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F-8446/2025

F-8446/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-10 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3.1 La SEM nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

E. 3.2 Nel caso concreto, risulta dall'estratto Eurodac del 14 ottobre 2025, che il ricorrente è entrato illegalmente in Bulgaria il (...) e che la sua domanda d'asilo è stata registrata il (...). Inoltre, la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM il 21 ottobre 2025 all'indirizzo della sua omologa bulgara e basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 21/7), dopo un primo rifiuto di ripresa in carico da parte della C._______ (cfr. n. 20/1), è stata espressamente accettata dalla Bulgaria entro il termine prescritto all'art. 25 par. 1 RD III, il 24 ottobre 2025, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 24/1). Di conseguenza, la competenza della Bulgaria per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente è di principio data.

E. 3.3 Le argomentazioni reiterate dal ricorrente nel ricorso, circa il prelevamento delle sue impronte digitali da parte delle autorità bulgare contro la sua volontà, e le circostanze che egli non avrebbe avuto intenzione di restare in Bulgaria né di chiedere ivi protezione, non avendo mai richiesto lì l'asilo, o ancora il suo desiderio che la sua domanda d'asilo sia esaminata in Svizzera, non sono in grado di confutare la suddetta competenza. Si rileva infatti innanzitutto in merito, come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che circa l'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). In proposito poi, oltreché le risultanze dell'estratto Eurodac che danno atto del fatto che le autorità bulgare hanno registrato una domanda d'asilo del ricorrente, a favore di tale registrazione vi sono pure le circostanze che il ricorrente stesso ha allegato di aver rilasciato le impronte digitali in Bulgaria nonché che lì vi avrebbe trascorso circa (...), soggiornando in un Centro (cfr. n. 18/3). Del resto, il suo desiderio che la domanda d'asilo sia esaminata in Svizzera dove potrebbe contare su un sistema giusto e rispettoso dei diritti fondamentali, rileva della convenienza personale, che non rimette per nulla in dubbio la competenza della Bulgaria nella trattazione della sua domanda d'asilo. Peraltro, si rimarca ancora in proposito che il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping") e non dà, come neppure altre norme internazionali, la possibilità all'interessato di scegliere lo Stato per la trattazione della sua domanda d'asilo - in casu la Svizzera - che offre, a suo vedere, le migliori condizioni d'accoglienza o per le cure mediche (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11).

E. 4.1 Proseguendo nell'analisi, occorre evidenziare come nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, il Tribunale ha statuito che, sebbene il sistema d'asilo bulgaro presenti effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, e per questo, in principio, i trasferimenti di richiedenti verso la Bulgaria possono essere effettuati. Inoltre, delle procedure d'asilo corrette non risultano sistematicamente impossibili. Altresì, le condizioni dei centri di accoglienza e di detenzione, sebbene siano precarie, non possono essere qualificate come disumane o degradanti (cfr. sentenza del TAF F-7195/2018 consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 5.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 3, F-4683/2025 del 10 luglio 2025 consid. 6.2.2).

E. 4.2 Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso circa le condizioni di accoglienza che sarebbero presenti in Bulgaria, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto alla giurisprudenza succitata. Inoltre non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente, che si osserva ha soggiornato in Bulgaria per un breve periodo ([...]) e che il predetto Stato membro ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico (cfr. n. 24/1), non potrà beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che gli spettano secondo le direttive accoglienza (2013/33/UE) e procedura (2013/32/UE) nel suddetto Stato membro e, nel caso contrario, esigerne il rispetto presso le autorità bulgare e ciò anche se dalla risposta ricevuta da parte delle autorità bulgare risulta che la sua domanda d'asilo sarebbe stata ivi respinta (cfr. n. 24/1). Non presentando la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Bulgaria delle carenze sistemiche come già sopra osservato, non risultano a tal proposito necessari ulteriori commenti rispetto al principio di non-respingimento (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023 consid. 142).

E. 4.3 Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 5.1 Per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente nel ricorso, ha allegato il rischio di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU (RS 0.101), nel caso in cui egli venisse rinviato nel suddetto Paese.

E. 5.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima norma, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 5.3 Contrariamente a ciò che egli adduce nel ricorso, il Tribunale non rileva alcuna ragione sufficiente per dubitare delle informazioni contenute nei riscontri Eurodac, secondo le quali egli avrebbe depositato una domanda d'asilo nel suddetto Paese, per le ragioni già sopra esplicate (cfr. consid. 3.3). Tali circostanze conducono a pensare che le autorità bulgare erano disposte ad aprire ed a condurre una procedura d'asilo nei suoi confronti nel rispetto del diritto internazionale. Tuttavia, anche se ciò non dovesse essere stato il caso, non vi sono oggettivamente delle ragioni sufficienti per supporre che il ricorrente dovrebbe subire nuovamente dei maltrattamenti nel quadro di un trasferimento legale in Bulgaria sulla base del RD III. Altresì, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, che sono in principio disposti ed in grado di fornire protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. tra le altre le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 6.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 4.1).

E. 5.4 Da ultimo, anche dal profilo medico, il Tribunale non ravvede agli atti all'inserto documenti medici che attesterebbero di una qualsivoglia problematica di salute dell'insorgente, confermando quindi quanto asserito da quest'ultimo, ovvero di beneficiare di un buono stato di salute (cfr. n. 18/3). Pertanto non vi sono in specie problemi di salute che risulterebbero ostativi ad un suo trasferimento in Bulgaria secondo la giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Di conseguenza non si può considerare neppure che il ricorrente sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata F-7195/2018 consid. 7.4.1 seg.; ex multis la sentenza del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 6.4).

E. 5.5 Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il suo trasferimento verso la Bulgaria ai sensi dell'art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 6 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda dell'insorgente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta divenuta senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 4 novembre 2025 sono revocate.

E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 8 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-8446/2025 Sentenza del 10 novembre 2025 Composizione Giudice Susanne Genner, giudice unica, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Marocco, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 27 ottobre 2025. Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2025. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", del 14 ottobre 2025, è risultato che il richiedente aveva depositato delle domande d'asilo precedenti in Bulgaria il (...) ed in C._______ il (...). A.b Il 14 ottobre 2025, l'autorità elvetica competente ha presentato all'omologa autorità (...), una domanda di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c Il (...) ottobre 2025 si è tenuto con il ricorrente il colloquio Dublino. A.d Il 21 ottobre 2025, la C._______ ha risposto negativamente alla domanda di ripresa in carico formulata dalla SEM il 14 ottobre 2025, indicando la Bulgaria quale Stato membro competente, in quanto quest'ultimo Paese avrebbe risposto positivamente il 6 agosto 2025 ad una sua domanda di ripresa in carico ed avrebbe prolungato di conseguenza il termine di trasferimento per il ricorrente. A.e La SEM ha pertanto presentato, in data 21 ottobre 2025, una domanda di ripresa in carico alla Bulgaria basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Quest'ultimo Stato ha risposto positivamente il 24 ottobre 2025, indicando di riprendere in carico il ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III. B. Con decisione del 27 ottobre 2025, notificata il 28 ottobre 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-27/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Bulgaria ed esecuzione della predetta misura. C. Per il tramite del ricorso datato 31 ottobre 2025, ma inviato soltanto il 3 novembre 2025 (cfr. risultanze processuali: data apposta sulla busta dell'invio postale raccomandato), l'insorgente ha impugnato il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo, in ordine, di sospendere immediatamente l'esecuzione del suo trasferimento verso la Bulgaria, e nel merito, di annullare la decisione della SEM e di ordinare alla predetta autorità di esaminare la sua domanda d'asilo in Svizzera. Al ricorso è stata allegata unicamente la copia della decisione avversata. D. Il 4 novembre 2025 il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. 3.1 La SEM nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 3.2 Nel caso concreto, risulta dall'estratto Eurodac del 14 ottobre 2025, che il ricorrente è entrato illegalmente in Bulgaria il (...) e che la sua domanda d'asilo è stata registrata il (...). Inoltre, la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM il 21 ottobre 2025 all'indirizzo della sua omologa bulgara e basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 21/7), dopo un primo rifiuto di ripresa in carico da parte della C._______ (cfr. n. 20/1), è stata espressamente accettata dalla Bulgaria entro il termine prescritto all'art. 25 par. 1 RD III, il 24 ottobre 2025, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 24/1). Di conseguenza, la competenza della Bulgaria per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente è di principio data. 3.3 Le argomentazioni reiterate dal ricorrente nel ricorso, circa il prelevamento delle sue impronte digitali da parte delle autorità bulgare contro la sua volontà, e le circostanze che egli non avrebbe avuto intenzione di restare in Bulgaria né di chiedere ivi protezione, non avendo mai richiesto lì l'asilo, o ancora il suo desiderio che la sua domanda d'asilo sia esaminata in Svizzera, non sono in grado di confutare la suddetta competenza. Si rileva infatti innanzitutto in merito, come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che circa l'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). In proposito poi, oltreché le risultanze dell'estratto Eurodac che danno atto del fatto che le autorità bulgare hanno registrato una domanda d'asilo del ricorrente, a favore di tale registrazione vi sono pure le circostanze che il ricorrente stesso ha allegato di aver rilasciato le impronte digitali in Bulgaria nonché che lì vi avrebbe trascorso circa (...), soggiornando in un Centro (cfr. n. 18/3). Del resto, il suo desiderio che la domanda d'asilo sia esaminata in Svizzera dove potrebbe contare su un sistema giusto e rispettoso dei diritti fondamentali, rileva della convenienza personale, che non rimette per nulla in dubbio la competenza della Bulgaria nella trattazione della sua domanda d'asilo. Peraltro, si rimarca ancora in proposito che il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping") e non dà, come neppure altre norme internazionali, la possibilità all'interessato di scegliere lo Stato per la trattazione della sua domanda d'asilo - in casu la Svizzera - che offre, a suo vedere, le migliori condizioni d'accoglienza o per le cure mediche (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11). 4. 4.1 Proseguendo nell'analisi, occorre evidenziare come nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, il Tribunale ha statuito che, sebbene il sistema d'asilo bulgaro presenti effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, e per questo, in principio, i trasferimenti di richiedenti verso la Bulgaria possono essere effettuati. Inoltre, delle procedure d'asilo corrette non risultano sistematicamente impossibili. Altresì, le condizioni dei centri di accoglienza e di detenzione, sebbene siano precarie, non possono essere qualificate come disumane o degradanti (cfr. sentenza del TAF F-7195/2018 consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 5.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 3, F-4683/2025 del 10 luglio 2025 consid. 6.2.2). 4.2 Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso circa le condizioni di accoglienza che sarebbero presenti in Bulgaria, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto alla giurisprudenza succitata. Inoltre non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente, che si osserva ha soggiornato in Bulgaria per un breve periodo ([...]) e che il predetto Stato membro ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico (cfr. n. 24/1), non potrà beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che gli spettano secondo le direttive accoglienza (2013/33/UE) e procedura (2013/32/UE) nel suddetto Stato membro e, nel caso contrario, esigerne il rispetto presso le autorità bulgare e ciò anche se dalla risposta ricevuta da parte delle autorità bulgare risulta che la sua domanda d'asilo sarebbe stata ivi respinta (cfr. n. 24/1). Non presentando la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Bulgaria delle carenze sistemiche come già sopra osservato, non risultano a tal proposito necessari ulteriori commenti rispetto al principio di non-respingimento (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023 consid. 142). 4.3 Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 5. 5.1 Per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente nel ricorso, ha allegato il rischio di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU (RS 0.101), nel caso in cui egli venisse rinviato nel suddetto Paese. 5.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima norma, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 5.3 Contrariamente a ciò che egli adduce nel ricorso, il Tribunale non rileva alcuna ragione sufficiente per dubitare delle informazioni contenute nei riscontri Eurodac, secondo le quali egli avrebbe depositato una domanda d'asilo nel suddetto Paese, per le ragioni già sopra esplicate (cfr. consid. 3.3). Tali circostanze conducono a pensare che le autorità bulgare erano disposte ad aprire ed a condurre una procedura d'asilo nei suoi confronti nel rispetto del diritto internazionale. Tuttavia, anche se ciò non dovesse essere stato il caso, non vi sono oggettivamente delle ragioni sufficienti per supporre che il ricorrente dovrebbe subire nuovamente dei maltrattamenti nel quadro di un trasferimento legale in Bulgaria sulla base del RD III. Altresì, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, che sono in principio disposti ed in grado di fornire protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. tra le altre le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 6.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 4.1). 5.4 Da ultimo, anche dal profilo medico, il Tribunale non ravvede agli atti all'inserto documenti medici che attesterebbero di una qualsivoglia problematica di salute dell'insorgente, confermando quindi quanto asserito da quest'ultimo, ovvero di beneficiare di un buono stato di salute (cfr. n. 18/3). Pertanto non vi sono in specie problemi di salute che risulterebbero ostativi ad un suo trasferimento in Bulgaria secondo la giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Di conseguenza non si può considerare neppure che il ricorrente sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata F-7195/2018 consid. 7.4.1 seg.; ex multis la sentenza del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 6.4). 5.5 Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il suo trasferimento verso la Bulgaria ai sensi dell'art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

6. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda dell'insorgente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta divenuta senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 4 novembre 2025 sono revocate.

7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

8. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Susanne Genner Alissa Vallenari Data di spedizione: