto di seguito non specificato. Segnatamente, non si può dare alcun credito agli asserti ricorsuali dell'insorgente laddove indica che la discrepanza tra la data di nascita da lui dichiarata in Svizzera e quella registrata invece in Bulgaria, sarebbe da riportare alle criticità sistemiche ed alle condizioni disumane da lui subite su suolo bulgaro - dove non avrebbe beneficiato di cure mediche nonché sarebbe stato sottoposto a violenze dagli agenti bulgari - e quindi risulterebbe plausibile che la sua registrazione sia stata effettuata sommariamente e senza particolari verifiche o interazioni (cfr. ricorso, pag. 8). Difatti, nel corso del verbale RMNA egli ha allegato di aver fornito soltanto il suo nome, in quanto le autorità bulgare non gli avrebbero chiesto altro, neppure la sua data di nascita (cfr. n. 18/10, p.to 2.06, pag. 6). Asserti che però risultano del tutto discrepanti dalle generalità fornite dalle autorità bulgare, che non soltanto hanno comunicato un nome ed un cognome differenti da quelli asseriti dall'insorgente, bensì hanno pure registrato una data di nascita dell'insorgente, il (...), che diverge dalla data di nascita dichiarata dinnanzi alle autorità elvetiche (cfr. n. 37/1). In tal senso si fatica a comprendere le ragioni che avrebbero avuto le autorità bulgare preposte a registrare una data di nascita così precisa, che non trova alcun'altra spiegazione con le circostanze agli atti, per esempio rispetto alla data in cui l'insorgente avrebbe depositato la domanda d'asilo in Bulgaria (il [...]), se non che sarebbe egli stesso che l'avrebbe indicata. Da ultimo, le autorità bulgare hanno accettato la richiesta di ripresa in carico dell'insorgente, essendo a conoscenza che questi sostenesse di essere minorenne. Le autorità bulgare, con tale procedere, lasciano presupporre che esse non abbiano alcun dubbio circa la maggiore età dell'insorgente (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 5.5). Anche tali ultime circostanze, risultano incidere negativamente sulla credibilità degli asserti rilasciati dall'insorgente in audizione. 5.3 Nelle surriferite circostanze, pur tenendo conto del fatto che il ricorrente è stato piuttosto coerente e preciso circa altri suoi dati biografici e famigliari (cfr. n. 18/10, p.to 1.06, pag. 3; p.to 1.17.04 segg., pag. 4 segg.), anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva in principio l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 5.2.2), nonché le disposizioni normative relative ai minorenni non gli sono applicabili. 6. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 6.2 Nel caso di specie, la competenza della Bulgaria per la ripresa in carico dell'insorgente al fine di trattare la sua domanda d'asilo, è di principio data, viste le risultanze dell'estratto Eurodac (cfr. n. 7/1) e della risposta positiva delle autorità bulgare del 19 dicembre 2024 (cfr. n. 37/1) alla richiesta di ripresa in carico formulata in data 13 dicembre 2024 dalla SEM ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 32/5). 7. 7.1 Nel suo ricorso, l'insorgente ritiene che le condizioni degradanti di accoglienza in Bulgaria dei richiedenti l'asilo, che egli avrebbe sperimentato personalmente, sarebbero da considerare come carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. 7.2 Nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, il Tribunale ha statuito che, sebbene il sistema d'asilo bulgaro presenta effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, e per questo in principio i trasferimenti di richiedenti verso la Bulgaria possono essere effettuati. Inoltre, delle procedure d'asilo corrette non risultano sistematicamente impossibili. Neppure il fatto che la quota di accoglimento delle domande d'asilo di richiedenti l'asilo di alcuni Stati sia bassa, non sarebbe sufficiente per ostacolare i trasferimenti verso la Bulgaria. Invero, le persone che sono interessate da una decisione negativa in materia d'asilo, possono avere accesso ad una via ricorsuale efficiente. Inoltre, le condizioni dei centri di accoglienza e di detenzione, sebbene siano precarie, non possono essere qualificate come disumane o degradanti. Anche nel caso di persone particolarmente vulnerabili un trasferimento verso la Bulgaria non risulta essere di per sé proscritto. In tali casistiche occorrerà però esaminare in modo approfondito, se nel caso specifico la persona interessata nel caso d'esecuzione del suo trasferimento, sarebbe confrontata ad un trattamento inumano e degradante (cfr. sentenza del Tribunale F-7195/2018 precitata consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7; e più recentemente ex multis le sentenze del Tribunale F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 7.1 e F-7266/2024 del 28 novembre 2024 consid. 4). Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a dei rapporti redatti da organismi internazionali - anche per quanto concerne i richiedenti l'asilo afghani - nonché le allegazioni dell'interessato (cfr. anche infra consid. 8) non sono in grado, di per sé sole, di far giungere il Tribunale ad altra conclusione. 7.3 In assenza quindi di una pratica avverata da parte della Bulgaria di violazioni sistematiche di norme comunitarie in materia; la presunzione del rispetto da parte di questo Stato dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l'asilo, non è confutata. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Per opporsi al suo trasferimento, l'interessato ha poi rilevato nel suo ricorso, in sostanza, che nel caso di un suo rinvio verso la Bulgaria, egli sarebbe esposto a delle condizioni di accoglienza e di trattamento della sua domanda d'asilo lacunose e carenti. Egli temerebbe quindi, anche poiché avrebbe sperimentato direttamente le condizioni precarie - in particolare di assenza di assistenza medica - e di violenza da parte degli agenti bulgari nel sistema d'asilo del predetto Paese, di essere respinto verso l'Afghanistan senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata. Vi sarebbe quindi il rischio per il ricorrente che egli subisca delle misure contrarie all'art. 3 CEDU. In tale contesto, egli si è prevalso esplicitamente dell'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 RD III e all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 8.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.3 Innanzitutto l'insorgente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con elementi concreti e sostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità bulgare rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo, in violazione delle norme comunitarie ed internazionali. Inoltre, egli non ha fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese. Inoltre, sul punto, il riferimento ad una sentenza del (...) (G._______; cfr. ricorso, pag. 14), non è determinante, in quanto la giurisprudenza di un tribunale straniero, non lega in alcun modo lo scrivente Tribunale. 8.4 Il ricorrente ha poi invocato i maltrattamenti di cui sarebbe stato vittima in Bulgaria. In particolare, sarebbe stato respinto verso la F._______ la prima volta del suo arrivo in Bulgaria, sarebbe stato picchiato da agenti della polizia bulgara al suo secondo tentativo, trattenuto per (...) giorni in un campo profughi fino al rilevamento delle sue impronte digitali e non avrebbe ricevuto alcuna assistenza medica nonostante la sua richiesta in tal senso (cfr. n. 18/10, p.to 2.06, pag. 6; p.to 5.02, pag. 8 e p.to 8.01, pag. 9). Tali allegazioni, non sono però corroborate da alcun elemento di qualsivoglia consistenza e sostanza. A differenza poi di quanto da egli sostenuto nel gravame (cfr. pag. 13), dal F2 del 13 gennaio 2025, non è evincibile che egli sarebbe stato traumatizzato dalle violenze che avrebbe subito nella (...) al confine (...), bensì che avrebbe paura del (...), in quanto egli sarebbe fuggito attraverso lo stesso, senza però specificare meglio in quali circostanze tale fuga sarebbe avvenuta (cfr. n. 50/3). Inoltre, nel corso del verbale RMNA, il ricorrente è stato interrogato riguardo agli eventuali ostacoli che si opporrebbero al suo trasferimento in Bulgaria (cfr. n. 18/10, p.to 8.01, pag. 9). Ora, quest'ultimo non ha accennato ad alcun avvenimento traumatico che si sarebbe prodotto in una (...) (cfr. ibidem). Le dichiarazioni dell'interessato sono quindi soggette a cauzione. Tuttavia, anche supponendo che i maltrattamenti siano tutti o in parte conformi alla realtà, occorre in merito rilevare che il ricorrente si trovava in una situazione d'illegalità in Bulgaria e che egli è rimasto soltanto (...) giorni in tale Paese (cfr. n. 18/10, p.to 5.02, pag. 8). Contrariamente poi a ciò che egli adduce (cfr. n. 18/10, p.to 2.06, pag. 6), il Tribunale non rileva alcuna ragione sufficiente per dubitare delle informazioni contenute nei riscontri Eurodac, secondo le quali egli avrebbe depositato una domanda d'asilo nel suddetto Paese. Ciò è corroborato dal fatto che il ricorrente, secondo le sue allegazioni, è stato liberato dalle autorità bulgare dopo il rilevamento delle sue impronte digitali. Tali circostanze conducono a pensare che le autorità bulgare erano disposte ad aprire una procedura d'asilo nei suoi confronti nel rispetto del diritto internazionale. Tuttavia, anche se ciò non dovesse essere stato il caso, non vi sono oggettivamente delle ragioni sufficienti per supporre che il ricorrente dovrebbe subire nuovamente dei maltrattamenti nel quadro di un trasferimento legale in Bulgaria sulla base del RD III. Pertanto il ricorrente non riesce a dimostrare che, nel suo caso specifico, le condizioni che lo attendono in caso di trasferimento nel succitato Paese, sarebbero a tal punto pessime, da poter comportare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-45/2025 del 9 gennaio 2025 consid. 6.4, F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 7.2.3). Alla luce di quanto precede, il ricorrente non ha quindi dimostrato che le condizioni d'esistenza in Bulgaria rivestirebbero un tale grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000), 3 CEDU o 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105). Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza, e ciò anche per vie legali (cfr. art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4), ciò che egli non ha intrapreso in passato (cfr. n. 18/10, p.to 5.02, pag. 8). Anche riguardo agli asserti generici di maltrattamenti ricevuti da parte di agenti bulgari nel periodo in cui egli sarebbe stato trattenuto nel centro per richiedenti l'asilo, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, che sono in principio disposti ed in grado di fornire protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. nello stesso senso ad esempio la sentenza del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 8.2). 8.5 Riguardo infine al suo stato di salute, risulta dai documenti medici all'inserto, come il ricorrente è stato visitato e curato per delle imponenti verruche alle dita del piede sinistro (cfr. n. 12/2 e 27/3) e per dei dolori post-traumatici alle basi toraciche destre (cfr. n. 12/2 e 27/3), per cui un'ecografia dell'addome è risultata normale (cfr. n. 22/2). Altresì, per la diagnosi di cerume otturante all'orecchio sinistro, egli ha ricevuto le cure necessarie (cfr. n. 27/3 e 28/2), e tale problematica risulta nel frattempo completamente sanata. Più recentemente, e dopo l'emissione della decisione avversata, è stata posta una diagnosi di lipoma multiplo alla pelle - per la quale non è stata prevista alcuna terapia particolare a parte una lozione lavante per il corpo - disturbi del sonno e toracalgia nei disturbi d'ansia, disturbi d'elaborazione e acne, per i quali gli sono stati prescritti (...) e (...) nonché (...) per il viso (cfr. n. 49/2; quest'ultimo medicamento sostituito con [...] e [...] a causa di una reazione allergica, cfr. n. 51/2). Da ultimo, nel F2 del 13 gennaio 2025, sono state poste le diagnosi di attacchi d'ansia e di panico, per tutti di disturbo post-traumatico da stress, per i quali gli sono stati prescritti dei medicamenti (cfr. n. 50/3). Ora, pur non volendo sminuire tali problematiche mediche, il ricorrente non può rientrare nella definizione di persona particolarmente vulnerabile. Invero, egli non necessita di alcun trattamento medico particolare che non possa essere reperito anche in Bulgaria, né le sue patologie risultano essere a tal punto gravi, da risultare ostative ad un trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15; DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2). 8.6 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Non vi è pertanto motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III. 8.7 Infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere d'apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 8.8 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 17 gennaio 2025 sono revocate.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
11. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Yannick Antoniazza-Hafner Alissa Vallenari Data di spedizione: