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D-4641/2021

D-4641/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-01 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino afgano di etnia hazara, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 24 luglio 2021 pretendendosi minorenne. A.b Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente l'asilo aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Grecia e in Slovenia rispettivamente il 28 maggio 2019 ed il 22 luglio 2021. A.c Il 17 agosto 2021 il richiedente asilo è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale l'autorità inferiore gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera (cfr. atto SEM [...]- 17/11). Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato il richiedente della possibile competenza della Slovenia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) - concedendogli contestualmente il diritto di essere sentito in merito - e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'interessato ha espresso la sua volontà di non tornare in Slovenia. A.d In seguito alla pretesa minore età del richiedente, il 19 agosto 2021 la SEM ha incaricato il Centro (...) dello svolgimento di una perizia per determinare l'età del richiedente l'asilo. Le risultanze della medesima, inoltrate all'autorità di prima istanza il 16 settembre 2021 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) svolti il (...) agosto 2021, hanno stabilito che l'età probabile di A._______ sarebbe situata tra 20 e 24 anni, mentre l'età minima sarebbe di 18.05 anni. Di conseguenza non sarebbe possibile che egli sarebbe minorenne e potrebbe essere esclusa la data di nascita dichiarata (ovvero il [...]; cfr. atto SEM 23/14). A.e Il 22 settembre 2021 la SEM ha informato il richiedente delle risultanze della perizia medica del 16 settembre 2021 concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure alla modifica prevista dei dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). A.f Il 23 settembre 2021 la SEM ha concesso alla rappresentante legale una proroga fino al 28 settembre 2021 per l'inoltro del parere al diritto di essere sentito. A.g Il medesimo giorno, la suddetta autorità ha inoltrato alle competenti autorità slovene una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Alla richiesta è stata allegata la perizia medica. A.h La rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni in merito al diritto di essere sentito il 28 settembre 2021. A.i Le autorità slovene, il 4 ottobre 2021, hanno accolto la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. B. Con decisione dell'11 ottobre 2021, notificata il 15 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 37/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Slovenia. C. Il 22 ottobre 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 25 ottobre 2021) il richiedente è insorto contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando, anzitutto la restituzione (recte concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso e la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione; in via principale, l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D. Con misure supercautelari del 25 ottobre 2021 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

E. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che il richiedente non avesse reso verosimile la sua asserita minore età. Egli non avrebbe, infatti, fornito alcun documento di identità e non sarebbe stato in grado di dare riferimenti temporali né elementi che permetterebbero di rendere verosimile la data di nascita dichiarata. A ciò si aggiungerebbero i risultati dell'esame medico al quale il richiedente sarebbe stato sottoposto il (...) agosto 2021. I risultati della perizia indicherebbero invero che la sua età probabile sarebbe tra i 20 e i 24 anni, mentre la sua età minima sarebbe di 18.05 anni. Pertanto, si potrebbe escludere la sua data di nascita dichiarata, ovvero il (...). Per quanto riguarda il valore probatorio della perizia, la SEM ha rilevato che conformemente alla giurisprudenza del Tribunale, i risultati avrebbero un indizio molto forte di maggiore età, trattandosi di uno scenario che vede una delle due età minime inferiore alla soglia dei 18 anni. I risultati peritali permetterebbero inoltre di effettuare un'analisi della verosimiglianza della data di nascita dichiarata. Dagli stessi si potrebbe escludere che egli avrebbe avuto (...) al momento della perizia e che fosse stato minorenne. Considerati gli elementi summenzionati, il richiedente sarebbe pertanto stato ritenuto maggiorenne per il seguito della procedura. In risposta a quanto espresso dall'interessato nell'ambito del diritto di essere sentito, la SEM ha rilevato che a riguardo della metodologia applicata dalla perizia, i dati da utilizzare nell'ambito dell'accrescimento clavicolare sarebbero quelli della clavicola che avrebbe raggiunto la fase di sviluppo più avanzata. Secondo il concetto dell'età minima, non sarebbe pertinente fare la media dei dati osservati per le due clavicole, perché la persona non potrebbe essere più giovane dell'età minima definita dalla fase raggiunta dalla clavicola, che ha raggiunto lo stadio più avanzato. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dal richiedente, oltreché dell'accettazione alla sua ripresa in carico - la competenza della Slovenia per la trattazione della domanda d'asilo. Accettando la richiesta, le autorità slovene avrebbero dunque riconosciuto l'analisi della SEM in merito alla sua maggiore età. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto che il desiderio dell'interessato di rimanere in Svizzera non influenzerebbe la determinazione dello Stato membro competente. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che in Slovenia - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione) nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. Conseguentemente, non vi sussisterebbero elementi concreti che indicherebbero che la Slovenia non rispetterebbe i suoi obblighi internazionali e che le procedure di asilo e di allontanamento non sarebbero attuate correttamente. In caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe così partire dal presupposto che il richiedente non sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non sarebbe rinviato nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero, altresì, motivi che imporrebbero di esaminare la domanda d'asilo in Svizzera in applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) non sarebbe neppure giustificata nella fattispecie. Egli non avrebbe, infatti, problemi di salute. La SEM non è dunque entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente.

E. 5.2 Con la sua impugnativa, l'insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore, in particolare per quanto riguarda l'età. Le incoerenze ritenute dalla SEM rispetto alla data di nascita dichiarata, risulterebbero segnatamente confutate dalla lettura degli atti. La valutazione dell'autorità inferiore non sarebbe accurata, il ricorrente sarebbe infatti analfabeta, avrebbe spiegato in diverse occasioni di non conoscere il calendario gregoriano ed un suo amico avrebbe compilato il foglio dei dati personali. L'insorgente sarebbe poi stato molto coerente durante l'audizione nel rispondere senza esitazioni alle numerose domande dell'autorità di prime cure. La SEM avrebbe dunque interpretato solo gli elementi a sfavore della minore età, senza tenere conto di quelli preponderanti a favore della stessa. Il ricorrente avrebbe poi dichiarato che in Slovenia sarebbe stato collocato in un centro per minori ed il documento sloveno fornito riporterebbe la data di nascita del (...) - pur essendo leggermente diversa da quella corretta e ribadita - ciò che costituirebbe un indizio a supporto della minore età. L'autorità inferiore non avrebbe neppure chiesto alcuna informazione alle autorità slovene. La valutazione dell'età parrebbe fondarsi effettivamente solo sull'esito della perizia. L'insorgente confuta poi l'esito della perizia per diversi motivi. Innanzitutto, la radiografia della mano sinistra fornirebbe un'età minima tra i 16.1 anni secondo degli studi più recenti e i 19 anni secondo gli studi meno recenti. Su questo punto non sarebbe comprensibile il motivo per il quale dovrebbe far stato la valutazione più sfavorevole al minore. Dall'altro lato, l'esito della perizia non costituirebbe un indizio forte in favore della maggiore età, già per la circostanza che vi sarebbero due età minime tra loro chiaramente divergenti tra l'esame dei denti (18.5 anni) e l'esame delle articolazioni sterno clavicolari (17.6 anni). Le ultime due stime non parrebbero poi facilmente sovrapponibili. Per quanto riguarda la valutazione dell'accrescimento clavicolare, risulterebbe esserci stato un cambiamento sul piano metodologico poiché si sarebbe preso come riferimento il lato con il maggior accrescimento e non l'età basata sulla media dei due lati. Ciò sarebbe pure in contrasto con i principi alla base dello schema di valutazione dentaria dove sarebbero presi quali riferimenti i dati inferiore, conformemente alla logica "in dubio pro puer". L'età minima secondo la perizia, di 18.05 anni, sarebbe appena superiore alla maggiore età. Qualora si fosse tenuto conto del dato inferiore di accrescimento clavicolare, il risultato sarebbe considerevolmente inferiore e l'età minima al di sotto della soglia dei 18 anni. I campioni statistici di riferimento corrisponderebbero a campioni di popolazione molto diversi da quelli d'appartenenza dell'interessato, ciò che costituirebbe un ulteriore elemento a sfavore del presunto minore. L'autorità inferiore, non avrebbe dunque potuto escludere che il ricorrente fosse minorenne. Il ricorrente solleva poi un'anomalia procedurale nella richiesta di ripresa in carico trasmessa alla Slovenia già il 23 settembre 2021, ossia prima della modifica dei dati SIMIC - avvenuta il 28 settembre 2021 dopo l'inoltro del diritto di essere sentito - e quindi prima che l'insorgente fosse considerato "maggiorenne". La SEM non avrebbe informato le autorità slovene che la procedura di valutazione dell'età era ancora pendente. Sarebbe da chiedersi, dunque, se l'autorità inferiore non avrebbe dovuto attendere il 28 settembre 2021 per trasmettere la richiesta alle autorità slovene. Una richiesta posteriore al 26 settembre 2021 avrebbe tuttavia oltrepassato il termine di due mesi per la presentazione della domanda, con conseguente passaggio della competenza per l'esame della domanda d'asilo alla Svizzera. L'insorgente rileva in seguito che la SEM non avrebbe approfondito la questione dei maltrattamenti subiti in Grecia, Macedonia e Croazia. Nel corso del colloquio di notifica della decisione impugnata il ricorrente avrebbe informato la rappresentante legale di essere stato picchiato anche dalle autorità slovene e di essere stato respinto in Croazia. Le condizioni di vita dei richiedenti l'asilo in Slovenia sarebbero poi da tempo oggetto di analisi e forti critiche da parte di numerosi organismi internazionali. Diversi rapporti avrebbero evidenziato che in molti casi le autorità di polizia non avrebbero accolto le richieste di asilo ed avrebbero respinto i migranti in Croazia. In tali condizioni, il ricorrente rischierebbe, altresì, un rinvio in Afghanistan. Omettendo di approfondire in modo sufficiente la questione dei respingimenti in Slovenia e le condizioni dei richiedenti l'asilo in tale Paese e l'età del ricorrente, la SEM avrebbe violato il diritto federale e il suo obbligo di stabilire in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti in virtù dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi.

E. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

E. 6.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018).

E. 7.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/ 2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 7.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Le stesse hanno, infatti, portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. 3.150).

E. 7.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 5.4, E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1 Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1).

E. 7.4 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. supra consid. 5.1-5.4 e riferimenti citati).

E. 7.5 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono, invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

E. 7.6 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF, RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e art. 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. sentenza del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.7; per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5-6; DTF 122 V 157).

E. 8.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultata un'età minima di 18.5 anni, mentre dalla tomografia sterno clavicolare è risultata un'età minima di 17.6 anni (cfr. atto 21/10 pag. 4). Per questo motivo, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2) e contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente in sede ricorsuale, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongono o meno. Dalla panoramica dentaria è risultato un intervallo che si situa tra i 18.5 anni ed i 22.4 anni, con un'età media di 20.5 anni. D'altro canto l'esame sterno clavicolare riporta unicamente l'età minima - come detto 17.6 anni - e l'età media, ovvero di 21.7 anni. Quand'anche tale esame non riporti l'età massima, anche considerate l'età minima e l'età media, contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale, risulta chiaramente che tale intervallo si sovrappone con l'intervallo dell'esame odontostomatologico (18.5-22.4 anni). Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Per quanto concerne la radiografia della mano sinistra, dalla quale risulterebbero due differenti età minime a seconda degli studi utilizzati, vi è modo di rilevare tale esame non permette di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Di conseguenza, non appare esserci stato alcun pregiudizio nei confronti del ricorrente. Infine, per ciò che riguarda l'età minima ritenuta nell'esame sterno clavicolare, per evitare ripetizioni, si rinvia alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore. Il Tribunale rileva altresì a titolo abbondanziale che quand'anche si volesse considerare la clavicola che ha raggiunto lo stadio di sviluppo meno avanzato (e dunque ritenere lo stadio 3a invece del 3b), i risultati della perizia costituirebbero comunque un forte indizio di maggiore età. Infatti si sarebbe sempre confrontati con un'età minima superiore ai 18 anni (18.5 anni per l'esame odontostomatologico) ed un'età minima inferiore ai 18 anni, ovvero tra i 16.4 e i 17.5 anni, con un'età media di 19 anni ed una deviazione standard di 1.1 anni (cfr. sentenze del Tribunale D-3975/2021 del 13 settembre 2021 consid. 8.4.1 e E-2241/2021 del 30 giugno 2021 consid. 8.5.1), mentre i due intervalli anche in questo caso si sovrapporrebbero.

E. 8.2 Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è, infatti, contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.

E. 8.3 È altresì vero che l'insorgente non ha depositato alcun documento atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Del resto, anche le affermazioni in merito alla sua data di nascita così come al percorso scolastico non risultano sufficientemente dettagliate e a tratti contraddittorie. Il ricorrente ha fornito tre date di nascita in due calendari diversi. Sul foglio dei dati personali egli ha indicato il (...), mentre le guardie di confine hanno trascritto il (...) ed infine nell'ambito della prima audizione RMNA ha riferito la data del (...) (nel calendario persiano, ciò che corrisponde al [...] nel calendario gregoriano). Interrogato in merito alle incongruenze in corso di audizione, l'insorgente ha risposto di non conoscere il calendario gregoriano e di avere dunque copiato sul foglio dei dati personali la data riportata dai documenti sloveni (cfr. atto SEM 17/11, pag. 3). Reso attento al fatto che il documento sloveno consegnato riporterebbe il (...) egli ha reiterato di non conoscere le date del calendario gregoriano. Tale spiegazione non appare convincente poiché non giustifica le due diverse date fornite. Dall'altra parte, non risulta comprensibile il motivo per il quale, non conoscendo il calendario gregoriano egli abbia scritto la sua data di nascita in questo calendario, invece di indicarla nel calendario persiano da lui conosciuto come avrebbe fatto in Grecia ed in Slovenia (cfr. atto SEM 17/11, pag. 3). Altresì, singolari risultano pure le allegazioni in merito alle età dei fratelli: il ricorrente ha saputo, infatti, riferire l'età di ognuno di loro - grazie allo zio che gliele avrebbe insegnate - senza tuttavia conoscere alcun anno di nascita o averle riportate in alcun documento (cfr. atto SEM 17/11, pag. 6). Ed inoltre, il fatto che egli abbia dichiarato di aver copiato la data dai documenti sloveni è in netta contraddizione con le asserzioni fatte alla SEM poco dopo, quando ha dichiarato di essere analfabeta e che il foglio dei dati personali l'avrebbe compilato un amico (cfr. atto SEM 17/11, pag. 3 e 5). Tale affermazione risulta poco credibile anche perché è in contrasto al fatto che sia stata crociata la casella con la menzione "rempli par le requérant" (cfr. atto SEM 3/3) e al fatto che sia stato rilevato che il ricorrente viaggiava solo (cfr. atto SEM 2/1). In seguito, poco sostanziate risultano anche le allegazioni del ricorrente in merito alla, presunta, mancata scolarizzazione. Invero, egli ha laconicamente asserito che non sarebbe potuto andare a scuola perché il padre non glielo avrebbe permesso e avrebbe voluto che lo aiutasse come venditore nel negozio di alimentari (cfr. atto SEM 17/11, pag. 5). Infine, risultano pure contradditorie le dichiarazioni dell'insorgente in merito alle lingue conosciute. In sede di audizione egli ha riferito di non conoscere altre lingue oltre al (...). Mentre dal verbale delle guardie di confine risulta che egli capisce e parla anche l'inglese (cfr. atto SEM 1/13).

E. 8.4 In seguito, vi è modo pure di rilevare che il fatto che il ricorrente in Slovenia sia stato considerato minorenne e collocato in un centro per minori non costituisce un indizio a favore dell'asserita minore età. Invero, non vi sono informazioni quanto ad una perizia o analisi effettuata dalle autorità slovene in merito.

E. 8.5 In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza ha ritenuto che l'interessato non sia riuscito a rendere verosimile di essere minorenne al momento della registrazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, non risulta esserci spazio per un'applicazione del principio "in dubio pro puer" citato in sede ricorsuale (cfr. a questo proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 e relativi riferimenti).

E. 9.1 Chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Slovenia competente per l'analisi della domanda.

E. 9.2 Prima di applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 9.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 9.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 9.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

E. 10.1 Nel caso in rassegna, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra lett. A.g e A.i), la competenza della Slovenia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data.

E. 10.2 Per ciò che è della richiesta effettuata dalla SEM alle autorità slovene, ancor prima di aver formalmente cambiato la data di nascita del ricorrente vi è modo di rilevare quanto segue. Il termine di due mesi per presentare una richiesta di ripresa in carico veniva a scadere il 26 settembre 2021 (art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III). Inizialmente, la SEM aveva concesso fino al 24 settembre 2021 al ricorrente per prendere posizione in merito alla minore età. Tale termine è stato però prorogato, su richiesta della rappresentante legale, fino al 28 settembre 2021 (cfr. atto SEM 29/1). Di conseguenza, non si poteva pretendere che l'autorità inferiore non salvaguardasse il termine per presentare la domanda di ripresa in carico e diventasse dunque automaticamente competente per l'esame della domanda d'asilo, in attesa del diritto di essere sentito. Invero, la SEM avrebbe sempre potuto (e dovuto), in un secondo tempo, entrare nel merito della domanda d'asilo se avesse ritenuto minorenne il richiedente. Di conseguenza, su questo punto non sono riscontrabili irregolarità.

E. 11.1 Occorre ora determinare se la SEM è incorsa in un accertamento incompleto dei fatti determinanti quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, come censurato dall'insorgente in sede ricorsuale. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe mancato di approfondire gli allegati maltrattamenti e i respingimenti tra Slovenia, Croazia, Macedonia e Grecia.

E. 11.2 Nel caso in disamina, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali i respingimenti (illegali) dell'insorgente fungono da discriminante si esaurisce nella questione di sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III).

E. 11.3 Anzitutto per ciò che è dei presunti maltrattamenti e respingimenti effettuati dalle autorità croate, macedoni e greche, gli stessi non risultano giuridicamente rilevanti nella fattispecie in quanto non sono oggetto della presente procedura, trattandosi di un trasferimento verso la Slovenia. Di conseguenza la SEM non aveva ad accertare nulla su questo punto.

E. 11.4 In seguito, per quanto riguarda i presunti respingimenti illegali e maltrattamenti da parte delle autorità slovene, vi è modo di ritenere che al momento dell'emissione della decisione impugnata, dall'incarto la situazione risultava sufficientemente acclarata. Invero, nel corso dell'audizione il ricorrente ha potuto esprimersi in merito e riferire i motivi per i quali non vorrebbe fare ritorno in Slovenia. Di conseguenza, non risulta chiaro quali ulteriori approfondimenti avrebbe dovuto intraprendere la SEM, dal momento che l'insorgente ha sollevato soltanto in sede ricorsuale il fatto che sia stato maltrattato dalle autorità slovene e che sia stato respinto in Croazia (cfr. atto SEM 17/11, pag. 10). Tali dichiarazioni non risultano per di più né dettagliate né circostanziate.

E. 11.5 Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Slovenia nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio.

E. 12.1 Passando ora all'analisi della procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III).

E. 12.2 La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva accoglienza; fra le tante, sentenza del Tribunale F-663/2020 del 18 febbraio 2020).

E. 12.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

E. 12.4 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva anzitutto, che le dichiarazioni circa le minacce ricevute dall'insorgente di respingimento in Croazia se non avesse richiesto protezione non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza testé enucleata. Egli infatti, ha avuto accesso alla procedura d'asilo. Parimenti, neppure dal rapporto di Refugee Rights Europe denominato "Push-backs and Rights Violations at Europe's Borders", allegato al ricorso, né dagli altri rapporti di organismi internazionali richiamati in sede ricorsuale, è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione. Gli stessi affrontano infatti la cosiddetta problematica dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la Croazia, impedendo loro di depositare una domanda d'asilo e le conseguenti violazioni dei loro diritti umani. Ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Slovenia, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo. Per il resto, anche prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame dal ricorrente, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia esporrebbe effettivamente il ricorrente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza (cfr. tra le altre D-5884/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 10.2). Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando l'insorgente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.

E. 12.5 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 13.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 13.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari, e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4).

E. 13.3 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 14.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. Egli non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.

E. 14.2 In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, la decisione risulta essere sostenibile e conforme ai principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. supra consid. 11.2).

E. 14.3 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

E. 14.4 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Slovenia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III.

E. 15 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 16 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata.

E. 17 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 25 ottobre 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 18 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di restituzione (recte concessione) dell'effetto sospensivo, così come di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.

E. 19 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4641/2021 Sentenza del 1° novembre 2021 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Simon Thurnheer, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Michela Gentile, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 ottobre 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino afgano di etnia hazara, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 24 luglio 2021 pretendendosi minorenne. A.b Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente l'asilo aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Grecia e in Slovenia rispettivamente il 28 maggio 2019 ed il 22 luglio 2021. A.c Il 17 agosto 2021 il richiedente asilo è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale l'autorità inferiore gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera (cfr. atto SEM [...]- 17/11). Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato il richiedente della possibile competenza della Slovenia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) - concedendogli contestualmente il diritto di essere sentito in merito - e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'interessato ha espresso la sua volontà di non tornare in Slovenia. A.d In seguito alla pretesa minore età del richiedente, il 19 agosto 2021 la SEM ha incaricato il Centro (...) dello svolgimento di una perizia per determinare l'età del richiedente l'asilo. Le risultanze della medesima, inoltrate all'autorità di prima istanza il 16 settembre 2021 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) svolti il (...) agosto 2021, hanno stabilito che l'età probabile di A._______ sarebbe situata tra 20 e 24 anni, mentre l'età minima sarebbe di 18.05 anni. Di conseguenza non sarebbe possibile che egli sarebbe minorenne e potrebbe essere esclusa la data di nascita dichiarata (ovvero il [...]; cfr. atto SEM 23/14). A.e Il 22 settembre 2021 la SEM ha informato il richiedente delle risultanze della perizia medica del 16 settembre 2021 concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure alla modifica prevista dei dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). A.f Il 23 settembre 2021 la SEM ha concesso alla rappresentante legale una proroga fino al 28 settembre 2021 per l'inoltro del parere al diritto di essere sentito. A.g Il medesimo giorno, la suddetta autorità ha inoltrato alle competenti autorità slovene una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Alla richiesta è stata allegata la perizia medica. A.h La rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni in merito al diritto di essere sentito il 28 settembre 2021. A.i Le autorità slovene, il 4 ottobre 2021, hanno accolto la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. B. Con decisione dell'11 ottobre 2021, notificata il 15 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 37/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Slovenia. C. Il 22 ottobre 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 25 ottobre 2021) il richiedente è insorto contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando, anzitutto la restituzione (recte concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso e la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione; in via principale, l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D. Con misure supercautelari del 25 ottobre 2021 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che il richiedente non avesse reso verosimile la sua asserita minore età. Egli non avrebbe, infatti, fornito alcun documento di identità e non sarebbe stato in grado di dare riferimenti temporali né elementi che permetterebbero di rendere verosimile la data di nascita dichiarata. A ciò si aggiungerebbero i risultati dell'esame medico al quale il richiedente sarebbe stato sottoposto il (...) agosto 2021. I risultati della perizia indicherebbero invero che la sua età probabile sarebbe tra i 20 e i 24 anni, mentre la sua età minima sarebbe di 18.05 anni. Pertanto, si potrebbe escludere la sua data di nascita dichiarata, ovvero il (...). Per quanto riguarda il valore probatorio della perizia, la SEM ha rilevato che conformemente alla giurisprudenza del Tribunale, i risultati avrebbero un indizio molto forte di maggiore età, trattandosi di uno scenario che vede una delle due età minime inferiore alla soglia dei 18 anni. I risultati peritali permetterebbero inoltre di effettuare un'analisi della verosimiglianza della data di nascita dichiarata. Dagli stessi si potrebbe escludere che egli avrebbe avuto (...) al momento della perizia e che fosse stato minorenne. Considerati gli elementi summenzionati, il richiedente sarebbe pertanto stato ritenuto maggiorenne per il seguito della procedura. In risposta a quanto espresso dall'interessato nell'ambito del diritto di essere sentito, la SEM ha rilevato che a riguardo della metodologia applicata dalla perizia, i dati da utilizzare nell'ambito dell'accrescimento clavicolare sarebbero quelli della clavicola che avrebbe raggiunto la fase di sviluppo più avanzata. Secondo il concetto dell'età minima, non sarebbe pertinente fare la media dei dati osservati per le due clavicole, perché la persona non potrebbe essere più giovane dell'età minima definita dalla fase raggiunta dalla clavicola, che ha raggiunto lo stadio più avanzato. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dal richiedente, oltreché dell'accettazione alla sua ripresa in carico - la competenza della Slovenia per la trattazione della domanda d'asilo. Accettando la richiesta, le autorità slovene avrebbero dunque riconosciuto l'analisi della SEM in merito alla sua maggiore età. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto che il desiderio dell'interessato di rimanere in Svizzera non influenzerebbe la determinazione dello Stato membro competente. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che in Slovenia - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione) nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. Conseguentemente, non vi sussisterebbero elementi concreti che indicherebbero che la Slovenia non rispetterebbe i suoi obblighi internazionali e che le procedure di asilo e di allontanamento non sarebbero attuate correttamente. In caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe così partire dal presupposto che il richiedente non sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non sarebbe rinviato nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero, altresì, motivi che imporrebbero di esaminare la domanda d'asilo in Svizzera in applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) non sarebbe neppure giustificata nella fattispecie. Egli non avrebbe, infatti, problemi di salute. La SEM non è dunque entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente. 5.2 Con la sua impugnativa, l'insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore, in particolare per quanto riguarda l'età. Le incoerenze ritenute dalla SEM rispetto alla data di nascita dichiarata, risulterebbero segnatamente confutate dalla lettura degli atti. La valutazione dell'autorità inferiore non sarebbe accurata, il ricorrente sarebbe infatti analfabeta, avrebbe spiegato in diverse occasioni di non conoscere il calendario gregoriano ed un suo amico avrebbe compilato il foglio dei dati personali. L'insorgente sarebbe poi stato molto coerente durante l'audizione nel rispondere senza esitazioni alle numerose domande dell'autorità di prime cure. La SEM avrebbe dunque interpretato solo gli elementi a sfavore della minore età, senza tenere conto di quelli preponderanti a favore della stessa. Il ricorrente avrebbe poi dichiarato che in Slovenia sarebbe stato collocato in un centro per minori ed il documento sloveno fornito riporterebbe la data di nascita del (...) - pur essendo leggermente diversa da quella corretta e ribadita - ciò che costituirebbe un indizio a supporto della minore età. L'autorità inferiore non avrebbe neppure chiesto alcuna informazione alle autorità slovene. La valutazione dell'età parrebbe fondarsi effettivamente solo sull'esito della perizia. L'insorgente confuta poi l'esito della perizia per diversi motivi. Innanzitutto, la radiografia della mano sinistra fornirebbe un'età minima tra i 16.1 anni secondo degli studi più recenti e i 19 anni secondo gli studi meno recenti. Su questo punto non sarebbe comprensibile il motivo per il quale dovrebbe far stato la valutazione più sfavorevole al minore. Dall'altro lato, l'esito della perizia non costituirebbe un indizio forte in favore della maggiore età, già per la circostanza che vi sarebbero due età minime tra loro chiaramente divergenti tra l'esame dei denti (18.5 anni) e l'esame delle articolazioni sterno clavicolari (17.6 anni). Le ultime due stime non parrebbero poi facilmente sovrapponibili. Per quanto riguarda la valutazione dell'accrescimento clavicolare, risulterebbe esserci stato un cambiamento sul piano metodologico poiché si sarebbe preso come riferimento il lato con il maggior accrescimento e non l'età basata sulla media dei due lati. Ciò sarebbe pure in contrasto con i principi alla base dello schema di valutazione dentaria dove sarebbero presi quali riferimenti i dati inferiore, conformemente alla logica "in dubio pro puer". L'età minima secondo la perizia, di 18.05 anni, sarebbe appena superiore alla maggiore età. Qualora si fosse tenuto conto del dato inferiore di accrescimento clavicolare, il risultato sarebbe considerevolmente inferiore e l'età minima al di sotto della soglia dei 18 anni. I campioni statistici di riferimento corrisponderebbero a campioni di popolazione molto diversi da quelli d'appartenenza dell'interessato, ciò che costituirebbe un ulteriore elemento a sfavore del presunto minore. L'autorità inferiore, non avrebbe dunque potuto escludere che il ricorrente fosse minorenne. Il ricorrente solleva poi un'anomalia procedurale nella richiesta di ripresa in carico trasmessa alla Slovenia già il 23 settembre 2021, ossia prima della modifica dei dati SIMIC - avvenuta il 28 settembre 2021 dopo l'inoltro del diritto di essere sentito - e quindi prima che l'insorgente fosse considerato "maggiorenne". La SEM non avrebbe informato le autorità slovene che la procedura di valutazione dell'età era ancora pendente. Sarebbe da chiedersi, dunque, se l'autorità inferiore non avrebbe dovuto attendere il 28 settembre 2021 per trasmettere la richiesta alle autorità slovene. Una richiesta posteriore al 26 settembre 2021 avrebbe tuttavia oltrepassato il termine di due mesi per la presentazione della domanda, con conseguente passaggio della competenza per l'esame della domanda d'asilo alla Svizzera. L'insorgente rileva in seguito che la SEM non avrebbe approfondito la questione dei maltrattamenti subiti in Grecia, Macedonia e Croazia. Nel corso del colloquio di notifica della decisione impugnata il ricorrente avrebbe informato la rappresentante legale di essere stato picchiato anche dalle autorità slovene e di essere stato respinto in Croazia. Le condizioni di vita dei richiedenti l'asilo in Slovenia sarebbero poi da tempo oggetto di analisi e forti critiche da parte di numerosi organismi internazionali. Diversi rapporti avrebbero evidenziato che in molti casi le autorità di polizia non avrebbero accolto le richieste di asilo ed avrebbero respinto i migranti in Croazia. In tali condizioni, il ricorrente rischierebbe, altresì, un rinvio in Afghanistan. Omettendo di approfondire in modo sufficiente la questione dei respingimenti in Slovenia e le condizioni dei richiedenti l'asilo in tale Paese e l'età del ricorrente, la SEM avrebbe violato il diritto federale e il suo obbligo di stabilire in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti in virtù dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 6.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018). 7. 7.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/ 2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 7.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Le stesse hanno, infatti, portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. 3.150). 7.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 5.4, E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1 Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1). 7.4 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. supra consid. 5.1-5.4 e riferimenti citati). 7.5 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono, invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 7.6 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF, RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e art. 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. sentenza del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.7; per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5-6; DTF 122 V 157). 8. 8.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultata un'età minima di 18.5 anni, mentre dalla tomografia sterno clavicolare è risultata un'età minima di 17.6 anni (cfr. atto 21/10 pag. 4). Per questo motivo, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2) e contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente in sede ricorsuale, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongono o meno. Dalla panoramica dentaria è risultato un intervallo che si situa tra i 18.5 anni ed i 22.4 anni, con un'età media di 20.5 anni. D'altro canto l'esame sterno clavicolare riporta unicamente l'età minima - come detto 17.6 anni - e l'età media, ovvero di 21.7 anni. Quand'anche tale esame non riporti l'età massima, anche considerate l'età minima e l'età media, contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale, risulta chiaramente che tale intervallo si sovrappone con l'intervallo dell'esame odontostomatologico (18.5-22.4 anni). Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Per quanto concerne la radiografia della mano sinistra, dalla quale risulterebbero due differenti età minime a seconda degli studi utilizzati, vi è modo di rilevare tale esame non permette di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Di conseguenza, non appare esserci stato alcun pregiudizio nei confronti del ricorrente. Infine, per ciò che riguarda l'età minima ritenuta nell'esame sterno clavicolare, per evitare ripetizioni, si rinvia alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore. Il Tribunale rileva altresì a titolo abbondanziale che quand'anche si volesse considerare la clavicola che ha raggiunto lo stadio di sviluppo meno avanzato (e dunque ritenere lo stadio 3a invece del 3b), i risultati della perizia costituirebbero comunque un forte indizio di maggiore età. Infatti si sarebbe sempre confrontati con un'età minima superiore ai 18 anni (18.5 anni per l'esame odontostomatologico) ed un'età minima inferiore ai 18 anni, ovvero tra i 16.4 e i 17.5 anni, con un'età media di 19 anni ed una deviazione standard di 1.1 anni (cfr. sentenze del Tribunale D-3975/2021 del 13 settembre 2021 consid. 8.4.1 e E-2241/2021 del 30 giugno 2021 consid. 8.5.1), mentre i due intervalli anche in questo caso si sovrapporrebbero. 8.2 Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è, infatti, contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 8.3 È altresì vero che l'insorgente non ha depositato alcun documento atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Del resto, anche le affermazioni in merito alla sua data di nascita così come al percorso scolastico non risultano sufficientemente dettagliate e a tratti contraddittorie. Il ricorrente ha fornito tre date di nascita in due calendari diversi. Sul foglio dei dati personali egli ha indicato il (...), mentre le guardie di confine hanno trascritto il (...) ed infine nell'ambito della prima audizione RMNA ha riferito la data del (...) (nel calendario persiano, ciò che corrisponde al [...] nel calendario gregoriano). Interrogato in merito alle incongruenze in corso di audizione, l'insorgente ha risposto di non conoscere il calendario gregoriano e di avere dunque copiato sul foglio dei dati personali la data riportata dai documenti sloveni (cfr. atto SEM 17/11, pag. 3). Reso attento al fatto che il documento sloveno consegnato riporterebbe il (...) egli ha reiterato di non conoscere le date del calendario gregoriano. Tale spiegazione non appare convincente poiché non giustifica le due diverse date fornite. Dall'altra parte, non risulta comprensibile il motivo per il quale, non conoscendo il calendario gregoriano egli abbia scritto la sua data di nascita in questo calendario, invece di indicarla nel calendario persiano da lui conosciuto come avrebbe fatto in Grecia ed in Slovenia (cfr. atto SEM 17/11, pag. 3). Altresì, singolari risultano pure le allegazioni in merito alle età dei fratelli: il ricorrente ha saputo, infatti, riferire l'età di ognuno di loro - grazie allo zio che gliele avrebbe insegnate - senza tuttavia conoscere alcun anno di nascita o averle riportate in alcun documento (cfr. atto SEM 17/11, pag. 6). Ed inoltre, il fatto che egli abbia dichiarato di aver copiato la data dai documenti sloveni è in netta contraddizione con le asserzioni fatte alla SEM poco dopo, quando ha dichiarato di essere analfabeta e che il foglio dei dati personali l'avrebbe compilato un amico (cfr. atto SEM 17/11, pag. 3 e 5). Tale affermazione risulta poco credibile anche perché è in contrasto al fatto che sia stata crociata la casella con la menzione "rempli par le requérant" (cfr. atto SEM 3/3) e al fatto che sia stato rilevato che il ricorrente viaggiava solo (cfr. atto SEM 2/1). In seguito, poco sostanziate risultano anche le allegazioni del ricorrente in merito alla, presunta, mancata scolarizzazione. Invero, egli ha laconicamente asserito che non sarebbe potuto andare a scuola perché il padre non glielo avrebbe permesso e avrebbe voluto che lo aiutasse come venditore nel negozio di alimentari (cfr. atto SEM 17/11, pag. 5). Infine, risultano pure contradditorie le dichiarazioni dell'insorgente in merito alle lingue conosciute. In sede di audizione egli ha riferito di non conoscere altre lingue oltre al (...). Mentre dal verbale delle guardie di confine risulta che egli capisce e parla anche l'inglese (cfr. atto SEM 1/13). 8.4 In seguito, vi è modo pure di rilevare che il fatto che il ricorrente in Slovenia sia stato considerato minorenne e collocato in un centro per minori non costituisce un indizio a favore dell'asserita minore età. Invero, non vi sono informazioni quanto ad una perizia o analisi effettuata dalle autorità slovene in merito. 8.5 In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza ha ritenuto che l'interessato non sia riuscito a rendere verosimile di essere minorenne al momento della registrazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, non risulta esserci spazio per un'applicazione del principio "in dubio pro puer" citato in sede ricorsuale (cfr. a questo proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 e relativi riferimenti). 9. 9.1 Chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Slovenia competente per l'analisi della domanda. 9.2 Prima di applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 9.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 9.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 9.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 10. 10.1 Nel caso in rassegna, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra lett. A.g e A.i), la competenza della Slovenia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. 10.2 Per ciò che è della richiesta effettuata dalla SEM alle autorità slovene, ancor prima di aver formalmente cambiato la data di nascita del ricorrente vi è modo di rilevare quanto segue. Il termine di due mesi per presentare una richiesta di ripresa in carico veniva a scadere il 26 settembre 2021 (art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III). Inizialmente, la SEM aveva concesso fino al 24 settembre 2021 al ricorrente per prendere posizione in merito alla minore età. Tale termine è stato però prorogato, su richiesta della rappresentante legale, fino al 28 settembre 2021 (cfr. atto SEM 29/1). Di conseguenza, non si poteva pretendere che l'autorità inferiore non salvaguardasse il termine per presentare la domanda di ripresa in carico e diventasse dunque automaticamente competente per l'esame della domanda d'asilo, in attesa del diritto di essere sentito. Invero, la SEM avrebbe sempre potuto (e dovuto), in un secondo tempo, entrare nel merito della domanda d'asilo se avesse ritenuto minorenne il richiedente. Di conseguenza, su questo punto non sono riscontrabili irregolarità. 11. 11.1 Occorre ora determinare se la SEM è incorsa in un accertamento incompleto dei fatti determinanti quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, come censurato dall'insorgente in sede ricorsuale. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe mancato di approfondire gli allegati maltrattamenti e i respingimenti tra Slovenia, Croazia, Macedonia e Grecia. 11.2 Nel caso in disamina, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali i respingimenti (illegali) dell'insorgente fungono da discriminante si esaurisce nella questione di sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). 11.3 Anzitutto per ciò che è dei presunti maltrattamenti e respingimenti effettuati dalle autorità croate, macedoni e greche, gli stessi non risultano giuridicamente rilevanti nella fattispecie in quanto non sono oggetto della presente procedura, trattandosi di un trasferimento verso la Slovenia. Di conseguenza la SEM non aveva ad accertare nulla su questo punto. 11.4 In seguito, per quanto riguarda i presunti respingimenti illegali e maltrattamenti da parte delle autorità slovene, vi è modo di ritenere che al momento dell'emissione della decisione impugnata, dall'incarto la situazione risultava sufficientemente acclarata. Invero, nel corso dell'audizione il ricorrente ha potuto esprimersi in merito e riferire i motivi per i quali non vorrebbe fare ritorno in Slovenia. Di conseguenza, non risulta chiaro quali ulteriori approfondimenti avrebbe dovuto intraprendere la SEM, dal momento che l'insorgente ha sollevato soltanto in sede ricorsuale il fatto che sia stato maltrattato dalle autorità slovene e che sia stato respinto in Croazia (cfr. atto SEM 17/11, pag. 10). Tali dichiarazioni non risultano per di più né dettagliate né circostanziate. 11.5 Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Slovenia nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio. 12. 12.1 Passando ora all'analisi della procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). 12.2 La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva accoglienza; fra le tante, sentenza del Tribunale F-663/2020 del 18 febbraio 2020). 12.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 12.4 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva anzitutto, che le dichiarazioni circa le minacce ricevute dall'insorgente di respingimento in Croazia se non avesse richiesto protezione non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza testé enucleata. Egli infatti, ha avuto accesso alla procedura d'asilo. Parimenti, neppure dal rapporto di Refugee Rights Europe denominato "Push-backs and Rights Violations at Europe's Borders", allegato al ricorso, né dagli altri rapporti di organismi internazionali richiamati in sede ricorsuale, è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione. Gli stessi affrontano infatti la cosiddetta problematica dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la Croazia, impedendo loro di depositare una domanda d'asilo e le conseguenti violazioni dei loro diritti umani. Ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Slovenia, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo. Per il resto, anche prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame dal ricorrente, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia esporrebbe effettivamente il ricorrente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza (cfr. tra le altre D-5884/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 10.2). Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando l'insorgente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. 12.5 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 13. 13.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 13.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari, e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4). 13.3 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 14. 14.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. Egli non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. 14.2 In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, la decisione risulta essere sostenibile e conforme ai principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. supra consid. 11.2). 14.3 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. 14.4 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Slovenia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III.

15. Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

16. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata.

17. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 25 ottobre 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

18. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di restituzione (recte concessione) dell'effetto sospensivo, così come di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.

19. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: