Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.3 Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente violazione del principio inquisitorio, nonché del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore avrebbe effettuato nella decisione impugnata una valutazione incompleta dei documenti prodotti a sostegno della sua minore età. Invero, la SEM non si sarebbe pronunciata su alcuni mezzi di prova. Pertanto, la decisione, a dire del ricorrente, appare insufficientemente fondata ed emessa in violazione del diritto di essere sentito. Altresì, egli ritiene che la SEM sarebbe incorsa in un in incompleto accertamento delle sue condizioni in Italia. Soprattutto, in merito alla sua possibilità di proseguire con le cure mediche non sarebbe stata concretamente valutata.
E. 4.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.2.2 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1; D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). Presupposto per l'esercizio del diritto di essere sentito risulta l'avere sufficienti conoscenze sullo svolgimento della procedura, ovvero il diritto di essere orientato adeguatamente in modo preventivo circa i processi decisionali ed i suoi fondamenti (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3; DTF 140 I 99 consid. 3.4). Fin dove tale diritto si spinga, non può essere valutato in modo generale, ma soltanto prendendo in considerazione le circostanze concrete. Decisivo risulta tuttavia se all'interessato è stato reso possibile di presentare efficacemente il proprio punto di vista (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 con riferimenti ivi citati).
E. 4.2.3 Nella fattispecie, il Tribunale ritiene anzitutto che le censure sollevate dal ricorrente circa la valutazione adempiuta dall'autorità inferiore della sua minore età, come pure in relazione alle condizioni in Italia, si confondano in realtà con il merito della vertenza, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi seguenti. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto proposto dal ricorrente nel gravame, dai considerandi in diritto del provvedimento impugnato si evince chiaramente che gli elementi portanti sulla minore età dell'insorgente, sono stati integrati e presi in considerazione dall'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 3 segg.). L'autorità di prima istanza ha esposto le ragioni che l'hanno condotta a considerare l'insorgente maggiorenne, determinandosi sugli elementi essenziali deducibili dall'incarto. All'autorità inferiore non gli si può rimproverare una valutazione incompleta dei documenti prodotti e rispettivamente una violazione del diritto d'essere sentito. Lo scritto del 30 novembre 2022 con allegata la copia della tazkira, della tessera vaccinale e del certificato di nascita (cfr. atto SEM 47/1) è infatti concomitante alla decisione della SEM (cfr. atto SEM 44/20), la quale è stata presa successivamente al parere del 15 novembre 2022 presentato dal ricorrente (cfr. atto SEM 37/5). Inoltre, l'autorità inferiore è stata invitata dal Tribunale con decisione incidentale del 15 dicembre 2022 a presentare una risposta al ricorso e ad esprimersi in merito ai precitati nuovi documenti. Al ricorrente gli è stato garantito il diritto di essere sentito esprimendosi successivamente anche in merito alle osservazioni della SEM del 20 dicembre 2022. Lo scambio scritti è poi continuato con l'inoltro di ulteriore documentazione in sede di replica. Pertanto, non si ravvisa nemmeno una violazione del diritto d'essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità inferiore.
E. 4.3 Le doglianze formali vanno così respinte e nulla osta all'esame del merito della vertenza.
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD IV). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati).
E. 6.1 Nel caso in disamina, nella sua decisione, l'autorità inferiore ha reputato inverosimile l'asserita minore età dell'insorgente. Dapprima ha rilevato come il ricorrente non abbia prodotto alcun documento suscettibile di attestare la sua identità, senonché una fotocopia di scarsa qualità della tazkira. Secondariamente la SEM ha evidenziato come il richiedente non sarebbe stato in grado rendere verosimili le dichiarazioni riguardanti i dati personali e la sua biografia, rilasciando risposte approssimative, vaghe e contraddittorie. Da ultimo, anche le conclusioni della perizia medico-legale esperita, escluderebbero in maniera chiara che egli sia minorenne. Sulla base dell'apprezzamento globale di tali elementi, l'autorità inferiore ha quindi ritenuta l'età del ricorrente superiore ai 18 anni per il seguito della sua procedura, modificando conseguentemente la data di nascita presente in SIMIC in (...).
E. 6.2 Dal canto suo, l'insorgente nel proprio memoriale ricorsuale, contesta la succitata valutazione dell'autorità inferiore. A tal proposito, in primo luogo, l'interessato osserva di essere riuscito a recuperare oltre alla copia della sua tazkira, anche la copia della tessera vaccinale e del certificato di nascita. Nonostante egli abbia trasmesso i precitati documenti alla SEM, in data 30 novembre 2022, quest'ultima non ne verrebbe fatta menzione nella decisione impugnata. Inoltre, egli osserva che i dati riportati nella tazkira sarebbero conformi alla data di nascita da lui dichiarata. Altresì, a suo dire, anche la tessera vaccinale e il certificato di nascita confermerebbero ulteriormente tali dati e meriterebbero dunque di essere adeguatamente presi in considerazione. In secondo luogo, egli avrebbe rilasciato delle allegazioni, seppur succinte, coerenti e congruenti con l'età da lui dichiarata. Riguardo poi ai risultati della perizia medico-legale esperita, egli rileva come questi, se analizzati nella loro integralità, non costituirebbero un indizio particolarmente forte di maggiore età. Invero, sarebbe possibile sovrapporre gli intervalli della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale solo molto parzialmente. Egli pertanto ritiene che la valutazione operata dall'autorità inferiore non sarebbe il frutto di un giudizio complessivo di tutti gli elementi determinanti.
E. 6.3 In sede di risposta, l'autorità intimata osserva anzitutto che i mezzi di prova sarebbero stati trasmessi dal ricorrente in concomitanza con l'emanazione della decisione, benché la domanda d'asilo del richiedente fosse di due mesi prima e che oltretutto i nuovi mezzi di prova sarebbero stati privi di qualsiasi traduzione. Oltre a ciò, la SEM fa presente che parte dei suddetti documenti sarebbero mere fotocopie, le quali potrebbero essere prodotte e modificate, senza alcun modo per verificarne l'autenticità e dall'altra dagli stessi risulterebbe una data differente da quella dichiarata dall'interessato durante la sua procedura. La data di nascita riportata in questi documenti, (...), non collimerebbe né con la data di nascita indicata sul foglio dei dati personali, né con quella indicata dallo stesso durante l'audizione PA-RMNA. Pertanto, l'autorità di prima istanza ritiene che tali documenti non sarebbero in grado di comprovare la minore età, ma al contrario aggiungerebbero ulteriori elementi di inverosimiglianza circa l'età dell'interessato.
E. 6.4 Con replica del 13 gennaio 2023, l'insorgente asserisce che i documenti sarebbe stati depositati tempestivamente e che l'autorità di prima istanza avrebbe dovuto tenerne in debita considerazioni nella sua valutazione decisionale. Inoltre, il ricorrente trasmette alla SEM ulteriore documentazione, ovvero gli originali di parte dei mezzi di prova oltre a nuovi documenti. Da tali allegati risulterebbe che egli sarebbe nato il (...) e che pertanto confermerebbero la sua minore età. A tal proposito, l'interessato ricorda come in sede di audizione egli avrebbe allegato di non conoscere precisamente il mese in cui sarebbe nato. Pertanto, le sue dichiarazioni sarebbero da considerarsi coerenti. Altresì, egli ribadisce come anche i risultati peritali, analizzati nella loro integralità, non sarebbero in grado di costituire un indizio particolarmente forte di maggiore età e come la valutazione dell'autorità inferiore non risulterebbe essere il frutto di un giudizio complessivo di tutti gli elementi determinanti.
E. 6.5 In sede di duplica, la SEM con osservazioni del 9 febbraio 2023 rileva come anche i nuovi mezzi di prova inoltrati con la replica del 13 gennaio 2023 non sarebbero in grado di comprovare la minore età dell'interessato. In particolare, osserva come il duplicato della tazkira differirebbe completamente rispetto alla tazkira precedentemente trasmessa in data 30 novembre 2022. Inoltre, tale documento risulterebbe essere stato emesso in data 19 dicembre 2022, ovvero dopo il deposito della domanda d'asilo in Svizzera e come pertanto potrebbe essere stato prodotto e modificato su richiesta e dietro pagamento da parte dell'interessato o di famigliari. In aggiunta la SEM rileva, come la data di nascita indicata - (...) - corrisponderebbe con quella della tazkira trasmessa in copia precedentemente, ma differirebbe rispetto a quella dichiarata dall'interessato durante la procedura. Mentre, in merito agli altri documenti prodotti, l'autorità intimata osserva che seppur trasmessi in originale con tanto di traduzione, non sarebbero atti a comprovare la reale età del richiedente in quanto non sarebbe possibile in alcun modo verificarne l'autenticità e la provenienza.
E. 6.6 Con triplica del 16 marzo 2023, l'insorgente segnala come il duplicato della tazkira differirebbe graficamente, trattandosi di un nuovo documento, ma non nel contenuto. A ciò si aggiungerebbe che anche gli altri documenti indicherebbero quale data di nascita il (...), risultando del tutto conferenti con l'anno da lui sempre dichiarato (...). Altresì, reitera che egli in sede di audizione avrebbe sempre specificato di non conoscere precisamente la sua data di nascita e come il foglio dei dati personali non sarebbe stato compilato da lui, in quanto analfabeta.
E. 7.1 Appare d'uopo ricordare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).
E. 7.2 Nello specifico l''autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, come pure sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Esperita l'istruttoria, l'autorità inferiore procede ad un apprezzamento globale degli elementi in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).
E. 7.3 In concreto i risultati ottenuti dai diversi metodi applicati per determinare la maggiore età del soggetto devono essere valutati, a seconda del risultato, in modo differente. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami indicati risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età resta altamente probabile. Essa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).
E. 7.4.1 Nel caso di specie, le conclusioni dell'esame dello sviluppo dentario riportano che l'età media del richiedente, basandosi sul terzo molare mandibolare, è di 17.5 anni ± 2.14 anni (secondo il metodo Mincer e coll.). Invece, per quanto attiene all'esame sterno-clavicolare, esso dà atto di un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23.6 anni con una deviazione standard di 2.6 anni (secondo il metodo Wittschieber et al.). Nel caso in questione essendo la sovrapposizione degli intervalli solo parziale, non sarebbe corretto considerare l'accertamento medico come un forte indizio a favore della maggiore età. Pertanto, il Tribunale lo considera come un indizio tra i tanti. Ciò, anche tenendo in considerazione la discussione, riportata nella perizia, in merito ad un possibile disturbo ormonale che potrebbe aver accelerate lo sviluppo osseo del ricorrente (cfr. atto SEM 29/11). Altresì, dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Il rapporto non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.
E. 7.4.2 Proseguendo con la valutazione, anche volendo parzialmente relativizzare a favore dell'insorgente le asserzioni da lui rilasciate nel corso del verbale d'audizione RMNA circa i suoi dati personali, il suo percorso di vita o ancora in relazione ai suoi famigliari, tenendo conto del contesto dal quale egli proviene come pure del suo grado di scolarizzazione, vi sono tuttavia degli elementi che risultano inficiare la credibilità delle allegazioni dell'insorgente circa la verosimiglianza dell'età allegata. In particolare, il Tribunale osserva come inizialmente sia sul foglio d'entrata che sulla procura è stata apportata la data di nascita (...) (cfr. atti SEM 3/2; 13/1). Mentre il richiedente, in sede di PA-RMNA, ha asserito di essere nato il (...) (cfr. atto SEM 25/11 p.to 1.06). Inoltre, interrogato in merito ad eventuali documenti a comprova della sua età, egli ha dichiarato di non avere nessuna prova e che la data di nascita sarebbe stata scritta soltanto nel Corano e che la sua tazkira sarebbe andata presa (cfr. atto SEM 25/11 p.to 4.4-4.7). Appare pertanto sorprendente che il ricorrente successivamente sia riuscito non solo a ritrovare la fotocopia della tazkira ma altresì a fornire diversi documenti a sostegno della sua età (certificato di nascita, certificato vaccinale). Tali mezzi di prova, come osservato anche all'autorità inferiore, oltre a non costituire dei documenti d'identità, riportano anche un'altra data di nascita ossia il (...). Sebbene la fotocopia della tazkira e il duplicato presentano la stessa data, questa differisce tuttavia significatamene con quella dichiarata dal richiedente (cfr. atto SEM 25/12 p.to 1.06). Il fatto che in Italia egli sia stato considerato minorenne non costituisce neppure un elemento a sostegno della sua età dichiarata dal momento che non risulta che su suolo italiano sia stato effettuato un esame per stabilire la sua età. Anzi, si osserva che le autorità italiane, prendendo conoscenza della perizia, seppur tardivamente hanno accettato la presa in carico dell'interessato in data 16 dicembre 2022 (cfr. atto SEM 59/1).
E. 7.5 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.1) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Conseguentemente, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata (cfr. ibidem), e come rettamente concluso dall'autorità inferiore nella decisione avversata che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene.
E. 8.1 Proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.).
E. 8.2 Secondo l'art. 13 par. 1 RD III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione. Altresì, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro.
E. 8.3 Nel caso in narrativa, dagli atti risulta che l'insorgente è entrato illegalmente in Italia il 1° luglio 2022 (cfr. atto SEM 9/1). In tale Paese egli avrebbe soggiornato per una settimana, prima di giungere in Svizzera (cfr. atto SEM 25/11, p.to 2.06). Su tali presupposti, il 6 settembre 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità competente italiana, entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. atto SEM 16/7). Non avendo l'Italia risposto entro il termine di due mesi previsto dall'art. 22 par. 1 RD III, la stessa equivale ad un'accettazione tacita della richiesta e comporta per l'Italia l'obbligo di prendere in carico il ricorrente, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (cfr. art. 22 par. 7 RD III). Tuttavia, in data 15 dicembre 2022 le autorità italiane hanno inviato un rifiuto tardivo, indicando che non consideravano l'accettazione tacita per decadenza dei termini, in quanto l'interessato era stato registrato come minorenne all'entrata illegale in Italia (cfr. atto SEM 57/1). La SEM, che nel frattempo aveva portato a termine gli accertamenti in merito all'età del ricorrente, ha risposto in data 16 dicembre 2022 che non accettava il rifiuto e ha trasmesso in allegato la perizia sull'età alle autorità italiane (cfr. atto SEM 58/1). In stessa data quest'ultime hanno inviato un'accettazione tardiva (cfr. atto SEM 59/1). A tal proposito, si osserva che la SEM, nonostante avesse già avviato la procedura di presa in carico, avrebbe potuto (e dovuto) in ogni momento, entrare nel merito della domanda d'asilo se avesse ritenuto minorenne il richiedente. Pertanto, anche su questo punto non sono riscontrabili irregolarità (cfr. sentenza del Tribunale D-4641/2021 del 1° novembre 2022 consid. 10.2).
E. 8.4 Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza dell'Italia di principio data.
E. 9 L'insorgente, nel suo gravame, rileva l'esistenza di lacune nel sistema d'accoglienza Italiano. In particolare, egli sottolinea come per i cosiddetti "Dublin-returnees", come lui, l'accesso alla procedura d'asilo sarebbe estremamente difficile, in quanto la registrazione presso le Questure richiederebbe di fornire un indirizzo di residenza e in mancanza di ciò non sarebbe possibile registrare la propria domanda d'asilo e di conseguenza si rimarrebbe in una situazione di irregolarità e senza la possibilità di accedere alle strutture d'accoglienza. Inoltre, a causa del notevole aumento delle domande d'asilo l'Italia sarebbe confrontata con considerevoli difficoltà di gestione a livello di accoglienza materiale e garanzie procedurali. Pertanto, a differenza di quanto concluderebbe la SEM nella decisione avversata, non vi sarebbe alcuna garanzia che al ricorrente verrebbero fornite assistenza sanitaria e materiale.
E. 10.1 Il Tribunale, in merito all'accoglienza in Italia, ritiene per costante giurisprudenza che, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche nello stesso senso tra le altre le sentenze del Tribunale E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 4.4; D-5898/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.2). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).
E. 10.2 In proposito, anche prendendo in considerazione quanto espresso nel ricorso, il Tribunale non ritiene vi siano motivi per modificare la predetta giurisprudenza in merito al sistema d'accoglienza e di procedura d'asilo vigenti in Italia (cfr. sentenza del Tribunale D-379/2023 del 3 febbraio 2023 consid. 9).
E. 10.3 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 11.1 Tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).
E. 11.2 Nella presente disamina, va innanzitutto rilevato come il ricorrente, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornava in Italia, spetterà innanzitutto a lui, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-3135/2022 del 21 luglio 2022) e delle prestazioni presenti su suolo italiano per i richiedenti l'asilo. Con le allegazioni generiche ricorsuali sul sistema d'accoglienza d'asilo italiano e la presunzione che se egli ritornasse in Italia, non gli verrebbero fornite assistenza materiale e sanitaria, il ricorrente non è in grado di apportare degli indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Proseguendo nell'analisi, dalla documentazione all'incarto, non si evincono neppure degli elementi tali da concludere che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Inoltre si rammenta all'insorgente che, non avendo presentato una domanda d'asilo in Italia, egli non ha potuto beneficiare delle prestazioni materiali del sistema d'accoglienza italiano, possibilità che invece gli si presenterà dal momento in cui depositerà una domanda d'asilo (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5893/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.3).
E. 11.3.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 11.3.2 Dagli atti all'incarto risulta che il ricorrente è stato visitato in data 7 luglio 2022 e in data 30 settembre 2022 per delle lesioni cutanee diffuse con prurito (cfr. atto SEM 12/2;19/2). In data 19 luglio 2022 il medico ha riscontrato (...) (cfr. atto SEM 14/2). Il giorno seguente l'interessato è stato sottoposto ad una ecografia e il 12 agosto 2022 (...) (cfr. atto SEM 15/2). Inoltre, in data 17 novembre 2022, al richiedente è stato prescritto un (...) (cfr. atto SEM 38/2). Dall'8 ottobre 2022 al 9 ottobre 2022 il richiedente è stato ricoverato per (...) (cfr. atto SEM 22/3). Mentre dal punto di vista psicologico è stata riscontrata (...) (cfr. atto SEM 20/2) e risulta che l'interessato ha potuto beneficiare di numerosi consulti psichiatrici (cfr. atti SEM 28/2; 36/2; 39/2; 40/2). Dagli atti risulta, che l'ultimo consulto di continuità risulta essere quello del 24 novembre 2022, nonostante sarebbe stata programmato un consulto di continuità in data 15 dicembre 2022. Inoltre, si evince che il ricorrente successivamente l'emanazione della decisione è stato visitato (...); dall'esame clinico non è risultato nulla di rilevante e gli è stato prescritto (...) da applicare al bisogno (cfr. atto SEM 48/2). Altresì, è stato soccorso in data 17 dicembre 2022 per un episodio(...), dalla lettera di dimissione si legge che il problema di è auto risoluto e il paziente è stato dimesso in condizioni generali buone (cfr. atto SEM 63/3).
E. 11.3.3 Alla luce di tali referti, pur non volendo sminuire lo stato valetudinario dell'insorgente, non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata nel caso di un suo rinvio in Italia. Nel predetto Paese risulta peraltro notorio che vi siano delle strutture mediche sufficienti e comparabili a quelle presenti su suolo svizzero, e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere - una volta depositata regolare domanda d'asilo - i trattamenti medici adeguati che ancora dovesse necessitare dal suo arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.5). Altresì, si osserva che prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute dell'interessata (cfr. art. 31 RD III). Ciò che peraltro, a differenza di quanto rimproverato nel gravame, è già stato fatto mediante il documento «modalità di trasferimento» (cfr. atto SEM 45/1).
E. 11.4 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 12 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).
E. 13 In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 15 dicembre 2022, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese.
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5693/2022 Sentenza del 14 aprile 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Déborah D'Aveni, Daniela Brüschweiler, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Michela Gentile, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 30 novembre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, di nazionalità afgana, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2022, presentandosi come un minore non accompagnato. Al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo nel foglio dei dati personali egli ha indicato di essere nato il (...) 2008 (cfr. atto SEM 3/2). A.b Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare che secondo la banca dati europea «EURODAC», il richiedente era già stato registrato come entrato illegalmente nello spazio Dublino il (...) luglio 2022 in Italia (B._______) (cfr. atto SEM 9/1). A.c L'8 luglio 2022 il richiedente ha sottoscritto la procura con cui ha conferito mandato alla rappresentante legale assegnatagli. Sulla stessa è stata riportata la data di nascita (...) 2008 (cfr. atto SEM 13/1). A.d In data 6 settembre 2022, la SEM ha presentato all'autorità competente italiana una domanda di presa in carico del richiedente in virtù dell'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), segnalando che erano ancora in corso degli esami di accertamento relativi all'età dello stesso (cfr. atto SEM 16/7). A.e Il 19 ottobre 2022 l'interessato è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: PA-RMNA) in presenza della sua rappresentante legale e persona di fiducia. In tale contesto, egli è stato in particolare questionato in merito all'età dichiarata, alle sue relazioni famigliari, al suo viaggio d'espatrio, al suo stato di salute, nonché circa i suoi motivi d'asilo e le eventuali circostanze che si opporrebbero ad un suo ritorno in Italia, nel qual caso quest'ultimo Stato fosse ritenuto competente per la trattazione della sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM 25/11). A.f L'autorità inferiore, in data 21 ottobre 2022, ha incaricato il "Centre universitaire romand de médecine légale" (CURML) di eseguire una perizia medico-legale al fine di determinare l'età del richiedente. Tale esame è avvenuto in data 25 ottobre 2022. Dalle conclusioni è emerso che non è possibile che l'interessato abbia meno di 18 anni (cfr. atto SEM 29/11). A.g A ciò, in data 7 novembre 2022, è seguita la mutazione nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della data di nascita dell'interessato in (...) (cfr. atto SEM 31/2). A.h Constatando che l'Italia non ha risposto entro i termini regolamentari, con comunicazione elettronica del 8 novembre 2022, la SEM ha indicato alle autorità italiane di ritenerla competente per l'esame della domanda d'asilo dell'interessato a partire dal 7 novembre 2022 (cfr. atto SEM 32/1). A.i Il 10 novembre 2022 la SEM ha informato il richiedente delle risultanze della perizia medica, ricevute in data 3 novembre 2022, concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo (cfr. atto SEM 34/2). A.j La rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni in merito al diritto di essere sentito il 15 novembre 2022, allegando quale mezzo di prova copia della tazkira dell'interessato (cfr. atto SEM 37/5). A.k Agli atti sono presenti diversi fogli di trasmissione di informazioni mediche (cosiddetti "F2"), circa lo stato di salute dell'insorgente, dei quali si dirà, per quanto necessario, nei considerandi (cfr. atti SEM 12/2; 14/2: 15/2;19/2; 20/2; 28/2; 36/2; 38/2; 39/2; 40/2; 48/2; 63/3). B. Con decisione del 30 novembre 2022, notificata il 1° dicembre 2022 (cfr. atto SEM 46/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia (cfr. atto SEM 44/20). C. Con scritto del 30 novembre 2022, il richiedente ha trasmesso alla SEM ulteriori mezzi di prova in copia, rispettivamente la sua tazkira, la sua tessera vaccinale e il suo certificato di nascita (cfr. atto SEM 47/1). D. Il 9 dicembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 dicembre 2022), l'interessato è insorto contro la decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando in limine la sospensione via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso; nel merito l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il complemento dell'istruzione. Contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. E. Il Tribunale, in data 14 dicembre 2022, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare. F. Con decisione incidentale del 15 dicembre 2022, ha accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché ha autorizzato l'interessato ad attendere l'esito della procedura ricorsuale in Svizzera. Inoltre, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso di concedere l'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso e ad esprimersi in merito ai mezzi di prova trasmessi dal ricorrente in data 30 novembre 2022. G. In data 15 dicembre 2022 le autorità italiane hanno inviato alla SEM un rifiuto tardivo, segnalando che il richiedente sarebbe stato registrato come minorenne all'entrata illegale in Italia (cfr. atto SEM 57/1). H. Con risposta del 16 dicembre 2022, la SEM ha risposto di non essere d'accordo con il rifiuto ed ha ricordato che l'Italia ha accettato tacitamente la sua competenza a far tempo dal 7 novembre 2022. Inoltre, ha trasmesso in allegato la perizia sull'età (cfr. atto SEM 58/1). I. In stessa data, le autorità italiane hanno risposto inviando un'accettazione tardiva (cfr. atto SEM 59/1). J. La SEM, con osservazioni del 20 dicembre 2022, ha presentato la sua risposta al ricorso e si è espressa in merito ai nuovi mezzi di prova. K. Con scritto del 13 gennaio 2023, l'insorgente ha replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore, allegando in originale:
- duplicato della tazkira in lingua dari (cfr. allegato n. 2);
- duplicato della tazkira in lingua inglese (cfr. allegato n. 3);
- certificato di nascita in lingua inglese (cfr. allegato n. 4);
- carta vaccinale in lingua dari (cfr. allegato n. 5 e 6);
- tessera vaccinale in lingua inglese (cfr. allegato n. 7). L. Tali documenti sono stati trasmessi dal Tribunale alla SEM con ordinanza del 18 gennaio 2023 con possibilità di esprimersi entro il 26 gennaio 2023. Il termine è stato prorogato fino al 9 febbraio 2023. M. La SEM ha inoltrato le proprie osservazioni con scritto del 9 febbraio 2023. Le stesse sono state trasmesse all'insorgente con ordinanza del 9 marzo 2023. N. Con osservazione del 16 marzo 2023 il ricorrente ha replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore del 9 febbraio 2023. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3.3 Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente violazione del principio inquisitorio, nonché del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore avrebbe effettuato nella decisione impugnata una valutazione incompleta dei documenti prodotti a sostegno della sua minore età. Invero, la SEM non si sarebbe pronunciata su alcuni mezzi di prova. Pertanto, la decisione, a dire del ricorrente, appare insufficientemente fondata ed emessa in violazione del diritto di essere sentito. Altresì, egli ritiene che la SEM sarebbe incorsa in un in incompleto accertamento delle sue condizioni in Italia. Soprattutto, in merito alla sua possibilità di proseguire con le cure mediche non sarebbe stata concretamente valutata. 4.2 4.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2.2 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1; D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). Presupposto per l'esercizio del diritto di essere sentito risulta l'avere sufficienti conoscenze sullo svolgimento della procedura, ovvero il diritto di essere orientato adeguatamente in modo preventivo circa i processi decisionali ed i suoi fondamenti (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3; DTF 140 I 99 consid. 3.4). Fin dove tale diritto si spinga, non può essere valutato in modo generale, ma soltanto prendendo in considerazione le circostanze concrete. Decisivo risulta tuttavia se all'interessato è stato reso possibile di presentare efficacemente il proprio punto di vista (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 con riferimenti ivi citati). 4.2.3 Nella fattispecie, il Tribunale ritiene anzitutto che le censure sollevate dal ricorrente circa la valutazione adempiuta dall'autorità inferiore della sua minore età, come pure in relazione alle condizioni in Italia, si confondano in realtà con il merito della vertenza, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi seguenti. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto proposto dal ricorrente nel gravame, dai considerandi in diritto del provvedimento impugnato si evince chiaramente che gli elementi portanti sulla minore età dell'insorgente, sono stati integrati e presi in considerazione dall'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 3 segg.). L'autorità di prima istanza ha esposto le ragioni che l'hanno condotta a considerare l'insorgente maggiorenne, determinandosi sugli elementi essenziali deducibili dall'incarto. All'autorità inferiore non gli si può rimproverare una valutazione incompleta dei documenti prodotti e rispettivamente una violazione del diritto d'essere sentito. Lo scritto del 30 novembre 2022 con allegata la copia della tazkira, della tessera vaccinale e del certificato di nascita (cfr. atto SEM 47/1) è infatti concomitante alla decisione della SEM (cfr. atto SEM 44/20), la quale è stata presa successivamente al parere del 15 novembre 2022 presentato dal ricorrente (cfr. atto SEM 37/5). Inoltre, l'autorità inferiore è stata invitata dal Tribunale con decisione incidentale del 15 dicembre 2022 a presentare una risposta al ricorso e ad esprimersi in merito ai precitati nuovi documenti. Al ricorrente gli è stato garantito il diritto di essere sentito esprimendosi successivamente anche in merito alle osservazioni della SEM del 20 dicembre 2022. Lo scambio scritti è poi continuato con l'inoltro di ulteriore documentazione in sede di replica. Pertanto, non si ravvisa nemmeno una violazione del diritto d'essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità inferiore. 4.3 Le doglianze formali vanno così respinte e nulla osta all'esame del merito della vertenza. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD IV). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). 6. 6.1 Nel caso in disamina, nella sua decisione, l'autorità inferiore ha reputato inverosimile l'asserita minore età dell'insorgente. Dapprima ha rilevato come il ricorrente non abbia prodotto alcun documento suscettibile di attestare la sua identità, senonché una fotocopia di scarsa qualità della tazkira. Secondariamente la SEM ha evidenziato come il richiedente non sarebbe stato in grado rendere verosimili le dichiarazioni riguardanti i dati personali e la sua biografia, rilasciando risposte approssimative, vaghe e contraddittorie. Da ultimo, anche le conclusioni della perizia medico-legale esperita, escluderebbero in maniera chiara che egli sia minorenne. Sulla base dell'apprezzamento globale di tali elementi, l'autorità inferiore ha quindi ritenuta l'età del ricorrente superiore ai 18 anni per il seguito della sua procedura, modificando conseguentemente la data di nascita presente in SIMIC in (...). 6.2 Dal canto suo, l'insorgente nel proprio memoriale ricorsuale, contesta la succitata valutazione dell'autorità inferiore. A tal proposito, in primo luogo, l'interessato osserva di essere riuscito a recuperare oltre alla copia della sua tazkira, anche la copia della tessera vaccinale e del certificato di nascita. Nonostante egli abbia trasmesso i precitati documenti alla SEM, in data 30 novembre 2022, quest'ultima non ne verrebbe fatta menzione nella decisione impugnata. Inoltre, egli osserva che i dati riportati nella tazkira sarebbero conformi alla data di nascita da lui dichiarata. Altresì, a suo dire, anche la tessera vaccinale e il certificato di nascita confermerebbero ulteriormente tali dati e meriterebbero dunque di essere adeguatamente presi in considerazione. In secondo luogo, egli avrebbe rilasciato delle allegazioni, seppur succinte, coerenti e congruenti con l'età da lui dichiarata. Riguardo poi ai risultati della perizia medico-legale esperita, egli rileva come questi, se analizzati nella loro integralità, non costituirebbero un indizio particolarmente forte di maggiore età. Invero, sarebbe possibile sovrapporre gli intervalli della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale solo molto parzialmente. Egli pertanto ritiene che la valutazione operata dall'autorità inferiore non sarebbe il frutto di un giudizio complessivo di tutti gli elementi determinanti. 6.3 In sede di risposta, l'autorità intimata osserva anzitutto che i mezzi di prova sarebbero stati trasmessi dal ricorrente in concomitanza con l'emanazione della decisione, benché la domanda d'asilo del richiedente fosse di due mesi prima e che oltretutto i nuovi mezzi di prova sarebbero stati privi di qualsiasi traduzione. Oltre a ciò, la SEM fa presente che parte dei suddetti documenti sarebbero mere fotocopie, le quali potrebbero essere prodotte e modificate, senza alcun modo per verificarne l'autenticità e dall'altra dagli stessi risulterebbe una data differente da quella dichiarata dall'interessato durante la sua procedura. La data di nascita riportata in questi documenti, (...), non collimerebbe né con la data di nascita indicata sul foglio dei dati personali, né con quella indicata dallo stesso durante l'audizione PA-RMNA. Pertanto, l'autorità di prima istanza ritiene che tali documenti non sarebbero in grado di comprovare la minore età, ma al contrario aggiungerebbero ulteriori elementi di inverosimiglianza circa l'età dell'interessato. 6.4 Con replica del 13 gennaio 2023, l'insorgente asserisce che i documenti sarebbe stati depositati tempestivamente e che l'autorità di prima istanza avrebbe dovuto tenerne in debita considerazioni nella sua valutazione decisionale. Inoltre, il ricorrente trasmette alla SEM ulteriore documentazione, ovvero gli originali di parte dei mezzi di prova oltre a nuovi documenti. Da tali allegati risulterebbe che egli sarebbe nato il (...) e che pertanto confermerebbero la sua minore età. A tal proposito, l'interessato ricorda come in sede di audizione egli avrebbe allegato di non conoscere precisamente il mese in cui sarebbe nato. Pertanto, le sue dichiarazioni sarebbero da considerarsi coerenti. Altresì, egli ribadisce come anche i risultati peritali, analizzati nella loro integralità, non sarebbero in grado di costituire un indizio particolarmente forte di maggiore età e come la valutazione dell'autorità inferiore non risulterebbe essere il frutto di un giudizio complessivo di tutti gli elementi determinanti. 6.5 In sede di duplica, la SEM con osservazioni del 9 febbraio 2023 rileva come anche i nuovi mezzi di prova inoltrati con la replica del 13 gennaio 2023 non sarebbero in grado di comprovare la minore età dell'interessato. In particolare, osserva come il duplicato della tazkira differirebbe completamente rispetto alla tazkira precedentemente trasmessa in data 30 novembre 2022. Inoltre, tale documento risulterebbe essere stato emesso in data 19 dicembre 2022, ovvero dopo il deposito della domanda d'asilo in Svizzera e come pertanto potrebbe essere stato prodotto e modificato su richiesta e dietro pagamento da parte dell'interessato o di famigliari. In aggiunta la SEM rileva, come la data di nascita indicata - (...) - corrisponderebbe con quella della tazkira trasmessa in copia precedentemente, ma differirebbe rispetto a quella dichiarata dall'interessato durante la procedura. Mentre, in merito agli altri documenti prodotti, l'autorità intimata osserva che seppur trasmessi in originale con tanto di traduzione, non sarebbero atti a comprovare la reale età del richiedente in quanto non sarebbe possibile in alcun modo verificarne l'autenticità e la provenienza. 6.6 Con triplica del 16 marzo 2023, l'insorgente segnala come il duplicato della tazkira differirebbe graficamente, trattandosi di un nuovo documento, ma non nel contenuto. A ciò si aggiungerebbe che anche gli altri documenti indicherebbero quale data di nascita il (...), risultando del tutto conferenti con l'anno da lui sempre dichiarato (...). Altresì, reitera che egli in sede di audizione avrebbe sempre specificato di non conoscere precisamente la sua data di nascita e come il foglio dei dati personali non sarebbe stato compilato da lui, in quanto analfabeta. 7. 7.1 Appare d'uopo ricordare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 7.2 Nello specifico l''autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, come pure sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Esperita l'istruttoria, l'autorità inferiore procede ad un apprezzamento globale degli elementi in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 7.3 In concreto i risultati ottenuti dai diversi metodi applicati per determinare la maggiore età del soggetto devono essere valutati, a seconda del risultato, in modo differente. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami indicati risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età resta altamente probabile. Essa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 7.4 7.4.1 Nel caso di specie, le conclusioni dell'esame dello sviluppo dentario riportano che l'età media del richiedente, basandosi sul terzo molare mandibolare, è di 17.5 anni ± 2.14 anni (secondo il metodo Mincer e coll.). Invece, per quanto attiene all'esame sterno-clavicolare, esso dà atto di un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23.6 anni con una deviazione standard di 2.6 anni (secondo il metodo Wittschieber et al.). Nel caso in questione essendo la sovrapposizione degli intervalli solo parziale, non sarebbe corretto considerare l'accertamento medico come un forte indizio a favore della maggiore età. Pertanto, il Tribunale lo considera come un indizio tra i tanti. Ciò, anche tenendo in considerazione la discussione, riportata nella perizia, in merito ad un possibile disturbo ormonale che potrebbe aver accelerate lo sviluppo osseo del ricorrente (cfr. atto SEM 29/11). Altresì, dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Il rapporto non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 7.4.2 Proseguendo con la valutazione, anche volendo parzialmente relativizzare a favore dell'insorgente le asserzioni da lui rilasciate nel corso del verbale d'audizione RMNA circa i suoi dati personali, il suo percorso di vita o ancora in relazione ai suoi famigliari, tenendo conto del contesto dal quale egli proviene come pure del suo grado di scolarizzazione, vi sono tuttavia degli elementi che risultano inficiare la credibilità delle allegazioni dell'insorgente circa la verosimiglianza dell'età allegata. In particolare, il Tribunale osserva come inizialmente sia sul foglio d'entrata che sulla procura è stata apportata la data di nascita (...) (cfr. atti SEM 3/2; 13/1). Mentre il richiedente, in sede di PA-RMNA, ha asserito di essere nato il (...) (cfr. atto SEM 25/11 p.to 1.06). Inoltre, interrogato in merito ad eventuali documenti a comprova della sua età, egli ha dichiarato di non avere nessuna prova e che la data di nascita sarebbe stata scritta soltanto nel Corano e che la sua tazkira sarebbe andata presa (cfr. atto SEM 25/11 p.to 4.4-4.7). Appare pertanto sorprendente che il ricorrente successivamente sia riuscito non solo a ritrovare la fotocopia della tazkira ma altresì a fornire diversi documenti a sostegno della sua età (certificato di nascita, certificato vaccinale). Tali mezzi di prova, come osservato anche all'autorità inferiore, oltre a non costituire dei documenti d'identità, riportano anche un'altra data di nascita ossia il (...). Sebbene la fotocopia della tazkira e il duplicato presentano la stessa data, questa differisce tuttavia significatamene con quella dichiarata dal richiedente (cfr. atto SEM 25/12 p.to 1.06). Il fatto che in Italia egli sia stato considerato minorenne non costituisce neppure un elemento a sostegno della sua età dichiarata dal momento che non risulta che su suolo italiano sia stato effettuato un esame per stabilire la sua età. Anzi, si osserva che le autorità italiane, prendendo conoscenza della perizia, seppur tardivamente hanno accettato la presa in carico dell'interessato in data 16 dicembre 2022 (cfr. atto SEM 59/1). 7.5 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.1) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Conseguentemente, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata (cfr. ibidem), e come rettamente concluso dall'autorità inferiore nella decisione avversata che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene. 8. 8.1 Proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). 8.2 Secondo l'art. 13 par. 1 RD III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione. Altresì, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro. 8.3 Nel caso in narrativa, dagli atti risulta che l'insorgente è entrato illegalmente in Italia il 1° luglio 2022 (cfr. atto SEM 9/1). In tale Paese egli avrebbe soggiornato per una settimana, prima di giungere in Svizzera (cfr. atto SEM 25/11, p.to 2.06). Su tali presupposti, il 6 settembre 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità competente italiana, entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. atto SEM 16/7). Non avendo l'Italia risposto entro il termine di due mesi previsto dall'art. 22 par. 1 RD III, la stessa equivale ad un'accettazione tacita della richiesta e comporta per l'Italia l'obbligo di prendere in carico il ricorrente, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (cfr. art. 22 par. 7 RD III). Tuttavia, in data 15 dicembre 2022 le autorità italiane hanno inviato un rifiuto tardivo, indicando che non consideravano l'accettazione tacita per decadenza dei termini, in quanto l'interessato era stato registrato come minorenne all'entrata illegale in Italia (cfr. atto SEM 57/1). La SEM, che nel frattempo aveva portato a termine gli accertamenti in merito all'età del ricorrente, ha risposto in data 16 dicembre 2022 che non accettava il rifiuto e ha trasmesso in allegato la perizia sull'età alle autorità italiane (cfr. atto SEM 58/1). In stessa data quest'ultime hanno inviato un'accettazione tardiva (cfr. atto SEM 59/1). A tal proposito, si osserva che la SEM, nonostante avesse già avviato la procedura di presa in carico, avrebbe potuto (e dovuto) in ogni momento, entrare nel merito della domanda d'asilo se avesse ritenuto minorenne il richiedente. Pertanto, anche su questo punto non sono riscontrabili irregolarità (cfr. sentenza del Tribunale D-4641/2021 del 1° novembre 2022 consid. 10.2). 8.4 Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza dell'Italia di principio data.
9. L'insorgente, nel suo gravame, rileva l'esistenza di lacune nel sistema d'accoglienza Italiano. In particolare, egli sottolinea come per i cosiddetti "Dublin-returnees", come lui, l'accesso alla procedura d'asilo sarebbe estremamente difficile, in quanto la registrazione presso le Questure richiederebbe di fornire un indirizzo di residenza e in mancanza di ciò non sarebbe possibile registrare la propria domanda d'asilo e di conseguenza si rimarrebbe in una situazione di irregolarità e senza la possibilità di accedere alle strutture d'accoglienza. Inoltre, a causa del notevole aumento delle domande d'asilo l'Italia sarebbe confrontata con considerevoli difficoltà di gestione a livello di accoglienza materiale e garanzie procedurali. Pertanto, a differenza di quanto concluderebbe la SEM nella decisione avversata, non vi sarebbe alcuna garanzia che al ricorrente verrebbero fornite assistenza sanitaria e materiale. 10. 10.1 Il Tribunale, in merito all'accoglienza in Italia, ritiene per costante giurisprudenza che, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche nello stesso senso tra le altre le sentenze del Tribunale E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 4.4; D-5898/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.2). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 10.2 In proposito, anche prendendo in considerazione quanto espresso nel ricorso, il Tribunale non ritiene vi siano motivi per modificare la predetta giurisprudenza in merito al sistema d'accoglienza e di procedura d'asilo vigenti in Italia (cfr. sentenza del Tribunale D-379/2023 del 3 febbraio 2023 consid. 9). 10.3 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 11. 11.1 Tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 11.2 Nella presente disamina, va innanzitutto rilevato come il ricorrente, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornava in Italia, spetterà innanzitutto a lui, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-3135/2022 del 21 luglio 2022) e delle prestazioni presenti su suolo italiano per i richiedenti l'asilo. Con le allegazioni generiche ricorsuali sul sistema d'accoglienza d'asilo italiano e la presunzione che se egli ritornasse in Italia, non gli verrebbero fornite assistenza materiale e sanitaria, il ricorrente non è in grado di apportare degli indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Proseguendo nell'analisi, dalla documentazione all'incarto, non si evincono neppure degli elementi tali da concludere che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Inoltre si rammenta all'insorgente che, non avendo presentato una domanda d'asilo in Italia, egli non ha potuto beneficiare delle prestazioni materiali del sistema d'accoglienza italiano, possibilità che invece gli si presenterà dal momento in cui depositerà una domanda d'asilo (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5893/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.3). 11.3 11.3.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 11.3.2 Dagli atti all'incarto risulta che il ricorrente è stato visitato in data 7 luglio 2022 e in data 30 settembre 2022 per delle lesioni cutanee diffuse con prurito (cfr. atto SEM 12/2;19/2). In data 19 luglio 2022 il medico ha riscontrato (...) (cfr. atto SEM 14/2). Il giorno seguente l'interessato è stato sottoposto ad una ecografia e il 12 agosto 2022 (...) (cfr. atto SEM 15/2). Inoltre, in data 17 novembre 2022, al richiedente è stato prescritto un (...) (cfr. atto SEM 38/2). Dall'8 ottobre 2022 al 9 ottobre 2022 il richiedente è stato ricoverato per (...) (cfr. atto SEM 22/3). Mentre dal punto di vista psicologico è stata riscontrata (...) (cfr. atto SEM 20/2) e risulta che l'interessato ha potuto beneficiare di numerosi consulti psichiatrici (cfr. atti SEM 28/2; 36/2; 39/2; 40/2). Dagli atti risulta, che l'ultimo consulto di continuità risulta essere quello del 24 novembre 2022, nonostante sarebbe stata programmato un consulto di continuità in data 15 dicembre 2022. Inoltre, si evince che il ricorrente successivamente l'emanazione della decisione è stato visitato (...); dall'esame clinico non è risultato nulla di rilevante e gli è stato prescritto (...) da applicare al bisogno (cfr. atto SEM 48/2). Altresì, è stato soccorso in data 17 dicembre 2022 per un episodio(...), dalla lettera di dimissione si legge che il problema di è auto risoluto e il paziente è stato dimesso in condizioni generali buone (cfr. atto SEM 63/3). 11.3.3 Alla luce di tali referti, pur non volendo sminuire lo stato valetudinario dell'insorgente, non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata nel caso di un suo rinvio in Italia. Nel predetto Paese risulta peraltro notorio che vi siano delle strutture mediche sufficienti e comparabili a quelle presenti su suolo svizzero, e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere - una volta depositata regolare domanda d'asilo - i trattamenti medici adeguati che ancora dovesse necessitare dal suo arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.5). Altresì, si osserva che prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute dell'interessata (cfr. art. 31 RD III). Ciò che peraltro, a differenza di quanto rimproverato nel gravame, è già stato fatto mediante il documento «modalità di trasferimento» (cfr. atto SEM 45/1). 11.4 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
12. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).
13. In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 15 dicembre 2022, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese.
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione: