Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
E. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 4.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.3 Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 5.1 Il ricorrente ritiene che la SEM a torto l'abbia considerato maggiorenne. In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti).
E. 5.2 Nel caso in disamina, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Egli non avrebbe fornito alcun documento d'identità suscettibile di comprovare la sua identità e le allegazioni in merito alla minore età sarebbero pertanto basate soltanto sulle sue dichiarazioni, queste ultime risulterebbero tuttavia contraddittorie. A questo proposito, al suo arrivo in Svizzera egli avrebbe scritto di suo pugno sul foglio dei dati personali di esser nato il (...), salvo poi indicare nella prima audizione di essere nato il (...) (ovvero il [...]). Interrogato in merito, egli avrebbe riferito di aver scritto il numero (...) e non il (...) e di aver riempito da solo le parti in persiano, mentre quelle in inglese sarebbero state riempite da un'altra persona. Secondariamente, la SEM ha rilevato che dall'accettazione della richiesta di riammissione, le autorità greche avrebbero fatto presente che l'interessato in Grecia sarebbe conosciuto con l'identità di C._______, nato il (...). Tale identità, oltre ad identificarlo come maggiorenne in Grecia, sarebbe divergente rispetto a quella dichiarata in Svizzera. Il fatto che egli avrebbe poi buttato i documenti greci, lascerebbe supporre che volesse nascondere la sua identità da maggiorenne. Alla domanda specifica dei dati contenuti su tali documenti il richiedente avrebbe poi dichiarato in maniera contraddittoria che vi erano riportati i suoi dati. In terzo luogo, la SEM avrebbe effettuato una perizia volta a valutare l'età dell'interessato. Dalla stessa, sarebbe emerso che la data di nascita riferita al momento della visita potrebbe essere esclusa, che la sua età minima sarebbe di 19 anni e che non sarebbe possibile che egli avrebbe meno di 18 anni. Infine, anche se di scarso valore probatorio, l'aspetto fisico apparirebbe di un'età maggiore di quella dichiarata.
E. 5.3 In sede ricorsuale l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità inferiore e la ritiene inaccurata e non conforme agli atti di causa. Nel corso dell'audizione egli sarebbe stato in grado di indicare la sua data di nascita in entrambi i calendari ed avrebbe risposto in modo preciso e senza alcuna contraddizione. Per quanto riguarda l'errore del mese di nascita riportato sul foglio dei dati personali, egli avrebbe spiegato in maniera convincente di aver compilato personalmente la parte in lingua persiana e di essersi invece affidato ad un'altra persona per la compilazione della parte in inglese. Di prassi infatti, la prima registrazione dei richiedenti verrebbe effettuata da agenti di sicurezza in assenza di interpreti. Il mese di (...) indicato con la cifra (...) avrebbe altresì potuto essere erroneamente interpretato dalla SEM come numero (...). Di conseguenza il ricorrente non avrebbe rettificato la propria data di nascita. L'insorgente avrebbe poi risposto con sicurezza alle domande relative alla data di nascita ed alla scolarizzazione. L'aspetto fisico non lascerebbe poi dubbi che egli non avrebbe ancora raggiunto la maggiore età. In seguito, rispetto all'esito peritale, il ricorrente rileva che le conclusioni dell'accertamento medico si baserebbero unicamente sull'età ossea poiché non sarebbe stato possibile effettuare la valutazione odontostomatologica in ragione dell'assenza degli ultimi quattro molari. Tuttavia, a pagina 5 della perizia, in merito alla valutazione odontoiatrica, risulterebbe un'età minima di 16 anni. Di conseguenza, si avrebbe un'età minima inferiore ai diciotto anni ed una (quella ossea) superiore (19 anni), tuttavia non sarebbe possibile sovrapporre gli intervalli della tomografia sterno-clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale. Pertanto, la perizia costituirebbe un indizio debolmente probabile a favore della maggiore età del ricorrente. Peraltro, i parametri di raffronto usati nella perizia non terrebbero conto delle possibili differenze nello sviluppo indotte dall'origine e dal vissuto individuale. Le conclusioni della perizia poggerebbero dunque su un singolo "pilastro" e non più su "tre pilastri" come inizialmente previsto dalla riforma della LAsi. La valutazione della SEM non sarebbe pertanto stata complessiva ed il ricorrente andrebbe considerato minorenne per il prosieguo della procedura d'asilo.
E. 6.1 Nel caso in disamina, il Tribunale non condivide le valutazioni dell'autorità inferiore per diversi motivi. Innanzitutto, pur essendo vero che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità - e non ha dunque fornito la prova della sua minore età - egli ha spiegato in modo plausibile il motivo per il quale era impossibilitato a presentare un documento. Invero, il ricorrente ha dichiarato di aver posseduto una tazkira, ma di non aver avuto il tempo di portarla quando è dovuto partire dall'Afghanistan con la famiglia. A ciò si aggiunge che l'insorgente è espatriato all'età di nove anni, nel (...) ([...]), e che da allora non ha più fatto ritorno in Patria e non ha contatti con i nonni ivi rimasti (cfr. atto SEM [...]-20/12, pag. 7 seg.). D'altra parte, va pure rilevato che quand'anche egli avesse fornito la tazkira, la stessa avrebbe avuto un valore probatorio ridotto. Anche in presenza di un esemplare autentico, infatti, le indicazioni temporali relative alla data di nascita contenute possono non rispecchiare l'età effettiva (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2).
E. 6.2 In secondo luogo, il Tribunale dissente da quanto ritenuto dall'autorità inferiore in merito alla contraddittorietà delle allegazioni. Da una parte la contraddizione rilevata va relativizzata, invero, al di là della questione di sapere se egli abbia effettivamente riempito personalmente la parte in inglese del foglio dei dati personali, andava anzitutto tenuto conto delle peculiarità socio-culturali del ricorrente, una persona con un grado di alfabetizzazione ridotto e per la quale si può presumere che non abbia familiarità con il calendario gregoriano e con il sistema di numerazione europeo. Fatta questa premessa, il Tribunale rileva che dalla lettura della data di nascita nel calendario gregoriano, non risulta in maniera assolutamente certa che sia stato riportato il numero (...) - come sostiene la SEM - invece del numero (...) quale mese di nascita. Altresì, va pure rilevato che la data di nascita riportata dal richiedente nella parte in dari/farsi risulta effettivamente quella del (...) (cfr. atto SEM 2/2). Tale data può in effetti essere verificata con una semplice confronto con i numerali persiani (cfr. < https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_numerazione_arabo >, consultato il 6 aprile 2022), ovvero la medesima data fornita dall'insorgente anche in sede d'audizione per minori non accompagnati. Inoltre, la svista è stata già segnalata il 13 dicembre 2021 al momento della sottoscrizione della procura (cfr. atto SEM 12/1). D'altra parte, lo scrivente Tribunale rileva poi che la SEM nella sua analisi ha identificato questo errore (rispettivamente svista) del mese di nascita quale unica contraddizione nelle allegazioni dell'insorgente. Invero, l'autorità inferiore non ha speso neppure una parola in merito alle dichiarazioni del ricorrente circa la sua scolarizzazione, l'espatrio e gli anni passati in Iran ed in Grecia. A tal proposito si osserva che su questi punti le allegazioni dell'interessato risultano logiche, coerenti e plausibili. Egli ha infatti riferito di aver appreso la data di nascita dai genitori ed ha altresì raccontato in maniera dettagliata in che occasione ne è venuto a conoscenza (cfr. atto SEM 20/12, pag. 3). L'insorgente ha poi dichiarato di essere stato scolarizzato nel (...) ([...]) all'età di sette anni - ciò che corrisponderebbe alla data di nascita allegata (cfr. atto SEM 20/12, pag. 5) - e di aver smesso nel (...) ([...]) all'età di nove anni quando è espatriato in Iran. In tale Paese sarebbe rimasto fino al (...) ([...]) per poi arrivare in Grecia in primavera del (...) ([...]) dove sarebbe rimasto per tre anni e otto mesi. Ciò corrisponde al momento in cui egli è entrato in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo, a dicembre 2021, all'età di (...). Pertanto le allegazioni del ricorrente in merito alla sua biografia risultano coerenti, sufficientemente dettagliate e plausibili.
E. 6.3 Proseguendo nell'analisi, va rilevato che quand'anche le autorità greche abbiano ritenuto un'altra data di nascita per l'interessato - ovvero il (...) - non sono disponibili informazioni in merito all'identità da lui dichiarata in tale Paese né è conosciuto se sia stato effettuato un esame di determinazione dell'età. La SEM avrebbe potuto chiedere delle informazioni complementari alle autorità elleniche proprio su questo punto. Pertanto, senza ulteriori informazioni, questo non può essere considerato quale indicatore d'inverosimiglianza della minore età.
E. 6.4 Infine, per quanto riguarda la perizia medica svolta per determinare l'età del ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, l'esito degli accertamenti medici - che attestano la sua età inequivocabilmente oltre i 18 anni - non può essere ritenuto particolarmente concludente.
E. 6.4.1 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene, però, tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono, invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno-clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).
E. 6.4.2 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultato che a causa della mancanza di denti in sviluppo e dell'assenza di tutti i terzi molari, non è stato possibile procedere alla valutazione dell'età dentale dei diciottenni. Pertanto sono stati applicati i metodi di stima dell'età per bambini ed adolescenti, che utilizzano i primi 7 denti permanenti mandibolari. Da tale stima è risultato che la probabilità che A._______ abbia raggiunto e sorpassato i 16 anni è elevata. L'età minima ritenuta per questo esame è dunque stata 16 anni. Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni. In un tale caso, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), sarebbe stato necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongono o meno. Nel caso in disamina, non è tuttavia possibile effettuare tale analisi. Invero, dall'esame odontostomatologico non vengono riportati né gli intervalli, né l'età media, né la deviazione standard, ma è stata riportata soltanto l'età minima. Le conclusioni della perizia (cfr. atto SEM 18/11, pag. 11) si fondano dunque unicamente sui risultati della tomografia sterno-clavicolare senza alcun riferimento o presa in conto dell'esame odontostomatologico. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, nella fattispecie l'accertamento medico non può essere considerato un forte indizio a favore della maggiore età, bensì semplicemente un indizio tra i tanti.
E. 6.4.3 Infine, quand'anche di scarso valore probatorio, il Tribunale dissente dalla valutazione dell'autorità inferiore anche in merito all'aspetto fisico del ricorrente, il quale pur non essendo più un bambino, risulta decisamente giovane e dunque compatibile con l'età dichiarata.
E. 6.5 Alla luce delle suesposte considerazioni, da un esame complessivo degli indizi presenti, il Tribunale non ritiene fondata la valutazione di cui all'avversata decisione e giunge bensì alla conclusione che vi siano più indizi a favore della minore età del ricorrente. La stessa può dunque essere considerata verosimile e la data di nascita riferita - il (...) - plausibile.
E. 7 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 25 marzo 2022 è annullata. Gli atti sono retrocessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 4 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a riprendere la procedura di asilo in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). Infine, quand'anche non oggetto del litigio in questa sede, alla luce della minore età del ricorrente, la SEM sarà altresì tenuta a rettificare la data di nascita registrata in SIMIC.
E. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto.
E. 8.2 Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1541/2022 Sentenza del 20 aprile 2022 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Grégory Sauder, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Simona Cautela, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM del 25 marzo 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino di nazionalità afghana, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 19 dicembre 2021 pretendendosi minorenne. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 26 giugno 2018 e che il 26 marzo 2019 aveva ricevuto la protezione sussidiaria in tale Paese. A.c Il 27 dicembre 2021, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha incaricato il (...) ([...]) di realizzare una perizia per stabilire l'età del richiedente. Il 29 dicembre 2021 l'interessato è dunque stato sottoposto ad un esame clinico ed alle analisi radiologiche (una panoramica dentaria, una radiografia standard della mano sinistra ed una tomografia assiale computerizzata [TAC] delle articolazioni sterno-clavicolari). Il referto del (...) del 31 dicembre 2021 ha rilevato l'assenza degli ultimi quattro molari, pertanto l'età media del richiedente è stata basata unicamente sull'età media ossea, situata a 23.6 anni, l'età minima sarebbe 19 anni. Di conseguenza, non sarebbe possibile che A._______ avrebbe meno di 18 anni e potrebbe essere esclusa la data di nascita riferita, ovvero il (...). A.d Il 10 gennaio 2022 l'interessato è stato sentito in una prima audizione per minori non accompagnati (RMNA) nel corso della quale gli sono state poste in particolare delle domande sulle sue generalità, in merito alla scolarizzazione, alla provenienza, all'espatrio e sommariamente sui suoi motivi d'asilo. In tale occasione la SEM gli ha anche concesso il diritto di essere sentito in merito ai risultati della perizia sull'età ed in merito alla modifica della sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (di seguito: SIMIC). A.e L'11 gennaio 2022 la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato registrata in SIMIC in (...). A.f Per mezzo dello scritto dell'11 gennaio 2022 la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed il relativo rinvio verso la Grecia. Il 14 gennaio 2022 l'interessato, per mezzo della sua rappresentante legale, ha trasmesso le proprie osservazioni. A.g Nel frattempo, il 13 gennaio 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione di A._______ conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 20 gennaio 2022 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessato, registrato in Grecia con la data di nascita (...), ed hanno indicato che allo stesso il 26 marzo 2019 è stata accordata la protezione sussidiaria e che dispone di un permesso di soggiorno valido dall'11 aprile 2019 al 10 aprile 2022. A.h In data 18 gennaio 2022 l'interessato è stato visitato per un consulto psicologico, mentre il 9 febbraio 2022 è stato visitato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Regionale di D._______. A tale visita ha fatto seguito un ricovero volontario presso la Clinica (...) di D._______ fino al 14 febbraio 2022. Egli sarebbe stato dimesso senza che fosse stata ritenuta necessaria una presa a carico ambulatoriale. Il 21 febbraio 2022 il richiedente ha richiesto l'esame della sua domanda d'asilo in procedura nazionale ed un approfondimento della situazione psico-fisica tramite un rapporto medico specialistico (F4). Il 28 febbraio 2022 egli ha avuto un colloquio presso (...). A.i Con scritto del 24 marzo 2022 il richiedente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 23 marzo 2022. B. Con decisione del 25 marzo 2022, notificata il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Grecia. C. Con ricorso del 1° aprile 2022, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per l'esame nazionale della domanda d'asilo; o in subordine, per i necessari complementi istruttori. In secondo subordine, l'insorgente ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. Egli ha altresì domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo ed ha protestato tasse e spese. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). 4.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4.3 Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1 Il ricorrente ritiene che la SEM a torto l'abbia considerato maggiorenne. In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 5.2 Nel caso in disamina, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Egli non avrebbe fornito alcun documento d'identità suscettibile di comprovare la sua identità e le allegazioni in merito alla minore età sarebbero pertanto basate soltanto sulle sue dichiarazioni, queste ultime risulterebbero tuttavia contraddittorie. A questo proposito, al suo arrivo in Svizzera egli avrebbe scritto di suo pugno sul foglio dei dati personali di esser nato il (...), salvo poi indicare nella prima audizione di essere nato il (...) (ovvero il [...]). Interrogato in merito, egli avrebbe riferito di aver scritto il numero (...) e non il (...) e di aver riempito da solo le parti in persiano, mentre quelle in inglese sarebbero state riempite da un'altra persona. Secondariamente, la SEM ha rilevato che dall'accettazione della richiesta di riammissione, le autorità greche avrebbero fatto presente che l'interessato in Grecia sarebbe conosciuto con l'identità di C._______, nato il (...). Tale identità, oltre ad identificarlo come maggiorenne in Grecia, sarebbe divergente rispetto a quella dichiarata in Svizzera. Il fatto che egli avrebbe poi buttato i documenti greci, lascerebbe supporre che volesse nascondere la sua identità da maggiorenne. Alla domanda specifica dei dati contenuti su tali documenti il richiedente avrebbe poi dichiarato in maniera contraddittoria che vi erano riportati i suoi dati. In terzo luogo, la SEM avrebbe effettuato una perizia volta a valutare l'età dell'interessato. Dalla stessa, sarebbe emerso che la data di nascita riferita al momento della visita potrebbe essere esclusa, che la sua età minima sarebbe di 19 anni e che non sarebbe possibile che egli avrebbe meno di 18 anni. Infine, anche se di scarso valore probatorio, l'aspetto fisico apparirebbe di un'età maggiore di quella dichiarata. 5.3 In sede ricorsuale l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità inferiore e la ritiene inaccurata e non conforme agli atti di causa. Nel corso dell'audizione egli sarebbe stato in grado di indicare la sua data di nascita in entrambi i calendari ed avrebbe risposto in modo preciso e senza alcuna contraddizione. Per quanto riguarda l'errore del mese di nascita riportato sul foglio dei dati personali, egli avrebbe spiegato in maniera convincente di aver compilato personalmente la parte in lingua persiana e di essersi invece affidato ad un'altra persona per la compilazione della parte in inglese. Di prassi infatti, la prima registrazione dei richiedenti verrebbe effettuata da agenti di sicurezza in assenza di interpreti. Il mese di (...) indicato con la cifra (...) avrebbe altresì potuto essere erroneamente interpretato dalla SEM come numero (...). Di conseguenza il ricorrente non avrebbe rettificato la propria data di nascita. L'insorgente avrebbe poi risposto con sicurezza alle domande relative alla data di nascita ed alla scolarizzazione. L'aspetto fisico non lascerebbe poi dubbi che egli non avrebbe ancora raggiunto la maggiore età. In seguito, rispetto all'esito peritale, il ricorrente rileva che le conclusioni dell'accertamento medico si baserebbero unicamente sull'età ossea poiché non sarebbe stato possibile effettuare la valutazione odontostomatologica in ragione dell'assenza degli ultimi quattro molari. Tuttavia, a pagina 5 della perizia, in merito alla valutazione odontoiatrica, risulterebbe un'età minima di 16 anni. Di conseguenza, si avrebbe un'età minima inferiore ai diciotto anni ed una (quella ossea) superiore (19 anni), tuttavia non sarebbe possibile sovrapporre gli intervalli della tomografia sterno-clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale. Pertanto, la perizia costituirebbe un indizio debolmente probabile a favore della maggiore età del ricorrente. Peraltro, i parametri di raffronto usati nella perizia non terrebbero conto delle possibili differenze nello sviluppo indotte dall'origine e dal vissuto individuale. Le conclusioni della perizia poggerebbero dunque su un singolo "pilastro" e non più su "tre pilastri" come inizialmente previsto dalla riforma della LAsi. La valutazione della SEM non sarebbe pertanto stata complessiva ed il ricorrente andrebbe considerato minorenne per il prosieguo della procedura d'asilo. 6. 6.1 Nel caso in disamina, il Tribunale non condivide le valutazioni dell'autorità inferiore per diversi motivi. Innanzitutto, pur essendo vero che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità - e non ha dunque fornito la prova della sua minore età - egli ha spiegato in modo plausibile il motivo per il quale era impossibilitato a presentare un documento. Invero, il ricorrente ha dichiarato di aver posseduto una tazkira, ma di non aver avuto il tempo di portarla quando è dovuto partire dall'Afghanistan con la famiglia. A ciò si aggiunge che l'insorgente è espatriato all'età di nove anni, nel (...) ([...]), e che da allora non ha più fatto ritorno in Patria e non ha contatti con i nonni ivi rimasti (cfr. atto SEM [...]-20/12, pag. 7 seg.). D'altra parte, va pure rilevato che quand'anche egli avesse fornito la tazkira, la stessa avrebbe avuto un valore probatorio ridotto. Anche in presenza di un esemplare autentico, infatti, le indicazioni temporali relative alla data di nascita contenute possono non rispecchiare l'età effettiva (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). 6.2 In secondo luogo, il Tribunale dissente da quanto ritenuto dall'autorità inferiore in merito alla contraddittorietà delle allegazioni. Da una parte la contraddizione rilevata va relativizzata, invero, al di là della questione di sapere se egli abbia effettivamente riempito personalmente la parte in inglese del foglio dei dati personali, andava anzitutto tenuto conto delle peculiarità socio-culturali del ricorrente, una persona con un grado di alfabetizzazione ridotto e per la quale si può presumere che non abbia familiarità con il calendario gregoriano e con il sistema di numerazione europeo. Fatta questa premessa, il Tribunale rileva che dalla lettura della data di nascita nel calendario gregoriano, non risulta in maniera assolutamente certa che sia stato riportato il numero (...) - come sostiene la SEM - invece del numero (...) quale mese di nascita. Altresì, va pure rilevato che la data di nascita riportata dal richiedente nella parte in dari/farsi risulta effettivamente quella del (...) (cfr. atto SEM 2/2). Tale data può in effetti essere verificata con una semplice confronto con i numerali persiani (cfr. , consultato il 6 aprile 2022), ovvero la medesima data fornita dall'insorgente anche in sede d'audizione per minori non accompagnati. Inoltre, la svista è stata già segnalata il 13 dicembre 2021 al momento della sottoscrizione della procura (cfr. atto SEM 12/1). D'altra parte, lo scrivente Tribunale rileva poi che la SEM nella sua analisi ha identificato questo errore (rispettivamente svista) del mese di nascita quale unica contraddizione nelle allegazioni dell'insorgente. Invero, l'autorità inferiore non ha speso neppure una parola in merito alle dichiarazioni del ricorrente circa la sua scolarizzazione, l'espatrio e gli anni passati in Iran ed in Grecia. A tal proposito si osserva che su questi punti le allegazioni dell'interessato risultano logiche, coerenti e plausibili. Egli ha infatti riferito di aver appreso la data di nascita dai genitori ed ha altresì raccontato in maniera dettagliata in che occasione ne è venuto a conoscenza (cfr. atto SEM 20/12, pag. 3). L'insorgente ha poi dichiarato di essere stato scolarizzato nel (...) ([...]) all'età di sette anni - ciò che corrisponderebbe alla data di nascita allegata (cfr. atto SEM 20/12, pag. 5) - e di aver smesso nel (...) ([...]) all'età di nove anni quando è espatriato in Iran. In tale Paese sarebbe rimasto fino al (...) ([...]) per poi arrivare in Grecia in primavera del (...) ([...]) dove sarebbe rimasto per tre anni e otto mesi. Ciò corrisponde al momento in cui egli è entrato in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo, a dicembre 2021, all'età di (...). Pertanto le allegazioni del ricorrente in merito alla sua biografia risultano coerenti, sufficientemente dettagliate e plausibili. 6.3 Proseguendo nell'analisi, va rilevato che quand'anche le autorità greche abbiano ritenuto un'altra data di nascita per l'interessato - ovvero il (...) - non sono disponibili informazioni in merito all'identità da lui dichiarata in tale Paese né è conosciuto se sia stato effettuato un esame di determinazione dell'età. La SEM avrebbe potuto chiedere delle informazioni complementari alle autorità elleniche proprio su questo punto. Pertanto, senza ulteriori informazioni, questo non può essere considerato quale indicatore d'inverosimiglianza della minore età. 6.4 Infine, per quanto riguarda la perizia medica svolta per determinare l'età del ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, l'esito degli accertamenti medici - che attestano la sua età inequivocabilmente oltre i 18 anni - non può essere ritenuto particolarmente concludente. 6.4.1 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene, però, tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono, invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno-clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 6.4.2 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultato che a causa della mancanza di denti in sviluppo e dell'assenza di tutti i terzi molari, non è stato possibile procedere alla valutazione dell'età dentale dei diciottenni. Pertanto sono stati applicati i metodi di stima dell'età per bambini ed adolescenti, che utilizzano i primi 7 denti permanenti mandibolari. Da tale stima è risultato che la probabilità che A._______ abbia raggiunto e sorpassato i 16 anni è elevata. L'età minima ritenuta per questo esame è dunque stata 16 anni. Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni. In un tale caso, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), sarebbe stato necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongono o meno. Nel caso in disamina, non è tuttavia possibile effettuare tale analisi. Invero, dall'esame odontostomatologico non vengono riportati né gli intervalli, né l'età media, né la deviazione standard, ma è stata riportata soltanto l'età minima. Le conclusioni della perizia (cfr. atto SEM 18/11, pag. 11) si fondano dunque unicamente sui risultati della tomografia sterno-clavicolare senza alcun riferimento o presa in conto dell'esame odontostomatologico. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, nella fattispecie l'accertamento medico non può essere considerato un forte indizio a favore della maggiore età, bensì semplicemente un indizio tra i tanti. 6.4.3 Infine, quand'anche di scarso valore probatorio, il Tribunale dissente dalla valutazione dell'autorità inferiore anche in merito all'aspetto fisico del ricorrente, il quale pur non essendo più un bambino, risulta decisamente giovane e dunque compatibile con l'età dichiarata. 6.5 Alla luce delle suesposte considerazioni, da un esame complessivo degli indizi presenti, il Tribunale non ritiene fondata la valutazione di cui all'avversata decisione e giunge bensì alla conclusione che vi siano più indizi a favore della minore età del ricorrente. La stessa può dunque essere considerata verosimile e la data di nascita riferita - il (...) - plausibile.
7. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 25 marzo 2022 è annullata. Gli atti sono retrocessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 4 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a riprendere la procedura di asilo in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). Infine, quand'anche non oggetto del litigio in questa sede, alla luce della minore età del ricorrente, la SEM sarà altresì tenuta a rettificare la data di nascita registrata in SIMIC. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto. 8.2 Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 25 marzo 2022 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono accordate spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: