opencaselaw.ch

D-637/2022

D-637/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-22 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L’interessato, asserito cittadino afghano, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2021, dichiarandosi minorenne, nato il (…) (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]

n. [{…}]-2/2). B. Le successive indagini svolte dalla SEM l’8 novembre 2021, hanno per- messo di accertare che, secondo la banca dati europea “EURODAC”, il richiedente asilo aveva già depositato delle domande d’asilo pregresse: la prima in D._______ il (…) e la seconda in Austria il (…) (cfr. atti SEM n. 8/2 e 9/1). Altresì, dal rapporto stilato dalle (…) del (…), si evince come al mo- mento del controllo l’interessato fosse in possesso di una tessera per asi- lanti austriaca a nome di C._______, e data di nascita del (…) (cfr. atto SEM n. 11/14). C. Il (…) dicembre 2021, il richiedente l’asilo è stato sentito nell’ambito di un verbale inerente la prima audizione per richiedenti minorenni non accom- pagnati (cfr. atto SEM n. 21/12; di seguito anche verbale RMNA). Segna- tamente, nell’ambito dello stesso gli è stata offerta la possibilità di essere sentito circa l’asserita minore età (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06 segg., pag. 3 segg.), osservando come essendo l’interessato stato sottoposto ad una perizia medica per stabilire la stessa, fino al ricevimento del relativo rapporto peritale egli sarebbe stato trattato quale minorenne (cfr. atto SEM

n. 21/12, p.to 9.01, pag. 12). Questionato anche in relazione all’eventuale competenza della D._______ o dell’Austria per lo svolgimento della sua procedura d’asilo ed allontanamento, l’interessato ha in particolare osser- vato di opporsi ad un suo rinvio in Austria, in quanto vorrebbe rimanere in Svizzera e nel primo Paese rilascerebbero i documenti soltanto dopo quat- tro o cinque anni, ma lui avrebbe bisogno di lavorare per poter ripagare il debito contratto per il suo viaggio (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 8.01 seg., pag. 11 seg.). D. Con rapporto peritale datato 22 dicembre 2021, il (…) ha presentato, su richiesta della SEM del 7 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 15/2), le sue con- clusioni circa gli esami medici svolti il (…) dicembre 2021 tendenti alla de- terminazione dell’età dell’interessato (cfr. atto SEM n. 23/11).

D-637/2022 Pagina 3 E. Il 30 dicembre 2021, il rappresentante legale dell’interessato ha inoltrato il suo parere al diritto di essere sentito sull’età accordatogli dall’autorità infe- riore il 30 dicembre 2021 (cfr. atti SEM n. 26/3 e 28/3). Successivamente, il 31 dicembre 2021, la SEM ha provveduto alla modifica della data di na- scita dell’interessato nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), registrandola al (…) (cfr. atto SEM n. 29/2). F. F.a In data 31 dicembre 2021, l’autorità elvetica competente ha presentato alla sua omologa austriaca (cfr. atti SEM n. 31/6, 32/1 e 33/1), rispettiva- mente e separatamente a quella (…) (cfr. atti SEM n. 34/6, 35/1 e 36/1), una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de- terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit- tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regola- mento Dublino III). Nelle stesse, l’autorità svizzera preposta ha segnata- mente indicato le ragioni per le quali ritenesse l’interessato maggiorenne, includendo nell’invio anche il rapporto medico-peritale inerente l’età. F.b L’Austria, il (…), ha risposto negativamente alla domanda di ripresa in carico del richiedente, indicando come sarebbe ancora in attesa di una ri- sposta da parte della D._______ ad un’analoga richiesta di ripresa in ca- rico. Inoltre le autorità austriache hanno osservato come l’interessato avrebbe presentato domanda d’asilo in Austria il (…) quale minore non ac- compagnato, con le generalità di C._______, nato il (…), non sarebbero stati svolti passi procedurali – in particolare non sarebbe stato condotto un esame atto ad accertarne la sua età – in quanto risulterebbe scomparso dall’(…) (cfr. atto SEM n. 37/2). F.c Dal canto suo, anche la D._______, il (…), ha inviato una risposta ne- gativa alla Svizzera, indicando l’Austria quale Stato membro tutt’ora com- petente, conseguentemente al loro rifiuto in data (…) della domanda di ri- presa in carico da parte delle autorità austriache (cfr. atto SEM n. 41/1). Ha inoltre segnatamente riportato come in D._______ il richiedente sarebbe conosciuto con le generalità di E._______, nato il (…).

D-637/2022 Pagina 4 G. G.a Con domanda datata (…), l’autorità elvetica competente, ha richiesto all’omologa autorità austriaca, il riesame ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 set- tembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determi- nazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regola- mento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gen- naio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE), del loro rifiuto; sollecitando nuovamente quest’ultima a riprendere in carico l’in- teressato (cfr. atti SEM n. 42/2, 43/1 e 44/1). G.b Il (…), l’autorità austriaca ha accettato la ripresa in carico del mede- simo ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 45/2). H. Con decisione del 1° febbraio 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 48/1), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l’allontanamento (recte: trasferimento) dell’interessato dalla Svizzera verso l’Austria, nonché l’ese- cuzione del precitato provvedimento. La SEM ha inoltre tolto l’effetto so- spensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. I. L’interessato, con ricorso del 9 febbraio 2022 (cfr. risultanze processuali) è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) av- verso la succitata decisione della SEM, postulando, in limine, la sospen- sione dell’esecuzione del provvedimento impugnato in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, egli ha con- cluso all’annullamento della decisione impugnata, che venga considerato quale minorenne non accompagnato e la sua data di nascita sia ricono- sciuta come da egli dichiarato, di conseguenza esaminando la sua do- manda d’asilo in Svizzera; nonché che gli atti di causa siano restituiti alla SEM per completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle sue alle- gazioni. Contestualmente il medesimo ha presentato un’istanza di conces- sione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

D-637/2022 Pagina 5 J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.01 segg.; pag. 8 segg.). Tali circostanze, aumentano ancora maggior- mente i dubbi circa la verosimiglianza degli asserti dell’insorgente riguardo alla minore età asserita. Per di più, l’evenienza che la data di nascita regi- strata sia in D._______(del […]; cfr. atto SEM n. 41/1) che in

D-637/2022 Pagina 13 Austria (del […]; cfr. atti SEM n. 37/2 e 45/2), sia dissimile con quella affer- mata dall’insorgente in corso di procedura di prima istanza e tra loro siano pure differenti, al contrario di quanto sostenuto implicitamente dal ricor- rente nel gravame (cfr. p.to VI, pag. 11 seg.), in realtà risulta essere un ulteriore elemento a sostegno dell’inverosimiglianza della minore età alle- gata dal medesimo nella presente procedura. Oltracciò, l’autorità inferiore appare aver proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determi- nanti per giungere ad una valutazione in merito all’età dell’insorgente – esaminando e ponderando tutti gli elementi presenti all’incarto – ponendo segnatamente a quest’ultimo dei quesiti puntuali e precisi durante l’audi- zione RMNA, come pure concedendogli un diritto di essere sentito speci- fico circa l’età asserita. È basandosi sulle informazioni raccolte, ed a se- guito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, che l’au- torità inferiore ha quindi concluso circa la maggiore età dell’insorgente.

E. 4.1 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto data la competenza dell’Austria per condurre il seguito della procedura d’asilo del ricorrente. In secondo luogo la SEM ha osservato come l’inte- ressato non sia stato in grado di rendere verosimile la sua allegata minore età. Ciò in quanto egli non avrebbe consegnato alcun documento compro- vante la sua identità; avrebbe rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie in merito sia alla sua data di nascita, alla sua età nonché in relazione alla sua rete famigliare; ed altresì la perizia medica esperita escluderebbe che egli sia minorenne, come pure che avrebbe meno di (…) anni, ponendo quale età minima quella di 19 anni. Neppure le allegazioni presentate con il parere al diritto di essere sentito dall’interessato, non giustificherebbero

D-637/2022 Pagina 6 le incoerenze rilevate né renderebbero credibile la minore età asserita. Per- tanto, la SEM ha concluso alla maggiore età dell’insorgente, negando quindi nel suo caso l’applicazione delle disposizioni del Regolamento Dublino III relative i minorenni. Proseguendo nell’analisi, l’autorità inferiore ha constatato come le dichiarazioni dell’interessato non sarebbero neppure atte a confutare la competenza dell’Austria per condurre il seguito della sua procedura. In un passo successivo, l’autorità di prima istanza ha inoltre escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU (RS 0.101) o all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o ancora in violazione del principio del divieto di respingimento. Infine la SEM ha negato l’esistenza di motivi che imporrebbero alla Svizzera l’applica- zione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Rego- lamento Dublino III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

E. 4.2 Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, il ricorrente censura le conclusioni della SEM. In un primo tempo, egli av- versa la valutazione espressa nella decisione querelata circa l’inverosimi- glianza della sua minore età. Esaminando in dettaglio la perizia medica esperita, a mente dell’interessato sorprenderebbe difatti come l’autorità in- feriore abbia considerato nella sua decisione solamente le conclusioni con- tenute nell’ultima pagina del rapporto peritale, deprivando di qualsiasi va- lore l’esito dell’esame dentale. Questo, senza poi offrire alcuna spiega- zione del calcolo che avrebbe portato ai dati riportati nelle conclusioni della perizia, che sarebbero a loro volta difformi dagli esiti dei singoli esami ef- fettuati, e soprattutto senza alcuna spiegazione circa il fatto che nella de- terminazione dell’età minima si sia assunta quella risultante dalla sola TAC delle articolazioni sterno-clavicolari, trascurando invece le età minime alle quali si giungerebbe nell’esame odontostomatologico (per i denti 18 e 28, ad un età minima di 14,22 anni; mentre che quella dei denti 38 e 48 si situerebbe a 14,83 anni). Secondo tali dati, seguendo la giurisprudenza del Tribunale resa in merito, gli intervalli della possibile età del ricorrente risul- tante dai due esami succitati, non sarebbero sovrapponibili; ed inoltre il rapporto peritale non sarebbe accompagnato da una spiegazione medica plausibile delle conclusioni a cui giunge. Con la conseguenza che a tale perizia, non potrebbe essere assegnato che un valore probatorio scarso. A ciò si aggiungerebbe che, anche solo nel caso di dubbio in merito all’età del ricorrente, l’interesse superiore del minore imporrebbe che gli debbano essere riconosciute tutte le tutele previste per i minori, nel rispetto dell’art. 3

D-637/2022 Pagina 7 CDF. In un secondo tempo, il ricorrente contesta puntualmente gli altri ele- menti d’inverosimiglianza in merito all’età dichiarata presenti nella deci- sione avversata, ritenendo come gli stessi non permetterebbero di esclu- dere la credibilità della minore età da lui allegata. Proseguendo, l’insor- gente chiede inoltre al Tribunale di vagliare anche la competenza dell’Austria nella trattazione della domanda d’asilo dell’insorgente. Invero, dagli scambi intervenuti tra la SEM e le omologhe autorità austriache e (…), parrebbe limpida una certa confusione nell’applicazione delle regole procedurali, in quanto la presentazione di molteplici e contemporanee do- mande di ripresa in carica – come sarebbe avvenuto in specie il medesimo giorno ed a distanza temporale molto ravvicinata – non sarebbe conforme con il Regolamento Dublino III, il quale prevedrebbe invece, in situazioni di necessità, di trasmettere delle richieste d’informazioni agli altri Stati. Inoltre l’autorità inferiore nelle richieste di ripresa in carico, malgrado abbia alle- gato il rapporto peritale sull’età, ne avrebbe citato soltanto le conclusioni generali, senza tuttavia specificare che l’esame odontostomatologico avrebbe fornito un risultato difforme da quello della TAC delle articolazioni sterno-clavicolari. Il tutto, in un contesto nel quale parrebbe che la ragione per cui le autorità (…) abbiano declinato la propria competenza in favore dell’Austria, risiederebbe nella circostanza che entrambi gli Stati conveni- vano nel considerare l’interessato quale richiedente l’asilo minorenne non accompagnato.

E. 5.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento.

E. 5.2.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in que- stione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.2.2 Nel succitato contesto, qualora la questione della minore età dell’in- teressato sia oggetto di disputa, si necessita dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale

D-637/2022 Pagina 8 (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell’ambito della determinazione dello Stato re- sponsabile per l’esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell’ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). Nella sentenza precitata, il Tribunale ha in particolare ritenuto come, per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l’onere della prova deri- vante da un’applicazione analogica dell’art. 8 del Codice civile svizzero del

E. 5.2.3 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell’età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull’ap- proccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radio- grafia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L’esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha rag- giunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt’ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno-clavicolare e con l’analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un’anamnesi dell’interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell’età. La tomografia sterno-clavicolare e l’esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo. Qua- lora entrambe le investigazioni indichino un’età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori so- vrapponibili, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è in- vece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a

D-637/2022 Pagina 9 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno- clavicolare e dell’esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. citati).

E. 5.2.4 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità pre- poste si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L’elemento determinante per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia. Gli accertamenti medici volti a determinare l’età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell’art. 49 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273), applicabile su rimando dell’art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove. Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l’affidabilità (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7).

E. 5.2.5 Ora, nella presente disamina, dall’esame odontostomatologico è ri- sultata quale conclusione un’età media di 17,3 anni; ed analizzando più in dettaglio la tabella presentata secondo i differenti metodi di stima dell’età per i denti n. 18, 28, 38 e 48 (cfr. atto SEM n. 23/11, pag. 6 ) – unici denti utilizzati per la determinazione dell’età dell’insorgente nell’esame medico esperito – si riportano le età minime (di cui l’età inferiore è di 12,1 anni secondo il metodo Kahl e Shwarze per il dente n. 18) e le età massime (di cui l’età superiore massima è di 19,77 anni per i denti 38 e 48 secondo il metodo Mincer e coll.); mentre che dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un’età minima di 19 anni ed un’età media di 23,6 anni (cfr. atto SEM n. 23/11, pag. 9). Per questo motivo, conformemente alla giurispru- denza (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), ed a quanto anche riportato dall’insorgente nel gravame, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongano o meno. L’esame odon- tostomatologico riporta tuttavia quale conclusione unicamente l’età media di 17,3 anni, dalla quale non è possibile dedurre alcun intervallo d’età. Tut- tavia, osservando più in dettaglio i risultati dei diversi denti presi in esame, si può estrapolare, come sopra considerato, un’età minima inferiore di 12,1 anni (per il dente 18) ed un’età massima di 19,77 anni (per i denti 38 e 48).

D-637/2022 Pagina 10 D’altro canto, l’esame sterno-clavicolare riporta unicamente l’età minima di 19 anni, e l’età media di 23,6 anni. Quand’anche tale esame non riporti l’età massima, anche considerate l’età minima e l’età media, contrariamente alle conclusioni a cui giunge l’insorgente nel suo gravame, risulta come tale intervallo (19–23,6 anni) si sovrapponga all’intervallo dell’esame odonto- stomatologico sopra considerato (12,1–19,77 anni). Se si seguissero tali risultati, in applicazione della giurisprudenza succitata, la perizia costitui- rebbe un forte indizio di maggiore età, per il che risulterebbe essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; anche a titolo esemplificativo nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4641/2021 del 1° novembre 2021 con- sid. 8.1). Tuttavia, non essendo le conclusioni dell’esame odontostomatol- gico sopra riportate che unicamente in parte (soltanto per quanto attiene l’età media di 17,3 anni) contenute nel rapporto peritale, nonché come ri- tiene a ragione l’insorgente nel suo ricorso, in assenza di una plausibile spiegazione medica per le conclusioni discrepanti alle quali sono giunti gli esperti nel rapporto medico – d’un canto l’esame odontostomatolgico ri- tiene come la probabilità che il ricorrente abbia superato il diciottesimo anno di età sia debole, mentre che nelle conclusioni peritali si è escluso che il ricorrente abbia meno di 18 anni e la sua età minima sarebbe di 19 anni d’età, quindi fondandosi unicamente sui riscontri dell’esame della TAC delle articolazioni sterno-clavicolari, in assenza però di spiegazioni al ri- guardo – il Tribunale ritiene come, nel caso dell’insorgente, il rapporto pe- ritale rappresenti unicamente un indizio molto debole di maggiore età dell’insorgente.

E. 5.2.6 A fronte di ciò, occorre quindi esaminare se dagli ulteriori indizi pre- senti all’incarto, si possa giungere o meno ad escludere la verosimiglianza della minore età dell’insorgente, in conformità con i principi giurispruden- ziali succitati.

E. 5.2.6.1 Il Tribunale concorda con la conclusione dell’autorità inferiore, al- lorché ha ritenuto che il ricorrente nel corso della procedura di prima istanza, abbia fornito delle indicazioni anagrafiche e biografiche nel loro complesso incoerenti e contraddittorie, che possono essere soltanto in parte relativizzate a fronte dell’asserito vissuto di sofferenza dell’insorgente in patria e durante il viaggio, come pure a causa della sua scarsa scolariz- zazione e dimestichezza con il sistema delle date ed il funzionamento del calendario, così come proposto nel gravame dal ricorrente. Quandanche possa difatti essere verosimile che una persona proveniente da tale conte- sto culturale e con una scolarizzazione precaria, non conosca la sua data di nascita esatta e che non sappia convertire correttamente le date

D-637/2022 Pagina 11 espresse nel calendario afghano in quello gregoriano; tuttavia le motiva- zioni testé enunciate del ricorrente, vengono di fatto smentite dai suoi me- desimi asserti. In primo luogo, si denota come non convincano le risposte fornite dall’insorgente circa le modalità con le quali egli avrebbe appreso la sua data di nascita. Invero se d’un canto egli ha riferito di essere venuto a conoscenza della sua data di nascita tramite la madre circa (…) mesi prima l’audizione RMNA (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 3); d’altro canto egli ha asserito che nella taskara che avrebbe avuto sino a che è giunto in D._______– e che avrebbe ottenuto già dalla nascita tramite il padre (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 4.03, pag. 8 seg.) – ci sarebbe stata scritta la data di nascita e la religione che egli avrebbe letto (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.13, pag. 5). Se questi ultimi asserti fossero ritenuti verosimili, ciò signifi- cherebbe però che egli sarebbe stato a conoscenza della sua data di na- scita esatta già da ben prima di quanto riportatogli dalla madre. Inoltre avrebbe saputo riferire esattamente e coerentemente la data presente nella taskara e nella carta vaccinale di cui egli ha asserito essere stato in possesso sino in D._______, e non d’un lato riferendo di aver letto la data di nascita, ma d’altro lato di non aver visto bene la taskara (cfr. atto SEM

n. 21/12, p.to 1.13, pag. 5). Peraltro, anche le sue dichiarazioni circa la data di nascita, sono chiaramente contraddittorie e confuse. Invero, nel corso dell’audizione RMNA, egli ha dapprima asserito essere nato il (…) (secondo il calendario afghano, pari al […] secondo il calendario grego- riano); quando poco dopo sorprendentemente ha modificato varie volte i predetti asserti, riferendo di essere nato il (…) del (…) del (…) (secondo il calendario afghano; equivalente al (…) nel calendario gregoriano), o an- cora il (…) secondo il calendario gregoriano; rispettivamente il (…) del (…) del (…) (equivalente nel calendario gregoriano al […]), per tornare da ul- timo nuovamente alla data del (…) secondo il calendario solare (pari al […] secondo il calendario gregoriano; cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Ulteriore discrepanza è peraltro rilevabile nell’età che egli ha dichia- rato di avere al momento dell’audizione, ovverossia di (…) anni e (…) mesi, rispetto alla data di nascita precedentemente asserita (cfr. verbale RMNA, p.to 1.17.04, pag. 6). Altresì, vaghe appaiono essere le sue dichiarazioni di come la madre gli avrebbe comunicato la sua data di nascita, riportando che la genitrice gli avrebbe riferito sia il giorno, che il mese e l’anno in cui sarebbe nato nel calendario afghano; ma poco dopo rilasciando invece un’altra data espressa nel calendario gregoriano ([…]), o riferendo d’un canto che non saprebbe in quale calendario la madre ha espresso la sua data di nascita, ma d’altro canto che gli avrebbe detto “(…) cal. afghano” (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3). Non appare peraltro comprensibile come mai il ricorrente, anche se aiutato nella compilazione del foglio per- sonale da un altro richiedente l’asilo, abbia indicato quale data di nascita

D-637/2022 Pagina 12 una ancora diversa da quella fornita in seguito in audizione RMNA, ovvero il (…), espressa nel calendario gregoriano (e non invece, come è d’uso per persone provenienti dall’Afghanistan in quello persiano, vista anche la poca istruzione e le difficoltà asserite dall’insorgente); ancorché egli abbia asserito – anche nel ricorso – di non essere sicuro della sua data di nascita esatta e delle differenze di calendario (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Tale contraddittorietà nelle date fornite, non trova alcuna giustifica- zione neppure negli asserti forniti a supporto dall’insorgente, ripresi anche nel ricorso dal medesimo, di non avere né taskara né carta vaccinale al momento della compilazione del foglio dei dati personali (cfr. atto SEM

n. 21/12, p.to 1.06, pag. 4), in quanto all’evidenza appare essere una mo- tivazione pretestuosa e per nulla esplicante delle gravi incoerenze sopra rilevate. Del resto, come osservato rettamente dalla SEM nel provvedi- mento querelato, all’entrata nel territorio elvetico, il ricorrente è stato tro- vato in possesso di una tessera per asilanti austriaca figurante la data di nascita del (…) – che è tra l’altro la data di nascita comunicata anche dalle autorità austriache nelle sue riposte alla ripresa in carico del ricorrente (cfr. atti SEM n. 37/2 e n. 45/2) – di cui ne ha però negato in audizione RMNA l’esistenza (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.15, pag. 5). Nel ricorso, anche di tali asserti, l’insorgente tenta una spiegazione (cfr. pag. 10), che tuttavia hanno come obiettivo quello di porre ancora in maggiore evidenza la poca credibilità di quanto riferito invece in audizione, e non quello di rendere verosimili le sue dichiarazioni circa la minore età. Non possono inoltre es- sere seguite le argomentazioni ricorsuali circa la poca dimestichezza dell’insorgente con i numeri e nell’identificare l’età delle persone, per spie- gare le dichiarazioni contraddittorie rilevabili nel verbale RMNA circa il suo percorso biografico e le sue relazioni famigliari. Difatti, se d’un lato egli di- mostra di sapere riportare con una certa chiarezza alcuni suoi dati biogra- fici e di avere invero una certa capacità di calcolo (ad esempio che avrebbe frequentato la scuola per […] anni, iniziandola allorché aveva […] anni, nonché di aver cominciato ad occuparsi del […] a […] anni, svolgendo tale attività per […] anni e […] mesi, espatriando allorché aveva […] anni e […] mesi; o ancora quando sarebbe deceduto il fratello; cfr. p.ti 1.17.04, pag. 6, e p.to 2.01, pag. 7; p.to 7.02, pag. 11); d’altro canto né le sue dichiarazioni circa la sua età anagrafica, né quando egli avrebbe smesso di andare a scuola, o ancora in che anno avrebbe lasciato l’Afghanistan, o circa le età dei suoi famigliari, sono risultati coerenti rispet- tivamente è stato in grado di darvi una risposta (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to

E. 5.2.6.2 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale in una valutazione globale di tutti gli elementi in presenza, ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l’insorgente – al quale si ribadisce incombeva l’onere della prova in merito (cfr. supra con- sid. 5.2.2) – non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell’inoltro della sua domanda d’asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze; ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 5.2.2), che le disposizioni normative relative i minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata dalla SEM. Frat- tanto, non risulta esserci spazio in casu neppure per un’applicazione del principio “in dubio pro minor” citato in sede ricorsuale anche in rapporto con l’art. 3 CDF (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore rif. citato). 6. 6.1 Ciò posto, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la do- manda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 – 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Rego- lamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla

D-637/2022 Pagina 14 base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presen- tata domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). 6.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossi- bile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia pos- sibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di deter- minazione diventa lo Stato membro competente. 6.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse- quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 6.4 6.4.1 Nel caso in parola, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rive- lato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, che l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in D._______ il (…), ed in Austria il (…) (cfr. atti SEM n. 8/2, 9/1 e 37/2); circostanze che sono in parte state confermate anche dall’insorgente durante l’audizione RMNA, riferendo che nei succitati Paesi gli sarebbero state prese le im- pronte digitali (cfr. atto 21/12, p.to 2.06, pag. 7). Sulla base di tali circo- stanze, l’autorità resistente ha presentato sia alle autorità austriache che a quelle (…) competenti, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 31/6 e 34/6). Dopo un primo rifiuto ricevuto da parte dell’Au- stria il (…) (cfr. atto SEM n. 37/2), ed in seguito anche da parte della D._______– che ha dal canto suo indicato l’Austria quale Paese membro competente – (cfr. atto SEM n. 41/1), la Svizzera ha richiesto alle autorità austriache un riesame del loro rifiuto il (…) (cfr. atti SEM n. 42/2 e 43/1). L’autorità austriaca competente ha quindi accettato la ripresa in carico del ricorrente in data (…) (cfr. atto SEM n. 45/2). Il tutto è stato svolto nel pieno

D-637/2022 Pagina 15 rispetto dei termini regolamentari. Di conseguenza la competenza dell’Austria risulta di principio essere data nella fattispecie. Contrariamente a quanto sollevato nel suo gravame dall’insorgente, il fatto che l’autorità preposta elvetica abbia formulato, anche lo stesso giorno, delle domande di ripresa in carico sia nei confronti dell’Austria che della D._______, non risulta essere contrario al Regolamento Dublino III, ma bensì lecito ritenuto come risultasse dai riscontri “Eurodac”, e parzialmente anche da quanto dall’interessato dichiarato nel corso del verbale RMNA, che quest’ultimo avesse presentato delle domande d’asilo in entrambi gli Stati membri, e per di più a breve distanza temporale l’una dall’altra. La competenza dell’Austria nell’esame della domanda d’asilo dell’insorgente, non è messa in dubbio neppure dall’argomentazione ricorsuale dell’insorgente, laddove questi indica che in entrambe le richieste di ripresa in carico la SEM avrebbe citato unicamente le conclusioni generali del rapporto peritale, ma non specificato che l’esame odontostomatologico ha fornito un risultato dif- ferente rispetto a quello della TAC delle articolazioni sterno-clavicolari. Di- fatti, l’autorità elvetica competente, nelle domande di ripresa in carico, ha riportato correttamente sia che il ricorrente si sarebbe presentato quale mi- norenne non accompagnato, nato il (…), sia secondo quali elementi – tra i quali anche ma non solo la perizia medica annessa – la minore età asserita sarebbe invece stata esclusa dalla Svizzera. Sulla base di tali indicazioni, sia le autorità (…), che in particolare le autorità austriache che hanno ac- cettato la ripresa in carico dell’insorgente, avevano la piena possibilità di determinarsi circa la loro competenza. Quanto rimarcato dall’insorgente nel suo memoriale ricorsuale, appare quindi essere completamente marginale e per nulla determinante per ammettere la competenza dell’Austria in spe- cie nella trattazione della sua domanda d’asilo. Vi è pure luogo di osservare come la circostanza che il ricorrente in D._______ ed in Austria sia stato considerato minorenne, non costituisce in alcun modo un indizio a favore del fatto che quest’ultimo Stato membro non sia competente nel proseguo della procedura d’asilo dell’insorgente. Invero, al riguardo, non vi sono in- formazioni in particolare circa una perizia od un’analisi effettuata in tal senso dalle predette autorità. Anzi, quelle austriache hanno riferito specifi- catamente di non aver potuto intraprendere alcun passo procedurale, do- vuto alla scomparsa dell’insorgente poco dopo il deposito della domanda d’asilo, ed in particolare di non aver esperito alcun esame medico tendente a determinare la sua età (cfr. atto SEM n. 37/2). Per il resto, per le allega- zioni che il ricorrente ha opposto al suo trasferimento in Austria nel corso dell’audizione RMNA, si può rinviare senz’altro alla decisione impugnata, dove la SEM ha esaminato in maniera completa e corretta tali aspetti (cfr. p.to II, pag. 5 del provvedimento avversato), non avendo peraltro il ricor- rente più sollevato nulla in proposito nel suo memoriale ricorsuale. In tale

D-637/2022 Pagina 16 contesto, appare tuttavia di rilievo rammentare come, tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro (“one chance only”), il Rego- lamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple (“asylum shopping”). 6.4.2 Visto tutto quanto precede, la responsabilità dell’Austria per il tratta- mento della domanda d’asilo del ricorrente è data. 7. 7.1 Nella fattispecie non vi sono neppure fondati motivi di ritenere che sus- sistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Austria, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). Invero, il predetto Stato membro è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una prote- zione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, le sentenze del Tribunale F-5422/2021 del 20 dicem- bre 2021, F-4042/2021 del 1° novembre 2021 consid. 4.2.1 e 4.2.2). 7.2 La succitata presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confu- tata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio in pre- senza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

D-637/2022 Pagina 17 7.3 Ciò non è manifestamente il caso in Austria, conclusione che il ricor- rente non ha del resto posto in discussione. 7.4 Di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Secondo l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (“clausola di sovra- nità”), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato mem- bro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata, in diritto interno svizzero, dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. LA SEM, nell’applicazione della preci- tata norma dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 8.2 Nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destina- zione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della diret- tiva procedura. Per di più, egli non ha sollevato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che l’Austria non rispetterebbe il princi- pio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell’ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Del resto, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in viola- zione della direttiva accoglienza. 8.3 Inoltre l’insorgente, da un esame d’ufficio degli atti di causa, non appare soffrire di problematiche mediche tali da risultare ostative al suo trasferi- mento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. atti SEM n. 13/3 e 21/12, p.to h, pag. 3) e rientranti nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU e del Tribunale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 con- sid. 7.1). Ciò che tra l’altro l’insorgente non solleva nel suo gravame, e sul quale punto si può quindi senz’altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente motivata ed esplicita in proposito (cfr. decisione SEM, p.to II, pag. 6).

D-637/2022 Pagina 18 8.4 Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in materia arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Peraltro, ha stabilito in maniera completa ed esatta i fatti pertinenti per la causa e non ha com- messo né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in rela- zione con l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 9. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l’Austria è competente per la ripresa in carico dell’in- sorgente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Re- golamento Dublino III.

E. 6.1 Ciò posto, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentata domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III).

E. 6.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 6.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

E. 6.4.1 Nel caso in parola, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in D._______ il(...), ed in Austria il (...) (cfr. atti SEM n. 8/2, 9/1 e 37/2); circostanze che sono in parte state confermate anche dall'insorgente durante l'audizione RMNA, riferendo che nei succitati Paesi gli sarebbero state prese le impronte digitali (cfr. atto 21/12, p.to 2.06, pag. 7). Sulla base di tali circostanze, l'autorità resistente ha presentato sia alle autorità austriache che a quelle (...) competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 31/6 e 34/6). Dopo un primo rifiuto ricevuto da parte dell'Austria il (...) (cfr. atto SEM n. 37/2), ed in seguito anche da parte della D._______- che ha dal canto suo indicato l'Austria quale Paese membro competente - (cfr. atto SEM n. 41/1), la Svizzera ha richiesto alle autorità austriache un riesame del loro rifiuto il (...) (cfr. atti SEM n. 42/2 e 43/1). L'autorità austriaca competente ha quindi accettato la ripresa in carico del ricorrente in data (...) (cfr. atto SEM n. 45/2). Il tutto è stato svolto nel pieno rispetto dei termini regolamentari. Di conseguenza la competenza dell'Austria risulta di principio essere data nella fattispecie. Contrariamente a quanto sollevato nel suo gravame dall'insorgente, il fatto che l'autorità preposta elvetica abbia formulato, anche lo stesso giorno, delle domande di ripresa in carico sia nei confronti dell'Austria che della D._______, non risulta essere contrario al Regolamento Dublino III, ma bensì lecito ritenuto come risultasse dai riscontri "Eurodac", e parzialmente anche da quanto dall'interessato dichiarato nel corso del verbale RMNA, che quest'ultimo avesse presentato delle domande d'asilo in entrambi gli Stati membri, e per di più a breve distanza temporale l'una dall'altra. La competenza dell'Austria nell'esame della domanda d'asilo dell'insorgente, non è messa in dubbio neppure dall'argomentazione ricorsuale dell'insorgente, laddove questi indica che in entrambe le richieste di ripresa in carico la SEM avrebbe citato unicamente le conclusioni generali del rapporto peritale, ma non specificato che l'esame odontostomatologico ha fornito un risultato differente rispetto a quello della TAC delle articolazioni sterno-clavicolari. Difatti, l'autorità elvetica competente, nelle domande di ripresa in carico, ha riportato correttamente sia che il ricorrente si sarebbe presentato quale minorenne non accompagnato, nato il (...), sia secondo quali elementi - tra i quali anche ma non solo la perizia medica annessa - la minore età asserita sarebbe invece stata esclusa dalla Svizzera. Sulla base di tali indicazioni, sia le autorità (...), che in particolare le autorità austriache che hanno accettato la ripresa in carico dell'insorgente, avevano la piena possibilità di determinarsi circa la loro competenza. Quanto rimarcato dall'insorgente nel suo memoriale ricorsuale, appare quindi essere completamente marginale e per nulla determinante per ammettere la competenza dell'Austria in specie nella trattazione della sua domanda d'asilo. Vi è pure luogo di osservare come la circostanza che il ricorrente in D._______ ed in Austria sia stato considerato minorenne, non costituisce in alcun modo un indizio a favore del fatto che quest'ultimo Stato membro non sia competente nel proseguo della procedura d'asilo dell'insorgente. Invero, al riguardo, non vi sono informazioni in particolare circa una perizia od un'analisi effettuata in tal senso dalle predette autorità. Anzi, quelle austriache hanno riferito specificatamente di non aver potuto intraprendere alcun passo procedurale, dovuto alla scomparsa dell'insorgente poco dopo il deposito della domanda d'asilo, ed in particolare di non aver esperito alcun esame medico tendente a determinare la sua età (cfr. atto SEM n. 37/2). Per il resto, per le allegazioni che il ricorrente ha opposto al suo trasferimento in Austria nel corso dell'audizione RMNA, si può rinviare senz'altro alla decisione impugnata, dove la SEM ha esaminato in maniera completa e corretta tali aspetti (cfr. p.to II, pag. 5 del provvedimento avversato), non avendo peraltro il ricorrente più sollevato nulla in proposito nel suo memoriale ricorsuale. In tale contesto, appare tuttavia di rilievo rammentare come, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping").

E. 6.4.2 Visto tutto quanto precede, la responsabilità dell'Austria per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente è data.

E. 7.1 Nella fattispecie non vi sono neppure fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Austria, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). Invero, il predetto Stato membro è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, le sentenze del Tribunale F-5422/2021 del 20 dicembre 2021, F-4042/2021 del 1° novembre 2021 consid. 4.2.1 e 4.2.2).

E. 7.2 La succitata presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

E. 7.3 Ciò non è manifestamente il caso in Austria, conclusione che il ricorrente non ha del resto posto in discussione.

E. 7.4 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1 Secondo l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata, in diritto interno svizzero, dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. LA SEM, nell'applicazione della precitata norma dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

E. 8.2 Nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Per di più, egli non ha sollevato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che l'Austria non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Del resto, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza.

E. 8.3 Inoltre l'insorgente, da un esame d'ufficio degli atti di causa, non appare soffrire di problematiche mediche tali da risultare ostative al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. atti SEM n. 13/3 e 21/12, p.to h, pag. 3) e rientranti nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU e del Tribunale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Ciò che tra l'altro l'insorgente non solleva nel suo gravame, e sul quale punto si può quindi senz'altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente motivata ed esplicita in proposito (cfr. decisione SEM, p.to II, pag. 6).

E. 8.4 Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in materia arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Peraltro, ha stabilito in maniera completa ed esatta i fatti pertinenti per la causa e non ha commesso né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 9 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l'Austria è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.

E. 10 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Austria conforme- mente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizza- zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1).

E. 11 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del tra- sferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

E. 12 Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell’autorità infe- riore, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l’Austria, confermata.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda di so- spensione dell’esecuzione dell’allontanamento quale misura supercaute- lare, che la richiesta tendente alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, risultano essere senza oggetto.

D-637/2022 Pagina 19

E. 14 Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la do- manda del ricorrente tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, è senza oggetto.

E. 15 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall’assunto che l’insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudizia- ria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, e non sono quindi prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata nello Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-637/2022 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-637/2022 Sentenza del 22 febbraio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Bolz, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dal signor Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 1° febbraio 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2021, dichiarandosi minorenne, nato il (...) (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). B. Le successive indagini svolte dalla SEM l'8 novembre 2021, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati europea "EURODAC", il richiedente asilo aveva già depositato delle domande d'asilo pregresse: la prima in D._______ il (...) e la seconda in Austria il (...) (cfr. atti SEM n. 8/2 e 9/1). Altresì, dal rapporto stilato dalle (...) del (...), si evince come al momento del controllo l'interessato fosse in possesso di una tessera per asilanti austriaca a nome di C._______, e data di nascita del (...) (cfr. atto SEM n. 11/14). C. Il (...) dicembre 2021, il richiedente l'asilo è stato sentito nell'ambito di un verbale inerente la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (cfr. atto SEM n. 21/12; di seguito anche verbale RMNA). Segnatamente, nell'ambito dello stesso gli è stata offerta la possibilità di essere sentito circa l'asserita minore età (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06 segg., pag. 3 segg.), osservando come essendo l'interessato stato sottoposto ad una perizia medica per stabilire la stessa, fino al ricevimento del relativo rapporto peritale egli sarebbe stato trattato quale minorenne (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 9.01, pag. 12). Questionato anche in relazione all'eventuale competenza della D._______ o dell'Austria per lo svolgimento della sua procedura d'asilo ed allontanamento, l'interessato ha in particolare osservato di opporsi ad un suo rinvio in Austria, in quanto vorrebbe rimanere in Svizzera e nel primo Paese rilascerebbero i documenti soltanto dopo quattro o cinque anni, ma lui avrebbe bisogno di lavorare per poter ripagare il debito contratto per il suo viaggio (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 8.01 seg., pag. 11 seg.). D. Con rapporto peritale datato 22 dicembre 2021, il (...) ha presentato, su richiesta della SEM del 7 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 15/2), le sue conclusioni circa gli esami medici svolti il (...) dicembre 2021 tendenti alla determinazione dell'età dell'interessato (cfr. atto SEM n. 23/11). E. Il 30 dicembre 2021, il rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato il suo parere al diritto di essere sentito sull'età accordatogli dall'autorità inferiore il 30 dicembre 2021 (cfr. atti SEM n. 26/3 e 28/3). Successivamente, il 31 dicembre 2021, la SEM ha provveduto alla modifica della data di nascita dell'interessato nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), registrandola al (...) (cfr. atto SEM n. 29/2). F. F.a In data 31 dicembre 2021, l'autorità elvetica competente ha presentato alla sua omologa austriaca (cfr. atti SEM n. 31/6, 32/1 e 33/1), rispettivamente e separatamente a quella (...) (cfr. atti SEM n. 34/6, 35/1 e 36/1), una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Nelle stesse, l'autorità svizzera preposta ha segnatamente indicato le ragioni per le quali ritenesse l'interessato maggiorenne, includendo nell'invio anche il rapporto medico-peritale inerente l'età. F.b L'Austria, il (...), ha risposto negativamente alla domanda di ripresa in carico del richiedente, indicando come sarebbe ancora in attesa di una risposta da parte della D._______ ad un'analoga richiesta di ripresa in carico. Inoltre le autorità austriache hanno osservato come l'interessato avrebbe presentato domanda d'asilo in Austria il (...) quale minore non accompagnato, con le generalità di C._______, nato il (...), non sarebbero stati svolti passi procedurali - in particolare non sarebbe stato condotto un esame atto ad accertarne la sua età - in quanto risulterebbe scomparso dall'(...) (cfr. atto SEM n. 37/2). F.c Dal canto suo, anche la D._______, il (...), ha inviato una risposta negativa alla Svizzera, indicando l'Austria quale Stato membro tutt'ora competente, conseguentemente al loro rifiuto in data (...) della domanda di ripresa in carico da parte delle autorità austriache (cfr. atto SEM n. 41/1). Ha inoltre segnatamente riportato come in D._______ il richiedente sarebbe conosciuto con le generalità di E._______, nato il (...). G. G.a Con domanda datata (...), l'autorità elvetica competente, ha richiesto all'omologa autorità austriaca, il riesame ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE), del loro rifiuto; sollecitando nuovamente quest'ultima a riprendere in carico l'interessato (cfr. atti SEM n. 42/2, 43/1 e 44/1). G.b Il (...), l'autorità austriaca ha accettato la ripresa in carico del medesimo ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 45/2). H. Con decisione del 1° febbraio 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 48/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato dalla Svizzera verso l'Austria, nonché l'esecuzione del precitato provvedimento. La SEM ha inoltre tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. I. L'interessato, con ricorso del 9 febbraio 2022 (cfr. risultanze processuali) è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM, postulando, in limine, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, che venga considerato quale minorenne non accompagnato e la sua data di nascita sia riconosciuta come da egli dichiarato, di conseguenza esaminando la sua domanda d'asilo in Svizzera; nonché che gli atti di causa siano restituiti alla SEM per completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle sue allegazioni. Contestualmente il medesimo ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto data la competenza dell'Austria per condurre il seguito della procedura d'asilo del ricorrente. In secondo luogo la SEM ha osservato come l'interessato non sia stato in grado di rendere verosimile la sua allegata minore età. Ciò in quanto egli non avrebbe consegnato alcun documento comprovante la sua identità; avrebbe rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie in merito sia alla sua data di nascita, alla sua età nonché in relazione alla sua rete famigliare; ed altresì la perizia medica esperita escluderebbe che egli sia minorenne, come pure che avrebbe meno di (...) anni, ponendo quale età minima quella di 19 anni. Neppure le allegazioni presentate con il parere al diritto di essere sentito dall'interessato, non giustificherebbero le incoerenze rilevate né renderebbero credibile la minore età asserita. Pertanto, la SEM ha concluso alla maggiore età dell'insorgente, negando quindi nel suo caso l'applicazione delle disposizioni del Regolamento Dublino III relative i minorenni. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha constatato come le dichiarazioni dell'interessato non sarebbero neppure atte a confutare la competenza dell'Austria per condurre il seguito della sua procedura. In un passo successivo, l'autorità di prima istanza ha inoltre escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o ancora in violazione del principio del divieto di respingimento. Infine la SEM ha negato l'esistenza di motivi che imporrebbero alla Svizzera l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 4.2 Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, il ricorrente censura le conclusioni della SEM. In un primo tempo, egli avversa la valutazione espressa nella decisione querelata circa l'inverosimiglianza della sua minore età. Esaminando in dettaglio la perizia medica esperita, a mente dell'interessato sorprenderebbe difatti come l'autorità inferiore abbia considerato nella sua decisione solamente le conclusioni contenute nell'ultima pagina del rapporto peritale, deprivando di qualsiasi valore l'esito dell'esame dentale. Questo, senza poi offrire alcuna spiegazione del calcolo che avrebbe portato ai dati riportati nelle conclusioni della perizia, che sarebbero a loro volta difformi dagli esiti dei singoli esami effettuati, e soprattutto senza alcuna spiegazione circa il fatto che nella determinazione dell'età minima si sia assunta quella risultante dalla sola TAC delle articolazioni sterno-clavicolari, trascurando invece le età minime alle quali si giungerebbe nell'esame odontostomatologico (per i denti 18 e 28, ad un età minima di 14,22 anni; mentre che quella dei denti 38 e 48 si situerebbe a 14,83 anni). Secondo tali dati, seguendo la giurisprudenza del Tribunale resa in merito, gli intervalli della possibile età del ricorrente risultante dai due esami succitati, non sarebbero sovrapponibili; ed inoltre il rapporto peritale non sarebbe accompagnato da una spiegazione medica plausibile delle conclusioni a cui giunge. Con la conseguenza che a tale perizia, non potrebbe essere assegnato che un valore probatorio scarso. A ciò si aggiungerebbe che, anche solo nel caso di dubbio in merito all'età del ricorrente, l'interesse superiore del minore imporrebbe che gli debbano essere riconosciute tutte le tutele previste per i minori, nel rispetto dell'art. 3 CDF. In un secondo tempo, il ricorrente contesta puntualmente gli altri elementi d'inverosimiglianza in merito all'età dichiarata presenti nella decisione avversata, ritenendo come gli stessi non permetterebbero di escludere la credibilità della minore età da lui allegata. Proseguendo, l'insorgente chiede inoltre al Tribunale di vagliare anche la competenza dell'Austria nella trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente. Invero, dagli scambi intervenuti tra la SEM e le omologhe autorità austriache e (...), parrebbe limpida una certa confusione nell'applicazione delle regole procedurali, in quanto la presentazione di molteplici e contemporanee domande di ripresa in carica - come sarebbe avvenuto in specie il medesimo giorno ed a distanza temporale molto ravvicinata - non sarebbe conforme con il Regolamento Dublino III, il quale prevedrebbe invece, in situazioni di necessità, di trasmettere delle richieste d'informazioni agli altri Stati. Inoltre l'autorità inferiore nelle richieste di ripresa in carico, malgrado abbia allegato il rapporto peritale sull'età, ne avrebbe citato soltanto le conclusioni generali, senza tuttavia specificare che l'esame odontostomatologico avrebbe fornito un risultato difforme da quello della TAC delle articolazioni sterno-clavicolari. Il tutto, in un contesto nel quale parrebbe che la ragione per cui le autorità (...) abbiano declinato la propria competenza in favore dell'Austria, risiederebbe nella circostanza che entrambi gli Stati convenivano nel considerare l'interessato quale richiedente l'asilo minorenne non accompagnato. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 5.2 5.2.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2.2 Nel succitato contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). Nella sentenza precitata, il Tribunale ha in particolare ritenuto come, per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova derivante da un'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3). Inoltre, in presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto da parte dell'autorità inferiore, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato abbia reso verosimile la minore età, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4 con ulteriori rif. citati). Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 5.2.3 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno-clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno-clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori sovrapponibili, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno-clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. citati). 5.2.4 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinante per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia. Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove. Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7). 5.2.5 Ora, nella presente disamina, dall'esame odontostomatologico è risultata quale conclusione un'età media di 17,3 anni; ed analizzando più in dettaglio la tabella presentata secondo i differenti metodi di stima dell'età per i denti n. 18, 28, 38 e 48 (cfr. atto SEM n. 23/11, pag. 6 ) - unici denti utilizzati per la determinazione dell'età dell'insorgente nell'esame medico esperito - si riportano le età minime (di cui l'età inferiore è di 12,1 anni secondo il metodo Kahl e Shwarze per il dente n. 18) e le età massime (di cui l'età superiore massima è di 19,77 anni per i denti 38 e 48 secondo il metodo Mincer e coll.); mentre che dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23,6 anni (cfr. atto SEM n. 23/11, pag. 9). Per questo motivo, conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), ed a quanto anche riportato dall'insorgente nel gravame, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongano o meno. L'esame odontostomatologico riporta tuttavia quale conclusione unicamente l'età media di 17,3 anni, dalla quale non è possibile dedurre alcun intervallo d'età. Tuttavia, osservando più in dettaglio i risultati dei diversi denti presi in esame, si può estrapolare, come sopra considerato, un'età minima inferiore di 12,1 anni (per il dente 18) ed un'età massima di 19,77 anni (per i denti 38 e 48). D'altro canto, l'esame sterno-clavicolare riporta unicamente l'età minima di 19 anni, e l'età media di 23,6 anni. Quand'anche tale esame non riporti l'età massima, anche considerate l'età minima e l'età media, contrariamente alle conclusioni a cui giunge l'insorgente nel suo gravame, risulta come tale intervallo (19-23,6 anni) si sovrapponga all'intervallo dell'esame odontostomatologico sopra considerato (12,1-19,77 anni). Se si seguissero tali risultati, in applicazione della giurisprudenza succitata, la perizia costituirebbe un forte indizio di maggiore età, per il che risulterebbe essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; anche a titolo esemplificativo nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4641/2021 del 1° novembre 2021 consid. 8.1). Tuttavia, non essendo le conclusioni dell'esame odontostomatolgico sopra riportate che unicamente in parte (soltanto per quanto attiene l'età media di 17,3 anni) contenute nel rapporto peritale, nonché come ritiene a ragione l'insorgente nel suo ricorso, in assenza di una plausibile spiegazione medica per le conclusioni discrepanti alle quali sono giunti gli esperti nel rapporto medico - d'un canto l'esame odontostomatolgico ritiene come la probabilità che il ricorrente abbia superato il diciottesimo anno di età sia debole, mentre che nelle conclusioni peritali si è escluso che il ricorrente abbia meno di 18 anni e la sua età minima sarebbe di 19 anni d'età, quindi fondandosi unicamente sui riscontri dell'esame della TAC delle articolazioni sterno-clavicolari, in assenza però di spiegazioni al riguardo - il Tribunale ritiene come, nel caso dell'insorgente, il rapporto peritale rappresenti unicamente un indizio molto debole di maggiore età dell'insorgente. 5.2.6 A fronte di ciò, occorre quindi esaminare se dagli ulteriori indizi presenti all'incarto, si possa giungere o meno ad escludere la verosimiglianza della minore età dell'insorgente, in conformità con i principi giurisprudenziali succitati. 5.2.6.1 Il Tribunale concorda con la conclusione dell'autorità inferiore, allorché ha ritenuto che il ricorrente nel corso della procedura di prima istanza, abbia fornito delle indicazioni anagrafiche e biografiche nel loro complesso incoerenti e contraddittorie, che possono essere soltanto in parte relativizzate a fronte dell'asserito vissuto di sofferenza dell'insorgente in patria e durante il viaggio, come pure a causa della sua scarsa scolarizzazione e dimestichezza con il sistema delle date ed il funzionamento del calendario, così come proposto nel gravame dal ricorrente. Quandanche possa difatti essere verosimile che una persona proveniente da tale contesto culturale e con una scolarizzazione precaria, non conosca la sua data di nascita esatta e che non sappia convertire correttamente le date espresse nel calendario afghano in quello gregoriano; tuttavia le motivazioni testé enunciate del ricorrente, vengono di fatto smentite dai suoi medesimi asserti. In primo luogo, si denota come non convincano le risposte fornite dall'insorgente circa le modalità con le quali egli avrebbe appreso la sua data di nascita. Invero se d'un canto egli ha riferito di essere venuto a conoscenza della sua data di nascita tramite la madre circa (...) mesi prima l'audizione RMNA (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 3); d'altro canto egli ha asserito che nella taskara che avrebbe avuto sino a che è giunto in D._______- e che avrebbe ottenuto già dalla nascita tramite il padre (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 4.03, pag. 8 seg.) - ci sarebbe stata scritta la data di nascita e la religione che egli avrebbe letto (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.13, pag. 5). Se questi ultimi asserti fossero ritenuti verosimili, ciò significherebbe però che egli sarebbe stato a conoscenza della sua data di nascita esatta già da ben prima di quanto riportatogli dalla madre. Inoltre avrebbe saputo riferire esattamente e coerentemente la data presente nella taskara e nella carta vaccinale di cui egli ha asserito essere stato in possesso sino in D._______, e non d'un lato riferendo di aver letto la data di nascita, ma d'altro lato di non aver visto bene la taskara (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.13, pag. 5). Peraltro, anche le sue dichiarazioni circa la data di nascita, sono chiaramente contraddittorie e confuse. Invero, nel corso dell'audizione RMNA, egli ha dapprima asserito essere nato il (...) (secondo il calendario afghano, pari al [...] secondo il calendario gregoriano); quando poco dopo sorprendentemente ha modificato varie volte i predetti asserti, riferendo di essere nato il (...) del (...) del (...) (secondo il calendario afghano; equivalente al (...) nel calendario gregoriano), o ancora il (...) secondo il calendario gregoriano; rispettivamente il (...) del (...) del (...) (equivalente nel calendario gregoriano al [...]), per tornare da ultimo nuovamente alla data del (...) secondo il calendario solare (pari al [...] secondo il calendario gregoriano; cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Ulteriore discrepanza è peraltro rilevabile nell'età che egli ha dichiarato di avere al momento dell'audizione, ovverossia di (...) anni e (...) mesi, rispetto alla data di nascita precedentemente asserita (cfr. verbale RMNA, p.to 1.17.04, pag. 6). Altresì, vaghe appaiono essere le sue dichiarazioni di come la madre gli avrebbe comunicato la sua data di nascita, riportando che la genitrice gli avrebbe riferito sia il giorno, che il mese e l'anno in cui sarebbe nato nel calendario afghano; ma poco dopo rilasciando invece un'altra data espressa nel calendario gregoriano ([...]), o riferendo d'un canto che non saprebbe in quale calendario la madre ha espresso la sua data di nascita, ma d'altro canto che gli avrebbe detto "(...) cal. afghano" (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3). Non appare peraltro comprensibile come mai il ricorrente, anche se aiutato nella compilazione del foglio personale da un altro richiedente l'asilo, abbia indicato quale data di nascita una ancora diversa da quella fornita in seguito in audizione RMNA, ovvero il (...), espressa nel calendario gregoriano (e non invece, come è d'uso per persone provenienti dall'Afghanistan in quello persiano, vista anche la poca istruzione e le difficoltà asserite dall'insorgente); ancorché egli abbia asserito - anche nel ricorso - di non essere sicuro della sua data di nascita esatta e delle differenze di calendario (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Tale contraddittorietà nelle date fornite, non trova alcuna giustificazione neppure negli asserti forniti a supporto dall'insorgente, ripresi anche nel ricorso dal medesimo, di non avere né taskara né carta vaccinale al momento della compilazione del foglio dei dati personali (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 4), in quanto all'evidenza appare essere una motivazione pretestuosa e per nulla esplicante delle gravi incoerenze sopra rilevate. Del resto, come osservato rettamente dalla SEM nel provvedimento querelato, all'entrata nel territorio elvetico, il ricorrente è stato trovato in possesso di una tessera per asilanti austriaca figurante la data di nascita del (...) - che è tra l'altro la data di nascita comunicata anche dalle autorità austriache nelle sue riposte alla ripresa in carico del ricorrente (cfr. atti SEM n. 37/2 e n. 45/2) - di cui ne ha però negato in audizione RMNA l'esistenza (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.15, pag. 5). Nel ricorso, anche di tali asserti, l'insorgente tenta una spiegazione (cfr. pag. 10), che tuttavia hanno come obiettivo quello di porre ancora in maggiore evidenza la poca credibilità di quanto riferito invece in audizione, e non quello di rendere verosimili le sue dichiarazioni circa la minore età. Non possono inoltre essere seguite le argomentazioni ricorsuali circa la poca dimestichezza dell'insorgente con i numeri e nell'identificare l'età delle persone, per spiegare le dichiarazioni contraddittorie rilevabili nel verbale RMNA circa il suo percorso biografico e le sue relazioni famigliari. Difatti, se d'un lato egli dimostra di sapere riportare con una certa chiarezza alcuni suoi dati biografici e di avere invero una certa capacità di calcolo (ad esempio che avrebbe frequentato la scuola per [...] anni, iniziandola allorché aveva [...] anni, nonché di aver cominciato ad occuparsi del [...] a [...] anni, svolgendo tale attività per [...] anni e [...] mesi, espatriando allorché aveva [...] anni e [...] mesi; o ancora quando sarebbe deceduto il fratello; cfr. p.ti 1.17.04, pag. 6, e p.to 2.01, pag. 7; p.to 7.02, pag. 11); d'altro canto né le sue dichiarazioni circa la sua età anagrafica, né quando egli avrebbe smesso di andare a scuola, o ancora in che anno avrebbe lasciato l'Afghanistan, o circa le età dei suoi famigliari, sono risultati coerenti rispettivamente è stato in grado di darvi una risposta (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 3.01 segg.; pag. 8 segg.). Tali circostanze, aumentano ancora maggiormente i dubbi circa la verosimiglianza degli asserti dell'insorgente riguardo alla minore età asserita. Per di più, l'evenienza che la data di nascita registrata sia in D._______(del [...]; cfr. atto SEM n. 41/1) che in Austria (del [...]; cfr. atti SEM n. 37/2 e 45/2), sia dissimile con quella affermata dall'insorgente in corso di procedura di prima istanza e tra loro siano pure differenti, al contrario di quanto sostenuto implicitamente dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to VI, pag. 11 seg.), in realtà risulta essere un ulteriore elemento a sostegno dell'inverosimiglianza della minore età allegata dal medesimo nella presente procedura. Oltracciò, l'autorità inferiore appare aver proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in merito all'età dell'insorgente - esaminando e ponderando tutti gli elementi presenti all'incarto - ponendo segnatamente a quest'ultimo dei quesiti puntuali e precisi durante l'audizione RMNA, come pure concedendogli un diritto di essere sentito specifico circa l'età asserita. È basandosi sulle informazioni raccolte, ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, che l'autorità inferiore ha quindi concluso circa la maggiore età dell'insorgente. 5.2.6.2 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale in una valutazione globale di tutti gli elementi in presenza, ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale si ribadisce incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze; ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 5.2.2), che le disposizioni normative relative i minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata dalla SEM. Frattanto, non risulta esserci spazio in casu neppure per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" citato in sede ricorsuale anche in rapporto con l'art. 3 CDF (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore rif. citato). 6. 6.1 Ciò posto, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentata domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). 6.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 6.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 6.4 6.4.1 Nel caso in parola, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in D._______ il(...), ed in Austria il (...) (cfr. atti SEM n. 8/2, 9/1 e 37/2); circostanze che sono in parte state confermate anche dall'insorgente durante l'audizione RMNA, riferendo che nei succitati Paesi gli sarebbero state prese le impronte digitali (cfr. atto 21/12, p.to 2.06, pag. 7). Sulla base di tali circostanze, l'autorità resistente ha presentato sia alle autorità austriache che a quelle (...) competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 31/6 e 34/6). Dopo un primo rifiuto ricevuto da parte dell'Austria il (...) (cfr. atto SEM n. 37/2), ed in seguito anche da parte della D._______- che ha dal canto suo indicato l'Austria quale Paese membro competente - (cfr. atto SEM n. 41/1), la Svizzera ha richiesto alle autorità austriache un riesame del loro rifiuto il (...) (cfr. atti SEM n. 42/2 e 43/1). L'autorità austriaca competente ha quindi accettato la ripresa in carico del ricorrente in data (...) (cfr. atto SEM n. 45/2). Il tutto è stato svolto nel pieno rispetto dei termini regolamentari. Di conseguenza la competenza dell'Austria risulta di principio essere data nella fattispecie. Contrariamente a quanto sollevato nel suo gravame dall'insorgente, il fatto che l'autorità preposta elvetica abbia formulato, anche lo stesso giorno, delle domande di ripresa in carico sia nei confronti dell'Austria che della D._______, non risulta essere contrario al Regolamento Dublino III, ma bensì lecito ritenuto come risultasse dai riscontri "Eurodac", e parzialmente anche da quanto dall'interessato dichiarato nel corso del verbale RMNA, che quest'ultimo avesse presentato delle domande d'asilo in entrambi gli Stati membri, e per di più a breve distanza temporale l'una dall'altra. La competenza dell'Austria nell'esame della domanda d'asilo dell'insorgente, non è messa in dubbio neppure dall'argomentazione ricorsuale dell'insorgente, laddove questi indica che in entrambe le richieste di ripresa in carico la SEM avrebbe citato unicamente le conclusioni generali del rapporto peritale, ma non specificato che l'esame odontostomatologico ha fornito un risultato differente rispetto a quello della TAC delle articolazioni sterno-clavicolari. Difatti, l'autorità elvetica competente, nelle domande di ripresa in carico, ha riportato correttamente sia che il ricorrente si sarebbe presentato quale minorenne non accompagnato, nato il (...), sia secondo quali elementi - tra i quali anche ma non solo la perizia medica annessa - la minore età asserita sarebbe invece stata esclusa dalla Svizzera. Sulla base di tali indicazioni, sia le autorità (...), che in particolare le autorità austriache che hanno accettato la ripresa in carico dell'insorgente, avevano la piena possibilità di determinarsi circa la loro competenza. Quanto rimarcato dall'insorgente nel suo memoriale ricorsuale, appare quindi essere completamente marginale e per nulla determinante per ammettere la competenza dell'Austria in specie nella trattazione della sua domanda d'asilo. Vi è pure luogo di osservare come la circostanza che il ricorrente in D._______ ed in Austria sia stato considerato minorenne, non costituisce in alcun modo un indizio a favore del fatto che quest'ultimo Stato membro non sia competente nel proseguo della procedura d'asilo dell'insorgente. Invero, al riguardo, non vi sono informazioni in particolare circa una perizia od un'analisi effettuata in tal senso dalle predette autorità. Anzi, quelle austriache hanno riferito specificatamente di non aver potuto intraprendere alcun passo procedurale, dovuto alla scomparsa dell'insorgente poco dopo il deposito della domanda d'asilo, ed in particolare di non aver esperito alcun esame medico tendente a determinare la sua età (cfr. atto SEM n. 37/2). Per il resto, per le allegazioni che il ricorrente ha opposto al suo trasferimento in Austria nel corso dell'audizione RMNA, si può rinviare senz'altro alla decisione impugnata, dove la SEM ha esaminato in maniera completa e corretta tali aspetti (cfr. p.to II, pag. 5 del provvedimento avversato), non avendo peraltro il ricorrente più sollevato nulla in proposito nel suo memoriale ricorsuale. In tale contesto, appare tuttavia di rilievo rammentare come, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"). 6.4.2 Visto tutto quanto precede, la responsabilità dell'Austria per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente è data. 7. 7.1 Nella fattispecie non vi sono neppure fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Austria, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). Invero, il predetto Stato membro è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, le sentenze del Tribunale F-5422/2021 del 20 dicembre 2021, F-4042/2021 del 1° novembre 2021 consid. 4.2.1 e 4.2.2). 7.2 La succitata presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 7.3 Ciò non è manifestamente il caso in Austria, conclusione che il ricorrente non ha del resto posto in discussione. 7.4 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Secondo l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata, in diritto interno svizzero, dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. LA SEM, nell'applicazione della precitata norma dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 8.2 Nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Per di più, egli non ha sollevato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che l'Austria non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Del resto, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. 8.3 Inoltre l'insorgente, da un esame d'ufficio degli atti di causa, non appare soffrire di problematiche mediche tali da risultare ostative al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. atti SEM n. 13/3 e 21/12, p.to h, pag. 3) e rientranti nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU e del Tribunale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Ciò che tra l'altro l'insorgente non solleva nel suo gravame, e sul quale punto si può quindi senz'altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente motivata ed esplicita in proposito (cfr. decisione SEM, p.to II, pag. 6). 8.4 Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in materia arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Peraltro, ha stabilito in maniera completa ed esatta i fatti pertinenti per la causa e non ha commesso né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l'Austria è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.

10. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1).

11. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

12. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l'Austria, confermata.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare, che la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risultano essere senza oggetto.

14. Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la domanda del ricorrente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, è senza oggetto.

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall'assunto che l'insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, e non sono quindi prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: