Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Di regola il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). In particolare, l'insorgente lamenta una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti e del suo obbligo di motivazione da parte della SEM, nonché una violazione del suo diritto di essere sentito. Invero, l'autorità inferiore avrebbe fissato la data di nascita del ricorrente al (...), senza alcuna spiegazione, allorché avrebbe invece dovuto esaminare la data di nascita più verosimile tra quella registrata in SIMIC e quella dichiarata dal ricorrente (cfr. ricorso, p.to 8, pag. 6 seg.). Altresì, nonostante nelle osservazioni del 7 ottobre 2025, il ricorrente avrebbe fatto esplicito riferimento alla DTAF 2018 VI/3 e all'importanza della sovrapposizione degli intervalli per stabilire il valore probatorio della perizia, la SEM nella decisione avversata avrebbe omesso volutamente di esaminare tale aspetto giuridicamente rilevante (cfr. ricorso, p.to 8, pag. 7). Infine, occorrerebbero ulteriori misure d'istruzione al fine di valutare compiutamente sia il rischio che un trasferimento del ricorrente in Bulgaria si ponga in contrasto con l'art. 3 CEDU ed anche con l'art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), sia la necessità di comunque rinunciare al suo trasferimento per motivi umanitari (cfr. ricorso, p.to 13, pag. 8 seg.).
E. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.3 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con rif. cit.).
E. 4.4 Per quanto concerne l'obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di essere sentito, esso permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Il quesito a sapere se una decisione è sufficientemente motivata, è distinto da quello invece a sapere se la motivazione adottata è convincente. Allorché si possono discernere i motivi che fondano una decisione, il diritto ad una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione ritenuta non convince il ricorrente o è errata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1).
E. 4.5 Tornando alla presente disamina, dalla lettura della decisione avversata, agli occhi del Tribunale, non si possono seguire le censure mosse dal ricorrente.
E. 4.5.1 Al contrario infatti di quanto sollevato da quest'ultimo nel gravame, nel suo provvedimento l'autorità inferiore ha giustificato a sufficienza la conclusione di ritenere il ricorrente maggiorenne e di attribuirgli d'ufficio la data di nascita al (...), prendendo posizione in modo puntuale e circostanziato sulle osservazioni presentate dal ricorrente in data 7 ottobre 2025 (cfr. pag. 7 seg. della decisione impugnata). Peraltro, a differenza della sentenza del Tribunale citata nel ricorso (cfr. sentenza del TAF D-3102/2025 del 31 luglio 2025), che ha quale oggetto di contestazione proprio la data registrata in SIMIC, tale questione esula in specie dall'oggetto di contestazione, che è definito dal dispositivo della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 4.3; 131 II 200 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2D_37/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3 e rif. cit.; DTAF 2009/54 consid. 1.3.3 e rif. cit.; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 27), che non presenta al suo interno alcuna conclusione rispetto alla registrazione della data in SIMIC. Peraltro, neppure il ricorrente, nelle sue conclusioni ricorsuali, richiede esplicitamente una modifica dei dati in SIMIC. Ne discende quindi che, in tal senso, le argomentazioni contenute nel gravame, risultano essere inammissibili. Che poi nella decisione avversata la SEM non si sia chinata in modo specifico sulla sovrapposizione o meno degli intervalli tra l'esame odontostomatologico e quello sterno-clavicolare, giungendo ad una conclusione differente in proposito al peso da attribuire ai risultati peritali rispetto a quella presentata dal ricorrente nel suo gravame, risulta in realtà una censura che intende rimettere in causa l'apprezzamento effettuato dall'autorità inferiore delle conclusioni peritali, e che riguarda una questione di merito e non formale, che verrà quindi esaminata di seguito.
E. 4.5.2 Altresì, dalla lettura della decisione avversata, agli occhi del Tribunale l'autorità inferiore ha sufficientemente indicato le argomentazioni che hanno fondato la sua conclusione di ritenere data la competenza della Bulgaria per la trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente (cfr. pag. 8 segg. della decisione impugnata), come pure quali motivi l'hanno condotta alla conclusione di ritenere inapplicabili le clausole discrezionali (cfr. pag. 10 segg. della decisione avversata) anche riferendosi espressamente agli allegati vissuti in tale Paese da parte dell'insorgente, di cui ne ha tenuto conto. Pertanto, la censura inerente alla violazione dell'obbligo di motivazione da parte della SEM non può essere seguita.
E. 4.5.3 Infine, v'è da osservare come sui predetti punti in questione, il ricorrente si è potuto esprimere nel suo atto ricorsuale in modo ampio, dimostrando con le sue motivazioni di aver ben compreso il giudizio avversato e di averlo per questo potuto impugnare validamente.
E. 4.5.4 Pertanto, le censure formali ricorsuali, nella misura della loro ammissibilità (cfr. supra consid. 4.5.1), vanno integralmente respinte.
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2.1 Il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne.
E. 5.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). Appare tuttavia d'uopo rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe, in principio, l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).
E. 5.2.3 Nel caso in parola, dal rapporto peritale del (...) (cfr. n. 25/15), risulta come l'esame odontostomatologico sul ricorrente è arrivato alla conclusione - fondato sui tre denti del giudizio presenti ed esaminabili (n. 28, 38 e 48, essendo invece per il dente n. 18 non valutabile il suo stadio di crescita a causa della sovrapposizione delle sue radici con altre strutture anatomiche, cfr. rapporto odontostomatologico del [...], n. 25/15, pag. 11) - di un'età media di 20,2 anni. Per quanto le conclusioni del predetto esame diano unicamente atto dell'età media, ma non della minima e della massima, come del resto argomentato nel ricorso anche dall'insorgente, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente valutazione inerenti ai tre denti del giudizio esaminati (cfr. n. 25/15, pag. 11 seg.), si possono estrapolare le età minime (di cui l'età inferiore è di 15,1 anni secondo il metodo Kahl e Schwarze per il dente n. 48) e le età massime (di cui l'età superiore massima è di 25,5 anni sempre secondo il metodo Kahl e Schwarze, per il dente n. 28). Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultata un'età minima di 19 anni, un'età media di 23,6 anni ed una massima di 30 anni (cfr. n. 25/15, pag. 14). Per questo motivo, conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), ed a quanto anche postulato dall'insorgente nel gravame, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minime ed età massime si sovrappongano o meno. Dall'esame odontostomatologico, è risultato un intervallo che si situa tra i 15,1 anni ed i 25,5 anni, con un'età media di 20,2 anni; mentre che dall'esame sterno-clavicolare risulta un intervallo tra i 19 anni ed i 30 anni d'età. Pertanto, contrariamente alle conclusioni a cui giunge l'insorgente nel suo gravame, risulta chiaramente come tale ultimo intervallo si sovrapponga all'intervallo dell'esame odontostomatologico (15,1-25,5 anni). Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia dà atto di una maggiore età che è altamente probabile, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dal ricorrente, che si distanzia nelle sue conclusioni dalla giurisprudenza consolidata del Tribunale in materia. Si aggiunge a ciò come dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Difatti il rapporto peritale non è contraddittorio - neppure nelle sue conclusioni che pongono l'età minima del ricorrente a 19 anni e l'età media tra 19 e 24 anni d'età, ritenendo con elevata probabilità prossima alla certezza che il ricorrente fosse maggiorenne al momento degli accertamenti radiologici (cfr. n. 25/15, pag. 8) - e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.
E. 5.2.4 Alla luce di quanto sopra, resta quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, nel caso concreto, particolarmente concludente.
E. 5.2.4.1 Per quanto attiene innanzitutto alla taskara (cfr. MdP n. 1/2), come già osservato rettamente dalla SEM nel giudizio avversato, la stessa è stata prodotta soltanto in copia, e non ne può quindi essere vagliata in alcun modo l'autenticità. Inoltre, per giurisprudenza del Tribunale, già di per sé la taskara, anche venisse presentata in originale, checché ne dica il ricorrente nel gravame, non rappresenta un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ed ha un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Altresì, la copia del documento presentato dal ricorrente, si limita a rilevare che, nell'anno solare (...) (corrispondente al calendario gregoriano, secondo la traduzione della SEM, agli anni [...]), in base all'aspetto fisico, "D._______" ha (...) anni (cfr. MdP n. 1/2). Tuttavia, al contrario di quanto allegato dall'insorgente nel corso del verbale RMNA, dalla sua taskara non è deducibile né la sua data di nascita esatta - non equivalendo la stima dell'età fornita ad una data certa, fra l'altro potendo avere il ricorrente sulla base dell'indicazione riportata nella taskara, sia (...) sia (...) anni d'età - né il suo cognome, ed inoltre il nome presente sulla taskara risulta essere diverso da quello da lui asserito (cfr. n. 20/10, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 4.03, pag. 7). La copia della taskara non conferma quindi per nulla le allegazioni rese dall'insorgente nel verbale RMNA circa la sua identità e la sua età. Le spiegazioni fornite dal ricorrente in merito a questa differenza nel corso del verbale RMNA (cfr. n. 20/10, p.to 4.03, pag. 7), o ancora le argomentazioni ricorsuali riguardo all'importanza attribuita alla data di nascita da parte di giovani afghani, non convincono in quanto non sono esplicative di tali divergenze. Pertanto il Tribunale giunge alla conclusione che alla taskara presentata dall'insorgente non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante.
E. 5.2.4.2 Da ultimo si constata che anche ulteriori elementi vengono ad intaccare le allegazioni dell'insorgente in merito all'età dichiarata, già sufficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata, alla quale si rinvia (cfr. pag. 4 seg.) onde evitare inutili ridondanze, per quanto qui di seguito non specificato. Segnatamente, non si può dare alcun credito agli asserti ricorsuali dell'insorgente laddove indica che la discrepanza tra la data di nascita da lui dichiarata in Svizzera (il [...]) e quella registrata invece in Bulgaria (il [...]; cfr. n. 34/1) "[...] potrebbe imputarsi ad un refuso o alla scarsa familiarità del ricorrente con i numeri, che non ha certamente l'abitudine di scrivere" (cfr. ricorso, p.to 6, pag. 6). Spiegazione che non convince in quanto il ricorrente ha dato prova in altri punti del verbale RMNA di avere sufficientemente dimestichezza con i numeri, ed inoltre a differenza di quanto da lui asserito in tale frangente (cfr. n. 20/10, p.to 5.02, pag. 8), la data di nascita, per quanto soltanto il giorno, risulta essere difforme da quella da lui riferita in Bulgaria. Peraltro, si denoti che la data con il (...) giorno come inizio, appare più conforme al calcolo da lui effettuato inizialmente rispetto all'età esatta che avrebbe avuto il giorno del verbale RMNA tenutosi il (...) settembre 2025, ovvero "(...) anni, (...) mesi e (...) giorni" (cfr. n. 20/10, p.to 1.06, pag. 3), ciò che invece di rendere maggiormente credibili gli asserti del ricorrente in merito alla data di nascita dichiarata, gettano ancora maggiori dubbi.
E. 5.2.5 Nelle surriferite circostanze, pur tenendo conto del fatto che il ricorrente è stato piuttosto coerente e preciso circa altri suoi dati biografici e famigliari (cfr. n. 20/10, p.to 1.06, pag. 3 segg.), nonché del suo contesto socio-culturale, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva in principio l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 5.2.2), nonché le disposizioni normative relative ai minorenni non gli sono applicabili.
E. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 6.2.1 Nel caso di specie, la competenza della Bulgaria per la ripresa in carico dell'insorgente al fine di trattare la sua domanda d'asilo, è di principio data, viste le risultanze dell'estratto Eurodac (cfr. n. 8/2 e 9/1) e della risposta positiva delle autorità bulgare dell'8 ottobre 2025 (cfr. n. 34/1) alla richiesta di ripresa in carico formulata in data 6 ottobre 2025 dalla SEM ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 28/5).
E. 6.2.2 Tale conclusione non viene scalfita dalle censure ricorsuali. Difatti, come già visto sopra (consid. 5.2), il ricorrente è da considerarsi maggiorenne e quindi le norme procedurali, dunque anche ed in particolare l'art. 8 par. 4 RD III nonché l'art. 3 CDF rilevati nel ricorso, non sono applicabili alla fattispecie ed egli non se ne può legittimamente prevalere. Non si può seguire l'insorgente poi laddove egli considera che l'autorità inferiore avrebbe violato il suo obbligo d'informazione ex art. 23 par. 4 RD III, in quanto nella richiesta di take back indirizzata alle autorità bulgare "[...] ha inserito la propria valutazione dei risultati della perizia, non conferente con la giurisprudenza costante del Tribunale (cfr. atto 28/5), mentre avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere tali risultati e permettere alle autorità della Bulgaria di effettuare autonomamente la propria valutazione e conseguente determinazione dello Stato membro competente" (cfr. ricorso, p.to 11, pag. 7 seg.). Invero, nella domanda di ripresa in carico alla Bulgaria, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la SEM ha correttamente indicato tutti gli elementi rilevanti perché il predetto Stato membro potesse determinarsi con conoscenza di causa ed in modo indipendente sulla sua competenza, comprendendo sia le allegazioni riguardo alla data di nascita dichiarata dall'insorgente dinanzi alle autorità elvetiche, sia gli altri indizi - in particolare la perizia medico-legale (che è stata pure annessa alla domanda di ripresa in carico) - per cui l'autorità inferiore ritenesse la minore età del ricorrente inverosimile e ritenesse per questo la Bulgaria lo Stato membro competente (cfr. n. 28/5 e 29/1). A tali condizioni, non si ravvede quindi alcuna violazione dell'obbligo d'informazione da parte della SEM, e pure la corrispondente censura ricorsuale va respinta, in quanto del tutto infondata.
E. 7.1 Nel suo ricorso, l'insorgente ritiene poi che un suo ritorno in Bulgaria sarebbe lesivo dell'art. 3 CEDU, in quanto i maltrattamenti da lui subiti nel predetto Paese confermerebbero le critiche rivolte a livello internazionale al sistema d'asilo e d'accoglienza bulgaro, e sarebbero da considerarsi come carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, a differenza di quanto concluso nella decisione avversata.
E. 7.2 A tal proposito, occorre dapprima evidenziare come nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, il Tribunale ha statuito che, sebbene il sistema d'asilo bulgaro presenti effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, e per questo, in principio, i trasferimenti di richiedenti verso la Bulgaria possono essere effettuati. Inoltre, delle procedure d'asilo corrette non risultano sistematicamente impossibili. Altresì, le condizioni dei centri di accoglienza e di detenzione, sebbene siano precarie, non possono essere qualificate come disumane o degradanti. Anche nel caso di persone particolarmente vulnerabili un trasferimento verso la Bulgaria non risulta essere di per sé proscritto (cfr. sentenza del TAF F-7195/2018 consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 5.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 3, F-4683/2025 del 10 luglio 2025 consid. 6.2.2).
E. 7.3 Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a rapporti redatti da organismi internazionali, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto alla giurisprudenza succitata. Inoltre non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente, che si osserva ha soggiornato in Bulgaria soltanto per pochi giorni e che il predetto Stato membro ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico (cfr. n. 34/1), non potrà beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che gli spettano secondo le direttive accoglienza (2013/33/UE) e procedura (2013/32/UE) nel suddetto Stato membro e, nel caso contrario, esigerne il rispetto presso le autorità bulgare. Peraltro, non vi sono né agli atti all'inserto, né presentati neppure con il ricorso, degli indizi supportati da qualsivoglia concretezza e sostanza, atti a ritenere che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non-respingimento nei suoi confronti. Non presentando la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Bulgaria delle carenze sistemiche come già sopra osservato, non risultano a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023 consid. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Bulgaria uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) - se ritenesse che le autorità bulgare siano venute meno in passato o verranno meno in futuro ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale o che i suoi diritti non venissero rispettati, anche ed in particolare in materia di condizioni d'alloggio e di presa in carico medica.
E. 7.4 Ne discende quindi che, in assenza di una pratica avverata da parte della Bulgaria di violazioni sistematiche di norme comunitarie in materia; la presunzione del rispetto da parte di questo Stato dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l'asilo, non è confutata. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8.1 Per opporsi al suo trasferimento, l'interessato ha poi invocato i maltrattamenti di cui sarebbe stato vittima in Bulgaria, in quanto vi sarebbe il rischio per lui nel caso di un suo ritorno nel predetto Paese di subire nuovamente delle misure contrarie all'art. 3 CEDU e all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000). In tale contesto, egli si è prevalso esplicitamente dell'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 RD III e all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 8.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 8.3 Gli asserti di maltrattamenti allegati dal ricorrente soltanto al momento della rilettura del verbale RMNA, ovvero che sarebbe stato (...) e che le guardie di confine lo avrebbero colpito con i loro (...) dappertutto (cfr. n. 20/10, p.to 9.01, pag. 10), oltreché essere apparsi soltanto in un secondo momento e non avendo invece allegato alcunché in merito dapprima (cfr. n. 20/10, p.to 8.01, pag. 9) - quindi sollevando già alcuni dubbi circa la genuinità degli stessi - non sono corroborati da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Tuttavia, anche supponendo che i maltrattamenti siano tutti o in parte conformi alla realtà, occorre in merito rilevare che il ricorrente si trovava in una situazione d'illegalità in Bulgaria allorché sarebbe stato fermato dagli agenti e che egli è rimasto soltanto pochi giorni in tale Paese (cfr. n. 20/10, p.to 2.06, pag. 5). Contrariamente poi a ciò che egli adduce (cfr. n. 20/10, p.to 2.06, pag. 5), il Tribunale non rileva alcuna ragione sufficiente per dubitare delle informazioni contenute nei riscontri Eurodac, secondo le quali egli avrebbe depositato una domanda d'asilo nel suddetto Paese. Ciò è corroborato dal fatto che il ricorrente, secondo le sue stesse allegazioni, sarebbe stato fermato dalle autorità bulgare e lasciato partire dopo il rilevamento delle sue impronte digitali. Tali circostanze conducono a pensare che le autorità bulgare erano disposte ad aprire una procedura d'asilo nei suoi confronti nel rispetto del diritto internazionale. Tuttavia, anche se ciò non dovesse essere stato il caso, non vi sono oggettivamente delle ragioni sufficienti per supporre che il ricorrente dovrebbe subire nuovamente dei maltrattamenti nel quadro di un trasferimento legale in Bulgaria sulla base del RD III. Altresì, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, che sono in principio disposti ed in grado di fornire protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. tra le altre le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 6.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 4.1).
E. 8.4 Infine, dal profilo medico risulta che il ricorrente soffre di un disturbo post-traumatico con flashback, diagnosi per la quale è stata impostata una terapia a base di Sertralina cp 50 mg, nonché è stato richiesto un seguito psichiatrico e psicologico (cfr. n. 35/4) ed inoltre per un sospetto disturbo dell'adattamento, con difficoltà del sonno ed incubi, gli è stato prescritto il farmaco Redormin (cfr. n. 13/3). Egli ha inoltre menzionato dinnanzi l'autorità inferiore, di episodi in cui sarebbe quasi svenuto o caduto a terra e di giramenti di testa (cfr. n. 20/10, p.to 8.02, pag. 9), che però non sono sostenuti da alcun referto medico. Ora, pur non volendo sminuire le predette problematiche mediche, non si può considerare che il ricorrente sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 precitata consid. 7.4.1; ex multis la sentenza del TAF F-6003/2025 precitata consid. 6.4). Invero, egli non necessita di alcun trattamento medico particolare che non possa essere reperito anche in Bulgaria - che dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-2619/2025 precitata consid. 4.2 con ulteriore rif. cit.) - né le sue patologie risultano essere a tal punto gravi, da risultare ostative ad un suo trasferimento verso la Bulgaria ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15; DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2).
E. 9 Alla luce di quanto precede, il ricorrente non ha quindi dimostrato che le condizioni d'esistenza in Bulgaria rivestirebbero un tale grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o ancora all'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105). La SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate.
E. 10 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto, nella misura della sua ammissibilità (cfr. supra consid. 4.5.1) e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 27 ottobre 2025 sono revocate.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che egli è indigente, si accoglie la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-8167/2025 Sentenza del 17 novembre 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 15 ottobre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2025, asserendo di essere minorenne. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", del 28 agosto 2025, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo precedente in Bulgaria il (...). A.b Il (...) settembre 2025 si è tenuta con l'interessato la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: verbale RMNA). A supporto della sua identità e minore età, il richiedente ha presentato copia della sua presunta taskara (cfr. documento repertoriato agli [atti della SEM] n. [{...}]-15/1, n. 16/2 e mezzo di prova [MdP] della SEM n. 1/2). A.c Con rapporto peritale del (...), l'(...), ha dato seguito al mandato della SEM del 22 settembre 2025 di realizzare una perizia per la determinazione dell'età del richiedente. A.d Mediante lo scritto del 2 ottobre 2025 la SEM, preso atto delle conclusioni peritali sull'età, ha informato il richiedente che le stesse fornirebbero un indizio forte della sua maggiore età e che viste anche le sue dichiarazioni rese nell'ambito del verbale RMNA, che getterebbero dubbi sull'allegata minore età, quest'ultima è da considerarsi inverosimile. Per questo, l'autorità inferiore ha concluso che fosse sua intenzione modificare la data di nascita del richiedente al (...) nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), e gli ha dato la possibilità di esprimersi in merito entro il 7 ottobre 2025. A.e Il 6 ottobre 2025, la SEM ha presentato all'autorità bulgara competente, una domanda di ripresa in carico del richiedente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.f Con scritto del 7 ottobre 2025, l'interessato ha presentato le sue osservazioni al diritto di essere sentito concessogli dalla SEM in data 2 ottobre 2025. Sempre il 7 ottobre 2025, la citata autorità ha provveduto alla modifica comunicata della data di nascita dell'interessato nel SIMIC. A.g L'8 ottobre 2025, l'autorità bulgara preposta ha risposto positivamente alla ripresa in carico dell'interessato, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Ha inoltre indicato che nella loro registrazione, il richiedente è stato recensito con le generalità di B._______, nato il (...). B. Con decisione del 15 ottobre 2025, notificata il 17 ottobre 2025 (cfr. n. 38/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Bulgaria ed esecuzione della predetta misura. C. Tramite il ricorso del 24 ottobre 2025, l'insorgente ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo, in ordine, d'un canto la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, la concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, che lui sia riconosciuto come minorenne e che gli atti siano restituiti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo. D. Il 27 ottobre 2025 il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Di regola il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). In particolare, l'insorgente lamenta una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti e del suo obbligo di motivazione da parte della SEM, nonché una violazione del suo diritto di essere sentito. Invero, l'autorità inferiore avrebbe fissato la data di nascita del ricorrente al (...), senza alcuna spiegazione, allorché avrebbe invece dovuto esaminare la data di nascita più verosimile tra quella registrata in SIMIC e quella dichiarata dal ricorrente (cfr. ricorso, p.to 8, pag. 6 seg.). Altresì, nonostante nelle osservazioni del 7 ottobre 2025, il ricorrente avrebbe fatto esplicito riferimento alla DTAF 2018 VI/3 e all'importanza della sovrapposizione degli intervalli per stabilire il valore probatorio della perizia, la SEM nella decisione avversata avrebbe omesso volutamente di esaminare tale aspetto giuridicamente rilevante (cfr. ricorso, p.to 8, pag. 7). Infine, occorrerebbero ulteriori misure d'istruzione al fine di valutare compiutamente sia il rischio che un trasferimento del ricorrente in Bulgaria si ponga in contrasto con l'art. 3 CEDU ed anche con l'art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), sia la necessità di comunque rinunciare al suo trasferimento per motivi umanitari (cfr. ricorso, p.to 13, pag. 8 seg.). 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con rif. cit.). 4.4 Per quanto concerne l'obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di essere sentito, esso permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Il quesito a sapere se una decisione è sufficientemente motivata, è distinto da quello invece a sapere se la motivazione adottata è convincente. Allorché si possono discernere i motivi che fondano una decisione, il diritto ad una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione ritenuta non convince il ricorrente o è errata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1). 4.5 Tornando alla presente disamina, dalla lettura della decisione avversata, agli occhi del Tribunale, non si possono seguire le censure mosse dal ricorrente. 4.5.1 Al contrario infatti di quanto sollevato da quest'ultimo nel gravame, nel suo provvedimento l'autorità inferiore ha giustificato a sufficienza la conclusione di ritenere il ricorrente maggiorenne e di attribuirgli d'ufficio la data di nascita al (...), prendendo posizione in modo puntuale e circostanziato sulle osservazioni presentate dal ricorrente in data 7 ottobre 2025 (cfr. pag. 7 seg. della decisione impugnata). Peraltro, a differenza della sentenza del Tribunale citata nel ricorso (cfr. sentenza del TAF D-3102/2025 del 31 luglio 2025), che ha quale oggetto di contestazione proprio la data registrata in SIMIC, tale questione esula in specie dall'oggetto di contestazione, che è definito dal dispositivo della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 4.3; 131 II 200 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2D_37/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3 e rif. cit.; DTAF 2009/54 consid. 1.3.3 e rif. cit.; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 27), che non presenta al suo interno alcuna conclusione rispetto alla registrazione della data in SIMIC. Peraltro, neppure il ricorrente, nelle sue conclusioni ricorsuali, richiede esplicitamente una modifica dei dati in SIMIC. Ne discende quindi che, in tal senso, le argomentazioni contenute nel gravame, risultano essere inammissibili. Che poi nella decisione avversata la SEM non si sia chinata in modo specifico sulla sovrapposizione o meno degli intervalli tra l'esame odontostomatologico e quello sterno-clavicolare, giungendo ad una conclusione differente in proposito al peso da attribuire ai risultati peritali rispetto a quella presentata dal ricorrente nel suo gravame, risulta in realtà una censura che intende rimettere in causa l'apprezzamento effettuato dall'autorità inferiore delle conclusioni peritali, e che riguarda una questione di merito e non formale, che verrà quindi esaminata di seguito. 4.5.2 Altresì, dalla lettura della decisione avversata, agli occhi del Tribunale l'autorità inferiore ha sufficientemente indicato le argomentazioni che hanno fondato la sua conclusione di ritenere data la competenza della Bulgaria per la trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente (cfr. pag. 8 segg. della decisione impugnata), come pure quali motivi l'hanno condotta alla conclusione di ritenere inapplicabili le clausole discrezionali (cfr. pag. 10 segg. della decisione avversata) anche riferendosi espressamente agli allegati vissuti in tale Paese da parte dell'insorgente, di cui ne ha tenuto conto. Pertanto, la censura inerente alla violazione dell'obbligo di motivazione da parte della SEM non può essere seguita. 4.5.3 Infine, v'è da osservare come sui predetti punti in questione, il ricorrente si è potuto esprimere nel suo atto ricorsuale in modo ampio, dimostrando con le sue motivazioni di aver ben compreso il giudizio avversato e di averlo per questo potuto impugnare validamente. 4.5.4 Pertanto, le censure formali ricorsuali, nella misura della loro ammissibilità (cfr. supra consid. 4.5.1), vanno integralmente respinte. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 5.2.1 Il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne. 5.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). Appare tuttavia d'uopo rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe, in principio, l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 5.2.3 Nel caso in parola, dal rapporto peritale del (...) (cfr. n. 25/15), risulta come l'esame odontostomatologico sul ricorrente è arrivato alla conclusione - fondato sui tre denti del giudizio presenti ed esaminabili (n. 28, 38 e 48, essendo invece per il dente n. 18 non valutabile il suo stadio di crescita a causa della sovrapposizione delle sue radici con altre strutture anatomiche, cfr. rapporto odontostomatologico del [...], n. 25/15, pag. 11) - di un'età media di 20,2 anni. Per quanto le conclusioni del predetto esame diano unicamente atto dell'età media, ma non della minima e della massima, come del resto argomentato nel ricorso anche dall'insorgente, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente valutazione inerenti ai tre denti del giudizio esaminati (cfr. n. 25/15, pag. 11 seg.), si possono estrapolare le età minime (di cui l'età inferiore è di 15,1 anni secondo il metodo Kahl e Schwarze per il dente n. 48) e le età massime (di cui l'età superiore massima è di 25,5 anni sempre secondo il metodo Kahl e Schwarze, per il dente n. 28). Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultata un'età minima di 19 anni, un'età media di 23,6 anni ed una massima di 30 anni (cfr. n. 25/15, pag. 14). Per questo motivo, conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), ed a quanto anche postulato dall'insorgente nel gravame, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minime ed età massime si sovrappongano o meno. Dall'esame odontostomatologico, è risultato un intervallo che si situa tra i 15,1 anni ed i 25,5 anni, con un'età media di 20,2 anni; mentre che dall'esame sterno-clavicolare risulta un intervallo tra i 19 anni ed i 30 anni d'età. Pertanto, contrariamente alle conclusioni a cui giunge l'insorgente nel suo gravame, risulta chiaramente come tale ultimo intervallo si sovrapponga all'intervallo dell'esame odontostomatologico (15,1-25,5 anni). Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia dà atto di una maggiore età che è altamente probabile, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dal ricorrente, che si distanzia nelle sue conclusioni dalla giurisprudenza consolidata del Tribunale in materia. Si aggiunge a ciò come dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Difatti il rapporto peritale non è contraddittorio - neppure nelle sue conclusioni che pongono l'età minima del ricorrente a 19 anni e l'età media tra 19 e 24 anni d'età, ritenendo con elevata probabilità prossima alla certezza che il ricorrente fosse maggiorenne al momento degli accertamenti radiologici (cfr. n. 25/15, pag. 8) - e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 5.2.4 Alla luce di quanto sopra, resta quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, nel caso concreto, particolarmente concludente. 5.2.4.1 Per quanto attiene innanzitutto alla taskara (cfr. MdP n. 1/2), come già osservato rettamente dalla SEM nel giudizio avversato, la stessa è stata prodotta soltanto in copia, e non ne può quindi essere vagliata in alcun modo l'autenticità. Inoltre, per giurisprudenza del Tribunale, già di per sé la taskara, anche venisse presentata in originale, checché ne dica il ricorrente nel gravame, non rappresenta un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ed ha un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Altresì, la copia del documento presentato dal ricorrente, si limita a rilevare che, nell'anno solare (...) (corrispondente al calendario gregoriano, secondo la traduzione della SEM, agli anni [...]), in base all'aspetto fisico, "D._______" ha (...) anni (cfr. MdP n. 1/2). Tuttavia, al contrario di quanto allegato dall'insorgente nel corso del verbale RMNA, dalla sua taskara non è deducibile né la sua data di nascita esatta - non equivalendo la stima dell'età fornita ad una data certa, fra l'altro potendo avere il ricorrente sulla base dell'indicazione riportata nella taskara, sia (...) sia (...) anni d'età - né il suo cognome, ed inoltre il nome presente sulla taskara risulta essere diverso da quello da lui asserito (cfr. n. 20/10, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 4.03, pag. 7). La copia della taskara non conferma quindi per nulla le allegazioni rese dall'insorgente nel verbale RMNA circa la sua identità e la sua età. Le spiegazioni fornite dal ricorrente in merito a questa differenza nel corso del verbale RMNA (cfr. n. 20/10, p.to 4.03, pag. 7), o ancora le argomentazioni ricorsuali riguardo all'importanza attribuita alla data di nascita da parte di giovani afghani, non convincono in quanto non sono esplicative di tali divergenze. Pertanto il Tribunale giunge alla conclusione che alla taskara presentata dall'insorgente non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante. 5.2.4.2 Da ultimo si constata che anche ulteriori elementi vengono ad intaccare le allegazioni dell'insorgente in merito all'età dichiarata, già sufficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata, alla quale si rinvia (cfr. pag. 4 seg.) onde evitare inutili ridondanze, per quanto qui di seguito non specificato. Segnatamente, non si può dare alcun credito agli asserti ricorsuali dell'insorgente laddove indica che la discrepanza tra la data di nascita da lui dichiarata in Svizzera (il [...]) e quella registrata invece in Bulgaria (il [...]; cfr. n. 34/1) "[...] potrebbe imputarsi ad un refuso o alla scarsa familiarità del ricorrente con i numeri, che non ha certamente l'abitudine di scrivere" (cfr. ricorso, p.to 6, pag. 6). Spiegazione che non convince in quanto il ricorrente ha dato prova in altri punti del verbale RMNA di avere sufficientemente dimestichezza con i numeri, ed inoltre a differenza di quanto da lui asserito in tale frangente (cfr. n. 20/10, p.to 5.02, pag. 8), la data di nascita, per quanto soltanto il giorno, risulta essere difforme da quella da lui riferita in Bulgaria. Peraltro, si denoti che la data con il (...) giorno come inizio, appare più conforme al calcolo da lui effettuato inizialmente rispetto all'età esatta che avrebbe avuto il giorno del verbale RMNA tenutosi il (...) settembre 2025, ovvero "(...) anni, (...) mesi e (...) giorni" (cfr. n. 20/10, p.to 1.06, pag. 3), ciò che invece di rendere maggiormente credibili gli asserti del ricorrente in merito alla data di nascita dichiarata, gettano ancora maggiori dubbi. 5.2.5 Nelle surriferite circostanze, pur tenendo conto del fatto che il ricorrente è stato piuttosto coerente e preciso circa altri suoi dati biografici e famigliari (cfr. n. 20/10, p.to 1.06, pag. 3 segg.), nonché del suo contesto socio-culturale, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva in principio l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 5.2.2), nonché le disposizioni normative relative ai minorenni non gli sono applicabili. 6. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 6.2 6.2.1 Nel caso di specie, la competenza della Bulgaria per la ripresa in carico dell'insorgente al fine di trattare la sua domanda d'asilo, è di principio data, viste le risultanze dell'estratto Eurodac (cfr. n. 8/2 e 9/1) e della risposta positiva delle autorità bulgare dell'8 ottobre 2025 (cfr. n. 34/1) alla richiesta di ripresa in carico formulata in data 6 ottobre 2025 dalla SEM ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 28/5). 6.2.2 Tale conclusione non viene scalfita dalle censure ricorsuali. Difatti, come già visto sopra (consid. 5.2), il ricorrente è da considerarsi maggiorenne e quindi le norme procedurali, dunque anche ed in particolare l'art. 8 par. 4 RD III nonché l'art. 3 CDF rilevati nel ricorso, non sono applicabili alla fattispecie ed egli non se ne può legittimamente prevalere. Non si può seguire l'insorgente poi laddove egli considera che l'autorità inferiore avrebbe violato il suo obbligo d'informazione ex art. 23 par. 4 RD III, in quanto nella richiesta di take back indirizzata alle autorità bulgare "[...] ha inserito la propria valutazione dei risultati della perizia, non conferente con la giurisprudenza costante del Tribunale (cfr. atto 28/5), mentre avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere tali risultati e permettere alle autorità della Bulgaria di effettuare autonomamente la propria valutazione e conseguente determinazione dello Stato membro competente" (cfr. ricorso, p.to 11, pag. 7 seg.). Invero, nella domanda di ripresa in carico alla Bulgaria, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la SEM ha correttamente indicato tutti gli elementi rilevanti perché il predetto Stato membro potesse determinarsi con conoscenza di causa ed in modo indipendente sulla sua competenza, comprendendo sia le allegazioni riguardo alla data di nascita dichiarata dall'insorgente dinanzi alle autorità elvetiche, sia gli altri indizi - in particolare la perizia medico-legale (che è stata pure annessa alla domanda di ripresa in carico) - per cui l'autorità inferiore ritenesse la minore età del ricorrente inverosimile e ritenesse per questo la Bulgaria lo Stato membro competente (cfr. n. 28/5 e 29/1). A tali condizioni, non si ravvede quindi alcuna violazione dell'obbligo d'informazione da parte della SEM, e pure la corrispondente censura ricorsuale va respinta, in quanto del tutto infondata. 7. 7.1 Nel suo ricorso, l'insorgente ritiene poi che un suo ritorno in Bulgaria sarebbe lesivo dell'art. 3 CEDU, in quanto i maltrattamenti da lui subiti nel predetto Paese confermerebbero le critiche rivolte a livello internazionale al sistema d'asilo e d'accoglienza bulgaro, e sarebbero da considerarsi come carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, a differenza di quanto concluso nella decisione avversata. 7.2 A tal proposito, occorre dapprima evidenziare come nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, il Tribunale ha statuito che, sebbene il sistema d'asilo bulgaro presenti effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, e per questo, in principio, i trasferimenti di richiedenti verso la Bulgaria possono essere effettuati. Inoltre, delle procedure d'asilo corrette non risultano sistematicamente impossibili. Altresì, le condizioni dei centri di accoglienza e di detenzione, sebbene siano precarie, non possono essere qualificate come disumane o degradanti. Anche nel caso di persone particolarmente vulnerabili un trasferimento verso la Bulgaria non risulta essere di per sé proscritto (cfr. sentenza del TAF F-7195/2018 consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 5.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 3, F-4683/2025 del 10 luglio 2025 consid. 6.2.2). 7.3 Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a rapporti redatti da organismi internazionali, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto alla giurisprudenza succitata. Inoltre non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente, che si osserva ha soggiornato in Bulgaria soltanto per pochi giorni e che il predetto Stato membro ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico (cfr. n. 34/1), non potrà beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che gli spettano secondo le direttive accoglienza (2013/33/UE) e procedura (2013/32/UE) nel suddetto Stato membro e, nel caso contrario, esigerne il rispetto presso le autorità bulgare. Peraltro, non vi sono né agli atti all'inserto, né presentati neppure con il ricorso, degli indizi supportati da qualsivoglia concretezza e sostanza, atti a ritenere che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non-respingimento nei suoi confronti. Non presentando la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Bulgaria delle carenze sistemiche come già sopra osservato, non risultano a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023 consid. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Bulgaria uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) - se ritenesse che le autorità bulgare siano venute meno in passato o verranno meno in futuro ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale o che i suoi diritti non venissero rispettati, anche ed in particolare in materia di condizioni d'alloggio e di presa in carico medica. 7.4 Ne discende quindi che, in assenza di una pratica avverata da parte della Bulgaria di violazioni sistematiche di norme comunitarie in materia; la presunzione del rispetto da parte di questo Stato dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l'asilo, non è confutata. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Per opporsi al suo trasferimento, l'interessato ha poi invocato i maltrattamenti di cui sarebbe stato vittima in Bulgaria, in quanto vi sarebbe il rischio per lui nel caso di un suo ritorno nel predetto Paese di subire nuovamente delle misure contrarie all'art. 3 CEDU e all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000). In tale contesto, egli si è prevalso esplicitamente dell'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 RD III e all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 8.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.3 Gli asserti di maltrattamenti allegati dal ricorrente soltanto al momento della rilettura del verbale RMNA, ovvero che sarebbe stato (...) e che le guardie di confine lo avrebbero colpito con i loro (...) dappertutto (cfr. n. 20/10, p.to 9.01, pag. 10), oltreché essere apparsi soltanto in un secondo momento e non avendo invece allegato alcunché in merito dapprima (cfr. n. 20/10, p.to 8.01, pag. 9) - quindi sollevando già alcuni dubbi circa la genuinità degli stessi - non sono corroborati da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Tuttavia, anche supponendo che i maltrattamenti siano tutti o in parte conformi alla realtà, occorre in merito rilevare che il ricorrente si trovava in una situazione d'illegalità in Bulgaria allorché sarebbe stato fermato dagli agenti e che egli è rimasto soltanto pochi giorni in tale Paese (cfr. n. 20/10, p.to 2.06, pag. 5). Contrariamente poi a ciò che egli adduce (cfr. n. 20/10, p.to 2.06, pag. 5), il Tribunale non rileva alcuna ragione sufficiente per dubitare delle informazioni contenute nei riscontri Eurodac, secondo le quali egli avrebbe depositato una domanda d'asilo nel suddetto Paese. Ciò è corroborato dal fatto che il ricorrente, secondo le sue stesse allegazioni, sarebbe stato fermato dalle autorità bulgare e lasciato partire dopo il rilevamento delle sue impronte digitali. Tali circostanze conducono a pensare che le autorità bulgare erano disposte ad aprire una procedura d'asilo nei suoi confronti nel rispetto del diritto internazionale. Tuttavia, anche se ciò non dovesse essere stato il caso, non vi sono oggettivamente delle ragioni sufficienti per supporre che il ricorrente dovrebbe subire nuovamente dei maltrattamenti nel quadro di un trasferimento legale in Bulgaria sulla base del RD III. Altresì, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, che sono in principio disposti ed in grado di fornire protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. tra le altre le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 6.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 4.1). 8.4 Infine, dal profilo medico risulta che il ricorrente soffre di un disturbo post-traumatico con flashback, diagnosi per la quale è stata impostata una terapia a base di Sertralina cp 50 mg, nonché è stato richiesto un seguito psichiatrico e psicologico (cfr. n. 35/4) ed inoltre per un sospetto disturbo dell'adattamento, con difficoltà del sonno ed incubi, gli è stato prescritto il farmaco Redormin (cfr. n. 13/3). Egli ha inoltre menzionato dinnanzi l'autorità inferiore, di episodi in cui sarebbe quasi svenuto o caduto a terra e di giramenti di testa (cfr. n. 20/10, p.to 8.02, pag. 9), che però non sono sostenuti da alcun referto medico. Ora, pur non volendo sminuire le predette problematiche mediche, non si può considerare che il ricorrente sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 precitata consid. 7.4.1; ex multis la sentenza del TAF F-6003/2025 precitata consid. 6.4). Invero, egli non necessita di alcun trattamento medico particolare che non possa essere reperito anche in Bulgaria - che dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-2619/2025 precitata consid. 4.2 con ulteriore rif. cit.) - né le sue patologie risultano essere a tal punto gravi, da risultare ostative ad un suo trasferimento verso la Bulgaria ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15; DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2).
9. Alla luce di quanto precede, il ricorrente non ha quindi dimostrato che le condizioni d'esistenza in Bulgaria rivestirebbero un tale grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o ancora all'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105). La SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate.
10. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto, nella misura della sua ammissibilità (cfr. supra consid. 4.5.1) e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 27 ottobre 2025 sono revocate.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che egli è indigente, si accoglie la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
13. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: