Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5 e 48 cpv. 1 lett. a-c PA. Avendo inoltre i ricorrenti provveduto alla sottoscrizione del ricorso, con l'inoltro dello stesso in data 27 giugno 2025 (cfr. supra lett. E), senza necessità di accordare loro dal Tribunale un breve termine suppletorio per la regolarizzazione ex art. 52 cpv. 2 PA, il gravame risulta essere ammissibile anche sotto il profilo dell'art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 4 Preliminarmente si rileva come dello scritto entrato al Tribunale il 27 giugno 2025 ed intitolato "ricorso", non firmato dai ricorrenti (cfr. atto TAF n. 2), verrà tenuto conto a titolo complementare al memoriale ricorsuale sottoscritto successivamente dagli insorgenti con scritto del 27 giugno 2025 e datato 26 giugno 2025 (cfr. atti TAF n. 1 e n. 5).
E. 5.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il RD III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 e 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III. Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 5.3 Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso nella fattispecie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, conformemente all'art. 12 par. 2 RD III, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. In tal caso l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato.
E. 6.1 In concreto, è assodato e incontestato che i ricorrenti sono titolari di un visto per l'entrata nei Paesi Schengen emesso dalla Bulgaria il (...), valido dal (...) al (...) (cfr. n. 16/3, 17/2, 18/3, 19/2, 38/4 e 39/4). Inoltre la Bulgaria ha accettato, in data 16 giugno 2025 - quindi entro il termine posto all'art. 22 par. 1 RD III - la presa in carico dei ricorrenti ai sensi dell'art. 12 par. 2 RD III (cfr. n. 46/1 e 47/1), richiesta dalla SEM in data 16 aprile 2025 (cfr. n. 21/10 e 22/12). Pertanto, la competenza della Bulgaria per la trattazione della loro domanda d'asilo, è di principio data, come giustamente ritenuto dalla SEM.
E. 6.2.1 Tuttavia, per contestare il loro trasferimento verso la Bulgaria, i ricorrenti sollevano nel gravame che in tale Paese essi correrebbero un serio rischio di essere espulsi verso la Turchia, senza che la loro domanda d'asilo venga esaminata con una procedura corretta ed equa. Invero, citando anche il rapporto (...) del (...) e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), gli insorgenti ritengono come in Bulgaria le richieste d'asilo di cittadini turchi vengano considerate "infondate" e rigettate nella maggior parte dei casi, anche e soprattutto a causa di un accordo che sarebbe stato stipulato tra la Bulgaria e la Turchia. Inoltre, nel caso in cui essi venissero rinviati in Turchia, il ricorrente 1 verrebbe incarcerato, ciò che comporterebbe a parer loro una separazione dal resto della famiglia violante l'art. 8 CEDU, con gravi effetti negativi sull'insorgente 2 ed in particolare sull'insorgente 3. Peraltro, le condizioni d'accoglienza in Bulgaria - dove nei centri vi sarebbe scarsa igiene, un accesso limitato alle cure mediche, campi sovraffollati e mancanza di sicurezza - minaccerebbero la loro dignità e la loro salute.
E. 6.2.2 A tal proposito, occorre dapprima evidenziare come nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, il Tribunale ha statuito che, sebbene il sistema d'asilo bulgaro presenta effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, e per questo, in principio, i trasferimenti di richiedenti verso la Bulgaria possono essere effettuati. Inoltre, delle procedure d'asilo corrette non risultano sistematicamente impossibili. Neppure il fatto che la quota di accoglimento delle domande d'asilo di richiedenti l'asilo di alcuni Stati sia bassa, non sarebbe sufficiente per ostacolare i trasferimenti verso la Bulgaria. Invero, le persone che sono interessate da una decisione negativa in materia d'asilo, possono avere accesso ad una via ricorsuale efficiente. Inoltre, le condizioni dei centri di accoglienza e di detenzione, sebbene siano precarie, non possono essere qualificate come disumane o degradanti. Anche nel caso di persone particolarmente vulnerabili un trasferimento verso la Bulgaria non risulta essere di per sé proscritto. In tali casistiche occorrerà però esaminare in modo approfondito, se nel caso specifico la persona interessata nel caso d'esecuzione del suo trasferimento, sarebbe confrontata ad un trattamento inumano e degradante (cfr. sentenza del TAF F-7195/2018 precitata consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7; e ex multis le sentenze del TAF F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 7.1 e F-7266/2024 del 28 novembre 2024 consid. 4).
E. 6.2.3 Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a rapporti redatti da organismi internazionali - anche per quanto concerne i richiedenti l'asilo turchi -, nonché a giurisprudenza della CorteEDU o ancora alle fotografie allegate al ricorso per nulla contestualizzate, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto alla giurisprudenza succitata. Inoltre non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che i ricorrenti, una volta depositata una domanda d'asilo in Bulgaria - ciò che essi non hanno ancora mai fatto - non potranno beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che spettano loro secondo le direttive accoglienza (2013/33/UE) e procedura (2013/32/UE) nel suddetto Stato membro e, nel caso contrario, esigerne il rispetto presso le autorità bulgare. Peraltro, non vi sono né agli atti all'inserto né presentati neppure con il ricorso dagli insorgenti, degli indizi supportati da qualsivoglia concretezza e sostanza, atti a ritenere che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non-respingimento nei loro confronti. Come già osservato sopra, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Bulgaria non essendo sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023, consid. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Bulgaria uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che gli insorgenti non possano far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la CorteEDU - se ritenessero che le autorità bulgare verranno meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale o se i loro diritti non venissero rispettati dalle stesse in futuro, anche ed in particolare in materia delle condizioni di alloggio, di presa in carico medica o se ritenessero si violi l'art. 8 CEDU per il loro nucleo famigliare. Non si ravvede quindi, in accordo con il giudizio già espresso dalla SEM, alcun rischio per i ricorrenti di essere esposti, nel caso di un loro trasferimento in Bulgaria, a delle misure o a delle condizioni contrarie all'art. 3 CEDU, all'art. 8 CEDU, all'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; Conv. tortura) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; CartaUE).
E. 6.2.4 Per quanto attiene poi agli altri argomenti avanzati dai ricorrenti per opporsi al loro trasferimento in Bulgaria, ovvero al fatto di aver scelto la Svizzera quale Stato per depositare la loro domanda d'asilo, o ancora che la Svizzera sarebbe stata da loro scelta poiché presentante un sistema sanitario ed educativo di ottima qualità, a differenza invece di quanto risulterebbe loro in Bulgaria, rilevano della convenienza personale e non sono in grado di rimettere in discussione la conclusione corretta della SEM sul punto in questione, a cui per il resto può senz'altro essere rinviato, per evitare inutili ridondanze (cfr. p.to II, pag. 2 seg. della decisione avversata). Va tuttavia nuovamente sottolineato come il RD III non conferisce il diritto di scegliere lo Stato membro che offre le migliori condizioni d'accoglienza come Stato responsabile per l'esame di una domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 6.2.5 Ne discende pertanto che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, non è confutata in specie e che pertanto l'art. 3 par. 2 RD III non trova applicazione.
E. 7.1 Occorre ancora esaminare se, come lo richiedono gli insorgenti nel loro ricorso, a causa della situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Bulgaria come pure della loro situazione medica che essi considerano grave, il loro trasferimento nel predetto Stato membro violerebbe o meno l'art. 3 CEDU. Ciò che comporterebbe, a mente loro, l'applicazione della clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.31; OAsi 1), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda d'asilo anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. per la portata di quest'ultima disposizione: DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 7.2 Innanzitutto, come già sopra osservato (cfr. consid. 6.2.3), il Tribunale considera le allegazioni dei ricorrenti inerenti alle lacune presenti nel sistema d'asilo bulgaro ed alla loro situazione nel caso in cui dovessero essere trasferiti in Bulgaria, del tutto vaghe e non sostanziate. Invero, nonostante le carenze esistenti nel sistema d'asilo bulgaro, così come constatate nella sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 succitata (cfr. supra consid. 6.2.2), i ricorrenti non hanno provato, o perlomeno reso verosimile, che le condizioni d'esistenza nel predetto Paese rivestirebbero un tale grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura.
E. 7.3.1 Riguardo poi al loro stato di salute, l'incarto ed i documenti medici allegati al ricorso rivelano che il ricorrente 1 ha sofferto di dermatite seborroica, nel frattempo curata con i medicamenti prescrittigli e completamente sanata (cfr. il certificato medico dell'8 maggio 2025 allegato al ricorso), nonché dal profilo ematico di un aumento considerevole delle CK (cfr. n. 43/1), nel frattempo completamente rientrato (cfr. referto definitivo delle analisi di laboratorio del 16 maggio 2025 ed il certificato medico del 19 maggio 2025 concernente le predette analisi allegati al ricorso). Dal profilo psichiatrico, gli è stato diagnosticato un disturbo d'ansia con attacchi di panico, con la prescrizione di una terapia farmacologica ed una presa in carico psichiatrica (cfr. n. 34/3). Consulti psichiatrici che hanno effettivamente avuto luogo, e che hanno posto le diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, e disturbi psichici e comportamentali dovuti al consumo di sostanze psicoattive: (benzodiazepine) ed altre sostanze ipnoinducenti, con l'introduzione di una nuova terapia farmacologica a base di Xanax 1 mg, Trittico 50 mg, Quetiapine Mepha Lactab 25 mg, Quetiapine Mepha retard depotabs 50 mg, terapia che sarà da rivalutare dopo due mesi dall'ultimo consulto psichiatrico del 19 maggio 2025 (cfr. n. 40/4 e 45/4).
E. 7.3.2 Per quanto attiene invece alla ricorrente 2, in un primo consulto medico del 23 aprile 2025 sono state segnalate le diagnosi di: ipotiroidismo in tiroidite autoimmune di Hashimoto già in trattamento, con noduli tiroidei benigni; riferite cisti mammarie e menorragie, forse da IUD (cfr. n. 32/3), per le quali sono stati prescritti un controllo di laboratorio generale tra sei mesi, un'ecografia tiroidea, ed un'ecografia mammaria per marzo 2026. Inoltre il medico consultato ha consigliato una valutazione ginecologica quanto prima (cfr. n. 32/3). Visita ginecologica che è avvenuta il 26 aprile 2025, nella quale si è rimosso il dispositivo IUD presente, e dal profilo mammario e ginecologico non si è denotata alcuna particolarità (cfr. n. 37/2). Pertanto, dall'esito di tali predetti esami, non si possono seguire i ricorrenti, laddove anche nel loro ricorso (come già evidenziato dall'insorgente 2 nel suo colloquio Dublino, n. 39/4, pag. 2) sottolineano che sarebbero stati individuati dei noduli potenzialmente maligni a carico della tiroide o ancora delle cisti al seno per la ricorrente 2, in quanto completamente contrari agli approfondimenti svolti in Svizzera in proposito e risultati per il momento necessari e sufficienti. Altresì, nel consulto medico effettuato il 27 giugno 2025, sono stati diagnosticati alla ricorrente 2 un'onicocriptosi, con una presa in carico podologica, nonché una perdita di capelli in corso di approfondimento con l'esecuzione di un check-up di laboratorio (cfr. n. 55/3). Per quanto riguarda poi al suo asserito disagio psicologico (cfr. n. 39/4), si segnala che è soltanto nell'ultima visita medica del 27 giugno 2025 - e successiva all'emissione della decisione impugnata - che il medico consultato ha consigliato una presa in carico psicologica urgente della ricorrente 2 per deflessione del tono dell'umore (cfr. n. 55/3).
E. 7.3.3 Infine, concernente l'insorgente 3, l'incarto rivela che egli è un bambino sano, al quale sono stati somministrati dei vaccini, ed ha sofferto di stipsi (cfr. n. 41/3 e 51/3) e di dermatite atopica (cfr. n. 42/4 e 44/3), che sono state curate con la prescrizione di una terapia medicamentosa. Il 17 giugno 2025, il ricorrente 3 ha svolto un ulteriore consulto medico, nel quale sono state fatte delle analisi dell'emogramma nonché eseguiti dei rast inalanti e gli è stata prescritta una terapia farmacologica per la dermatite e per le punture d'insetto (cfr. n. 51/3).
E. 7.4.1 Ora, pur non volendo sminuire in alcun modo le suddette problematiche mediche di cui ancora i ricorrenti soffrono, le loro patologie non risultano essere a tal punto gravi, da risultare, in principio, ostative ad un loro trasferimento verso la Bulgaria ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15; DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2). Essi non necessitano peraltro di alcun trattamento medico particolare e specifico che non possa essere reperito anche in Bulgaria, che al contrario degli asserti e delle preoccupazioni sollevate dai ricorrenti in merito al sistema sanitario bulgaro già nei loro colloqui Dublino (cfr. n. 38/4 e 39/4) e reiterati nel loro gravame, risulta disporre di un'infrastruttura medica sufficiente per la cura ed il proseguo delle loro patologie rispettivamente terapie assunte (cfr. sentenze del TAF F-3418/2025 del 19 maggio 2025 consid. 3.2.7; F-463/2025 del 30 gennaio 2025 consid. 2.3). Invero, in particolare per quanto attiene ai medicamenti prescritti al ricorrente 1, gli stessi sono reperibili in Bulgaria (cfr. il sito Internet: European medicines agency, National registers of authorised medicines > Bulgaria, < https://www.ema.europa.eu/en/medicines/national-registers-authorised-medicines >, consultato il 4 luglio 2025). Inoltre, si denota come a partire dal 1° gennaio 2019, siano stati fatti degli sforzi da parte delle autorità bulgare perché i richiedenti l'asilo che vengono trasferiti in applicazione del RD III, possano essere, di principio, iscritti senza interruzione al sistema d'assicurazione medico bulgaro (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Bulgarian Helsinki Committee e European Council on Refugees and Exiles, Country Report Bulgaria [ECRE], Country Report Bulgaria, marzo 2025, pag. 90, https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2025/03/AIDA-BG_2024-update.pdf, consultato il 4 luglio 2025). Ciò che lascia presupporre che i ricorrenti, dopo aver presentato una domanda d'asilo in Bulgaria, ed in particolare l'insorgente 1, potranno accedere senza interruzione alle cure ed ai trattamenti medici che necessitano anche in tale Paese. Inoltre, onde evitare un'eventuale breve interruzione dei medicamenti assunti dal ricorrente 1, egli potrà costruirsene una scorta adeguata in Svizzera, prima del trasferimento.
E. 7.4.2 Su tali presupposti, non v'è quindi alcuna ragione di attendere la rivalutazione della terapia farmacologica prescritta al ricorrente 1 (cfr. n. 45/4), di cui non è stata posta una data certa per un consulto, e visto che neppure con il ricorso gli insorgenti hanno apportato degli elementi o della documentazione medica aggiornata che faccia presupporre un peggioramento dello stato di salute del ricorrente 1, rispetto a quello osservato nell'ultimo consulto psichiatrico avvenuto il 19 maggio 2025, che lo definisce ottimo e stabile (cfr. n. 45/4). Nemmeno v'è da attendere il consulto psicologico che è stato consigliato alla ricorrente 2, a seguito del consulto medico avvenuto il 27 giugno 2025, o ancora gli esiti degli esami di laboratorio effettuati in quest'ultimo contesto per la stessa (cfr. n. 55/3), in quanto non vi sono indizi concreti all'inserto, né apportati dai ricorrenti nel loro gravame, che le diagnosi già poste alla ricorrente 2 subiscano una variazione, o comunque tale da non permettere il suo trasferimento verso la Bulgaria, dove potrà proseguire o intraprendere - come già sopra considerato - le cure ed i trattamenti a lei necessari.
E. 7.4.3 In ogni caso, si rammenta che la Bulgaria, Paese che è tenuto al rispetto della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali, nonché deve fornire la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 della predetta direttiva).
E. 7.4.4 Visto tutto quanto precede, v'è luogo di ritenere che lo stato di salute dei ricorrenti non è d'ostacolo all'esecuzione del loro trasferimento in Bulgaria. Essi non possono neppure rientrare nella definizione di persone "particolarmente vulnerabili", e pertanto non occorre ottenere, da parte della Bulgaria, delle garanzie individuali e concrete inerenti alla loro presa in carico, come da essi invece postulato anche nel gravame (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 succitata consid. 7.4.1 e segg., così come ex multis le sentenze del TAF F-1966/2025 del 26 marzo 2025 consid. 4.2 e 4.3 con ulteriori rif. cit.; F-321/2025 del 27 gennaio 2025 consid. 8.5). Tuttavia viene sottolineato come le strette misure, previste dalla legislazione, sono da ottemperare nell'esecuzione di tale trasferimento. In tal senso, al fine di assicurare che i trattamenti - in particolare quelli del ricorrente 1 - non siano interrotti al momento del trasferimento e che saranno proseguiti in Bulgaria, incomberà alle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione di questo trasferimento d'informare preventivamente le loro omologhe bulgare e di trasmettere loro, in tempo utile, le informazioni che permettano la presa in carico medica dei ricorrenti (art. 31 e 32 RD III), essendo rammentato che questi hanno dato il loro accordo alla trasmissione dei loro dati medici il 22 aprile 2025 (cfr. n. 27/2 e n. 28/2; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF E-1331/2023 del 6 gennaio 2025 consid. 7.7).
E. 7.5 In ogni caso, se gli interessati, dopo il loro trasferimento in Bulgaria, dovessero essere costretti dalle circostanze a vivere un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se la Bulgaria dovesse violare i suoi obblighi d'assistenza, o in tutt'altro modo pregiudicare ai loro diritti fondamentali, apparterrà ad essi di far valere i loro diritti direttamente presso le autorità competenti, usando delle vie di diritto idonee (art. 26 direttiva accoglienza; cfr. anche la sentenza del TAF F-1966/2025 succitata consid. 4.4).
E. 8 Infine, l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; CDF), non si oppone neppure al trasferimento della famiglia in Bulgaria. Invero, l'insorgente 3, che gode nel complesso di una buona salute (cfr. supra consid. 7.3.3), sarà trasferito nel suddetto Stato membro, pure Paese firmatario della CDF, con i suoi genitori, che vista in particolare la sua ancora tenera età ne assicureranno la presa in carico e l'educazione necessarie. Inoltre, in tale contesto, occorre rilevare che l'art. 3 CDF non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori di vedere la loro domanda d'asilo trattata nello Stato che offre, a loro avviso, le migliori condizioni d'accoglienza per il loro figlio (cfr. sentenza del TAF F-582/2025 del 15 aprile 2025 consid. 4.4). Nulla lascia peraltro supporre che la Bulgaria, in quanto firmataria della CDF, non rispetterebbe l'art. 3 CDF o le altre disposizioni contenute nella citata Convenzione, in particolare inerenti all'educazione dei minori.
E. 9 Sulla scorta di quanto precede, non si ravvisano neppure indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1, per non entrare nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti.
E. 10 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per il seguito della procedura inerente alla domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi del RD III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Spetterà allora agli interessati introdurre una tale domanda immediatamente dopo il loro trasferimento nel rispetto delle istruzioni delle autorità bulgare. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 27 giugno 2025 sono revocate.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4683/2025 Sentenza del 10 luglio 2025 Composizione Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Susanne Genner, Aileen Truttmann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti
1. A._______, nato il (...), con la moglie
2. B._______, nata il (...), e il loro figlio
3. C._______, nato il (...), Turchia, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 giugno 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati 1 e 2, e per il loro tramite anche il loro figlio minorenne l'interessato 3, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici con la banca dati europea "CS-VIS" del 16 aprile 2025, è risultato che i richiedenti 1 e 2 avevano ottenuto un visto dalla Bulgaria il (...), valido per l'entrata negli Stati Schengen dal (...) al (...). A.c Il 16 aprile 2025, l'autorità svizzera preposta, ha indirizzato alla sua omologa bulgara delle domande di presa in carico dei richiedenti - una per l'interessato 1 ed un'altra per gli interessati 2 e 3 - entrambe fondate sull'art. 12 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.d In data (...) aprile 2025, la SEM ha svolto con gli interessati 1 e 2 un colloquio Dublino, nell'ambito dei quali essi sono stati in particolare sentiti circa l'eventualità di ritenere la Bulgaria competente per la trattazione della loro domanda d'asilo, nonché in merito al loro stato di salute. A supporto dei loro asserti essi hanno presentato il loro libretto di famiglia internazionale oltreché le loro carte d'identità originali. A.e L'autorità bulgara competente, il 16 giugno 2025, ha risposto positivamente alle richieste di presa in carico della SEM, pure basandosi sull'art. 12 par. 2 RD III. B. Con decisione del 17 giugno 2025, notificata il 18 giugno 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-50/1) - nell'ambito della quale è pure cessato il mandato di rappresentanza degli interessati da parte di (...), sottoscritto il 22 aprile 2025 (cfr. n. 29/1-31/1) - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha pronunciato il loro trasferimento verso la Bulgaria e l'esecuzione della predetta misura. C. Con ricorsi separati, entrambi datati 26 giugno 2025 (cfr. risultanze processuali; entrambi entrati il 27 giugno 2025) e non sottoscritti, gli insorgenti hanno impugnato la suddetta decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richiesta procedurale tendente all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, essi hanno concluso all'annullamento della decisione avversata e alla restituzione degli atti di causa alla SEM per nuova valutazione e l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 RD III. Ad uno dei ricorsi (cfr. atto TAF n. 1), è stata allegata quale nuova documentazione, in copia: varia documentazione medica turca (non tradotta); il referto di citologia del 25 aprile 2025 inerente alla ricorrente 2; i certificati medici dell'8 maggio 2025 e del 19 maggio 2025 relativi al ricorrente 1; il referto definitivo di analisi di laboratorio del 16 maggio 2025 per il ricorrente 1; la scheda di vaccinazione del 29 aprile 2025 inerente al ricorrente 3; un certificato di famiglia (non tradotto) e quattro stampe di fotografie. D. Il 27 giugno 2025, il Tribunale, ha pronunciato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti quale misura supercautelare. E. Con missiva datata 27 giugno 2025 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 30 giugno 2025) i ricorrenti, presentando delle osservazioni riguardanti il pregresso invio del ricorso da loro non firmato, hanno inoltrato il ricorso del 26 giugno 2025 (cfr. atto TAF n. 1) debitamente sottoscritto al Tribunale, con anche allegata una copia del ricorso in lingua turca. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5 e 48 cpv. 1 lett. a-c PA. Avendo inoltre i ricorrenti provveduto alla sottoscrizione del ricorso, con l'inoltro dello stesso in data 27 giugno 2025 (cfr. supra lett. E), senza necessità di accordare loro dal Tribunale un breve termine suppletorio per la regolarizzazione ex art. 52 cpv. 2 PA, il gravame risulta essere ammissibile anche sotto il profilo dell'art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
4. Preliminarmente si rileva come dello scritto entrato al Tribunale il 27 giugno 2025 ed intitolato "ricorso", non firmato dai ricorrenti (cfr. atto TAF n. 2), verrà tenuto conto a titolo complementare al memoriale ricorsuale sottoscritto successivamente dagli insorgenti con scritto del 27 giugno 2025 e datato 26 giugno 2025 (cfr. atti TAF n. 1 e n. 5). 5. 5.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il RD III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 e 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III. Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 5.3 Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso nella fattispecie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, conformemente all'art. 12 par. 2 RD III, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. In tal caso l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato. 6. 6.1 In concreto, è assodato e incontestato che i ricorrenti sono titolari di un visto per l'entrata nei Paesi Schengen emesso dalla Bulgaria il (...), valido dal (...) al (...) (cfr. n. 16/3, 17/2, 18/3, 19/2, 38/4 e 39/4). Inoltre la Bulgaria ha accettato, in data 16 giugno 2025 - quindi entro il termine posto all'art. 22 par. 1 RD III - la presa in carico dei ricorrenti ai sensi dell'art. 12 par. 2 RD III (cfr. n. 46/1 e 47/1), richiesta dalla SEM in data 16 aprile 2025 (cfr. n. 21/10 e 22/12). Pertanto, la competenza della Bulgaria per la trattazione della loro domanda d'asilo, è di principio data, come giustamente ritenuto dalla SEM. 6.2 6.2.1 Tuttavia, per contestare il loro trasferimento verso la Bulgaria, i ricorrenti sollevano nel gravame che in tale Paese essi correrebbero un serio rischio di essere espulsi verso la Turchia, senza che la loro domanda d'asilo venga esaminata con una procedura corretta ed equa. Invero, citando anche il rapporto (...) del (...) e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), gli insorgenti ritengono come in Bulgaria le richieste d'asilo di cittadini turchi vengano considerate "infondate" e rigettate nella maggior parte dei casi, anche e soprattutto a causa di un accordo che sarebbe stato stipulato tra la Bulgaria e la Turchia. Inoltre, nel caso in cui essi venissero rinviati in Turchia, il ricorrente 1 verrebbe incarcerato, ciò che comporterebbe a parer loro una separazione dal resto della famiglia violante l'art. 8 CEDU, con gravi effetti negativi sull'insorgente 2 ed in particolare sull'insorgente 3. Peraltro, le condizioni d'accoglienza in Bulgaria - dove nei centri vi sarebbe scarsa igiene, un accesso limitato alle cure mediche, campi sovraffollati e mancanza di sicurezza - minaccerebbero la loro dignità e la loro salute. 6.2.2 A tal proposito, occorre dapprima evidenziare come nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, il Tribunale ha statuito che, sebbene il sistema d'asilo bulgaro presenta effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, e per questo, in principio, i trasferimenti di richiedenti verso la Bulgaria possono essere effettuati. Inoltre, delle procedure d'asilo corrette non risultano sistematicamente impossibili. Neppure il fatto che la quota di accoglimento delle domande d'asilo di richiedenti l'asilo di alcuni Stati sia bassa, non sarebbe sufficiente per ostacolare i trasferimenti verso la Bulgaria. Invero, le persone che sono interessate da una decisione negativa in materia d'asilo, possono avere accesso ad una via ricorsuale efficiente. Inoltre, le condizioni dei centri di accoglienza e di detenzione, sebbene siano precarie, non possono essere qualificate come disumane o degradanti. Anche nel caso di persone particolarmente vulnerabili un trasferimento verso la Bulgaria non risulta essere di per sé proscritto. In tali casistiche occorrerà però esaminare in modo approfondito, se nel caso specifico la persona interessata nel caso d'esecuzione del suo trasferimento, sarebbe confrontata ad un trattamento inumano e degradante (cfr. sentenza del TAF F-7195/2018 precitata consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7; e ex multis le sentenze del TAF F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 7.1 e F-7266/2024 del 28 novembre 2024 consid. 4). 6.2.3 Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a rapporti redatti da organismi internazionali - anche per quanto concerne i richiedenti l'asilo turchi -, nonché a giurisprudenza della CorteEDU o ancora alle fotografie allegate al ricorso per nulla contestualizzate, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto alla giurisprudenza succitata. Inoltre non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che i ricorrenti, una volta depositata una domanda d'asilo in Bulgaria - ciò che essi non hanno ancora mai fatto - non potranno beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che spettano loro secondo le direttive accoglienza (2013/33/UE) e procedura (2013/32/UE) nel suddetto Stato membro e, nel caso contrario, esigerne il rispetto presso le autorità bulgare. Peraltro, non vi sono né agli atti all'inserto né presentati neppure con il ricorso dagli insorgenti, degli indizi supportati da qualsivoglia concretezza e sostanza, atti a ritenere che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non-respingimento nei loro confronti. Come già osservato sopra, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Bulgaria non essendo sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023, consid. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Bulgaria uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che gli insorgenti non possano far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la CorteEDU - se ritenessero che le autorità bulgare verranno meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale o se i loro diritti non venissero rispettati dalle stesse in futuro, anche ed in particolare in materia delle condizioni di alloggio, di presa in carico medica o se ritenessero si violi l'art. 8 CEDU per il loro nucleo famigliare. Non si ravvede quindi, in accordo con il giudizio già espresso dalla SEM, alcun rischio per i ricorrenti di essere esposti, nel caso di un loro trasferimento in Bulgaria, a delle misure o a delle condizioni contrarie all'art. 3 CEDU, all'art. 8 CEDU, all'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; Conv. tortura) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; CartaUE). 6.2.4 Per quanto attiene poi agli altri argomenti avanzati dai ricorrenti per opporsi al loro trasferimento in Bulgaria, ovvero al fatto di aver scelto la Svizzera quale Stato per depositare la loro domanda d'asilo, o ancora che la Svizzera sarebbe stata da loro scelta poiché presentante un sistema sanitario ed educativo di ottima qualità, a differenza invece di quanto risulterebbe loro in Bulgaria, rilevano della convenienza personale e non sono in grado di rimettere in discussione la conclusione corretta della SEM sul punto in questione, a cui per il resto può senz'altro essere rinviato, per evitare inutili ridondanze (cfr. p.to II, pag. 2 seg. della decisione avversata). Va tuttavia nuovamente sottolineato come il RD III non conferisce il diritto di scegliere lo Stato membro che offre le migliori condizioni d'accoglienza come Stato responsabile per l'esame di una domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.2.5 Ne discende pertanto che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, non è confutata in specie e che pertanto l'art. 3 par. 2 RD III non trova applicazione. 7. 7.1 Occorre ancora esaminare se, come lo richiedono gli insorgenti nel loro ricorso, a causa della situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Bulgaria come pure della loro situazione medica che essi considerano grave, il loro trasferimento nel predetto Stato membro violerebbe o meno l'art. 3 CEDU. Ciò che comporterebbe, a mente loro, l'applicazione della clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.31; OAsi 1), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda d'asilo anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. per la portata di quest'ultima disposizione: DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 7.2 Innanzitutto, come già sopra osservato (cfr. consid. 6.2.3), il Tribunale considera le allegazioni dei ricorrenti inerenti alle lacune presenti nel sistema d'asilo bulgaro ed alla loro situazione nel caso in cui dovessero essere trasferiti in Bulgaria, del tutto vaghe e non sostanziate. Invero, nonostante le carenze esistenti nel sistema d'asilo bulgaro, così come constatate nella sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 succitata (cfr. supra consid. 6.2.2), i ricorrenti non hanno provato, o perlomeno reso verosimile, che le condizioni d'esistenza nel predetto Paese rivestirebbero un tale grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura. 7.3 7.3.1 Riguardo poi al loro stato di salute, l'incarto ed i documenti medici allegati al ricorso rivelano che il ricorrente 1 ha sofferto di dermatite seborroica, nel frattempo curata con i medicamenti prescrittigli e completamente sanata (cfr. il certificato medico dell'8 maggio 2025 allegato al ricorso), nonché dal profilo ematico di un aumento considerevole delle CK (cfr. n. 43/1), nel frattempo completamente rientrato (cfr. referto definitivo delle analisi di laboratorio del 16 maggio 2025 ed il certificato medico del 19 maggio 2025 concernente le predette analisi allegati al ricorso). Dal profilo psichiatrico, gli è stato diagnosticato un disturbo d'ansia con attacchi di panico, con la prescrizione di una terapia farmacologica ed una presa in carico psichiatrica (cfr. n. 34/3). Consulti psichiatrici che hanno effettivamente avuto luogo, e che hanno posto le diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, e disturbi psichici e comportamentali dovuti al consumo di sostanze psicoattive: (benzodiazepine) ed altre sostanze ipnoinducenti, con l'introduzione di una nuova terapia farmacologica a base di Xanax 1 mg, Trittico 50 mg, Quetiapine Mepha Lactab 25 mg, Quetiapine Mepha retard depotabs 50 mg, terapia che sarà da rivalutare dopo due mesi dall'ultimo consulto psichiatrico del 19 maggio 2025 (cfr. n. 40/4 e 45/4). 7.3.2 Per quanto attiene invece alla ricorrente 2, in un primo consulto medico del 23 aprile 2025 sono state segnalate le diagnosi di: ipotiroidismo in tiroidite autoimmune di Hashimoto già in trattamento, con noduli tiroidei benigni; riferite cisti mammarie e menorragie, forse da IUD (cfr. n. 32/3), per le quali sono stati prescritti un controllo di laboratorio generale tra sei mesi, un'ecografia tiroidea, ed un'ecografia mammaria per marzo 2026. Inoltre il medico consultato ha consigliato una valutazione ginecologica quanto prima (cfr. n. 32/3). Visita ginecologica che è avvenuta il 26 aprile 2025, nella quale si è rimosso il dispositivo IUD presente, e dal profilo mammario e ginecologico non si è denotata alcuna particolarità (cfr. n. 37/2). Pertanto, dall'esito di tali predetti esami, non si possono seguire i ricorrenti, laddove anche nel loro ricorso (come già evidenziato dall'insorgente 2 nel suo colloquio Dublino, n. 39/4, pag. 2) sottolineano che sarebbero stati individuati dei noduli potenzialmente maligni a carico della tiroide o ancora delle cisti al seno per la ricorrente 2, in quanto completamente contrari agli approfondimenti svolti in Svizzera in proposito e risultati per il momento necessari e sufficienti. Altresì, nel consulto medico effettuato il 27 giugno 2025, sono stati diagnosticati alla ricorrente 2 un'onicocriptosi, con una presa in carico podologica, nonché una perdita di capelli in corso di approfondimento con l'esecuzione di un check-up di laboratorio (cfr. n. 55/3). Per quanto riguarda poi al suo asserito disagio psicologico (cfr. n. 39/4), si segnala che è soltanto nell'ultima visita medica del 27 giugno 2025 - e successiva all'emissione della decisione impugnata - che il medico consultato ha consigliato una presa in carico psicologica urgente della ricorrente 2 per deflessione del tono dell'umore (cfr. n. 55/3). 7.3.3 Infine, concernente l'insorgente 3, l'incarto rivela che egli è un bambino sano, al quale sono stati somministrati dei vaccini, ed ha sofferto di stipsi (cfr. n. 41/3 e 51/3) e di dermatite atopica (cfr. n. 42/4 e 44/3), che sono state curate con la prescrizione di una terapia medicamentosa. Il 17 giugno 2025, il ricorrente 3 ha svolto un ulteriore consulto medico, nel quale sono state fatte delle analisi dell'emogramma nonché eseguiti dei rast inalanti e gli è stata prescritta una terapia farmacologica per la dermatite e per le punture d'insetto (cfr. n. 51/3). 7.4 7.4.1 Ora, pur non volendo sminuire in alcun modo le suddette problematiche mediche di cui ancora i ricorrenti soffrono, le loro patologie non risultano essere a tal punto gravi, da risultare, in principio, ostative ad un loro trasferimento verso la Bulgaria ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15; DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2). Essi non necessitano peraltro di alcun trattamento medico particolare e specifico che non possa essere reperito anche in Bulgaria, che al contrario degli asserti e delle preoccupazioni sollevate dai ricorrenti in merito al sistema sanitario bulgaro già nei loro colloqui Dublino (cfr. n. 38/4 e 39/4) e reiterati nel loro gravame, risulta disporre di un'infrastruttura medica sufficiente per la cura ed il proseguo delle loro patologie rispettivamente terapie assunte (cfr. sentenze del TAF F-3418/2025 del 19 maggio 2025 consid. 3.2.7; F-463/2025 del 30 gennaio 2025 consid. 2.3). Invero, in particolare per quanto attiene ai medicamenti prescritti al ricorrente 1, gli stessi sono reperibili in Bulgaria (cfr. il sito Internet: European medicines agency, National registers of authorised medicines > Bulgaria, , consultato il 4 luglio 2025). Inoltre, si denota come a partire dal 1° gennaio 2019, siano stati fatti degli sforzi da parte delle autorità bulgare perché i richiedenti l'asilo che vengono trasferiti in applicazione del RD III, possano essere, di principio, iscritti senza interruzione al sistema d'assicurazione medico bulgaro (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Bulgarian Helsinki Committee e European Council on Refugees and Exiles, Country Report Bulgaria [ECRE], Country Report Bulgaria, marzo 2025, pag. 90, https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2025/03/AIDA-BG_2024-update.pdf, consultato il 4 luglio 2025). Ciò che lascia presupporre che i ricorrenti, dopo aver presentato una domanda d'asilo in Bulgaria, ed in particolare l'insorgente 1, potranno accedere senza interruzione alle cure ed ai trattamenti medici che necessitano anche in tale Paese. Inoltre, onde evitare un'eventuale breve interruzione dei medicamenti assunti dal ricorrente 1, egli potrà costruirsene una scorta adeguata in Svizzera, prima del trasferimento. 7.4.2 Su tali presupposti, non v'è quindi alcuna ragione di attendere la rivalutazione della terapia farmacologica prescritta al ricorrente 1 (cfr. n. 45/4), di cui non è stata posta una data certa per un consulto, e visto che neppure con il ricorso gli insorgenti hanno apportato degli elementi o della documentazione medica aggiornata che faccia presupporre un peggioramento dello stato di salute del ricorrente 1, rispetto a quello osservato nell'ultimo consulto psichiatrico avvenuto il 19 maggio 2025, che lo definisce ottimo e stabile (cfr. n. 45/4). Nemmeno v'è da attendere il consulto psicologico che è stato consigliato alla ricorrente 2, a seguito del consulto medico avvenuto il 27 giugno 2025, o ancora gli esiti degli esami di laboratorio effettuati in quest'ultimo contesto per la stessa (cfr. n. 55/3), in quanto non vi sono indizi concreti all'inserto, né apportati dai ricorrenti nel loro gravame, che le diagnosi già poste alla ricorrente 2 subiscano una variazione, o comunque tale da non permettere il suo trasferimento verso la Bulgaria, dove potrà proseguire o intraprendere - come già sopra considerato - le cure ed i trattamenti a lei necessari. 7.4.3 In ogni caso, si rammenta che la Bulgaria, Paese che è tenuto al rispetto della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali, nonché deve fornire la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 della predetta direttiva). 7.4.4 Visto tutto quanto precede, v'è luogo di ritenere che lo stato di salute dei ricorrenti non è d'ostacolo all'esecuzione del loro trasferimento in Bulgaria. Essi non possono neppure rientrare nella definizione di persone "particolarmente vulnerabili", e pertanto non occorre ottenere, da parte della Bulgaria, delle garanzie individuali e concrete inerenti alla loro presa in carico, come da essi invece postulato anche nel gravame (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 succitata consid. 7.4.1 e segg., così come ex multis le sentenze del TAF F-1966/2025 del 26 marzo 2025 consid. 4.2 e 4.3 con ulteriori rif. cit.; F-321/2025 del 27 gennaio 2025 consid. 8.5). Tuttavia viene sottolineato come le strette misure, previste dalla legislazione, sono da ottemperare nell'esecuzione di tale trasferimento. In tal senso, al fine di assicurare che i trattamenti - in particolare quelli del ricorrente 1 - non siano interrotti al momento del trasferimento e che saranno proseguiti in Bulgaria, incomberà alle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione di questo trasferimento d'informare preventivamente le loro omologhe bulgare e di trasmettere loro, in tempo utile, le informazioni che permettano la presa in carico medica dei ricorrenti (art. 31 e 32 RD III), essendo rammentato che questi hanno dato il loro accordo alla trasmissione dei loro dati medici il 22 aprile 2025 (cfr. n. 27/2 e n. 28/2; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF E-1331/2023 del 6 gennaio 2025 consid. 7.7). 7.5 In ogni caso, se gli interessati, dopo il loro trasferimento in Bulgaria, dovessero essere costretti dalle circostanze a vivere un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se la Bulgaria dovesse violare i suoi obblighi d'assistenza, o in tutt'altro modo pregiudicare ai loro diritti fondamentali, apparterrà ad essi di far valere i loro diritti direttamente presso le autorità competenti, usando delle vie di diritto idonee (art. 26 direttiva accoglienza; cfr. anche la sentenza del TAF F-1966/2025 succitata consid. 4.4).
8. Infine, l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; CDF), non si oppone neppure al trasferimento della famiglia in Bulgaria. Invero, l'insorgente 3, che gode nel complesso di una buona salute (cfr. supra consid. 7.3.3), sarà trasferito nel suddetto Stato membro, pure Paese firmatario della CDF, con i suoi genitori, che vista in particolare la sua ancora tenera età ne assicureranno la presa in carico e l'educazione necessarie. Inoltre, in tale contesto, occorre rilevare che l'art. 3 CDF non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori di vedere la loro domanda d'asilo trattata nello Stato che offre, a loro avviso, le migliori condizioni d'accoglienza per il loro figlio (cfr. sentenza del TAF F-582/2025 del 15 aprile 2025 consid. 4.4). Nulla lascia peraltro supporre che la Bulgaria, in quanto firmataria della CDF, non rispetterebbe l'art. 3 CDF o le altre disposizioni contenute nella citata Convenzione, in particolare inerenti all'educazione dei minori.
9. Sulla scorta di quanto precede, non si ravvisano neppure indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1, per non entrare nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti.
10. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per il seguito della procedura inerente alla domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi del RD III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Spetterà allora agli interessati introdurre una tale domanda immediatamente dopo il loro trasferimento nel rispetto delle istruzioni delle autorità bulgare. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 27 giugno 2025 sono revocate.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
13. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Data di spedizione: