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D-3045/2022

D-3045/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-20 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

E. 4.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti).

E. 5.1 Nel caso in disamina, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Difatti, egli non avrebbe consegnato alcun documento che possa comprovare l'identità dichiarata, essendo che la taskara presentata, secondo la quale al momento del rilascio egli avrebbe avuto (...) anni, avrebbe un valore probatorio ridotto, in quanto indicherebbe soltanto una stima dell'età basata sull'aspetto fisico della persona, ed in assenza di caratteristiche di sicurezza, non sarebbe inoltre possibile verificarne l'autenticità. Egli avrebbe altresì fornito delle dichiarazioni contraddittorie e vaghe sia in merito alla sua data anagrafica che riguardo al suo iter scolastico. Per di più, non sarebbe neppure stato in grado di fornire delle risposte dettagliate riguardo alla sua cerchia famigliare. Avrebbe inoltre addotto che le autorità italiane lo avrebbero registrato quale maggiorenne (di [...] anni), malgrado egli avesse indicato la sua vera identità ovvero quella rilasciata anche nel corso dell'audizione RMNA. Peraltro, anche dalla perizia medica esperita, risulterebbe chiaramente l'esclusione dell'età da lui dichiarata. Secondo tale referto, la sua età media si situerebbe infatti tra i 20 ed i 24 anni e l'età minima sarebbe di 19 anni, e quindi risulterebbe impossibile che egli abbia meno di 18 anni. Anche le osservazioni da lui presentate a supporto della sua minore età, non permetterebbero di modificare la decisione della SEM di considerarlo maggiorenne per il seguito della sua procedura, in un apprezzamento globale degli elementi sopra riportati, con una data di nascita modificata in SIMIC in (...).

E. 5.2 Con la sua impugnativa, il ricorrente contesta la succitata valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età, ritenendola parziale, in quanto terrebbe unicamente conto degli elementi a sfavore della minore età non considerando invece anche gli indizi a favore della stessa. Invero l'autorità inferiore avrebbe innanzitutto completamente escluso dalle sue considerazioni la taskara presentata dall'insorgente, e ciò malgrado i dati presentati dal medesimo riguardo alla sua età siano congruenti con quanto da lui dichiarato. Inoltre egli avrebbe sempre adempiuto al suo obbligo di collaborazione ai sensi dell'art. 8 LAsi, adoperandosi per far pervenire il prima possibile all'autorità inferiore la sua taskara, dapprima in copia e poi in originale. Riguardo poi le supposte inverosimiglianze descritte nel provvedimento impugnato, l'insorgente rimarca in primo luogo come le risposte da lui fornite circa delle date, sarebbero state tutte fondate sul cambiamento del calendario solare, che inizierebbe a marzo, oltrepassato il quale egli entrerebbe nel successivo anno di età. In secondo luogo, la risposta da lui offerta in merito a come avrebbe appreso la sua data di nascita, non sarebbe vaga. Inoltre, riferendosi anche ad un passaggio della sentenza del Tribunale D-1541/2022 del 20 aprile 2022, avendo egli addotto una spiegazione plausibile per la correzione apportata sul foglio dei dati personali, ritiene che sarebbe scorretto che l'autorità inferiore consideri la stessa come un indizio a sfavore della sua minorità. Egli rimarca altresì, come avrebbe fornito diverse informazioni in particolare sia sulla sua famiglia - segnatamente indicando l'età del fratello e quanti anni di differenza ci sono fra di loro, elemento che non sarebbe stato considerato a torto dalla SEM nella sua valutazione - che sul suo percorso scolastico, al meglio delle sue possibilità e secondo il suo ridotto grado d'istruzione. Pertanto l'autorità inferiore, nella sua valutazione, avrebbe dovuto tenere conto sia del contesto socioculturale di provenienza dell'insorgente, che del suo grado di alfabetizzazione. Le sue dichiarazioni coinciderebbero peraltro con quanto da lui allegato pure in sede di perizia medica. Da ultimo, l'insorgente contesta anche i risultati della perizia medica stabilita al fine di determinare la sua età e la valutazione espressa dall'autorità inferiore in proposito. Segnatamente, riferendosi ancora alla summenzionata sentenza del Tribunale D-1541/2022, l'insorgente ritiene che le conclusioni peritali sarebbero state da considerare come un semplice indizio, insieme ad altri, per la valutazione della sua età, rammentando pure la possibilità per la SEM di tenere conto di quanto più favorevole per la tutela di un possibile minorenne ai sensi dell'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF).

E. 6 A titolo preliminare, il Tribunale osserva come le censure sollevate dall'insorgente circa una valutazione parziale da parte dell'autorità inferiore degli elementi a favore ed a sfavore della sua minore età, omettendo di considerare la taskara originale depositata nella sua valutazione, risultano essere in realtà rivolte contro il merito della decisione impugnata, ovvero l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in specie, e verranno pertanto, in quanto tali, trattate dappresso. Tuttavia, occorre già rilevare come, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, l'autorità inferiore abbia preso in esame nella sua valutazione la taskara da lui depositata agli atti, come è agevolmente desumibile dalla decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4). La sola circostanza che la SEM non abbia riconosciuto un valore probatorio pieno, ma soltanto ridotto, a tale mezzo di prova - per le considerazioni sufficientemente motivate e chiare presenti nel provvedimento impugnato - come invece proposto dal ricorrente, non risulta essere lesivo del principio inquisitorio che si imponeva all'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), bensì deriva dal suo potere di apprezzamento. Questione quindi che riguarda anche il merito della vertenza, e che verrà pertanto pure esaminata nei considerandi che seguono. Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto, nei confronti del provvedimento impugnato, risultano essere infondate.

E. 7.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e riferimenti ivi citati).

E. 7.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. citati).

E. 7.3.1 Ora, tornando al caso di specie, dall'esame odontostomatologico è risultata quale conclusione - fondata sull'unico dente del giudizio presente - un'età media di 18,2 anni. Analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente valutazione inerente il dente n. 18 (cfr. n. 20/11, pag. 6), si possono estrapolare le età minime (di cui l'età inferiore è di 16,29 anni secondo il metodo Mincer e coll. per il dente n. 18) e le età massime (di cui l'età superiore massima è di 23 anni secondo il metodo Olze e coll. sempre per il dente n. 18). Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultata un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23,6 anni, con una deviazione standard di 2,6 anni (cfr. n. 20/11, pag. 9). Per questo motivo, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, ed a quanto anche proposto dall'insorgente nel suo memoriale ricorsuale, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongano o meno. D'un lato, l'esame odontostomatologico riporta unicamente quale conclusione l'età media di 18,2 anni, dalla quale non è possibile desumere alcun intervallo d'età. Osservando però più in dettaglio i risultati del dente n. 18 preso in esame, si può estrapolare, come sopra già considerato, un'età minima inferiore di 16,29 anni ed un'età massima di 23 anni. Dall'altro lato, l'esame sterno-clavicolare riporta l'età minima di 19 anni, l'età media di 23,6 anni come pure la deviazione standard di 2,6 anni. Quand'anche tale esame non riporti l'età massima, anche ritenute le età minima e media, contrariamente alle conclusioni a cui giunge l'insorgente nel suo gravame, appare come quest'ultimo intervallo (19-23,6 anni) si sovrapponga all'intervallo dell'esame odontostomatologico sopra considerato (16,29-23 anni).

E. 7.3.2 Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età - come peraltro concluso a giusta ragione anche dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 5), per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; ed a titolo esemplificativo nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-421/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 6.4.7 e D-4641/2021 del 1° novembre 2021 consid. 8.1). Tale conclusione non viene scalfita minimamente dalle valutazioni riportate nel ricorso della sentenza del Tribunale citata (la D-1541/2022 del 20 aprile 2022), in quanto gli elementi fattuali esaminati nella predetta, si discostano nettamente dalla presente disamina. In particolare, a differenza di quanto risulta essere evincibile dal rapporto peritale in oggetto, nel suddetto caso l'esame odontostomatologico riportava unicamente l'età minima, non essendo quindi possibile fare un confronto tra gli intervalli del predetto esame e di quello della tomografia sterno-clavicolare; ciò che invece non risulta essere il caso di specie (cfr. supra consid. 7.3.1).

E. 7.3.3 Inoltre, nella casistica di cui alla presente disamina, il fatto che il campione utilizzato non fosse riferibile alla popolazione afghana, risulta privo di rilevanza. Invero è legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti siano, se del caso, in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale si sostituisca alle valutazioni degli esperti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). Il fatto stesso che nelle conclusioni del rapporto peritale sia stato menzionato che l'interessato non proviene dalla stessa popolazione del campione di riferimento utilizzato (cfr. n. 20/11, pag. 11), denota come la questione sia stata considerata nell'allestimento di quest'ultimo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; sentenza del Tribunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 7.1). A medesima conclusione si giunge anche in merito alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame odontostomatologico, in quanto anche in questo caso, si evince dal rapporto medico-peritale come di tali aspetti se ne sia tenuto debito conto (cfr. n. 20/11, pag. 11). Altresì, dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Il rapporto non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell''insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.

E. 7.4 Alla luce delle considerazioni sopra descritte, rimane quindi solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici che attestano della maggiore età dell'insorgente, in concreto, particolarmente concludente.

E. 7.4.1 Per quanto attiene alla taskara anche se la stessa è stata prodotta in originale, e quandanche la si ritenesse autentica, tale documento si limita comunque a ritenere che al momento dell'emissione (ovvero il [...]) il ricorrente avrebbe avuto (...) anni nell'anno solare (...) (corrispondente nel calendario gregoriano all'anno [...]). Anche volendo considerare l'ipotesi più favorevole all'insorgente, la supposta età attuale di (...) anni desumibile (considerata la data d'emissione del [...]), si scosta comunque in maniera netta sia dagli accertamenti medici esperiti, che dalla data di nascita da lui allegata in audizione RMNA (ovvero il [...], data espressa nel calendario gregoriano; o [...], secondo il calendario solare), secondo la quale egli avrebbe tutt'ora (...) anni. Pertanto, a tale mezzo di prova può essere riconosciuta una valenza probatoria ridotta (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.) e non è comunque in grado di rimettere in discussione le risultanze peritali.

E. 7.4.2 Proseguendo nell'analisi, anche volendo parzialmente relativizzare a favore dell'insorgente le asserzioni da lui rilasciate nel corso del verbale d'audizione circa i suoi dati personali, come pure le sue relazioni famigliari, tenendo conto del contesto dal quale egli proviene come pure del suo grado di scolarizzazione, così come proposto nel gravame dall'insorgente, vi sono tuttavia degli elementi che risultano inficiare la credibilità delle allegazioni dell'insorgente circa la verosimiglianza dell'età allegata. Invero, il ricorrente non spiega come al momento dei due fermi adempiuti dapprima dalle (...) il (...), ed il secondo da parte della (...) del D._______ il giorno successivo, egli abbia dichiarato di essere nato il (...). Stessa data che fra l'altro si ritrova anche nel decreto di respingimento italiano presente agli atti. L'informazione fornita dall'interessato riguardo al fatto che egli avrebbe rilasciato alle autorità italiane la medesima identità dichiarata anche durante l'audizione RMNA, ma che le autorità italiane non lo avrebbero considerato minorenne ma maggiorenne, alloggiandolo quindi in un centro per maggiorenni (cfr. n. 14/9, p.to 5.02, pag. 8), non risulta giustificare la diversità della data di nascita fornita nei predetti frangenti, con quella invece addotta successivamente nell'audizione RMNA ([...], espressa nel calendario persiano; equivalente al [...] nel calendario gregoriano); anzi solleva ancora maggiori dubbi in proposito. In tale contesto, il fatto che il giorno ed il mese espressi nel foglio dei dati personali, ma non l'anno (dapprima "[...]", poi cancellato e scritto "[...]"), combacino con il giorno ed il mese allegati in precedenza dall'insorgente, agli occhi del Tribunale risulta essere un ulteriore indizio del fatto che l'interessato abbia in realtà dichiarato un anno differente da quanto asserito in passato, per poter beneficiare della regolamentazione più favorevole applicabile ai minorenni.

E. 7.4.3 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.1) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Conseguentemente, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 7.1), e come rettamente concluso dall'autorità inferiore nella decisione avversata, nonché che le disposizioni normative relative i minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene. Ciò posto, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel suo ricorso, viste le conclusioni di cui sopra, non risulta esservi spazio in specie per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa in rapporto con l'art. 3 CDF (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore riferimento citato), e la SEM, a ragione, non ne ha quindi tenuto conto nella sua valutazione.

E. 8.1 Ciò considerato, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III).

E. 8.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 8.3 Lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

E. 8.4 Secondo l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata, in diritto interno svizzero, dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

E. 9.1 Nel caso in parola, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'interessato era stato interpellato in Italia il (...) ed il giorno successivo gli erano state rilevate le impronte dattiloscopiche. Il fatto di aver soggiornato in Italia per un periodo prima di giungere in Svizzera, è stato fra l'altro pure confermato dall'insorgente nel corso dell'audizione RMNA (cfr. verbale RMNA, p.to 5.02, pag. 8). In considerazione della richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III da parte della Svizzera all'Italia, e presentata nei termini fissati all'art. 21 par. 2 Regolamento Dublino III, nonché dell'assenza di risposta entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 del predetto Regolamento da parte italiana, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III).

E. 9.2 In tale contesto, ritenuta la maggiore età dell'insorgente (cfr. supra consid. 7.4.3), non possono trovare alcun seguito le osservazioni presentate nel suo memoriale ricorsuale dall'interessato tendenti a valutare la determinazione dello Stato membro competente tenendo conto della plausibilità della minore età da lui allegata, come pure del suo interesse superiore quale minorenne. Peraltro, a differenza di quanto addotto nel gravame dall'insorgente (cfr. p.to V, pag. 8), è facilmente desumibile dagli atti all'incarto, come pure dalle stesse allegazioni dell'insorgente, come questi in Italia sia stato registrato con le generalità di C._______, nato il (...), e quindi maggiorenne. Pertanto, il fatto che le autorità italiane non abbiano risposto alla domanda di presa in carico dell'interessato, risulta essere ininfluente ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Per il resto, per le allegazioni che il ricorrente ha opposto al suo trasferimento in Italia nel corso dell'audizione RMNA, si può senz'altro rinviare alla decisione impugnata, dove la SEM ha esaminato in maniera completa e corretta tali aspetti (cfr. p.to II, pag. 6 del provvedimento avversato), non avendo peraltro il ricorrente più eccepito nulla in proposito nel suo gravame.

E. 9.3 Di conseguenza, la competenza dell'Italia risulta di principio essere data in specie, come a ragione ritenuto anche dalla SEM nel provvedimento impugnato.

E. 10.1 Il Tribunale ritiene secondo giurisprudenza costante che, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale in Italia siano in parte deficitarie, non vi sono fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III; tra le altre le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2; F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; sentenza del Tribunale D-2641/2022 del 5 luglio 2022 consid. 10). A tale giurisprudenza ci si attiene, non avendo peraltro il ricorrente nel suo ricorso presentato alcunché avverso tale conclusione.

E. 10.2 Ne discende quindi che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 11.1 Resta tuttavia da esaminare se l'autorità inferiore, malgrado la competenza data di principio dell'Italia, dovesse entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente applicando l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 11.2 La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 11.3 In primo luogo, va osservato come spetti al ricorrente presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva accoglienza; cfr. sentenza del Tribunale D-2773/2022 del 5 luglio 2022 con ulteriore riferimento citato).

E. 11.4 Il ricorrente non ha del resto apportato alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Egli neppure ha fornito elementi atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Italia.

E. 11.5 Inoltre, da un esame d'ufficio degli atti di causa, il ricorrente non appare soffrire di problematiche mediche tali da risultare ostative al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. n. 12/2: diagnosi di scabbia trattata) e rientranti nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU e del Tribunale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 consid. 10.4.3.3, ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-2773/2022 del 5 luglio 2022). Inoltre il ricorrente, su tale punto, non eccepisce alcunché nel suo gravame, e pertanto il Tribunale può quindi senz'altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente chiara, motivata ed esplicita in proposito (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione impugnata).

E. 11.6 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 11.7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 del predetto Regolamento.

E. 12 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il succiato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, confermata.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare che la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risultano essere senza oggetto.

E. 14 Per il medesimo motivo esposto al consid. 13, anche la domanda del ricorrente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, è senza oggetto.

E. 15 Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3045/2022 Sentenza del 20 luglio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla signora Sara Castronovo, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 luglio 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2022, dichiarandosi minorenne (cfr. atto SEM n. [{...}]-2/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", è risultato che l'interessato era stato registrato in Italia il (...) ed il giorno successivo aveva eseguito in tale Paese i rilevamenti dattiloscopici (cfr. n. 7/1 e 8/1). A.c Il (...) marzo 2022, il richiedente l'asilo è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per minorenni non accompagnati (cfr. n. 14/9; di seguito anche: verbale RMNA). A supporto delle sue generalità, l'interessato ha presentato copia della sua taskara (cfr. n. 24/1 e 25/1). A.d Con rapporto peritale datato 20 aprile 2022, il (...) ([...]) ha presentato, su richiesta della SEM del 4 aprile 2022 (cfr. n. 19/2), le sue conclusioni circa gli esami medici svolti il (...) aprile 2022 tendenti alla determinazione dell'età dell'interessato (cfr. n. 20/11). A.e Per il tramite dello scritto del 22 aprile 2022, la SEM ha concesso al richiedente l'asilo il diritto di essere sentito in merito al fatto, tenuto conto degli elementi emersi sia in corso d'audizione che dalla perizia medica esperita, di ritenere la sua minore età inverosimile e conseguentemente di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al (...) (cfr. n. 22/3). Il 27 aprile 2022, l'interessato ha trasmesso le proprie osservazioni al riguardo (cfr. n. 26/3), mentre che il 28 aprile 2022, la SEM ha modificato la sua data di nascita registrata in SIMIC ([...]) al (...) (cfr. n. 27/2). A.f Con scritto del 28 aprile 2022, il richiedente ha presentato la sua taskara originale (già presentata in copia precedentemente, cfr. supra lett. A.c) e la busta d'invio postale della medesima (cfr. n. 17/1, mezzo di prova n. 1; n. 32/1-34/1). A.g Sempre in data 28 aprile 2022, l'autorità elvetica competente ha presentato alla sua omologa italiana una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Nella stessa, l'autorità svizzera preposta, ha segnatamente indicato le ragioni per le quali abbia ritenuto l'interessato maggiorenne, al contrario dell'asserita minore età proposta dal medesimo, includendo nell'invio anche il rapporto medico-peritale inerente l'età (cfr. n. 29/7, 30/1 e 31/1). A.h Non avendo risposto entro i termini legalmente previsti la SEM, con comunicazione elettronica del 4 luglio 2022, ha informato l'Italia di ritenerla responsabile per l'esame della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. n. 38/1 e 39/3). B. Con decisione del 4 luglio 2022, notificata il giorno successivo (cfr. n. 42/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione del precitato provvedimento. La SEM ha inoltre tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. C. L'interessato, per mezzo del ricorso del 12 luglio 2022 (cfr. risultanze processuali) è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM, postulando, in limine, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione avversata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni, affinché effettui un esame nazione della domanda o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Egli ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 4.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 5. 5.1 Nel caso in disamina, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Difatti, egli non avrebbe consegnato alcun documento che possa comprovare l'identità dichiarata, essendo che la taskara presentata, secondo la quale al momento del rilascio egli avrebbe avuto (...) anni, avrebbe un valore probatorio ridotto, in quanto indicherebbe soltanto una stima dell'età basata sull'aspetto fisico della persona, ed in assenza di caratteristiche di sicurezza, non sarebbe inoltre possibile verificarne l'autenticità. Egli avrebbe altresì fornito delle dichiarazioni contraddittorie e vaghe sia in merito alla sua data anagrafica che riguardo al suo iter scolastico. Per di più, non sarebbe neppure stato in grado di fornire delle risposte dettagliate riguardo alla sua cerchia famigliare. Avrebbe inoltre addotto che le autorità italiane lo avrebbero registrato quale maggiorenne (di [...] anni), malgrado egli avesse indicato la sua vera identità ovvero quella rilasciata anche nel corso dell'audizione RMNA. Peraltro, anche dalla perizia medica esperita, risulterebbe chiaramente l'esclusione dell'età da lui dichiarata. Secondo tale referto, la sua età media si situerebbe infatti tra i 20 ed i 24 anni e l'età minima sarebbe di 19 anni, e quindi risulterebbe impossibile che egli abbia meno di 18 anni. Anche le osservazioni da lui presentate a supporto della sua minore età, non permetterebbero di modificare la decisione della SEM di considerarlo maggiorenne per il seguito della sua procedura, in un apprezzamento globale degli elementi sopra riportati, con una data di nascita modificata in SIMIC in (...). 5.2 Con la sua impugnativa, il ricorrente contesta la succitata valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età, ritenendola parziale, in quanto terrebbe unicamente conto degli elementi a sfavore della minore età non considerando invece anche gli indizi a favore della stessa. Invero l'autorità inferiore avrebbe innanzitutto completamente escluso dalle sue considerazioni la taskara presentata dall'insorgente, e ciò malgrado i dati presentati dal medesimo riguardo alla sua età siano congruenti con quanto da lui dichiarato. Inoltre egli avrebbe sempre adempiuto al suo obbligo di collaborazione ai sensi dell'art. 8 LAsi, adoperandosi per far pervenire il prima possibile all'autorità inferiore la sua taskara, dapprima in copia e poi in originale. Riguardo poi le supposte inverosimiglianze descritte nel provvedimento impugnato, l'insorgente rimarca in primo luogo come le risposte da lui fornite circa delle date, sarebbero state tutte fondate sul cambiamento del calendario solare, che inizierebbe a marzo, oltrepassato il quale egli entrerebbe nel successivo anno di età. In secondo luogo, la risposta da lui offerta in merito a come avrebbe appreso la sua data di nascita, non sarebbe vaga. Inoltre, riferendosi anche ad un passaggio della sentenza del Tribunale D-1541/2022 del 20 aprile 2022, avendo egli addotto una spiegazione plausibile per la correzione apportata sul foglio dei dati personali, ritiene che sarebbe scorretto che l'autorità inferiore consideri la stessa come un indizio a sfavore della sua minorità. Egli rimarca altresì, come avrebbe fornito diverse informazioni in particolare sia sulla sua famiglia - segnatamente indicando l'età del fratello e quanti anni di differenza ci sono fra di loro, elemento che non sarebbe stato considerato a torto dalla SEM nella sua valutazione - che sul suo percorso scolastico, al meglio delle sue possibilità e secondo il suo ridotto grado d'istruzione. Pertanto l'autorità inferiore, nella sua valutazione, avrebbe dovuto tenere conto sia del contesto socioculturale di provenienza dell'insorgente, che del suo grado di alfabetizzazione. Le sue dichiarazioni coinciderebbero peraltro con quanto da lui allegato pure in sede di perizia medica. Da ultimo, l'insorgente contesta anche i risultati della perizia medica stabilita al fine di determinare la sua età e la valutazione espressa dall'autorità inferiore in proposito. Segnatamente, riferendosi ancora alla summenzionata sentenza del Tribunale D-1541/2022, l'insorgente ritiene che le conclusioni peritali sarebbero state da considerare come un semplice indizio, insieme ad altri, per la valutazione della sua età, rammentando pure la possibilità per la SEM di tenere conto di quanto più favorevole per la tutela di un possibile minorenne ai sensi dell'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF).

6. A titolo preliminare, il Tribunale osserva come le censure sollevate dall'insorgente circa una valutazione parziale da parte dell'autorità inferiore degli elementi a favore ed a sfavore della sua minore età, omettendo di considerare la taskara originale depositata nella sua valutazione, risultano essere in realtà rivolte contro il merito della decisione impugnata, ovvero l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in specie, e verranno pertanto, in quanto tali, trattate dappresso. Tuttavia, occorre già rilevare come, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, l'autorità inferiore abbia preso in esame nella sua valutazione la taskara da lui depositata agli atti, come è agevolmente desumibile dalla decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4). La sola circostanza che la SEM non abbia riconosciuto un valore probatorio pieno, ma soltanto ridotto, a tale mezzo di prova - per le considerazioni sufficientemente motivate e chiare presenti nel provvedimento impugnato - come invece proposto dal ricorrente, non risulta essere lesivo del principio inquisitorio che si imponeva all'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), bensì deriva dal suo potere di apprezzamento. Questione quindi che riguarda anche il merito della vertenza, e che verrà pertanto pure esaminata nei considerandi che seguono. Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto, nei confronti del provvedimento impugnato, risultano essere infondate. 7. 7.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e riferimenti ivi citati). 7.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. citati). 7.3 7.3.1 Ora, tornando al caso di specie, dall'esame odontostomatologico è risultata quale conclusione - fondata sull'unico dente del giudizio presente - un'età media di 18,2 anni. Analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente valutazione inerente il dente n. 18 (cfr. n. 20/11, pag. 6), si possono estrapolare le età minime (di cui l'età inferiore è di 16,29 anni secondo il metodo Mincer e coll. per il dente n. 18) e le età massime (di cui l'età superiore massima è di 23 anni secondo il metodo Olze e coll. sempre per il dente n. 18). Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultata un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23,6 anni, con una deviazione standard di 2,6 anni (cfr. n. 20/11, pag. 9). Per questo motivo, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, ed a quanto anche proposto dall'insorgente nel suo memoriale ricorsuale, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongano o meno. D'un lato, l'esame odontostomatologico riporta unicamente quale conclusione l'età media di 18,2 anni, dalla quale non è possibile desumere alcun intervallo d'età. Osservando però più in dettaglio i risultati del dente n. 18 preso in esame, si può estrapolare, come sopra già considerato, un'età minima inferiore di 16,29 anni ed un'età massima di 23 anni. Dall'altro lato, l'esame sterno-clavicolare riporta l'età minima di 19 anni, l'età media di 23,6 anni come pure la deviazione standard di 2,6 anni. Quand'anche tale esame non riporti l'età massima, anche ritenute le età minima e media, contrariamente alle conclusioni a cui giunge l'insorgente nel suo gravame, appare come quest'ultimo intervallo (19-23,6 anni) si sovrapponga all'intervallo dell'esame odontostomatologico sopra considerato (16,29-23 anni). 7.3.2 Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età - come peraltro concluso a giusta ragione anche dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 5), per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; ed a titolo esemplificativo nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-421/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 6.4.7 e D-4641/2021 del 1° novembre 2021 consid. 8.1). Tale conclusione non viene scalfita minimamente dalle valutazioni riportate nel ricorso della sentenza del Tribunale citata (la D-1541/2022 del 20 aprile 2022), in quanto gli elementi fattuali esaminati nella predetta, si discostano nettamente dalla presente disamina. In particolare, a differenza di quanto risulta essere evincibile dal rapporto peritale in oggetto, nel suddetto caso l'esame odontostomatologico riportava unicamente l'età minima, non essendo quindi possibile fare un confronto tra gli intervalli del predetto esame e di quello della tomografia sterno-clavicolare; ciò che invece non risulta essere il caso di specie (cfr. supra consid. 7.3.1). 7.3.3 Inoltre, nella casistica di cui alla presente disamina, il fatto che il campione utilizzato non fosse riferibile alla popolazione afghana, risulta privo di rilevanza. Invero è legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti siano, se del caso, in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale si sostituisca alle valutazioni degli esperti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). Il fatto stesso che nelle conclusioni del rapporto peritale sia stato menzionato che l'interessato non proviene dalla stessa popolazione del campione di riferimento utilizzato (cfr. n. 20/11, pag. 11), denota come la questione sia stata considerata nell'allestimento di quest'ultimo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; sentenza del Tribunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 7.1). A medesima conclusione si giunge anche in merito alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame odontostomatologico, in quanto anche in questo caso, si evince dal rapporto medico-peritale come di tali aspetti se ne sia tenuto debito conto (cfr. n. 20/11, pag. 11). Altresì, dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Il rapporto non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell''insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 7.4 Alla luce delle considerazioni sopra descritte, rimane quindi solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici che attestano della maggiore età dell'insorgente, in concreto, particolarmente concludente. 7.4.1 Per quanto attiene alla taskara anche se la stessa è stata prodotta in originale, e quandanche la si ritenesse autentica, tale documento si limita comunque a ritenere che al momento dell'emissione (ovvero il [...]) il ricorrente avrebbe avuto (...) anni nell'anno solare (...) (corrispondente nel calendario gregoriano all'anno [...]). Anche volendo considerare l'ipotesi più favorevole all'insorgente, la supposta età attuale di (...) anni desumibile (considerata la data d'emissione del [...]), si scosta comunque in maniera netta sia dagli accertamenti medici esperiti, che dalla data di nascita da lui allegata in audizione RMNA (ovvero il [...], data espressa nel calendario gregoriano; o [...], secondo il calendario solare), secondo la quale egli avrebbe tutt'ora (...) anni. Pertanto, a tale mezzo di prova può essere riconosciuta una valenza probatoria ridotta (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.) e non è comunque in grado di rimettere in discussione le risultanze peritali. 7.4.2 Proseguendo nell'analisi, anche volendo parzialmente relativizzare a favore dell'insorgente le asserzioni da lui rilasciate nel corso del verbale d'audizione circa i suoi dati personali, come pure le sue relazioni famigliari, tenendo conto del contesto dal quale egli proviene come pure del suo grado di scolarizzazione, così come proposto nel gravame dall'insorgente, vi sono tuttavia degli elementi che risultano inficiare la credibilità delle allegazioni dell'insorgente circa la verosimiglianza dell'età allegata. Invero, il ricorrente non spiega come al momento dei due fermi adempiuti dapprima dalle (...) il (...), ed il secondo da parte della (...) del D._______ il giorno successivo, egli abbia dichiarato di essere nato il (...). Stessa data che fra l'altro si ritrova anche nel decreto di respingimento italiano presente agli atti. L'informazione fornita dall'interessato riguardo al fatto che egli avrebbe rilasciato alle autorità italiane la medesima identità dichiarata anche durante l'audizione RMNA, ma che le autorità italiane non lo avrebbero considerato minorenne ma maggiorenne, alloggiandolo quindi in un centro per maggiorenni (cfr. n. 14/9, p.to 5.02, pag. 8), non risulta giustificare la diversità della data di nascita fornita nei predetti frangenti, con quella invece addotta successivamente nell'audizione RMNA ([...], espressa nel calendario persiano; equivalente al [...] nel calendario gregoriano); anzi solleva ancora maggiori dubbi in proposito. In tale contesto, il fatto che il giorno ed il mese espressi nel foglio dei dati personali, ma non l'anno (dapprima "[...]", poi cancellato e scritto "[...]"), combacino con il giorno ed il mese allegati in precedenza dall'insorgente, agli occhi del Tribunale risulta essere un ulteriore indizio del fatto che l'interessato abbia in realtà dichiarato un anno differente da quanto asserito in passato, per poter beneficiare della regolamentazione più favorevole applicabile ai minorenni. 7.4.3 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.1) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Conseguentemente, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 7.1), e come rettamente concluso dall'autorità inferiore nella decisione avversata, nonché che le disposizioni normative relative i minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene. Ciò posto, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel suo ricorso, viste le conclusioni di cui sopra, non risulta esservi spazio in specie per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa in rapporto con l'art. 3 CDF (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore riferimento citato), e la SEM, a ragione, non ne ha quindi tenuto conto nella sua valutazione. 8. 8.1 Ciò considerato, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). 8.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 8.3 Lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 8.4 Secondo l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata, in diritto interno svizzero, dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 9. 9.1 Nel caso in parola, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'interessato era stato interpellato in Italia il (...) ed il giorno successivo gli erano state rilevate le impronte dattiloscopiche. Il fatto di aver soggiornato in Italia per un periodo prima di giungere in Svizzera, è stato fra l'altro pure confermato dall'insorgente nel corso dell'audizione RMNA (cfr. verbale RMNA, p.to 5.02, pag. 8). In considerazione della richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III da parte della Svizzera all'Italia, e presentata nei termini fissati all'art. 21 par. 2 Regolamento Dublino III, nonché dell'assenza di risposta entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 del predetto Regolamento da parte italiana, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III). 9.2 In tale contesto, ritenuta la maggiore età dell'insorgente (cfr. supra consid. 7.4.3), non possono trovare alcun seguito le osservazioni presentate nel suo memoriale ricorsuale dall'interessato tendenti a valutare la determinazione dello Stato membro competente tenendo conto della plausibilità della minore età da lui allegata, come pure del suo interesse superiore quale minorenne. Peraltro, a differenza di quanto addotto nel gravame dall'insorgente (cfr. p.to V, pag. 8), è facilmente desumibile dagli atti all'incarto, come pure dalle stesse allegazioni dell'insorgente, come questi in Italia sia stato registrato con le generalità di C._______, nato il (...), e quindi maggiorenne. Pertanto, il fatto che le autorità italiane non abbiano risposto alla domanda di presa in carico dell'interessato, risulta essere ininfluente ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Per il resto, per le allegazioni che il ricorrente ha opposto al suo trasferimento in Italia nel corso dell'audizione RMNA, si può senz'altro rinviare alla decisione impugnata, dove la SEM ha esaminato in maniera completa e corretta tali aspetti (cfr. p.to II, pag. 6 del provvedimento avversato), non avendo peraltro il ricorrente più eccepito nulla in proposito nel suo gravame. 9.3 Di conseguenza, la competenza dell'Italia risulta di principio essere data in specie, come a ragione ritenuto anche dalla SEM nel provvedimento impugnato. 10. 10.1 Il Tribunale ritiene secondo giurisprudenza costante che, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale in Italia siano in parte deficitarie, non vi sono fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III; tra le altre le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2; F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; sentenza del Tribunale D-2641/2022 del 5 luglio 2022 consid. 10). A tale giurisprudenza ci si attiene, non avendo peraltro il ricorrente nel suo ricorso presentato alcunché avverso tale conclusione. 10.2 Ne discende quindi che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 11. 11.1 Resta tuttavia da esaminare se l'autorità inferiore, malgrado la competenza data di principio dell'Italia, dovesse entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente applicando l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 11.2 La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 11.3 In primo luogo, va osservato come spetti al ricorrente presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva accoglienza; cfr. sentenza del Tribunale D-2773/2022 del 5 luglio 2022 con ulteriore riferimento citato). 11.4 Il ricorrente non ha del resto apportato alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Egli neppure ha fornito elementi atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Italia. 11.5 Inoltre, da un esame d'ufficio degli atti di causa, il ricorrente non appare soffrire di problematiche mediche tali da risultare ostative al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. n. 12/2: diagnosi di scabbia trattata) e rientranti nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU e del Tribunale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 consid. 10.4.3.3, ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-2773/2022 del 5 luglio 2022). Inoltre il ricorrente, su tale punto, non eccepisce alcunché nel suo gravame, e pertanto il Tribunale può quindi senz'altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente chiara, motivata ed esplicita in proposito (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione impugnata). 11.6 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 11.7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 del predetto Regolamento.

12. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il succiato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, confermata.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare che la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risultano essere senza oggetto.

14. Per il medesimo motivo esposto al consid. 13, anche la domanda del ricorrente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, è senza oggetto.

15. Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: