Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente violazione del principio inquisitorio, nonché del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe effettuato una valutazione della verosimiglianza della sua minore età tenendo conto nel loro complesso delle allegazioni da lui rese, ma una mera valutazione della sua capacità espositiva e delle sue conoscenze matematiche. Non avrebbe quindi preso in considerazione il suo livello di alfabetizzazione come pure il contesto socio-culturale dal quale egli proviene. Altresì, nella valutazione dello stato di salute dell'insorgente, la SEM non avrebbe tenuto conto del miglioramento dello stesso da quando egli avrebbe potuto rincontrare il fratello presente in Svizzera. Inoltre, l'autorità resistente avrebbe fondato il suo apprezzamento sulla minore età, anche basandosi sulla data registrata in Italia, elemento però al quale l'interessato non sarebbe stato confrontato, in violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. p.to 4, pag. 7 del ricorso).
E. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.3 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1; D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). Presupposto per l'esercizio del diritto di essere sentito risulta l'avere sufficienti conoscenze sullo svolgimento della procedura, ovvero il diritto di essere orientato adeguatamente in modo preventivo circa i processi decisionali ed i suoi fondamenti (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3; DTF 140 I 99 consid. 3.4). Fin dove tale diritto si spinga, non può essere valutato in modo generale, ma soltanto prendendo in considerazione le circostanze concrete. Decisivo risulta tuttavia se all'interessato è stato reso possibile di presentare efficacemente il proprio punto di vista (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 con riferimenti ivi citati).
E. 4.4.1 Tornando al caso in parola, il Tribunale ritiene a titolo preliminare che le censure sollevate dal ricorrente circa la valutazione adempiuta dall'autorità inferiore della sua minore età, come pure in relazione al suo stato di salute, si confondano in realtà con il merito della vertenza, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi seguenti. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto proposto dal ricorrente nel gravame, dai considerandi in diritto del provvedimento impugnato si evince chiaramente che gli elementi portanti sulla minore età dell'insorgente, sono stati integrati e presi in considerazione dall'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 3 segg.). La SEM ha correttamente esposto le ragioni che l'hanno condotta a considerare il richiedente maggiorenne, determinandosi sugli elementi essenziali deducibili dall'incarto. Inoltre appare che del livello di alfabetizzazione dell'insorgente e del contesto socio-culturale dal quale egli proviene, la SEM ne abbia pure tenuto conto nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4). Non appare inoltre corretto che l'autorità inferiore non abbia preso in esame quanto risultante da un certificato medico per la sua valutazione, ovvero che la possibilità di incontrare il fratello gli avrebbe giovato dal profilo del suo stato psicologico. Invero, tali circostanze si evincono chiaramente dalla decisione impugnata, laddove viene analizzato lo stato di salute dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione avversata). Peraltro, appare come la SEM abbia correttamente preso in considerazione la presenza del fratello dell'insorgente su suolo svizzero, esplicando per quali motivi un rapporto di dipendenza tra il ricorrente e quest'ultimo non sia ravvisabile in casu ai sensi degli art. 2 lett. g RD III, nonché art. 8 CEDU rispettivamente art. 16 par. 1 RD III (cfr. p.to II, pag. 5 seg. della decisione impugnata). La questione poi di sapere se tale valutazione è effettivamente corretta, rileva del merito, ma non della forma.
E. 4.4.2 Concernente poi la circostanza che l'insorgente non sarebbe stato confrontato - prima della decisione avversata - anche con la data di nascita con la quale egli sarebbe stato registrato da parte delle autorità italiane, si osserva quanto segue. Seppure sia corretto che nello scritto del 2 dicembre 2022, l'autorità inferiore non abbia presentato anche tale elemento a sostegno dell'inverosimiglianza della minore età dell'insorgente; tuttavia la data del (...), quale data di nascita divergente da quella fornita dal richiedente del (...), risultava comparire già nell'oggetto di tale scritto (quale "alias"). Peraltro la SEM, nel medesimo, ha esposto all'insorgente gli elementi essenziali a fondamento dell'apprezzamento della verosimiglianza della presunta minore età, che si ritrovano anche nella decisione impugnata. Su tali presupposti, non si ravvisa quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità inferiore. Il ricorrente, nell'ambito del suo gravame, ha peraltro avuto piena possibilità di esprimersi anche su tale elemento aggiuntivo presentato dall'autorità inferiore esplicitamente nell'ambito della decisione impugnata. Pertanto, anche se una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore fosse ritenuta - circostanza non avvenuta in specie - la stessa sarebbe comunque stata completamente sanata in questa sede, essendo rammentato che il Tribunale ha in materia pieno potere d'esame nell'ambito dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. per la sanatoria in procedura ricorsuale DTF 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d).
E. 4.4.3 Le doglianze formali vanno così respinte e nulla osta all'esame del merito della vertenza.
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 6.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati).
E. 6.2.1 Nel caso in parola, nella sua decisione, l'autorità inferiore ha reputato inverosimile l'asserita minore età dell'insorgente. Dapprima ha rilevato come il ricorrente non abbia prodotto alcun documento suscettibile di attestare la sua identità. Successivamente ha ritenuto come diverse dichiarazioni dell'insorgente sia sul suo contesto e percorso personale, sia sulla sua cerchia famigliare nonché sul suo espatrio, siano state vaghe, imprecise e non sostanziate. Inoltre, dalla risposta ricevuta da parte italiana del 23 novembre 2022, risulterebbe che egli abbia indicato in Italia di essere nato il (...), ovvero una data di nascita che differirebbe da quella allegata in Svizzera. Da ultimo, anche le conclusioni della perizia medico-legale esperita, escluderebbero in maniera chiara che egli sia minorenne. Sulla base dell'apprezzamento globale di tali elementi, l'autorità inferiore ha quindi ritenuta l'età del ricorrente superiore ai 18 anni per il seguito della sua procedura, modificando conseguentemente la data di nascita presente in SIMIC in (...).
E. 6.2.2 Dal canto suo, l'insorgente nel proprio memoriale ricorsuale, contesta la succitata valutazione dell'autorità inferiore. A tal proposito, in primo luogo, l'interessato ricorda come sia molto difficile ottenere dei documenti in Afghanistan, vista l'attuale situazione. Tuttavia, anche se egli avrebbe perso la sua taskara originale durante il suo viaggio d'espatrio, sarebbe riuscito a produrre soltanto con il ricorso la copia della sua taskara, che si sarebbe procurato tramite la madre. La stessa proverebbe come egli attualmente avrebbe (...) anni, così come da lui asserito in corso di procedura. In secondo luogo, egli avrebbe rilasciato delle allegazioni coerenti e congruenti con l'età dichiarata e con il contesto socio-culturale dal quale egli proviene. Circa poi la data di nascita registrata dalle autorità italiane, la stessa invero differirebbe unicamente per il mese da quella invece dichiarata in Svizzera, e ciò potrebbe essere ascrivibile ad un errore di conversione, di scrittura o di lettura. Tale registrazione sarebbe difatti avvenuta al termine di un viaggio in mare molto difficoltoso e le circostanze della stessa non sarebbero state chiarite in sede di prima audizione RMNA. Riguardo poi ai risultati della perizia medico-legale esperita, sottolinea che i medesimi sarebbero soltanto una stima, e presenterebbero diversi aspetti problematici riguardo ai campioni esemplificativi che verrebbero utilizzati per effettuare tale perizia. Inoltre, quest'ultima, rappresenterebbe uno degli elementi fra altri che devono essere presi in considerazione dalla SEM nella valutazione dell'età dell'insorgente.
E. 6.3.1 Appare d'uopo ricordare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).
E. 6.3.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).
E. 6.3.3 Nella fattispecie, dalle conclusioni peritali, si evince che l'età media dell'insorgente sia situata tra i 20 ed i 24 anni, mentre che l'età minima del medesimo sarebbe di 19 anni. Di conseguenza risulterebbe impossibile che egli sia minore di 18 anni, ovverossia la data di nascita dichiarata dall'insorgente al momento della visita, che supporrebbe che egli abbia (...) anni (...) mesi e (...) giorni, non sarebbe verosimile (cfr. n. 28/11 e 30/11, pag. 11). Esaminando più in dettaglio tale perizia, le conclusioni della valutazione odontostomatologica danno unicamente atto della media dell'età (ovvero di 20,5 anni, fondata sui denti del giudizio 18, 28, 38 e 48). Tuttavia, dai risultati della tabella inerenti ai diversi metodi utilizzati per la stima dell'età precedente (cfr. n. 28/11 e 30/11, pag. 6), si possono estrapolare anche le conclusioni riguardo alle età minime per l'insorgente (di cui l'età inferiore minima è di 18,11 secondo il metodo Mincer e coll. per i denti n. 18 e n. 28), nonché le età massime (di cui l'età superiore massima è di 26,4 anni secondo il metodo Kahl e Schwarze per il dente n. 38). Per quanto attiene invece ai risultati dell'esame della tomografia sterno-clavicolare, essi danno atto di un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23,6 anni. Anche se l'esame delle articolazioni sterno-clavicolari non riporta l'età massima, tuttavia anche considerando le sole età minime e medie del predetto esame e di quello odontostomatologico, risulta come in entrambi gli esami le età minime rilevate siano superiori ai 18 anni. Di conseguenza, a differenza di quello che parrebbe indirettamente allegare l'insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 5, pag. 7 del ricorso), la perizia in questione costituisce un indizio molto forte di maggiore età dell'interessato, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dal ricorrente. Come già più volte rimarcato dallo scrivente Tribunale difatti, il fatto che il campione utilizzato non fosse riferibile alla popolazione afghana o ancora alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame odontostomatologico, risultano essere delle circostanze ininfluenti (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3; D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.3 e ulteriori rif. cit.). Altresì, dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Il rapporto non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.
E. 6.3.4 Alla luce di quanto sopra, resta quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, in casu, particolarmente concludente.
E. 6.3.4.1 In rapporto alla copia (originale) della taskara, prodotta in fase ricorsuale dall'insorgente, si rileva come l'età e l'anno apposti nella taskara presentata, divergono da quanto egli ha riferito essere presente sull'unica taskara che avrebbe perso, ovvero "(...) anni nel (...)" rispettivamente "(...) anni nel (...)" (cfr. n. 20/10, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 9.02, pag. 9). Risulta pertanto poco credibile che egli si sarebbe potuto procurare una copia del medesimo documento perso per il tramite della madre, così come allegato nel suo ricorso e ribadito nel suo scritto del 31 gennaio 2023. Peraltro, malgrado ne avesse avuto la possibilità sia in ambito di audizione RMNA che nel suo parere al diritto di essere sentito, il richiedente non ha mai fatto accenno all'evenienza che tramite la madre stesse adempiendo degli sforzi per procurarsi la copia della sua taskara, lasciando invece sempre intendere che la sua data di nascita non potesse essere provata con un documento, essendo che l'unico di tale tipo lo avrebbe perduto (cfr. n. 20/10, p.to 1.06, pag. 3; p.to 4.03, pag. 7). Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che il predetto sia ascrivibile ad un mezzo di prova di compiacenza, ovvero inoltrato ai soli fini della causa, al quale non può essere riconosciuto alcun valore probatorio.
E. 6.3.4.2 Proseguendo nell'analisi, anche volendo parzialmente relativizzare a favore dell'insorgente le asserzioni da lui rilasciate nel corso del verbale d'audizione RMNA circa i suoi dati personali, il suo percorso di vita o ancora in relazione ai suoi famigliari, tenendo conto del contesto dal quale egli proviene come pure del suo grado di scolarizzazione, così come proposto nel gravame dall'insorgente, vi sono tuttavia degli elementi che risultano inficiare la credibilità delle allegazioni dell'insorgente circa la verosimiglianza dell'età allegata. Invero, il ricorrente non è riuscito a spiegare in modo convincente come egli avrebbe avuto conoscenza della sua data esatta di nascita. Dapprima egli infatti l'ha riportata alla data sulla taskara, per poi invece asserire che in realtà sulla stessa vi era scritto che aveva "(...) anni nel (...) ([...])", e che egli invece la conosceva dapprima, in quanto il giorno del suo compleanno i famigliari gli regalavano qualcosa (cfr. n. 20/10, p.to 1.06, pag. 3). Senonché, successivamente il ricorrente ha modificato tale sua affermazione, sostenendo come sulla taskara vi fosse scritto che "aveva (...) anni nel (...)" (cfr. n. 20/10, p.to 9.02, pag. 9). Circostanza che però risulta ancora differire dalla copia (originale) della taskara presentata in fase ricorsuale dall'insorgente come sopra visto. Inoltre, non si segue l'affermazione della rappresentante legale, laddove ella ritiene come il ricorrente abbia dimostrato di non avere capacità di calcolo (cfr. p.to 3, pag. 5 del ricorso), per scusare il fatto che egli non avrebbe saputo indicare quanti anni e quanti mesi avrebbe avuto il giorno dell'audizione RMNA. Invero, allorché egli ha raccontato del suo viaggio d'espatrio, è stato molto preciso circa ad esempio per quanto tempo avrebbe soggiornato in B._______ o in C._______, o ancora in D._______ ed in Italia e quanto tempo avrebbe trascorso in carcere in D._______ (cfr. n. 20/10, p.to 5.02, pag. 7 seg.). Pertanto, non risulta verosimile che egli non sapesse indicare anche quanti mesi avesse al momento dell'audizione RMNA. Inoltre, visto che per il suo compleanno gli avrebbero regalato qualcosa, appare per lo meno dubbio che egli non conosca anche le date di nascita dei fratelli e della sorella che vivevano con lui in Afghanistan (cfr. n. 20/10, p.to 3.01, pag. 6), dato che ci si può attendere un trattamento analogo per questi ultimi il giorno del loro compleanno. A differenza poi di quanto riportato nel memoriale ricorsuale (cfr. p.to 4, pag. 7 del ricorso), la data di nascita registrata dalle autorità italiane non differisce soltanto nel mese, ma anche nell'anno ([...] invece che [...] secondo quello da lui dichiarato), rispetto a quanto dall'insorgente asserito in Svizzera. Il fatto poi che l'insorgente, anche nell'ambito del ricorso, non abbia colto l'occasione per spiegare in quali circostanze tale registrazione sarebbe a parer suo intervenuta, emettendo soltanto delle ipotesi riguardo alla divergenza di date ("[...] ciò potrebbe essere dovuto ad un errore di conversione, di scrittura o di lettura"), agli occhi del Tribunale risulta essere un ulteriore indizio che l'interessato abbia in realtà dichiarato delle date di nascita divergenti - senza in alcun modo spiegarle - per poter beneficiare della regolamentazione più favorevole applicabile ai minorenni.
E. 6.3.4.3 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 6.3.1) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Conseguentemente, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 6.3.1), e come rettamente concluso dall'autorità inferiore nella decisione avversata che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene.
E. 7.1 Proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.).
E. 7.2 Secondo l'art. 13 par. 1 RD III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione. Altresì, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro.
E. 8.1 Nel caso in narrativa, dagli atti risulta che l'insorgente è entrato illegalmente in Italia il (...) e gli sono state ivi rilevate le impronte dattiloscopiche il giorno seguente (cfr. n. 8/1 e 9/1). In tale Paese egli avrebbe soggiornato per (...) o (...) giorni, prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 20/10, p.to 5.02, pag. 8). Su tali presupposti, il 31 ottobre 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità competente italiana, entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 16/7). Successivamente alla richiesta di riesame da parte della Svizzera del 13 dicembre 2022 (cfr. n. 35/2), seguita ad un primo rifiuto da parte dell'Italia in data 23 novembre 2022 (cfr. n. 26/1), l'Italia ha esplicitamente accolto la stessa il 14 dicembre 2022 fondandosi pure sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 38/1). Tale procedura di riesame, rispetta i termini prescritti all'art. 5 par. 2 del Regolamento CE. Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza dell'Italia di principio data.
E. 8.2 D'un canto l'evenienza riportata soltanto con il ricorso dall'insorgente che le autorità italiane gli avrebbero prelevato le impronte con la forza (cfr. pag. 3 del ricorso), non è atta in alcun modo a mutare la predetta conclusione, essendo osservato in merito che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). D'altro canto, tenuto conto della maggiore età del ricorrente, la presenza in Svizzera di un fratello, non è atta a rimettere in discussione detta competenza (cfr. art. 2 lett. g RD III), come ritenuto a ragione anche dalla SEM nella decisione impugnata.
E. 9.1 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 9.2 L'insorgente, nel suo gravame, considera che la situazione d'accoglienza in Italia sia del tutto cambiata e peggiorata - sia a causa dell'elevato arrivo di richiedenti l'asilo nel Paese che poiché sarebbe praticamente impossibile presentare nuove domande d'asilo - rispetto a quanto descritto dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento D-4235/2022 del 19 aprile 2022. Pertanto, a differenza di quanto concluderebbe la SEM nella decisione avversata, non vi sarebbe alcuna garanzia che al ricorrente verrebbero fornite assistenza sanitaria e materiale.
E. 9.3 Il Tribunale, in merito all'accoglienza in Italia, ritiene per costante giurisprudenza che, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche nello stesso senso tra le altre le sentenze del Tribunale E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 4.4; D-5898/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.2). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).
E. 9.4 In proposito, anche prendendo in considerazione quanto espresso nel ricorso, il Tribunale non ritiene vi siano motivi per modificare la predetta giurisprudenza in merito al sistema d'accoglienza e di procedura d'asilo vigenti in Italia.
E. 9.5 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 10.1 Tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).
E. 10.2 Nella presente disamina, va innanzitutto rilevato come il ricorrente, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornava in Italia, spetterà innanzitutto a lui, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-3135/2022 del 21 luglio 2022) e delle prestazioni presenti su suolo italiano per i richiedenti l'asilo. Con le allegazioni generiche ricorsuali sul sistema d'accoglienza d'asilo italiano e la presunzione che se egli ritornasse in Italia, non gli verrebbero fornite assistenza materiale e sanitaria, il ricorrente non è in grado di apportare degli indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Proseguendo nell'analisi, dalla documentazione all'incarto, non si evincono neppure degli elementi tali da concludere che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. I suoi asserti resi durante la prima audizione RMNA, allorché questionato su come avrebbe trascorso il periodo passato in Italia dalla sua rappresentante legale, ha riportato di aver dovuto dormire per terra, al freddo e quando pioveva si sarebbe bagnato, nonché non avrebbero dato loro vestiti sufficienti e allorché qualcuno era malato non lo avrebbero curato; inoltre sarebbero stati messi tutti assieme, sani e malati, nonché bambini ed adulti (cfr. n. 20/10, p.to 9.01, pag. 9), non muta la predetta conclusione. Difatti, anche se determinati diritti fossero stati limitati per un breve periodo da parte delle autorità italiane - il ricorrente ha invero allegato di essere rimasto su suolo italiano per (...) o (...) giorni (cfr. n. 20/10, p.to 5.02, pag. 8) - egli non ha asserito di essersi rivolto alle autorità italiane preposte per far valere i medesimi, ciò che gli compete nel caso ritenesse che in qualche modo gli stessi venissero lesi anche in futuro (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Inoltre si rammenta all'insorgente che, non avendo presentato una domanda d'asilo in Italia, egli non ha potuto beneficiare delle prestazioni materiali del sistema d'accoglienza italiano, possibilità che invece gli si presenterà dal momento in cui depositerà una domanda d'asilo (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5893/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.3). Si rammenta altresì in merito come secondo giurisprudenza della CorteEDU, l'art. 3 CEDU non è interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese ove la sua situazione economica risulta peggiore che non nello Stato contraente che lo espelle, non è sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadini di tale Stato ed ai quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente alfine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85). Occorre infine evidenziare come, la comunicazione da parte delle autorità italiane del blocco dei trasferimenti Dublino, risulti essere un ostacolo all'allontanamento di carattere temporaneo, il quale verrà preso in debita considerazione nell'ambito delle modalità di allontanamento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 5.3 con ulteriore rif. cit.).
E. 10.3.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 10.3.2 Dagli atti all'incarto risulta che all'insorgente siano state poste le diagnosi di lesione cutanea con lieve prurito, stato ansioso, insonnia (cfr. n. 13/2 e 14/2), nonché una sindrome da disadattamento (cfr. n. 22/2), per il quale egli ha beneficiato dei relativi trattamenti. Dal profilo psichiatrico, dopo due colloqui con lo specialista (cfr. n. 15/2 e 22/2), il richiedente ha riferito di sentirsi meglio e di non voler proseguire con un ulteriore colloquio psicologico (cfr. n. 22/2). Altresì il ricorrente ha beneficiato di un consulto medico per un problema odontoiatrico (cfr. n. 29/3), nonché di una visita presso il (...) dell'(...) per una transitoria riduzione dello stato di coscienza di origine iatrogena, dovuta probabilmente dall'azione farmacologica dei diversi farmaci ansiolitici ed ipnoinducenti assunti dall'insorgente (cfr. n. 33/3). Le predette problematiche, risultano state nel frattempo totalmente curate e superate. Alla luce di tali referti, pur non volendo sminuire lo stato valetudinario dell'insorgente, non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata nel caso di un suo rinvio in Italia. A tal proposito, non si segue poi l'insorgente, laddove nel gravame ravvisa una possibile violazione del predetto disposto, in quanto egli, se rinviato in Italia, verrebbe separato dal fratello, la quale vicinanza gli avrebbe arrecato dei significativi benefici dal profilo psicologico (cfr. p.to 7, pag. 8 seg. del ricorso). Difatti, seppure il medico psichiatra che lo ha incontrato ha rilevato come ciò che lo "aiuta maggiormente sembra essere la possibilità di incontrare regolarmente il fratello maggiore residente a E._______ da diversi anni, che lo sostiene e lo incoraggia, così come la possibilità di tenersi occupato durante la giornata. [...] il giovane mostra di possedere delle buone risorse, che riesce ad attivare con l'incoraggiamento del fratello, sostenuto dal desiderio/progetto di poterlo raggiungere nel prossimo futuro" (cfr. n. 22/2). Tuttavia, da tali considerazioni, non si desume in alcun modo come lo stato di salute valetudinario del ricorrente - il quale avrebbe recuperato nel frattempo un buono stato di salute anche dal profilo psicologico (cfr. n. 20/10, p.to 8.02, pag. 9; 22/2) - nel caso di un suo rientro in Italia, peggiorerebbe talmente da rappresentare per lui un pericolo di vita secondo la giurisprudenza succitata. Nel predetto Paese risulta peraltro notorio che vi siano delle strutture mediche sufficienti e comparabili a quelle presenti su suolo svizzero, e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere - una volta depositata regolare domanda d'asilo - i trattamenti medici adeguati che ancora dovesse necessitare dal suo arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.5).
E. 10.4.1 Tra le norme imperative che possono condurre all'applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dalla disposizione precitata, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Dalla formulazione di quest'ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 11.4).
E. 10.4.2 Ora, nel caso che ci occupa, trattandosi di una relazione tra familiari maggiorenni, essa non rientra di principio nel campo d'applicazione dell'art. 8 CEDU. Inoltre, non si può a giusto titolo ritenere, come correttamente già osservato dalla SEM nella decisione avversata, che "sia stata dimostrata l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali" (cfr. sentenza CorteEDU, A.W. Khan c. Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). In buona sostanza, ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, il ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo trasferimento pregiudichi dal beneficiarlo, da parte del fratello soggiornante in Svizzera, di un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale o psicologico.
E. 10.5 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 11 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano essere senza oggetto.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 25 gennaio 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-379/2023 Sentenza del 3 febbraio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lorenz Noli, Chiara Piras, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla signora Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 12 gennaio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2022, dichiarandosi minorenne, nato il (...). Dalle investigazioni effettuate dalla SEM nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", in data (...) settembre 2022, è emerso che era stata registrata la sua entrata illegale in Italia il (...) e che gli erano state rilevate le impronte dattiloscopiche nel precitato Paese il giorno successivo. A.b Il 31 ottobre 2022, l'autorità elvetica competente - dubitando della veridicità della minore età asserita - ha presentato alla sua omologa italiana, una domanda di presa in carico del richiedente fondata sull'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Nella medesima ha tra l'altro richiesto alle autorità italiane di indicare l'identità da loro registrata dell'interessato. A.c In data (...) novembre 2022, il richiedente è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (RMNA). A.d Il 23 novembre 2022, le autorità italiane hanno rifiutato la domanda di presa in carico dell'insorgente, in quanto minore non accompagnato, da loro registrato con la data di nascita del (...). A.e Con rapporto peritale datato (...) novembre 2022, il (...) (...), ha presentato - su mandato della SEM del (...) novembre 2022 - i risultati e le conclusioni relativi agli esami medici esperiti il (...) novembre 2022 e tesi alla determinazione dell'età del richiedente l'asilo. A.f Per il tramite dello scritto del 2 dicembre 2022, l'autorità inferiore ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito alla conclusione di ritenere la sua minore età inverosimile, tenuto conto delle sue allegazioni rese nell'ambito dell'audizione RMNA, come pure dei risultati della perizia e della mancata presentazione di un documento d'identità. Conseguentemente la SEM ha espresso l'intenzione di ritenerlo maggiorenne e di voler modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al (...). Il richiedente ha preso posizione in merito a tali conclusioni, con osservazioni del 6 dicembre 2022. A.g Sulla scorta degli accertamenti effettuati, in particolare della perizia medico-legale svolta, la SEM, in data 13 dicembre 2022, ha chiesto alle autorità italiane preposte di riesaminare il loro rifiuto di presa in carico del richiedente ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE). Il giorno successivo, l'Italia ha accettato la presa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 13 par. 1 RD III. A.h Il 15 dicembre 2022 è seguita la mutazione dei dati SIMIC del richiedente, così come anticipato all'interessato da parte della SEM, in data 2 dicembre 2022. A.i Agli atti è presente diversa documentazione medica, circa lo stato di salute dell'insorgente, della quale si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 12 gennaio 2023, notificata il 16 gennaio 2023 (cfr. atto della SEM n. [{...}]-45/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dello stesso provvedimento, osservando altresì come un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Il 23 gennaio 2023 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la precitata decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, ed a titolo principale, egli ha concluso all'annullamento della decisione avversata e all'esame della domanda d'asilo in Svizzera nel quadro di una procedura nazionale. A titolo subordinato ha invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente ha inoltre formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, anche considerata la sua minore età. Al ricorso, ha annesso quale nuova documentazione, copia della sua supposta taskara con la relativa traduzione. D. Il Tribunale, in data 25 gennaio 2023, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare. E. Con scritto del 31 gennaio 2023 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 1° febbraio 2023), il ricorrente ha inoltrato il presunto originale della copia della taskara di cui ne aveva già trasmessa copia con il ricorso, riconfermandosi per il resto nelle sue conclusioni ricorsuali. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente violazione del principio inquisitorio, nonché del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe effettuato una valutazione della verosimiglianza della sua minore età tenendo conto nel loro complesso delle allegazioni da lui rese, ma una mera valutazione della sua capacità espositiva e delle sue conoscenze matematiche. Non avrebbe quindi preso in considerazione il suo livello di alfabetizzazione come pure il contesto socio-culturale dal quale egli proviene. Altresì, nella valutazione dello stato di salute dell'insorgente, la SEM non avrebbe tenuto conto del miglioramento dello stesso da quando egli avrebbe potuto rincontrare il fratello presente in Svizzera. Inoltre, l'autorità resistente avrebbe fondato il suo apprezzamento sulla minore età, anche basandosi sulla data registrata in Italia, elemento però al quale l'interessato non sarebbe stato confrontato, in violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. p.to 4, pag. 7 del ricorso). 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1; D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). Presupposto per l'esercizio del diritto di essere sentito risulta l'avere sufficienti conoscenze sullo svolgimento della procedura, ovvero il diritto di essere orientato adeguatamente in modo preventivo circa i processi decisionali ed i suoi fondamenti (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3; DTF 140 I 99 consid. 3.4). Fin dove tale diritto si spinga, non può essere valutato in modo generale, ma soltanto prendendo in considerazione le circostanze concrete. Decisivo risulta tuttavia se all'interessato è stato reso possibile di presentare efficacemente il proprio punto di vista (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 con riferimenti ivi citati). 4.4 4.4.1 Tornando al caso in parola, il Tribunale ritiene a titolo preliminare che le censure sollevate dal ricorrente circa la valutazione adempiuta dall'autorità inferiore della sua minore età, come pure in relazione al suo stato di salute, si confondano in realtà con il merito della vertenza, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi seguenti. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto proposto dal ricorrente nel gravame, dai considerandi in diritto del provvedimento impugnato si evince chiaramente che gli elementi portanti sulla minore età dell'insorgente, sono stati integrati e presi in considerazione dall'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 3 segg.). La SEM ha correttamente esposto le ragioni che l'hanno condotta a considerare il richiedente maggiorenne, determinandosi sugli elementi essenziali deducibili dall'incarto. Inoltre appare che del livello di alfabetizzazione dell'insorgente e del contesto socio-culturale dal quale egli proviene, la SEM ne abbia pure tenuto conto nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4). Non appare inoltre corretto che l'autorità inferiore non abbia preso in esame quanto risultante da un certificato medico per la sua valutazione, ovvero che la possibilità di incontrare il fratello gli avrebbe giovato dal profilo del suo stato psicologico. Invero, tali circostanze si evincono chiaramente dalla decisione impugnata, laddove viene analizzato lo stato di salute dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione avversata). Peraltro, appare come la SEM abbia correttamente preso in considerazione la presenza del fratello dell'insorgente su suolo svizzero, esplicando per quali motivi un rapporto di dipendenza tra il ricorrente e quest'ultimo non sia ravvisabile in casu ai sensi degli art. 2 lett. g RD III, nonché art. 8 CEDU rispettivamente art. 16 par. 1 RD III (cfr. p.to II, pag. 5 seg. della decisione impugnata). La questione poi di sapere se tale valutazione è effettivamente corretta, rileva del merito, ma non della forma. 4.4.2 Concernente poi la circostanza che l'insorgente non sarebbe stato confrontato - prima della decisione avversata - anche con la data di nascita con la quale egli sarebbe stato registrato da parte delle autorità italiane, si osserva quanto segue. Seppure sia corretto che nello scritto del 2 dicembre 2022, l'autorità inferiore non abbia presentato anche tale elemento a sostegno dell'inverosimiglianza della minore età dell'insorgente; tuttavia la data del (...), quale data di nascita divergente da quella fornita dal richiedente del (...), risultava comparire già nell'oggetto di tale scritto (quale "alias"). Peraltro la SEM, nel medesimo, ha esposto all'insorgente gli elementi essenziali a fondamento dell'apprezzamento della verosimiglianza della presunta minore età, che si ritrovano anche nella decisione impugnata. Su tali presupposti, non si ravvisa quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità inferiore. Il ricorrente, nell'ambito del suo gravame, ha peraltro avuto piena possibilità di esprimersi anche su tale elemento aggiuntivo presentato dall'autorità inferiore esplicitamente nell'ambito della decisione impugnata. Pertanto, anche se una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore fosse ritenuta - circostanza non avvenuta in specie - la stessa sarebbe comunque stata completamente sanata in questa sede, essendo rammentato che il Tribunale ha in materia pieno potere d'esame nell'ambito dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. per la sanatoria in procedura ricorsuale DTF 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). 4.4.3 Le doglianze formali vanno così respinte e nulla osta all'esame del merito della vertenza. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6. 6.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). 6.2 6.2.1 Nel caso in parola, nella sua decisione, l'autorità inferiore ha reputato inverosimile l'asserita minore età dell'insorgente. Dapprima ha rilevato come il ricorrente non abbia prodotto alcun documento suscettibile di attestare la sua identità. Successivamente ha ritenuto come diverse dichiarazioni dell'insorgente sia sul suo contesto e percorso personale, sia sulla sua cerchia famigliare nonché sul suo espatrio, siano state vaghe, imprecise e non sostanziate. Inoltre, dalla risposta ricevuta da parte italiana del 23 novembre 2022, risulterebbe che egli abbia indicato in Italia di essere nato il (...), ovvero una data di nascita che differirebbe da quella allegata in Svizzera. Da ultimo, anche le conclusioni della perizia medico-legale esperita, escluderebbero in maniera chiara che egli sia minorenne. Sulla base dell'apprezzamento globale di tali elementi, l'autorità inferiore ha quindi ritenuta l'età del ricorrente superiore ai 18 anni per il seguito della sua procedura, modificando conseguentemente la data di nascita presente in SIMIC in (...). 6.2.2 Dal canto suo, l'insorgente nel proprio memoriale ricorsuale, contesta la succitata valutazione dell'autorità inferiore. A tal proposito, in primo luogo, l'interessato ricorda come sia molto difficile ottenere dei documenti in Afghanistan, vista l'attuale situazione. Tuttavia, anche se egli avrebbe perso la sua taskara originale durante il suo viaggio d'espatrio, sarebbe riuscito a produrre soltanto con il ricorso la copia della sua taskara, che si sarebbe procurato tramite la madre. La stessa proverebbe come egli attualmente avrebbe (...) anni, così come da lui asserito in corso di procedura. In secondo luogo, egli avrebbe rilasciato delle allegazioni coerenti e congruenti con l'età dichiarata e con il contesto socio-culturale dal quale egli proviene. Circa poi la data di nascita registrata dalle autorità italiane, la stessa invero differirebbe unicamente per il mese da quella invece dichiarata in Svizzera, e ciò potrebbe essere ascrivibile ad un errore di conversione, di scrittura o di lettura. Tale registrazione sarebbe difatti avvenuta al termine di un viaggio in mare molto difficoltoso e le circostanze della stessa non sarebbero state chiarite in sede di prima audizione RMNA. Riguardo poi ai risultati della perizia medico-legale esperita, sottolinea che i medesimi sarebbero soltanto una stima, e presenterebbero diversi aspetti problematici riguardo ai campioni esemplificativi che verrebbero utilizzati per effettuare tale perizia. Inoltre, quest'ultima, rappresenterebbe uno degli elementi fra altri che devono essere presi in considerazione dalla SEM nella valutazione dell'età dell'insorgente. 6.3 6.3.1 Appare d'uopo ricordare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 6.3.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 6.3.3 Nella fattispecie, dalle conclusioni peritali, si evince che l'età media dell'insorgente sia situata tra i 20 ed i 24 anni, mentre che l'età minima del medesimo sarebbe di 19 anni. Di conseguenza risulterebbe impossibile che egli sia minore di 18 anni, ovverossia la data di nascita dichiarata dall'insorgente al momento della visita, che supporrebbe che egli abbia (...) anni (...) mesi e (...) giorni, non sarebbe verosimile (cfr. n. 28/11 e 30/11, pag. 11). Esaminando più in dettaglio tale perizia, le conclusioni della valutazione odontostomatologica danno unicamente atto della media dell'età (ovvero di 20,5 anni, fondata sui denti del giudizio 18, 28, 38 e 48). Tuttavia, dai risultati della tabella inerenti ai diversi metodi utilizzati per la stima dell'età precedente (cfr. n. 28/11 e 30/11, pag. 6), si possono estrapolare anche le conclusioni riguardo alle età minime per l'insorgente (di cui l'età inferiore minima è di 18,11 secondo il metodo Mincer e coll. per i denti n. 18 e n. 28), nonché le età massime (di cui l'età superiore massima è di 26,4 anni secondo il metodo Kahl e Schwarze per il dente n. 38). Per quanto attiene invece ai risultati dell'esame della tomografia sterno-clavicolare, essi danno atto di un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23,6 anni. Anche se l'esame delle articolazioni sterno-clavicolari non riporta l'età massima, tuttavia anche considerando le sole età minime e medie del predetto esame e di quello odontostomatologico, risulta come in entrambi gli esami le età minime rilevate siano superiori ai 18 anni. Di conseguenza, a differenza di quello che parrebbe indirettamente allegare l'insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 5, pag. 7 del ricorso), la perizia in questione costituisce un indizio molto forte di maggiore età dell'interessato, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dal ricorrente. Come già più volte rimarcato dallo scrivente Tribunale difatti, il fatto che il campione utilizzato non fosse riferibile alla popolazione afghana o ancora alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame odontostomatologico, risultano essere delle circostanze ininfluenti (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3; D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.3 e ulteriori rif. cit.). Altresì, dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Il rapporto non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 6.3.4 Alla luce di quanto sopra, resta quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, in casu, particolarmente concludente. 6.3.4.1 In rapporto alla copia (originale) della taskara, prodotta in fase ricorsuale dall'insorgente, si rileva come l'età e l'anno apposti nella taskara presentata, divergono da quanto egli ha riferito essere presente sull'unica taskara che avrebbe perso, ovvero "(...) anni nel (...)" rispettivamente "(...) anni nel (...)" (cfr. n. 20/10, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 9.02, pag. 9). Risulta pertanto poco credibile che egli si sarebbe potuto procurare una copia del medesimo documento perso per il tramite della madre, così come allegato nel suo ricorso e ribadito nel suo scritto del 31 gennaio 2023. Peraltro, malgrado ne avesse avuto la possibilità sia in ambito di audizione RMNA che nel suo parere al diritto di essere sentito, il richiedente non ha mai fatto accenno all'evenienza che tramite la madre stesse adempiendo degli sforzi per procurarsi la copia della sua taskara, lasciando invece sempre intendere che la sua data di nascita non potesse essere provata con un documento, essendo che l'unico di tale tipo lo avrebbe perduto (cfr. n. 20/10, p.to 1.06, pag. 3; p.to 4.03, pag. 7). Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che il predetto sia ascrivibile ad un mezzo di prova di compiacenza, ovvero inoltrato ai soli fini della causa, al quale non può essere riconosciuto alcun valore probatorio. 6.3.4.2 Proseguendo nell'analisi, anche volendo parzialmente relativizzare a favore dell'insorgente le asserzioni da lui rilasciate nel corso del verbale d'audizione RMNA circa i suoi dati personali, il suo percorso di vita o ancora in relazione ai suoi famigliari, tenendo conto del contesto dal quale egli proviene come pure del suo grado di scolarizzazione, così come proposto nel gravame dall'insorgente, vi sono tuttavia degli elementi che risultano inficiare la credibilità delle allegazioni dell'insorgente circa la verosimiglianza dell'età allegata. Invero, il ricorrente non è riuscito a spiegare in modo convincente come egli avrebbe avuto conoscenza della sua data esatta di nascita. Dapprima egli infatti l'ha riportata alla data sulla taskara, per poi invece asserire che in realtà sulla stessa vi era scritto che aveva "(...) anni nel (...) ([...])", e che egli invece la conosceva dapprima, in quanto il giorno del suo compleanno i famigliari gli regalavano qualcosa (cfr. n. 20/10, p.to 1.06, pag. 3). Senonché, successivamente il ricorrente ha modificato tale sua affermazione, sostenendo come sulla taskara vi fosse scritto che "aveva (...) anni nel (...)" (cfr. n. 20/10, p.to 9.02, pag. 9). Circostanza che però risulta ancora differire dalla copia (originale) della taskara presentata in fase ricorsuale dall'insorgente come sopra visto. Inoltre, non si segue l'affermazione della rappresentante legale, laddove ella ritiene come il ricorrente abbia dimostrato di non avere capacità di calcolo (cfr. p.to 3, pag. 5 del ricorso), per scusare il fatto che egli non avrebbe saputo indicare quanti anni e quanti mesi avrebbe avuto il giorno dell'audizione RMNA. Invero, allorché egli ha raccontato del suo viaggio d'espatrio, è stato molto preciso circa ad esempio per quanto tempo avrebbe soggiornato in B._______ o in C._______, o ancora in D._______ ed in Italia e quanto tempo avrebbe trascorso in carcere in D._______ (cfr. n. 20/10, p.to 5.02, pag. 7 seg.). Pertanto, non risulta verosimile che egli non sapesse indicare anche quanti mesi avesse al momento dell'audizione RMNA. Inoltre, visto che per il suo compleanno gli avrebbero regalato qualcosa, appare per lo meno dubbio che egli non conosca anche le date di nascita dei fratelli e della sorella che vivevano con lui in Afghanistan (cfr. n. 20/10, p.to 3.01, pag. 6), dato che ci si può attendere un trattamento analogo per questi ultimi il giorno del loro compleanno. A differenza poi di quanto riportato nel memoriale ricorsuale (cfr. p.to 4, pag. 7 del ricorso), la data di nascita registrata dalle autorità italiane non differisce soltanto nel mese, ma anche nell'anno ([...] invece che [...] secondo quello da lui dichiarato), rispetto a quanto dall'insorgente asserito in Svizzera. Il fatto poi che l'insorgente, anche nell'ambito del ricorso, non abbia colto l'occasione per spiegare in quali circostanze tale registrazione sarebbe a parer suo intervenuta, emettendo soltanto delle ipotesi riguardo alla divergenza di date ("[...] ciò potrebbe essere dovuto ad un errore di conversione, di scrittura o di lettura"), agli occhi del Tribunale risulta essere un ulteriore indizio che l'interessato abbia in realtà dichiarato delle date di nascita divergenti - senza in alcun modo spiegarle - per poter beneficiare della regolamentazione più favorevole applicabile ai minorenni. 6.3.4.3 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 6.3.1) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Conseguentemente, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 6.3.1), e come rettamente concluso dall'autorità inferiore nella decisione avversata che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). 7.2 Secondo l'art. 13 par. 1 RD III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione. Altresì, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro. 8. 8.1 Nel caso in narrativa, dagli atti risulta che l'insorgente è entrato illegalmente in Italia il (...) e gli sono state ivi rilevate le impronte dattiloscopiche il giorno seguente (cfr. n. 8/1 e 9/1). In tale Paese egli avrebbe soggiornato per (...) o (...) giorni, prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 20/10, p.to 5.02, pag. 8). Su tali presupposti, il 31 ottobre 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità competente italiana, entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 16/7). Successivamente alla richiesta di riesame da parte della Svizzera del 13 dicembre 2022 (cfr. n. 35/2), seguita ad un primo rifiuto da parte dell'Italia in data 23 novembre 2022 (cfr. n. 26/1), l'Italia ha esplicitamente accolto la stessa il 14 dicembre 2022 fondandosi pure sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 38/1). Tale procedura di riesame, rispetta i termini prescritti all'art. 5 par. 2 del Regolamento CE. Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza dell'Italia di principio data. 8.2 D'un canto l'evenienza riportata soltanto con il ricorso dall'insorgente che le autorità italiane gli avrebbero prelevato le impronte con la forza (cfr. pag. 3 del ricorso), non è atta in alcun modo a mutare la predetta conclusione, essendo osservato in merito che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). D'altro canto, tenuto conto della maggiore età del ricorrente, la presenza in Svizzera di un fratello, non è atta a rimettere in discussione detta competenza (cfr. art. 2 lett. g RD III), come ritenuto a ragione anche dalla SEM nella decisione impugnata. 9. 9.1 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 9.2 L'insorgente, nel suo gravame, considera che la situazione d'accoglienza in Italia sia del tutto cambiata e peggiorata - sia a causa dell'elevato arrivo di richiedenti l'asilo nel Paese che poiché sarebbe praticamente impossibile presentare nuove domande d'asilo - rispetto a quanto descritto dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento D-4235/2022 del 19 aprile 2022. Pertanto, a differenza di quanto concluderebbe la SEM nella decisione avversata, non vi sarebbe alcuna garanzia che al ricorrente verrebbero fornite assistenza sanitaria e materiale. 9.3 Il Tribunale, in merito all'accoglienza in Italia, ritiene per costante giurisprudenza che, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche nello stesso senso tra le altre le sentenze del Tribunale E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 4.4; D-5898/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.2). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 9.4 In proposito, anche prendendo in considerazione quanto espresso nel ricorso, il Tribunale non ritiene vi siano motivi per modificare la predetta giurisprudenza in merito al sistema d'accoglienza e di procedura d'asilo vigenti in Italia. 9.5 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 10. 10.1 Tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 10.2 Nella presente disamina, va innanzitutto rilevato come il ricorrente, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornava in Italia, spetterà innanzitutto a lui, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-3135/2022 del 21 luglio 2022) e delle prestazioni presenti su suolo italiano per i richiedenti l'asilo. Con le allegazioni generiche ricorsuali sul sistema d'accoglienza d'asilo italiano e la presunzione che se egli ritornasse in Italia, non gli verrebbero fornite assistenza materiale e sanitaria, il ricorrente non è in grado di apportare degli indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Proseguendo nell'analisi, dalla documentazione all'incarto, non si evincono neppure degli elementi tali da concludere che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. I suoi asserti resi durante la prima audizione RMNA, allorché questionato su come avrebbe trascorso il periodo passato in Italia dalla sua rappresentante legale, ha riportato di aver dovuto dormire per terra, al freddo e quando pioveva si sarebbe bagnato, nonché non avrebbero dato loro vestiti sufficienti e allorché qualcuno era malato non lo avrebbero curato; inoltre sarebbero stati messi tutti assieme, sani e malati, nonché bambini ed adulti (cfr. n. 20/10, p.to 9.01, pag. 9), non muta la predetta conclusione. Difatti, anche se determinati diritti fossero stati limitati per un breve periodo da parte delle autorità italiane - il ricorrente ha invero allegato di essere rimasto su suolo italiano per (...) o (...) giorni (cfr. n. 20/10, p.to 5.02, pag. 8) - egli non ha asserito di essersi rivolto alle autorità italiane preposte per far valere i medesimi, ciò che gli compete nel caso ritenesse che in qualche modo gli stessi venissero lesi anche in futuro (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Inoltre si rammenta all'insorgente che, non avendo presentato una domanda d'asilo in Italia, egli non ha potuto beneficiare delle prestazioni materiali del sistema d'accoglienza italiano, possibilità che invece gli si presenterà dal momento in cui depositerà una domanda d'asilo (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5893/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.3). Si rammenta altresì in merito come secondo giurisprudenza della CorteEDU, l'art. 3 CEDU non è interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese ove la sua situazione economica risulta peggiore che non nello Stato contraente che lo espelle, non è sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadini di tale Stato ed ai quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente alfine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85). Occorre infine evidenziare come, la comunicazione da parte delle autorità italiane del blocco dei trasferimenti Dublino, risulti essere un ostacolo all'allontanamento di carattere temporaneo, il quale verrà preso in debita considerazione nell'ambito delle modalità di allontanamento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 5.3 con ulteriore rif. cit.). 10.3 10.3.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.3.2 Dagli atti all'incarto risulta che all'insorgente siano state poste le diagnosi di lesione cutanea con lieve prurito, stato ansioso, insonnia (cfr. n. 13/2 e 14/2), nonché una sindrome da disadattamento (cfr. n. 22/2), per il quale egli ha beneficiato dei relativi trattamenti. Dal profilo psichiatrico, dopo due colloqui con lo specialista (cfr. n. 15/2 e 22/2), il richiedente ha riferito di sentirsi meglio e di non voler proseguire con un ulteriore colloquio psicologico (cfr. n. 22/2). Altresì il ricorrente ha beneficiato di un consulto medico per un problema odontoiatrico (cfr. n. 29/3), nonché di una visita presso il (...) dell'(...) per una transitoria riduzione dello stato di coscienza di origine iatrogena, dovuta probabilmente dall'azione farmacologica dei diversi farmaci ansiolitici ed ipnoinducenti assunti dall'insorgente (cfr. n. 33/3). Le predette problematiche, risultano state nel frattempo totalmente curate e superate. Alla luce di tali referti, pur non volendo sminuire lo stato valetudinario dell'insorgente, non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata nel caso di un suo rinvio in Italia. A tal proposito, non si segue poi l'insorgente, laddove nel gravame ravvisa una possibile violazione del predetto disposto, in quanto egli, se rinviato in Italia, verrebbe separato dal fratello, la quale vicinanza gli avrebbe arrecato dei significativi benefici dal profilo psicologico (cfr. p.to 7, pag. 8 seg. del ricorso). Difatti, seppure il medico psichiatra che lo ha incontrato ha rilevato come ciò che lo "aiuta maggiormente sembra essere la possibilità di incontrare regolarmente il fratello maggiore residente a E._______ da diversi anni, che lo sostiene e lo incoraggia, così come la possibilità di tenersi occupato durante la giornata. [...] il giovane mostra di possedere delle buone risorse, che riesce ad attivare con l'incoraggiamento del fratello, sostenuto dal desiderio/progetto di poterlo raggiungere nel prossimo futuro" (cfr. n. 22/2). Tuttavia, da tali considerazioni, non si desume in alcun modo come lo stato di salute valetudinario del ricorrente - il quale avrebbe recuperato nel frattempo un buono stato di salute anche dal profilo psicologico (cfr. n. 20/10, p.to 8.02, pag. 9; 22/2) - nel caso di un suo rientro in Italia, peggiorerebbe talmente da rappresentare per lui un pericolo di vita secondo la giurisprudenza succitata. Nel predetto Paese risulta peraltro notorio che vi siano delle strutture mediche sufficienti e comparabili a quelle presenti su suolo svizzero, e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere - una volta depositata regolare domanda d'asilo - i trattamenti medici adeguati che ancora dovesse necessitare dal suo arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.5). 10.4 10.4.1 Tra le norme imperative che possono condurre all'applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dalla disposizione precitata, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Dalla formulazione di quest'ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 11.4). 10.4.2 Ora, nel caso che ci occupa, trattandosi di una relazione tra familiari maggiorenni, essa non rientra di principio nel campo d'applicazione dell'art. 8 CEDU. Inoltre, non si può a giusto titolo ritenere, come correttamente già osservato dalla SEM nella decisione avversata, che "sia stata dimostrata l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali" (cfr. sentenza CorteEDU, A.W. Khan c. Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). In buona sostanza, ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, il ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo trasferimento pregiudichi dal beneficiarlo, da parte del fratello soggiornante in Svizzera, di un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale o psicologico. 10.5 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
11. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano essere senza oggetto.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
14. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 25 gennaio 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari