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F-9203/2025

F-9203/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA (RS 172.021). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. Inoltre, per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo scambio di scritti e con una motivazione sommaria (art. 111a LAsi).

E. 2.1 Innanzitutto, il ricorrente non contesta a ragione che nel caso concreto trovi applicazione il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Dagli atti all'incarto si evince difatti che il ricorrente aveva presentato delle domande d'asilo pregresse a quella depositata in Svizzera, rispettivamente in Bulgaria il (...), in C._______ il (...), in D._______ il (...), in E._______ il (...) ed infine in F._______ il (...) (cfr. [atti della SEM] n. [{...}]-9/2 e 10/2). Il 6 novembre 2025 l'autorità elvetica preposta, aveva chiesto alle autorità (...) la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 12/6). Queste ultime avevano risposto negativamente il 10 novembre 2025, indicando la Bulgaria quale Stato membro competente, in quanto il 2 giugno 2025 quest'ultimo Stato avrebbe accettato la ripresa in carico del ricorrente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III e che il 29 agosto 2025, a seguito della scomparsa dell'insorgente, il termine di trasferimento del medesimo verso la Bulgaria era stato esteso fino al 30 gennaio 2027 (cfr. n. 19/3). A fronte di ciò, l'11 novembre 2025, la SEM ha formulato all'indirizzo delle autorità bulgare, una domanda di ripresa in carico del ricorrente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 22/6). La Bulgaria ha accettato tempestivamente la ripresa in carico, il 18 novembre 2025, basandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 23/1). Di conseguenza, la competenza della Bulgaria per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente è di principio data, come constatato a ragione anche nella decisione avversata.

E. 2.2 Le argomentazioni presentate dal ricorrente nel gravame, circa il prelevamento delle sue impronte digitali da parte della C._______ e della D._______ successivamente alla Bulgaria, dove preferirebbe tornare nel caso un suo trasferimento fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza personale e di salute, o ancora che la sua domanda d'asilo sia esaminata in Svizzera, unico Paese dove egli si sentirebbe sicuro, non sono in grado di confutare la suddetta competenza. Si rileva infatti innanzitutto in merito, come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping") e non dà, come neppure altre norme internazionali, la possibilità all'interessato di scegliere lo Stato per la trattazione della sua domanda d'asilo che offre, a suo vedere, le migliori condizioni d'accoglienza o per le cure mediche (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11). Inoltre, come sopra evinto, la Bulgaria è il primo Stato membro dove il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo (cfr. art. 7 par. 2 RD III) e la sua ripresa in carico è stata accettata espressamente dalle autorità bulgare, confermando così anche implicitamente che l'estensione del termine di trasferimento da parte del F._______ era a loro validamente pervenuto (cfr. n. 19/3), ciò che il ricorrente tra l'altro non contesta.

E. 2.3 Per il resto, la decisione avversata può senz'altro essere confermata. Invero, l'autorità inferiore ha esposto correttamente nel provvedimento impugnato, che il sistema d'asilo e d'accoglienza bulgaro non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, per le quali la competenza dovrebbe ricadere sulla Svizzera (cfr. anche infra consid. 2.4). Altresì, nel caso concreto, non sono ravvisabili degli ostacoli al trasferimento, violanti delle norme imperative del diritto internazionale, che obbligherebbero la Svizzera ad entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in virtù dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). In merito, l'autorità inferiore ha difatti correttamente tenuto conto delle allegazioni presentate dal ricorrente nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 18/3), rispetto al fatto che la Bulgaria non sarebbe una nazione sicura, nonché circa il suo stato di salute (di avere la schiena stortata e dolori alla spalla, cfr. n. 18/3). In rapporto a ciò il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. La SEM ha ragione non è quindi entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando il suo trasferimento verso la Bulgaria ai sensi dell'art. 44 LAsi. Per una motivazione più dettagliata, si rinvia alla decisione impugnata, che risulta sul punto corretta e completa (cfr. pag. 3 segg.).

E. 2.4 Quanto sollevato nel ricorso non è in grado di mutare le conclusioni succitate.

E. 2.4.1 Il ricorrente, citando in modo generico dei rapporti internazionali non-governativi, espone che in Bulgaria i richiedenti l'asilo sarebbero frequentemente esposti a maltrattamenti e violenze, così come a condizioni di accoglienza non dignitose e ad una mancanza di protezione da parte delle autorità. Pertanto egli, che sarebbe già stato vittima in tale Paese di violenze, maltrattamenti e minacce, che gli avrebbero lasciato gravi conseguenze psicologiche, non potrebbe essere trasferito in Bulgaria, in quanto altrimenti ciò comporterebbe un rischio reale per la sua integrità fisica e psicologica di subire dei trattamenti inumani o degradanti proscritti dall'art. 3 CEDU.

E. 2.4.2 Occorre evidenziare in merito, come nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, il Tribunale ha statuito che, sebbene il sistema d'asilo bulgaro presenti effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, e per questo, in principio, i trasferimenti di richiedenti verso la Bulgaria possono essere effettuati. Inoltre, delle procedure d'asilo corrette non risultano sistematicamente impossibili. Altresì, le condizioni dei centri di accoglienza e di detenzione, sebbene siano precarie, non possono essere qualificate come disumane o degradanti (cfr. sentenza del TAF F-7195/2018 precitata consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 5.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 3, F-4683/2025 del 10 luglio 2025 consid. 6.2.2), ed una modifica della stessa (cfr. per le condizioni DTF 147 V 342 consid. 5.5.1 con ulteriori rif. cit.), non entra in alcun modo in considerazione a causa delle allegazioni del tutto generiche e non sostanziate del ricorrente inerenti ai maltrattamenti e violenze che egli avrebbe subito in Bulgaria e le conseguenze psicologiche che gli avrebbero occasionato - peraltro neppure accennate dinanzi all'autorità inferiore (cfr. n. 18/3) e quindi di cui se ne può legittimamente dubitare della veridicità - nonché delle dichiarazioni generiche circa la situazione presente in Bulgaria. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 2.4.3 Altresì, al contrario di quanto argomentato nel ricorso dall'insorgente in modo vago, non vi sono oggettivamente delle ragioni sufficienti per supporre che egli, anche se i maltrattamenti asseriti venissero ritenuti verosimili (ciò che viene messo in dubbio, cfr. supra consid. 2.4.2), dovrebbe subire nuovamente gli stessi nel quadro di un trasferimento legale in Bulgaria sulla base del RD III. Inoltre, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, che sono in principio disposti ed in grado di fornire protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. tra le altre le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 6.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 4.1). Inoltre non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente, che si osserva ha soggiornato in Bulgaria solo per un breve periodo (cfr. n. 9/2 e 18/3), nonché che il predetto Stato membro ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico (cfr. n. 23/1), non potrà beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che gli spettano secondo le direttive accoglienza (2013/33/UE) e procedura (2013/32/UE) nel precitato Paese e, nel caso contrario, esigerne il rispetto presso le autorità bulgare e ciò anche se, dalla risposta ricevuta da parte di queste ultime, risulta che la sua domanda d'asilo sarebbe stata ivi respinta (cfr. n. 23/1). Infine, le problematiche mediche evincibili dagli atti all'inserto (cfr. n. 28/2, 29/2 e 30/2, con una diagnosi di disturbi psichici e comportamentali a causa dell'alcol: intossicazione acuta con diagnosi differenziale di pericolo per sé e per gli altri, che ha comportato una terapia psichiatrica stazionaria presso il [...] dal [...] al [...], dopo di che il ricorrente è stato dimesso senza più alcun pericolo per sé e per gli altri, nonché con l'impostazione di una terapia a base di Olfen Gel 1% per i dolori alla spalla), successive alla decisione della SEM, non risultano ostative ad un suo trasferimento in Bulgaria secondo la giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Di conseguenza non si può considerare neppure che il ricorrente sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata F-7195/2018 consid. 7.4.1 seg.; ex multis la sentenza del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 6.4). Ne discende quindi che il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione non contravviene ad alcuna norma imperativa del diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU.

E. 3 Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 1° dicembre 2025 sono revocate.

E. 4 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 5 La decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-9203/2025 Sentenza del 3 dicembre 2025 Composizione Giudice Yannick Antoniazza-Hafner, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Marocco, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 20 novembre 2025 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2025. Con decisione del 20 novembre 2025 (notificata il 24 novembre 2025), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente, con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Bulgaria ed esecuzione della predetta misura, nonché constatando come un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. B. Con ricorso datato 27 novembre 2025, ma inviato soltanto il 28 novembre 2025, l'insorgente ha impugnato il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo, secondo il senso, di annullare la decisione della SEM, che il suo trasferimento in Bulgaria non venga disposto, nonché che la sua domanda d'asilo venga esaminata in Svizzera. Il 1° dicembre 2025 il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. Diritto:

1. Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA (RS 172.021). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. Inoltre, per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo scambio di scritti e con una motivazione sommaria (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Innanzitutto, il ricorrente non contesta a ragione che nel caso concreto trovi applicazione il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Dagli atti all'incarto si evince difatti che il ricorrente aveva presentato delle domande d'asilo pregresse a quella depositata in Svizzera, rispettivamente in Bulgaria il (...), in C._______ il (...), in D._______ il (...), in E._______ il (...) ed infine in F._______ il (...) (cfr. [atti della SEM] n. [{...}]-9/2 e 10/2). Il 6 novembre 2025 l'autorità elvetica preposta, aveva chiesto alle autorità (...) la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 12/6). Queste ultime avevano risposto negativamente il 10 novembre 2025, indicando la Bulgaria quale Stato membro competente, in quanto il 2 giugno 2025 quest'ultimo Stato avrebbe accettato la ripresa in carico del ricorrente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III e che il 29 agosto 2025, a seguito della scomparsa dell'insorgente, il termine di trasferimento del medesimo verso la Bulgaria era stato esteso fino al 30 gennaio 2027 (cfr. n. 19/3). A fronte di ciò, l'11 novembre 2025, la SEM ha formulato all'indirizzo delle autorità bulgare, una domanda di ripresa in carico del ricorrente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 22/6). La Bulgaria ha accettato tempestivamente la ripresa in carico, il 18 novembre 2025, basandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 23/1). Di conseguenza, la competenza della Bulgaria per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente è di principio data, come constatato a ragione anche nella decisione avversata. 2.2 Le argomentazioni presentate dal ricorrente nel gravame, circa il prelevamento delle sue impronte digitali da parte della C._______ e della D._______ successivamente alla Bulgaria, dove preferirebbe tornare nel caso un suo trasferimento fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza personale e di salute, o ancora che la sua domanda d'asilo sia esaminata in Svizzera, unico Paese dove egli si sentirebbe sicuro, non sono in grado di confutare la suddetta competenza. Si rileva infatti innanzitutto in merito, come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping") e non dà, come neppure altre norme internazionali, la possibilità all'interessato di scegliere lo Stato per la trattazione della sua domanda d'asilo che offre, a suo vedere, le migliori condizioni d'accoglienza o per le cure mediche (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11). Inoltre, come sopra evinto, la Bulgaria è il primo Stato membro dove il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo (cfr. art. 7 par. 2 RD III) e la sua ripresa in carico è stata accettata espressamente dalle autorità bulgare, confermando così anche implicitamente che l'estensione del termine di trasferimento da parte del F._______ era a loro validamente pervenuto (cfr. n. 19/3), ciò che il ricorrente tra l'altro non contesta. 2.3 Per il resto, la decisione avversata può senz'altro essere confermata. Invero, l'autorità inferiore ha esposto correttamente nel provvedimento impugnato, che il sistema d'asilo e d'accoglienza bulgaro non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, per le quali la competenza dovrebbe ricadere sulla Svizzera (cfr. anche infra consid. 2.4). Altresì, nel caso concreto, non sono ravvisabili degli ostacoli al trasferimento, violanti delle norme imperative del diritto internazionale, che obbligherebbero la Svizzera ad entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in virtù dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). In merito, l'autorità inferiore ha difatti correttamente tenuto conto delle allegazioni presentate dal ricorrente nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 18/3), rispetto al fatto che la Bulgaria non sarebbe una nazione sicura, nonché circa il suo stato di salute (di avere la schiena stortata e dolori alla spalla, cfr. n. 18/3). In rapporto a ciò il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. La SEM ha ragione non è quindi entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando il suo trasferimento verso la Bulgaria ai sensi dell'art. 44 LAsi. Per una motivazione più dettagliata, si rinvia alla decisione impugnata, che risulta sul punto corretta e completa (cfr. pag. 3 segg.). 2.4 Quanto sollevato nel ricorso non è in grado di mutare le conclusioni succitate. 2.4.1 Il ricorrente, citando in modo generico dei rapporti internazionali non-governativi, espone che in Bulgaria i richiedenti l'asilo sarebbero frequentemente esposti a maltrattamenti e violenze, così come a condizioni di accoglienza non dignitose e ad una mancanza di protezione da parte delle autorità. Pertanto egli, che sarebbe già stato vittima in tale Paese di violenze, maltrattamenti e minacce, che gli avrebbero lasciato gravi conseguenze psicologiche, non potrebbe essere trasferito in Bulgaria, in quanto altrimenti ciò comporterebbe un rischio reale per la sua integrità fisica e psicologica di subire dei trattamenti inumani o degradanti proscritti dall'art. 3 CEDU. 2.4.2 Occorre evidenziare in merito, come nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, il Tribunale ha statuito che, sebbene il sistema d'asilo bulgaro presenti effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, e per questo, in principio, i trasferimenti di richiedenti verso la Bulgaria possono essere effettuati. Inoltre, delle procedure d'asilo corrette non risultano sistematicamente impossibili. Altresì, le condizioni dei centri di accoglienza e di detenzione, sebbene siano precarie, non possono essere qualificate come disumane o degradanti (cfr. sentenza del TAF F-7195/2018 precitata consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 5.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 3, F-4683/2025 del 10 luglio 2025 consid. 6.2.2), ed una modifica della stessa (cfr. per le condizioni DTF 147 V 342 consid. 5.5.1 con ulteriori rif. cit.), non entra in alcun modo in considerazione a causa delle allegazioni del tutto generiche e non sostanziate del ricorrente inerenti ai maltrattamenti e violenze che egli avrebbe subito in Bulgaria e le conseguenze psicologiche che gli avrebbero occasionato - peraltro neppure accennate dinanzi all'autorità inferiore (cfr. n. 18/3) e quindi di cui se ne può legittimamente dubitare della veridicità - nonché delle dichiarazioni generiche circa la situazione presente in Bulgaria. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 2.4.3 Altresì, al contrario di quanto argomentato nel ricorso dall'insorgente in modo vago, non vi sono oggettivamente delle ragioni sufficienti per supporre che egli, anche se i maltrattamenti asseriti venissero ritenuti verosimili (ciò che viene messo in dubbio, cfr. supra consid. 2.4.2), dovrebbe subire nuovamente gli stessi nel quadro di un trasferimento legale in Bulgaria sulla base del RD III. Inoltre, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, che sono in principio disposti ed in grado di fornire protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. tra le altre le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 6.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 4.1). Inoltre non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente, che si osserva ha soggiornato in Bulgaria solo per un breve periodo (cfr. n. 9/2 e 18/3), nonché che il predetto Stato membro ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico (cfr. n. 23/1), non potrà beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che gli spettano secondo le direttive accoglienza (2013/33/UE) e procedura (2013/32/UE) nel precitato Paese e, nel caso contrario, esigerne il rispetto presso le autorità bulgare e ciò anche se, dalla risposta ricevuta da parte di queste ultime, risulta che la sua domanda d'asilo sarebbe stata ivi respinta (cfr. n. 23/1). Infine, le problematiche mediche evincibili dagli atti all'inserto (cfr. n. 28/2, 29/2 e 30/2, con una diagnosi di disturbi psichici e comportamentali a causa dell'alcol: intossicazione acuta con diagnosi differenziale di pericolo per sé e per gli altri, che ha comportato una terapia psichiatrica stazionaria presso il [...] dal [...] al [...], dopo di che il ricorrente è stato dimesso senza più alcun pericolo per sé e per gli altri, nonché con l'impostazione di una terapia a base di Olfen Gel 1% per i dolori alla spalla), successive alla decisione della SEM, non risultano ostative ad un suo trasferimento in Bulgaria secondo la giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Di conseguenza non si può considerare neppure che il ricorrente sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata F-7195/2018 consid. 7.4.1 seg.; ex multis la sentenza del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 6.4). Ne discende quindi che il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione non contravviene ad alcuna norma imperativa del diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU.

3. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 1° dicembre 2025 sono revocate.

4. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

5. La decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Yannick Antoniazza-Hafner Alissa Vallenari Data di spedizione: